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Document 61984CJ0296

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 marzo 1986.
    Antonino Sinatra contro Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Mons - Belgio.
    Previdenza sociale - Norma anticumulo nazionale.
    Causa 296/84.

    Raccolta della Giurisprudenza 1986 -01047

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:121

    61984J0296

    SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 13 MARZO 1986. - ANTONIO SINATRA CONTRO FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS (F. N. R. O. M.). - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR DE TRAVAIL, MONS. - PREVIDENZA SOCIALE - NORMA NAZIONALE ANTICUMULO. - CAUSA 296/84.

    raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 01047


    Massima
    Parti
    Oggetto della causa
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PRESTAZIONI - NORME NAZIONALI ANTICUMULO - APPLICAZIONE A PRESTAZIONI MATURATE IN FORZA DELLE SOLE LEGGI NAZIONALI

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ARTT . 12 , N . 2 , E 46 )

    2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - ASSICURAZIONE INVALIDITA - CALCOLO DELLE PRESTAZIONI - ART . 46 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 - APPLICAZIONE NEL CASO IN CUI L ' IMPORTO DELLE PRESTAZIONI SPETTANTI IN FORZA DI UNA NORMATIVA NAZIONALE E INDIPENDENTE DAI PERIODI MATURATI E IN CUI IL PERIODO MINIMO A NORMA DI DETTA NORMATIVA E STATO MATURATO SOTTO UN REGIME SPECIALE DI CATEGORIA - MODALITA DEL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ARTT . 45 , N . 2 , E 46 )

    Massima


    1 . IL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OSTA ALL ' ATTRIBUZIONE DI PRESTAZIONI SPETTANTI IN FORZA DELLE LEGGI DI UN SOLO STATO MEMBRO QUALORA ESSE SIANO PIU ELEVATE DI QUELLE DETERMINATE A NORMA DELL ' ART . 46 DELLO STESSO REGOLAMENTO .

    IN TAL CASO , L ' ART . 12 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OSTA ALL ' APPLICAZIONE DI UNA NORMA NAZIONALE ANTICUMULO ESTERNA PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPETTANTI IN FORZA DELLE LEGGI DI UN SOLO STATO MEMBRO .

    2 . L ' ART . 46 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 SI APPLICA QUALORA L ' IMPORTO DELLE PRESTAZIONI DOVUTE IN FORZA DI UNA NORMATIVA NAZIONALE SIA INDIPENDENTE DAI PERIODI MATURATI E QUALORA IL PERIODO MINIMO DA CUI DIPENDE L ' ACQUISTO DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE AI SENSI DI DETTA NORMATIVA SIA STATO MATURATO , ANCHE SE SI TRATTA DI UN REGIME SPECIALE DI CATEGORIA E SE I PERIODI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO NON SIANO PERIODI D ' ISCRIZIONE AD UN REGIME CORRISPONDENTE .

    ONDE DETERMINARE L ' IMPORTO DI CUI AL 1* COMMA DELL ' ART . 46 , N . 1 , E ESCLUSA L ' APPLICAZIONE DI NORME NAZIONALI ANTICUMULO ESTERNE .

    L ' IMPORTO CHE , DAL CONFRONTO PRESCRITTO DAL 2* COMMA DELL ' ART . 46 , N . 1 , RISULTI PIU ELEVATO E RIDOTTO , EVENTUALMENTE , A NORMA DEL N . 3 DELLO STESSO ARTICOLO .

    Parti


    NEL PROCEDIMENTO 296/84 ,

    AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA COUR DU TRAVAIL DI MONS NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA

    ANTONINO SINATRA

    E

    FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS ( FNROM ),

    Oggetto della causa


    DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 12 , 45 E 46 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI , AI LAVORATORI AUTONOMI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU 1983 , L 230 , PAG . 8 ),

    Motivazione della sentenza


    1 CON SENTENZA 5 DICEMBRE 1984 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 10 DICEMBRE SUCCESSIVO , LA COUR DU TRAVAIL DI MONS HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 12 , 45 E 46 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 ( COME MODIFICATO ), RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI , AI LAVORATORI AUTONOMI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , CON RIGUARDO ALL ' APPLICABILITA DI UNA NORMA ANTICUMULO NAZIONALE AI FINI DEL CALCOLO DI UNA PRESTAZIONE D ' INVALIDITA PER MINATORE DI GALLERIA .

    2 DETTA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA TRA IL SIG . ANTONINO SINATRA E IL FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS ( FNROM ), RELATIVA ALL ' APPLICAZIONE , DA PARTE DI DETTO ENTE BELGA CHE GESTISCE IL REGIME DI PENSIONE DI INVALIDITA PER I MINATORI DI GALLERIA , DELLA NORMA ANTICUMULO DI CUI ALL ' ART . 23 , N . 1 , DEL REGIO DECRETO 19 NOVEMBRE 1970 AI FINI DELLA DETRAZIONE DELL ' IMPORTO DELLA PENSIONE ITALIANA D ' INVALIDITA DI CUI IL SINATRA FRUISCE DALLA PENSIONE BELGA ALLO STESSO SPETTANTE IN BASE AL REGIME SUDDETTO .

    3 IL SINATRA PRESTAVA LAVORO SUBORDINATO IN ITALIA DAL 1948 AL 1956 E POI LAVORAVA IN BELGIO COME MINATORE DI GALLERIA DAL 1957 AL 1970 . EGLI GODE DI UNA PENSIONE D ' INVALIDITA ITALIANA PRO RATA , A NORMA DELL ' ART . 46 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , IL CUI IMPORTO DIPENDE DALLA DURATA DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE MATURATI IN ITALIA . FRUISCE INOLTRE , DAL 1* APRILE 1971 , DI UNA PENSIONE BELGA D ' INVALIDITA PER MINATORI DI GALLERIA IN BASE AL REGIO DECRETO 19 NOVEMBRE 1970 . L ' IMPORTO DELLA PRESTAZIONE NON DIPENDE DALLA DURATA DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE E IL SINATRA HA MATURATO IL MINIMO DI ANNI DI LAVORO IN MINIERA NECESSARIO PER OTTENERE DETTA PENSIONE .

    4 IN OCCASIONE DEL RIESAME DEL FASCICOLO DEL SINATRA , SULLA NECESSITA DEL QUALE VERTEVA LA QUESTIONE SOTTOPOSTA A QUESTA CORTE NELLA CAUSA 7/81 ( SENTENZA 2 FEBBRAIO 1982 , SINATRA/FNROM , RACC . PAG . 137 ), IL FNROM APPLICAVA LA NORMA ANTICUMULO DI CUI ALL ' ART . 23 , N . 1 , DEL REGIO DECRETO 19 NOVEMBRE 1970 E DETRAEVA DALLA PENSIONE BELGA L ' IMPORTO DELLA PENSIONE ITALIANA . INFATTI , A TENORE DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE :

    ' LA PENSIONE D ' INVALIDITA AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO PUO ESSERE CUMULATA CON UNA O PIU PENSIONI DI VECCHIAIA O D ' INVALIDITA SOLO FINO A CONCORRENZA DELL ' IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE STABILITO NELL ' ART . 4 , NN . 1 , 2 O 4 , A SECONDA CHE SI TRATTI DI UN OPERAIO CONIUGATO OPPURE DI UN OPERAIO CELIBE , VEDOVO O DIVORZIATO O SEPARATO ' .

    UN REGIO DECRETO 3 AGOSTO 1983 HA MODIFICATO LA CITATA DISPOSIZIONE PRECISANDO CHE LA NON CUMULABILITA RIGUARDA UNA O PIU PENSIONI DI VECCHIAIA O D ' INVALIDITA ' ATTRIBUITE IN FORZA DI UNA NORMATIVA BELGA O STRANIERA ' .

    5 IL SINATRA PROPONEVA RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE BELGA . LA CONTROVERSIA GIUNGEVA DINANZI ALLA COUR DU TRAVAIL DI MONS E IN QUELLA SEDE IL SINATRA DEDUCEVA CHE , A NORMA DELL ' ART . 46 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , SI DOVEVA CONFRONTARE L ' IMPORTO DELLA PENSIONE D ' INVALIDITA BELGA DECURTATO DELLA PENSIONE ITALIANA CON L ' IMPORTO DELLA PENSIONE BELGA CALCOLATA PRO RATA , PROPORZIONALE ALLA DURATA DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE MATURATI IN BELGIO . IN BASE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA AVREBBE DOVUTO ESSERGLI VERSATO QUEST ' ULTIMO IMPORTO , PIU ELEVATO .

    6 SECONDO IL FNROM , DEVE APPLICARSI LA NORMA ANTICUMULO NAZIONALE POICHE IL SINATRA PERCEPISCE UNA PENSIONE COMPLETA IN FORZA DELLA SOLA NORMATIVA BELGA . DATO CHE , IN BASE ALL ' ART . 45 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO , LA NORMA DEL CUMULO NON SI APPLICHEREBBE NELLA FATTISPECIE , ANCHE L ' ART . 46 DELLO STESSO REGOLAMENTO SAREBBE INAPPLICABILE .

    7 PER POTER RISOLVERE DETTA CONTROVERSIA , LA COUR DU TRAVAIL DI MONS HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :

    ' SE IL REGOLAMENTO N . 1408/71 , IN PARTICOLARE NEGLI ARTT . 12 , 45 E 46 , VADA INTERPRETATO IN MODO TALE CHE , SE LA DISCIPLINA DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA SUBORDINA LA CONCESSIONE DI UNA PRESTAZIONE D ' INVALIDITA DI UN REGIME SPECIALE PER MINATORI ALLA MATURAZIONE DI UN PERIODO ASSICURATIVO MINIMO DETERMINATO , MA IL CUI IMPORTO NON SI DETERMINA IN BASE ALLA DURATA TOTALE DEI PERIODI ASSICURATIVI ( NON SI FA RICORSO AL CUMULO ) E CONTIENE UNA NORMA ANTICUMULO ESTERNA , L ' ENTE COMPETENTE DI DETTO STATO DEBBA , NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE SOGGETTO A DETTA NORMATIVA , MA CHE FRUISCE ANCHE DI UNA PRESTAZIONE PROPORZIONALE DI PENSIONE DA PARTE DI UN REGIME GENERALE IN VIRTU DELLA DISCIPLINA DI UN ALTRO STATO MEMBRO , RAFFRONTARE LA PRESTAZIONE COMUNITARIA - CALCOLATA IN BASE ALL ' ART . 46 , N . 1 , SENZA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICUMULO NAZIONALI E DELL ' ART . 46 , N . 3 , CHE FISSA COME MASSIMO L ' IMPORTO TEORICO PIU ALTO DI PENSIONE - ALLA PRESTAZIONE SPETTANTE ESCLUSIVAMENTE IN BASE ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , INCLUDENDOVI ANCHE LA NORMA ANTICUMULO ESTERNA , ONDE STABILIRE QUALE SIA IL REGIME PIU VANTAGGIOSO PER IL LAVORATORE MIGRANTE ( L ' IMPORTO DI PENSIONE PIU ALTO ) ' .

    8 DETTA QUESTIONE RIGUARDA IN PRIMO LUOGO L ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 12 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

    9 L ' ART . 12 , N . 2 , STABILISCE , NELLA PRIMA FRASE , LA REGOLA SECONDO CUI LE DISPOSIZIONI ANTICUMULO FIGURANTI NELLA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO SONO OPPONIBILI AL BENEFICIARIO ' ANCHE SE SI TRATTA DI PRESTAZIONI ACQUISITE IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DI UN ALTRO STATO MEMBRO ' . TUTTAVIA , A TENORE DELLA SECONDA FRASE , DETTA REGOLA NON SI APPLICA QUALORA L ' INTERESSATO FRUISCA DI PRESTAZIONI ' CHE SONO LIQUIDATE DALLE ISTITUZIONI DI DUE O PIU STATI MEMBRI AI SENSI DEGLI ARTT . 46 ( ... ) ' .

    10 A QUESTO PROPOSITO , LA COMMISSIONE OSSERVA INNANZITUTTO CHE OCCORRE DISTINGUERE TRA NORME ANTICUMULO INTERNE , CHE RIGUARDANO SOLO PRESTAZIONI NAZIONALI , E NORME ANTICUMULO ESTERNE , CONCERNENTI ESPRESSAMENTE LE PRESTAZIONI STRANIERE . NELLA VERSIONE ORIGINARIA , L ' ART . 23 , N . 1 , DEL REGIO DECRETO 19 NOVEMBRE 1970 AVREBBE COSTITUITO UNA NORMA ANTICUMULO INTERNA , NON ESTENDIBILE A PRESTAZIONI EROGATE IN FORZA DELLE LEGGI DI UN ALTRO STATO MEMBRO .

    11 SI DEVE RICORDARE AL RIGUARDO CHE , NELL ' AMBITO DELLA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA LA CORTE DI GIUSTIZIA E I GIUDICI NAZIONALI , SULLA QUALE POGGIA L ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE , E NON ALLA CORTE , INTERPRETARE IL DIRITTO NAZIONALE E STATUIRE SULLA SUA APPLICAZIONE NEL CASO CONCRETO . POICHE , COME EMERGE DALLA SENTENZA DI RINVIO , LA COUR DU TRAVAIL HA SOLLEVATO LA QUESTIONE CON RIGUARDO AD UNA NORMA ANTICUMULO ESTERNA , LA SOLUZIONE DOVRA RIFERIRSI AD UNA NORMA SIFFATTA .

    12 SECONDO IL GOVERNO ITALIANO , LA PRESENTE CAUSA DOVREBBE INDURRE A MODIFICARE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , CHE HA AMMESSO L ' APPLICAZIONE DELLE NORME ANTICUMULO NAZIONALI A PRESTAZIONI SPETTANTI IN BASE ALLE SOLE LEGGI NAZIONALI . ANCHE QUALORA L ' INTERESSATO ABBIA DIRITTO AD UNA PRESTAZIONE DOVUTA IN FORZA DELLE SOLE LEGGI NAZIONALI , LA LIQUIDAZIONE DI TALE PRESTAZIONE SAREBBE SEMPRE , A TENORE DELL ' ART . 12 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , EFFETTUATA ' AI SENSI DELL ' ART . 46 ' . IL COORDINAMENTO COMUNITARIO DEI VARI REGIMI NAZIONALI PRESCRITTO DALL ' ART . 51 DEL TRATTATO CEE ESIGEREBBE CHE NON VENGA DECURTATA LA PRESTAZIONE SPETTANTE IN FORZA DELLE SOLE LEGGI NAZIONALI .

    13 A QUESTO PROPOSITO , SI DEVE RICORDARE CHE NELLA SENTENZA 21 OTTOBRE 1975 ( CAUSA 24/75 , PETRONI , RACC . PAG . 1149 ) LA CORTE HA DICHIARATO CHE L ' ART . 46 , N . 3 , E INCOMPATIBILE CON L ' ART . 51 DEL TRATTATO IN QUANTO IMPONE UNA LIMITAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPETTANTI IN STATI MEMBRI DIVERSI MEDIANTE DECURTAZIONE DELL ' IMPORTO DI UNA PRESTAZIONE SPETTANTE IN FORZA DELLE SOLE LEGGI NAZIONALI . DA QUESTA GIURISPRUDENZA EMERGE CHE UNA PRESTAZIONE SPETTANTE IN FORZA DELLE LEGGI DI UN SOLO STATO MEMBRO E CHE SIA PIU VANTAGGIOSA DI QUELLA RISULTANTE DALL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 46 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E DOVUTA , INDIPENDENTEMENTE DA QUEST ' ULTIMO ARTICOLO , IN FORZA DELLE SOLE LEGGI NAZIONALI .

    14 TUTTAVIA , COME LA CORTE HA RIPETUTAMENTE AFFERMATO ( SI VEDANO LE SENTENZE 13 OTTOBRE 1977 , CAUSA 22/77 , MURA , RACC . PAG . 1699 ; 14 MARZO 1978 , CAUSA 98/77 , SCHAAP , RACC . PAG . 707 ; 2 LUGLIO 1981 , CAUSE RIUNITE 116 , 117 , 119 , 120 E 121/80 , CELESTRE , RACC . PAG . 1737 ), IN TAL CASO SI APPLICA NON LA SECONDA , MA LA PRIMA FRASE DELL ' ART . 12 , N . 2 , CON LA CONSEGUENZA CHE LE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI RIDUZIONE , DI SOSPENSIONE O DI SOPPRESSIONE SONO OPPONIBILI AL BENEFICIARIO . INFATTI , ANCHE SE IL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON SCALFISCE LE PRESTAZIONI DOVUTE IN FORZA DELLE LEGGI DI UN SOLO STATO MEMBRO , QUESTE DEVONO ESSERE APPLICATE INTEGRALMENTE , COMPRESE EVENTUALMENTE LE DISPOSIZIONI ANTICUMULO CHE ESSE CONTENGONO . QUALSIASI ALTRA SOLUZIONE NON SOLO SAREBBE IN CONTRASTO CON LA LETTERA DELL ' ART . 12 , N . 2 , MA AVREBBE LA CONSEGUENZA CHE IL BENEFICIARIO POTREBBE TRARRE DALLA CONTEMPORANEA APPLICAZIONE DELLE LEGGI DI PIU STATI MEMBRI VANTAGGI CONSIDERATI INDEBITI TANTO DALLA NORMATIVA NAZIONALE INTERESSATA QUANTO DALLO SPECIFICO DISPOSTO DELL ' ART . 46 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

    15 NE CONSEGUE CHE L ' ART . 12 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OSTA ALL ' APPLICAZIONE DI UNA NORMA NAZIONALE ANTICUMULO ESTERNA A PRESTAZIONI SPETTANTI IN FORZA DELLE LEGGI DI UN SOLO STATO MEMBRO .

    16 LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE E POI INTESA AD ACCERTARE SE L ' ART . 46 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 SI APPLICHI IN UN CASO COME QUELLO DI SPECIE E A STABILIRE LE MODALITA DELLA DETERMINAZIONE DELL ' IMPORTO DELLE PRESTAZIONI DOVUTO IN BASE A DETTO ARTICOLO .

    17 SECONDO IL FNROM , L ' IMPORTO - CONTEMPLATO DAL 1* COMMA DELL ' ART . 46 , N . 1 - CORRISPONDENTE ALLA DURATA COMPLESSIVA DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE MATURATI IN FORZA DEL REGIME SPECIALE PER I MINATORI DEV ' ESSERE DETERMINATO TENENDO CONTO DELLA NORMA ANTICUMULO DI CUI ALL ' ART . 23 , N . 1 , DEL REGIO DECRETO 19 NOVEMBRE 1970 . CIO EMERGEREBBE DALL ' ART . 12 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 . NELLA FATTISPECIE , LA NORMA FONDAMENTALE DI CUI ALL ' ART . 45 , N . 2 , DELLO STESSO REGOLAMENTO RENDEREBBE IMPOSSIBILE CUMULARE , PER IL CALCOLO DI UNA PENSIONE IN FORZA DEL REGIME SPECIALE BELGA PER I MINATORI , I PERIODI ASSICURATIVI ITALIANI RELATIVI AL LAVORO IN SETTORI DIVERSI DA QUELLO MINERARIO CON I PERIODI RELATIVI AL LAVORO IN MINIERA ED OSTEREBBE AL CONFRONTO CONTEMPLATO DAL 2* COMMA DELL ' ART . 46 , N . 1 .

    18 IL SINATRA SOSTIENE INVECE CHE PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE DOVUTA IN FORZA DELL ' ART . 46 SI DEVE SEMPRE , ANCHE IN CASI COME QUELLO DI SPECIE , PROCEDERE AL CUMULO E ALLA RIPARTIZIONE PROPORZIONALE . PERTANTO , L ' ENTE BELGA DOVREBBE ATTRIBUIRGLI UNA PENSIONE D ' INVALIDITA PROPORZIONALE AL NUMERO DEGLI ANNI DI ASSICURAZIONE COMPIUTI IN BELGIO RISPETTO ALL ' INTERA DURATA DELLA SUA ATTIVITA LAVORATIVA .

    19 SI DEVE RICORDARE CHE , A NORMA DELL ' ART . 40 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , L ' ART . 46 SI APPLICA PER ANALOGIA ALLE PRESTAZIONI D ' INVALIDITA QUANDO IL LAVORATORE SIA STATO ASSOGGETTATO SUCCESSIVAMENTE O ALTERNATIVAMENTE ALLE NORMATIVE DI DUE O PIU STATI MEMBRI , DI CUI ALMENO UNA FACCIA DIPENDERE L ' IMPORTO DELLE PRESTAZIONI DALLA DURATA DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE . L ' ART . 46 , N . 1 , PRESCRIVE IL CONFRONTO TRA L ' IMPORTO - MENZIONATO NEL PRIMO COMMA DELLO STESSO PARAGRAFO - DELLA PRESTAZIONE BASATA SULLA NORMATIVA NAZIONALE INTERESSATA , CORRISPONDENTE ALLA DURATA COMPLESSIVA DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE O DI RESIDENZA DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IN FORZA DI DETTA NORMATIVA , E L ' IMPORTO DELLA PRESTAZIONE OTTENUTO APPLICANDO LE REGOLE STABILITE NEL N . 2 , LETT . A ) E B ), DELLO STESSO ARTICOLO . A TENORE DEL 2* COMMA DELL ' ART . 46 , N . 1 , SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE SOLO L ' IMPORTO PIU ELEVATO .

    20 DALLA GIURISPRUDENZA SOPRA CITATA EMERGE CHE E DOVUTA LA PRESTAZIONE RISULTANTE DALL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 46 QUALORA ESSA SI RIVELI PIU VANTAGGIOSA DI QUELLA SPETTANTE IN FORZA DELLE LEGGI DI UN SOLO STATO MEMBRO , COMPRESA , EVENTUALMENTE , UNA NORMA ANTICUMULO ESTERNA . ANCHE SE L ' ART . 45 , N . 2 , ESCLUDE IL CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI QUALORA SI TRATTI , COME NELLA FATTISPECIE , DI UN REGIME SPECIALE PER UNA CATEGORIA DI LAVORATORI E QUALORA I PERIODI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO NON SIANO PERIODI DI ISCRIZIONE AD UN REGIME CORRISPONDENTE , L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 46 ED IL CONFRONTO PRESCRITTO DAL N . 1 , 2* COMMA , DELLO STESSO NON SONO SUBORDINATI ALLA CONDIZIONE CHE TUTTI I PERIODI DI CUI TRATTASI POSSANO ESSERE CUMULATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI . PERTANTO , L ' ART . 46 SI APPLICA INTEGRALMENTE IN UN CASO COME QUELLO DI SPECIE .

    21 QUANTO ALL ' IMPORTO MENZIONATO NEL 1* COMMA DELL ' ART . 46 , N . 1 , SI TRATTA - SECONDO LA CITATA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , CONFERMATA DA ULTIMO IN DUE SENTENZE 4 GIUGNO 1985 ( CAUSE 58/84 , ROMANO , E 117/84 , RUZZU , RACC . 1985 , PAG . 1679 E PAG . 1697 ) - DELL ' IMPORTO AL QUALE IL LAVORATORE AVREBBE DIRITTO IN BASE ALLA NORMATIVA NAZIONALE SE NON FRUISSE DI UNA PENSIONE IN FORZA DELLE LEGGI DI UN ALTRO STATO MEMBRO . A QUESTO PROPOSITO E ESCLUSA , CONFORMEMENTE ALLA SECONDA FRASE DELL ' ART . 12 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , L ' APPLICAZIONE DI NORME NAZIONALI ANTICUMULO ESTERNE .

    22 PER QUANTO RIGUARDA L ' IMPORTO DA DETERMINARE A NORMA DELL ' ART . 46 , N . 2 , LETT . A ) E B ), LA LETT . A ), INFINE , DISPONE CHE , SE L ' IMPORTO DELLA PRESTAZIONE SPETTANTE IN FORZA DI UNA NORMATIVA NAZIONALE E INDIPENDENTE DAI PERIODI MATURATI , ' TALE IMPORTO E CONSIDERATO COME L ' IMPORTO TEORICO ' CONTEMPLATO DALLA STESSA LETT . A ). QUALORA , IN UN CASO DEL GENERE , DETTO IMPORTO SIA UGUALE A QUELLO MENZIONATO NEL 1* COMMA DEL N . 1 , L ' IMPORTO EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE , CHE E STABILITO , A NORMA DELLA LETT . B ) DEL N . 2 , PROPORZIONALMENTE ALLA DURATA DEI PERIODI MATURATI IN BASE ALLA NORMATIVA INTERESSATA RISPETTO ALLA DURATA COMPLESSIVA DEI PERIODI MATURATI IN FORZA DELLE LEGGI DI TUTTI GLI STATI MEMBRI INTERESSATI , NON PUO SUPERARE L ' IMPORTO CONTEMPLATO DAL N . 1 . DI CONSEGUENZA , LA QUESTIONE - CONTROVERSA TRA IL FNROM , DA UN LATO , E IL SINATRA E IL GOVERNO ITALIANO , DALL ' ALTRO - SE IL CALCOLO PRESCRITTO DALL ' ART . 46 , N . 2 , DEBBA ESSERE EFFETTUATO ANCHE NEI CASI DI CUI ALL ' ART . 45 , N . 2 , E IRRILEVANTE .

    23 SI DEVE AGGIUNGERE CHE , COME HANNO RILEVATO LA COMMISSIONE E IL GOVERNO ITALIANO , ALL ' IMPORTO IN TAL MODO DETERMINATO VA APPLICATA LA CLAUSOLA DI RIDUZIONE DI CUI ALL ' ART . 46 , N . 3 . A TENORE DI QUESTA DISPOSIZIONE , IL PIU ELEVATO DEGLI IMPORTI TEORICI DI PRESTAZIONE CALCOLATI A NORMA DEL N . 2 , LETT . A ), COSTITUISCE IL LIMITE CHE LA SOMMA DELLE PRESTAZIONI CALCOLATE IN CONFORMITA AI NN . 1 E 2 E DOVUTE DA CIASCUNO DEGLI ENTI CHE APPLICANO IL N . 1 NON PUO SUPERARE .

    24 LA QUESTIONE SOLLEVATA DALLA COUR DU TRAVAIL DI MONS DEV ' ESSERE , PERTANTO , COSI RISOLTA :

    1 ) - IL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OSTA ALL ' ATTRIBUZIONE DI PRESTAZIONI SPETTANTI IN FORZA DELLE LEGGI DI UN SOLO STATO MEMBRO QUANDO DETTE PRESTAZIONI SIANO PIU ELEVATE DI QUELLE DETERMINATE IN BASE ALL ' ART . 46 DELLO STESSO REGOLAMENTO ;

    -IN UN CASO DEL GENERE L ' ART . 12 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OSTA ALL ' APPLICAZIONE DI UNA NORMA NAZIONALE ANTICUMULO ESTERNA PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPETTANTI IN FORZA DELLE LEGGI DI UN SOLO STATO MEMBRO ;

    2)-L ' ART . 46 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 SI APPLICA QUALORA L ' IMPORTO DELLE PRESTAZIONI DOVUTE IN FORZA DI UNA NORMATIVA NAZIONALE SIA INDIPENDENTE DAI PERIODI MATURATI E QUALORA SIA STATO MATURATO IL PERIODO MINIMO DA CUI DIPENDE L ' ACQUISTO DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE IN BASE A DETTA NORMATIVA , ANCHE SE SI TRATTI DI UN REGIME SPECIALE PER UNA CATEGORIA DI LAVORATORI E SE I PERIODI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO NON SIANO PERIODI DI ISCRIZIONE A UN REGIME CORRISPONDENTE ;

    -AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL ' IMPORTO DI CUI AL 1* COMMA DELL ' ART . 46 , N . 1 , E ESCLUSA L ' APPLICAZIONE DI NORME NAZIONALI ANTICUMULO ESTERNE ;

    -L ' IMPORTO CHE DAL CONFRONTO PRESCRITTO DAL 2* COMMA DELL ' ART . 46 , N . 1 , RISULTI IL PIU ELEVATO E RIDOTTO , EVENTUALMENTE , A NORMA DEL N . 3 DI DETTO ARTICOLO .

    Decisione relativa alle spese


    SULLE SPESE

    25 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO ITALIANO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

    Dispositivo


    PER QUESTI MOTIVI ,

    LA CORTE ( TERZA SEZIONE ),

    PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DALLA COUR DU TRAVAIL DI MONS CON SENTENZA 5 DICEMBRE 1984 , DICHIARA :

    1 ) IL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OSTA ALL ' ATTRIBUZIONE DI PRESTAZIONI SPETTANTI IN FORZA DELLE LEGGI DI UN SOLO STATO MEMBRO QUANDO DETTE PRESTAZIONI SIANO PIU ELEVATE DI QUELLE DETERMINATE IN BASE ALL ' ART . 46 DELLO STESSO REGOLAMENTO .

    IN UN CASO DEL GENERE L ' ART . 12 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OSTA ALL ' APPLICAZIONE DI UNA NORMA NAZIONALE ANTICUMULO ESTERNA PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPETTANTI IN FORZA DELLE LEGGI DI UN SOLO STATO MEMBRO .

    2)L ' ART . 46 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 SI APPLICA QUALORA L ' IMPORTO DELLE PRESTAZIONI DOVUTE IN FORZA DI UNA NORMATIVA NAZIONALE SIA INDIPENDENTE DAI PERIODI MATURATI E QUALORA SIA STATO MATURATO IL PERIODO MINIMO DA CUI DIPENDE L ' ACQUI STO DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE IN BASE A DETTA NORMATIVA , ANCHE SE SI TRATTI DI UN REGIME SPECIALE PER UNA CATEGORIA DI LAVORATORI E SE I PERIODI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO NON SIANO PERIODI DI ISCRIZIONE A UN REGIME CORRISPONDENTE .

    AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL ' IMPORTO DI CUI AL 1* COMMA DELL ' ART . 46 , N . 1 , E ESCLUSA L ' APPLICAZIONE DI NORME NAZIONALI ANTICUMULO ESTERNE .

    L ' IMPORTO CHE DAL CONFRONTO PRESCRITTO DAL 2* COMMA DELL ' ART . 46 , N . 1 , RISULTI IL PIU ELEVATO E RIDOTTO , EVENTUALMENTE , A NORMA DEL N . 3 DI DETTO ARTICOLO .

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