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Document 61985CO0154
Order of the President of the Court of 7 June 1985. # Commission of the European Communities v Italian Republic. # Restrictions on imports of motor vehicles. # Case 154/85 R.
Ordinanza del presidente della Corte del 7 giugno 1985.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Restrizioni alle importazioni di autoveicoli.
Causa 154/85 R.
Ordinanza del presidente della Corte del 7 giugno 1985.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Restrizioni alle importazioni di autoveicoli.
Causa 154/85 R.
Raccolta della Giurisprudenza 1985 -01753
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:249
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 7 GIUGNO 1985. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - RESTRIZIONI ALLE IMPORTAZIONI DI AUTOVEICOLI. - CAUSA 154/85 R.
raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 01753
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Dispositivo
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - LIMITAZIONE DEL NUMERO DEGLI IMPORTATORI
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
LA NORMATIVA O PRASSI NAZIONALE CHE ABBIA IL RISULTATO DI CANALIZZARE LE IMPORTAZIONI NEL SENSO CHE SOLO TALUNI OPERATORI ECONOMICI POSSONO EFFETTUARLE , MENTRE ALTRI NE SONO ESCLUSI , COSTITUISCE UNA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA AI SENSI DELL ' ART . 30 DEL TRATTATO .
NEL PROCEDIMENTO 154/85 R ,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO ANTONINO ABATE , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS , MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
RICHIEDENTE ,
SOSTENUTA DA
REGNO DEI PAESI BASSI , RAPPRESENTATO DAL SIG . BOS , CONSIGLIERE GIURIDICO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DEI PAESI BASSI ,
INTERVENIENTE ,
CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA , RAPPRESENTATA DAL SIG . ARNALDO SQUILLANTE , CAPO DELL ' UFFICIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . O . FIUMARA , AVVOCATO DELLO STATO , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ,
RESISTENTE ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA INTESA A FAR CONSTATARE L ' INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE IN RELAZIONE ALLE IMPORTAZIONI PARALLELE DI AUTOVEICOLI PROVENIENTI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI .
1 CON ISTANZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 MAGGIO 1985 , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA CHIESTO A QUESTA CORTE DI INGIUNGERE , CON PROVVEDIMENTO URGENTE , ALLA REPUBBLICA ITALIANA DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI A GARANTIRE , NELLE MORE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE , L ' IMMATRICOLAZIONE IMMEDIATA E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI ORIGINE CEE PROVENIENTI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI TRAMITE IMPORTAZIONI PARALLELE . LO STESSO GIORNO LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PRESENTATO UN RICORSO INTESO A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , SOTTOPONENDO A FORMALITA NON GIUSTIFICATE DAL DIRITTO COMUNITARIO L ' IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI PROVENIENTI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI TRAMITE IMPORTAZIONI PARALLELE , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE .
2 CON TELEX 30 MAGGIO 1985 , IL REGNO DEI PAESI BASSI HA CHIESTO DI INTERVENIRE A SOSTEGNO DELLE CONCLUSIONI DELLA RICHIEDENTE . QUESTA ISTANZA DEV ' ESSERE ACCOLTA .
3 CON ISTANZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 GIUGNO 1985 , VARI IMPORTATORI ITALIANI ( AUTOCARROZZERIA BECAST , AUTOMARKET BONOMETTI , FABRIS GIUSEPPE , AUTOSALONE FORALOSSO RENATO , AUTOFFICINA GUGLIELMI GIOVANNI , LAIN FRANCESCO , L ' AUTO , MERCATONE DELL ' AUTO E VALCAR ) HANNO CHIESTO DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO SOMMARIO A SOSTEGNO DELLE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE . L ' ISTANZA DEV ' ESSERE RESPINTA IN QUANTO , A NORMA DELL ' ART . 37 DELLO STATUTO , NON E AMMESSO L ' INTERVENTO DI SINGOLI O DI SOCIETA NELLE CONTROVERSIE TRA ISTITUZIONI E STATI MEMBRI .
4 LA COMMISSIONE FA PRESENTE INNANZITUTTO CHE IN QUESTI ULTIMI MESI LE SONO PERVENUTI NUMEROSISSIMI RECLAMI CONTRO IL SISTEMA APPLICATO IN ITALIA PER L ' IMMATRICOLAZIONE DI AUTOVEICOLI NUOVI O USATI IMPORTATI DA ALTRI STATI MEMBRI ; INFATTI , DAL LUGLIO 1984 IL GOVERNO ITALIANO HA SISTEMATICAMENTE INASPRITO I CONTROLLI AMMINISTRATIVI AL PUNTO DI RENDERE MOLTO PIU DIFFICILE L ' IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI IMPORTATI AL DI FUORI DELLA RETE UFFICIALE DI DISTRIBUZIONE ; TALI PROVVEDIMENTI SONO STATI ADOTTATI COME REAZIONE ALL ' AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI PARALLELE IN ITALIA NEL 1984 .
5 IL RICORSO DELLA COMMISSIONE E DIRETTO IN PARTICOLARE CONTRO LA CIRCOLARE N . 22/85 EMANATA IL 15 FEBBRAIO 1985 DAL MINISTERO DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IN VIGORE DAL 1* MARZO 1985 .
6 IN BASE A DETTA CIRCOLARE , L ' IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO NUOVO STRANIERO E SUBORDINATA ALLA PRODUZIONE OBBLIGATORIA DI UN CERTIFICATO D ' ORIGINE DEL VEICOLO , RILASCIATO DAL COSTRUTTORE , E DI UNA ' SCHEDA TECNICA ' CON I DATI TECNICI DEL VEICOLO . PER QUANTO CONCERNE I VEICOLI GIA IMMATRICOLATI NEL PAESE ESPORTATORE , L ' IMPORTATORE DEVE ALLEGARE AI DUE DOCUMENTI SUDDETTI IL CERTIFICATO D ' IMMATRICOLAZIONE RILASCIATO DALLE AUTORITA DELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE .
7 LA STESSA CIRCOLARE DISPONE CHE IL CERTIFICATO DI ORIGINE E LA SCHEDA TECNICA DEL VEICOLO DEBBANO ESSERE RILASCIATI DAL COSTRUTTORE OVVERO , PER LE MARCHE ESTERE , DAL LEGALE RAPPRESENTANTE STABILITO IN ITALIA ' ENTRO IL TERMINE DI 40 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELLA RICHIESTA ' . LA CIRCOLARE AUTORIZZA INOLTRE I COSTRUTTORI E I LEGALI RAPPRESENTANTI A PERCEPIRE UN COMPENSO ' RAGIONEVOLE ' PER IL RILASCIO DI DETTI CERTIFICATI .
8 MENTRE ERA IN CORSO IL PROCEDIMENTO PER INFRAZIONE NEI CONFRONTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA , TALUNE IMPRESE ITALIANE ADIVANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO PER OTTENERE L ' ANNULLAMENTO DELLA CIRCOLARE N . 22/85 . CON ORDINANZA 8 MAGGIO 1985 , DETTO TRIBUNALE HA SOSPESO L ' ESECUZIONE DELLA CIRCOLARE . L ' AMMINISTRAZIONE ITALIANA HA PERO INTERPRETATO L ' ORDINANZA DEL TAR NEL SENSO CHE LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLARE INTERESSAVA UNICAMENTE I VEICOLI ORIGINARI DEI PAESI TERZI E NON QUELLI DI ORIGINE CEE .
9 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE L ' APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N . 22/85 HA AVUTO IL RISULTATO DI PARALIZZARE INTERAMENTE LE IMPORTAZIONI PARALLELE POICHE , DAL 1* MARZO 1985 , NESSUN CERTIFICATO D ' ORIGINE SAREBBE STATO RILASCIATO DAI COSTRUTTORI O DAI RAPPRESENTANTI DELLE MARCHE ESTERE STABILITI IN ITALIA .
10 ANCHE SE I CERTIFICATI D ' ORIGINE FOSSERO RILASCIATI , RESTEREBBE IL FATTO CHE LA CIRCOLARE RENDE NECESSARIO UN PERIODO D ' IMMATRICOLAZIONE DIECI VOLTE PIU LUNGO DI QUELLO ABITUALE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI , IL CHE SAREBBE SUFFICIENTE PER DISSUADERE GLI INTERESSATI DAL FARE A MENO DI RIVOLGERSI ALLA RETE UFFICIALE DI DISTRIBUZIONE . INOLTRE , PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO D ' ORIGINE E DELLA SCHEDA TECNICA SAREBBERO CHIESTI IN ITALIA PREZZI DI MOLTO SUPERIORI A QUELLI DI REGOLA PERCEPITI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI .
11 LA COMMISSIONE DEDUCE CHE I PROVVEDIMENTI ITALIANI CHE HANNO L ' EFFETTO DI PARALIZZARE LE IMPORTAZIONI COSTITUISCONO UNA VIOLAZIONE GRAVE E MANIFESTA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI RELATIVI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , DETTATI DAGLI ARTT . 3 , LETT . A ), 9 E 30 DEL TRATTATO . DETTI PROVVEDIMENTI , OLTRE A PRODURRE EFFETTI DISCRIMINATORI NEI CONFRONTI DEI VEICOLI DI ORIGINE CEE INTRODOTTI TRAMITE LE IMPORTAZIONI PARALLELE , SAREBBERO SPROPORZIONATI RISPETTO ALLO SCOPO CH ' ESSI PERSEGUIREBBERO , IMPEDIRE , CIOE , L ' IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI RUBATI IN ITALIA .
12 SECONDO LA COMMISSIONE , LA PARALISI DELLE IMPORTAZIONI PROVOCA DANNI INCONTESTABILI AGLI ESPORTATORI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E AGLI IMPORTATORI ITALIANI . ANCHE IL CONSUMATORE FINALE SUBISCE UN DANNO IRREPARABILE . CIRCA 10 000 VEICOLI , GIA IMPORTATI , SAREBBERO IMMOBILIZZATI IN CONSEGUENZA DELL ' APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI TRATTASI . E PERTANTO NECESSARIO AGIRE SENZA INDUGI PER RISTABILIRE LO STATUS QUO ANTE , CARATTERIZZATO DAL RISPETTO E DALL ' ESERCIZIO PIENO E INCONDIZIONATO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI . IL SISTEMA CHE VIGEVA PRIMA DEI VARI PROVVEDIMENTI RECENTEMENTE ADOTTATI DAL GOVERNO ITALIANO CONTEMPLAVA INFATTI LA POSSIBILITA DI SCEGLIERE TRA IL PROCEDIMENTO BASATO SUL CERTIFICATO D ' ORIGINE DEL VEICOLO RILASCIATO DAL COSTRUTTORE E QUELLO BASATO SUI CERTIFICATI RILASCIATI DALLE AUTORITA PUBBLICHE DELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE NELLE FORME STABILITE DALLA NORMATIVA DI DETTO STATO .
13 IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE , DAL CANTO SUO , CHE IL NUMERO DELLE IMPORTAZIONI PARALLELE NON E AFFATTO DIMINUITO DOPO L ' EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE ; ANCHE SE PUO ESSERE STATO CONSTATATO UN CERTO RALLENTAMENTO , SI TRATTA SOLO DI UN FENOMENO TRANSITORIO , CHE SI ACCOMPAGNA ALL ' ENTRATA IN VIGORE DI QUALSIASI NUOVA NORMATIVA .
14 IL GOVERNO ITALIANO HA INOLTRE SOTTOLINEATO CHE LA NORMATIVA DI CUI TRATTASI MIRA AD IMPEDIRE IL TRAFFICO DI VEICOLI RUBATI . ESSO OSSERVA INCIDENTALMENTE CHE PRIMA DI PROCEDERE ALL ' IMMATRICOLAZIONE E INDISPENSABILE ACCERTARE CHE IL VEICOLO IMPORTATO SIA CONFORME ALLE NORME DI SICUREZZA NAZIONALI .
15 IL GOVERNO OLANDESE HA SOTTOLINEATO CHE LE ESPORTAZIONI IN ITALIA SONO NOTEVOLMENTE DIMINUITE DOPO L ' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CRITICATI .
16 RISULTA , A PRIMA VISTA , CHE LE CIRCOLARI ITALIANE EMANATE DAL LUGLIO 1984 IN POI SONO IDONEE AD ALTERARE GRAVEMENTE IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PARALLELO . A QUESTO PROPOSITO VA RICORDATA LA SENTENZA DELLA CORTE 20 MAGGIO 1976 ( CAUSA 104/75 , DE PEIJPER , RACC . PAG . 613 ), IN CUI E DICHIARATO CHE UNA NORMATIVA O PRASSI NAZIONALE CHE ABBIA IL RISULTATO DI CANALIZZARE LE IMPORTAZIONI , CONSENTENDOLE SOLTANTO AD ALCUNI OPERATORI ECONOMICI ED IMPEDENDOLE AD ALTRI , COSTITUISCE UNA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO .
17 LA RESTRIZIONE ALLE IMPORTAZIONI E ILLUSTRATA SIA DALLA LUNGHEZZA APPARENTEMENTE ECCESSIVA DEL PERIODO NECESSARIO PER L ' IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI IMPORTATI AL DI FUORI DELLA RETE UFFICIALE DI DISTRIBUZIONE , SIA DALLA SPESA SUPPLEMENTARE CAGIONATA DAL RILASCIO DEL CERTIFICATO D ' ORIGINE CHE PRECEDE L ' IMMATRICOLAZIONE ( 130 000 LIRE IN MEDIA , SECONDO IL GOVERNO ITALIANO ).
18 LA QUESTIONE SE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA REPUBBLICA ITALIANA POSSANO ESSERE GIUSTIFICATI CON RIGUARDO ALL ' ART . 36 DEL TRATTATO COSTITUISCE DEL PARI UNA QUESTIONE DI MERITO CHE NON DEVE ESSERE PREGIUDICATA DA PROVVEDIMENTI ADOTTATI NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO . SI DEVE TUTTAVIA RILEVARE CHE IL GOVERNO ITALIANO NON HA FORNITO IN QUESTA FASE NESSUN VALIDO MOTIVO CHE CONSENTA DI CONSIDERARE CHE I PROVVEDIMENTI CRITICATI SIANO GIUSTIFICATI DA ESIGENZE DI ORDINE PUBBLICO . ESSO NON HA NEMMENO SPIEGATO PERCHE NON SAREBBERO ATTUABILI PROVVEDIMENTI MENO RESTRITTIVI .
19 PERALTRO , IL GOVERNO ITALIANO NON HA NEGATO CHE I PROVVEDIMENTI CH ' ESSO HA ADOTTATO ARRECANO UN DANNO IRREPARABILE AGLI IMPORTATORI PARALLELI ITALIANI ED AGLI ESPORTATORI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI , I QUALI SONO PRIVATI , ANCHE SE PARZIALMENTE , DELLA POSSIBILITA DI ESERCITARE LA LORO ATTIVITA . A QUESTO SI AGGIUNGE IL DANNO CAGIONATO AL CONSUMATORE FINALE , CHE E ESCLUSO DAI VANTAGGI OFFERTI DAL MERCATO COMUNE .
20 PER QUANTO RIGUARDA L ' URGENZA DEL PROVVEDIMENTO , IL GOVERNO ITALIANO NON HA POTUTO VALIDAMENTE CONTESTARE , NONOSTANTE RIPETUTE DOMANDE IN TAL SENSO DELLA COMMISSIONE E DELLA CORTE , CHE L ' IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI IMPORTATI AVEVA SUBITO UN RITARDO NOTEVOLE , CHE LA COMMISSIONE HA QUANTIFICATO STIMANDOLO IN CIRCA 10 000 VEICOLI . ORBENE , NON C ' E DUBBIO CHE IL GOVERNO ITALIANO PUO AGEVOLMENTE PROCURARSI STATISTICHE PRECISE RELATIVAMENTE AL SETTORE DI CUI TRATTASI .
21 DI CONSEGUENZA , RISULTA GIUSTIFICATO CONCEDERE PROVVEDIMENTI PROVVISORI AL FINE DI RIPRISTINARE LO STATUS QUO ANTE ED INGIUNGERE ALLA REPUBBLICA ITALIANA DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI AFFINCHE AGLI IMPORTATORI PARALLELI NON SIANO IMPOSTE CONDIZIONI PIU RIGOROSE DI QUELLE VIGENTI PRIMA DEL LUGLIO 1984 . INOLTRE , LA REPUBBLICA ITALIANA INFORMERA OGNI QUINDICI GIORNI LA COMMISSIONE DELLA SITUAZIONE DELLE IMMATRICOLAZIONI EFFETTUATE E DEI MOTIVI DEGLI EVENTUALI RITARDI .
22 IL GOVERNO ITALIANO RESTA LIBERO , IN QUALSIASI MOMENTO , DI CHIEDERE LA MODIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA , SEGNATAMENTE IN BASE A DATI STATISTICI ED A DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI PIU PRECISI DI QUELLI CHE SONO STATI FORNITI ALLA CORTE .
PER QUESTI MOTIVI ,
IL PRESIDENTE ,
STATUENDO IN VIA PROVVISORIA ,
COSI PROVVEDE :
1 ) NELLE MORE DELLA CAUSA PRINCIPALE , LA REPUBBLICA ITALIANA E TENUTA :
A ) NON APPENA SARA STATA NOTIFICATA LA PRESENTE ORDINANZA , AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI AFFINCHE AGLI IMPORTATORI PARALLELI NON SIANO IMPOSTE CONDIZIONI PIU RIGOROSE DI QUELLE VIGENTI PRIMA DEL LUGLIO 1984 ;
B ) AD INFORMARE OGNI QUINDICI GIORNI LA COMMISSIONE DELLA SITUAZIONE DELLE IMMATRICOLAZIONI EFFETTUATE E DEI MOTIVI DEGLI EVENTUALI RITARDI .
2 ) LE SPESE SONO RISERVATE .