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Document 61985CJ0401

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 ottobre 1987.
Francesco Schina contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - Interessi in caso di sequestro conservativo.
Causa 401/85.

Raccolta della Giurisprudenza 1987 -03911

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:425

61985J0401

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 7 OTTOBRE 1987. - FRANCESCO SCHINA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - INTERESSI IN CASO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO. - CAUSA 401/85.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 03911


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

DIPENDENTI - RICORSO - RICORSO PER DANNI - AMBITO PROCEDURALE - ART . 179 DEL TRATTATO CEE E ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO DEL PERSONALE - MOTIVI - ILLEGITTIMITA DI UNA DECISIONE DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA NON TEMPESTIVAMENTE IMPUGNATA - IRRICEVIBILITA

( TRATTATO CEE, ART . 179; STATUTO DEL PERSONALE, ARTT . 90 E 91 )

Massima


LA LITE FRA UN IMPIEGATO E L' ISTITUZIONE DALLA QUALE DIPENDE O DIPENDEVA E MIRANTE AL RISARCIMENTO DI UN DANNO RIENTRA, QUALORA TRAGGA ORIGINE DAL RAPPORTO DI LAVORO CON L' ISTITUZIONE, NEL CAMPO D' APPLICAZIONE DELL' ART . 179 DEL TRATTATO CEE E DEGLI ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO ED ESULA QUINDI DA QUELLO DEGLI ARTT . 178 E 215 DEL TRATTATO . IL DIPENDENTE CHE NON ABBIA TEMPESTIVAMENTE IMPUGNATO UNA DECISIONE DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA CHE GLI RECAVA PREGIUDIZIO NON PUO ECCEPIRE L' ASSERITA ILLEGITTIMITA DELLA DECISIONE STESSA IN SEDE DI RICORSO PER DANNI .

Parti


NELLA CAUSA 401/85,

FRANCESCO SCHINA, DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RESIDENTE A STRASSEN, LUSSEMBURGO, CON L' AVV . JEAN NOEL LOUIS, DEL FORO DI BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, NELLO STUDIO DELL' AVV . NICOLAS DECKER, DEL FORO DI LUSSEMBURGO, 16, AVENUE MARIE THERESE,

RICORRENTE,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAI SIGG . DIMITRIOS GOULOUSSIS, CONSIGLIERE GIURIDICO, E MARIE WOLFCARIUS, MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO, IN QUALITA DI AGENTI, CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,

CONVENUTA,

CAUSA AVENTE AD OGGETTO IL PAGAMENTO DI INTERESSI SUGLI IMPORTI TRATTENUTI A SEGUITO DI UN SEQUESTRO CONSERVATIVO SULLA RETRIBUZIONE DEL SIG . SCHINA,

LA CORTE ( TERZA SEZIONE ),

COMPOSTA DAI SIGNORI J.C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENTE DI SEZIONE, U . EVERLING E Y . GALMOT, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : J.L . DA CRUZ VILACA

CANCELLIERE : H.A . RUEHL, AMMINISTRATORE PRINCIPALE

VISTA LA RELAZIONE DI UDIENZA COMPLETATA IN SEGUITO ALLA TRATTAZIONE ORALE DEL 10 DICEMBRE 1986,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 18 MARZO 1987,

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 5 DICEMBRE 1985, IL SIG . FRANCESCO SCHINA, DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, HA PROPOSTO UN RICORSO DIRETTO ALL' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 22 MARZO 1985, CON CUI ERA STATO RIFIUTATO IL VERSAMENTO DI INTERESSI SU IMPORTI TRATTENUTI A SEGUITO DI UN SEQUESTRO CONSERVATIVO EFFETTUATO SULLA SUA RETRIBUZIONE .

2 DETTO SEQUESTRO CONSERVATIVO E STATO AUTORIZZATO DAL JUGE DE PAIX DI LUSSEMBURGO, SU ISTANZA DI UN CREDITORE DELLO SCHINA, CON ORDINANZA 12 AGOSTO 1982 . INFORMATONE PER LETTERA DALLA COMMISSIONE IL 18 AGOSTO 1982, LO SCHINA, IN UN PRIMO MOMENTO, MA SENZA SUCCESSO, HA FATTO OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO DINANZI AGLI ORGANI GIUDIZIARI DI LUSSEMBURGO . IN SEGUITO, CON LETTERA DEL 6 OTTOBRE 1983, EGLI HA PRESENTATO RECLAMO ALLA COMMISSIONE E, IL 9 LUGLIO 1984, UN RICORSO DINANZI ALLA CORTE . IL RICORRENTE HA RINUNCIATO AGLI ATTI DI TALE RICORSO ( CAUSA 180/84 ), RICONOSCENDO LA FONDATEZZA DEI MEZZI CON CUI LA COMMISSIONE NE ECCEPIVA L' IRRICEVIBILITA FACENDO VALERE IL DECORSO DEI TERMINI PROCESSUALI .

3 E' PACIFICO CHE LA COMMISSIONE HA TRATTENUTO, TRA IL SETTEMBRE 1982 E L' APRILE 1983, UN IMPORTO TOTALE DI 450*000 FL SULLE RETRIBUZIONI MENSILI DEL RICORRENTE . AVUTA NOTIZIA DEL FATTO CHE L' UDIENZA NEL GIUDIZIO DI MERITO NON AVREBBE AVUTO LUOGO PRIMA DEL MESE DI NOVEMBRE DEL 1984, LO SCHINA, CON NOTA DEL 23 NOVEMBRE 1983, DOMANDAVA ALLA COMMISSIONE "L' ADOZIONE (...) DI PROVVEDIMENTI COMPENSATIVI DIRETTI A PORRE RIMEDIO PER IL MOMENTO AL PREGIUDIZIO DA LUI SUBITO . A TAL FINE SI PROPONE, IN VIA PROVVISORIA, DI COLLOCARE IL DENARO A TERMINE, PER LA DURATA DI UN ANNO, EVENTUALMENTE SU UN CONTO BANCARIO APERTO DALLA COMMISSIONE", PREGANDOLA INOLTRE DI "STUDIARE TUTTE LE POSSIBILITA IN TAL SENSO ".

INFORMATO DI TALE DOMANDA DELLA COMMISSIONE, L' AVVOCATO DEL CREDITORE, MANIFESTAVA IL PROPRIO CONSENSO, CON LETTERA DEL 14 DICEMBRE 1983, A CONDIZIONE CHE ANCHE GLI INTERESSI VENISSERO BLOCCATI E CHE IL COLLOCAMENTO VENISSE EFFETTUATO A SCADENZE MENSILI . CON LETTERA DEL 28 FEBBRAIO 1985, L' AVVOCATO DEL CREDITORE INFORMAVA LA COMMISSIONE CHE LO SCHINA AVEVA ADEMPIUTO LE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA SENTENZA DI MERITO, NEL FRATTEMPO PRONUNZIATA, E CONCEDEVA LA REVOCA DEL SEQUESTRO DELLA SOMMA, CHE VENIVA IN SEGUITO VERSATA ALL' INTERESSATO . TUTTAVIA LA COMMISSIONE, CON NOTA DEL 22 MARZO 1985, RIFIUTAVA DI PAGARGLI GLI INTERESSI COSI COME DA LUI RICHIESTI . DOPO IL RECLAMO, LO SCHINA HA PROPOSTO IL PRESENTE RICORSO .

4 IL RICORRENTE SOSTIENE, IN PRIMO LUOGO, CHE LA RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI NON E SEQUESTRABILE E CHE LA COMMISSIONE E CONSEGUENTEMENTE TENUTA A RIPARARE IL DANNO ARRECATOGLI DALL' ILLEGITTIMA TRATTENUTA SULLA SUA RETRIBUZIONE . IN SECONDO LUOGO, IL RICORRENTE SOSTIENE CHE LA COMMISSIONE ERA TENUTA A FAR MATURARE INTERESSI SULLE SOMME BLOCCATE, VUOI IN FORZA DEL PROPRIO DOVERE DI SOLLECITUDINE VUOI IN SEGUITO ALLE ISTRUZIONI IMPARTITE DI COMUNE ACCORDO DAL DEBITORE SEQUESTRATO E DAL CREDITORE SEQUESTRANTE, E CHE ESSA DEVE PERTANTO RISARCIRLO DEI DANNI CAUSATI DALL' INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO . INFINE, SI VERIFICHEREBBE UN ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA DELLA COMMISSIONE, DAL MOMENTO CHE ESSA, COME TERZO DETENTORE, HA UTILIZZATO LE SOMME TRATTENUTE PER TRARNE ESSA STESSA UN VANTAGGIO .

5 PER UNA PIU AMPIA ESPOSIZIONE DEGLI ANTEFATTI, DEL PROCEDIMENTO E DEI MEZZI E DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI, SI RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . TALI ELEMENTI DEL FASCICOLO VERRANNO RIPORTATI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA ALLE DEDUZIONI DELLA CORTE .

SULLA RICEVIBILITA

6 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE IL RICORSO, RELATIVAMENTE AI SUOI PRIMI DUE MEZZI, E IRRICEVIBILE IN QUANTO TARDIVO .

7 CIRCA IL MEZZO FONDATO SULL' INSEQUESTRABILITA DELLA RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI, LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE TALE MEZZO E IN REALTA DIRETTO AVVERSO LA LETTERA DEL 18 AGOSTO 1982, CHE NOTIFICAVA AL RICORRENTE IL SEQUESTRO CONSERVATIVO, NONCHE AVVERSO LE RITENUTE EFFETTUATE SULLA SUA RETRIBUZIONE TRA IL SETTEMBRE 1982 E L' APRILE 1983, CHE IL RICORRENTE NON AVREBBE IMPUGNATO ENTRO I TERMINI PRESCRITTI .

8 VA RILEVATO, INNANZITUTTO, CHE IL RICORRENTE, INVOCANDO L' INSEQUESTRABILITA DELLA SUA RETRIBUZIONE, FA VALERE IN SOSTANZA CHE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI TRATTENERE CERTE QUOTE DELLA SUA RETRIBUZIONE IN ESECUZIONE DEL SEQUESTRO FOSSE ILLEGITTIMA . TALE MEZZO, PERO, NON PUO PIU ESSERE DEDOTTO IN VIA INCIDENTALE CON IL PRESENTE RICORSO .

9 VERO E CHE QUESTO RICORSO, DIRETTO CONTRO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 22 MARZO 1985, CON CUI SI RIFIUTAVA LA CORRESPONSIONE DI INTERESSI SULLA QUOTA SEQUESTRATA DALLE SUA RETRIBUZIONE, MIRA CON IL SUO PRIMO MEZZO AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PECUNIARIO CHE IL RICORRENTE ASSERISCE DI AVER SUBITO A SEGUITO DELLA TRATTENUTA DI UNA PARTE DELLA SUA RETRIBUZIONE . TUTTAVIA, RISULTA DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE CHE UNA CONTROVERSIA TRA UN DIPENDENTE E L' ISTITUZIONE PRESSO CUI PRESTA O PRESTAVA SERVIZIO, E VERTENTE SUL RISARCIMENTO DI UN DANNO, ALLORCHE TROVI ORIGINE NEL RAPPORTO DI IMPIEGO CHE VINCOLA L' INTERESSATO ALL' ISTITUZIONE, RIENTRA NELL' AMBITO DI APPLICAZIONE DELL' ART . 179 DEL TRATTATO E DEGLI ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO, ESULANDO PERCIO DA QUELLO DEGLI ARTT . 178 E 215 DEL TRATTATO ( SENTENZE 17 FEBBRAIO 1977, CAUSA 48/76, REINARZ, RACC . PAG . 291, E 19 NOVEMBRE 1981, CAUSA 106/80, FOURNIER, RACC . PAG . 2759 ). IL DIPENDENTE CHE NON ABBIA IMPUGNATO ENTRO I TERMINI UNA DECISIONE DELL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA NEI SUOI CONFRONTI NON POTRA AVVALERSI DELL' ASSERITA ILLEGITTIMITA DI TALE DECISIONE AI FINI DI UN' AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI .

10 RISULTA DAL FASCICOLO CHE IL RICORRENTE, COME CONFERMA LA SUA RINUNCIA AGLI ATTI DELLA CAUSA 180/84, NON HA IMPUGNATO, ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO DAGLI ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO DEL PERSONALE, LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI TRATTENERE UNA PARTE DELLA SUA RETRIBUZIONE IN ESECUZIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO . PERTANTO, EGLI NON PUO, EVITARE LA PRECLUSIONE DI TERMINI E DEDURRE QUESTO MEZZO NEL PRESENTE RICORSO . IL PRIMO MEZZO VA QUINDI RESPINTO IN QUANTO IRRICEVIBILE .

11 CIRCA IL SECONDO MEZZO, LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE IN REALTA ESSO E DIRETTO CONTRO LA DECISIONE IMPLICITA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DEL RICORRENTE DEL 23 NOVEMBRE 1983, MIRANTE A FAR COLLOCARE A TERMINE LE SOMME TRATTENUTE, E CHE DI CONSEGUENZA I TERMINI STABILITI DAGLI ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO DEL PERSONALE NON SONO STATI, NEANCHE IN QUESTO CASO, RISPETTATI .

12 AL RIGUARDO, VA CONSTATATO CHE, ALLA LUCE DELLA CITATA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE, IL DANNO ASSERITO DAL RICORRENTE NEL SUO SECONDO MEZZO HA ORIGINE NEL RIFIUTO DELLA COMMISSIONE, IN QUALITA DI DATORE DI LAVORO E DI TERZO DETENTORE, DI FAR MATURARE INTERESSI SULLE SOMME TRATTENUTE DALLE RETRIBUZIONI DEL RICORRENTE . QUEST' ULTIMO FA VALERE SOSTANZIALMENTE CHE LA COMMISSIONE, IN VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOLLECITUDINE CHE LE INCOMBE QUALE DATORE DI LAVORO E NON CONFORMANDOSI ALLE ISTRUZIONI IMPARTITELE DI COMUNE ACCORDO DAL SEQUESTRATO E DAL SEQUESTRANTE HA OMESSO DI FAR MATURARE INTERESSI SULLE SOMME SEQUESTRATE . LA PRESENTE CONTROVERSIA, DI CONSEGUENZA, RIENTRA, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL SECONDO MEZZO, NELLA SFERA D' APPLICAZIONE DELL' ART . 179 DEL TRATTATO E DEGLI ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO E IL RICORRENTE ERA QUINDI TENUTO AD ATTENERSI ALLE CONDIZIONI PROCESSUALI CONTEMPLATE DA TALI NORME .

13 COME SOPRA ESPOSTO, IL RICORRENTE AVEVA CHIESTO ALLA COMMISSIONE, CON LA SUA NOTA DEL 23 NOVEMBRE 1983, DI FAR MATURARE INTERESSI SULLE SOMME SEQUESTRATE SUGGERENDOLE "DI COLLOCARE A TERMINE IL DENARO, PER LA DURATA DI UN ANNO, EVENTUALMENTE SU UN CONTO BANCARIO APERTO DALLA COMMISSIONE ". DA PARTE DELLA COMMISSIONE NON VI E STATA RISPOSTA . SI DEVE NECESSARIAMENTE CONSTATARE, AL RIGUARDO, CHE ALLO SCADERE DEL TERMINE PRESCRITTO DALL' ART . 90, N . 1, DELLO STATUTO, LA MANCATA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE VALESSE COME DECISIONE IMPLICITA DI RIGETTO, AVVERSO LA QUALE E PACIFICO CHE IL RICORRENTE NON HA PROPOSTO UN RECLAMO AI SENSI DELL' ART . 90, N . 2, DELLO STATUTO .

14 IL RICORSO E QUINDI IRRICEVIBILE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL SECONDO MEZZO .

SUL MERITO

15 RESTA QUINDI DA ESAMINARE, PER QUANTO CONCERNE IL MERITO DEL RICORSO, SOLO IL TERZO MEZZO CON IL QUALE IL RICORRENTE LAMENTA UN ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA DA PARTE DELLA COMMISSIONE . A RIGUARDO, E SENZA CHE SI RENDA NECESSARIO ESAMINARE SE IL RICORRENTE POTESSE FONDARE IL SUO RICORSO SU UN MEZZO DEL GENERE, E SUFFICIENTE CONSTATARE CHE EGLI NON HA ADDOTTO ALCUN ELEMENTO CHE CONSENTA ALLA CORTE DI VALUTARE L' ESISTENZA DI TALE ARRICCHIMENTO .

16 IL RICORSO DEV' ESSERE QUINDI INTEGRALMENTE RESPINTO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

17 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . TUTTAVIA, A NORMA DELL' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO, NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLA COMUNITA, LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE ( TERZA SEZIONE )

DICHIARA E STATUISCE :

1 ) IL RICORSO E RESPINTO

2 ) CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE PROPRIE SPESE .

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