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Document 61985CJ0391
Judgment of the Court of 4 February 1988. # Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. # Failure of a State to fulfil its obligations - Failure to comply with a judgment of the Court - Sixth VAT Directive - Taxable amount. # Case 391/85.
Sentenza della Corte del 4 febbraio 1988.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Inadempimento di uno Stato - Mancata esecuzione di una sentenza della Corte - Sesta direttiva - Base imponibile.
Causa 391/85.
Sentenza della Corte del 4 febbraio 1988.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Inadempimento di uno Stato - Mancata esecuzione di una sentenza della Corte - Sesta direttiva - Base imponibile.
Causa 391/85.
Raccolta della Giurisprudenza 1988 -00579
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:58
SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 FEBBRAIO 1988. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - INADEMPIMENTO DI STATO - MANCATA ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DELLA CORTE - SESTA DIRETTIVA - BASE IMPONIBILE. - CAUSA 391/85.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 00579
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
RICORSO PER INADEMPIMENTO - SENTENZA DELLA CORTE CHE DICHIARI L' INADEMPIMENTO - EFFETTI - OBBLIGHI DELLO STATO MEMBRO INADEMPIENTE - DIVIETO DI REISTITUIRE SOTTO ALTRA FORMA LE DISPOSIZIONI CHE COSTITUISCONO L' INADEMPIMENTO - CASO CONCRETO
( TRATTATO CEE, ARTT . 169 E 171 )
UNO STATO MEMBRO NON ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L' ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE CHE ABBIA ACCERTATO L' INADEMPIMENTO CONSISTENTE NELLO STABILIRE, IN CONTRASTO CON UNA DIRETTIVA COMUNITARIA, UN' IMPONIBILE MINIMO, CORRISPONDENTE AL PREZZO DI CATALOGO, PER L' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RISCOSSA IN OCCASIONE DELLA VENDITA DI AUTOVETTURE NUOVE, QUALORA, PUR SOPPRIMENDO DETTO IMPONIBILE MINIMO, MODIFICHI L' IMPOSTA D' IMMATRICOLAZIONE IN MODO TALE CHE L' INCIDENZA CONCOMITANTE DELL' IVA E DI DETTA IMPOSTA, SOLO IN APPARENZA AUTONOMA, LASCI IMMUTATA L' ENTITA COMPLESSIVA DELL' ONERE TRIBUTARIO .
NELLA CAUSA 391/85,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SIG . H . ETIENNE, CONSIGLIERE GIURIDICO PRINCIPALE, IN QUALITA D' AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . G . KREMLIS, MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,
RICORRENTE,
CONTRO
REGNO DEL BELGIO, RAPPRESENTATO DAL MINISTRO DELLE RELAZIONI ESTERNE, A SUA VOLTA RAPPRESENTATO DAL SIG . R . HOEBAER, DIRETTORE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL COMMERCIO CON L' ESTERO E PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, E DAL SIG . J . DUSSART, ISPETTORE GENERALE PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE, IN QUALITA DI AGENTI, ASSISTITI DAGLI AVVOCATI G . VAN HECKE E K . LENAERTS, DEL FORO DI BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AMBASCIATA DEL BELGIO, 4, RUE DES GIRONDINS, RESIDENCE CHAMPAGNE,
CONVENUTO,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA VOLTA A FAR DICHIARARE CHE IL REGNO DEL BELGIO, CONTINUANDO DI FATTO A CONSIDERARE, NELLA LEGGE 31 LUGLIO 1984 CHE MODIFICA IL CODICE DELLE TASSE ASSIMILATE AL BOLLO, IL PREZZO DI LISTINO COME BASE IMPONIBILE PER LA TASSAZIONE DELLE AUTOVETTURE NUOVE E DELLE AUTOVETTURE MISTE NUOVE, NON HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L' ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 10 APRILE 1984 ( RACC . PAG . 1861 ), LA QUALE HA DICHIARATO INCOMPATIBILE CON LA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO ( 77/388/CEE ), DEL 17 MAGGIO 1977, IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D' AFFARI - SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145, PAG . 1, IN PROSIEGUO : "SESTA DIRETTIVA ") IL SUDDETTO PREZZO DI LISTINO,
LA CORTE,
COMPOSTA DAI SIGNORI G . BOSCO, PRESIDENTE DI SEZIONE, F.F . DI PRESIDENTE, O . DUE, PRESIDENTE DI SEZIONE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, R . JOLIET, T.F . O' HIGGINS E F . SCHOCKWEILER, GIUDICI,
AVVOCATO GENERALE : J . MISCHO
CANCELLIERE : D . LOUTERMAN, AMMINISTRATORE
VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 30 SETTEMBRE 1987,
SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 22 OTTOBRE 1987,
HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 29 NOVEMBRE 1985, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO, A NORMA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO INTESO A FAR DICHIARARE CHE IL REGNO DEL BELGIO, CONTINUANDO DI FATTO A CONSIDERARE, NELLA LEGGE 31 LUGLIO 1984, IL PREZZO DI LISTINO COME BASE IMPONIBILE PER LA TASSAZIONE DELLE AUTOVETTURE NUOVE E DELLE AUTOVETTURE MISTE NUOVE, NON HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L' ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 10 APRILE 1984 ( CAUSA 324/82, COMMISSIONE / REGNO DEL BELGIO, RACC . 1984, PAG . 1861 ).
2 NELLA PRECITATA SENTENZA, LA CORTE AVEVA COSI DICHIARATO :
"MANTENENDO IN VIGORE, NEL SETTORE DELLE AUTOVETTURE, IL PREZZO DI LISTINO COME BASE IMPONIBILE DELL' IVA, A TITOLO DI MISURA PARTICOLARE DI DEROGA ALL' ART . 11 DELLA SESTA DIRETTIVA, SENZA CHE RICORRESSERO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL' ART . 27, N . 5, DELLA STESSA DIRETTIVA, IL REGNO DEL BELGIO E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI AD ESSO INCOMBENTI IN FORZA DEL TRATTATO CEE ".
3 CON DETTA SENTENZA, LA CORTE AVEVA CENSURATO LA NORMATIVA BELGA CONTENUTA IN UN REGIO DECRETO DEL 1970, NORMATIVA CHE CONTEMPLAVA, PER LA CONSEGNA O L' IMPORTAZIONE DI AUTOVETTURE NUOVE, UNA BASE IMPONIBILE MINIMA DELL' IVA CORRISPONDENTE AL PREZZO DI LISTINO DELL' AUTOVETTURA CONSIDERATA . COSI FACENDO, LA CORTE AVEVA RESPINTO GLI ARGOMENTI DEL REGNO DEL BELGIO VOLTI A GIUSTIFICARE IL RIFERIMENTO AL PREZZO DI LISTINO IN QUANTO MISURA DESTINATA AD EVITARE FRODI O EVASIONI FISCALI .
4 A SEGUITO DELLA PRECITATA SENTENZA 10 APRILE 1984, IL REGNO DEL BELGIO, CON REGIO DECRETO 20 DICEMBRE 1984, N . 17 ( MONITEUR BELGE DEL 3 GENNAIO 1985, PAG . 9 ) ABROGAVA, CON EFFETTO RETROATTIVO AL 10 APRILE 1984, IL SUMMENZIONATO DECRETO DEL 1970, NELLA PARTE IN CUI STABILIVA LA SUDDETTA BASE IMPONIBILE MINIMA . DA TALE DATA, L' IVA SULLE AUTOVETTURE NUOVE NON E PIU CALCOLATA SUL PREZZO DI LISTINO MA, AI SENSI DELL' ART . 26 DEL CODICE DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, SUL PREZZO REALMENTE CONVENUTO .
5 IN PARI DATA VENIVANO PUBBLICATE LA LEGGE 31 LUGLIO 1984 MODIFICANTE IL CODICE DELLE IMPOSTE ASSIMILATE AL BOLLO, E IL REGIO DECRETO 20 DICEMBRE 1984, ADOTTATO IN ESECUZIONE DI TALE LEGGE ( MONITEUR BELGE DEL 3 GENNAIO 1985, PAGG . 2 E 4 ). DAL PREAMBOLO DEL DECRETO DI ESECUZIONE RISULTA CHE LA LEGGE 31 LUGLIO 1984 E VOLTA AD APPORTARE, ALLA DATA DEL DISPOSITIVO DELLA SURRICORDATA SENTENZA DELLA CORTE, "UN CORRETTIVO" ALLA SOPPRESSIONE DELLA BASE IMPONIBILE MINIMA DELL' IVA, SOTTO FORMA DI UN' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE, E CHE LA SUDDETTA LEGGE, IL DECRETO D' ESECUZIONE E IL REGIO DECRETO 20 DICEMBRE 1984, N . 17 "COSTITUISCONO UN COMPLESSO INSCINDIBILE ".
6 TALE NORMATIVA COMPLEMENTARE ALLA SOPPRESSIONE DELLA BASE IMPONIBILE MINIMA DELL' IVA SI COLLOCA NELL' AMBITO DEL SEGUENTE CONTESTO LEGISLATIVO : NEL DICEMBRE 1977, IL REGNO DEL BELGIO AVEVA VARATO UN' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE CUI VENIVA ASSOGGETTATA, CON ALIQUOTA PARI A QUELLA DELL' IVA, OGNI IMMATRICOLAZIONE SEGNATAMENTE DI AUTOVETTURE USATE, LADDOVE IL VALORE NORMALE DEL VEICOLO COSTITUISCE LA BASE IMPONIBILE . TUTTAVIA VENIVA ESENTATA DAL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA L' IMMATRICOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI ACQUISTATI PAGANDO L' IVA . PER LE AUTOVETTURE NUOVE E LE AUTOVETTURE MISTE NUOVE ( IN PROSIEGUO : "AUTOVETTURE NUOVE "), TALE ESENZIONE ERA IN PRATICA TOTALE, POICHE AI TEMPI DEL REGIME IVA BELGA DI CUI TRATTASI IL PREZZO DI LISTINO VALEVA COME BASE IMPONIBILE MINIMA DELL' IVA E TALE PREZZO CORRISPONDEVA DEL PARI AL VALORE NORMALE CONTEMPLATO DAL REGIME DELL' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE .
7 CON LA SUDDETTA NORMATIVA D' INTEGRAZIONE DEL 1984 IL REGNO DEL BELGIO PRECISAVA CHE PER LE AUTOVETTURE NUOVE L' IMPOSTA ERA RISCOSSA SUL PREZZO DI LISTINO IN VIGORE ALLA DATA DELL' IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO . TUTTAVIA, POICHE LA BASE IMPONIBILE DELL' IVA ERA STATA RICONDOTTA AL PREZZO EFFETTIVO E NON ERA QUINDI PIU IDENTICA A QUELLA DELL' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE, IL REGNO DEL BELGIO DECIDEVA DI MODIFICARE LA NORMA SULL' ESONERO DALL' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE NEL SENSO CHE DA QUEL MOMENTO SI APPLICAVA SOLO A CONCORRENZA DELL' IMPORTO CHE ERA STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE QUALE BASE IMPONIBILE DELL' IVA PER LA CONSEGNA O L' IMPORTAZIONE DEL VEICOLO .
8 INFINE, IN FORZA DI UNA DISPOSIZIONE TRANSITORIA CONTENUTA IN TALE NORMATIVA E RIGUARDANTE LE IMMATRICOLAZIONI EFFETTUATE TRA LA DATA DELLA PRONUNCIA DELLA PRECITATA SENTENZA ( 10 APRILE 1984 ) E LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA NORMATIVA ( 3 GENNAIO 1985 ), L' IVA INDEBITAMENTE PAGATA IN QUEL PERIODO VENIVA D' UFFICIO IMPUTATA AGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE .
9 NON APPENA VENUTA A CONOSCENZA DEI LAVORI DI PREPARAZIONE DELLA LEGGE BELGA 31 LUGLIO 1984, LA COMMISSIONE SI RIVOLGEVA AL REGNO DEL BELGIO RILEVANDO CHE UNA NORMATIVA DEL GENERE ALTRO NON ERA SE NON UNA RIPROPOSIZIONE DELLA VECCHIA NORMATIVA IVA, E QUINDI NON PONEVA TERMINE ALLA TRASGRESSIONE SANZIONATA DALLA CORTE . IN SEGUITO, CON LETTERA DI DIFFIDA 27 NOVEMBRE 1984, ESSA CONSTATAVA CHE IL REGNO DEL BELGIO NON AVEVA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI CHE L' ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE 10 APRILE 1984 COMPORTA, COME ESIGE L' ART . 171 DEL TRATTATO, E CHE QUINDI ERA VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI INCOMBENTIGLI IN FORZA DEL SUDDETTO ART . 171 . INOLTRE, LA COMMISSIONE SOSTENEVA CHE SE L' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE SULLE AUTOVETTURE NUOVE ANDASSE CONSIDERATA IN MODO AUTONOMO, NON SAREBBE IN SINTONIA CON L' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA, IL QUALE, DAL MOMENTO DELL' ISTITUZIONE DEL SISTEMA COMUNE D' IVA, VIETA L' ADOZIONE DI QUALSIASI ALTRO TRIBUTO CHE ABBIA IL CARATTERE D' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI .
10 DATO CHE IL REGNO DEL BELGIO SOLLEVAVA OBIEZIONI ALLE ARGOMENTAZIONI DELLA COMMISSIONE, QUEST' ULTIMA GLI INVIAVA UN PARERE MOTIVATO 20 GIUGNO 1985, IN CUI OSSERVAVA CHE IL REGNO DEL BELGIO NON HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI CHE L' ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE 10 APRILE 1984 COMPORTA, MANTENENDO IN VIGORE, NELLA LEGGE 31 LUGLIO 1984, PER LE AUTOVETTURE NUOVE, UNA NORMA IN CONTRASTO CON DETTA SENTENZA E CON LA SESTA DIRETTIVA . POICHE LE OSSERVAZIONI DEL REGNO DEL BELGIO NEI RIGUARDI DEL PARERE MOTIVATO NON HANNO SODDISFATTO LA COMMISSIONE, QUEST' ULTIMA HA PRESENTATO IL PRESENTE RICORSO .
11 PER UNA PIU AMPIA ILLUSTRAZIONE DELLO SFONDO NORMATIVO, DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO NONCHE DEI MEZZI E ARGOMENTI DELLE PARTI, SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ELEMENTI DEL FASCICOLO SONO RIPRODOTTI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA PER IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .
SULLA RICEVIBILITA
12 IL REGNO DEL BELGIO SOSTIENE CHE IL RICORSO NON E RICEVIBILE IN QUANTO ESSO NON VERTE IN REALTA SULLA MANCATA ESECUZIONE DELLA SENTENZA 10 APRILE 1984 E QUINDI SULLA TRASGRESSIONE DELL' ART . 171 DEL TRATTATO CEE, BENSI SU DI UN INADEMPIMENTO DEL TUTTO DIVERSO DA QUELLO OGGETTO DELLA SUDDETTA SENTENZA, E CIOE LA TRASGRESSIONE DELL' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA . PERALTRO LA COMMISSIONE AVREBBE EVITATO QUALSIVOGLIA RIFERIMENTO ALL' ART . 171 SIA NEL PARERE MOTIVATO SIA NEL RICORSO . QUANTO POI ALL' ASSERITA TRASGRESSIONE DELL' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA, LA COMMISSIONE NON POTREBBE FAR VALERE UN TALE NUOVO INADEMPIMENTO NELL' AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO .
13 QUESTO ARGOMENTO VA RESPINTO . COME RISULTA DALLA LETTERA DI DIFFIDA, CHE ESPRESSAMENTE CITA L' ART . 171, NONCHE DAL PARERE MOTIVATO E DAL RICORSO, I QUALI RIPRODUCONO PARZIALMENTE IL DETTATO DELL' ART . 171, LA COMMISSIONE HA FIN DALL' INIZIO ADDEBITATO AL REGNO DEL BELGIO DI NON AVER ADOTTATO TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L' ESECUZIONE DELLA SENTENZA 10 APRILE 1984, PER CUI IL REGNO DEL BELGIO NON PUO ESSERSI SBAGLIATO CIRCA L' EFFETTIVO OGGETTO DEL CONTENDERE . QUANDO LA COMMISSIONE IMPUTA AL REGNO DEL BELGIO, IN VIA SUBORDINATA, DI AVER TRASGREDITO L' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA, E NECESSARIO NONDIMENO AMMETTERE CHE UNA SIFFATTA CENSURA NON PUO ESSERE PRESA IN ESAME, ALL' OCCORRENZA, AL DI FUORI DEI LIMITI STABILITI DAL SUDDETTO ART . 171 .
NEL MERITO
14 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL REGNO DEL BELGIO A SEGUITO DELLA SENTENZA 10 APRILE 1984 NON NE POSSONO ESSERE CONSIDERATI UNA CORRETTA ESECUZIONE . INFATTI, L' ASSOGGETTAMENTO AD IVA DEL PREZZO DI LISTINO, CHE LA CORTE HA RITENUTO IN CONTRASTO CON L' ART . 11 DELLA SESTA DIRETTIVA, NON SAREBBE STATO ABROGATO . IL REGNO DEL BELGIO AVREBBE INFATTI MANTENUTO IN VIGORE LA BASE IMPONIBILE RIFERITA AL PREZZO DI LISTINO, POICHE L' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE COSI COME DISCIPLINATA DALLA LEGGE BELGA 31 LUGLIO 1984 PER LE AUTOVETTURE NUOVE COSTITUISCE IN REALTA UN' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI PUR CON DIVERSO NOME .
15 IL REGNO DEL BELGIO REPLICA CHE, NELLA SENTENZA DI CUI TRATTASI, LA CORTE SI E LIMITATA A VALUTARE LA COMPATIBILITA DELLA NORMATIVA BELGA IN FATTO DI IVA SULLE AUTOVETTURE NUOVE CON GLI ARTT . 11 E 27 , N . 5, DELLA SESTA DIRETTIVA . QUESTA NORMATIVA SAREBBE STATA INTERAMENTE ADEGUATA ALLE SUDDETTE NORME . L' ART . 171 DEL TRATTATO CEE IMPORREBBE UNICAMENTE LA CORRETTA ESECUZIONE DELL' ESATTO DISPOSITIVO DELLA SENTENZA, E LO STATO MEMBRO INTERESSATO NON POTREBBE ESSERE QUINDI CONDANNATO PER AVER TRASGREDITO L' ART . 171 A CAUSA DI UN ASSERITO NUOVO INADEMPIMENTO CHE NELLA PRIMA SENTENZA NON ERA STATO RILEVATO . ORA, L' UNICA CENSURA RIVOLTA AL REGNO DEL BELGIO NELLA PRESENTE CAUSA CONSISTEREBBE NEL SOSTENERE CHE L' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE BELGA SULLE AUTOVETTURE NUOVE SI TROVI IN CONTRASTO CON L' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA, NORMA CHE NELLA SENTENZA 10 APRILE 1984 NON E STATA IN ALCUN MODO MENZIONATA .
16 ALLA LUCE DI QUESTI ARGOMENTI, E OPPORTUNO RICORDARE INNANZITUTTO CHE L' ART . 171 DEL TRATTATO CEE IMPONE AD UNO STATO MEMBRO, NEI CUI CONFRONTI LA CORTE ABBIA RICONOSCIUTO UN INADEMPIMENTO AD UN OBBLIGO AD ESSO INCOMBENTE IN FORZA DEL TRATTATO STESSO, DI "PRENDERE I PROVVEDIMENTI CHE L' ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IMPORTA ".
17 E TUTTAVIA DOVEROSO RILEVARE CHE, PUR AVENDO IL REGNO DEL BELGIO ABROGATO LA NORMATIVA SULLA BASE IMPONIBILE DELL' IVA CHE LA CORTE AVEVA CENSURATO NELLA SENTENZA 10 APRILE 1984, HA ALLO STESSO TEMPO ADOTTATO LA NORMATIVA COMPLEMENTARE SULL' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE PER LE AUTOVETTURE NUOVE LA QUALE ERA VOLTA A DISCIPLINARE IL REGIME FISCALE IN MODO TALE DA FARLO RIMANERE, IN REALTA, TALE QUALE ERA IN PRECEDENZA .
18 E INFATTI OCCORRE RILEVARE CHE LE MODIFICHE APPORTATE IL 3 GENNAIO 1985 IN MATERIA DI IMPOSTA BELGA SULL' IMMATRICOLAZIONE RIGUARDANO IN MODO SPECIFICO GLI STESSI BENI, CIOE LE AUTOVETTURE NUOVE, GIA OGGETTO DELLA TASSAZIONE SULLA CIFRA D' AFFARI CONDANNATA NELLA SENTENZA 10 APRILE 1984, E CHE L' ALIQUOTA DI QUEST' IMPOSTA E IDENTICA A QUELLA DELL' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI CHE IN BELGIO GRAVA LA CONSEGNA E L' IMPORTAZIONE DI AUTOVETTURE NUOVE . IN PIU, LA BASE IMPONIBILE NON E COSTITUITA DAL PREZZO REALMENTE CONVENUTO, BENSI DAL PREZZO DI LISTINO, VALE A DIRE DA UN ELEMENTO CONTENUTO NEL NUCLEO STESSO DELLA PRECITATA SENTENZA DELLA CORTE .
19 L' ART . 19 DELLA PRECITATA LEGGE BELGA 31 LUGLIO 1984, TRACCIA UN LEGAME DIRETTO TRA L' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE E L' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI QUANDO CONTEMPLA CHE, IN CASO DI PAGAMENTO DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA O DELL' IMPORTAZIONE, L' ESONERO DELL' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE SI APPLICA - PER L' IMMATRICOLAZIONE SUCCESSIVA A TALE CONSEGNA O IMPORTAZIONE - SOLO A CONCORRENZA DELL' IMPORTO CHE E SERVITO COME BASE IMPONIBILE DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER LA CONSEGNA O L' IMPORTAZIONE DEL VEICOLO .
20 TALE MECCANISMO D' IMPUTAZIONE COMPORTA - COME RISULTA PERALTRO IN MODO ESPLICITO DAL PREAMBOLO DEL PRECITATO DECRETO D' ESECUZIONE DEL 20 DICEMBRE 1984 - CON L' ADEGUAMENTO DELL' IMPOSTA ALL' IMMATRICOLAZIONE SULLE AUTOVETTURE NUOVE, UN "CORRETTIVO" ALL' ABROGAZIONE, VOLUTA DALLA PRECITATA SENTENZA DELLA CORTE, DELLA BASE IMPONIBILE MINIMA DELL' IVA, IN TAL MODO LE DUE TASSAZIONI "COSTITUISCONO UN COMPLESSO INSCINDIBILE ".
21 NE CONSEGUE CHE L' IMPOSTA BELGA SULL' IMMATRICOLAZIONE, PER QUEL CHE RIGUARDA IL SUO IMPORTO, SE NON ADDIRITTURA LA SUA STESSA ESISTENZA, NON COSTITUISCE UN' IMPOSTA INDIPENDENTE, MA FUNGE DA IVA PAGATA IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA O DELL' IMPORTAZIONE DI UN' AUTOVETTURA NUOVA .
22 IL REGNO DEL BELGIO SI OPPONE A TALE QUALIFICAZIONE E OSSERVA IN VIA PRINCIPALE CHE LE DUE IMPOSTE SONO NETTAMENTE DISTINTE PER VIA DELLA DEFINIZIONE DI DEBITORE E DEL FATTO GENERATORE . INFATTI, IL DEBITORE DELL' IVA NEL REGIME INTERNO SAREBBE NELLA FASE DEL COMMERCIO AL MINUTO IL COMMERCIANTE CHE HA FORNITO L' AUTOVETTURA NUOVA AL CONSUMATORE FINALE, E NON QUEST' ULTIMO . IL DEBITORE DELL' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE SAREBBE, INVECE, COLUI SOTTO IL CUI NOME L' AUTOVETTURA NUOVA VIENE AMMESSA ALLA CIRCOLAZIONE SULLA PUBBLICA VIA . IL FATTO GENERATORE DELL' IVA CONSISTEREBBE NELLA CONSEGNA DELL' AUTOVETTURA NUOVA DAL COMMERCIANTE AL MINUTO AL CLIENTE, MENTRE L' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE DIPENDEREBBE DA UN DIVERSO EVENTO, E CIOE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO D' IMMATRICOLAZIONE QUALE AUTORIZZAZIONE A FAR CIRCOLARE L' AUTOVETTURA NUOVA SULLA PUBBLICA VIA .
23 PER QUANTO RIGUARDA L' ARGOMENTO DELLA DIVERSITA DEI DEBITORI IN MATERIA D' IVA E DELL' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE, E OPPORTUNO RICORDARE INNANZITUTTO CHE LA CORTE, NELLA SENTENZA 10 LUGLIO 1985 ( CAUSA 16/84, COMMISSIONE / PAESI BASSI, RACC . PAG . 2366 E CAUSA 17/84, COMMISSIONE / IRLANDA, RACC . PAG 2376 ) HA GIA DICHIARATO CHE IL PRINCIPIO DEL SISTEMA COMUNE IN MATERIA DI IVA CONSISTE NELL' APPLICARE AI BENI ED AI SERVIZI, FINO ALLO STADIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO COMPRESO, UN' IMPOSTA GENERALE SUL CONSUMO ESATTAMENTE PROPORZIONALE AL PREZZO DEI BENI E DEI SERVIZI, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI PASSAGGI AVVENUTI NEL PROCESSO DI PRODUZIONE E DI DISTRIBUZIONE ANTECEDENTE ALLA FASE DELL' IMPOSIZIONE . TUTTAVIA, AD OGNI PASSAGGIO, L' IVA E DOVUTA SOLO PREVIA DETRAZIONE DELL' AMMONTARE DELL' IMPOSTA CHE HA GRAVATO DIRETTAMENTE SUL COSTO DEI VARI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PREZZO . UNA VOLTA GIUNTO AL CONSUMATORE FINALE, CHE NON SIA UN SOGGETTO PASSIVO, IL BENE RESTA GRAVATO DALL' IVA PER UN IMPORTO PROPORZIONALE AL PREZZO CHE DETTO CONSUMATORE HA PAGATO AL PROPRIO FORNITORE .
24 IL CONSUMATORE FINALE NON E QUINDI SOGGETTO PASSIVO DELL' IVA, MA E NONDIMENO SU DI LUI SOLO CHE - AL TERMINE DELLA FASE DI DISTRIBUZIONE - RICADE L' ONERE DI PAGARE L' IMPORTO DELL' IVA PROPORZIONALE AL PREZZO DEL BENE ACQUISTATO . SEMBRA PERCIO CHE, NEL REGIME FISCALE BELGA RELATIVO ALL' ACQUISTO DI AUTOVETTURE NUOVE, SIA IN DEFINITIVA SUL SOLO CONSUMATORE FINALE CHE HA ACQUISTATO L' AUTOVETTURA CHE GRAVA SIA L' IVA SIA L' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE, DIMODOCHE LA DIVERSITA DELLE DUE IMPOSTE, ALLEGATA DAL GOVERNO BELGA, ASSUME NATURA DI ELEMENTO TRASCURABILE, DI PURA TECNICA FISCALE . PERALTRO IL REGNO DEL BELGIO SI E MANIFESTAMENTE RIFATTO ALLA STESSA CONCEZIONE, ALLORCHE HA ISTITUITO, NELLA DISPOSIZIONE TRANSITORIA CONTENUTA NELLA NORMATIVA COMPLEMENTARE SOPRA DESCRITTA, LA COMPENSAZIONE DELLE DUE IMPOSTE DI CUI E CAUSA NONOSTANTE QUESTA DIVERSITA FORMALE .
25 PER QUANTO RIGUARDA L' ALTRO ARGOMENTO ADDOTTO DAL REGNO DEL BELGIO, PER CUI SOLO L' IVA GRAVEREBBE LA CONSEGNA DELLE AUTOVETTURE NUOVE, MENTRE L' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE SI RICOLLEGHEREBBE AL SEMPLICE EVENTO DELLA MESSA IN CIRCOLAZIONE, SI DEVE OSSERVARE CHE QUESTA TESI PUO ESSERE ACCOLTA SOLO SE LE DUE IMPOSTE FOSSERO EFFETTIVAMENTE INDIPENDENTI L' UNA DALL' ALTRA . ORA, CIRCA L' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE, SI E GIA RILEVATO CHE CAUSA IL MECCANISMO D' IMPUTAZIONE SOPRADESCRITTO E, PERTANTO, IL CARATTERE COMPLEMENTARE RISPETTO ALL' IVA, NON PRESENTA UNA TALE AUTONOMIA . ANZI, IL NESSO DIRETTO ATTUATO DAL MECCANISMO D' IMPUTAZIONE TRA LA CONSEGNA AL CONSUMATORE FISCALE E LA SUCCESSIVA IMMATRICOLAZIONE DI UN' AUTOVETTURA NUOVA HA L' EFFETTO DI ELIMINARE OGNI DIFFERENZA CONCETTUALE TRA I RISPETTIVI FATTI GENERATORI DELLE DUE IMPOSTE .
26 NE RISULTA CHE NE LA DIVERSA CONFIGURAZIONE NEL DIRITTO BELGA DEI DEBITORI D' IMPOSTA, NE IL FATTO CHE SOLO L' IVA SIA FORMALMENTE RICOLLEGABILE ALLA CONSEGNA DI AUTOVETTURE NUOVE SONO DI NATURA TALE DA PREGIUDICARE IL RAPPORTO INDISSOLUBILE E COMPLEMENTARE CHE ESISTE IN DIRITTO BELGA TRA L' IVA E L' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE .
27 IL REGNO DEL BELGIO SOSTIENE INOLTRE CHE L' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE SI GIUSTIFICA IN QUANTO VOLTA A PREVENIRE IL RISCHIO DI OPERAZIONE FRAUDOLENTE CONSISTENTE, PER IL FORNITORE, NEL DICHIARARE UN PREZZO INFERIORE AL REALE PREZZO DI VENDITA E, PER L' ACQUIRENTE, NELL' ACCETTARE TALE DICHIARAZIONE, RIDUCENDO COSI L' ONERE FISCALE A SUO CARICO .
28 TUTTAVIA, TALE ARGOMENTO DIMOSTRA UNA VOLTA DI PIU COME L' IMPOSTA SULL' IMMATRICOLAZIONE SI ORIENTI IN REALTA - PROPRIO COME L' IVA DI CUI E INTEGRAZIONE VERSO QUELLE MODALITA DEI NEGOZI GIURIDICI CHE SI CONCRETIZZANO NELL' ACQUISTO DI UN' AUTOVETTURA NUOVA, E NON, COME HA ASSERITO IL REGNO DEL BELGIO, VERSO L' IMMATRICOLAZIONE CONSIDERATA COME AUTONOMO FATTO GIURIDICO . D' ALTRA PARTE LA GIUSTIFICAZIONE DEL RIFERIMENTO AL PREZZO DI LISTINO IN QUANTO PROVVEDIMENTO DESTINATO AD EVITARE, NELL' AMBITO DELL' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI, FRODI O EVASIONI FISCALI GIA VENNE RESPINTA DALLA CORTE NELLA SENTENZA 10 APRILE 1984, IN QUANTO UN PROVVEDIMENTO DEL GENERE, COSTITUENDO UNA DEROGA SISTEMATICA ALL' ART . 11 DELLA SESTA DIRETTIVA, E PRIVO DI QUALSIASI PROPORZIONALITA RISPETTO ALLO SCOPO PERSEGUITO .
29 ALLA LUCE DI QUANTO PRECEDE SI DEVE DICHIARARE CHE, CONTINUANDO DI FATTO, NELLA LEGGE 31 LUGLIO 1984, A CONSIDERARE IL PREZZO DI LISTINO COME BASE IMPONIBILE PER LA TASSAZIONE DELLE AUTOVETTURE NUOVE E DELLE AUTOVETTURE MISTE NUOVE, IL REGNO DEL BELGIO NON HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI CHE L' ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE 10 APRILE 1984 COMPORTA, ED E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI CHE GLI INCOMBONO IN FORZA DEL TRATTATO .
SULLE SPESE
30 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . IL REGNO DEL BELGIO E RIMASTO SOCCOMBENTE; LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) CONTINUANDO DI FATTO, NELLA LEGGE 31 LUGLIO 1984, A CONSIDERARE IL PREZZO DI LISTINO COME BASE IMPONIBILE PER LA TASSAZIONE DELLE AUTOVETTURE NUOVE E DELLE AUTOVETTURE MISTE NUOVE, IL REGNO DEL BELGIO NON HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI CHE L' ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE 10 APRILE 1984 COMPORTA, ED E VENUTO MENO AGLI OBBLIGHI CHE GLI INCOMBONO IN FORZA DEL TRATTATO .
2 ) IL REGNO DEL BELGIO E CONDANNATO ALLE SPESE .