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Document 61986CJ0263

Sentenza della Corte del 27 settembre 1988.
Stato belga contro René Humbel e Marie-Thérèse Edel.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Justice de paix du canton de Neufchâteau - Belgio.
Divieto di discriminazione - Accesso all'insegnamento - Tasse d'iscrizione.
Causa 263/86.

Raccolta della Giurisprudenza 1988 -05365

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:451

61986J0263

SENTENZA DELLA CORTE DEL 27 SETTEMBRE 1988. - STATO BELGA CONTRO RENE HUMBEL E IL CONIUGE MARIE-THERESE EDEL. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA JUSTICE DE PAIX DEL CANTONE DI NEUFCHATEAU. - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE - ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO - DIRITTI DI ISCRIZIONE. - CAUSA 263/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05365


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Politica sociale - Politica comune di preparazione professionale - Preparazione professionale - Nozione - Anni di studio facenti parte di un corso d' insegnamento compreso nella preparazione professionale - Inclusione - Presupposti

( Trattato CEE, art . 128 )

2 . Libera prestazione dei servizi - Servizi - Nozione - Corsi tenuti in un istituto tecnico appartenente all' insegnamento secondario nel contesto del sistema di educazione nazionale - Esclusione

( Trattato CEE, artt . 59 e 60, 1° comma )

3 . Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto dei figli del lavoratore di accedere all' insegnamento dispensato nello Stato ospitante - Diritto che non si può opporre ad un altro Stato membro il quale subordini l' accesso all' insegnamento scolastico generale al pagamento di una tassa d' iscrizione - Dispensa dalla tassa d' iscrizione a favore dei ragazzi cittadini dello Stato ospitante - Irrilevanza

( Regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 12 )

Massima


1 . Rientra nell' istruzione professionale, ai sensi del trattato, un anno di studi facente parte di un corso che costituisce un tutto unico che prepari ad una qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere od una determinata attività ovvero conferisca la particolare idoneità all' esercizio di tale professione, mestiere o attività .

I vari anni di un corso di studi, infatti, non possono essere qualificati isolatamente, bensì devono essere inquadrati nel complesso di detto corso ed in particolare in relazione al suo scopo, purché, però, il corso costituisca un complesso unitario e non sia possibile distinguervi una parte di insegnamento che non rientra nella preparazione professionale ed un' altra parte che invece vi rientra .

2 . Non possono essere considerati servizi, ai sensi dell' art . 59 del trattato, dei corsi impartiti in un istituto tecnico rientrante nell' insegnamento secondario nel contesto del sistema della pubblica istruzione nazionale .

A norma dell' art . 60, 1° comma, del trattato, infatti, sono comprese nel capo relativo ai servizi unicamente "le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione ". Orbene, la caratteristica essenziale della retribuzione, che consiste nel fatto che essa costituisce la contropartita economica della prestazione, manca nel caso dell' insegnamento impartito nel contesto della pubblica istruzione nazionale, giacché lo Stato, istituendo e mantenendo in vigore l' istruzione stessa, non intende svolgere attività retribuite, bensì svolge il proprio compito nel campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei cittadini ed inoltre la pubblica istruzione è, di regola, finanziata col pubblico denaro, non già dagli alunni o dai loro genitori .

Sulla natura di questa attività non incide poi il fatto che, talora, gli alunni od i loro genitori siano obbligati a pagare delle tasse o delle spese scolastiche al fine di contribuire in una certa misura alle spese per la pubblica istruzione .

3 . L' art . 12 del regolamento n . 1612/68, a norma del quale i figli del cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro sono ammessi a frequentare i corsi d' insegnamento generale, di apprendistato e di preparazione professionale alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, se i figli stessi risiedono nel suo territorio, riguarda non solo le disposizioni relative all' ammissione, ma anche i provvedimenti generali miranti ad agevolare la frequenza dell' insegnamento . Tuttavia, detta disposizione impone un obbligo solo allo Stato membro in cui risiede il lavoratore migrante . Di conseguenza, essa non osta a che uno Stato membro imponga una tassa d' iscrizione o "minerval", come condizione per l' accesso all' insegnamento scolastico generale impartito nel proprio territorio, ai figli dei lavoratori migranti che risiedono in un altro Stato membro, mentre lo stesso onere non viene posto a carico dei cittadini di questo Stato membro .

Parti


Nel procedimento 263/86,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta alla Corte a norma dell' art . 177 del trattato CEE dalla justice de paix del cantone di Neufchâteau ( Belgio ), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Stato belga,

e

René Humbel e Marie-Thérèse, coniuge, nata Edel, in qualità di tutori ed amministratori legali della persona e dei beni del figlio minore Frédéric Humbel, con residenza comune in Lussemburgo, 2, rue Federspiel,

domanda vertente sull' interpretazione, segnatamente, degli artt . 59 e 128 del trattato CEE,

LA CORTE

composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, f.f . di presidente, J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, C.N . Kakouris, R . Joliet e F.A . Schockweiler, giudici,

avvocato generale : Sir Gordon Slynn

cancelliere : B . Pastor, amministratore

viste le osservazioni presentate :

- per il ricorrente dall' avv . Dardenne,

- per il convenuto dall' avv . L . Misson,

- per il Regno Unito dal sig . H.R.L . Purse, in qualità di agente,

- per la Repubblica italiana dal prof . L . Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente,

- per il Granducato del Lussemburgo, dal direttore delle relazioni economiche internazionali, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee dal sig . G . Kremlis, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 26 novembre 1987,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 marzo 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 16 maggio 1986, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 1986, la justice de paix del cantone di Neufchâteau ( Belgio ) ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione, segnatamente, dell' art . 59 e seguenti e 128 di detto trattato, al fine di dirimere una controversia sul pagamento di tasse ( dette "minerval ") per la frequenza di un istituto statale d' istruzione da parte di un cittadino di un altro Stato membro .

2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di un' azione intentata dallo Stato belga avverso il sig . e la sig.ra Humbel, convenuti nella causa principale, in qualità di amministratori legali dei beni del figlio Frédéric ( in prosieguo : l' "interessato "), e volta al recupero di 35 000 BFR, importo del "minerval" dovuto per corsi d' istruzione secondaria seguiti dall' interessato durante l' anno scolastico 1984-1985 presso l' Institut d' enseignement général et technique de l' État di Libramont ( Belgio ).

3 Dal fascicolo risulta che l' interessato ed i suoi genitori sono cittadini francesi . Essi risiedono in Lussemburgo, dove il padre lavora .

4 Stando agli atti di causa, l' istruzione impartita nel suddetto istituto rientra nell' insegnamento secondario amministrato nell' ambito della pubblica istruzione . Il corso di studi seguito dall' interessato ha una durata complessiva di sei anni ed è strutturato in tre successivi livelli di due anni ciascuno, vale a dire un livello d' osservazione, un livello d' orientamento ed un livello di determinazione ; il corso cui l' interessato era iscritto per l' anno 1984-1985 costituisce il secondo anno del livello d' orientamento . Questo programma forma la parte d' insegnamento di base e non vi rientrano quindi materie specificamente professionali . Per contro, le lezioni seguite dall' interessato nell' ambito del livello di determinazione sono considerate dalle leggi nazionali come rientranti nella formazione professionale : non è quindi riscosso nessun "minerval" in questa fase .

5 In seguito al rifiuto dell' interessato di versare un "minerval" pari a 35 000 BFR, "minerval" non dovuto dagli studenti belgi, lo Stato belga ha fatto ricorso al giudice .

6 Il giudice nazionale adito ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

"1 ) Se i corsi seguiti da Frédéric Humbel presso l' Institut technique de l' État a Libramont rientrino nella formazione professionale .

2 ) Se, qualora tali corsi non rientrino nella formazione professionale, Frédéric Humbel possa essere considerato come destinatario di servizi ai sensi dell' art . 59 e seguenti del trattato ed a suo carico possa essere percepito un 'minerval' come condizione per l' ammissione a corsi di formazione generale .

3 ) Se, qualora i cittadini lussemburghesi abbiano il diritto di far iscrivere i propri figli in istituti d' istruzione belgi senza pagare alcun 'minerval' , un lavoratore francese stabilito nel Granducato del Lussemburgo non possa rivendicare lo stesso trattamento in proprio favore ".

7 Per una più ampia illustrazione dello sfondo normativo e degli antefatti della causa principale nonché delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla prima questione

8 La prima questione è volta a stabilire se un corso, analogo a quello considerato nel caso di specie, possa essere considerato come rientrante nell' istruzione professionale ai sensi del trattato CEE .

9 A tale proposito, i convenuti sostengono che, benché l' anno d' istruzione considerato, preso in sé, non sembri corrispondere ai requisiti propri della formazione professionale che la Corte ha enucleato nella sentenza 13 febbraio 1985 ( causa 293/83, Gravier, Racc . pag . 593 ), esso va tuttavia inquadrato nell' ambito di detta formazione in quanto consente di affrontare il livello di determinazione e quindi l' istruzione propriamente tecnica . Lo Stato belga ha affermato per contro, durante la trattazione orale, che il corso frequentato dall' interessato rientra nell' istruzione secondaria generale, che non impartisce una formazione professionale ai sensi della sentenza citata . Il Regno Unito ritiene che il corso in oggetto sia un corso d' istruzione secondaria generale la quale, pertanto, non costituisce "insegnamento professionale" ai sensi del trattato CEE . La Commissione infine sostiene che gli elementi del fascicolo non consentono di appurare la natura del corso seguito dall' interessato .

10 Occorre ricordare innanzitutto che la Corte, nella precitata sentenza 13 febbraio 1985, si è pronunziata nel senso che qualsiasi forma d' insegnamento che prepari ad una qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere o una determinata attività, ovvero conferisca la particolare idoneità ad esercitare tale professione, mestiere o attività, fa parte dell' insegnamento professionale, qualunque siano l' età ed il livello di preparazione degli alunni o degli studenti, ed anche se il programma d' insegnamento comprende una parte d' istruzione generale .

11 Nel caso di specie sorge la questione, nella causa principale, se si debba ritenere che un anno di studi, che non soddisfa di per sé questo criterio, rientri nell' istruzione professionale qualora faccia parte integrante di un corso di studi così qualificato .

12 A tal proposito, è opportuno sottolineare che i diversi anni di un corso di studi non possono essere qualificati isolatamente, bensì devono essere inquadrati nel suo complesso ed in particolare avuto riguardo alle finalità perseguite, a patto però che il corso si risolva in un tutto unico e non sia possibile distinguervi una parte d' insegnamento che non rientra nella formazione professionale da una parte che invece vi rientra ( cfr . sentenza 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot, Racc . 1988, pag . 379 ). Spetta al giudice nazionale valutare i fatti di causa alla luce di questi criteri .

13 Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che rientra nell' istruzione professionale ai sensi del trattato CEE un anno di studi facente parte di un corso che costituisce un tutto unico che prepari ad una qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere od una determinata attività ovvero conferisca la particolare idoneità all' esercizio di tale professione, mestiere o attività .

Sulla seconda questione

14 Con la seconda questione si chiede se l' art . 59 del trattato CEE vada interpretato nel senso che l' insegnamento, impartito in un istituto tecnico e rientrante nell' istruzione secondaria nell' ambito della pubblica istruzione nazionale, vada considerato prestazione di servizi ai sensi di tale norma . In caso di soluzione affermativa, il giudice nazionale chiede se detto articolo osti alla riscossione di un "minerval", il cui pagamento non è imposto agli alunni cittadini dello Stato belga .

15 Occorre qui ricordare che, a norma dell' art . 60, primo comma, del trattato CEE, sono comprese nel Capo relativo ai servizi unicamente "le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione ".

16 La nozione di retribuzione non è definita in modo esplicito dall' art . 59 e seguenti del trattato CEE, tuttavia la sua portata giuridica può evincersi dall' art . 60, secondo comma, del trattato, a norma del quale i servizi comprendono in particolare attività di carattere industriale e commerciale ed attività artigiane e libere professioni .

17 La caratteristica essenziale della retribuzione va quindi rintracciata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione considerata, corrispettivo che è generalmente pattuito fra il prestatore ed il destinatario del servizio .

18 Ebbene, detta caratteristica non si riscontra nell' insegnamento impartito nell' ambito della pubblica istruzione nazionale . Lo Stato, istituendo e mantenendo quest' ultima, non intende svolgere attività retribuite bensì adempie i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini . D' altro canto, il sistema è di regola finanziato dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori .

19 Sulla natura di questa attività non incide il fatto che talora gli alunni od i loro genitori siano tenuti a pagare un canone o tasse scolastiche al fine di contribuire in una certa misura ai costi di gestione del sistema . A maggior ragione, non può avere analogo effetto la circostanza che venga imposto il versamento di un minerval ai soli alunni stranieri .

20 Si deve quindi risolvere la prima parte della seconda questione dichiarando che l' art . 59 del trattato va interpretato nel senso che l' insegnamento, impartito in un istituto tecnico e rientrante nell' istruzione secondaria nell' ambito della pubblica istruzione nazionale, non può essere considerato prestazione di servizi ai sensi di detta norma .

21 Alla luce di tale soluzione, non occorre esaminare la seconda parte della questione .

Sulla terza questione

22 Con la terza questione il giudice nazionale chiede se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro imponga ai figli dei lavoratori migranti, che risiedono in un altro Stato membro, un "minerval" come condizione per l' accesso all' istruzione scolastica impartita sul suo territorio, mentre lo stesso onere non viene posto a carico dei cittadini di quest' altro Stato membro .

23 In via preliminare, occorre rilevare che la questione sorge solo nei casi che non rientrano nella formazione professionale ai sensi dell' art . 128 del trattato CEE . Risulta in effetti dalla precitata sentenza 13 febbraio 1985 che, in materia di formazione professionale, vige in ogni caso il divieto di discriminazione a causa della cittadinanza sancito dall' art . 7 del trattato CEE .

24 Per risolvere la questione sollevata, è opportuno constatare che l' unica norma di diritto comunitario che può esser presa in considerazione è l' art . 12 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 2 ), a norma del quale i figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d' insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono . La Corte ha interpretato questa norma nel senso che essa contempla non solo le disposizioni relative all' ammissione ma, in generale, tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza dell' insegnamento ( sentenza 3 luglio 1974, causa 9/74, Casagrande, Racc . pag . 773 ). Tuttavia, la lettera dell' art . 12 del regolamento suddetto impone un obbligo solo allo Stato membro in cui risiede il lavoratore migrante .

25 Di conseguenza, si deve risolvere la terza questione nel senso che l' art . 12 del regolamento n . 1612/68 va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro imponga un "minerval", come condizione per l' accesso all' insegnamento scolastico generale impartito sul proprio territorio, ai figli del lavoratore migrante che risiedono in un altro Stato membro, mentre lo stesso onere non viene posto a carico dei cittadini di questo altro Stato membro .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

26 Le spese sostenute dal Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, dalla Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla justice de paix del cantone di Neufchâteau, con ordinanza 16 maggio 1986, dichiara :

1 ) Rientra nell' istruzione professionale, ai sensi del trattato CEE, un anno di studi facente parte di un corso che costituisce un tutto unico che prepari ad una qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere od una determinata attività ovvero conferisca la particolare idoneità ad esercitare tale professione, mestiere o attività .

2 ) L' art . 59 del trattato CEE va interpretato nel senso che l' insegnamento, impartito in un istituto tecnico e rientrante nell' istruzione secondaria nell' ambito della pubblica istruzione nazionale, non può essere considerato prestazione di servizi ai sensi di detta norma .

3 ) L' art . 12 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro imponga un "minerval", come condizione per l' accesso all' insegnamento scolastico generale impartito sul proprio territorio, ai figli del lavoratore migrante che risiedono in un altro Stato membro, mentre lo stesso onere non viene posto a carico dei cittadini di questo altro Stato membro .

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