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Document 61985CJ0259
Judgment of the Court of 11 November 1987. # French Republic v Commission of the European Communities. # State aid - Textile and clothing sector. # Case 259/85.
Sentenza della Corte dell'11 novembre 1987.
Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti concessi dagli Stati - Settore del tessile/abbigliamento.
Causa 259/85.
Sentenza della Corte dell'11 novembre 1987.
Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti concessi dagli Stati - Settore del tessile/abbigliamento.
Causa 259/85.
Raccolta della Giurisprudenza 1987 -04393
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:478
SENTENZA DELLA CORTE DEL 11 NOVEMBRE 1987. - REPUBBLICA FRANCESE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI DI STATO - SETTORE DEL TESSILE E DELL'ABBIGLIAMENTO. - CAUSA 259/85.
raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 04393
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI - PREROGATIVE DELLA DIFESA - APPLICAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PROMOSSI DALLA COMMISSIONE - ESAME DEI PROGETTI DI SOVVENZIONI - PORTATA
( TRATTATO CEE, ART . 93, N . 2 )
2 . AIUTI CONCESSI DAGLI STATI - NOZIONE - AIUTI SETTORIALI FINANZIATI DA UN' IMPOSTA PARAFISCALE CHE COLPISCA LA PRODUZIONE NAZIONALE NEL SETTORE DI CUI TRATTASI - CIRCOSTANZA IRRILEVANTE AI FINI DELL' APPLICAZIONE DELL' ART . 92 DEL TRATTATO
( TRATTATO CEE, ART . 92 )
3 . AIUTI CONCESSI DAGLI STATI - DIVIETO - DEROGHE - ALTERAZIONE DELLE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA INCOMPATIBILE CON L' INTERESSE COMUNE
((*( TRATTATO CEE, ART . 92, N . 3, LETT . C )*))
1 . IL RISPETTO DELLE PREROGATIVE DELLA DIFESA IN QUALSIASI PROCEDIMENTO A CARICO DI UNA PERSONA E CHE POSSA CONCLUDERSI CON UN ATTO PER ESSA LESIVO COSTITUISCE UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DI DIRITTO COMUNITARIO E DEV' ESSERE GARANTITO ANCHE SE NON VI E UNA NORMATIVA SPECIFICA .
APPLICATO ALL' ESAME DEI PROGETTI DI SOVVENZIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE, QUESTO PRINCIPIO ESIGE CHE LO STATO MEMBRO SIA POSTO IN GRADO DI FAR CONOSCERE EFFICACEMENTE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI TERZI INTERESSATI A NORMA DELL' ART . 93, N . 2, DEL TRATTATO, OSSERVAZIONI SULLE QUALI LA COMMISSIONE INTENDE BASARE LA PROPRIA DECISIONE . QUALORA LO STATO MEMBRO NON SIA STATO POSTO IN GRADO DI COMMENTARE TALI OSSERVAZIONI, LA COMMISSIONE NON PUO PRENDERLE IN CONSIDERAZIONE NELLA DECISIONE CONTRO DETTO STATO SENZA TRASGREDIRE LE PREROGATIVE DELLA DIFESA . PERCHE QUESTA TRASGRESSIONE IMPLICHI L' ANNULLAMENTO, OCCORRE TUTTAVIA CHE, SE NON VI FOSSE STATA QUESTA IRREGOLARITA, IL PROCEDIMENTO AVESSE POTUTO PORTARE AD UN RISULTATO DIVERSO .
2 . IL SEMPLICE FATTO CHE UN REGIME DI SOVVENZIONI, A FAVORE DI DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI DI UN DATO SETTORE, SIA FINANZIATO CON UN' IMPOSTA PARAFISCALE GRAVANTE SULLA CESSIONE DI PRODOTTI NAZIONALI DEL SETTORE STESSO NON BASTA PER TOGLIERE A DETTO REGIME LA NATURA DI SOVVENZIONE DELLO STATO AI SENSI DELL' ART . 92 DEL TRATTATO . LA VALUTAZIONE DI UN REGIME DEL GENERE ALLA LUCE DI DETTO ARTICOLO DIPENDE DALLE SUE CARATTERISTICHE E DALLE SUE CONSEGUENZE .
3 . LA COMMISSIONE NON SUPERA I LIMITI DEL PROPRIO POTERE DISCREZIONALE QUANDO RITIENE CHE SOVVENZIONI DI ENTITA RELATIVAMENTE ESIGUA SIANO CIONONDIMENO ATTE AD ALTERARE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MODO INCOMPATIBILE CON L' INTERESSE COMUNE, AI SENSI DELL' ART . 92, N . 3, LETT . C ), DEL TRATTATO, QUALORA, IN UN SETTORE CARATTERIZZATO DA MARGINI DI UTILE RIDOTTI, DETTE SOVVENZIONI SERVANO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE PER FINANZIARE INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE DI ALTA TECNOLOGIA, AL FINE DI AUMENTARE LA PRODUTTIVITA E MIGLIORARE LA QUALITA DEI PRODOTTI, ONDE CONSENTIRE AL SETTORE DI COMPETERE PIU EFFICACEMENTE CON LE IMPORTAZIONI, LE QUALI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DAGLI ALTRI STATI MEMBRI .
NELLA CAUSA 259/85,
REPUBBLICA FRANCESE, RAPPRESENTATA DAL SIG . G . GUILLAUME E DAL SIG . P . POUZOULET RISPETTIVAMENTE NELLA LORO QUALITA DI AGENTE E DI AGENTE SUPPLENTE DEL GOVERNO FRANCESE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA SEDE DELL' AMBASCIATA DI FRANCIA, 9, BOULEVARD PRINCE-HENRI,
RICORRENTE,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . G . MARENCO, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . G . KREMLIS, MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,
CONVENUTA,
SOSTENUTA DALLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, RAPPRESENTATA DAL SIG . M . SEIDEL,
SENT . 259/85
2 .
MINISTERIALRAT PRESSO IL MINISTERO DELL' ECONOMIA, E DALL' AVV . J . SEDEMUND, DEL FORO DI COLONIA, IN QUALITA DI AGENTI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA SEDE DELLA SUA AMBASCIATA, 20-22, AVENUE EMILE - REUTER,
INTERVENIENTE,
AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 5 GIUGNO 1985, N . 85/380, "RELATIVA AD UN PROGETTO DI AIUTI AL SETTORE DEL TESSILE E DELL' ABBIGLIAMENTO IN FRANCIA, FINANZIATO MEDIANTE TASSE PARAFISCALI" ( GU L 217, PAG . 20 ),
LA CORTE,
COMPOSTA DAI SIGNORI O . DUE, PRESIDENTE DI SEZIONE, F.F . DI PRESIDENTE,
J.C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENTE DI SEZIONE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT E T.F . O' HIGGINS, GIUDICI,
AVVOCATO GENERALE : G . F . MANCINI
CANCELLIERE : D . LOUTERMAN, AMMINISTRATORE
VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 3 DICEMBRE 1986, NEL CORSO DELLA QUALE LA REPUBBLICA FRANCESE E STATA RAPPRESENTATA DAL SIG . P . PUOZOULET E LA COMMISSIONE DAL SIG . G . MARENCO, ASSISTITO DAL SIG . G . THIES, IN QUALITA DI ESPERTO,
SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE PRESENTATE ALL' UDIENZA
SENT . 259/85
3 .
DEL 4 GIUGNO 1987,
HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 AGOSTO 1985, LA REPUBBLICA FRANCESE HA PRESENTATO, A NORMA DELL' ART . 173, 1* COMMA, DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO INTESO ALL' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 85/380 DELLA COMMISSIONE 5 GIUGNO 1985, CON CUI SI DICHIARA INCOMPATIBILE CON IL MERCATO COMUNE, A NORMA DELL' ART . 92 DEL TRATTATO, UN PROGETTO DI AIUTI AL SETTORE TESSILE E DELL' ABBIGLIAMENTO IN FRANCIA, FINANZIATO MEDIANTE TASSE PARAFISCALI ( GU L 217, PAG . 20 ).
2 DAL FASCICOLO RISULTA CHE, IL 22 MAGGIO 1984, IL GOVERNO FRANCESE ADOTTAVA I DECRETI N . 84-388, RELATIVO AL COMITATO DI SVILUPPO E DI PROMOZIONE DEL TESSILE E DELL' ABBIGLIAMENTO, 84-389, RELATIVO ALLA TASSA PARAFISCALE DELLE INDUSTRIE TESSILI, E 84-390, RELATIVO ALLA TASSA PARAFISCALE DELLE INDUSTRIE DELL' ABBIGLIAMENTO E DELLA MAGLIERIA ( JORF 1984, PAG . DA 1650 A 1652 ). QUESTI DECRETI STABILISCONO CHE IL GETTITO DELLE TASSE PARAFISCALI RISCOSSE SULLE FORNITURE DEI PRODOTTI TESSILI, SALVO QUELLI ORIGINARI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI O MESSI IN LIBERA PRATICA IN UNO DI QUESTI ULTIMI, VIENE TRASFERITO AL COMITATO DI SVILUPPO E DI PROMOZIONE DEL SETTORE TESSILE E DELL' ABBIGLIAMENTO, DENOMINATO DEFI . QUESTO
SENT . 259/85
4 .
COMITATO HA IL COMPITO DI INCENTIVARE LA RICERCA, L' INNOVAZIONE ED IL RINNOVAMENTO STRUTTURALE IN QUESTO SETTORE INDUSTRIALE E DI RIPARTIRE LE SUE RISORSE FINANZIARIE TRA GLI AIUTI ALLE IMPRESE, LE AZIONI COLLETTIVE DI PROMOZIONE E I CENTRI TECNICI NEL SETTORE .
3 IL 5 LUGLIO 1984 IL GOVERNO FRANCESE NOTIFICAVA ALLA COMMISSIONE QUESTI TRE DECRETI, CHE COSTITUISCONO UNA MODIFICA DI UN REGIME DI AIUTI ISTITUITO NEL 1982 E DICHIARATO INCOMPATIBILE CON IL MERCATO COMUNE CON LA DECISIONE 83/486 DELLA COMMISSIONE, 20 LUGLIO 1983, ( GU L 268, PAG . 48 ). QUESTA MODIFICA FACEVA SEGUITO ALLA LETTERA 15 DICEMBRE 1983, IN CUI IL GOVERNO FRANCESE, IN RISPOSTA A QUESTA DECISIONE, AVEVA ANNUNCIATO LO STUDIO DI NUOVE MODALITA D' INTERVENTO .
4 IL 30 LUGLIO 1984 LA COMMISSIONE, RITENENDO CHE IL GOVERNO FRANCESE AVESSE RIPRISTINATO IL REGIME DI AIUTI PRECEDENTE DOPO AVERVI APPORTATO SOLO MODIFICHE IRRILEVANTI, AVVIAVA LA PROCEDURA DI CUI ALL' ART . 93, N . 2, DEL TRATTATO . CON LETTERA 31 AGOSTO 1984 IL GOVERNO FRANCESE RISPONDEVA CHE, IN ATTESA DELL' ESAME DELLE MODALITA D' INTERVENTO INDIVIDUALI AI FINI DELLA COMPATIBILITA CON LE DEROGHE DI CUI ALL' ART . 92, N . 3, DEL TRATTATO, NON ERA STATO CONCESSO NESSUN AIUTO INDIVIDUALE IN BASE AL NUOVO REGIME .
5 DOPO LE RIUNIONI DEL 3 E 30 OTTOBRE 1984 E DEL 19 MARZO 1985 TRA LA COMMISSIONE E LE AUTORITA FRANCESI, IL GOVERNO FRANCESE COMUNICAVA ALLA COMMISSIONE, IN DATA 18 APRILE 1985, LE NUOVE MODALITA DEL REGIME DI AIUTI . IL COMITATO DEFI AVREBBE DOVUTO
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5 .
STANZIARE 150 MILIONI DI FF PER UN CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI DI 6 PUNTI PERCENTUALI PER I MUTUI BANCARI CONCESSI NEL 1985 PER INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE DI ALTA TECNOLOGIA . L' IMPORTO DELL"EQUIVALENTE-SOVVENZIONE NETTO", IMPUTATO NEL PREZZO DI COSTO PROPORZIONALMENTE AGLI AMMORTAMENTI DEI MATERIALI DI CUI TRATTASI, VENIVA VALUTATO AD UN VALORE MEDIO DEL 5,5 %. GLI AIUTI SAREBBERO STATI DESTINATI AD ACCRESCERE LA PRODUTTIVITA E LA QUALITA DEI PRODOTTI PER CONSENTIRE AL SETTORE TESSILE E DELL' ABBIGLIAMENTO DI COMPETERE IN PARTICOLARE CON LE IMPORTAZIONI DA PAESI CON BASSI COSTI DI MANODOPERA .
6 IL 5 GIUGNO 1985, DOPO UNA NUOVA RIUNIONE BILATERALE IN DATA 30 MAGGIO 1985 E DOPO AVER RICEVUTO UNA LETTERA DEL MINISTRO FRANCESE DEL LAVORO RECANTE LA DATA DEL 3 GIUGNO SEGUENTE, LA COMMISSIONE ADOTTAVA LA DECISIONE CONTROVERSA . LE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA COMMISSIONE DAI GOVERNI DANESE, TEDESCO E BRITANNICO E DAL GESAMTSVERBAND DER TEXTILINDUSTRIE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ( UNA FEDERAZIONE DI IMPRESE DELL' INDUSTRIA TESSILE TEDESCA ), SONO RIASSUNTE IN FORMA ANONIMA IN TALE DECISIONE .
7 A SOSTEGNO DEL SUO RICORSO, IL GOVERNO FRANCESE DEDUCE TRE MEZZI :
- VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA DIFESA;
- MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE;
- ERRONEA APPLICAZIONE DELL' ART . 92, N . 3, LETT . C ), DEL TRATTATO .
SENT . 259/85
6 .
8 PER UNA PIU AMPIA ESPOSIZIONE DEI FATTI, DEL PROCEDIMENTO E DEI MEZZI ED ARGOMENTI DELLE PARTI, SI RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ELEMENTI DEL FASCICOLO VENGONO RIPORTATI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA ALLE DEDUZIONI DELLA CORTE .
A - SUI DIRITTI DELLA DIFESA
9 NEL PRIMO MEZZO, IL GOVERNO FRANCESE FA VALERE DUE CENSURE . IN PRIMO LUOGO, LA COMMISSIONE AVREBBE ADOTTATO UNA DECISIONE NEGATIVA DI PRINCIPIO PRIMA DELLA NOTIFICA DELLE MODALITA DEL PROGETTO DI AIUTI AVVENUTA IN DATA 18 APRILE 1985, E LA DECISIONE CONTROVERSA SAREBBE STATA ADOTTATA SENZA UN DIALOGO PRELIMINARE APPROFONDITO CON IL GOVERNO FRANCESE . IN SECONDO LUOGO, QUESTO GOVERNO SAREBBE STATO IMPOSSIBILITATO A RISPONDERE ALLE OBIEZIONI DEI TRE STATI MEMBRI E DI UNA FEDERAZIONE DI IMPRESE DELL' INDUSTRIA TESSILE, IL CUI CONTENUTO NON GLI E STATO COMUNICATO, MA CHE SONO STATE TUTTAVIA UTILIZZATE E MENZIONATE NELLA DECISIONE .
10 PER QUANTO RIGUARDA IL PRIMO DI QUESTI ADDEBITI, BISOGNA NOTARE CHE LA PRESENTE PROCEDURA S' INSERISCE IN TUTTA UNA SERIE DI SCAMBI DI OPINIONI TRA LE PARTI CIRCA GLI AIUTI ALL' INDUSTRIA TESSILE IN FRANCIA . IL PUNTO DI VISTA GENERALE DELLA COMMISSIONE ERA CONOSCIUTO DAL GOVERNO FRANCESE FIN DALLA DECISIONE 20 LUGLIO 1983 SUL REGIME PRECEDENTE . DOPO LA NOTIFICA DEL REGIME, IN DATA 5 LUGLIO 1984, E ANCHE DOPO LA NOTIFICA, IN DATA 18 APRILE 1985, DELLE SUE MODALITA DI APPLICAZIONE, SI SONO AVUTI COLLOQUI TRA LE PARTI NELL' AMBITO DELLA PROCEDURA AVVIATA DALLA COMMISSIONE IL 30
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7 .
LUGLIO 1984 .
11 SE, GIUSTAMENTE, LA COMMISSIONE HA VALUTATO IL REGIME FRANCESE NEL CONTESTO DELLA SUA POLITICA GENERALE IN MATERIA DI AIUTI ALL' INDUSTRIA TESSILE NELL' INSIEME DELLA COMUNITA, LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DIMOSTRA CHE ESSA HA ESAMINATO LA SITUAZIONE DI TALE INDUSTRIA IN FRANCIA NONCHE LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME FRANCESE . NESSUN ELEMENTO DEL FASCICOLO CORROBORA LA TESI SECONDO CUI LA COMMISSIONE HA DEFINITIVAMENTE ADOTTATO LA SUA POSIZIONE GIA PRIMA DELLA NOTIFICA DI QUESTA MODALITA, NE FA RISULTARE CHE IL GOVERNO FRANCESE NON HA AVUTO L' OCCASIONE DI DIFENDERE AL RIGUARDO IL SUO PUNTO DI VISTA NEL CORSO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA . NE DERIVA CHE TALE CENSURA DEV' ESSERE RESPINTA IN QUANTO INFONDATA .
12 PER QUANTO RIGUARDA LA SECONDA CENSURA, BISOGNA SOTTOLINEARE, COME HA GIA FATTO LA CORTE NELLA SUA COSTANTE GIURISPRUDENZA E IN PARTICOLARE NELLE SENTENZE 10 LUGLIO 1986 ( REGNO DEL BELGIO / COMMISSIONE, 234/84 E 40/85, RACC . PAG . 2263 E PAG . 2321 ), CHE IL RISPETTO DELLA PREROGATIVA DELLA DIFESA IN QUALSIASI PROCEDIMENTO INSTAURATO A CARICO DI UNA PERSONA E CHE POSSA SFOCIARE IN UN ATTO PER ESSA LESIVO COSTITUISCE UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DI DIRITTO COMUNITARIO E VA GARANTITO ANCHE SE NON VI E ALCUNA NORMATIVA CHE RIGUARDI IL PROCEDIMENTO IN QUESTIONE . NELLE SENTENZE SOPRAMENZIONATE, LA CORTE HA RICONOSCIUTO CHE QUESTO PRINCIPIO RICHIEDE CHE LO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI SIA MESSO IN GRADO DI FAR CONOSCERE UTILMENTE IL SUO PUNTO DI VISTA SULLE OSSERVAZIONI
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8 .
PRESENTATE DA TERZI INTERESSATI AI SENSI DELL' ART . 93, N . 2, E SULLE QUALI LA COMMISSIONE INTENDA BASARE LA SUA DECISIONE . LA CORTE HA PRECISATO CHE, NELLA MISURA IN CUI LO STATO MEMBRO NON E STATO MESSO IN GRADO DI COMMENTARE TALI OSSERVAZIONI, LA COMMISSIONE NON PUO PRENDERLE IN CONSIDERAZIONE NELLA SUA DECISIONE CONTRO TALE STATO .
13 PERCHE UNA TALE VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA DIFESA COMPORTI UN ANNULLAMENTO, BISOGNA TUTTAVIA CHE, IN MANCANZA DI TALE IRREGOLARITA, LA PROCEDURA POTESSE PORTARE AD UN RISULTATO DIFFERENTE . A TAL RIGUARDO, BISOGNA CONSTATARE CHE LE OSSERVAZIONI DI CUI TRATTASI CONTENGONO SOLO UN' ARGOMENTAZIONE SUCCINTA . NELLA MISURA IN CUI ELEMENTI DI TALE ARGOMENTAZIONE SI RITROVANO NELLA MOTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE, ESSI SONO STATI SVILUPPATI E CORROBORATI DA STATISTICHE ED INDICATORI ECONOMICI RACCOLTI DALLA COMMISSIONE E CONOSCIUTI DAL GOVERNO FRANCESE . STANDO COSI LE COSE, LA CIRCOSTANZA CHE QUESTO GOVERNO NON ABBIA AVUTO LA POSSIBILITA DI COMMENTARE DETTE OSSERVAZIONI NON E STATA TALE DA INFLUIRE SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA . ANCHE TALE CENSURA DEV' ESSERE QUINDI RESPINTA .
B - SULLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
14 IL GOVERNO FRANCESE SOSTIENE CHE LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE E INSUFFICIENTE SIA PER QUANTO RIGUARDA L' ESISTENZA DELLE CONDIZIONI POSTE DALL' ART . 92, N . 1, DEL TRATTATO, LADDOVE LA COMMISSIONE SI E ACCONTENTATA DI UNA PETIZIONE DI PRINCIPIO, SIA PER QUANTO RIGUARDA
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9 .
IL RIFIUTO DI APPLICARE IL N . 3, LETT . C ), DI TALE ARTICOLO .
15 IN PRESENZA DI TALI CENSURE, BISOGNA ESAMINARE LA MOTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE, QUALE RISULTA DALLA DECISIONE CONTROVERSA .
16 PER QUANTO RIGUARDA L' ART . 92, N . 1, LA COMMISSIONE CONSTATA CHE L' INDUSTRIA TESSILE E DELL' ABBIGLIAMENTO COSTITUISCE OGGETTO DI SCAMBI TRA STATI MEMBRI E CHE LA CONCORRENZA IN TALE SETTORE E MOLTO FORTE . ESSA CONSTATA INOLTRE CHE L' INDUSTRIA FRANCESE PRODUCE CIRCA IL 20% DEL VALORE AGGIUNTO TOTALE DEL SETTORE TESSILE E DELL' ABBIGLIAMENTO NELLA COMUNITA E CHE ESSA ESPORTA CIRCA IL 30% DELLA SUA PRODUZIONE VERSO ALTRI STATI MEMBRI . LA COMMISSIONE NE CONCLUDE CHE, STANDO COSI LE COSE, GLI AIUTI CONSIDERATI POSSONO INCIDERE SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI E FALSARE O MINACCIARE DI FALSARE LA CONCORRENZA TRA STATI MEMBRI, RAFFORZANDO LA POSIZIONE DI TALUNE IMPRESE RISPETTO AD ALTRE CHE SONO LORO CONCORRENTI NELLA COMUNITA .
17 PER QUANTO RIGUARDA L' ART . 92, N . 3, LETT . C ), LA COMMISSIONE SOTTOLINEA IN PARTICOLARE CHE LE INDUSTRIE COMUNITARIE DEL SETTORE, DOPO ANNI DI CRISI, PROVOCATA DALLA DEPRESSIONE GENERALE DEL MERCATO E DALL' AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI CON BASSI COSTI DI MANODOPERA, SI TROVANO DECISAMENTE AVVIATE VERSO LA RIPRESA . GRAZIE ALL' AUMENTO RAPIDO DELLA PRODUTTIVITA, AL MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI GESTIONE, AD UNA GAMMA DI PRODOTTI DI QUALITA SUPERIORE E ALL' APPLICAZIONE DI UNA NUOVA GENERAZIONE DI ATTREZZATURE DI ALTA TECNOLOGIA, QUESTE
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10 .
INDUSTRIE AVREBBERO CONSEGUITO GLI OBIETTIVI DELLA RISTRUTTURAZIONE E LARGAMENTE RAGGIUNTO IL LIVELLO DI COMPETITIVITA RICHIESTO PER GARANTIRE LA LORO RIUSCITA ECONOMICA E L' EFFICIENZA TECNICO-FINANZIARIA SUL MERCATO COMUNITARIO . SECONDO LA COMMISSIONE, QUESTE CONDIZIONI DI MERCATO SONO IDONEE AD ASSICURARE UNO SVILUPPO NORMALE DELLE INDUSTRIE TESSILI SENZA INTERVENTI PUBBLICI .
18 PER QUANTO RIGUARDA L' INDUSTRIA FRANCESE IN PARTICOLARE, LA COMMISSIONE MENZIONA UN CERTO NUMERO DI INDICATORI ECONOMICI RELATIVI ALLA CRESCITA DEGLI INVESTIMENTI, DELLA PRODUZIONE E DELLE ESPORTAZIONI, CHE DIMOSTREREBBERO CHE LA SITUAZIONE DI TALE INDUSTRIA CONSENTE ANCHE ALLE IMPRESE DI INVESTIRE UTILIZZANDO LE LORO PROPRIE RISORSE SENZA FAR RICORSO AGLI AIUTI PUBBLICI . LA COMMISSIONE AGGIUNGE CHE LA RADICALE RISTRUTTURAZIONE, L' INTENSO AMMODERNAMENTO DELLE ATTREZZATURE E L' APPLICAZIONE DELLE PIU AVANZATE TECNOLOGIE HANNO RESO L' INDUSTRIA FRANCESE MOLTO PIU CAPACE DI FABBRICARE PRODOTTI DI QUALITA ELEVATA E PERTANTO DI FAR FRONTE ALLA CONCORRENZA SUL PIANO INTERNAZIONALE .
19 ESAMINANDO LE MODALITA DEGLI AIUTI PROSPETTATI, LA COMMISSIONE RILEVA CHE ESSI SONO DESTINATI A FACILITARE INVESTIMENTI RIDUCENDO I COSTI NORMALMENTE PREVISTI NEI BILANCI DELLE IMPRESE CONSIDERATE . L' INTENSITA SPECIFICA DI QUESTI AIUTI ( 5,5 %) SAREBBE APPREZZABILE ALLA LUCE DEL COSTO COMPLESSIVO DEGLI INVESTIMENTI E GLI AIUTI CONSENTIREBBERO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE DEL REGIME DI RIDURRE SENSIBILMENTE TALE COSTO E DI MODIFICARE DI CONSEGUENZA I LORO
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11 .
PREZZI .
20 IN BASE A QUESTE CONSIDERAZIONI, LA COMMISSIONE CONCLUDE CHE GLI AIUTI SPECIFICI ALLE INDUSTRIE DEL SETTORE DEL TESSILE E DELL' ABBIGLIAMENTO NELLA COMUNITA NON SI GIUSTIFICANO PIU IN VIA DI PRINCIPIO E CHE QUALSIASI NUOVO PROGRAMMA DI AIUTI IN TALE SETTORE PORTEREBBE SOLO A TRASFERIRE DA UNO STATO MEMBRO ALL' ALTRO GLI ESISTENTI PROBLEMI STRUTTURALI E DI DISOCCUPAZIONE . IL PROGETTO DEL GOVERNO FRANCESE NON DIMOSTREREBBE L' ESISTENZA DI PROBLEMI SPECIFICI DELLE INDUSTRIE FRANCESI DEL SETTORE TESSILE E DELL' ABBIGLIAMENTO, E, TENUTO CONTO DEL VOLUME DELLE ESPORTAZIONI FRANCESI VERSO GLI ALTRI STATI MEMBRI, NE DERIVEREBBE UNA DISTORSIONE DEGLI SCAMBI CHE LE MODALITA DEGLI AIUTI NON CONTRIBUIREBBERO A COMPENSARE .
21 BISOGNA CONSTATARE CHE TALE MOTIVAZIONE E SUFFICIENTEMENTE ESPLICITA E CIRCOSTANZIATA PER CONSENTIRE AL GOVERNO FRANCESE DI CONOSCERE E DI VALUTARE I MOTIVI DELLA COMMISSIONE, ED ALLA CORTE DI CONTROLLARE LA FONDATEZZA DELLA DECISIONE . NE DERIVA CHE IL MEZZO RIVOLTO CONTRO TALE MOTIVAZIONE DEV' ESSERE RESPINTO .
C - SUL RIFIUTO DI APPLICARE L' ART . 92, N . 3, LETT . C )
22 SECONDO IL GOVERNO FRANCESE, IL PROGETTO DI AIUTI DI CUI TRATTASI AVREBBE DOVUTO BENEFICIARE DELLA DEROGA CONTEMPLATA ALL' ART . 92, N . 3, LETT . C ), DEL TRATTATO, SECONDO CUI GLI AIUTI DESTINATI AD AGEVOLARE LO SVILUPPO DI TALUNE ATTIVITA POSSONO ESSERE CONSIDERATI
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12 .
COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE SEMPRECHE NON ALTERINO LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE . A SOSTEGNO DI QUESTO MEZZO, IL GOVERNO FRANCESE FA PRESENTE IN PARTICOLARE CHE IL REGIME CONSIDERATO CONSISTE NELL' ORGANIZZARE UNA RIDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ALL' INTERNO DELL' INDUSTRIA FRANCESE E SAREBBE IN REALTA PERFETTAMENTE NEUTRO SUL PIANO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI, CHE L' INCIDENZA DEGLI AIUTI E PARTICOLARMENTE ESIGUA E CHE IL REGIME FAVORISCE LE IMPRESE CHE SI ADEGUANO ALLA CONCORRENZA DEI PAESI TERZI CON BASSI COSTI DI MANODOPERA .
23 DI FRONTE A TALI ARGOMENTI, BISOGNA ANZITUTTO SOTTOLINEARE CHE IL SOLO FATTO, PER UN REGIME DI SOVVENZIONI CHE FAVORISCE TALUNI OPERATORI ECONOMICI DI UN DETERMINATO SETTORE, DI ESSERE FINANZIATO DA UN' IMPOSTA PARAFISCALE PRELEVATA SU QUALSIASI FORNITURA DI PRODOTTI NAZIONALI DI QUESTO SETTORE NON E SUFFICIENTE A TOGLIERE A TALE REGIME IL SUO CARATTERE DI AIUTO CONCESSO DALLO STATO AI SENSI DELL' ART . 92 DEL TRATTATO . ANCHE PER UN REGIME DEL GENERE, LA VALUTAZIONE NEI CONFRONTI DELLE DISPOSIZIONI DI TALE ARTICOLO DIPENDE DALLE MODALITA E DAGLI EFFETTI DEL REGIME . QUANDO, COME NELLA FATTISPECIE, IL GETTITO DELL' IMPOSTA SERVE A FINANZIARE INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE DI ALTA TECNOLOGIA AL FINE DI ACCRESCERE LA PRODUTTIVITA E LA QUALITA DEI PRODOTTI PER CONSENTIRE AL SETTORE DI COMPETERE PIU EFFICACEMENTE CON LE IMPORTAZIONI, TALE REGIME NON PUO ESSERE CONSIDERATO NEUTRO RISPETTO AGLI SCAMBI .
24 COME LA COMMISSIONE HA SOTTOLINEATO NELLA SUA DECISIONE, GLI AIUTI PROSPETTATI CONSENTIREBBERO ALLE IMPRESE BENEFICIARIE DI RIDURRE IL
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13 .
COSTO DEI LORO INVESTIMENTI, E RAFFORZEREBBERO PERTANTO LA POSIZIONE DI QUESTE IMPRESE RISPETTO AD ALTRE LORO CONCORRENTI NELLA COMUNITA . TENUTO CONTO DELLE INFORMAZIONI CHE FIGURANO NELLA DECISIONE SULLA SITUAZIONE DELLE INDUSTRIE DI CUI TRATTASI NELLA COMUNITA IN GENERALE ED IN FRANCIA IN PARTICOLARE E SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI NONCHE DEL FATTO, SOTTOLINEATO DALLA COMMISSIONE DINANZI ALLA CORTE, CHE I MARGINI DI UTILE DEL SETTORE SONO SEMPRE MOLTO RISTRETTI, LA COMMISSIONE NON HA ECCEDUTO I LIMITI DEL SUO POTERE DI VALUTAZIONE RITENENDO CHE ANCHE UN AIUTO DI PORTATA RELATIVAMENTE ESIGUA ALTERASSE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA ALL' INTERESSE COMUNE .
25 PER QUANTO RIGUARDA L' ARGOMENTO SECONDO CUI IL REGIME DI AIUTI MIRA SPECIFICAMENTE A RAFFORZARE LA COMPETITIVITA DELLE IMPRESE FRANCESI NEI CONFRONTI DELLE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI CON BASSI COSTI DI MANODOPERA, E SUFFICIENTE NOTARE CHE, SECONDO LA COMMISSIONE, LA QUALE SU TALE PUNTO NON E STATA CONTRADDETTA DAL GOVERNO FRANCESE, NEL 1984 SOLO IL 10,7% DELLE IMPORTAZIONI FRANCESI DI PRODOTTI TESSILI PROVENIVA DA PAESI A BASSO COSTO DI PRODUZIONE, MENTRE IL 69,3% PROVENIVA DAGLI ALTRI STATI MEMBRI .
26 NE DERIVA CHE ANCHE QUEST' ULTIMO MEZZO DEV' ESSERE RESPINTO .
27 POICHE NESSUNO DEI MEZZI DEDOTTI DAL GOVERNO FRANCESE HA POTUTO ESSERE ACCOLTO VA RESPINTO IL RICORSO NEL SUO INSIEME .
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14 .
SULLE SPESE
28 AI SENSI DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA REPUBBLICA FRANCESE E RISULTATA SOSTANZIALMENTE SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E RESPINTO .
2 ) LA REPUBBLICA FRANCESE E CONDANNATA ALLE SPESE .