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Document 61986CC0253

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 11 febbraio 1988.
Sociedade Agro-Pecuaria Vicente Nobre, Lda contro Consiglio delle Comunità europee.
Ricorso d'annullamento - Premio per l'abbandono della viticoltura.
Causa 253/86.

Raccolta della Giurisprudenza 1988 -02725

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:77

61986C0253

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo dell'11 febbraio 1988. - SOCIEDADE AGRO-PECUARIA VICENTE NOBRE LDA CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - RICORSO PER ANNULLAMENTO - PREMIO PER ABBANDONO DELLA VITICOLTURA. - CAUSA 253/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 02725


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

signori Giudici,

1 . Il 20 giugno 1986, la ricorrente, proprietaria di un vigneto in Portogallo, ha presentato al sottosegretario di Stato per lo sviluppo gricolo e al ministro dell' agricoltura, della pesca e dell' alimentazione, una domanda volta in particolare alla concessione, in forza del regolamento del Consiglio 26 marzo 1985, n . 777 ( 1 ), di un premio d' abbandono definitivo della viticultura per una superficie di 30 ha piantata a vigna, di cui intendeva procedere all' estirpazione nell' ambito di una globale ristrutturazione della sua proprietà .

2 . Il 14 luglio 1986, il Consiglio ha emanato il regolamento n . 2239, relativo ad un' azione specifica per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Portogallo ( GU L 196, 18 luglio 1986, pag . 1 ), il cui art . 6, n . 6, dispone che

"durante il periodo di validità dell' azione comune prevista dal presente regolamento, i viticoltori non possono beneficiare del premio d' abbandono definitivo di cui al regolamento ( CEE ) n . 777/85 ".

3 . Secondo la ricorrente, il regime istituito dal regolamento n . 2239/86 specificamente per il Portogallo sarebbe meno favorevole, sotto diversi profili, di quello previsto dal regolamento n . 777/85 . Essa fa segnatamente valere che il regolamento n . 2239/86 potrà essere applicato, per tutto il periodo di dieci anni della sua vigenza, solo ad una superficie di 15 000 ha . Esso lascia così un ampio margine di discrezionalità alle autorità portoghesi e non potranno certamente beneficiarne tutti gli interessati . Infine, l' importo dei premi d' abbandono definitivo da esso stabilito, modulato in funzione della resa media per ettaro delle superfici interessate, è inferiore a quello fissato dal regolamento n . 777/85 .

4 . A titolo principale, la ricorrente chiede l' annullamento del regolamento n . 2239/86, in quanto, privandola del beneficio del regolamento n . 777/85, per effetto del citato art . 6, n . 6, esso violava i principi generali di diritto comunitario sulla certezza del diritto, il rispetto dei diritti quesiti, l' irretroattività della legge e la tutela del legittimo affidamento .

5 . In subordine, essa chiede il risarcimento del danno, valutato in 150 000 Ecu, cagionatole dalla mancata applicazione del regolamento n . 777/85 .

Sulla domanda d' annullamento

6 . Il Consiglio, convenuto, la Repubblica portoghese e la Commissione, intervenienti, invocano, a titolo principale, l' irricevibilità del ricorso d' annullamento, poiché il regolamento n . 2239/86 non riguardava direttamente e individualmente la ricorrente .

7 . Come la Corte ha già dichiarato più volte,

"l' art . 173, comma 2, del trattato, subordina la ricevibilità di un ricorso per annullamento presentato da un privato alla condizione che l' atto impugnato, anche se adottato sotto forma di regolamento, costituisca, in realtà, una decisione che riguarda il ricorrente direttamente e individualmente . Lo scopo di tale disposizione è precisamente quello di evitare che, mediante la semplice scelta della forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano escludere il ricorso di un privato contro una decisione che lo riguardi direttamente ed individualmente, e di precisare così che la scelta della forma non può cambiare la natura di un atto .

Un ricorso presentato da un privato non è tuttavia ricevibile nella misura in cui è diretto contro un regolamento di portata generale, ai sensi dell' art . 189, comma 2, del trattato . Il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione dev' essere ricercato nella portata generale o meno dell' atto di cui trattasi . Bisogna dunque valutare la natura dell' atto impugnato ed in particolare gli effetti giuridici che esso mira a produrre o che produce effettivamente ( 2 ) ".

8 . Ebbene, nel caso di specie non v' è dubbio che il regolamento n . 2239/86 nel suo insieme ha una tale portata generale . Come indica la sua intitolazione, esso mira al miglioramento delle strutture vitivinicole in Portogallo, per il tramite di provvedimenti di ristrutturazione dei vigneti, nonché incentivando l' abbandono definitivo di talune superfici vitate . La sua formulazione è generale ed astratta, esso si applica a situazioni oggettivamente determinate e produce effetti giuridici nei riguardi di categorie di soggetti individuate in modo generale ed astratto .

9 . Esso riguarda tutti i viticultori portoghesi e concerne la ricorrente solo nella sua oggettiva qualità di viticultore, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in una delle situazioni ivi contemplate : esso dunque non riguarda individualmente la ricorrente .

10 . Nemmeno può affermarsi che la riguardi direttamente . In particolare, la concessione del premio d' abbandono definitivo prevista dal regolamento n . 2239/86 dipende da una decisione formale delle autorità portoghesi competenti, alle quali vanno presentate le domande . Nell' esercizio di tale competenza, le autorità portoghesi godono di ampio potere discrezionale, come riconosce la stessa ricorrente, nel senso che per tutta la durata dell' azione comune ex art . 6 del regolamento n . 729/70 ( 3 ), vale a dire dieci anni ( art . 10, n . 1 ), il premio d' abbandono definitivo è limitato ad una superficie globale di 15 000 ha di vigneti portoghesi ( art . 6, n . 4 ), che peraltro, secondo i dati incontestati del Consiglio, comprendono 279 000 ha .

11 . In sede di replica ( pag . 25 ), la ricorrente ha tuttavia affermato, ribadendolo in udienza, che essa non chiede l' annullamento dell' intero regolamento n . 2239/86, la cui natura regolamentare non contesta effettivamente, "ma soltanto della parte (...) in cui esso lede la legalità comunitaria ". Nella parte introduttiva del ricorso ( pag . 2 ), essa aveva d' altronde precisato che "il presente ricorso mira a che la Corte :

a ) dichiari che, disponendo all' art . 6, n . 6, del regolamento ( CEE ) 14 luglio 1986, n . 2239 che, per la durata dell' azione comune stabilita in detto regolamento, i viticultori non possono beneficiare del premio d' abbandono definitivo di cui al regolamento ( CEE ) n . 777/85, il Consiglio ha violato i principi generali della certezza del diritto, del rispetto dei diritti quesiti, dell' irretroattività della legge e della tutela del legittimo affidamento, parti integranti dell' ordinamento giuridico comunitario (...)".

12 . Ora, questa definizione dell' oggetto del ricorso significa che la ricorrente chiede che, non soltanto per la campagna 1986/1987, ma per tutte le campagne successive, non si applichi al Portogallo il titolo II del regolamento n . 2239/86, bensì il regolamento n . 777/85 . Chiedendo l' annullamento dell' art . 6, n . 6, la ricorrente domanda dunque in realtà l' annullamento di tutte le norme del regolamento n . 2239/86 relative all' estirpazione delle vigne, vale a dire l' annullamento di un complesso di norme di natura regolamentare .

13 . Durante l' udienza, tuttavia, la ricorrente ha dato l' impressione che il suo ricorso potesse anche essere interpretato nel senso che essa chiedesse la sospensione del regolamento n . 2239/86 per la sola campagna 1986/1987, ed unicamente in suo favore . Si tratterebbe dunque in qualche modo di un' istanza di provvedimento transitorio .

14 . La Agro-Pecuaria fa valere che essa è individualmente interessata dall' art . 6, n . 6, del regolamento n . 2239/86, in quanto unica impresa agricola portoghese ad aver presentato una domanda di concessione del premio in forza del regolamento n . 777/85, alla data di emanazione e di entrata in vigore del regolamento n . 2239/86 . Essa era dunque specialmente colpita dall' art . 6, n . 6, che, privandola del beneficio del regolamento n . 777/85, incideva sulla sua posizione giuridica in ragione di una situazione di fatto che la caratterizzava rispetto a qualsiasi altro soggetto e l' identificava in modo analogo a quello di un destinatario .

15 . Il Consiglio, la Repubblica portoghese e la Commissione contestano che la norma litigiosa riguardi individualmente la ricorrente per la sola ragione della presentazione della domanda . Questa, infatti, sarebbe stata presentata anteriormente al 1° settembre 1986, vale a dire prima dell' inizio della campagna vitivinicola per la quale, in altre circostanze, avrebbe potuto essere presa in considerazione e non avrebbe prodotto alcun effetto giuridico .

16 . Dal canto suo, la ricorrente ritiene che esiste un parallelismo molto netto tra il suo caso e quello oggetto della causa 11/82, Piraiki-Patraiki / Commissione ( 4 ). In questo procedimento le ricorrenti avevano fatto valere che, anche se la decisione incriminata si applicava a tutti gli esportatori greci di filati di cotone verso la Francia, attuali o potenziali, la propria situazione era particolare in quanto, prima dell' adozione della decisione, esse avevano concluso contratti da eseguirsi nel periodo d' applicazione di questa . La Corte aveva riconosciuto che chi aveva potuto provare la stipulazione di tali contratti si trovava in una situazione di fatto che lo contraddistingueva rispetto a qualunque altro soggetto interessato dalla decisione controversa,

"in quanto l' adempimento dei loro contratti è stato impedito, in tutto o in parte, dall' adozione di detta decisione" ( Racc . 1985, pag . 244, punto 19 della motivazione ).

17 . Poiché la Commissione aveva obiettato che, all' atto dell' adozione della decisione essa ignorava e non era in grado di conoscere l' esistenza di questi contratti di diritto privato, la Corte ha esaminato la ricevibilità del ricorso anche sotto questo profilo unitamente al merito della controversia ( punto 21 della motivazione ), giungendo infine a confermare che le imprese firmatarie di tali contratti erano individualmente interessate

"in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici identificati o identificabili da parte della Commissione e particolarmente toccati, a motivo di detti contratti, dalla decisione litigiosa" ( Racc . 1985, pag . 246, punto 31 della motivazione ).

18 . Non si può contestare che, nella presente causa, la presentazione da parte della ricorrente di una domanda in forza del regolamento n . 777/85 permetteva certamente di identificarla, fra tutti i viticultori portoghesi, come uno dei soggetti che sarebbero stati effettivamente toccati dalla sospensione di detto regolamento .

19 . Non si può però affermare che la Sociedade Agro-Pecuaria sia stata toccata da tale decisione in misura maggiore rispetto agli altri viticultori portoghesi che si apprestavano a presentare domande all' inizio della nuova campagna vitivinicola . Essa si è semplicemente manifestata prima degli altri .

20 . Come la Corte ha più volte sottolineato,

"la natura di regolamento di un atto non viene messa in forse dalla possibilità di determinare il numero o addirittura l' identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica in un determinato momento, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in ragione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall' atto, in relazione allo scopo di quest' ultimo" ( punto 8 della motivazione della citata sentenza Deutz und Geldermann ).

21 . A quanto mi consta, nella giurisprudenza della Corte vi è una sola sentenza in cui essa ha dichiarato ricevibili ricorsi di privati che avevano semplicemente presentato domande . Si tratta della sentenza 13 maggio 1971, Fruit Company / Commissione ( cause riunite 41-44/70, Racc . pag . 422 ). In questa causa, però, il regolamento impugnato si applicava solo alle imprese che avevano chiesto una licenza d' importazione prima di una certa data fissata dal regolamento ed anteriore all' adozione di questo . La Corte aveva quindi potuto dichiarare che

"al momento dell' adozione del suddetto regolamento, il numero delle domande cui esso poteva applicarsi era quindi determinato, né poteva essere aumentato" ( punti 17 e 18 della motivazione della citata sentenza ).

22 . Nella causa che qui ci occupa la situazione sarebbe stata identica solo se il regolamento impugnato fosse intervenuto dopo il 31 dicembre 1986, vale a dire dopo il termine finale previsto per la presentazione delle domande di premi per l' estirpazione, in relazione alla campagna 1986/1987 . Solo in questo momento il numero e l' identità dei viticultori toccati dalla riduzione del premio sarebbe stata determinata e stabilita "ne varietur ". Almeno in relazione a tale campagna, l' atto avrebbe allora riguardato una categoria chiusa di operatori economici . Ebbene, il regolamento incriminato è stato adottato il 14 luglio 1986 .

23 . Del resto, affinché si possa ritenere che la disposizione di un regolamento possa riguardare individualmente un privato, è necessario che essa influisca sulla sua situazione giuridica ( sentenza 18 novembre 1975, causa 100/74, CAM / Commissione, punto 19 della motivazione, Racc . pagg . 1393 e 1403 ). In altri termini, l' iniziativa presa dal privato deve aver prodotto effetti giuridici pregiudicati dal provvedimento incriminato .

24 . La Corte ha perciò ritenuto che degli esportatori risultavano identificati dalla circostanza che essi avevano ottenuto la prefissazione di restituzioni in licenze d' esportazione concesse prima di una certa data ( 5 ).

25 . Nel caso della comunicazione alla Commissione, da parte degli enti nazionali d' intervento, delle offerte da questi ricevute nell' ambito delle gare periodiche per la vendita di carni detenute da tali enti, la Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso di un offerente, in quanto una decisione della Commissione, benché presa sotto forma di una decisione di cui erano destinatari gli Stati membri, aveva determinato direttamente l' esito, favorevole o sfavorevole, di ciascuna delle offerte presentate ( 6 ).

26 . Anche nella sentenza Piraiki-Patraiki, in special modo richiamata dalla ricorrente, la Corte si è fondata sull' esistenza di contratti già stipulati, la cui conclusione era stata provata e la cui esecuzione era resa impossibile, totalmente o parzialmente, dal provvedimento impugnato, per giungere a dichiarare che le imprese firmatarie di tali contratti erano individualmente interessate .

27 . Nella causa che qui ci occupa, la ricorrente non può evidentemente far valere un analogo impegno da essa stipulato e la cui esecuzione sarebbe stata resa impossibile dall' emanazione del regolamento n . 2239/86 .

28 . D' altra parte, pur nell' ipotesi avanzata dalla ricorrente secondo la quale il regolamento n . 777/85 non attribuisce alle autorità competenti degli Stati membri alcun potere discrezionale in merito alla concessione dei premi agli interessati che ne abbiano fatto domanda e che presentino i requisiti prescritti, dette autorità debbono però verificare precisamente se tali requisiti siano effettivamente presenti, stabilire entro quali categorie ricadano i vigneti in causa, accertarne sul posto la resa e decidere l' importo da assegnare a ciascuno, in funzione di tutti questi elementi . La domanda presentata in forza del regolamento n . 777/85 non ha quindi prodotto alcun effetto automatico .

29 . Poiché è noto che ad essa non è seguita una decisione delle autorità competenti, se ne può concludere che la disposizione impugnata non ha influito sulla situazione giuridica della ricorrente . Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il ricorso d' annullamento deve quindi essere dichiarato irricevibile .

Sulla domanda di risarcimento del danno

30 . Pur avendo concluso per l' irricevibilità del ricorso d' annullamento, non per questo posso esimermi dall' esaminare il ricorso per risarcimento del danno, in quanto,

"secondo la giurisprudenza costante della Corte, l' azione di risarcimento a norma degli artt . 178 e 215, comma 2, del trattato è stata istituita come rimedio autonomo dotato di una particolare funzione nell' ambito del regime dell' impugnazione e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo oggetto" ( 7 ).

L' irricevibilità della domanda d' annullamento non comporta quindi necessariamente quella della domanda di risarcimento .

31 . Il Consiglio, la Repubblica portoghese e la Commissione ritengono, tuttavia, che la domanda di risarcimento formulata in subordine debba essere dichiarata irricevibile in quanto non conforme all' art . 38, § 1, lett . c ), del regolamento di procedura della Corte, a termini del quale l' istanza deve contenere l' oggetto della controversia e l' esposizione sommaria dei motivi invocati .

32 . E' vero che nei suoi scritti la ricorrente si è mostrata estremamente laconica al riguardo . Nell' atto introduttivo essa si è limitata a concludere che la Corte voglia "condannare la Comunità al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente dalla mancata applicazione delle norme del regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 marzo 1985, n . 777 ". Inoltre, solo in sede di replica ( pag . 52 ) essa ha quantificato il danno che pretende di aver subito, vale a dire 150 000 Ecu, maggiorati degli interessi moratori a partire dalla data di notificazione dell' atto introduttivo alla convenuta .

33 . Penso, tuttavia, che dallo stesso atto introduttivo si possa dedurre con sufficiente certezza che l' istanza non aveva altro oggetto che ottenere un risarcimento pari al premio cui la ricorrente pretendeva di aver diritto, in forza del regolamento n . 777/85, per i 30 ha piantati a vigne di cui essa progettava l' estirpazione ( cioè 150 000 Ecu ).

34 . Quanto ai motivi invocati, essi sono palesemente identici a quelli sui quali è fondato il ricorso d' annullamento .

35 . Il fatto che il risultato perseguito ed i motivi invocati siano perciò i medesimi nei due ricorsi non mi sembra sufficiente per concludere a favore dell' irricevibilità della domanda di risarcimento .

36 . Nella causa Compagnie d' approvisionnement / Commissione ( 8 ), la Corte doveva esaminare una situazione analoga . La Commissione aveva contestato la ricevibilità delle domande di risarcimento facendo valere che, avendo, le ricorrenti, valutato il danno in una cifra esattamente corrispondente alla differenza fra le sovvenzioni risultanti dai regolamenti contestati e quelle che sarebbero risultate da una disciplina conforme ai loro auspici, le domande tendevano ad eludere l' irricevibilità che precludeva un ricorso d' annullamento contro detti regolamenti, ai sensi dell' art . 173 del trattato CEE .

37 . Tuttavia la Corte ha dichiarato che :

"l' azione di danni (...) è stata istituita come azione autonoma, dotata di una funzione particolare nell' ambito dei rimedi giurisdizionali e subordinata a condizioni di esercizio appropriate al suo scopo specifico . Essa differisce dall' azione d' annullamento in quanto è diretta, non già all' eliminazione di un atto specifico, bensì al risarcimento del danno causato da un' istituzione nell' esercizio delle sue attribuzioni . L' azione di danni mira unicamente all' accertamento del diritto al risarcimento e, di conseguenza, ad una prestazione destinata a produrre effetti solo nei confronti delle ricorrenti . Le domande sono quindi ricevibili ".

38 . Nel caso di specie, la ricorrente non può del resto essere accusata d' aver voluto eludere il disposto dell' art . 173, poiché in via principale essa ha proposto ricorso su tale base . Importa inoltre osservare che la domanda di risarcimento è stata presentata in via subordinata nel pieno senso del termine : il suo oggetto è difatti subordinato all' ipotesi di non annullamento del regolamento n . 2236/86 ( o perché il ricorso principale è dichiarato irricevibile o perché esso è respinto in quanto infondato ). Qualora infatti detto regolamento fosse annullato dalla Corte, il regolamento n . 777/85 continuerebbe ad applicarsi anche al Portogallo e la ricorrente non subirebbe il pregiudizio ch' essa invoca .

39 . Propongo dunque di non dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento, ma di esaminarla nel merito .

40 . A tale proposito risulta da una giurisprudenza costante

"che, a norma dell' art . 215, comma 2, e dei principi generali cui questa disposizione si richiama, presupposti della responsabilità della Comunità sono l' illegittimità del comportamento delle istituzioni, il danno effettivo e il nesso causale fra il comportamento e il danno ".

Si è visto che nel caso di specie l' atto che sarebbe all' origine del danno allegato è un atto normativo . Ebbene,

"nei confronti di siffatti atti, secondo la giurisprudenza altrettanto costante della Corte ( vedasi, in primo luogo, la sentenza 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoeppenstedt, 5/71, Racc . pag . 975 ), la responsabilità della Comunità sussiste unicamente in caso di trasgressione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli" ( 9 ).

E' alla luce di questi criteri che occorre valutare il presente ricorso per risarcimento .

41 . Come già indicato, si è in diritto di supporre che le norme giuridiche superiori a tutela dei singoli, di cui la ricorrente invoca la violazione, siano le stesse sulle quali essa ha fondato il suo ricorso d' annullamento, vale a dire i principi del rispetto dei diritti quesiti, della tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e dell' irretroattività della legge .

42 . Ebbene, si è visto in precedenza che la domanda di un premio di estirpazione, presentata dalla ricorrente presso le autorità portoghesi, non ha potuto produrre alcun effetto giuridico, né, a fortiori, far sorgere un diritto al premio in forza del regolamento n . 777/85 .

43 . Ciò considerato, non può parlarsi di violazione del principio del rispetto dei diritti quesiti . D' altro canto, la Corte ha anche di recente confermato, rinviando alla sentenza Eridania del 27 settembre 1979 ( 10 ), che

"un' impresa non può invocare un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio derivatole da un' organizzazione di mercato esistente in un momento determinato" ( 11 ).

Ciò vale a fortiori nei riguardi di un vantaggio potenziale .

44 . Per le stesse ragioni, non può sussistere una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento . Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, quando un operatore economico prudente e avveduto sia in grado di prevedere l' adozione di un provvedimento comunitario che possa ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio qualora il provvedimento sia effettivamente adottato ( sentenza 1° febbraio 1978, 78/77, Loehrs, Racc . pag . 169 ) ( 12 ). Ebbene, nel caso di specie si deve constatare che lo stesso regolamento n . 777/85 prevede, all' art . 7, la possibilità che il Consiglio modifichi l' importo dei premi istituiti .

45 . In tale contesto, la Commissione ha ragione di sottolineare che "sarebbe assurdo che per il tramite di una ( simile ) domanda presentata prematuramente ( e che non ha ancora fatto sorgere diritti in capo al suo autore ) un privato possa costringere la Comunità a mantenere immutato, da una campagna all' altra, un determinato regime, qualunque sia la situazione economica ". In più occasioni, la Corte ha difatti dichiarato ( 13 ) che

"l' ambito applicativo del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere esteso fino al punto da vietare, in via generale, una nuova normativa che si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della normativa antecedente (...)".

46 . D' altro canto, in assenza di diritti quesiti in forza della precedente normativa, la ricorrente non poteva pretendere provvedimenti transitori in suo favore .

47 . Quanto ai principi della certezza del diritto e della irretroattività della legge, basti sottolineare che il regolamento n . 2239/86, emanato il 14, pubblicato il 18 ed entrato in vigore il 21 luglio 1986, era applicabile solo a partire dalla campagna vitivinicola 1986/1987, iniziata il 1° settembre 1986 . Dunque, la sua applicazione su domanda della ricorrente, presentata in relazione alla medesima campagna, non avrebbe potuto in alcun caso infrangere i detti principi generali .

Per tutte queste ragioni, la domanda di risarcimento del danno dev' essere respinta in quanto infondata .

48 . In conclusione, propongo di dichiarare irricevibile il ricorso d' annullamento, respingere in quanto infondato il ricorso per risarcimento del danno e condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalle parti intervenienti .

(*) Traduzione dal francese .

( 1 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 26 marzo 1985, n . 777, relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1985/1986 a 1989/1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate ( GU L 88, 28.3.1985, pag . 8 ).

( 2 ) Sentenza 24 febbraio 1987, Deutz und Geldermann / Consiglio, 26/86, Racc . pag . 941, punti 6 e 7 della motivazione; vedasi anche ordinanza 20 maggio 1987, Champlor e altri c / Commissione, 233/86, 235/86, Racc . pag . 2251, punti 6 e 7 della motivazione .

( 3 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 21 aprile 1970, n . 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( GU L 94, 28.4.1970, pag . 13 ).

( 4 ) Sentenza 17 gennaio 1985, Racc . 1985, pag . 227 .

( 5 ) Sentenza 18 novembre 1975, causa 100/74, CAM / Commissione, Racc . pag . 1403; sentenza 31 marzo 1977, causa 88/76, Exportation de sucres / Commissione, Racc . pag . 725; sentenza 3 maggio 1978, causa 112/77, Toepfer / Commissione, Racc . pag . 1029 .

( 6 ) Sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal / Commissione, Racc . pag . 777 .

( 7 ) Vedasi in particolare sentenza 26 febbraio 1986, Krohn / Commissione, causa 175/84, Racc . pag . 753, punto 26 della motivazione .

( 8 ) Sentenza 13 giugno 1972, cause riunite 9 e 11/71, Racc . pag . 391 .

( 9 ) Sentenza 14 gennaio 1987, Zuckerfabrik Bedburg ed altri / Consiglio e Commissione, causa 281/84, Racc . pag . 49, punti 17 e 18 della motivazione .

( 10 ) Causa 230/78, Eridania / Ministro dell' agricoltura e foreste, Racc . 1979, pag . 2749 .

( 11 ) Vedasi sentenza 21 maggio 1987, Walter Rau Lebensmittelwerke ed altri / BALM, cause riunite 133 - 136/85, Racc . pag . 2289, punto 18 della motivazione .

( 12 ) Vedasi sentenza 11 marzo 1987, Van der Bergh en Jurgens / Comunità economica europea, causa 265/85, Racc . pag . 1155, punto 44 della motivazione .

( 13 ) Vedasi in particolare sentenza 14 gennaio 1987, Germania / Commissione, causa 278/84, Racc . pag . 1, punto 36 della motivazione .

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