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Document 61985CJ0316

Sentenza della Corte del 18 giugno 1987.
Centre public d'aide sociale di Courcelles contro Marie-Christine Lebon.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Mons - Belgio.
Libera circolazione dei lavoratori - Nozione di lavoratore e di discendente a carico - Parità di trattamento.
Causa 316/85.

Raccolta della Giurisprudenza 1987 -02811

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:302

61985J0316

SENTENZA DELLA CORTE DEL 18 GIUGNO 1987. - CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE COURCELLES CONTRO MARIE-CHRISTINE LEBON. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR DE TRAVAIL DI MONS. - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - NOZIONE DI LAVORATORE E DI DISCENDENTE A CARICO - PARITA'DI TRATTAMENTO. - CAUSA 316/85.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 02811


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - PARITA DI TRATTAMENTO - VANTAGGI SOCIALI - FAMILIARI - SPETTANZA INDIRETTA - DISCENDENTI CHE ABBIANO RAGGIUNTO L' ETA DI 21 ANNI E CHE NON SIANO PIU A CARICO DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE

( REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO N . 1612/68, ARTT . 7, N . 2, E 10, E N . 1251/70 )

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - FAMILIARE A CARICO - NOZIONE

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68, ART . 10, NN . 1 E 2 )

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - PARITA DI TRATTAMENTO - VANTAGGI SOCIALI - CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO CHE SI SIANO TRASFERITI IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER CERCARVI LAVORO - ESCLUSIONE

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68, ART . 7, N . 2 )

Massima


1 . I FAMILIARI DEL LAVORATORE AI SENSI DELL' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 FRUISCONO SOLO INDIRETTAMENTE DELLA PARITA DI TRATTAMENTO A QUESTI ATTRIBUITA DALL' ART . 7 DEL REGOLAMENTO STESSO . LE PRESTAZIONI SOCIALI CHE GARANTISCONO IN VIA GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA SPETTANO AI FAMILIARI DEL LAVORATORE SOLO SE POSSONO ESSERE DA QUESTI CONSIDERATE UN VANTAGGIO SOCIALE AI SENSI DELL' ART . 7, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 .

NE CONSEGUE CHE, QUALORA IL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO ABBIA LAVORATO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO ED ABBIA ESERCITATO IL DIRITTO DI RISIEDERVI, I SUOI DISCENDENTI CHE ABBIANO RAGGIUNTO L' ETA DI 21 ANNI E NON SIANO PIU A SUO CARICO NON POSSONO VALERSI DEL DIRITTO ALLA PARITA DI TRATTAMENTO GARANTITO DAL DIRITTO COMUNITARIO, PER CHIEDERE DI FRUIRE DI UNA PRESTAZIONE SOCIALE CONTEMPLATA DALLA NORMATIVA DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE E CHE GARANTISCA IN VIA GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA . QUESTA INFATTI NON COSTITUISCE PER IL LAVORATORE UN VANTAGGIO SOCIALE AI SENSI DELL' ART . 7, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68, QUALORA IL LAVORATORE STESSO NON PROVVEDA PIU AL MANTENIMENTO DEL DISCENDENTE .

2 . LA QUALITA DI FAMILIARE A CARICO CUI SI RIFERISCE L' ART . 10, NN . 1 E 2, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68, DERIVA DA UNA SITUAZIONE DI FATTO

- MANTENIMENTO GARANTITO DAL LAVORATORE - SENZA CHE SIA NECESSARIO DETERMINARE I MOTIVI DEL MANTENIMENTO STESSO .

3 . LA PARITA DI TRATTAMENTO PER QUANTO RIGUARDA I VANTAGGI SOCIALI E FISCALI, SANCITA DALL' ART . 7, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68, VALE SOLO PER I LAVORATORI, NON GIA PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI CHE SI TRASFERISCONO PER CERCARE LAVORO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 316/85,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DELLA COUR DU TRAVAIL DE MONS NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA

CENTRE PUBLIC D' AIDE SOCIALE DI COURCELLES,

E

MARIE-CHRISTINE LEBON,

DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968, N . 1612, RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 257, PAG . 2 ), NONCHE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 29 GIUGNO 1970, N . 1251, RELATIVO AL DIRITTO DEI LAVORATORI DI RIMANERE SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DOPO AVER OCCUPATO UN IMPIEGO ( GU L 142, PAG . 24 ),

LA CORTE,

COMPOSTA DAI SIGNORI MACKENZIE STUART, PRESIDENTE, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, T.F . O' HIGGINS E F . SCHOCKWEILER, PRESIDENTI DI SEZIONE, T . KOOPMANS, O . DUE, U . EVERLING, K . BAHLMANN, J.C . MOITINHO DE ALMEIDA E G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : C.O . LENZ

CANCELLIERE : H.A . RUEHL, AMMINISTRATORE PRINCIPALE

VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE :

- PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO DAL SIG . F . BEHETS WYDEMANS,

DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO DELLA SANITA E DELLA FAMIGLIA,

NELLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO,

- PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DALL' AVV .

KNOPP DIETMAR, DEL FORO DI COLONIA, NELLA FASE ORALE,

- PER IL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI DAL SIG . I . VERKADE,

SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO OLANDESE DEGLI AFFARI ESTERI,

NELLA FASE SCRITTA,

- PER LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE DAL SIG . JOSEPH

GRIESMAR, CONSIGLIERE GIURIDICO,

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA ED IN SEGUITO ALLA TRATTAZIONE ORALE DEL 19 NOVEMBRE 1986,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 14 GENNAIO 1987,

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 18 OTTOBRE 1985, GIUNTA ALLA CORTE IL 24 OTTOBRE SUCCESSIVO, LA COUR DU TRAVAIL DI MONS HA SOLLEVATO, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, QUATTRO QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968, N . 1612, RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 257, PAG . 2 ), NONCHE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 29 GIUGNO 1970, N . 1251, RELATIVO AL DIRITTO DEI LAVORATORI DI RIMANERE SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DOPO AVER OCCUPATO UN IMPIEGO ( GU L 142, PAG . 24 ).

2 DETTE QUESTIONI SONO SORTE NELL' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA VERTENTE SULLA DOMANDA PRESENTATA DALLA SIG.RA LEBON AL CENTRE PUBLIC D' AIDE SOCIALE DI COURCELLES ( IN PROSIEGUO : IL "CPAS ") ONDE OTTENERE LA CONCESSIONE DEL MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA ( IN PROSIEGUO : "MINIMEX ") CONTEMPLATO DALLA LEGGE BELGA 7 AGOSTO 1974 .

3 LA LEBON, CITTADINA FRANCESE, RISIEDE IN BELGIO PRESSO IL PADRE, PURE CITTADINO FRANCESE, CHE PERCEPISCE IN DETTO STATO UNA PENSIONE DI VECCHIAIA . DAGLI ATTI DI CAUSA RISULTA CHE LA LEBON E SEMPRE VISSUTA IN BELGIO, CON L' UNICA ECCEZIONE DEL PERIODO 1979-1981, DURANTE IL QUALE HA LAVORATO IN FRANCIA .

4 DAL 3 MAGGIO 1982 LA LEBON FRUIVA DEL MINIMEX, CHE LE VENIVA REVOCATO CON PROVVEDIMENTO DEL CPAS 17 NOVEMBRE 1982 PER MANCANZA DI PROVE RELATIVE ALLA RICERCA DI UN IMPIEGO . NEL DICEMBRE 1982 LA LEBON VENIVA RICOVERATA A NAMUR E, DAL 28 GENNAIO 1983 AL 28 OTTOBRE SUCCESSIVO, RICEVEVA CURE MEDICHE A LIEGI, OVE ABITAVA NEI GIORNI FERIALI, MENTRE FACEVA RITORNO A COURCELLES I GIORNI FESTIVI ED I FINE SETTIMANA .

5 IL 31 MARZO 1983 LA LEBON PRESENTAVA UNA SECONDA DOMANDA DI MINIMEX CHE VENIVA RESPINTA DAL CPAS DI COURCELLES PERCHE LA LEBON RISIEDEVA A LIEGI IN UNA "MAISON D' ACCUEIL" ( CASA DI RICOVERO ). IL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI CHARLEROI, INVESTITO DI UN RICORSO CONTRO TALE PROVVEDIMENTO, DICHIARAVA IL CPAS DI COURCELLES TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER L' ESAME DELLA SUMMENZIONATA DOMANDA .

6 PRONUNZIANDOSI SULL' APPELLO INTERPOSTO DAL CPAS DI COURCELLES, LA COUR DU TRAVAIL DI MONS, DOPO AVER STABILITO CHE IL CPAS COMPETENTE ERA QUELLO DI LIEGI, GIUDICAVA NECESSARIO SOTTOPORRE ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI :

"1 ) ALLORCHE UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA SI E INSEDIATO CON LA SUA FAMIGLIA SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E VI DIMORA DOPO AVER OTTENUTO UNA PENSIONE DI VECCHIAIA, SE I DISCENDENTI CON ESSO CONVIVENTI, ALLORCHE HANNO RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETA, NON SONO PIU A CARICO DEI GENITORI E NON HANNO LO STATUS DI LAVORATORI, CONSERVINO IL DIRITTO ALLA PARITA DI TRATTAMENTO SANCITO DAL REGOLAMENTO N . 1612/68 .

2 ) IN CASO AFFERMATIVO, SE CONTINUINO A CONSERVARE DETTO DIRITTO ANCHE OVE ABBIANO CESSATO DI CONVIVERE CON IL LAVORATORE MIGRANTE, SIANO RITORNATI NELLO STATO DI CUI SONO CITTADINI E VI SIANO VISSUTI IN MODO INDIPENDENTE DURANTE UN CERTO TEMPO, O PIU DI UN ANNO O PIU DI DUE ANNI ( CFR . ART . 5, REGOLAMENTO N . 1251/70 ).

3 ) IN CASO NEGATIVO, SE LO STATUS DI 'FAMILIARE A CARICO' VENGA RICONOSCIUTO IN BASE AD UNA SITUAZIONE DI FATTO DA VALUTARSI DI VOLTA IN VOLTA OPPURE IN BASE A CIRCOSTANZE OBIETTIVE, INDIPENDENTI DALLA VOLONTA DELL' INTERESSATO, CHE IMPLICANO PER QUEST' ULTIMO LA NECESSITA DI FAR RICORSO AL SOSTEGNO DEL LAVORATORE .

4 ) SEMPRE IN CASO DI SOLUZIONE NEGATIVA, SE, AFFINCHE IL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO POSSA ENTRARE E INSEDIARSI SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO, IN VIRTU DEL SUO STATUS DI LAVORATORE, SIA SUFFICIENTE ALLEGARE LA SUA VOLONTA, LA SUA INTENZIONE DI ACQUISIRE DETTO STATUS . SE DETTA VOLONTA VADA MANIFESTATA CONCRETAMENTE MEDIANTE INIZIATIVE SERIE E ATTENDIBILI DI RICERCA DI LAVORO O SE SIA NECESSARIO CHE L' INTERESSATO ABBIA RICEVUTO OFFERTE DI IMPIEGO ".

7 LA COUR DU TRAVAIL DI MONS NECESSITA DI QUESTI ELEMENTI INTERPRETATIVI AL FINE DI STATUIRE SULLA RESPONSABILITA CIVILE DEL CPAS DI COURCELLES . QUEST' ULTIMO NON AVREBBE RISPETTATO L' ART . 7 DEL REGIO DECRETO 30 OTTOBRE 1974 CHE GLI FACEVA OBBLIGO, OVE AVESSE RICEVUTO UNA DOMANDA DI MINIMEX PER LA QUALE SI CONSIDERASSE INCOMPETENTE, D' INFORMARNE IMMEDIATAMENTE L' INTERESSATO E DI TRASMETTERLA ENTRO TRE GIORNI AL CENTRO COMPETENTE . IL CPAS DI COURCELLES SAREBBE RESPONSABILE DEL DANNO CAGIONATO DALLA SUA NEGLIGENZA . L' ESISTENZA DEL DANNO DIPENDEREBBE DALLA RISPOSTA DA FORNIRE AL QUESITO SE LA LEBON AVESSE DIRITTO AL MINIMEX .

8 PER UNA PIU AMPIA ILLUSTRAZIONE DEGLI ANTEFATTI DEL PROCEDIMENTO, DELLA PERTINENTE NORMATIVA COMUNITARIA E DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE DAI GOVERNI E DALLA COMMISSIONE, SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ASPETTI DEGLI ATTI DI CAUSA VERRANNO MENZIONATI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA PER IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .

SULLA PRIMA QUESTIONE

9 LA COMMISSIONE ED I GOVERNI OLANDESE E TEDESCO SOSTENGONO CHE LA PRIMA QUESTIONE DEVE ESSERE RISOLTA NEGATIVAMENTE . A LORO PARERE, IL DISCENDENTE CHE ABBIA RAGGIUNTO LA MAGGIOR ETA E NON SIA A CARICO DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE ESERCITI IL DIRITTO DI RIMANERE SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO, A NORMA DELL' ART . 48, N . 3, LETT . C ), DEL TRATTATO CEE E DEL REGOLAMENTO N . 1251/70, NON PUO AVVALERSI DI DETTO REGOLAMENTO, E DUNQUE NEPPURE DEL DIRITTO ALLA PARITA DI TRATTAMENTO SANCITO DAL REGOLAMENTO N . 1612/68 .

10 VA RICORDATO CHE LA PARITA DI TRATTAMENTO E SANCITA IN PRIMO LUOGO DALL' ART . 7 DEL TRATTATO, CHE RECITA : "NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE TRATTATO, E SENZA PREGIUDIZIO DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DA ESSO PREVISTE, E VIETATA OGNI DISCRIMINAZIONE EFFETTUATA IN BASE ALLA NAZIONALITA ". COME LA CORTE HA RILEVATO NELLA SENTENZA 17 APRILE 1986 ( CAUSA 59/85, ANN FLORENCE REED, RACC . 1986, PAG . 1283 E SEGUENTI ), TALE PRINCIPIO TROVA ESPRESSIONE SPECIFICA NELL' ART . 48 DEL TRATTATO PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA; A QUEST' ULTIMO ARTICOLO E STATA DATA APPLICAZIONE CON IL REGOLAMENTO N . 1612/68, IL CUI ART . 7, N . 2, DISPONE CHE IL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DEVE GODERE NELLO STATO MEMBRO OSPITE "DEGLI STESSI VANTAGGI SOCIALI E FISCALI DEI LAVORATORI NAZIONALI ".

11 LA PARITA DI TRATTAMENTO CON I LAVORATORI NAZIONALI DI UNO STATO MEMBRO DI CUI FRUISCONO I CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO LAVORANDO SUL TERRITORIO DEL PRIMO STATO, PER QUEL CHE RIGUARDA I VANTAGGI CONFERITI AI LORO FAMILIARI, CONTRIBUISCE ALL' INTEGRAZIONE DEI LAVORATORI MIGRANTI NELL' AMBIENTE DI LAVORO DEL PAESE OSPITANTE IN CONFORMITA AGLI SCOPI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI .

12 NONDIMENO, I FAMILIARI DEL LAVORATORE AI SENSI DELL' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 FRUISCONO SOLTANTO INDIRETTAMENTE DELLA PARITA DI TRATTAMENTO LORO RICONOSCIUTA DALL' ART . 7 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 . PRESTAZIONI SOCIALI QUALI IL REDDITO GARANTITO AGLI ANZIANI DALLA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO ( VEDANSI SENTENZA 12 LUGLIO 1984, CAUSA 261/83, CASTELLI, RACC . PAG . 3199 ), O CHE, IN MODO GENERALE, GARANTISCANO UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA, GIOVANO AI FAMILIARI DI UN LAVORATORE SOLO SE POSSONO CONSIDERARSI COME UN VANTAGGIO SOCIALE PER QUEST' ULTIMO, AI SENSI DELL' ART . 7, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 .

13 NE DISCENDE CHE, QUANDO UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO HA LAVORATO SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E HA USUFRUITO DEL DIRITTO DI RIMANERVI, I SUOI DISCENDENTI CHE ABBIANO COMPIUTO 21 ANNI E NON SIANO A SUO CARICO NON POSSONO FAR VALERE IL DIRITTO ALLA PARITA DI TRATTAMENTO GARANTITO DALLE NORME COMUNITARIE PER OTTENERE LA CONCESSIONE DI UNA PRESTAZIONE SOCIALE CONTEMPLATA DALLA NORMATIVA DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE CHE GARANTISCA, IN MODO GENERALE, UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA . INFATTI, IN QUESTO CASO, TALE BENEFICIO NON COSTITUISCE UN VANTAGGIO SOCIALE PER IL LAVORATORE AI SENSI DELL' ART . 7, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68, GIACCHE NON PROVVEDE PIU A MANTENERE IL DISCENDENTE .

14 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA PRIMA QUESTIONE NEL SENSO CHE I DISCENDENTI DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE HA LAVORATO SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E VI DIMORA DOPO AVER OTTENUTO UNA PENSIONE DI VECCHIAIA NON CONSERVANO IL DIRITTO ALLA PARITA DI TRATTAMENTO PER QUEL CHE RIGUARDA UNA PRESTAZIONE SOCIALE, CONTEMPLATA DALLA NORMATIVA DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE, CHE GARANTISCA, IN MODO GENERALE, UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA QUANDO ESSI ABBIANO COMPIUTO 21 ANNI, NON SIANO PIU A SUO CARICO E NON SIANO A LORO VOLTA LAVORATORI .

15 IN CONSIDERAZIONE DELLA SOLUZIONE FORNITA ALLA PRIMA QUESTIONE, NON V' E MOTIVO DI RISOLVERE LA SECONDA QUESTIONE .

SULLA TERZA QUESTIONE

16 CON LA TERZA QUESTIONE IL GIUDICE NAZIONALE VUOLE ACCERTARE, IN SOSTANZA, SE LO STATUS DI FAMILIARE A CARICO, CUI FA RIFERIMENTO L' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68, RISULTI DA UNA SITUAZIONE DI FATTO - SOSTEGNO PRESTATO DAL LAVORATORE - SENZA CHE SIA NECESSARIO DETERMINARE I MOTIVI DEL RICORSO A TALE SOSTEGNO .

17 SECONDO LA COMMISSIONE, QUELLA DI FAMILIARE A CARICO E UNA SITUAZIONE DI FATTO, CHE DEVE ESSERE VALUTATA IN CONCRETO, E NON DEVE DIPENDERE DA CIRCOSTANZE OGGETTIVE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA DELL' INTERESSATO, CHE LO COSTRINGANO A RICORRERE AL SOSTEGNO ALTRUI .

18 A PARERE DEL GOVERNO OLANDESE, L' ESPRESSIONE "A CARICO DI" SIGNIFICA CHE IL LAVORATORE DEVE "PROVVEDERE IN TUTTO O IN GRAN PARTE ALLE NECESSITA" DEL DISCENDENTE . IL FATTO CHE IL DISCENDENTE CHIEDA IL MINIMEX SIGNIFICHEREBBE CHE NON E PIU A CARICO DELL' ASCENDENTE E, PER CIO STESSO, NON RIENTRA PIU NELLA DEFINIZIONE ENUNCIATA ALL' ART . 10, N . 1, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 .

19 IL GOVERNO TEDESCO HA SOSTENUTO ALL' UDIENZA CHE LA CONDIZIONE DI FAMILIARE A CARICO PRESUPPONE NON SOLO L' IMPOSSIBILITA A PROVVEDERE A SE STESSO, MA ANCHE UN DIRITTO A PRESTAZIONI ALIMENTARI DA PARTE DEL LAVORATORE .

20 VA OSSERVATO, IN PRIMO LUOGO, CHE UNA DOMANDA DI MINIMEX PRESENTATA DA UN FAMILIARE A CARICO DEL LAVORATORE MIGRANTE NON PUO INCIDERE SULLO STATUS DI FAMILIARE A CARICO . DECIDERE IN SENSO CONTRARIO SIGNIFICHEREBBE, INFATTI, AMMETTERE CHE LA CONCESSIONE DEL MINIMEX POTREBBE FAR PERDERE ALL' INTERESSATO LO STATUS DI FAMILIARE A CARICO, E COMPORTARE, DI CONSEGUENZA, LA REVOCA DELLO STESSO MINIMEX O FINANCO LA PERDITA DEL DIRITTO DI SOGGIORNO . UNA SIFFATTA SOLUZIONE IMPEDIREBBE, IN PRATICA, AL FAMILIARE DI RICHIEDERE IL MINIMEX E, PERTANTO, RECHEREBBE PREGIUDIZIO ALLA PARITA DI TRATTAMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE MIGRANTE . E' QUINDI NECESSARIO VALUTARE LA CONDIZIONE DI FAMILIARE A CARICO A PRESCINDERE DALLA CONCESSIONE DEL MINIMEX .

21 D' ALTRA PARTE, SI DEVE OSSERVARE CHE LA CONDIZIONE DI FAMILIARE A CARICO NON PRESUPPONE NEPPURE L' ESISTENZA DI UN DIRITTO AGLI ALIMENTI . SE COSI FOSSE, IL RICONGIUNGIMENTO DELLE FAMIGLIE VERREBBE A DIPENDERE DALLE NORMATIVE NAZIONALI, CHE CAMBIANO DA UNO STATO ALL' ALTRO, IL CHE CONDURREBBE AD UN' APPLICAZIONE NON UNIFORME DEL DIRITTO COMUNITARIO .

22 L' ART . 10, NN . 1 E 2, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA CONDIZIONE DI FAMILIARE A CARICO RISULTA DA UNA SITUAZIONE DI FATTO . SI TRATTA DI UN FAMILIARE IL CUI SOSTEGNO E FORNITO DAL LAVORATORE, SENZA CHE SIA NECESSARIO DETERMINARNE I MOTIVI, NE CHIEDERSI SE L' INTERESSATO SIA IN GRADO DI PROVVEDERE A SE STESSO ESERCITANDO UN' ATTIVITA RETRIBUITA .

23 QUESTA INTERPRETAZIONE E IMPOSTA DAL PRINCIPIO SECONDO CUI LE NORME CHE SANCISCONO LA LIBERTA DI CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, CHE FA PARTE DEI FONDAMENTI DELLA COMUNITA, VANNO INTERPRETATE IN SENSO ESTENSIVO ( DA ULTIMO, SENTENZA 3 GIUGNO 1986, CAUSA 133/85, KEMPF, RACC . 1986, PAG . 1741, IN PARTICOLARE PAG . 1746 ). D' ALTRA PARTE, ESSA CORRISPONDE AL DETTATO DELLA NORMA IN ESAME, CHE E PARTICOLARMENTE CHIARA IN QUESTO SENSO NELLE VERSIONI TEDESCA ( UNTERHALT GEWAEHREN ) E GRECA (****** *******I ***).

24 LA TERZA QUESTIONE VA DUNQUE RISOLTA NEL SENSO CHE LA CONDIZIONE DI FAMILIARE A CARICO CUI FA RIFERIMENTO ALL' ART . 10, NN . 1 E 2, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 RISULTA DA UNA SITUAZIONE DI FATTO - SOSTEGNO FORNITO DAL LAVORATORE - SENZA CHE SIA NECESSARIO DETERMINARE I MOTIVI DEL RICORSO A DETTO SOSTEGNO .

SULLA QUARTA QUESTIONE

25 SI DESUME DAL CONTESTO CHE QUESTA QUESTIONE E VOLTA AD APPURARE, IN SOSTANZA, SE LA PARITA DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI VANTAGGI SOCIALI E FISCALI, SANCITA DALL' ART . 7, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68, SI APPLICHI ANCHE A COLORO CHE SI SPOSTANO ALLA RICERCA DI LAVORO .

26 VA OSSERVATO CHE IL DIRITTO ALLA PARITA DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI VANTAGGI SOCIALI E FISCALI SI APPLICA SOLO AI LAVORATORI . COLORO CHE SI SPOSTANO ALLA RICERCA DI LAVORO GODONO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO SOLO PER L' ACCESSO AL LAVORO, AI SENSI DEL DISPOSTO DELL' ART . 48 DEL TRATTATO E DEGLI ARTT . 2 E 5 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 .

27 LA QUARTA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE LA PARITA DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI VANTAGGI SOCIALI E FISCALI E SANCITA DALL' ART . 7, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 A VANTAGGIO DEI SOLI LAVORATORI E NON DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI CHE SI SPOSTANO ALLA RICERCA DI LAVORO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

28 LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI BELGA, OLANDESE E TEDESCO E DALLA COMMISSIONE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA COUR DU TRAVAIL DI MONS CON ORDINANZA 18 OTTOBRE 1985, DICHIARA :

1 ) I DISCENDENTI CHE VIVEVANO CON UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO, CHE ABBIA LAVORATO SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E VI DIMORI DOPO AVER OTTENUTO UNA PENSIONE DI VECCHIAIA, NON CONSERVANO IL DIRITTO ALLA PARITA DI TRATTAMENTO PER QUEL CHE RIGUARDA UNA PRESTAZIONE SOCIALE CONTEMPLATA DALLA NORMATIVA DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE, CHE GARANTISCE IN MODO GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA, QUANDO ESSI ABBIANO COMPIUTO 21 ANNI, NON SIANO PIU A SUO CARICO E NON SIANO A LORO VOLTA LAVORATORI .

2 ) LA CONDIZIONE DI FAMILIARE A CARICO CUI FA RIFERIMENTO L' ART . 10, NN . 1 E 2, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68, RISULTA DA UNA SITUAZIONE DI FATTO - SOSTEGNO FORNITO DAL LAVORATORE - SENZA CHE SIA NECESSARIO DETERMINARE I MOTIVI DEL RICORSO A DETTO SOSTEGNO .

3 ) LA PARITA DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI VANTAGGI SOCIALI E FISCALI E SANCITA DALL' ART . 7, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 A VANTAGGIO DEI SOLI LAVORATORI E NON DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI CHE SI SPOSTANO ALLA RICERCA DI LAVORO .

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