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Document 61986CJ0305

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 1990.
    Neotype Techmashexport GmbH contro Commissione e Consiglio delle Comunità europee.
    Dazi antidumping sulle importazioni di motori elettrici.
    Cause riunite C-305/86 e C-160/87.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-02945

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:295

    61986J0305

    SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 11 LUGLIO 1990. - NEOTYPE TECHMASHEXPORT GMBH CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE E CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - POLITICA COMMERCIALE COMUNE - DAZI ANTIDUMPING SULLE IMPORTAZIONI DI MOTORI ELETTRICI. - CAUSE RIUNITE 305/86 E 160/87.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02945


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Ricorso d' annullamento - Ricorso contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio - Successiva emanazione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo di aliquota inferiore - Conseguenze sull' interesse ad agire

    ( Trattato CEE, art . 173 )

    2 . Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Regolamento che istituisce dazi antidumping - Importatori associati all' esportatore e i cui prezzi di rivendita sono serviti alla fissazione del margine di dumping o al calcolo del dazio antidumping

    ( Trattato CEE, art . 173, secondo comma )

    3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Paese non retto da economia di mercato - Criteri di identificazione

    ( Regolamenti del Consiglio nn . 1765/82 e 2176/84, art . 2, n . 5 )

    4 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Importazioni provenienti da paesi non retti da economia di mercato - Aspetti da prendersi in considerazione in primo luogo - Prezzo effettivamente praticato per un prodotto analogo in un paese terzo con economia di mercato - Scelta di un paese di riferimento - Caratteristiche richieste al mercato interno del paese scelto

    ( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2, n . 5 )

    5 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Raffronto tra il valore normale e il prezzo all' esportazione espressi in monete differenti - Ricorso ai tassi di cambio ufficiali

    ( Regolamento del Consiglio n . 2176/84 )

    6 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Procedura di riesame - Oggetto - Persistenza o scomparsa del danno - Fattori da prendere in considerazione - Volume delle importazioni durante il periodo preso in considerazione nel contesto del procedimento antidumping precedente - Esclusione

    ( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, artt . 14, n . 1, e 4, n . 2 )

    7 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Fattori da prendere in considerazione - Pluralità - Potere discrezionale delle istituzioni - Diminuzione della quota di mercato dei prodotti importati oggetto di dumping - Fattore non decisivo

    ( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4, n . 2 )

    8 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Quota di mercato dei prodotti importati - Metodo di calcolo - Determinazione, dopo il periodo iniziale di costituzione delle scorte, sulla base del volume delle importazioni - Ammissibilità

    ( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4, n . 2 )

    9 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Fissazione dei dazi antidumping - Potere discrezionale delle istituzioni - Istituzione di un dazio variabile pari alla differenza tra un prezzo minimo e il prezzo netto franco frontiera o, trattandosi di importatori legati all' esportatore, il prezzo di vendita al primo acquirente - Legittimità

    ( Regolamenti del Consiglio n . 1224/80, art . 6 e n . 2176/84, art . 13, n . 2, e n . 864/87 )

    10 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Illegittimità del regolamento istitutivo di un dazio antidumping provvisorio - Incidenza sulla legittimità del regolamento che istituisce un dazio definitivo - Presupposti

    ( Regolamento del Consiglio n . 2176/84 )

    Massima


    1 . Quando gli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio sono stati riscossi, ai sensi del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, all' aliquota del dazio definitivamente istituito, l' importatore che ha dovuto versare detti importi non può invocare nessun effetto giuridico derivante dal regolamento che istituisce il dazio provvisorio e che è a fondamento di un interesse a impugnare quest' ultimo regolamento .

    Siffatto interesse non può nemmeno derivare dall' annullamento del regolamento che istituisce il dazio provvisorio nella prospettiva di una domanda di risarcimento danni . Infatti in quanto gli importi garantiti in applicazione di questo regolamento sono stati riscossi in applicazione del regolamento che istituisce il dazio definitivo, poiché un regolamento si è sostituito all' altro per giustificare detta riscossione, sarebbe impossibile invocare l' illegittimità di quest' ultimo regolamento a sostegno di siffatta domanda .

    Benché la legittimità del regolamento che istituisce il dazio provvisorio non possa pertanto fondare un' eventuale domanda di risarcimento per la riscossione del dazio, sarebbe tuttavia possibile, sempre nella prospettiva di una domanda di risarcimento, ma unicamente per quanto riguarda gli importi garantiti in applicazione di questo regolamento e svincolati perché l' aliquota del dazio definitivo si è rivelata inferiore all' aliquota del dazio provvisorio, riconoscere un interesse a far annullare il regolamento che istituisce il dazio provvisorio qualora venga lamentato un danno relativo a detti importi .

    2 . I regolamenti che istituiscono un dazio di dumping, pur avendo, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, riguardano direttamente ed individualmente, tra gli altri, gli importatori associati all' esportatore e i cui prezzi di rivendita sono serviti per determinare il margine di dumping o per calcolare il dazio antidumping stesso .

    3 . Nel prevedere che, nel caso di importazioni provenienti da paesi non retti da economia di mercato, il valore normale sia determinato, essenzialmente, sulla base del prezzo effettivamente praticato per il prodotto simile in un paese ad economia di mercato, l' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84, è inteso ad evitare che siano presi in considerazione prezzi e costi in paesi non aventi un' economia di mercato e che normalmente non sono la risultante delle forze che si spiegono sul mercato .

    Pertanto, per stabilire se un paese, che non figura tra quelli che la citata disposizione qualifica paesi non retti da un' economia di mercato, in particolare quelli cui si applica il regolamento n . 1765/82 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato, debba o no essere considerato come un paese non retto da economia di mercato, ai sensi dell' art . 2, n . 5, si deve esaminare se in questo paese il commercio dei prodotti analoghi a quelli nei confronti del quale viene asserito un dumping costituisca oggetto di un monopolio completo o pressoché completo o se tutti i prezzi interni siano fissati dallo Stato .

    4 . La dimensione del mercato interno non è in linea di principio un elemento idoneo ad essere preso in considerazione qualora, se le importazioni nei confronti del quale viene asserito un dumping provengono da un paese terzo non retto da economia di mercato, occorra scegliere un paese di riferimento ai sensi dell' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84, dal momento che durante lo svolgimento dell' indagine vi è un numero di operazioni commerciali sufficiente a garantire la rappresentatività di questo mercato rispetto alle esportazioni soggette ad esame .

    Parimenti la mancanza di importazioni non è sufficiente di per sé a negare l' idoneità del mercato interno di un determinato paese a servire come riferimento, dal momento che esiste su questo mercato una situazione di concorrenza sufficiente a garantire la rappresentatività dei prezzi ivi praticati .

    5 . Ai fini della determinazione del margine di dumping, le istituzioni possono prendere in considerazione i tassi di cambio ufficiali sulla base dei quali vengono effettuate le operazioni del commercio internazionale .

    6 . Nel contesto di un procedimento antidumping avviato a causa di una domanda di riesame presentata dalle associazioni dei produttori interessati e il cui oggetto è di accertare se gli impegni, sottoscritti dagli esportatori dei paesi interessati e accettati dalle istituzioni nel corso di un procedimento precedente, continuino ad essere sufficienti per eliminare il danno provocato dalle importazioni oggetto di dumping, non occorre, ai fini della determinazione del danno, utilizzare i dati relativi alle importazioni realizzate durante il periodo preso in considerazione nell' ambito del precedente procedimento antidumping .

    7 . A norma dell' art . 4, n . 2, del regolamento n . 2176/84, l' esame del danno deve comprendere un complesso di fattori uno solo dei quali non può fornire un orientamento decisivo .

    Per questi motivi, la diminuzione della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping non è di ostacolo all' accertamento di un grave danno da esse causato, purché l' accertamento sia fondato su differenti fattori dei quali detta disposizione prevede la presa in considerazione .

    8 . Un' eventuale divergenza tra il volume delle importazioni dei prodotti oggetto di dumping e quello delle vendite sul mercato comunitario provocata dalla necessità di mantenere scorte nella Comunità, rappresenta solo un problema temporaneo coincidente con la fase di costituzione di dette scorte, di modo che una volta trascorso questo periodo è possibile calcolare la quota di mercato dei prodotti importati sulla base del volume delle importazioni .

    9 . Ai sensi dell' art . 13, n . 2, del regolamento n . 2176/84, i regolamenti che istutiscono un dazio antidumping indicano, in particolare, l' ammontare e il tipo di dazio istituito nonché taluni altri elementi . Da questa disposizione emerge che le istituzioni sono libere di scegliere, nei limiti del loro potere discrezionale, tra i differenti tipi di dazi .

    Nel decidere, perseguendo obiettivo di trasparenza, di efficacia e di incitamento degli esportatori ad aumentare i loro prezzi, di istituire un dazio variabile, corrispondente alla differenza tra il prezzo netto franco frontiera e un prezzo minimo, e nel ritenere necessario, per quanto riguarda gli importatori legati ad un esportatore, calcolare un eventuale dazio antidumping sul valore in dogana delle merci importate, determinato ai sensi dell' art . 6 del regolamento n . 1224/80 sul prezzo di vendita al primo acquirente non legato all' esportatore, il Consiglio non eccede i limiti del suo potere discrezionale . Infatti, in primo luogo, un dazio variabile è in generale più favorevole agli operatori economici interessati perché consente di evitare qualsiasi riscossione di dazi antidumping purché le importazioni siano effettuate a prezzi superiori al prezzo minimo fissato, e in secondo luogo, nei confronti delle operazioni commerciali tra socie e per quanto riguarda la determinazione del prezzo unitario netto franco frontiera, sorgono gli stessi dubbi che esistono in materia di calcolo del margine di dumping, a proposito della realtà del prezzo all' esportazione pagato o da pagare da parte di un importatore che è associato con l' esportatore .

    10 . Sulla legittimità di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva di un dazio antidumping provvisorio può influire l' eventuale illegittimità del regolamento che istituisce il dazio provvisorio solo qualora abbia inciso sull' altro .

    Parti


    Nelle cause riunite C-305/86,

    Neotype Techmashexport GmbH, con sede in Bergisch-Gladbach ( Repubblica federale di Germania ), con l' avv . Dirk Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Peter Gilsdorf, consigliere giuridico, in qualità d' agente, assistito dall' avv . Michael Schuette, del foro di Amburgo, con ufficio anche in Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    sostenuta da

    Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée, con sede in Parigi, con gli avv.ti Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . F . Brausch, 8, rue Zithe,

    interveniente,

    avente ad oggetto l' annullamento del regolamento ( CEE ) della Commissione 30 settembre 1986, n . 3019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica ( GU L 280, pag . 68 ),

    e C-160/87,

    Neotype Techmashexport GmbH, con sede in Bergisch-Gladbach ( Repubblica federale di Germania ), rappresentata dall' avv . Dirk Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,

    ricorrente,

    contro

    Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg . Hans-Juergen Lambers, direttore del servizio giuridico, e E . Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . Michael Schuette, del foro di Amburgo, con uffico anche in Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore del servizio affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

    convenuto,

    sostenuto da

    Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée, con sede in Parigi, con gli avv.ti Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . F . Brausch, 8, rue Zithe,

    e dalla

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Peter Gilsdorf, consigliere giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    intervenienti,

    avente ad oggetto l' annullamento del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 marzo 1987, n . 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio ( GU L 83, pag . 1 ),

    LA CORTE ( Quinta Sezione ),

    composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, M . Zuleeg, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,

    avvocato generale : W . Van Gerven

    cancelliere : B . Pastor, amministratore

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le difese orali delle parti all' udienza del 13 giugno 1989,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 novembre 1989,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 4 dicembre 1986, la società di diritto tedesco Neotype Techmashexport GmbH ( in prosieguo : la "Neotype ") ha chiesto, ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento dell' art . 2 del regolamento ( CEE ) della Commissione 30 settembre 1986, n . 3019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW ( in prosieguo : "motori elettrici "), originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e dell' Unione Sovietica ( GU L 280, pag . 68, in prosieguo : il "regolamento provvisorio ") nella parte in cui detto articolo riguarda l' importazione da parte della ricorrente di motori elettrici originari dell' Unione Sovietica ( causa C-305/86 ).

    2 Con ordinanza 8 maggio 1987, la Corte ha autorizzato l' associazione "Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée" ( in prosieguo : la "Gimelec ") ad intervenire nella causa C-305/86 a sostegno delle conclusioni della convenuta .

    3 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 1° giugno 1987, la Neotype ha chiesto, ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento degli artt . 1 e 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 marzo 1987, n . 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio ( GU L 83, pag . 1, in prosieguo : il "regolamento definitivo "), nella parte in cui riguardano l' importazione da parte della ricorrente di motori elettrici originari dell' Unione Sovietica e dispongono la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia da parte della ricorrente ( causa C-160/87 ).

    4 Con ordinanze 30 settembre e 15 ottobre 1987 la Corte ha autorizzato la Gimelec e la Commissione delle Comunità europee ad intervenire nella causa C-160/87 a sostegno delle conclusioni del convenuto .

    5 Con ordinanza della Corte 11 novembre 1987, le cause C-305/86 e C-160/87 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza .

    6 La Neotype è un' impresa le cui attività vertono tra altro sull' importazione di motori elettrici originari dell' Unione Sovietica ed esportati dalla ditta sovietica Energomachexport, che è uno degli azionisti della Neotype .

    7 Nell' ottobre del 1985 la Gimelec, sostenuta da altre quattro associazioni nazionali dell' elettronica, presentava alla Commissione una domanda di riesame di talune misure antidumping conformemente all' art . 14 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ). La domanda era intesa ad un riesame delle decisioni con le quali gli impegni di prezzo assunti dagli esportatori interessati erano stati accettati dalle istituzioni nel contesto di un precedente procedimento antidumping, vertente su importazioni di motori elettrici originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica democratica di Germania, della Romania, della Cecoslovacchia, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica .

    8 Il 30 settembre 1986, il Consiglio e la Commissione denunciavano detti impegni e la Commissione istituiva, col citato regolamento di pari data, n . 3019/86, un dazio provvisorio sulle importazioni di motori elettrici originari, tra altro, dell' Unione Sovietica .

    9 Il 23 marzo 1987, il Consiglio emanava il citato regolamento n . 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle menzionate importazioni e stabilisce la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio .

    10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

    Sul ricorso contro il regolamento provvisorio ( causa C-305/86 )

    11 La Commissione, sostenuta dall' interveniente Gimelec, nega la ricevibilità del ricorso diretto contro il regolamento provvisorio .

    12 Si deve rilevare, in via preliminare, che questa questione prescinde dalla possibilità di invocare l' illegittimità del regolamento provvisorio come causa dell' illegittimità del regolamento definitivo .

    13 Per quanto riguarda l' interesse della Neotype ad impugnare il regolamento provvisorio, si deve osservare che, tenuto conto del fatto che gli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio antidumping provvisorio sono stati riscossi, in forza dell' art . 2, n . 1, del regolamento definitivo, in base all' aliquota del dazio definitivo, la Neotype non può invocare alcun effetto giuridico derivante dal regolamento provvisorio ( v . le sentenze 5 ottobre 1988, Brother / Commissione, punto 6 della motivazione, causa 56/85, Racc . pag . 5655, e Technointorg / Commissione e Consiglio, punto 12 della motivazione, cause riunite 294/86 e 77/87, Racc . pag . 6077 ).

    14 Per quanto riguarda l' interesse della Neotype a far annullare il regolamento provvisorio al fine di reclamare il risarcimento dei danni, va notato che la Neotype potrebbe, in quanto gli importi costituiti in garanzia in applicazione del regolamento provvisorio sono stati percepiti in forza del regolamento definitivo, invocare l' illegittimità del regolamento definitivo a sostegno di una domanda di risarcimento di eventuali danni causati dal regolamento provvisorio . In questi limiti, infatti, il regolamento definitivo si è sostituito al regolamento provvisorio; la legittimità del regolamento provvisorio non ha pertanto alcuna incidenza sulla fondatezza di una domanda di risarcimento danni .

    15 Per quanto riguarda gli importi costituiti in garanzia svincolati in conseguenza del fatto che l' aliquota del dazio definitivo è inferiore a quella del dazio provvisorio, si deve sottolineare che l' interesse della Neotype all' annullamento del regolamento provvisorio al fine di reclamare il risarcimento dei danni potrebbe essere riconosciuto solo qualora la Neotype avesse lamentato un danno inerente a detti importi costituiti in garanzia . A questo proposito va rilevato che la Neotype non ha, in alcuna fase del procedimento dinanzi alla Corte, precisato un qualsiasi danno che essa avrebbe subito in conseguenza dell' applicazione del regolamento impugnato .

    16 Ciò considerato, si deve concludere che la ricorrente non dimostra un interesse ad agire per quanto riguarda il ricorso diretto contro il regolamento provvisorio . Questo ricorso va, pertanto, dichiarato irricevibile senza che sia necessario esaminare gli argomenti sulla natura del regolamento provvisorio .

    Sul ricorso contro il regolamento definitivo ( causa C-160/87 )

    Sulla ricevibilità

    17 Nelle sue osservazioni, l' interveniente Gimelec sostiene che il ricorso della Neotype contro il regolamento definitivo è irricevibile in quanto le constatazioni formulate in detto regolamento, relative all' esistenza di una pratica di dumping, non riguardano direttamente la ricorrente poiché il margine di dumping per le merci esportate era stato stabilito in base al prezzo all' esportazione praticato dall' esportatore interessato e non in base ai prezzi di rivendita praticati dalla ricorrente .

    18 Trattandosi di improcedibilità per motivi di ordine pubblico che deve essere accertata d' ufficio, ai sensi dell' art . 92, n . 2, del regolamento di procedura, non occorre accertare se un' interveniente possa sollevare un' eccezione d' irricevibilità che non è stata sollevata dalla parte di cui essa sostiene le conclusioni .

    19 Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping, pur avendo, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, riguardano direttamente ed individualmente, tra gli altri, gli importatori i cui prezzi di rivendita delle merci di cui è causa sono alla base della costruzione del prezzo all' esportazione conformemente all' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento n . 2176/84, nel caso di associazione tra l' esportatore e l' importatore ( v . sentenze 29 marzo 1979, ISO / Consiglio, punto 16 della motivazione, causa 118/77, Racc . pag . 1277, e 21 febbraio 1984, Allied Corporation I / Commissione, punti 11 e 15 della motivazione, cause riunite 239/82 e 275/82, Racc . pag . 1005, nonché le ordinanze della Corte 8 luglio 1987, Sermes / Commissione, punti 14-16 della motivazione, causa 279/86, Racc . pag . 3109, e Frimodt Pedersen / Commissione, punti 14-16 della motivazione, causa 301/86, Racc . pag . 3123 ).

    20 Le considerazioni su cui si fonda questa giurisprudenza valgono anche nel caso in cui sulla base dei prezzi di rivendita di questi importatori non viene accertata una pratica di dumping, ma viene calcolato il dazio antidumping stesso . Come emerge dall' art . 1, n . 4, lett . a ), del regolamento definitivo il prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità, che serve a determinare l' importo del dazio antidumping eventualmente da pagare, corrisponde, per gli importatori associati, al valore in dogana ai sensi dell' art . 6 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci ( GU L 134, pag . 1 ). Secondo questa disposizione, il valore in dogana si basa essenzialmente sul prezzo al quale le merci importate sono vendute dall' importatore interessato a persone non legate al venditore . Gli importatori associati sono pertanto in grado di influenzare, mediante detti prezzi di rivendita praticati nei confronti degli acquirenti indipendenti per le merci di cui è causa, l' importo del dazio da pagare .

    21 Pertanto, dato che la Neotype è associata all' esportatore delle merci di cui è causa, la Energomachexport, e che le è stato applicato il menzionato metodo di calcolo a norma dell' art . 1, n . 4, lett . b ), del regolamento definitivo, quest' ultimo la riguarda e direttamente ed individualmente .

    22 Da quanto precede risulta che il ricorso proposto dalla Neotype nella causa C-160/87 è ricevibile .

    Nel merito

    23 La Neotype invoca, nei confronti del regolamento definitivo, i seguenti motivi :

    - errore di calcolo del valore normale, in particolare per

    quanto riguarda la scelta del paese di riferimento;

    - insufficienza della motivazione della scelta del paese di

    riferimento;

    - errata determinazione del pregiudizio;

    - illegittimità del metodo di fissazione del dazio

    antidumping;

    - inammissibilità della riscossione definitiva degli

    importi costituiti in garanzia a titolo di dazio

    provvisorio .

    Sul motivo che deduce l' errore di calcolo del valore normale

    24 Con il suo primo motivo, la Neotype deduce, in primo luogo, che la Iugoslavia, scelta come paese di riferimento per la fissazione del valore normale, non è un paese ad economia di mercato ai sensi dell' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84, in quanto esiste un sistema di controllo dei prezzi che mantengono questi, e in particolar modo i prezzi dei motori elettrici, a un livello artificialmente elevato .

    25 A questo riguardo, si deve osservare che l' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84 dispone che, in caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un' economia di mercato, il valore normale è determinato in maniera appropriata ed equa essenzialmente in base al prezzo al quale un prodotto simile di un paese ad economia di mercato è realmente venduto .

    26 Si deve ricordare che lo scopo della citata disposizione è quello di evitare che vengano presi in considerazione prezzi o costi di paesi non aventi un' economia di mercato, i quali cioè normalmente non sono la risultante delle forze che si spiegano sul mercato ( v . citata sentenza 5 ottobre 1988, Technointorg, punto 29 della motivazione ).

    27 Si deve poi osservare che il citato art . 2, n . 5, annovera tra i paesi non retti da un' economia di mercato in particolare quei paesi ai quali si applica il regolamento ( CEE ) 30 giugno 1982, n . 1765, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato ( GU L 195, pag . 1 ), e che la Iugoslavia non rientra tra i paesi contemplati da detto regolamento .

    28 Si deve pertanto esaminare se, in detto paese, il commercio dei motori elettrici costituisce oggetto di un monopolio completo o pressoché completo o se tutti i prezzi interni sono fissati dallo Stato . Orbene, queste due condizioni non ricorrono nel caso della Iugoslavia . Come indicato al punto 5 del regolamento definitivo, la cui esattezza non è stata contestata dalla Neotype, esistono in Iugoslavia almeno tre imprese che smerciano motori elettrici tanto sul mercato interno quanto sul mercato della Comunità . Inoltre, dai documenti allegati al ricorso emerge che all' epoca non esisteva alcun sistema generale di fissazione dei prezzi in Iugoslavia e che, ad ogni modo, un sistema del genere era inesistente nel settore dei motori elettrici .

    29 L' argomento dedotto dalla Neotype, secondo il quale la Iugoslavia non è un paese retto da economia di mercato ai sensi dell' art . 2, n . 5, del citato regolamento, deve pertanto essere respinto .

    30 La Neotype sostiene ancora che i prezzi iugoslavi non costituiscono una base di raffronto appropriata ed equa perché la dimensione di questo mercato sarebbe insufficiente, in particolare in rapporto ai mercati dei paesi di riferimento per le misure antidumping precedenti, e che praticamente non vi esisterebbero importazioni verso la Iugoslavia idonee a creare una qualche concorrenza .

    31 Questo ragionamento non può essere accolto . La dimensione del mercato interno non è, in linea di principio, un elemento atto ad essere preso in considerazione nella scelta di un paese di riferimento ai sensi del citato art . 2, n . 5, qualora durante lo svolgimento dell' indagine vi sia un numero di operazioni commerciali sufficiente a garantire la rappresentatività di questo mercato rispetto alle esportazioni di cui è causa . In questo contesto, si deve ricordare che nella sentenza 5 ottobre 1988, Brother, punti 12 e 13 della motivazione ( causa 250/85, Racc . pag . 5683 ), la Corte ha disatteso la contestazione della prassi delle istituzioni consistente nel fissare il limite di rappresentatività del mercato interno ai fini del calcolo del valore normale secondo l' art . 2, n . 3, del regolamento n . 2176/84, nel 5% del volume nelle esportazioni considerate . Né dagli atti né dal dibattimento condotto dinanzi alla Corte emerge che il mercato iugoslavo non fosse rappresentativo nel senso sopra indicato .

    32 Per quanto riguarda l' asserita mancanza di importazioni di motori elettrici in Iugoslavia si deve osservare che questo fatto non sarebbe di per sé sufficiente a negare l' idoneità del mercato iugoslavo a servire da riferimento, dal momento che su questo mercato esiste una situazione di concorrenza sufficiente a garantire la rappresentatività dei prezzi ivi praticati . Nel corso del periodo considerato vi erano tre produttori di motori elettrici sul mercato iugoslavo . Anche se i prezzi praticati da queste imprese sul mercato interno erano più o meno identici, come asserito dalla Neotype, questa circostanza non sarebbe di per sé sufficiente a concludere per l' inesistenza della concorrenza poiché l' eventuale somiglianza di prezzi può spiegarsi con fattori diversi dal controllo dei prezzi esercitato dallo Stato .

    33 Si deve peraltro rilevare che il fatto di aver determinato il valore normale mediante i prezzi praticati sul mercato iugoslavo ha portato a definire un margine di dumping dei motori elettrici originari dell' Unione Sovietica notevolemnte inferiore a quello che era stato fissato nel regolamento provvisorio e che il livello di questi prezzi era pertanto in ogni ipotesi meno elevato di quello dei prezzi praticati sul mercato svedese .

    34 Stando così le cose, non si può considerare che il Consiglio abbia ecceduto il margine discrezionale concesso alle istituzioni dal citato art . 2, n . 5, accogliendo la Iugoslavia come paese di riferimento .

    35 La Neotype sostiene inoltre che nel calcolare il valore normale il Consiglio non ha tenuto conto del tasso d' inflazione iugoslavo che nel 1985 avrebbe raggiunto l' 80 %.

    36 Rispondendo ad un quesito rivolto dalla Corte su questo punto, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che nel regolamento definitivo il valore normale era stato calcolato sulla base ponderata di prezzi di vendita interni praticati dai produttori iugoslavi nel corso dell' anno di riferimento 1985 . La differenza tra i tassi d' inflazione della Comunità e quelli della Iugoslavia avrebbe inciso sulle fluttuazioni del rapporto di cambio ECU-dinaro, che avrebbe subito un aumento del 78,7 %.

    37 Si deve rilevare che, scegliendo siffatto metodo al fine di prendere in considerazione il tasso di inflazione nel paese di riferimento, il Consiglio non ha ecceduto i limiti del potere discrezionale riconosciuto alle istituzioni nella valutazione di situazioni economiche complesse come quella della specie . La Neotype non ha peraltro fornito alcun elemento atto a dimostrare che questo metodo non consentiva di tener conto in modo appropriato del tasso d' inflazione iugoslavo durante lo svolgimento dell' indagine .

    38 La censura della Neotype, secondo cui non si è tenuto conto del tasso d' inflazione iugoslavo è pertanto infondata .

    39 La Neotype infine sostiene che il tasso di cambio ufficiale del dinaro iugoslavo assunto dal Consiglio ai fini del calcolo del margine di dumping non corrisponde al valore reale di questa valuta, poiché le banche della Comunità pagherebbero solo 0,15-0,17 DM per 100 dinari mentre il corso ufficiale di acquisto sarebbe stato di 0,27 DM .

    40 A questo riguardo si deve ricordare che nella sentenza 7 maggio 1987, Nachi Fujikoshi / Consiglio, punto 53 della motivazione ( causa 255/84, Racc . pag . 1861 ), la Corte ha deciso che per la determinazione di un margine di dumping le istituzioni possono prendere in considerazione i tassi di cambio ufficiali sulla base dei quali vengono effettuate le operazioni del commercio internazionale .

    41 Gli argomenti dedotti dalla Neotype non possono mettere in discussione la validità di questo metodo il quale è stato applicato nel caso di specie ai fini del calcolo del valore normale . Da un lato, i corsi di cambio ai quali la ricorrente fa riferimento non sono applicabili alle operazioni commerciali tra la Comunità e la Iugoslavia, ma rappresentano corsi d' acquisto di banconote praticati dalle banche nella Repubblica federale di Germania . Dall' altro lato, come è stato del resto riconosciuto dalla ricorrente nella sua risposta scritta ad un quesito rivolto dalla Corte, non vi è alcuna ragione per applicare il predetto metodo di calcolo per definire il valore normale applicabile alle esportazioni iugoslave, mentre un metodo di calcolo differente dev' essere scelto per gli esportatori dei paesi a commercio di Stato considerati dal regolamento definitivo .

    42 L' argomento dedotto dalla Neotype a proposito dei corsi di cambio del dinaro assunti dal Consiglio non può pertanto essere accolto .

    43 Da quanto precede risulta che il motivo del calcolo erroneo del valore normale dev' essere respinto .

    Sul motivo dell' insufficienza di motivazione della scelta del paese di riferimento

    44 La Neotype ritiene che la scelta della Iugoslavia come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale non sia stata sufficientemente motivata .

    45 A questo proposito si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza ( v ., in particolare, le sentenze 7 maggio 1987, Nachi Fujikoshi / Consiglio, già citata, punto 39 della motivazione, e 14 marzo 1990, Gestetner / Commissione, punto 69 della motivazione, causa 156/87, Racc . pag . 0000 ), la motivazione prescritta dall' art . 190 del Trattato deve indicare, in modo chiaro e inequivoco, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti, e alla Corte di esercitare il suo controllo .

    46 Nel caso di specie questa condizione è stata soddisfatta . La scelta della Iugoslavia come paese di riferimento costituisce l' oggetto della parte C della motivazione del regolamento definitivo e, in particolare, del punto 8 . Ne risulta tra l' altro che la Commissione, sin dall' imposizione del dazio provvisorio e dopo l' inizio di un procedimento antidumping parallelo relativo ai motori elettrici originari della Iugoslavia, ha proceduto ad una verifica dei prezzi praticati da tre produttori-esportatori iugoslavi sul mercato interno . Il Consiglio, inoltre, precisa che la Iugoslavia è un paese a economia di mercato e che il fatto di determinare il valore normale dei prodotti venduti nei paesi a commercio di Stato considerati sulla base dei prezzi del mercato iugoslavo ha consentito di garantire la parità di trattamento di tutti gli esportatori coinvolti nei due procedimenti in corso .

    47 Il motivo con il quale la Neotype deduce l' insufficienza di motivazione della scelta della Iugoslavia come paese di riferimento deve pertanto essere disatteso .

    Sul motivo che deduce l' erronea determinazione del danno

    48 La Neotype sostiene che il Consiglio ha commesso errori manifesti in occasione della determinazione del danno . Confrontando solo le cifre relative alle importazioni degli anni 1982-1985, il Consiglio avrebbe trascurato la considerevole riduzione delle importazioni rilevata nel corso del periodo precedente, cioè dal 1977 al 1981 . Inoltre la quota del mercato delle importazioni originarie dei paesi contemplati dal regolamento definitivo sarebbe diminuita tra il 1982 e il 1985 del 13% e, rispetto al 1978, perfino del 27,5 %.

    49 Per quanto riguarda il primo argomento dedotto dalla Neotype, si deve ricordare che il procedimento antidumping che si è concluso con l' emanazione del regolamento definitivo era stato avviato a causa di una domanda di riesame formulata dalle associazioni dei produttori comunitari interessati . Questa indagine aveva lo scopo di accertare se gli impegni assunti dagli esportatori dei paesi considerati e accettati dalle istituzioni nel corso di un procedimento antidumping precedente continuassero ad essere sufficienti per eliminare il danno causato dalle importazioni oggetto di dumping . Le cifre delle importazioni realizzate prima del 1982 erano pertanto già state prese in considerazione nel contesto del precedente procedimento antidumping . Non vi era pertanto motivo di avvalersene nel corso dell' esame della situazione successiva al 1982 .

    50 Per quanto riguarda la diminuzione della quota di mercato dei motori elettrici importati, alla quale la Neotype fa riferimento, si deve rilevare che ai sensi dell' art . 4, n . 2, del regolamento n . 2176/84, l' esame del danno deve comprendere un complesso di fattori uno solo dei quali non può fornire un orientamento decisivo .

    51 Nel caso di specie, il Consiglio, pur riconoscendo che la quota del mercato delle importazioni considerato è diminuita dal 23% nel 1982 al 19,6% nel 1985, ha determinato il danno sulla scorta dei diversi fattori enumerati nell' art . 4, n . 2, del regolamento n . 2176/84 . Infatti, come indicato nel punto 25 del regolamento provvisorio cui si riferisce il punto 19 del regolamento definitivo, il volume delle importazioni dei motori elettrici provenienti dai paesi di cui è causa è aumentato da 716 000 unità nel 1982 a 748 300 unità nel 1985, dopo aver subito una diminuzione da 604 000 a 689 500 unità nel 1983 e, rispettivamente, nel 1984 . Ai punti 21-24 del regolamento definitivo viene inoltre fatta menzione di una riduzione non trascurabile dei prezzi di costo nonché dei prezzi di vendita dei produttori comunitari in funzione dei prezzi di rivendita dei motori elettrici importati . Il Consiglio osserva quindi ai punti 21 e 26 del regolamento impugnato che, nonostante un incremento delle vendite e della produzione dal 1982, i produttori comunitari di motori elettrici hanno subito perdite di gestione oscillanti tra il 2 e il 25% del prezzo di costo, ad eccezione di due sole imprese, una delle quali è stabilita in uno Stato membro dove la penetrazione delle importazioni di cui trattasi è molto debole . Infine dal punto 26 del regolamento definitivo risulta che i posti di lavoro direttamente interessati dalla produzione di motori elettrici nella Comunità hanno subito una continua flessione tra il 1982 e il 1985 .

    52 Tenuto conto di queste circostanze, la cui esattezza non è stata contestata dalla Neotype, non si può affermare che il Consiglio abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale allorché ha concluso per l' esistenza di un danno grave causato ai produttori comunitari dalle importazioni di cui è causa, nonostante che la quota di mercato di queste ultime sia diminuita nella misura sopraindicata .

    53 La Neotype sostiene ancora che il Consiglio avrebbe dovuto calcolare la quota di mercato dei motori elettrici originari dei paesi considerati non già tramite i dati relativi alle importazioni bensì tramite quelli relativi alle vendite nella Comunità, il cui numero sarebbe molto meno elevato di quello delle importazioni a causa della durata delle giacenze .

    54 A questo proposito, si deve osservare che un' eventuale differenza tra i dati relativi alle importazioni e quelli relativi alle vendite provocata dalla necessità di mantenere delle scorte nella Comunità rappresenta solo un problema temporaneo corrispondente al periodo di costituzione di queste scorte, ma non si può ragionevolmente ammettere che a lungo termine il volume delle importazioni di motori elettrici importati superi in modo notevole il volume delle vendite di questi motori . Dal momento che motori elettrici provenienti dai paesi considerati sono stati già venduti nella Comunità in quantitativi considerevoli nel corso degli anni '70 e che la costituzione delle scorte doveva pertanto essere perfezionata, non si può addebitare al Consiglio di aver calcolato la quota di mercato durante lo svolgimento dell' indagine sulla base delle importazioni .

    55 Alla luce di quanto precede, il motivo che deduce la determinazione erronea del danno deve essere respinto .

    Sul motivo che deduce l' illegittimità del metodo di determinazione del dazio antidumping

    56 Con il quarto motivo la Neotype sostiene che il regolamento n . 2176/84 non autorizza il Consiglio a fissare, nei confronti degli importatori associati, un dazio antidumping variabile a seconda della differenza tra il prezzo menzionato nell' allegato al regolamento impugnato e il valore in dogana determinato secondo l' art . 6 del citato regolamento n . 1224/80 .

    57 Ai sensi dell' art . 6, n . 1, lett . a ), di detto regolamento, il valore in dogana delle merci importate è basato, in primo luogo, sul prezzo unitario che corrisponde alle vendite delle merci importate, o di merci identiche o similari importate, a persone non legati ai venditori, nel momento o pressappoco nel momento dell' importazione delle merci da valutare . Se siffatte vendite non hanno avuto luogo, il valore in dogana si fonda, a norma dell' art . 1, lett . b ), di detta disposizione, sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nella Comunità alla data più vicina successiva all' importazione delle merci da valutare, ma entro i 90 giorni a decorrere da tale importazione .

    58 Per quanto riguarda questo mezzo, si deve in primo luogo ricordare che ai sensi dell' art . 13, n . 2, del regolamento n . 2176/84, i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping indicano, in particolare, l' ammontare e il tipo di dazio imposto nonché taluni altri elementi . Da questa disposizione risulta che le istituzioni sono libere di scegliere, nei limiti del loro potere discrezionale, tra i diversi tipi di dazio .

    59 Come indicato nel punto 38 del regolamento impugnato, il Consiglio ha deciso, perseguendo obiettivi di trasparenza, di efficienza e di incitamento degli esportatori ad aumentare i loro prezzi, un dazio variabile, equivalente alla differenza tra un prezzo minimo e il prezzo al primo acquirente indipendente . Il Consiglio ha inoltre ritenuto necessario calcolare, per gli importatori legati agli esportatori, un eventuale dazio antidumping sul prezzo al primo acquirente non legato all' esportatore, determinato conformemente all' art . 6 del regolamento n . 1224/80 .

    60 Procedendo in questo modo il Consiglio non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale dal momento che, in particolare, un dazio variabile è, di norma, più favorevole agli operatori economici interessati dato che consente di evitare qualsiasi riscossione di dazi antidumping, sempreché le importazioni vengano effettuate a prezzi che si collocano al di sopra del prezzo minimo fissato .

    61 Per quanto riguarda la determinazione del prezzo al primo acquirente indipendente, si deve osservare che l' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento n . 2176/84, riconosce che, ai fini dell' esame di un' asserita pratica di dumping, il prezzo all' esportazione che un imprenditore associato con l' esportatore ha pagato o deve pagare non può servire da riferimento . Questa disposizione prevede che, in questo caso, il prezzo all' esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto viene per la prima volta rivenduto ad un acquirente indipendente . I medesimi dubbi nei riguardi delle operazioni commerciali tra soci sorgono nel caso di specie ai fini della determinazione del prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità in funzione del quale varia l' ammontare del dazio antidumping .

    62 L' art . 3, n . 2, lett . b ), del regolamento n . 1224/80 stesso prevede peraltro che, ai fini della determinazione del valore in dogana in una vendita tra persone legate, il valore di transazione è accettato solo quando detto valore è estremamente vicino ad uno dei valori stabiliti in funzione di elementi diversi da quelli relativi alla vendita considerata . Uno dei valori di riferimento indicati in questa disposizione (( sub ii ) )) è il valore in dogana di merci identiche o similari, quale è determinato a norma dell' art . 6 di detto regolamento .

    63 Non si può pertanto addebitare al Consiglio di aver fissato per gli importatori associati, tra i quali la Neotype, l' importo del dazio antidumping variabile in funzione del valore in dogana, ai sensi dell' art . 6 del regolamento n . 1224/80 .

    64 La Neotype sostiene ancora che il metodo di calcolo sussidiario, menzionato nell' art . 1, n . 4, lett . a ), del regolamento definitivo, cioè la determinazione del prezzo netto franco frontiera sul valore in dogana ai sensi dell' art . 2, n . 3, del regolamento n . 1224/80, non è sufficientemente precisa e viola il principio di trasparenza degli atti amministrativi .

    65 Questa disposizione stabilisce che :

    "Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato a norma degli artt . 3, 4, 5, 6 o 7, esso è determinato ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali dell' accordo e dell' art . VII dell' accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e sulla base dei dati disponibili nella Comunità ".

    66 Tenuto conto delle garanzie così predisposte dall' art . 2, n . 3, del regolamento n . 1224/80, e del fatto che ivi è indicato un metodo sussidiario, il rinvio a questa disposizione da parte del regolamento definitivo deve essere considerato compatibile con il regolamento n . 2176/84 e con i principi generali del diritto comunitario . Nell' eventualità in cui le autorità doganali dovessero basarsi, in un caso specifico, su questo metodo sussidiario di calcolo, alle autorità amministrative nazionali spetta il compito di vigilare a che la fissazione dell' importo del dazio antidumping variabile venga effettuata in modo trasparente ed entro i limiti stabiliti dal citato art . 2, n . 3 .

    67 Il motivo della Neotype che deduce l' illegittimità del metodo di fissazione del dazio antidumping deve pertanto essere respinto .

    Sul motivo che deduce l' inammissibilità della riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio

    68 La Neotype sostiene infine che la riscossione definitiva ai sensi dell' art . 2, del regolamento definitivo, degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio antidumping provvisorio è illegittima in quanto il regolamento provvisorio era nullo e non poteva pertanto essere confermato dal regolamento definitivo .

    69 A questo proposito si deve rilevare anzitutto che la legittimità del regolamento definitivo che dispone la riscossione del dazio antidumping provvisorio può essere invalidata dall' eventuale illegittimità del regolamento provvisorio solo qualora questa si sia estesa al regolamento definitivo .

    70 Si deve rilevare che i motivi invocati dalla Neotype nei confronti del regolamento provvisorio non possono essere invocati nei confronti del regolamento definitivo . Il primo motivo dedotto dalla Neotype, secondo cui il regolamento provvisorio sarebbe illegittimo a causa di un' irregolarità commessa nella procedura di audizione, non invalida la riscossione definitiva del dazio provvisorio . Infatti, anche se la Neotype non fosse stata informata in tempo utile dell' istituzione del dazio provvisorio, questa circostanza è ininfluente sulla riscossione definitiva del dazio in quanto la Neotype ha avuto la possibilità di far conoscere le proprie ragioni prima dell' emanazione del regolamento definitivo . Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo invocato dalla Neotype, si deve sottolineare che la scelta della Svezia come paese di riferimento è stata modificata nel regolamento definitivo il quale si basa sulle condizioni del mercato iugoslavo . Il quarto motivo che deduce l' erronea motivazione del pregiudizio, che pure è stato invocato nei confronti del regolamento definitivo, è stato qui sopra respinto ( v . punti 48-55 ). Con il quinto motivo, la Neotype ha contestato il metodo adottato per la fissazione del dazio provvisorio . A questo proposito, è sufficiente rilevare che questo metodo non può inficiare la legittimità del regolamento definitivo che è stato adottato al termine di un distinto procedimento e sulla scorta di nuovi elementi di valutazione .

    71 Il motivo che deduce l' inammissibilità della riscossione definitiva degli importi garantiti in forza del dazio provvisorio deve, pertanto, essere respinto .

    72 Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    73 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, comprese quelle sostenute dagli intervenienti che ne hanno fatto domanda .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( Quinta Sezione )

    dichiara e statuisce :

    1 ) Il ricorso è respinto .

    2 ) La ricorrente è condannata alle spese comprese quelle

    sostenute dagli intervenienti .

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