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Document 61984CJ0169(01)

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 luglio 1990.
    Société CdF Chimie azote et fertilisants SA e Société chimique de la Grande Paroisse SA contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuto statale - Sistema tariffario olandese.
    Causa C-169/84.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-03083

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:301

    61984J0169(01)

    SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 12 LUGLIO 1990. - SOCIETE CDF CHIMIE AZOTE ET FERTILISANTS SA E SOCIETE CHIMIQUE DE LA GRANDE PAROISSE SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI DI STATO - SISTEMA TARIFFARIO OLANDESE PER LA FORNITURA DI METANO. - CAUSA 169/84.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03083


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Tariffa preferenziale per il metano che agevola sostanzialmente una determinata categoria di imprese e che non è economicamente giustificata

    ( Trattato CEE, art . 92 )

    Massima


    Un sistema tariffario preferenziale per la somministrazione di metano, applicato da uno Stato membro a grandi consumatori industriali che operino tutti, salvo uno, in un determinato settore produttivo, costituisce un aiuto statale se le riduzioni di prezzo concesse manifestamente non corrispondono ai risparmi effettuati sul costo delle forniture . Il fatto che un' impresa non faccia parte del settore di cui trattasi è ininfluente sul rilievo che la tariffa vale sostanzialmente per detto settore .

    Parti


    Nella causa C-169/84,

    Société CdF Chimie azote et fertilisants SA, società di diritto francese, con sede in Tolosa ( Francia ),

    e

    Société chimique de la Grande Paroisse ( SCGP ) SA, società di diritto francese, con sede in Parigi,

    con l' avv . Dominique Voillemot, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Jacques Loesch, 8, rue Zithe,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie-Josée Jonczy, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall' avv . Nicole Coutrelis, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Manfred Beschel, membro del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 17 aprile 1984, adottata nell' ambito del procedimento di cui all' art . 93, n . 2, del Trattato CEE, relativa al sistema tariffario vigente nei Paesi Bassi per la somministrazione di metano ai produttori olandesi di ammoniaca, decisione portata a conoscenza della ricorrente con lettera della Commissione 24 aprile 1984,

    LA CORTE ( Sesta Sezione ),

    composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, F.A . Schockweiler, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, e M . Díez de Velasco, giudici,

    avvocato generale : J . Mischo

    cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere

    vista la relazione d' udienza,

    sentiti i patrocinanti delle parti all' udienza del 29 marzo 1990,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 17 maggio 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto intoduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 luglio 1984, la Compagnie française de l' azote ( Cofaz ) SA, la Société CdF Chimie azote et fertilisants SA e la Société chimique de la Grande Paroisse SA hanno chiesto, a norma dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento della decisione 17 aprile 1984 con la quale la Commissione ha concluso il procedimento instaurato ai sensi dell' art . 93, n . 2, del Trattato CEE, nei confronti del sistema tariffario dei prezzi per il metano nei Paesi Bassi, contenuta nella lettera 4 novembre 1983 indirizzata al governo olandese .

    2 Il 25 ottobre 1983, in seguito alla denuncia presentata da vari produttori francesi di concimi azotati nei confronti di un sistema tariffario preferenziale applicato dai Paesi Bassi a favore dei produttori olandesi di concimi azotati per le forniture di metano destinato alla produzione di ammoniaca, la Commissione decideva di instaurare il procedimento di cui all' art . 93, n . 2, del Trattato CEE .

    3 A suo parere, il regime di aiuto di cui trattasi consisteva originariamente in un sistema in forza del quale il governo olandese, tramite l' impresa Gasunie, per il 50% direttamente o indirettamente controllata dallo Stato olandese, avrebbe concesso sconti speciali ai produttori olandesi di ammoniaca mediante un sistema tariffario con duplice aliquota che avrebbe ridotto il prezzo del metano usato come materia prima dai produttori stessi .

    4 Nell' ambito di questo procedimento il 13 marzo 1984 la Commissione emetteva un parere motivato nel quale dichiarava che questo sistema tariffario integrava un aiuto statale ai sensi dell' art . 92, n . 1, del Trattato CEE, e non poteva fruire di nessuna delle deroghe previste al n . 3 dello stesso articolo .

    5 Con telex 14 aprile 1984 il governo olandese comunicava alla Commissione che la Gasunie aveva soppresso la tariffa contestata ed aveva affiancato al suo sistema tariffario industriale, con decorrenza retroattiva al 1° novembre 1983, una nuova tariffa detta "tariffa F", ad uso dei grandi consumatori industriali stabiliti nei Paesi Bassi, ad esclusione di quelli del settore dell' energia, i quali :

    a ) consumassero annualmente almeno 600 milioni di metri cubi di metano;

    b ) presentassero un fattore di carico del 90% o superiore;

    c ) accettassero l' interruzione totale o parziale delle forniture a discrezione della Gasunie;

    d ) accettassero la fornitura di metano con diversi valori termici .

    6 La nuova tariffa F viene fatturata a un livello pari a quello della tariffa detta "E", che si applica agli utenti il cui consumo annuo è compreso tra 50 e 600 milioni di metri cubi, diminuita di 0,05 HFL al metro cubo . Nel corso del procedimento è emerso tuttavia che il livello di consumo minimo richiesto per fruire della tariffa F era di 500 milioni di metri cubi l' anno .

    7 Ritenendo il nuovo sistema tariffario della Gasunie compatibile con il mercato comune, la Commissione, nella seduta del 17 aprile 1984, decideva di chiudere il procedimento instaurato nei confronti della Gasunie a norma dell' art . 93, n . 2, del Trattato CEE . Con lettera 24 aprile 1984 essa comunicava alle ricorrenti che dopo un approfondito esame degli elementi tecnici inerenti alla struttura della nuova tariffa era giunta alla conclusione che quest' ultima, che faceva parte della struttura tariffaria generale olandese per i consumatori nazionali e non era discriminatoria sul piano settoriale, sotto nessun profilo poteva considerasi un aiuto statale . La Commissione osservava che la Gasunie realizzava notevoli risparmi nelle forniture grazie al lungo periodo di erogazione ed alle condizioni alle quali si potevano effettuare le forniture ai grandi consumatori industriali . A suo parere, nel livello dei prezzi della tariffa F non era compreso l' intero valore dei risparmi effettuati dalla Gasunie grazie a detti contratti . La Commissione dichiarava infine che la tariffa F era giustificata economicamente e commercialmente se raffrontata ai prezzi praticati agli altri grandi consumatori .

    8 Avverso la suddetta decisione di chiusura le ricorrenti hanno proposto il seguente ricorso, prospettando errori manifesti nella valutazione dei presupposti di fatto essenziali, errori insiti in particolare nell' assunto che la tariffa F possa essere considerata parte della struttura tariffaria generale olandese per i consumatori nazionali, che tale tariffa non sia specificamente rivolta ad un settore e che sia giustificata dall' entità dei risparmi nelle forniture che i grandi consumatori procurano alla Gasunie .

    9 Con sentenza 28 gennaio 1986, Cofaz / Commissione ( causa 169/84, Racc . pag . 391 ), la Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile .

    10 Con ordinanza 27 febbraio 1986, la Corte ( Seconda Sezione ) ha disposto una perizia . I periti hanno depositato la relazione ( in prosieguo : la "relazione dei periti ") il 23 dicembre 1987 .

    11 Con ordinanza 16 marzo 1988, a seguito della rinuncia agli atti da parte della Compagnie française de l' azote ( Cofaz ) SA, la Corte ha ordinato la cancellazione della stessa dall' elenco delle parti stanti .

    12 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento, dei mezzi e degli argomenti dedotti dalle parti nonché delle risultanze della perizia, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

    Sulla collocazione della tariffa F all' interno della struttura tariffaria generale olandese per i consumatori nazionali

    13 Con il primo mezzo le ricorrenti deducono che, contrariamente a ciò che la Commissione assume nella sua decisione, la tariffa controversa costituisce una tariffa speciale, semplicemente sovrapposta ma non inserita nella struttura tariffaria generale olandese per i consumatori nazionali .

    14 A sostegno della loro tesi fanno valere in primo luogo che la tariffa F è del tutto segreta e che il contratto di somministrazione in cui figura detta tariffa viene stipulato direttamente con taluni consumatori in via riservata . In secondo luogo, l' accesso alla tariffa F sarebbe subordinato a condizioni del tutto differenti da quelle previste per le altre tariffe . Il limite di applicabilità della tariffa verrebbe infatti calcolato per cliente e non per stabilimento, in guisa da permettere il raggruppamento dei consumi di più stabilimenti . Tale tariffa trova inoltre applicazione fin dal primo metro cubo di metano consumato, mentre per le tariffe B-E si ha l' applicazione successiva dei vari scaglioni delle tariffe A-D per i quantitativi rispettivamente previsti da queste ultime .

    15 Si deve rilevare al riguardo, come è indicato dalla relazione dei periti, che contrariamente alle asserzioni delle ricorrenti la tariffa F è in primo luogo una tariffa pubblica le cui condizioni di accesso sono pubbliche e perfettamente trasparenti, diversamente dal sistema pregresso che era frutto di contratti direttamente stipulati tra la Gasunie e i produttori olandesi di ammoniaca . In secondo luogo la tariffa F è al pari della tariffa E anch' essa applicata per stabilimento . Infine la tariffa F, come le tariffe A-E, è accessibile a tutti i clienti che soddisfino le condizioni oggettive per la sua applicazione .

    16 Come hanno affermato le ricorrenti, la tariffa F si distingue dalle altre tariffe praticate dalla Gasunie per il fatto che il consumatore che soddisfi alle condizioni per la sua applicazione può fruirne fin dal primo metro cubo consumato . Dalla decisione della Commissione 17 aprile 1984 si evince tuttavia che il rilievo secondo cui la tariffa F è parte della struttura tariffaria generale olandese per i consumatori nazionali non costituisce un motivo essenziale della decisione . Pertanto, l' errore commesso dalla Commissione al riguardo non è tale da giustificare l' annullamento della sua decisione .

    17 Il primo mezzo delle ricorrenti deve pertanto essere disatteso .

    Sulla specificità settoriale della tariffa F

    18 Le ricorrenti assumono che la tariffa F è stata istituita mirando unicamente ai produttori olandesi di ammoniaca e che essa pertanto implica una specificità settoriale ed è discriminatoria .

    19 Esse fanno valere in proposito che le condizioni di accesso alla tariffa F sono state volutamente prescelte in modo da favorire i produttori olandesi di ammoniaca destinata alla produzione di concimi azotati, poiché solo questo tipo di imprese sarebbe in grado di consumare almeno 500 milioni l' anno di metri cubi di metano, soddisfacendo inoltre il requisito del fattore di carico richiesto del 90 %.

    20 La Commissione confuta tale mezzo obiettando che per l' applicazione di questa tariffa esiste un contratto stipulato tra la Gasunie e un' impresa non produttrice di ammoniaca, per cui, essendo tale tariffa generalizzata, non sussisterebbe più in nessun caso un aiuto .

    21 Giova ricordare al riguardo che l' art . 92 del Trattato si applica solo agli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali che favoriscono talune imprese o talune produzioni .

    22 Nella fattispecie deve rilevarsi che sebbene un' impresa non facente parte del settore della produzione di ammoniaca fruisca della tariffa F, ciò nonostante quest' ultima riguarda essenzialmente questo settore . La relazione dei periti, infatti, mette in rilievo che i produttori olandesi di ammoniaca, che fruivano del vecchio sistema tariffario, continuano nel complesso a giovarsi di questa tariffa . Per giunta emerge da detta relazione che quattro produttori continuano a fruire della tariffa F benché il loro consumo annuo sia inferiore ai 500 milioni di metri cubi . Inoltre, stando alla relazione dei periti, la Gasunie si era impegnata, con lettera 23 giugno 1986, indirizzata alla Nederlandse Stikstof Maatschappij NV ( società olandese per la produzione dell' azoto ), a rivedere il livello della riduzione concessa con la tariffa F qualora il nuovo prezzo del metano avesse minacciato la sua competitività .

    23 Da quanto sopra discende che il mezzo con cui le ricorrenti deducono che la tariffa F, applicandosi a talune imprese, cioè ai produttori olandesi di ammoniaca, assume un carattere settoriale, deve essere accolto .

    Sul valore dei risparmi che i contratti stipulati alla tariffa F procurano alla Gasunie

    24 Nella lettera 24 aprile 1984 con cui la Commissione ha portato a conoscenza delle ricorrenti la decisione impugnata si sosteneva in particolare che la differenza di prezzo di 5 centesimi al metro cubo tra le tariffe E e F era giustificata dalla differenza di costo della prestazione offerta . Per giustificare tale differenza di costo la Commissione si è richiamata ai notevoli risparmi nelle forniture che derivavano per la Gasunie dall' elevato fattore di carico e dalle condizioni di somministrazione dei grandi consumatori industriali . Secondo la Commissione nel livello dei prezzi della tariffa F non era compreso il valore dei risparmi effettuati dalla Gasunie grazie a detti contratti .

    25 Nella risposta fornita il 1° aprile 1986 al quesito postole dalla Corte, la Commissione ha chiarito perché nella differenza tra le tariffe E e F non era compreso l' intero valore dei risparmi effettuati dalla Gasunie grazie a detti contratti . Essa ha precisato al riguardo che la riduzione di prezzo rispetto alla tariffa E era pari a 5 centesimi al metro cubo, mentre il valore totale dei risparmi andava da 5,5 a 7 centesimi al metro cubo, come qui di seguito specificato :

    Condizioni oggettive Risparmio ( centesimi al metro cubo )

    Quantitativo consumato e

    regolarità delle erogazioni 3

    Interruzione delle forniture 1-2

    Variazione della qualità del gas 1,5-2

    Totale 5,5-7

    26 Le ricorrenti sostengono invece, basandosi sulla relazione di un esperto francese nel settore del metano, che l' importo della differenza obiettivamente giustificata tra la tariffa E e la tariffa F dovrebbe essere di circa 1 centesimo al metro cubo e non potrebbe superare 1,60 centesimi al metro cubo . L' aiuto ammonterebbe dunque a 4 o almeno a 3,40 centesimi al metro cubo . Stando così le cose, la conclusione della Commissione, secondo cui la differenza di prezzo di 5 centesimi al metro cubo tra le tariffe E e F è compatibile con la differenza di costo delle prestazioni fornite, sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione .

    27 Per vagliare la fondatezza dell' argomento testé riportato, occorre accertare il valore dei risparmi, in termini di costo delle prestazioni fornite, che la Gasunie può realizzare nel somministrare gas metano alle imprese che soddisfano i requisiti per fruire della tariffa F .

    28 A fronte delle contrastanti valutazioni espresse dalla Commissione e dalle ricorrenti circa il valore dei risparmi che possono derivare, per la Gasunie, dalle condizioni imposte per l' accesso alla tariffa F ( quantitativo consumato e fattore di carico, possibilità di interruzione delle forniture e sostituibilità ), la Corte ha deciso di ricorrere all' ausilio di periti esperti in materia economica indipendenti dalle parti . Occorre quindi valutare gli argomenti delle parti alla luce delle risultanze della relazione dei periti .

    a ) Sui risparmi dovuti al quantitativo di gas consumato e al fattore di carico

    29 La Commissione è del parere che i risparmi sui costi di fornitura che la Gasunie ricava dai contratti conclusi per l' applicazione della tariffa F, rispetto a quelli relativi all' applicazione della tariffa E, in conseguenza del quantitativo di gas consumato e della regolarità nelle erogazioni ( fattore di carico ), debbano stimarsi a 3 centesimi al metro cubo .

    30 I periti hanno calcolato che i risparmi dovuti al quantitativo e al fattore di carico dei consumatori della tariffa F rispetto a quelli realizzati dai consumatori della tariffa E si situano approssimativamente entro i seguenti limiti ( espressi in centesimi al metro cubo ):

    - per un quantitativo di gas erogato ( minimo : 600 milioni di

    metri cubi per anno ): 0,07-0,242;

    - per la regolarità ( fattore di carico ): 0,273-0,512 .

    Essi hanno precisato inoltre che i risparmi complessivi derivanti dal quantitativo e dal fattore di carico devono essere inferiori alla somma dei valori più elevati testé riportati, per un ammontare di circa 0,754, tenuto conto delle relazioni tra il fattore di carico e il quantitativo consumato dai clienti della tariffa F rispetto a quelli della tariffa E .

    31 Va rilevato, alla luce della motivazione circostanziata e coerente della perizia, fondata su dati precisi, che nel calcolare i risparmi derivanti dal quantitativo consumato e dal fattore di carico a 3 centesimi al metro cubo, la Commissione ha sopravvalutato tali risparmi stimandoli a un importo cinque volte superiore a quello contenuto nella relazione dei periti .

    32 Pertanto la Commissione ha commesso su questo punto un errore manifesto nella valutazione dei fatti .

    b ) Sui risparmi dovuti alla possibilità di interrompere le forniture di gas

    33 Le ricorrenti sostengono che, vista la situazione del mercato nei Paesi Bassi, l' ipotesi che la Gasunie possa trovarsi costretta a interrompere le forniture è irrealistica, essendo le sue capacità di produzione e di trasferimento tali da permetterle di far fronte a qualsiasi domanda eccezionale .

    34 Le ricorrenti assumono inoltre che la possibilità di interrompere le forniture non procura risparmi alla Gasunie, che quest' ultima non pratica alcuna riduzione per gli altri clienti e che la concessione di uno sconto a tale titolo ai produttori olandesi di ammoniaca in generale non può del resto trovare alcuna giustificazione .

    35 La Commissione afferma che la possibilità di interruzioni nelle forniture non è teorica, dal momento che un produttore di ammoniaca è stato parzialmente privato di rifornimenti di metano durante l' inverno 1983/1984 . Essa sostiene poi che tale possibilità riduce la necessità per la Gasunie di investire in sistemi di sicurezza aggiuntivi e le consente quindi un certo risparmio . La Commissione calcola che il valore dei risparmi effettuati dalla Gasunie grazie alla clausola relativa alla possibilità di interruzioni, contenuta nei contratti della tariffa F, vada da 1 a 2 centesimi al metro cubo .

    36 Dalla relazione dei periti risulta che le condizioni di somministrazione del metano nei Paesi Bassi, specificate in un contratto generale, sono in linea di principio identiche per tutte le categorie di consumatori industriali . Tuttavia esistono condizioni speciali per i clienti che fruiscono della tariffa F .

    37 Si deve allora accertare se sussistano differenze nell' esercizio della facoltà della Gasunie di interrompere l' approvvigionamento delle due categorie di clienti .

    38 Il contratto generale, che comprende del pari la tariffa E, prevede al riguardo che "qualora si renda necessario ridurre o interrompere il consumo di metano a causa di difficoltà nelle forniture, il somministrante sarà autorizzato a impartire istruzioni al riguardo e il cliente sarà tenuto a conformarvisi ". Le condizioni speciali, che compaiono nel contratto a tariffa F, sono le seguenti : "alla prima richiesta della Gasunie il cliente dovrà, a seconda dei casi, ridurre o interrompere i propri consumi, conformemente alle indicazioni della Gasunie . Qualora la Gasunie si avvalga di tale facoltà, il cliente non potrà opporvisi adducendo la disparità di trattamento . La Gasunie si impegnerà, nei limiti del possibile, a comunicare al cliente la richiesta di diminuzione o di sospensione del consumo, con almeno 12 ore di anticipo . Ogni mancata erogazione derivante dall' applicazione del presente articolo sarà considerata per il cliente come caso di forza maggiore ".

    39 Da quanto sopra si evince che i clienti che fruiscono della tariffa E sono assoggettati sostanzialmente agli stessi obblighi dei clienti che fruiscono della tariffa F, in caso di esercizio da parte della Gasunie della sua facoltà di interrompere la somministrazione di metano .

    40 Si deve rilevare, inoltre, come indicato dalle ricorrenti, che ove la Gasunie dovesse ricorrere alla sua facoltà di interrompere le forniture, dovrebbe rivolgersi previamente agli industriali che usano il metano come combustibile . Infatti questi ultimi sono il più delle volte attrezzati con impianti che consentono di sostituire il metano con un altro combustibile . I produttori di ammoniaca utilizzano invece il metano come materia prima e non possono fare altro che sospendere la produzione in caso di interruzione del rifornimento di metano .

    41 Peraltro, quanto all' assunto della Commissione secondo cui la Gasunie avrebbe parzialmente interrotto le forniture di metano a un produttore di ammoniaca, deve rilevarsi che la Commissione non ha provato tale asserzione e che i periti hanno accertato che la Gasunie non ha interrotto le forniture a nessun produttore di ammoniaca, nemmeno durante l' inverno particolarmente rigido del 1984/1985 .

    42 Alla luce di tali rilievi, si deve dichiarare che non sussistono per la Gasunie vantaggi economici derivanti dalle clausole speciali di interruzione della tariffa F . Ne consegue che la Commissione, stimando tale vantaggio a 1-2 centesimi al metro cubo, ha parimenti commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti .

    c ) Sui risparmi dovuti alla sostituibilità del metano ( possibilità di variare le caratteristiche termiche del gas somministrato )

    43 Le ricorrenti assumono che la sostituibilità non consente un risparmio di costi rilevante, in quanto il passaggio da un gas a un altro, richiedendo lunghe e minuziose regolazioni, può avvenire solo per un lungo periodo ed è perciò realizzabile per tutti settori dell' industria .

    44 Secondo la Commissione, poiché la sostituibilità non è possibile né per il consumo domestico né per l' esportazione ed essendo una certa sostituibilità necessaria alla Gasunie al fine di ridurre le spese per le scorte di gas H, la somministrazione a grandi consumatori, quelli cioè della tariffa F, le consentirebbe di ridurre le proprie spese . La Commissione valuta tale risparmio nei costi da 1,5 a 2 centesimi al metro cubo .

    45 Quanto alla possibilità per la Gasunie di passare a qualità di gas che si discostano da quelle specificamente previste nel contratto, va rilevato che seppure, come precisato nella relazione dei periti, a differenza dei clienti soggetti alla tariffa F i clienti della tariffa E debbano essere consultati dalla Gasunie onde pervenire mediante reciproco consenso ad una congrua soluzione, secondo i periti un certo numero di somministrati soggetti alle tariffe E e F, nondimeno, vengono riforniti a partire dallo stesso punto di erogazione e sono pertanto assoggettati, dal punto di vista delle possibilità di sostituzione, alle medesime condizioni .

    46 Secondo le informazioni fornite dai periti, i clienti soggetti alla tariffa F non possono tutti essere alternativamente riforniti di gas G o di gas H, giacché le condizioni di allacciamento non lo consentono . In particolare, essi hanno menzionato il caso di un' industria che fa uso di un quantitativo annuo di metano pari a circa il 30% del totale delle erogazioni alla tariffa F e che non può essere rifornita di gas H .

    47 In compenso, i periti hanno rilevato che alcuni industriali che non fruiscono della tariffa F potevano essere allacciati alle due reti H e G . Essi hanno pertanto ritenuto di non dover individuare alcun vantaggio economico derivante dalle clausole speciali della tariffa F .

    48 Sulla scorta di tali dati si deve dichiarare che la Commissione, valutando i risparmi nelle forniture che possono derivare dalla clausola di sostituibilità tra 1,5 e 2 centesimi al metro cubo, ha commesso un errore manifesto di valutazione .

    d ) Sul valore globale dei risparmi dovuti alle diverse condizioni

    49 A tal proposito deve ricordarsi che, nel parere emesso su richiesta della Corte circa il valore globale dei risparmi nei costi delle forniture che offrirebbero alla Gasunie i contratti conclusi alle condizioni della tariffa F rispetto a quelli conclusi alle condizioni della tariffa E, i periti hanno precisato che non è stato agevole individuare risparmi complessivi per un valore superiore a 0,5 centesimi al metro cubo, tenuto conto segnatamente di altri fattori come la flessibilità di funzionamento del giacimento di Groninga o le caratteristiche estremamente favorevoli della rete olandese, in particolare gli allacciamenti e il notevole diametro delle condutture ( fino a 48 pollici ) che consentono il transito del 45% del flusso destinato all' esportazione, caratteristiche che consentono di disporre di scorte rilevanti .

    50 Secondo i periti, da tali considerazioni discende che i risparmi sugli oneri della Gasunie, realizzati in virtù delle condizioni cui sono assoggettati i clienti della tariffa F rispetto a quelle dei clienti della tariffa E, sono di valore assai inferiore alla differenza di prezzo rilevata tra le due tariffe . I periti ne deducono che gli sconti concessi ai clienti della tariffa F sono da ricondurre ad altre considerazioni .

    51 Ne consegue che la Commissione, avendo affermato che la differenza di prezzo di 5 centesimi al metro cubo tra le tariffe E e F corrispondeva alla differenza di costo delle prestazioni fornite, ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti . Il mezzo dedotto dalle ricorrenti su tale punto deve quindi essere accolto .

    52 Da tutte le considerazioni sopra svolte discende che la decisione 17 aprile 1984 con cui la Commissione ha concluso il procedimento instaurato a norma dell' art . 93, n . 2, del Trattato CEE, nei confronti del sistema tariffario dei prezzi per il metano nei Paesi Bassi, decisione portata a conoscenza delle ricorrenti con lettera della Commissione 24 aprile 1984, deve essere annullata .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    53 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La Commissione è rimasta soccombente nei suoi mezzi e va quindi condannata alle spese, compresi i due terzi delle spese sostenute a causa della perizia effettuata in conformità all' ordinanza del 27 febbraio 1986 .

    54 Tuttavia, ai sensi del n . 4 dello stesso articolo, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, salvo se la rinuncia è giustificata dal comportamento dell' altra parte . La Compagnie française de l' azote ( Cofaz ) SA ha rinunciato agli atti con lettera pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 1987, cioè dopo la sentenza interlocutoria 28 gennaio 1986 ( causa 169/84, già citata ) e dopo il deposito della relazione dei periti ( 23 dicembre 1987 ). Va rilevato che la rinuncia non è giustificata dal comportamento della Commissione, bensì esclusivamente da motivi propri della società interessata . Quest' ultima va pertanto condannata ad un terzo delle spese sostenute dalla Commissione fino alla rinuncia agli atti, nonché ad un terzo di quelle derivanti dalla perizia .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( Sesta Sezione )

    dichiara e statuisce :

    1 ) E' annullata la decisione della Commissione 17 aprile 1984, per la chiusura del procedimento instaurato a norma dell' art . 93, n . 2, del Trattato CEE, nei confronti del sistema tariffario dei prezzi per il metano nei Paesi Bassi, decisione portata a conoscenza delle ricorrenti con lettera della Commissione 24 aprile 1984 .

    2 ) La Commissione è condannata alle spese, ivi compresi i due terzi delle spese sostenute a causa della perizia effettuata in conformità all' ordinanza 27 febbraio 1986 .

    La Compagnie française de l' azote ( Cofaz ) SA è condannata a un terzo delle spese sostenute dalla Commissione fino alla rinuncia agli atti, nonché a un terzo di quelle sostenute per la perizia .

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