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Document 61985CJ0089(01)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 marzo 1993.
A. Ahlström Osakeyhtiö e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Pratiche concordate fra imprese stabilite in paesi terzi vertenti sui prezzi di vendita ad acquirenti stabiliti nella Comunità.
Cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e C-125/85 a C-129/85.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-01307

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:120

61985J0089(01)

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 31 MARZO 1993. - A. AHLSTROEM OSAKEYHTIOE E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - PRATICHE CONCORDATE FRA IMPRESE AVENTI SEDE IN PAESI TERZI, VERTENTI SUI PREZZI DI VENDITA AD ACQUIRENTI AVENTI SEDE NELLA COMUNITA. - CAUSE RIUNITE C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 E C-125/85 A C-129/85.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-01307
edizione speciale svedese pagina I-00111
edizione speciale finlandese pagina I-00123


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Comunicazione degli addebiti ° Contenuto necessario

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1; regolamento della Commissione n. 99/63/CEE, art. 4)

2. Concorrenza ° Intese ° Pratica concordata ° Nozione ° Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo di ciascuna impresa di determinare in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

3. Concorrenza ° Intese ° Pratica concordata ° Parallelismo di comportamenti ° Presunzione dell' esistenza di una concertazione ° Limiti

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

4. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Rispetto dei diritti della difesa ° Diritto delle parti implicate nel procedimento di far conoscere, prima che venga adottata qualsiasi decisione, il proprio punto di vista sugli addebiti formulati nei loro confronti e sui documenti che li giustificano

5. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio al commercio fra Stati membri ° Accordo che fissa il prezzo di un prodotto semifinito

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

6. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio al commercio fra Stati membri ° Criteri

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

7. Concorrenza ° Intese ° Lesione della concorrenza ° Criteri di valutazione ° Scopo anticoncorrenziale ° Constatazione sufficiente

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

8. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio al commercio fra Stati membri ° Divieto di rivendita e di esportazione

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

9. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Impegno sottoscritto da talune imprese nei confronti della Commissione in un procedimento d' applicazione delle norme sulla concorrenza ° Equiparazione ad un' ingiunzione di cessare l' infrazione ° Ricevibilità

(Trattato CEE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

10. Concorrenza ° Ammende ° Valutazione in funzione del comportamento individuale dell' impresa ° Influenza della mancanza di sanzioni a carico di un altro operatore economico ° Irrilevanza

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

Massima


1. La comunicazione degli addebiti, che svolge la funzione di fornire alle imprese sottoposte ad inchiesta in applicazione delle norme sulla concorrenza tutti gli elementi necessari affinché possano provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva, deve essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere effettivamente atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico.

Non soddisfa tale requisito la comunicazione degli addebiti che, contrariamente alla decisione finale della Commissione, non contesti separatamente due infrazioni ciascuna delle quali presenta caratteristiche proprie riguardanti elementi essenziali, quali i partecipanti alla concertazione o il periodo per il quale è stata accertata l' infrazione.

2. La pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all' attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che permettono di definire tale nozione, vanno intesi alla luce della concezione che inerisce alle norme del Trattato in materia di concorrenza e secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune.

Non corrispondono a questi criteri annunci di prezzo fatti dai produttori agli utilizzatori e costituenti, di per sé, un' azione sul mercato che non è atta a ridurre le incertezze di ciascuna impresa circa il futuro atteggiamento dei suoi concorrenti, giacché, nel momento in cui vi procede, la singola impresa non ha alcuna certezza circa il comportamento che sarà adottato dalle altre.

3. Il parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l' unica spiegazione plausibile. Occorre infatti tener presente che l' art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti.

4. Il rispetto dei diritti della difesa nel procedimento di applicazione delle norme sulla concorrenza esige che le imprese abbiano avuto modo, prima che la Commissione adotti la sua decisione, di far conoscere il proprio punto di vista sugli addebiti loro mossi e sui documenti sui quali tali addebiti sono basati.

I diritti della difesa non sono rispettati quando la Commissione, per accertare l' infrazione ch' essa contesterà alle imprese nella decisione finale, si è dovuta basare su documenti raccolti dopo la comunicazione degli addebiti e in merito ai quali le imprese interessate non hanno avuto modo di pronunciarsi.

5. Qualsiasi accordo che abbia lo scopo o l' effetto di restringere la concorrenza mediante la fissazione dei prezzi per un prodotto semifinito può pregiudicare il commercio intracomunitario, anche se il prodotto semifinito non costituisce, come tale, oggetto di scambi fra gli Stati membri, qualora esso sia la materia prima di un' altra merce distribuita altrove nella Comunità.

6. Un accordo, per essere atto a pregiudicare il commercio fra Stati membri, deve consentire, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, di ritenere con un grado di sufficiente probabilità che esso possa esercitare un' influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio fra Stati membri in un modo che possa nuocere al conseguimento degli scopi di un mercato unico fra Stati.

7. Il fatto che una clausola di un accordo fra imprese, avente lo scopo di restringere la concorrenza, non sia stata applicata dalle parti contraenti non basta a sottrarre detta clausola al divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato.

8. Per natura, una clausola di un accordo fra imprese, intesa a vietare all' acquirente di rivendere o di esportare la merce acquistata, è atta a produrre una ripartizione dei mercati e, quindi, a pregiudicare il commercio tra Stati membri.

9. Un impegno assunto dalle imprese verso la Commissione, nell' ambito di un procedimento d' applicazione delle norme sulla concorrenza, deve essere considerato come un atto impugnabile con ricorso d' annullamento a norma dell' art. 173 del Trattato. Gli obblighi creati da tale impegno vanno infatti equiparati ad ingiunzioni dirette a far cessare l' infrazione a norma dell' art. 3 del regolamento n. 17, che attribuisce alla Commissione la facoltà di adottare tutti i provvedimenti, positivi e negativi, necessari per porre fine all' infrazione accertata. Assumendo l' impegno in questione, le ricorrenti si limitano, per propri motivi, ad assentire ad una decisione che la Commissione avrebbe potuto adottare unilateralmente.

10. Un' impresa che, con il suo comportamento, ha violato l' art. 85, n. 1, del Trattato non può sottrarsi a qualsiasi sanzione per il motivo che nessuna ammenda è stata inflitta ad un altro operatore economico, se il procedimento dinanzi alla Corte non riguarda la situazione di quest' ultimo.

Parti


C-89/85,

1) A. Ahlstroem Osakeyhtioe, Helsinki,

2) United Paper Mills Ltd, Valkeakoski, avente causa della Joutseno-Pulp Osakeyhtioe, Joutseno,

3) Kaukas Oy, Lappeenranta, avente causa della Oy Kaukas AB, Lappeenranta,

4) Oy Metsae-Botnia AB, Espoo, avente causa della Kemi Oy, Kemi,

5) Oy Metsae-Botnia AB, Espoo,

6) Metsae-Serla Oy, Helsinki, avente causa della Metsaeliiton Teollisuus Oy, Espoo,

7) Veitsiluoto Oy, Kemi, avente causa della Oulu Oy, Oulu,

8) Wisaforest Oy AB, Pietarsaari, avente causa della Oy Wilh. Schauman AB, Helsinki,

9) Sunilà Osakeyhtioe, Sunila,

10) Veitsiluoto Oy, Kemi,

11) Finncell, Helsinki,

12) Enso-Gutzeit Oy, Helsinki,

tutte imprese di diritto finlandese, con l' avv. A. von Winterfeld, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori A. McClellan e G. zur Hausen, consiglieri giuridici, e P.J. Kuyper, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. S. Boese, del Belmont European Community Law Office di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

C-104/85,

Bowater Incorporated, Darien, Connecticut, USA, con gli avv.ti D. Vaughan, QC, e D.F. Hall, solicitor, dello studio Linklaters & Paines di Londra, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio degli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori A. McClellan, consigliere giuridico, B. Clarke-Smith e P.J. Kuyper, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, e dal signor N. Forwood, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

C-114/85,

The Pulp, Paper and Paperboard Export Association, Bethlehem, Pennsylvania, USA, che raggruppa le imprese statunitensi

1) The Chesapeake Corporation, West Point, Virginia,

2) Crown Zellerbach Corporation, San Francisco, California,

3) Federal Paperboard Company Inc., Montvale, New Jersey,

4) Georgia-Pacific Corporation, Atlanta, Georgia,

5) Scott Paper Company, Delaware County, Pennsylvania,

6) Weyerhaeuser Company, Tacoma, Washington,

con gli avv.ti M. Waelbroeck e A. Vandencasteele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori A. McClellan, consigliere giuridico, B. Clarke-Smith e P.J. Kuyper, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, e dal signor N. Forwood, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor Timothy Pratt, Principal Assistant Treasury Solicitor, e dalla signorina Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agenti, assistiti dalla prof.ssa Rosalyn Higgins, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

C-116/85,

St Anne-Nackawic Pulp and Paper Company Ltd, Nackawic, NB, Canada, con l' avv. D. Voillemot, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. J. Loesch, 8, rue Zithe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori A. McClellan, consigliere giuridico, B. Clarke-Smith e P.J. Kuyper, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, e dal signor N. Forwood, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

C-117/85,

International Pulp Sales Company, New York, con gli avv.ti I. van Bael e J.F. Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori A. McClellan, consigliere giuridico, B. Clarke-Smith e P.J. Kuyper, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, e dal signor N. Forwood, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

C-125/85,

Westar Timber Ltd, Canada, con gli avv.ti C. Stanbrook, QC, e M. Siragusa, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio degli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor A. McClellan, consigliere giuridico, dalla signora K. Banks e dal signor P.J. Kuyper, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, e dal signor N. Forwood, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor Timothy Pratt, Principal Assistant Treasury Solicitor, e dalla signorina Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agenti, assistiti dalla prof.ssa Rosalyn Higgins, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

C-126/85,

Weldwood of Canada Ltd, Canada, con gli avv.ti Christopher Prout e Alice Robinson, barristers, e J.M. Cochran dello studio Wilkie Farr e Gallagher di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor A. McClellan, consigliere giuridico, dalla signora K. Banks e dal signor P.J. Kuyper, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, e dal signor N. Forwood, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor Timothy Pratt, Principal Assistant Treasury Solicitor, e dalla signorina Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agenti, assistiti dalla prof.ssa Rosalyn Higgins, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

C-127/85,

MacMillan Bloedel Ltd, Canada, con gli avv.ti C. Stanbrook, QC, P. Sambuc e dott. D. Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor A. McClellan, consigliere giuridico, dalla signora K. Banks e dal signor P.J. Kuyper, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, e dal signor N. Forwood, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor Timothy Pratt, Principal Assistant Treasury Solicitor, e dalla signorina Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agenti, assistiti dalla prof.ssa Rosalyn Higgins, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

C-128/85,

Canadian Forest Products Ltd, Canada, con gli avv.ti C. Stanbrook, QC, e M. Siragusa, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor A. McClellan, consigliere giuridico, dalla signora K. Banks e dal signor P.J. Kuyper, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, e dal signor N. Forwood, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor Timothy Pratt, Principal Assistant Treasury Solicitor, e dalla signorina Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agenti, assistiti dalla prof.ssa Rosalyn Higgins, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

C-129/85,

Fletcher Challenge Canada Ltd, Canada, con l' avv. C. Stanbrook, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor A. McClellan, consigliere giuridico, dalla signora K. Banks e dal signor P.J. Kuyper, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, e dal signor N. Forwood, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor Timothy Pratt, Principal Assistant Treasury Solicitor, e dalla signorina Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agenti, assistiti dalla prof.ssa Rosalyn Higgins, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

cause aventi ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 19 dicembre 1984 relativa ad un procedimento di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/29.725 ° Pasta per carta) (GU 1985, L 85, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, M. Zuleeg, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 12 e 13 novembre,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 luglio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


I ° Introduzione

1 Con vari atti depositati nella cancelleria della Corte fra il 4 ed il 30 aprile 1993, le imprese finlandesi A. Ahlstroem Osakeyhtioe, United Paper Mills Ltd, in qualità di avente causa della Joutseno-Pulp Osakeyhtioe, Kaukas Oy, in qualità di avente causa della Oy Kaukas AB, Oy Metsae-Botnia AB, in qualità di avente causa della Kemi Oy, Oy Metsae-Botnia AB, Metsae-Serla Oy, in qualità di avente causa della Metsaeliiton Teollisuus Oy, Veitsiluoto Oy, in qualità di avente causa della Oulu Oy, Wisaforest Oy AB, in qualità di avente causa della Oy Wilh. Schauman AB, Sunilà Osakeyhtioe, Veitsiluoto Oy, Finncell e Enso-Gutzeit Oy (in prosieguo: le "ricorrenti finlandesi"), l' impresa statunitense Bowater Incorporated (in prosieguo: la "Bowater"), le imprese statunitensi The Chesapeake Corporation, Crown Zellerbach Corporation, Federal Paperboard Company Inc., Georgia-Pacific Corporation, Scott Paper Company e Weyerhaeuser Company (in prosieguo: i "membri della KEA"), l' impresa canadese St Anne-Nackawic Pulp and Paper Company Ltd (in prosieguo: la "St Anne"), l' impresa statunitense International Pulp Sales Company (in prosieguo: la "IPS"), l' impresa canadese Westar Timber Ltd (in prosieguo: la "Westar", l' impresa canadese Weldwood of Canada Ltd (in prosieguo: la "Weldwood", l' impresa canadese MacMillan Bloedel Ltd (in prosieguo: la "MacMillan"), l' impresa canadese Canadian Forest Products Ltd (in prosieguo: la "Canfor" e l' impresa British Columbia Forest Product Ltd, divenuta Fletcher Challenge Canada Ltd (in prosieguo: la "British Columbia" hanno chiesto, in forza dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento della decisione 85/202/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativa ad un procedimento di applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (GU 1985, L 85, pag. 1).

2 Con ordinanza 16 dicembre 1987, la Corte ha deciso di riunire queste dieci cause ai fini del procedimento e della sentenza.

3 Nella decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione"), la Commissione aveva accertato che quaranta produttori di pasta di legno e tre delle loro associazioni professionali avevano violato l' art. 85, n. 1, del Trattato, concertandosi sui prezzi. A trentasei dei quarantatré destinatari della decisione venivano inflitte ammende d' importo compreso fra 50 000 e 500 000 ECU.

A ° Il prodotto

4 Il prodotto per il quale si sarebbe avuta la concertazione è la pasta di legno sbiancata al solfato, ottenuta mediante trattamento chimico della cellulosa ed usata per prodotti cartotecnici di qualità superiore.

5 La pasta sbiancata al solfato è fabbricata con legno di due specie di alberi: le conifere (o resinose) e le latifoglie. Poiché le fibre di resinose sono più lunghe e più resistenti, la pasta che ne deriva è di migliore qualità. Nell' ambito di entrambe le categorie, si ha un' ulteriore suddivisione in due sottogruppi: quello delle paste prodotte con legno di alberi a crescita relativamente lenta, originario dei paesi del Nord, e quello delle paste prodotte con legno originario dei paesi del Sud. Questa classificazione ha determinato quattro livelli di prezzo, che corrispondono, in ordine decrescente, alle paste di resinose del Nord, di resinose del Sud, di latifoglie del Nord e di latifoglie del Sud.

6 La carta viene fabbricata con una miscela di paste, la cui composizione dipende dalle qualità e dalle caratteristiche che il fabbricante intende conferire alla carta, nonché dalle possibilità dei suoi impianti. Nell' ambito di una data categoria di prodotti, le paste sono quasi sempre intercambiabili, ma, una volta determinata la miscela, il fabbricante esita a modificarla, per timore di dover procedere ad adeguamenti delle attrezzature ed a lunghe e costose sperimentazioni.

7 Il prezzo della pasta rappresenta il 50-75% del costo di produzione della carta.

B ° I produttori

8 All' epoca dei fatti, oltre cinquanta imprese vendevano pasta di legno nella Comunità. Per la maggior parte, esse avevano sede in Canada, negli Stati Uniti, in Svezia e in Finlandia. Le vendite erano effettuate tramite affiliate, agenti e succursali aventi sede nella Comunità. Spesso un medesimo agente lavorava per più produttori.

9 Tutte le ricorrenti finlandesi facevano parte della Finncell, salvo la Enso-Gutzeit, che l' aveva abbandonata il 31 dicembre 1979. Fondata nel 1918, la suddetta associazione ha lo scopo di vendere in nome proprio e per proprio conto, tanto sul mercato interno, quanto sui mercati esteri, le paste fabbricate dai suoi membri. A tal fine, essa fissa i prezzi e ripartisce fra i suoi membri gli ordini che riceve.

10 Le ricorrenti statunitensi, tranne la Bowater, erano raggruppate nell' ambito della Pulp Paper and Paperboard Export Association of the United States, precedentemente denominata Kraft Export Association (in prosieguo: la "KEA"). Quest' associazione era stata costituita sotto l' egida del Webb Pomerene Act, legge del 10 aprile 1918, a norma della quale le imprese statunitensi possono, senza violare la normativa antitrust degli Stati Uniti, costituire associazioni per promuovere in comune le proprie esportazioni. Questa legge consente, fra l' altro, ai produttori di scambiarsi informazioni sullo smercio dei loro prodotti all' estero e di concertarsi sui prezzi da praticare sui mercati d' esportazione. La IPS si è ritirata dalla KEA il 13 marzo 1979.

11 Per lo più, i produttori di pasta di legno fabbricano carta o appartengono a gruppi che fabbricano carta; perciò, essi trasformano direttamente gran parte della pasta di propria produzione. Tuttavia, la decisione controversa riguarda esclusivamente la pasta commerciale, cioè la pasta messa in vendita sul mercato europeo dai suddetti produttori.

C ° I clienti e le prassi commerciali

12 Durante il periodo in questione, uno stesso produttore contava in genere una cinquantina di clienti nella Comunità, ad eccezione della Finncell che ne aveva 290.

13 Normalmente i produttori di pasta concludevano con i clienti contratti di fornitura a lungo termine, che potevano durare fino a cinque anni. In forza di tali contratti, il produttore garantiva ai propri clienti la possibilità di acquistare trimestralmente un quantitativo minimo di pasta ad un prezzo che non avrebbe superato quello da lui annunciato all' inizio del trimestre. Il cliente, da parte sua, era libero di acquistare più o meno del quantitativo riservatogli e poteva negoziare riduzioni rispetto al prezzo annunciato.

14 Gli "annunci trimestrali" costituivano, sul mercato europeo della pasta, una prassi commerciale consolidata. In forza di questo sistema, alcune settimane o talvolta alcuni giorni prima dell' inizio di ciascun trimestre, i produttori comunicavano ai propri clienti e ai propri agenti i prezzi, generalmente fissati in dollari, ch' essi intendevano ottenere nel corso del trimestre per ciascun tipo di pasta. Questi prezzi variavano a seconda che la pasta fosse destinata ai porti europei del nord-ovest (zona 1) o ai porti mediterranei (zona 2). I prezzi venivano in genere pubblicati nella stampa specializzata.

15 I prezzi definitivi fatturati ai clienti (in prosieguo: i "prezzi di transazione") potevano essere identici ai prezzi annunciati ovvero inferiori a questi ultimi, qualora agli acquirenti venissero concessi sconti od agevolazioni di pagamento sotto varie forme.

D ° Il procedimento amministrativo

16 Nel 1977, a seguito di indagini effettuate in forza dell' art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), la Commissione riscontrava ° secondo quanto da essa dichiarato °, nel settore della pasta per carta, numerose pratiche restrittive e accordi che non erano stati notificati a norma degli artt. 4 o 5 dello stesso regolamento.

17 In esito a queste indagini, essa decideva di avviare d' ufficio il procedimento contemplato dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 contro cinquantasette produttori o associazioni di produttori di pasta, aventi sede negli Stati Uniti, in Canada, in Finlandia, in Norvegia, in Svezia, nel Regno Unito, in Spagna e in Portogallo. Perciò, il 4 settembre 1981, essa faceva pervenire a detti produttori una comunicazione degli addebiti. Secondo la lettera che accompagnava tale documento, si faceva loro carico di aver partecipato alla fissazione di prezzi mediante pratiche concordate, a decisioni di associazioni, ad organizzazioni comuni, ad accordi sulle condizioni di vendita ed a scambi d' informazioni.

18 La Commissione procedeva all' audizione delle parti nel marzo e nell' aprile 1982.

19 Poiché nelle risposte alla comunicazione degli addebiti si lasciava intendere che i prezzi di transazione erano stati diversi dai prezzi annunciati, nel settembre 1982 la Commissione chiedeva agli interessati, in forza del potere attribuitole dall' art. 11 del regolamento n. 17, di fornirne la prova. Le venivano allora trasmesse più di centomila fatture e note di accredito.

E ° La decisione

20 Il 19 dicembre 1984 la Commissione adottava la decisione controversa. Come già indicato, questa decisione riguarda quarantatré dei destinatari della comunicazione degli addebiti. Sei hanno sede in Canada, undici negli Stati Uniti, dodici in Finlandia, undici in Svezia, uno in Norvegia, uno in Portogallo ed uno in Spagna. Soltanto a trentasei di loro sono state inflitte ammende, da 50 000 a 500 000 ECU. Ai destinatari norvegese, portoghese e spagnolo, nonché ad uno dei produttori svedesi, a due finlandesi e ad uno statunitense non è stata infatti irrogata alcuna sanzione.

21 L' art. 1 della decisione, che enuncia le varie violazioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato, comprende cinque paragrafi.

22 Ai sensi dell' art. 1, n. 1, tutte le ricorrenti finlandesi, tranne la Finncell, le ricorrenti statunitensi, tranne la Chesapeake e la Scott Paper, e le ricorrenti canadesi si sono concertate, come hanno fatto anche uno dei loro concorrenti statunitensi e alcuni dei loro concorrenti svedesi e norvegesi, "sui prezzi (...) annunciati per la vendita nella Comunità economica europea di pasta per carta bianchita al solfato" durante l' intero periodo 1975-1981 o parte di esso.

23 Ai sensi dell' art. 1, n. 2, tutte le ricorrenti finlandesi, tranne la Finncell, statunitensi e canadesi, eccetto la St Anne, hanno partecipato, con taluni dei loro concorrenti statunitensi e svedesi, ad una concertazione sui prezzi di transazione effettivi fatturati nella Comunità, quanto meno ai clienti stabiliti nel Belgio, in Francia, nella Repubblica federale di Germania, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, durante l' intero periodo degli anni 1975, 1976 e 1979-1981 o parte di esso.

24 Ai sensi dell' art. 1, n. 3, tutte le ricorrenti statunitensi che fanno parte della KEA si sono concertate sui prezzi annunciati, nonché sui prezzi di transazione effettivi da applicare alle vendite di pasta di legno, ed hanno scambiato dati riferiti a determinate imprese sui prezzi di vendita così praticati. Alla stessa KEA si fa carico, in particolare, di aver raccomandato i prezzi da applicare a dette vendite. Nessuna ammenda è stata tuttavia inflitta per queste infrazioni.

25 Ai sensi dell' art. 1, n. 4, la Finncell e l' impresa canadese St Anne hanno scambiato, nell' ambito della Fides, con un certo numero di altri produttori svedesi e con un norvegese, uno spagnolo ed un portoghese, dati riferiti a determinate imprese in materia di prezzi da applicare alle vendite, nella Comunità economica europea, di pasta di latifoglie, dal 1973 al 1977. Come risulta dal preambolo della decisione, la Fides è una società fiduciaria svizzera che gestisce il Centro di ricerca e d' informazione dell' industria europea della pasta per carta e della carta. Essa comprende un gruppo più ristretto, denominato "Club Mini-Fides" o, successivamente, "Bristol Club". Gli scambi d' informazioni di cui trattasi avrebbero avuto luogo sia nell' ambito della stessa Fides, sia nell' ambito del "Bristol Club".

26 Quanto all' art. 1, n. 5, vi si fa carico alle ricorrenti canadesi Canfor, MacMillan, St Anne e Westar, nonché ad un produttore statunitense, ad un norvegese e a vari produttori svedesi, di aver applicato, nei contratti di vendita di pasta per carta stipulati con clienti stabiliti nella Comunità economica europea, clausole che vietano l' esportazione o la rivendita della pasta acquistata.

27 Alla suddetta decisione è allegata una dichiarazione d' impegno che tutte le ricorrenti ° tranne la St Anne, la Bowater e la IPS ° hanno sottoscritto nei confronti della Commissione. A termini della stessa, le parti interessate s' impegnano ad annunciare e fatturare almeno il 50% delle loro vendite destinate alla Comunità nella valuta dell' acquirente, a non annunciare più i prezzi su base trimestrale e a mantenerli invece in vigore "fino a nuovo ordine", a comunicare i propri prezzi soltanto alle persone indicate nella dichiarazione, a porre fine alle concertazioni che avevano avuto luogo nell' ambito della KEA e della Fides e a non imporre più agli acquirenti divieti di esportazione o di rivendita.

28 Nei ricorsi, le parti interessate hanno chiesto alla Corte di annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione o, in subordine, di ridurre l' importo dell' ammenda loro inflitta. Inoltre, talune ricorrenti hanno chiesto l' annullamento totale o parziale dell' impegno sopra descritto, o l' esonero dallo stesso.

29 Infine, in concomitanza con la presentazione del ricorso, le ricorrenti canadesi British Columbia, Canfor, MacMillan, Weldwood e Westar, nonché le ricorrenti statunitensi membri della KEA, hanno proposto, in forza dell' art. 91 del regolamento di procedura, una domanda incidentale intesa ad ottenere che la Corte ordinasse alla Commissione di non servirsi, nell' ambito del presente procedimento, né dei documenti che le erano stati trasmessi dalle imprese in epoca successiva alla loro audizione, né delle conclusioni ch' essa ne avesse tratto relativamente ai prezzi di transazione. Con ordinanza 10 luglio 1985, la Corte ha deciso di rinviare al merito la pronunzia sulla domanda incidentale e di riservare le spese.

F ° Il procedimento dinanzi alla Corte

30 Con una prima sentenza 27 settembre 1988, cause riunite 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85 (Racc. pag. 5193), la Corte ha innanzi tutto disatteso il mezzo relativo all' errata valutazione del campo d' applicazione territoriale dell' art. 85 del Trattato e all' incompatibilità della decisione della Commissione con il diritto internazionale pubblico, nonché quello basato sull' applicazione esclusiva delle norme in materia di concorrenza contenute nell' accordo di libero scambio tra la Comunità e la Finlandia. Essa ha poi annullato la decisione della Commissione nella parte riguardante la Pulp Paper and Paperboard Association of the United States.

31 Con ordinanza 25 novembre 1988 la Corte ha deciso di far procedere ad una perizia circa il parallelismo dei prezzi. I periti cui è stato affidato questo compito sono stati designati con ordinanza 16 marzo 1989. Ad essi è stato chiesto se i documenti usati dalla Commissione per compilare le tabelle 6 e 7 allegate alla decisione permettessero di concludere nel senso del parallelismo dei prezzi annunciati e, rispettivamente, dei prezzi di transazione. Per quanto riguarda i prezzi di transazione, la Corte ha invitato i periti a distinguere i documenti ottenuti nell' ambito delle indagini da quelli ottenuti dopo la comunicazione degli addebiti. La relazione di perizia, contenente la risposta a tali quesiti, è pervenuta alla Corte il 10 aprile 1990.

32 Con ordinanza 25 ottobre 1990 la Corte ha deciso di far procedere ad una seconda perizia. I periti, designati nella stessa ordinanza, che è stata confermata su questo punto dall' ordinanza 14 marzo 1991, sono stati incaricati di descrivere ed analizzare le caratteristiche del mercato durante il periodo cui si riferisce la decisione e di precisare se, date le suddette caratteristiche, il naturale funzionamento del mercato portasse ad una struttura di prezzi differenziati o ad una struttura di prezzi uniformi. Infine, ai periti è stato chiesto se le caratteristiche e il funzionamento del mercato nel periodo cui si riferisce la decisione presentassero differenze rispetto alle caratteristiche e al funzionamento constatati nel periodo precedente e nel periodo successivo alla decisione e se gli anni 1977 e 1978 si distinguessero dal resto del periodo 1975-1981. I periti hanno depositato la propria relazione l' 11 aprile 1991.

33 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

34 Poiché la parte della decisione relativa alla concertazione generale sui prezzi di transazione, di cui all' art. 1, n. 2, del dispositivo, viene impugnata per motivi procedurali, è necessario cominciare con l' esaminare la suddetta infrazione. Saranno poi prese in esame, nell' ordine, l' infrazione relativa alla concertazione sui prezzi annunciati, l' infrazione relativa alla concertazione nell' ambito della KEA, l' infrazione relativa agli scambi d' informazioni nell' ambito della Fides e, infine, l' infrazione consistente nell' inserimento, nei contratti o nelle condizioni generali di vendita, di clausole che vietano l' esportazione o la rivendita.

II ° L' infrazione relativa alla concertazione generale sui prezzi di transazione

A ° La disposizione impugnata

35 Come si è già detto, l' art. 1, n. 2, della decisione impugnata fa carico a determinati produttori canadesi, statunitensi, finlandesi e svedesi di essersi concertati sui prezzi di transazione della pasta di legno sbiancata al solfato.

36 Tale disposizione non indica fra quali produttori, né per quali trimestri, avrebbe avuto luogo la concertazione. Alla Corte, che le aveva chiesto di fornire precisazioni su questo punto, la Commissione ha risposto che tutte le relative informazioni sono contenute nella tabella 7 allegata alla decisione, in cui figurano, per ciascun tipo di pasta e per ciascun trimestre, i prezzi praticati da ciascuno dei produttori.

37 Secondo la Commissione, ogniqualvolta, per un dato prodotto, in una data zona e per un dato trimestre, un produttore ha fatturato un prezzo identico a quello di un altro produttore, deve ritenersi, in via di principio, ch' egli si sia concertato con quest' ultimo. La tabella 7 consentirebbe così di individuare varie concertazioni che avrebbero avuto luogo sia fra tutti i destinatari della decisione, sia fra vari destinatari stabiliti nello stesso paese o continente, sia fra altri destinatari (v. punto 81 della decisione). Questa tabella è stata trasmessa agli interessati con la sola menzione del loro proprio nome.

B ° I mezzi dedotti dalle ricorrenti

38 Le ricorrenti canadesi, ad eccezione della St Anne, e le ricorrenti statunitensi e finlandesi hanno chiesto l' annullamento dell' art. 1, n. 2. I vari mezzi da esse dedotti si ricollegano a tre orientamenti fondamentali. Anzitutto, sarebbe stato violato il diritto alla difesa. Inoltre, non esisterebbe il parallelismo dei prezzi di transazione, sul quale la Commissione si basa per provare la concertazione. Infine, ammesso che esista, questo parallelismo si spiegherebbe non già con la concertazione, bensì con il normale funzionamento del mercato.

39 Secondo le ricorrenti, si è avuta, in sostanza, una triplice violazione del diritto alla difesa. In primo luogo, l' addebito relativo alla concertazione sui prezzi di transazione non figurerebbe nella comunicazione degli addebiti trasmessa alle ricorrenti. In secondo luogo, questa parte della decisione sarebbe fondata su documenti di cui la Commissione è venuta in possesso successivamente alla comunicazione degli addebiti e sui quali le ricorrenti non hanno, quindi, avuto modo di far conoscere il proprio punto di vista. In terzo luogo, la Commissione avrebbe dovuto procedere a un' audizione comune dei produttori interessati, com' è consentito dall' art. 9, n. 3, del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268, in prosieguo: il "regolamento n. 99").

C ° L' infrazione relativa alla concertazione sui prezzi di transazione non era menzionata nella comunicazione degli addebiti

40 Riguardo al primo punto, le ricorrenti sostengono che la comunicazione degli addebiti si riferiva soltanto alla concertazione sui prezzi annunciati. Prendendo in considerazione, nella decisione, una seconda infrazione relativa ad una concertazione sui prezzi di transazione, la Commissione avrebbe ignorato l' art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e l' art. 4 del regolamento n. 99, che le impongono di prendere in considerazione, nella decisione definitiva, soltanto gli addebiti sui quali le imprese interessate hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista.

41 La Commissione osserva, invece, che la comunicazione degli addebiti riguardava tanto la concertazione sui prezzi di transazione quanto quella sui prezzi annunciati. In proposito, essa fa valere vari passi di tale documento, nonché le risposte date allo stesso dai produttori, per iscritto o in occasione delle audizioni. Da queste risposte risulterebbe chiaramente che gli interessati avevano inteso la comunicazione degli addebiti come riferentesi ad entrambe le concertazioni.

42 Tenuto conto di questi argomenti, si deve accertare se nella fattispecie la comunicazione degli addebiti sia stata redatta in termini che, per quanto sommari, fossero sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti poteva assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (v., su questo punto, sentenze 15 luglio 1970, causa 45/69, Boehringer Mannheim/Commissione, Racc. pag. 769; 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787; 16 dicembre 1975, cause da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663; 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207; 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461).

43 Nella fattispecie, va rilevato anzitutto che la comunicazione degli addebiti si suddivide in due parti principali, intitolate rispettivamente "In fatto" e "Applicabilità dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE", e non contiene alcun dispositivo. Data questa mancanza di dispositivo, è alla seconda parte della comunicazione che ci si deve riferire per conoscere i comportamenti di cui si fa carico ai produttori.

44 Dalla lettura della parte intitolata "Applicabilità dell' art. 85, n. 1. del Trattato CEE" risulta che un solo passo potrebbe essere interpretato come riferentesi specificamente ai prezzi di transazione. Si tratta del punto 66, ove è detto che "i produttori nordamericani praticavano fino al 1978, e quindi per tre anni e mezzo, gli stessi prezzi dei produttori scandinavi, salvo che durante la prima metà del 1977, in cui concedevano sconti e aumentavano la propria quota di mercato". Negli altri passi indicati dalla Commissione si parla, in un caso, della "fissazione di prezzi, realizzata fra l' altro col sistema degli annunci di prezzo" e, negli altri, dei "prezzi" in generale e senza ulteriore precisazione.

45 Così redatta, la comunicazione degli addebiti non soddisfa l' obbligo di chiarezza sopra ricordato.

46 A questa constatazione, la Commissione non può opporre che nella comunicazione degli addebiti non si faceva specificamente riferimento all' infrazione relativa ai prezzi di transazione perché, nel corso delle indagini che l' avevano preceduta, era stato chiesto alle imprese di produrre fatture rappresentative e queste fatture avevano messo in luce una coincidenza fra i prezzi annunciati ed i prezzi di transazione.

47 In proposito si deve constatare che, nella decisione, non vi è coincidenza tra le due infrazioni.

48 Anzitutto, a certi produttori ° come la Chesapeake Corporation ° è stata inflitta una sanzione per aver partecipato alla concertazione sui prezzi di transazione e non sui prezzi annunciati, mentre altri produttori ° come la St Anne ° si trovano nella situazione inversa.

49 Inoltre, sono differenti i periodi per i quali sono state accertate le infrazioni: l' infrazione relativa alla concertazione sui prezzi di transazione non riguarda il periodo 1977-1978, cui si riferisce, invece, l' addebito relativo ai prezzi annunciati. In proposito è assai significativo il fatto che, mentre la comunicazione degli addebiti è accompagnata da una sola tabella intitolata "Price trends based on prices announced and confirmed by producers", che si riferisce all' intero periodo 1974-1980, alla decisione sono allegate tre tabelle distinte, una sui prezzi annunciati (tabella 6), il cui contenuto coincide con quello della tabella sopra menzionata, e le altre due sui prezzi di transazione, rispettivamente intitolate "Prezzi normalmente applicati" (tabella 7) e "Scostamenti dai prezzi regolarmente applicati della tabella 7" (tabella 8). La tabella 7 non riguarda gli anni 1977 e 1978.

50 Poiché, nella decisione, le due infrazioni presentano caratteristiche proprie e queste caratteristiche riguardano elementi essenziali, quali i partecipanti alla concertazione o il periodo per il quale è stata accertata l' infrazione, sarebbe stato necessario contestarle separatamente, fin dalla comunicazione degli addebiti. Ciò vale tanto più in quanto nella fattispecie le due infrazioni hanno dato luogo all' applicazione di ammende differenti.

51 Contrariamente a quanto afferma la Commissione, le risposte date alla comunicazione degli addebiti non sono atte a provare che le ricorrenti avessero compreso che detta comunicazione si riferiva all' infrazione relativa ai prezzi di transazione. I vari passi citati nella controreplica a sostegno di tale affermazione danno adito, infatti, ad una duplice interpretazione. Se i produttori, nel corso dell' audizione o nelle loro osservazioni scritte, hanno fatto vari riferimenti ai prezzi di transazione, è possibile che lo scopo sia stato quello di provare non già ch' essi non si erano concertati su questi prezzi, contrariamente a quanto sarebbe risultato dalla comunicazione degli addebiti, bensì che, essendo diversi i prezzi di transazione, la concertazione sui prezzi annunciati non aveva prodotto effetti sul mercato e che, perciò, non erano soddisfatte le condizioni poste dall' art. 85, n. 1.

52 Da quanto precede risulta che l' addebito relativo alla concertazione sui prezzi di transazione non era stato formulato chiaramente nella comunicazione degli addebiti e che, pertanto, le ricorrenti non hanno avuto modo di provvedere efficacemente alla propria difesa durante il procedimento amministrativo.

53 Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi, dev' essere annullato l' art. 1, n. 2, della decisione impugnata, relativo alla concertazione sui prezzi di transazione.

54 Inoltre, dev' essere dichiarata priva di oggetto la domanda incidentale intesa ad ottenere dalla Corte lo stralcio dei documenti relativi a detta infrazione.

III ° L' infrazione relativa alla concertazione generale sui prezzi annunciati

55 Le ricorrenti finlandesi, statunitensi e canadesi hanno chiesto l' annullamento dell' art. 1, n. 1, della decisione, secondo cui queste imprese, nonché altri produttori svedesi, statunitensi e norvegesi, si sarebbero concertati "sui prezzi (...) annunciati per la vendita nella Comunità economica europea di pasta per carta bianchita al solfato", durante l' intero periodo 1975-1981 o parte di esso.

56 Con lettere del 6 marzo e del 2 maggio 1990, la Corte ha invitato la Commissione a chiarire la suddetta disposizione.

57 Con un primo quesito, la Corte ha chiesto alla Commissione se il sistema di annunci trimestrali di prezzo dalla stessa criticato dovesse essere considerato, di per sé, costitutivo di una violazione del Trattato ovvero se tale sistema fosse soltanto l' indizio di una concertazione sui prezzi annunciati che avesse avuto luogo in precedenza. Le risposte date dalla Commissione non hanno permesso di scegliere fra queste due interpretazioni, che, perciò, devono entrambe essere prese in considerazione.

58 Poiché l' art. 1, n. 1, non indica fra quali parti, né per quali trimestri, abbia avuto luogo l' infrazione, la Corte ha chiesto alla Commissione, con un secondo quesito, di fornirle queste precisazioni. Nella risposta, la Commissione ha dichiarato che tutti i dati di cui essa disponeva figurano nella tabella 6 allegata alla decisione. Questa tabella, intitolata "Prezzi annunciati", indica, per ciascun trimestre del periodo in questione, i prezzi annunciati da vari produttori, nonché la data degli annunci. Com' è stato spiegato dalla Commissione, per tutti i produttori che, secondo le indicazioni di detta tabella, hanno annunciato lo stesso prezzo per un dato trimestre si deve ritenere ch' essi si siano concertati durante tale periodo.

A ° Il sistema di annunci trimestrali di prezzo costituirebbe di per sé la violazione dell' art. 85 del Trattato

59 Nella prima ipotesi prospettata dalla Commissione, è il sistema di annunci trimestrali di prezzo, in quanto tale, che costituisce la violazione dell' art. 85 del Trattato.

60 In primo luogo, la Commissione sostiene che i produttori di pasta hanno deliberatamente instaurato questo sistema per poter conoscere i prezzi che sarebbero stati applicati dai concorrenti nei trimestri successivi. La comunicazione dei prezzi a terzi, in particolare alla stampa e agli agenti che lavorano per più produttori, molto prima della loro applicazione all' inizio di un nuovo trimestre, avrebbe garantito agli altri produttori un lasso di tempo sufficientemente lungo per annunciare essi stessi nuovi ed analoghi prezzi prima di detto trimestre e per applicarli dall' inizio dello stesso.

61 In secondo luogo, la Commissione sostiene che la creazione di questo meccanismo ha avuto come effetto un' artificiale trasparenza del mercato, consentendo ai produttori di avere un quadro rapido ed esatto dei prezzi quotati dai loro concorrenti.

62 Per statuire su questo punto, si deve ricordare che, a termini dell' art. 85, n. 1, del Trattato, sono vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d' imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune.

63 Ai sensi della suddetta sentenza Suiker Unie/Commissione (punti 26 e 173 della motivazione), la pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all' attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza. Nella stessa sentenza, la Corte ha aggiunto che i criteri del coordinamento e della collaborazione vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, e secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune.

64 Nella fattispecie, le comunicazioni risultano da annunci di prezzo fatti agli utilizzatori. Di per sé, esse costituiscono un' azione sul mercato che non è atta a ridurre le incertezze di ciascuna impresa circa il futuro atteggiamento dei suoi concorrenti. Nel momento in cui vi procede, la singola impresa non ha infatti alcuna certezza circa il comportamento che sarà adottato dalle altre.

65 Di conseguenza, si deve ritenere che il sistema di annunci trimestrali di prezzo, vigente sul mercato della pasta di legno, non costituisce, in quanto tale, una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato.

B ° L' infrazione risulterebbe dalla concertazione sui prezzi annunciati

66 Nella seconda ipotesi, la Commissione sostiene che il sistema degli annunci di prezzo costituisce indizio di una concertazione che ha avuto luogo in precedenza. Nel punto 82 della decisione, essa afferma che questa concertazione è provata dal parallelismo di comportamenti dei produttori di pasta durante il periodo 1975-1981, nonché da vari tipi di scambi diretti o indiretti d' informazioni.

67 Dai punti 82 e 107-110 della decisione risulta che il parallelismo di comportamenti consiste, essenzialmente, nel sistema degli annunci trimestrali di prezzo, nella simultaneità o quasi-simultaneità degli annunci e nell' identità dei prezzi annunciati. Inoltre, da vari telex e altri documenti menzionati nei punti 61 e seguenti della decisione si desumerebbe che fra taluni produttori hanno avuto luogo riunioni e contatti allo scopo di scambiare informazioni sui rispettivi prezzi.

1. Sui telex menzionati nei punti 61 e seguenti della decisione

68 Nelle sue richieste del 6 marzo e del 2 maggio 1990, la Corte ha invitato la Commissione a specificare quali precise conclusioni essa traesse dai telex e dagli altri documenti menzionati nei punti 61 e seguenti della decisione, cioè ad indicare fra quali produttori e per quale periodo avesse avuto luogo la concertazione provata da ciascuno di tali documenti. A tale quesito la Commissione ha risposto che detti documenti non facevano che corroborare la prova fondata sul parallelismo di comportamenti e che, perciò, essi erano rilevanti non solo per le imprese e per il periodo ivi specificamente menzionati, ma anche per tutte le imprese e per l' intero periodo caratterizzato dal parallelismo di comportamenti.

69 Tenuto conto di questa risposta, detti documenti non devono essere presi in considerazione. Poiché l' identità dei partecipanti ad una concertazione è un elemento costitutivo dell' infrazione, non ci si può basare, per l' accertamento di quest' ultima, su documenti il cui valore probante al riguardo non ha potuto essere precisato dalla Commissione.

2. Sulle altre prove addotte dalla Commissione

70 Poiché la Commissione non dispone di documenti che provino direttamente la concertazione fra i produttori interessati, è necessario accertare se il sistema degli annunci trimestrali di prezzo, la simultaneità o la quasi simultaneità degli annunci e il parallelismo dei prezzi annunciati riscontrato durante il periodo 1975-1981 costituiscano un complesso d' indizi seri, precisi e concordanti di una previa concertazione.

71 Nel determinare quale sia il valore probante di questi vari elementi, si deve ricordare che il parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l' unica spiegazione plausibile. E' infatti importante tener presente che l' art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti (v. suddetta sentenza Suiker Unie/Commissione, punto 174 della motivazione).

72 Di conseguenza, nella fattispecie è necessario accertare se il parallelismo di comportamenti allegato dalla Commissione non possa, tenuto conto della natura dei prodotti, dell' entità e del numero delle imprese e del volume del mercato, spiegarsi altrimenti che con la concertazione.

a) Sul sistema degli annunci di prezzo

73 Com' è stato già indicato, la Commissione vede nel sistema degli annunci trimestrali di prezzo l' indizio di una previa concertazione.

74 Nelle loro memorie, le ricorrenti sostengono invece che questo sistema si spiega con le esigenze commerciali proprie del mercato della pasta di legno.

75 Con ordinanze 25 ottobre 1990 e 14 marzo 1991, la Corte ha incaricato due periti di esaminare le caratteristiche del mercato della pasta di legno sbiancata al solfato durante il periodo cui si riferisce la decisione impugnata. Dalla relazione di perizia risultano le seguenti considerazioni.

76 I periti hanno rilevato anzitutto che il sistema di annunci di cui trattasi si colloca nell' ambito dei rapporti a lungo termine che esistevano fra i produttori ed i loro clienti e che costituivano una conseguenza sia del procedimento di fabbricazione della pasta, sia del carattere ciclico del mercato. Poiché ciascun tipo di carta veniva ottenuto da una specifica miscela di paste, avente particolari caratteristiche, e poiché solo difficilmente tale miscela poteva essere modificata, si sarebbero infatti stabiliti stretti rapporti di collaborazione fra i produttori di pasta ed i fabbricanti di carta. Questi rapporti sarebbero stati tanto più intensi in quanto, inoltre, presentavano il vantaggio di tutelare entrambe le parti contro i rischi inerenti al carattere ciclico del mercato: essi garantivano agli acquirenti la certezza dell' offerta e ai produttori quella della domanda.

77 I periti sottolineano che è nell' ambito di questi rapporti a lungo termine che gli acquirenti, dopo la seconda guerra mondiale, chiedevano che venisse istituito il sistema di annunci in parola. Poiché la pasta di legno corrisponde al 50-70% del costo della carta, detti acquirenti desideravano, infatti, conoscere al più presto possibile i prezzi che avrebbero potuto esser loro richiesti, per effettuare le proprie previsioni di costo e per fissare i prezzi dei propri prodotti. Dato che questi stessi acquirenti non volevano, tuttavia, essere vincolati ad un prezzo fisso elevato in caso di indebolimento del mercato, il prezzo annunciato era stato concepito come un prezzo massimo, al di sotto del quale il prezzo di transazione poteva sempre essere rinegoziato.

78 Il ritmo trimestrale sarebbe il risultato di un compromesso fra il desiderio dei fabbricanti di carta, di contare su un certo grado di prevedibilità del prezzo della pasta, e quello dei produttori di pasta, di evitare la perdita di occasioni di profitto in caso di rafforzamento del mercato.

79 Quanto al dollaro USA, secondo i periti esso avrebbe cominciato ad essere usato sul mercato dai produttori nordamericani verso gli anni '60. Tale sviluppo avrebbe incontrato l' approvazione generale degli acquirenti, che vi avrebbero ravvisato un mezzo per garantirsi di non pagare di più dei loro concorrenti.

b) Sulla simultaneità o quasi simultaneità degli annunci

80 Nel punto 107 della decisione, la Commissione sostiene che la stretta successione o addirittura la simultaneità degli annunci dei prezzi non sarebbe stata possibile in assenza di un flusso costante di informazioni tra le imprese interessate.

81 Secondo le ricorrenti, la simultaneità o la quasi simultaneità degli annunci ° ammesso che siano provate ° devono, invece, essere considerate una diretta conseguenza della grandissima trasparenza che caratterizzava il mercato. Questa trasparenza, lungi dall' essere artificiale, si spiegherebbe con una ben sviluppata e perfezionata rete di rapporti che, data la natura e la struttura del mercato, si erano stabiliti fra i vari operatori.

82 I periti hanno confermato quest' analisi nella loro relazione e, successivamente, in udienza.

83 In primo luogo, secondo i periti, gli acquirenti erano stati sempre in contatto con più produttori di pasta. Ciò dipenderebbe non soltanto dalla tecnica di fabbricazione della carta, ma anche dalla circostanza che gli acquirenti di pasta, per evitare l' eccessiva dipendenza da un produttore, si preoccupavano di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. Al fine di spuntare i prezzi più bassi possibile, di solito, specialmente in periodo di ribasso dei prezzi, essi rendevano noti ai loro fornitori i prezzi annunciati dai concorrenti.

84 In secondo luogo, si dovrebbe tener conto del fatto che la maggior parte della pasta veniva venduta ad un numero relativamente ristretto di grandi imprese cartarie. Questi pochi acquirenti, che mantenevano fra di loro strettissimi legami, s' informavano reciprocamente dei mutamenti di prezzi di cui erano al corrente.

85 In terzo luogo, molti produttori che fabbricavano essi stessi carta acquistavano pasta da altri produttori, e in tal modo sarebbero venuti a conoscenza, tanto in periodi di aumento dei prezzi, quanto in periodi di ribasso, dei prezzi applicati dai loro concorrenti. A questa informazione potevano avere accesso anche i produttori che, pur non fabbricando carta, erano legati a gruppi che esercitavano tale attività.

86 In quarto luogo, la grandissima trasparenza del mercato della pasta, derivante dai legami creatisi fra operatori o gruppi di operatori, era inoltre rafforzata dalla presenza di agenti stabiliti nella Comunità, che lavoravano per vari produttori, e dall' esistenza di una stampa specializzata molto dinamica.

87 Su quest' ultimo punto va osservato che, per la maggior parte, le ricorrenti negano di aver trasmesso informazioni sui propri prezzi alla stampa specializzata, e che i pochi produttori che ammettono di averlo fatto precisano che tali comunicazioni erano occasionali ed avevano luogo a richiesta della stessa stampa.

88 Aggiungasi, infine, che l' uso di mezzi di comunicazione molto rapidi, come il telefono e il telex, e il frequentissimo ricorso, da parte dei fabbricanti di carta, ad acquirenti professionali altamente competenti permettevano che le informazioni relative al livello dei prezzi annunciati si diffondessero, nonostante le varie tappe da superare ° produttore, agente, acquirente, agente, produttore °, nel giro di pochi giorni, se non di poche ore, sul mercato della pasta.

c) Sul parallelismo dei prezzi annunciati

89 Il parallelismo dei prezzi annunciati, addotto dalla Commissione a riprova della concertazione, è descritto nel punto 22 della decisione. La Commissione vi constata, basandosi sulla tabella 6 allegata alla decisione, che i prezzi annunciati dalle imprese canadesi e statunitensi erano stati gli stessi dal primo trimestre del 1975 al terzo trimestre del 1977 e dal primo trimestre del 1978 al terzo trimestre del 1981, che i prezzi annunciati dalle imprese svedesi e finlandesi erano stati gli stessi dal primo trimestre del 1975 al secondo trimestre del 1977 e dal terzo trimestre del 1978 al terzo trimestre del 1981 e, infine, che i prezzi di tutte le imprese erano stati gli stessi dal primo trimestre del 1976 al secondo trimestre del 1977 e dal terzo trimestre del 1979 al terzo trimestre del 1981.

90 Secondo la Commissione, questo parallelismo di prezzi può spiegarsi soltanto con una concertazione fra i produttori. Tale affermazione è fondata, in sostanza, sulle seguenti considerazioni.

91 In primo luogo, il prezzo uniforme praticato dai produttori durante il periodo in questione non potrebbe essere considerato un prezzo di equilibrio, cioè un prezzo derivante dal libero gioco dell' offerta e della domanda. La Commissione sottolinea in proposito che, come dimostra la stabilità dei prezzi registrata fra il primo trimestre del 1975 e il quarto trimestre del 1976, non erano stati effettuati sondaggi per "saggiare" le reazioni del mercato, nonché il fatto che, in generale, per le paste di resinose, dal terzo trimestre del 1979 al secondo trimestre del 1980, il primo prezzo maggiorato sia stato sempre seguito dagli altri produttori.

92 Né potrebbe essere accolta la tesi della "price leadership"; secondo la Commissione, l' identità dei prezzi annunciati, come pure, d' altronde, quella dei prezzi di transazione, non può spiegarsi con l' esistenza di un capofila, i cui prezzi vengano seguiti dai suoi concorrenti sul mercato. L' ordine in cui venivano effettuati gli annunci si era infatti costantemente modificato dall' uno all' altro dei trimestri considerati e nessun produttore aveva avuto una posizione sufficientemente forte per agire come capofila.

93 In secondo luogo, la Commissione sostiene che, date le differenze nelle condizioni economiche da un produttore all' altro o da un gruppo di produttori all' altro, i prezzi applicati avrebbero dovuto essere diversi. I fabbricanti di pasta che avevano costi poco elevati avrebbero dovuto, infatti, ridurre i prezzi per aumentare le proprie quote di mercato a scapito dei concorrenti meno efficienti. Secondo la Commissione, le suddette differenze riguardavano i costi di produzione e di trasporto, il rapporto fra questi costi (valutati in moneta nazionale: dollaro canadese, corona svedese o marco finlandese) ed i prezzi di vendita (fissati in dollari USA), l' entità degli ordinativi, l' andamento della domanda di pasta nei vari paesi importatori, l' importanza relativa del mercato europeo, maggiore per i produttori scandinavi che per i produttori statunitensi e canadesi, nonché il tasso di utilizzo delle capacità produttive, più elevato, in generale, negli Stati Uniti e in Canada che in Svezia e in Finlandia.

94 Per quanto riguarda l' entità degli ordinativi, la Commissione è del parere che la vendita d' ingenti quantitativi consentiva ai produttori di ridurre notevolmente i costi e che perciò le rilevazioni dei prezzi avrebbero dovuto mettere in luce significative differenze di prezzo fra gli acquisti di grosse quantità e quelli di una quantità minima del prodotto. Ora, in realtà, raramente queste differenze sarebbero state superiori al 3%.

95 In terzo luogo, la Commissione fa valere che, almeno per una parte degli anni 1976, 1977 e 1981, i prezzi annunciati della pasta si erano situati ad un livello artificialmente elevato, ben diverso da quello che sarebbe stato logico attendersi in condizioni di concorrenza normale. Ad esempio, sarebbe inconcepibile che, in mancanza di una concertazione, il prezzo uniforme di 415 dollari annunciato per le paste di resinose del Nord sia rimasto invariato dal primo trimestre del 1975 al terzo trimestre del 1977 e che, soprattutto per il secondo e il terzo trimestre del 1977, il prezzo annunciato abbia superato di 100 dollari il prezzo di vendita ottenibile sul mercato. La prova del fatto che i prezzi erano stati mantenuti ad un livello anormalmente elevato si troverebbe nel brusco cedimento dei prezzi nel 1977 e nel 1982.

96 Infine, la Commissione fa valere, a sostegno della propria tesi, il carattere segreto degli sconti e l' andamento delle quote di mercato.

97 Per quanto riguarda la segretezza degli sconti, si deve rilevare una contraddizione fra la decisione e le considerazioni che sono state svolte in seguito. Dopo aver constatato, nel punto 112 della decisione, la scomparsa della concorrenza segreta, nelle sue memorie la Commissione considera che gli sconti erano segreti in quanto compromettevano la concertazione e dovevano, quindi, restare nascosti agli altri produttori.

98 Quanto all' andamento delle quote di mercato, i mutamenti registrati fra il 1975 e il 1981 non consentono, per la Commissione, di concludere che non vi sia stata concertazione. Questi mutamenti sarebbero stati, infatti, molto meno rilevanti dal 1975 al 1976 e dal 1980 al 1981 che non dal 1978 al 1979 e dal 1979 al 1980.

99 Le ricorrenti hanno contestato la tesi secondo cui il parallelismo dei prezzi si spiega con la concertazione.

100 Nel disporre la seconda perizia, la Corte ha chiesto ai periti d' indicare se, a loro avviso, il naturale funzionamento del mercato della pasta di legno dovesse portare ad una struttura di prezzi differenziati ovvero ad una struttura di prezzi uniformi.

101 Dalla relazione di perizia, completata dalle successive dichiarazioni orali, risulta che, secondo i periti, è più plausibile che l' uniformità dei prezzi si spieghi con il normale funzionamento del mercato che non con una concertazione. I punti fondamentali della loro analisi si possono riassumere come segue.

i) La descrizione del mercato

102 Anzitutto, i periti descrivono il mercato come un insieme di oligopoli-oligopsoni, costituiti da pochi produttori e da pochi acquirenti e corrispondenti ciascuno ad un determinato tipo di pasta. Questa configurazione del mercato dipenderebbe, in sostanza, dal procedimento di fabbricazione della pasta per carta: poiché la carta viene prodotta con una caratteristica miscela di paste, ciascun fabbricante di carta può rivolgersi soltanto ad un numero limitato di produttori di pasta e, inversamente, ciascun produttore di pasta può rifornire soltanto un numero limitato di clienti. Nell' ambito dei gruppi così costituiti, i rapporti di collaborazione sarebbero stati ulteriormente consolidati dalla constatazione ch' essi offrivano, tanto agli acquirenti, quanto ai venditori di pasta, una garanzia contro i rischi commerciali.

103 Secondo i periti, tale configurazione del mercato, unita alla grandissima trasparenza dello stesso, si traduce, a breve termine, in un fenomeno d' inerzia dei prezzi. I produttori sanno che, se aumentassero i prezzi, non sarebbero certo seguiti dai concorrenti, i quali perciò sottrarrebbero loro la clientela. Analogamente, essi sono riluttanti a ridurre i prezzi poiché si rendono conto che, se prendessero questa iniziativa, sarebbero invece imitati dagli altri produttori, ammesso, tuttavia, che questi dispongano di capacità produttive inutilizzate. Un siffatto ribasso dei prezzi sarebbe tanto meno auspicabile in quanto recherebbe pregiudizio all' intero settore: poiché la domanda di pasta è anelastica, la perdita di redditi causata dalla riduzione dei prezzi non potrebbe essere compensata dai profitti realizzati grazie all' aumento delle vendite e i profitti globali dei produttori diminuirebbero.

104 A lungo termine, la possibilità che gli acquirenti si spostino, effettuando qualche investimento, verso altri tipi di paste, nonché l' esistenza di prodotti sostitutivi, come le paste provenienti dal Brasile o le paste prodotte con carta riciclata, avrebbero l' effetto di attenuare le tendenze oligopolistiche del mercato. Ciò spiegherebbe perché, per un periodo di vari anni, le modifiche dei prezzi siano state relativamente limitate.

105 Infine, alla trasparenza del mercato potrebbero essere imputati certi aumenti generalizzati dei prezzi, registrati nel breve termine: quando la domanda è superiore all' offerta, i produttori, sapendo ° com' era nel caso del mercato della pasta di legno ° che il livello delle scorte dei concorrenti è basso e che il tasso di utilizzo delle loro capacità produttive è elevato non hanno timore di aumentare i propri prezzi. In tal caso, è molto probabile ch' essi saranno seguiti dai concorrenti.

ii) L' andamento del mercato dal 1975 al 1981 PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 685J0089(01).1

106 I vari meccanismi testé descritti permetterebbero di capire varie fasi dell' evoluzione dei prezzi considerate "anormali" dalla Commissione. Ciò vale in particolare per la stabilità dei prezzi constatata durante il periodo 1975-1976, per il cedimento del mercato verificatosi nel 1977 e per la nuova caduta dei prezzi registrata alla fine del 1981.

° Il periodo 1975-1976

107 Nel 1974 la domanda di pasta era stata molto forte. Poiché il tasso di utilizzo delle capacità produttive era molto elevato ed il livello delle scorte estremamente basso, l' eccedenza della domanda aveva provocato l' aumento dei prezzi.

108 Nel 1975 e nel 1976, le circostanze si erano modificate: le scorte erano aumentate, mentre il tasso di utilizzo delle capacità produttive era generalmente diminuito. Malgrado questi cambiamenti, nessun produttore aveva preso l' iniziativa di ridurre i prezzi, in quanto sapeva che, se lo avesse fatto, sarebbe stato imitato dai concorrenti. Inversamente, se avesse deciso di aumentare i prezzi, sarebbe rimasto isolato sul mercato ed avrebbe perso, in tutto o in parte, la clientela.

109 Secondo i periti, le caratteristiche oligopolistiche del mercato e la sua grandissima trasparenza non sono i soli fattori che hanno determinato la stabilità dei prezzi constatata nel periodo 1975-1977. Questa trova un' ulteriore spiegazione in talune circostanze peculiari di quell' epoca.

110 Innanzi tutto, su un piano generale, si dovrebbe rilevare che nel 1976 la domanda mondiale di carta aveva registrato una ripresa, il che dava luogo a previsioni ottimistiche. D' altra parte, poiché il tasso d' inflazione era elevato, in termini reali i prezzi erano diminuiti ed i tassi d' interesse erano bassi. Inoltre, i produttori svedesi fruivano, per la costituzione delle scorte, di uno sgravio fiscale in funzione del valore delle stesse. Infine, i produttori nordamericani disponevano dello sbocco sul mercato statunitense, allora molto attivo, e sfruttavano, dal canto loro, quasi totalmente le proprie capacità produttive.

° L' anno 1977

111 Il crollo dei prezzi verificatosi nel 1977 sarebbe dovuto al massiccio aumento dell' offerta e al ristagno della domanda, che caratterizzavano tale periodo. Da un lato, il governo svedese poneva fine al regime di aiuti per la costituzione di scorte, provocando in tal modo un massiccio aumento dell' offerta in un momento in cui il livello delle scorte degli altri paesi produttori era relativamente elevato. Dall' altro, i produttori avevano dovuto constatare che la domanda non era aumentata nella misura prevista e che, pertanto, diveniva meno probabile l' aumento dei prezzi. In siffatto contesto, l' impresa che avesse deciso di ridurre i propri prezzi poteva essere sicura di essere imitata dai suoi concorrenti, purché, tuttavia, questi disponessero di capacità produttive inutilizzate.

° Il periodo 1978-1981

112 A partire dal quarto trimestre del 1978 la domanda ricominciava a crescere, fino a superare l' offerta. La trasparenza del mercato portava allora ad un rapido adeguamento dei prezzi verso l' alto. Le imprese che sapevano che i loro concorrenti non disponevano di capacità produttive inutilizzate potevano, in quel momento, aumentare i propri prezzi senza temere di restare isolate e di perdere così la loro quota di mercato.

113 A tale periodo di rialzo dei prezzi faceva seguito un periodo di stabilità compreso fra la metà del 1980 e la fine del 1981. Tale stabilità sarebbe dovuta al fatto che il livello delle scorte era modesto, mentre il tasso di utilizzo delle capacità produttive era elevato e la domanda, condizionata dalla comparsa sul mercato di nuovi tipi di paste, era stazionaria.

114 Nel quarto trimestre del 1981 il mercato registrava una nuova recessione, indotta dalla lievitazione delle scorte, dalla riduzione dei tassi di utilizzo delle capacità produttive e dalla caduta della domanda mondiale di carta. L' assenza delle circostanze proprie del periodo 1975-1977, cioè il tasso d' inflazione elevato e l' esistenza, in Svezia, di un regime di aiuti per la costituzione di scorte, spiegherebbe la più rapida diminuzione dei prezzi.

iii) Vari fattori accertati sul mercato sono incompatibili con la spiegazione secondo cui vi sarebbe stata concertazione

115 Dopo aver illustrato le strutture del mercato e l' andamento dei prezzi durante il periodo controverso, i periti sostengono che vari fattori o meccanismi specifici del mercato stesso sono incompatibili con la spiegazione basata sulla concertazione. Tali fattori sarebbero l' esistenza di "outsiders" effettivi o potenziali, estranei al gruppo delle imprese fra le quali, assertivamente, vi sarebbe stata collusione, le modifiche delle quote di mercato e l' assenza di quote di produzione, nonché il fatto che i produttori non hanno sfruttato le differenze esistenti fra i vari Stati importatori quanto all' elasticità della domanda.

116 Riguardo al primo fattore si deve rilevare che, nel punto 137 della decisione, la Commissione valuta la produzione da parte degli "outsiders" al 40% del consumo comunitario totale di pasta. Data la rilevante entità di questa quota del mercato, difficilmente un' intesa avrebbe potuto funzionare fra le sole imprese alle quali si è fatto carico di essersi concertate.

117 La Commissione si difende in proposito affermando di non aver agito nei confronti di questi altri produttori perché aveva ritenuto ch' essi avessero adottato un atteggiamento di gregari durante il periodo controverso.

118 Questo argomento non può essere accolto. Esso è infatti in flagrante contraddizione con il ragionamento seguito dalla Commissione, quanto alla tabella 6, per individuare i partecipanti alla concertazione. Se, al riguardo, com' è già stato rilevato nel precedente punto 58, il semplice fatto di aver annunciato lo stesso prezzo di un altro produttore per lo stesso periodo basta effettivamente a provare la concertazione, è evidente che il procedimento d' infrazione ai sensi dell' art. 85 avrebbe dovuto essere avviato anche nei confronti degli "outsiders", per i quali la Commissione, qualificandoli "gregari", ammette ch' essi hanno annunciato lo stesso prezzo dei produttori cui, nell' ambito dell' art. 1, n. 1, del dispositivo della decisione, è stata inflitta una sanzione.

119 Quanto al secondo fattore, i periti constatano che, secondo le risultanze della tabella 2 allegata alla decisione, si sono avuti mutamenti delle quote di mercato fra il 1975 ed il 1981, mutamenti che metterebbero in luce l' esistenza di rapporti concorrenziali fra i produttori e l' assenza di quote di produzione.

120 Infine, circa la mancanza di differenze di prezzo fra i vari Stati membri, i periti ritengono che non si possa sostenere, come fa la Commissione nei punti 136-140 della decisione, che i produttori di pasta avrebbero dovuto sfruttare le differenze esistenti fra i vari Stati membri nell' elasticità della domanda rispetto al prezzo. A tal fine, secondo i periti, le imprese avrebbero dovuto essere in grado di frazionare il mercato, cosa che esse avrebbero potuto fare soltanto qualora fosse esistita un' effettiva intesa, comprendente tutti i fornitori attuali e potenziali e capace di garantire il rispetto degli ostacoli per la rivendita e per il trasferimento tra Stati membri. Nel caso di specie, l' uniformità dei prezzi fornirebbe, al contrario, un argomento a favore della spiegazione basata sul normale funzionamento del mercato.

iv) Critiche puntuali dei periti contro la spiegazione data dalla Commissione

121 I periti formulano, nei confronti della spiegazione data dalla Commissione, varie critiche puntuali, che riguardano l' incidenza, sui prezzi, dei costi di trasporto, dell' entità degli ordinativi e, in generale, delle differenze di costo, nonché il carattere segreto degli sconti.

122 In primo luogo, rispondendo all' assunto della Commissione secondo cui i prezzi avrebbero dovuto variare a seconda del luogo di destinazione, i periti dichiarano che la destinazione della pasta ° porti dell' Atlantico o del Baltico ° aveva incidenza soltanto secondaria sui costi del trasporto. Al massimo, essa avrebbe potuto portare ad una differenza di costo pari a 10 dollari la tonnellata. Contrariamente a quanto afferma la Commissione, questo divario è troppo modesto per ripercuotersi sui prezzi praticati in ciascuna delle due zone.

123 In secondo luogo, i periti spiegano perché, a loro avviso, ingenti ordinativi di pasta non hanno portato a forti riduzioni di prezzo. Per varie ragioni, siffatti ordinativi non consentirebbero di realizzare importanti economie di costi. Anzitutto, le paste di legno sarebbero in genere prodotti standard, prelevati da scorte anonime; inoltre, i produttori creerebbero di solito impianti di stoccaggio nei grandi porti di destinazione; infine, poiché usano più d' una varietà di pasta, i fabbricanti di carta preferirebbero, quando ordinano quantitativi importanti, che la pasta venga loro consegnata in più partite. In definitiva, le sole economie di scala collegate ad ingenti ordinativi di pasta sarebbero quelle relative alle spese generali e alle spese amministrative.

124 In terzo luogo, i periti ritengono che, anche se effettivamente si fossero avute economie di scala, le differenze di costo cui esse avrebbero portato fra i produttori non avrebbero avuto incidenza sui prezzi, bensì sui profitti realizzati dall' impresa.

125 Infine, l' esistenza di sconti segreti sarebbe dovuta a varie ragioni indipendenti dai produttori di pasta: anzitutto, in vari paesi, come la Francia, gli sconti non giustificati da economie di costi sarebbero illegali; inoltre, poiché riguardano quasi sempre quantitativi annui, gli sconti potrebbero essere calcolati solo alla fine dell' esercizio. Infine, sarebbero gli acquirenti a chiedere che gli sconti mantengano carattere riservato, sia per avvantaggiarsi rispetto ai concorrenti spuntando migliori prezzi, sia per evitare che i fabbricanti di carta pretendano a loro volta riduzioni di prezzo.

3. Conclusioni

126 In base alla precedente analisi si deve constatare che, nella fattispecie, la spiegazione del parallelismo di comportamenti basata sulla concertazione non è l' unica plausibile. Innanzi tutto, si può ritenere che il sistema degli annunci di prezzo costituisse una risposta razionale al fatto che il mercato della pasta era un mercato a lungo termine, nonché al bisogno, sentito tanto dagli acquirenti quanto dai venditori, di ridurre i rischi commerciali. Inoltre, la coincidenza delle date degli annunci di prezzo può essere considerata una conseguenza diretta della grande trasparenza del mercato, che non deve qualificarsi artificiale. Infine, il parallelismo dei prezzi e l' andamento di questi ultimi trovano una soddisfacente spiegazione nelle tendenze oligopolistiche del mercato e nelle particolari circostanze verificatesi in certi periodi. Stando così le cose, il parallelismo di comportamenti accertato dalla Commissione non può costituire la prova della concertazione.

127 Mancando un complesso d' indizi seri, precisi e concordanti, si deve concludere che la concertazione relativa ai prezzi annunciati non è stata provata dalla Commissione. Pertanto, l' art. 1, n. 1, della decisione impugnata dev' essere annullato.

IV ° La concertazione nell' ambito della KEA

128 Le ricorrenti statunitensi, tranne la Bowater, hanno chiesto l' annullamento dell' art. 1, n. 3, del dispositivo della decisione, ove si fa carico ai membri della KEA di aver concertato i prezzi annunciati ed i prezzi di transazione per le forniture dirette alla Comunità e per aver scambiato dati riferiti a determinate imprese su tali prezzi, ed alla KEA di aver raccomandato i prezzi da applicare per dette forniture.

129 Nella suddetta sentenza 27 settembre 1988, tale disposizione è stata annullata nella parte concernente la KEA.

A ° Quanto alla concertazione sui prezzi annunciati e allo scambio d' informazioni sui prezzi di transazione

130 Per quanto riguarda la concertazione sui prezzi annunciati e lo scambio d' informazioni sui prezzi di transazione, ci si deve riferire anzitutto all' art. II A del "Policy Statement of Pulp Group" (dichiarazione di principi del gruppo "paste") della KEA, a norma del quale i membri del gruppo si riuniscono periodicamente per fissare all' unanimità i prezzi da applicare nelle vendite di paste (cosiddetti "prezzi raccomandati KEA") e s' impegnano ad annunciare questi prezzi ai propri clienti. Qualora, in seguito, si discostino da tali prezzi ° come sono sempre liberi di fare °, i membri dell' associazione sono tenuti a segnalarlo previamente al direttore del gruppo, il quale decide, se del caso, di convocare una nuova riunione del gruppo per studiare i provvedimenti da adottare.

131 Poiché i produttori si riunivano periodicamente per concordare i "prezzi raccomandati KEA", è chiaro che i membri di tale associazione si sono concertati nell' ambito della stessa sui prezzi annunciati della pasta di legno. Analogamente, si deve constatare che, impegnandosi a notificare in anticipo qualsiasi prezzo che si discostasse da quello che era stato fissato di comune accordo, essi hanno creato un sistema di scambi d' informazioni circa il loro comportamento futuro, atto a restringere la concorrenza.

132 Invano, di fronte a queste evidenti constatazioni, le ricorrenti obiettano che, in realtà, non sempre il "prezzo raccomandato KEA" fissato dal gruppo è stato rispettato dai membri di quest' ultimo. Un argomento del genere implica infatti che, almeno per determinati periodi, le ricorrenti hanno annunciato i prezzi raccomandati KEA e si sono quindi concertate su tali prezzi.

B ° Quanto alla concertazione sui prezzi di transazione

133 Nell' art. 1, n. 3, della decisione, la Commissione fa inoltre carico alle ricorrenti che facevano parte della KEA di essersi concertate, nell' ambito di quest' associazione, sui prezzi effettivamente applicati.

134 Benché la suddetta norma non contenga alcuna indicazione in proposito, si deve ritenere che tale infrazione sia stata commessa negli anni 1975 e 1976. Nei punti 120 e 121 della decisione è detto, infatti, che i prezzi raccomandati KEA sono stati rispettati "almeno per gli anni 1975 e 1976", mentre "nel 1977 e nel 1978, (poteva) essersi riscontrata una differenza fra il prezzo raccomandato e il prezzo fatturato". Alle ricorrenti, le quali da queste affermazioni deducevano che, secondo la Commissione, i prezzi raccomandati dalla KEA non erano stati rispettati negli anni 1979, 1980 e 1981, la Commissione ha obiettato ch' essa aveva "dovuto limitare questa constatazione agli anni 1975 e 1976", perché non disponeva delle informazioni necessarie sui prezzi raccomandati KEA per gli anni 1979, 1980 e 1981. Da tali allegazioni risulta chiaramente che il periodo nel quale avrebbe avuto luogo l' infrazione dev' essere limitato agli anni 1975 e 1976.

135 Per statuire riguardo all' infrazione in esame si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (v. la suddetta sentenza Hoffmann-La Roche), il diritto alla difesa esige che le imprese abbiano avuto modo, prima che la Commissione adotti la sua decisione, di far conoscere il proprio punto di vista sugli addebiti loro mossi e sui documenti sui quali tali addebiti sono basati.

136 Con ordinanze 25 novembre 1988 e 16 marzo 1989, la Corte ha designato due periti per accertare, in particolare, se i documenti di cui la Commissione era venuta in possesso nell' ambito delle indagini, e quindi prima della comunicazione degli addebiti, permettessero di concludere, come ha fatto la Commissione, che i produttori avevano applicato prezzi identici a quelli da loro annunciati.

137 Dalla relazione di perizia, presentata alla Corte il 10 aprile 1990, risulta che, al momento della comunicazione degli addebiti, la Commissione non disponeva di fatture sufficienti per suffragare l' addebito secondo cui i membri della KEA si sarebbero concertati sui prezzi di transazione. Nell' allegato 15-1 di detta relazione è stato infatti messo in evidenza che, per tre membri dell' associazione ° la Chesapeake Corporation, la Mead Corporation e la Scott Paper °, la Commissione non disponeva di alcuna fattura, mentre, per la Crown Zellerbach e per la IPS, essa disponeva, rispettivamente, soltanto di tre e di quattro fatture. Si deve aggiungere che, in quest' ultimo caso, tali documenti si riferivano agli anni 1977-1978, periodo cui non si riferisce l' infrazione.

138 Ne consegue che, per accertare l' infrazione relativa ai prezzi di transazione, la Commissione si è dovuta basare, in sostanza, su documenti di cui è venuta in possesso dopo la comunicazione degli addebiti. Poiché i membri della KEA non hanno avuto modo di far valere il proprio punto di vista su tali documenti, l' art. 1, n. 3, della decisione impugnata dev' essere annullato, per violazione del diritto alla difesa, nella parte riguardante questa infrazione.

C ° Sul pregiudizio per il commercio fra Stati membri

139 Secondo l' art. 85 del Trattato, la Commissione può infliggere sanzioni per comportamenti anticoncorrenziali solo qualora questi possano, inoltre, pregiudicare il commercio tra Stati membri.

140 Nei punti 136 e seguenti della decisione, la Commissione considera che ciò si verifica nella fattispecie. Il livello uniforme dei prezzi che sarebbe derivato dalle pratiche in questione avrebbe impedito gli scambi che, altrimenti, avrebbero avuto luogo fra gli Stati membri in funzione delle differenze della domanda, dei tassi di cambio e dei costi di trasporto. Siffatti scambi avrebbero potuto essere effettuati tramite intermediari indipendenti e da fabbricanti di carta che avrebbero rivenduto le eccedenze di pasta sul mercato, più sostenuto, di un altro Stato membro.

141 Le ricorrenti che facevano parte della KEA contestano quest' affermazione per tre principali motivi. Anzitutto, le loro attività sarebbero limitate all' esportazione verso la Comunità e non riguarderebbero il commercio fra Stati membri. Inoltre, il commercio tra Stati membri sarebbe insignificante: le poche fabbriche per la produzione di pasta stabilite nella Comunità utilizzerebbero quasi totalmente i propri prodotti per fabbricare esse stesse carta. Inoltre, dato il costo del magazzinaggio, i fabbricanti di carta acquisterebbero pasta, in genere, soltanto per il proprio consumo. Infine, secondo le ricorrenti, la loro quota di mercato era troppo modesta per avere un' apprezzabile incidenza sul commercio tra Stati membri.

142 Ai primi due argomenti di deve obiettare anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 30 gennaio 1985, causa 123/83, BNIC, Racc. pag. 391), qualsiasi accordo che abbia lo scopo o l' effetto di restringere la concorrenza mediante la fissazione dei prezzi per un prodotto semifinito può pregiudicare il commercio intracomunitario, anche se il prodotto semifinito non costituisce, come tale, oggetto di scambi fra gli Stati membri, qualora esso sia la materia prima di un' altra merce distribuita altrove nella Comunità. Nella fattispecie, si deve rilevare che alla pasta di legno corrisponde il 50-70% del costo della carta e che, perciò, indubbiamente la concertazione attuata in materia di prezzi della pasta ha avuto ripercussioni sugli scambi di carta fra Stati membri.

143 Così pure, dev' essere disatteso il terzo argomento dedotto dai membri della KEA e basato sulla modesta entità della loro quota di mercato. In proposito si deve ricordare che, com' è stato più volte affermato dalla Corte (v., ad esempio, sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française, Racc. pag. 1825), un accordo, per essere atto a pregiudicare il commercio fra Stati membri, deve consentire, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, di ritenere con un grado di sufficiente probabilità che esso possa esercitare un' influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio fra Stati membri in un modo che possa nuocere al conseguimento degli scopi di un mercato unico fra Stati.

144 Nella fattispecie, dalla tabella 2 allegata alla decisione risulta che le esportazioni dei produttori statunitensi oscillavano fra il 14,10 e il 17,67% del consumo comunitario totale della pasta nel periodo in questione. Poiché siffatte quote di mercato non sono insignificanti, si deve ammettere che la concertazione sui prezzi annunciati e gli scambi d' informazioni che hanno avuto luogo nell' ambito della KEA erano atti ad influire sul commercio fra Stati membri.

D ° Sull' applicazione del principio di non discriminazione

145 Avverso l' art. 1, n. 3, della decisione, le ricorrenti membri della KEA sostengono, infine, di essere state discriminate rispetto alla Finncell. Nel punto 135 della decisione, la Commissione dichiara la propria intenzione di esaminare in una decisione distinta la questione della compatibilità di questa organizzazione con l' art. 85 del Trattato. Ora, la Finncell avrebbe nella Comunità un maggior numero di clienti della KEA e le sue regole, che impongono l' obbligo di vendere la pasta per suo tramite, sarebbero più rigide.

146 Questo argomento è irrilevante ai fini della valutazione dell' infrazione di cui trattasi. Il fatto che nei confronti di un operatore economico che si trovasse in una situazione analoga a quella del ricorrente non sia stato formulato, dalla Commissione, alcun addebito non può in nessun caso costituire un motivo per non tener conto dell' infrazione addebitata al ricorrente, se questa è stata regolarmente accertata.

147 In base a tutte le precedenti considerazioni, l' art. 1, n. 3, della decisione dev' essere annullato, per violazione del diritto alla difesa, nella parte relativa all' accertamento di una concertazione fra i membri della KEA sui prezzi di transazione.

V ° La concertazione nell' ambito della Fides

148 L' art. 1, n. 4, fa carico alla St Anne e alla Finncell, nonché a vari produttori svedesi, ad un norvegese, ad uno spagnolo e ad un portoghese, di aver scambiato, nell' ambito della Fides, dati riferiti a determinate imprese sui prezzi da applicare nelle vendite di paste di latifoglie nel periodo 1973-1977.

149 Secondo la decisione, erano stati i produttori finlandesi, insieme ai produttori svedesi, a prendere l' iniziativa di convocare le riunioni ed a chiedere che venisse instaurata una certa disciplina in forza della quale i produttori avrebbero concordato un prezzo di vendita e si sarebbero reciprocamente impegnati a giustificare gli scarti fra i propri prezzi ed i prezzi fissati di comune accordo. L' impresa canadese St Anne si sarebbe limitata, da parte sua, a partecipare allo scambio d' informazioni sui prezzi di vendita, senza sottoporsi ad alcun genere di disciplina.

150 Per accertare tale infrazione, la Commissione si è basata su vari telex ed altri documenti menzionati nei punti 44-60 della decisione. Si tratta di resoconti di talune riunioni e di lettere con le quali i produttori informavano le affiliate o gli agenti di vendita dei risultati delle riunioni in parola, nonché di note interne di talune imprese riguardanti queste stesse riunioni.

151 L' impresa canadese St Anne e l' associazione finlandese Finncell hanno chiesto l' annullamento di questa parte della decisione.

A ° Sulla partecipazione della St Anne alle riunioni della Fides

152 Per quanto la riguarda, la St Anne sostiene che l' infrazione consistente nell' aver partecipato alle riunioni della Fides non era menzionata nella comunicazione degli addebiti.

153 In proposito si deve rilevare anzitutto che, ogni qualvolta si riferisce alle riunioni della Fides, la comunicazione degli addebiti menziona unicamente i produttori scandinavi ed europei. E' quanto si constata, in particolare, per i punti 61 e 80, compresi nella parte intitolata "Applicabilità dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE". La sola eccezione è il punto 32 della comunicazione, che fa riferimento ad un telex del 28 marzo 1977 col quale il produttore spagnolo ENCE informava il proprio agente Becelco dei prezzi che sarebbero stati applicati dagli scandinavi, da un lato, e dai produttori St Anne, Portucel e Celbi, dall' altro. Questo documento, tuttavia, non può essere preso in considerazione. Poiché figura nella parte in fatto della comunicazione degli addebiti e nessuna conclusione ne è stata tratta nella parte in diritto, esso non può servire per accertare i comportamenti di cui si fa carico alle ricorrenti. Inoltre, si deve rilevare che l' allegato VII di detta comunicazione, il quale, secondo il suo titolo, elenca i "principali membri della sezione 'paste di latifoglie' della Fides", non fa alcuna menzione della St Anne.

154 Stando così le cose, si deve ritenere che, nella fase della comunicazione degli addebiti, la ricorrente St Anne non ha potuto avere conoscenza dell' addebito relativo alla propria partecipazione alle riunioni della Fides e far valere, quindi, le proprie ragioni su questo punto. Perciò, essendo state violate le disposizioni contenute nell' art. 2, n. 1, e nell' art. 4 del regolamento n. 99, l' art. 1, n. 4, della decisione dev' essere annullato nella parte concernente l' impresa St Anne.

B ° Sulla partecipazione della Finncell alle riunioni della Fides

155 Circa la propria partecipazione alle riunioni della Fides, la Finncell sostiene anzitutto che i dati e i documenti menzionati nei punti 57-60 della decisione sono stati raccolti successivamente alla comunicazione degli addebiti e che non le è stata data la possibilità di manifestare il proprio punto di vista su tali documenti prima che venisse adottata la decisione.

156 Come risulta dal testo stesso della decisione, le informazioni controverse provengono dalle risposte date da altre imprese alla comunicazione degli addebiti. Poiché la ricorrente non ha potuto presentare le proprie osservazioni sui documenti in questione prima che venisse adottata la decisione, detti documenti devono essere stralciati dal fascicolo, per non violare il diritto alla difesa.

157 La Finncell formula poi varie critiche relativamente alle altre dichiarazioni riportate nei punti 44-56 della decisione. In primo luogo, esse servirebbero a provare una concertazione della Finncell con i produttori canadesi, svedesi, norvegese, spagnolo e portoghese, mentre, nella comunicazione degli addebiti, le era stato fatto carico soltanto di aver scambiato informazioni col GEC, gruppo d' interesse economico francese. In secondo luogo, alcuni dei documenti presi in considerazione farebbero riferimento solo ai produttori scandinavi, fra i quali non sarebbero compresi i finlandesi. In terzo luogo, le discussioni cui si riferiscono alcuni di questi documenti non avrebbero riguardato il prezzo della pasta, bensì altre questioni, come l' andamento del mercato o l' utilizzo delle capacità produttive. In quarto luogo, la Finncell sottolinea ch' essa aveva fissato i propri prezzi prima di tali riunioni, cosicché queste non avevano avuto alcun effetto sugli stessi prezzi.

158 Questi argomenti non possono essere accolti.

159 Anzitutto, la concertazione accertata nei suddetti punti della decisione non è diversa, per quanto riguarda i partecipanti, da quella descritta nella comunicazione degli addebiti. In proposito si deve rilevare che, benché nel punto 80, compreso nella parte in diritto della comunicazione degli addebiti e intitolato "Scambi d' informazioni nell' ambito della Fides", si faccia unicamente riferimento ad una concertazione tra il GEC e la Finncell, nel punto 61 della stessa comunicazione degli addebiti, situato nella stessa parte in diritto, viene tuttavia menzionata, sotto il titolo "Cooperazione fra i produttori scandinavi e gli altri produttori europei", anche una cooperazione in materia di prezzi nell' ambito della Fides, e si fa rinvio al punto 30 dello stesso documento. Nel punto 30 è detto che la Fides comprendeva una "sezione 'paste di latifoglie' nella quale i principali produttori scandinavi ed altre imprese europee si scambiano informazioni sul mercato" e si rinvia all' elenco dei partecipanti che figura nell' allegato VII.

160 Inoltre, è evidente che il termine "scandinavi", che compare nei documenti di cui ai punti 48, 49, 51, 52 e 53 della decisione, designa tanto i produttori finlandesi quanto i produttori svedesi. Anche se così non fosse, si dovrebbe d' altronde rilevare che i documenti menzionati nei punti 45 e 54 si riferiscono specificamente ai produttori finlandesi, mentre nel punto 53 si parla di un viaggio del direttore del GEC ad Helsinki per "studiare la possibilità di aumentare i prezzi a partire dal secondo semestre del 1977". Contrariamente a quanto sostiene la Finncell, quest' iniziativa non può essere qualificata unilaterale. Dai documenti citati nei punti 51, 53 e 54 risulta infatti ch' essa era destinata a giustificare il comportamento del GEC in materia di prezzi, di fronte alle critiche provenienti in particolare dagli scandinavi.

161 Rispondendo al terzo argomento, si deve osservare che nella maggior parte dei documenti si fa chiaramente riferimento a discussioni sui prezzi. Ciò vale, in particolare, per i documenti menzionati nei punti 48, 49, 52 e 53.

162 Infine, l' argomento secondo cui i prezzi della Finncell sarebbero stati stabiliti prima delle riunioni della Fides è irrilevante, in quanto il comportamento condannato dalla Commissione nell' art. 1, n. 4, del dispositivo della decisione consiste non solo nel fatto che i produttori abbiano partecipato a riunioni nel corso delle quali venivano fissati detti prezzi, ma anche nel fatto che un produttore abbia imposto ai propri concorrenti i prezzi da lui previamente stabiliti.

163 Dalle precedenti considerazioni risulta che, nel loro complesso, i documenti menzionati nei punti 44-56 della decisione permettono di accertare la partecipazione della Finncell alle riunioni della Fides.

C ° Sul pregiudizio per il commercio tra Stati membri

164 Le ricorrenti finlandesi sostengono che, in generale, le pretese infrazioni rilevate dalla Commissione non hanno potuto pregiudicare il commercio della pasta di legno fra Stati membri.

165 In proposito, esse fanno valere che la decisione riguarda esclusivamente correnti di scambio fra i paesi terzi e gli Stati membri, e che da queste non possono trarsi illazioni quanto agli scambi intracomunitari. Inoltre, il commercio di pasta fra Stati membri sarebbe praticamente inesistente. Infine, tenuto conto del metodo di fabbricazione della pasta e degli stretti vincoli di collaborazione con i loro fornitori, i fabbricanti di carta non avrebbero avuto alcun interesse allo sviluppo di importazioni parallele.

166 A questi argomenti, che sono analoghi a quelli dedotti dai membri della KEA, si deve dare la stessa risposta che è stata data nel precedente punto 143. Essi vanno, perciò, disattesi.

167 Tenuto conto di quanto precede, l' art. 1, n. 4, dev' essere annullato, per violazione del diritto alla difesa, nella parte concernente l' impresa St Anne.

VI ° I divieti di esportazione e di rivendita

168 Le ricorrenti canadesi St Anne, Westar, MacMillan e Canfor chiedono l' annullamento dell' art. 1, n. 5, della decisione, in cui la Commissione fa loro carico, come ad altri produttori statunitensi, svedesi e ad un norvegese, di aver applicato, nei contratti relativi alla vendita di pasta per carta, clausole che vietano agli acquirenti l' esportazione e la rivendita della pasta.

169 Senza negare l' esistenza di queste clausole, le ricorrenti deducono tre generi di argomenti.

170 Anzitutto, dette clausole sarebbero state inavvertitamente copiate da vecchi contratti e, per negligenza, non sarebbero state abolite.

171 Inoltre, esse non avrebbero avuto alcun effetto nei confronti delle controparti: gli acquirenti non si sarebbero mai ritenuti vincolati dagli obblighi ch' esse sancivano, mentre i venditori non ne avrebbero mai preteso l' applicazione. Queste clausole, d' altronde, sarebbero state in genere eliminate dai contratti non appena era stata ricevuta la comunicazione degli addebiti.

172 Infine, le clausole controverse non avrebbero avuto l' effetto di pregiudicare il commercio fra Stati membri. Dati i loro stretti rapporti di cooperazione con i produttori di pasta, i fabbricanti di carta erano poco propensi a rivolgersi a concorrenti stabiliti in altri Stati membri, tanto più che i prezzi erano uniformi nell' intera Comunità e che negozi del genere, se avessero avuto luogo, avrebbero implicato ulteriori spese di trasporto, di carico e di scarico. Su questo punto, alcuni produttori sottolineano inoltre che solo pochi contratti contenevano siffatte clausole; da parte sua, la St Anne osserva in particolare che il volume annuo delle proprie vendite di pasta nella Comunità durante il periodo in questione rappresentava solo il 3% del consumo comunitario totale.

173 Questi argomenti non sono atti ad escludere l' infrazione accertata dalla Commissione.

174 In primo luogo, si deve rilevare che l' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 attribuisce alla Commissione il potere d' infliggere ammende alle imprese, quando queste, "intenzionalmente o per negligenza", abbiano commesso infrazioni alle disposizioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato. Non si può quindi tener conto del fatto che le clausole siano state inserite per negligenza nei contratti.

175 In secondo luogo, è importante ricordare che, ai sensi della costante giurisprudenza della Corte (v., ad esempio, sentenze 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad, Racc. pag. 883; 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici/Commissione, Racc. pag. I-45), il fatto che una clausola avente lo scopo di restringere la concorrenza non sia stata applicata dalle parti contraenti non basta a sottrarre detta clausola al divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato.

176 Infine, riguardo al terzo argomento dedotto dalle ricorrenti, si deve constatare che, per natura, una clausola intesa a vietare all' acquirente di rivendere o di esportare la merce acquistata è atta a produrre una ripartizione dei mercati e, quindi, a pregiudicare il commercio tra Stati membri, condizione che ° lo si deve ricordare (v. sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 458) ° è semplicemente intesa ad individuare gli accordi che rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario.

177 Di conseguenza, si deve ritenere che le ricorrenti St Anne, Westar, MacMillan e Canfor, inserendo nei loro contratti o nelle loro condizioni generali di vendita clausole che vietavano l' esportazione e la rivendita, hanno violato l' art. 85, n. 1, del Trattato.

VII ° L' impegno

178 Le ricorrenti statunitensi ° compresa la Bowater, ma esclusa la IPS ° e le ricorrenti canadesi Westar, Weldwood, MacMillan, Canfor e British Columbia hanno chiesto l' annullamento, totale o parziale, della dichiarazione d' impegno allegata alla decisione.

179 Le suddette ricorrenti ° tranne la Bowater ° hanno assunto, sottoscrivendo tale dichiarazione, l' obbligo di annunciare e fatturare i prezzi, per almeno il 50% delle loro vendite destinate alla Comunità, nella moneta dell' acquirente, di annunciare i propri prezzi "fino a nuovo ordine", di comunicarli soltanto agli operatori indicati in tale documento, di porre fine alle concertazioni e agli scambi d' informazioni che avevano avuto luogo nell' ambito della KEA e della Fides, e di non imporre più agli acquirenti alcun divieto di esportazione e di rivendita. La firma dell' impegno portava ad una notevole riduzione dell' ammenda.

180 La Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare irricevibile la domanda in esame. A suo avviso, infatti, l' impegno costituisce un atto unilaterale delle suddette ricorrenti ° esclusa la Bowater, che non lo ha sottoscritto ° e non può, quindi, essere impugnato con ricorso di annullamento a norma dell' art. 173 del Trattato.

181 Questa tesi non può essere accolta. Gli obblighi imposti alle ricorrenti dall' impegno vanno equiparati ad ingiunzioni dirette a far cessare l' infrazione a norma dell' art. 3 del regolamento n. 17. Dalla sentenza della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione (Racc. pag. 223) risulta, infatti, che detto articolo attribuisce alla Commissione la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per porre fine all' infrazione accertata e che questi possono consistere tanto in ordini di tenere certi comportamenti quanto in divieti di persistere in certi comportamenti. Assumendo l' impegno in questione, le ricorrenti si sono perciò limitate, per propri motivi, ad assentire ad una decisione che la Commissione avrebbe potuto adottare unilateralmente.

182 Le disposizioni della dichiarazione d' impegno devono essere suddivise in due categorie distinte: da un lato, le norme che, come quelle relative alla cessazione delle concertazioni e degli scambi d' informazioni che hanno avuto luogo nell' ambito della KEA e della Fides o all' abolizione delle causole che vietano l' esportazione e la rivendita, obbligano le ricorrenti a porre fine ai comportamenti illeciti accertati a loro carico nell' art. 1, nn. 3, 4 e 5, della decisione e, dall' altro, le norme intese a smantellare il sistema di annunci di prezzo e a rendere il mercato meno trasparente. Rientrano in questa seconda categoria l' imposizione dell' obbligo di annunciare i prezzi della pasta fino a nuovo ordine, di annunciare e fatturare i prezzi per il 50% delle vendite nella moneta dell' acquirente, nonché la delimitazione della cerchia degli operatori ai quali potranno d' ora in poi essere comunicati i prezzi.

183 I motivi per l' annullamento delle norme che rientrano in questo secondo gruppo derivano logicamente da quanto è già stato ritenuto dalla Corte. Non essendo stato provato che il sistema di annunci di prezzo non rispondeva alle esigenze del mercato, né che la trasparenza da esso derivante doveva essere qualificata artificiale, le norme intese a modificare tale sistema appaiono prive di oggetto.

184 Quanto alle norme che impongono alle ricorrenti l' obbligo di porre fine a certi comportamenti riscontrati nell' ambito della KEA, di astenersi dallo scambiare informazioni nell' ambito della Fides o dall' inserire nei contratti o nelle condizioni generali di vendita clausole che vietino l' esportazione e la rivendita, si deve constatare ch' esse non fanno altro che enunciare le conseguenze che i destinatari devono trarre, per il futuro, dall' art. 1, nn. 3, 4 e 5, della decisione. Queste norme, nella parte in cui si riferiscono ad infrazioni accertate con disposizioni che non sono state annullate dalla Corte, restano in vigore.

185 Di conseguenza, le norme della dichiarazione d' impegno devono essere annullate nella parte in cui impongono altri obblighi oltre a quelli che risultano dalle disposizioni con cui la Commissione ha accertato infrazioni e che non sono state annullate dalla Corte.

VIII ° Le ammende

186 Dalle precedenti considerazioni risulta che restano accertate soltanto le infrazioni, o una parte delle infrazioni, di cui all' art. 1, nn. 3, 4 e 5, del dispositivo della decisione impugnata. Come si ricorderà, queste infrazioni consistono, in primo luogo, per i membri della KEA, nell' essersi concertati sui prezzi annunciati e nell' aver scambiato specifici dati sui prezzi nell' ambito di tale associazione; in secondo luogo, per la Finncell, nell' aver scambiato specifici dati sui prezzi con altri produttori nell' ambito della Fides; in terzo luogo, per le ricorrenti canadesi St Anne, Westar, MacMillan e Canfor, nell' aver inserito divieti di rivendita o di esportazione nei contratti o nelle condizioni generali di vendita.

A ° Le infrazioni relative alla KEA

187 Dal punto 146 della decisione risulta che nessuna ammenda è stata inflitta ai produttori statunitensi per la loro partecipazione alle attività della KEA. Trattandosi del primo procedimento in cui veniva messo in questione il Webb Pomerene Act, la Commissione ha infatti ammesso che i produttori interessati non erano consapevoli dell' incompatibilità del loro comportamento col Trattato CEE.

B ° L' infrazione relativa alla Fides

188 Nell' art. 3 della decisione, alla ricorrente Finncell viene inflitta un' ammenda di 100 000 ECU per aver scambiato con altri produttori informazioni sui prezzi, nell' ambito della Fides.

189 In proposito si deve ricordare che la Finncell ha svolto una funzione predominante nell' ambito dell' associazione e che l' infrazione è durata dal 1973 al 1977. Considerate la gravità e la durata dell' infrazione, l' importo dell' ammenda inflitta dalla Commissione dev' essere confermato.

C ° L' infrazione relativa ai divieti di esportazione e di rivendita

190 Nell' art. 3 della decisione, alle ricorrenti Canfor, MacMillan, St Anne e Westar sono state inflitte ammende pari, rispettivamente, a 125 000, 150 000, 200 000 e 150 000 ECU.

191 Queste ammende venivano inflitte non solo per aver applicato divieti di esportazione e di rivendita, ma anche, nel caso della Canfor, della MacMillan e della Westar, per le infrazioni consistenti nell' aver partecipato a concertazioni generali sui prezzi annunciati e sui prezzi di transazione e, nel caso della St Anne, per le infrazioni consistenti nell' aver partecipato alla concertazione generale sui prezzi annunciati ed alle riunioni della Fides.

192 Poiché, nei confronti di queste ricorrenti, la Corte ha ritenuto accertata soltanto l' infrazione relativa alle clausole che vietano l' esportazione e la rivendita, l' importo delle suddette ammende dev' essere modificato.

193 Indubbiamente, le clausole che vietano l' esportazione e la rivendita mettono direttamente in pericolo la libertà degli scambi intracomunitari e, pertanto, costituiscono gravi violazioni del Trattato.

194 Tuttavia, si deve osservare che le parti interessate hanno posto rapidamente fine a questa infrazione. L' unico contratto concluso dalla Westar nel quale figurava la clausola in questione ha cessato di produrre effetti dal 31 dicembre 1978, cioè molto prima della comunicazione degli addebiti, che è datata 4 settembre 1981. Le ricorrenti Canfor e St Anne hanno abolito le clausole controverse dai contratti o dalle condizioni generali di vendita, appena ricevuta la comunicazione degli addebiti. La MacMillan, da parte sua, afferma, senza essere contraddetta dalla Commissione, di aver eliminato la clausola in tutti i suoi contratti alla fine del 1981.

195 Inoltre, si deve rilevare che a propria difesa tutte le ricorrenti dichiarano, senza essere contraddette dalla Commissione, che l' inserimento della clausola in questione nei contratti o nelle condizioni di vendita era dovuto semplicemente a negligenza.

196 Infine, si deve constatare che, a proposito di questa sanzione, le ricorrenti Canfor e Westar sostengono di esser state discriminate rispetto alla Rayonier ITT. A quest' impresa, che pur aveva anch' essa inserito nelle proprie condizioni generali di vendita clausole che vietavano l' esportazione e la rivendita, la Commissione non ha inflitto alcuna ammenda. La discriminazione sarebbe particolarmente evidente nei confronti della Westar, per la quale la Commissione ha accertato che esisteva un solo contratto contenente la clausola controversa.

197 Questo argomento non può essere accolto. Un' impresa che, con il suo comportamento, ha violato l' art. 85, n. 1, del Trattato non può sottrarsi a qualsiasi sanzione per il motivo che nessuna ammenda è stata inflitta ad un altro operatore economico, se il procedimento dinanzi alla Corte non riguarda la situazione di quest' ultimo.

198 In base alle precedenti considerazioni, l' ammenda inflitta a ciascuna delle parti interessate dev' essere fissata in 20 000 ECU.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

199 Con ordinanza 20 marzo 1990 il ricorso proposto dalla Mead Corporation, che è uno dei membri della KEA, è stato cancellato dal ruolo con riserva delle spese.

200 A norma dell' art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l' altra parte conclude in tal senso. La Commissione ha chiesto che le spese della Mead Corporation vengano poste a carico di questa; così dev' essere, perciò, statuito.

201 Per il resto si deve ricordare che, a norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese e, quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.

202 Nella fattispecie, ai fini di tale ripartizione, si devono distinguere le spese determinate dalle due perizie e le altre spese.

203 Le spese determinate dalle perizie devono essere poste a carico della Commissione. Le perizie si riferiscono, infatti, alle infrazioni accertate dalla Commissione nell' art. 1, nn. 1 e 2, della decisione, che la Corte ha ritenuto di dover annullare.

204 Quanto alle altre spese, esse devono essere sopportate per due terzi dalla Commissione, per un nono dalle ricorrenti membri della KEA, per un nono dalla Finncell e, infine, per un nono dalle ricorrenti canadesi St Anne, Westar, MacMillan e Canfor.

205 Questa ripartizione tiene conto del fatto che la Commissione è rimasta soccombente nei mezzi da essa dedotti quanto all' infrazione relativa alla concertazione generale sui prezzi annunciati, a quella relativa alla concertazione generale sui prezzi di transazione, a quella relativa alla concertazione sui prezzi di transazione nell' ambito della KEA e a quella relativa gli scambi d' informazioni nell' ambito della Fides, nella parte concernente la St Anne, mentre le ricorrenti, membri della KEA, sono rimaste soccombenti per quanto riguarda le infrazioni consistenti nell' essersi concertate sui prezzi annunciati e nell' aver scambiato informazioni nell' ambito di questa associazione, la Finncell per quanto riguarda l' infrazione consistente nell' aver scambiato dati riferiti a determinate imprese in materia di prezzi nell' ambito della Fides e le suddette ricorrenti canadesi per quanto riguarda l' infrazione relativa alle clausole che vietano l' esportazione e la rivendita.

206 Infine, a norma dell' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, il governo del Regno Unito, intervenuto a sostegno della Commissione in varie cause, sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) L' art. 1, n. 1, della decisione 85/202/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativa ad un procedimento per violazione dell' art. 85 del Trattato, è annullato.

2) L' art. 1, n. 2, della suddetta decisione è annullato.

3) L' art. 1, n. 3, della suddetta decisione è annullato, nella parte in cui vi si accerta una concertazione sui prezzi di transazione.

4) L' art. 1, n. 4, della suddetta decisione è annullato, nella parte concernente la ricorrente St Anne.

5) Le domande di annullamento dell' art. 1, n. 5, della suddetta decisione sono respinte.

6) Le norme della dichiarazione d' impegno allegata alla decisione sono annullate nella parte in cui impongono altri obblighi oltre a quelli che risultano dalle disposizioni con cui la Commissione ha accertato infrazioni e che non sono state annullate dalla Corte.

7) Le ammende inflitte alle ricorrenti sono abolite, tranne quella che riguarda la Finncell, mentre quelle inflitte alla Canfor, alla MacMillan, alla St Anne e alla Westar sono ridotte a 20 000 ECU.

8) La Mead Corporation sopporterà le proprie spese.

9) Le spese derivanti dalle due perizie disposte dalla Corte saranno sopportate dalla Commissione.

10) Le altre spese saranno sopportate per due terzi dalla Commissione, per un nono dalle ricorrenti membri della KEA, per un nono dalla Finncell e per un nono dalle ricorrenti canadesi St Anne, Westar, MacMillan e Canfor.

11) Il governo del Regno Unito, interveniente, sopporterà le proprie spese.

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