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Document 61985CO0132
Order of the Court of 16 December 1987. # Commission of the European Communities v Hellenic Republic. # Removal from the register. # Case 132/85.
Ordinanza della Corte del 16 dicembre 1987.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Cancellazione dal ruolo.
Causa 132/85.
Ordinanza della Corte del 16 dicembre 1987.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Cancellazione dal ruolo.
Causa 132/85.
Raccolta della Giurisprudenza 1987 -05293
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:558
ORDINANZA DELLA CORTE DEL 16 DICEMBRE 1987. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO. - CAUSA 132/85.
raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 05293
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
NELLA CAUSA 132/85,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAI SIGG . DAVID R . GILMOUR E DIMITRIOS GOULOUSSIS, CONSIGLIERI GIURIDICI DELLA COMMISSIONE, IN QUALITA DI AGENTI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,
RICORRENTE,
CONTRO
REPUBBLICA ELLENICA, RAPPRESENTATA DAI SIGG . YANNOS KRANIDIOTIS, CONSIGLIERE SPECIALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, E LOUKAS STEFANOU, CONSIGLIERE GIURIDICO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, IN QUALITA DI AGENTI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AMBASCIATORE DI GRECIA, 117 VAL STE CROIX,
CONVENUTA,
AVENTE AD OGGETTO IL RICORSO INTESO A FAR CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA ELLENICA,
- OMETTENDO DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NAZIONALI NECESSARI PER DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 11 MAGGIO 1960 PER L' APPLICAZIONE DELL' ART . 67 ( GU 43 DEL 12 LUGLIO 1960, PAG . 921 ), COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA ( CEE ) 63/21 ( GU 9 DEL 22 GENNAIO 1963, PAG . 62 ),
- OMETTENDO DI GARANTIRE LA CONCRETA EFFICACIA DELLE NORME DI DETTA DIRETTIVA NEI PROPRI RAPPORTI CON UN SINGOLO LEGITTIMATO AD INVOCARE TALE ATTO, NEGANDO L' AUTORIZZAZIONE AL LIBERO RIMPATRIO DEI RICAVI DELLA LIQUIDAZIONE DI INVESTIMENTI, BENCHE DETTO RIMPATRIO SIA LIBERALIZZATO INCONDIZIONATAMENTE DALL' ART . 2 DELLA CITATA DIRETTIVA, OD IL LORO RIACCREDITO SU UN CONTO CONVERTIBILE IN GRECIA,
- OMETTENDO DI AUTORIZZARE IL LIBERO TRASFERIMENTO FUORI DALLA GRECIA DEGLI INTERESSI MATURATI SU DETTI INVESTIMENTI,
E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO IN FORZA DELL' ATTO D' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLE COMUNITA EUROPEE E DEL TRATTATO CEE,
LA CORTE,
COMPOSTA DAI SIGNORI MACKENZIE STUART, PRESIDENTE, G . BOSCO, O . DUE, J.C . MOITINHO DE ALMEIDA E G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTI DI SEZIONE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, R . JOLIET, T.F . O' HIGGINS E F . SCHOCKWEILER, GIUDICI,
AVVOCATO GENERALE : M . DARMON
CANCELLIERE : P . HEIM
SENTITO L' AVVOCATO GENERALE,
HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE
ORDINANZA
CON LETTERA DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE L' 11 NOVEMBRE 1987 LA COMMISSIONE HA COMUNICATO ALLA CORTE, AI SENSI DELL' ART . 78 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, DI RINUNCIARE AL RICORSO ED HA CHIESTO CHE, IN APPLICAZIONE DELL' ART . 69, PAR 4, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA REPUBBLICA ELLENICA SIA CONDANNATA ALLE SPESE .
LA REPUBBLICA ELLENICA NON HA PRESENTATO OSSERVAZIONI SULLA RINUNCIA AL RICORSO ENTRO IL TERMINE ASSEGNATOLE .
A NORMA DELL' ART . 69, PAR 4, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE CHE RINUNCIA AGLI ATTI E CONDANNATA ALLE SPESE, SALVO SE LA RINUNCIA E GIUSTIFICATA DAL COMPORTAMENTO DELL' ALTRA PARTE .
VA OSSERVATO CHE, NEL CASO DI SPECIE, LA RINUNCIA DELLA COMMISSIONE E GIUSTIFICATA DAL COMPORTAMENTO DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DATO CHE SOLO SUCCESSIVAMENTE AL RICORSO DELLA COMMISSIONE ESSA HA ADOTTATO LE MISURE NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA 11 MAGGIO 1960 PER L' APPLICAZIONE DELL' ART . 67 DEL TRATTATO CEE .
LA REPUBBLICA ELLENICA VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE
COSI PROVVEDE :
1 ) LA CAUSA 132/85 E CANCELLATA DAL RUOLO DELLA CORTE .
2 ) LA REPUBBLICA ELLENICA SOPPORTERA LE SPESE .
LUSSEMBURGO, 16 DICEMBRE 1987 .