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Document 61984CJ0157

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 1985.
Maria Frascogna contro Caisse des dépôts et consignations.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine - Francia.
Previdenza sociale: assegno speciale di vecchiaia.
Causa 157/84.

Raccolta della Giurisprudenza 1985 -01739

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:243

61984J0157

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 6 GIUGNO 1985. - MARIA FRASCOGNA CONTRO CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES HAUTS-DE-SEINE). - PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA. - CAUSA 157/84.

raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 01739


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - NORMATIVA COMUNITARIA - APPLICAZIONE PREFERENZIALE RISPETTO ALL ' ACCORDO PROVVISORIO EUROPEO RIGUARDANTE I REGIMI PREVIDENZIALI - PRESUPPOSTI

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 7 , N . 1 , LETT . B )

2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - NORMATIVA COMUNITARIA - CAMPO D ' APPLICAZIONE RATIONE PERSONAE - FAMILIARI DEL LAVORATORE - ASCENDENTI - ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA - REGOLAMENTO N . 1408/71 - INAPPLICABILITA

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 2 , N . 1 )

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - PARITA DI TRATTAMENTO - VANTAGGI SOCIALI - NOZIONE - ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA CHE GARANTISCE UN REDDITO MINIMO - ATTRIBUZIONE AI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI - REQUISITO DEL MINIMO DI RESIDENZA - INAMMISSIBILITA

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , ART . 7 , N . 2 )

Massima


1 . NELL ' AMBITO DEL SUO CAMPO D ' APPLICAZIONE RATIONE PERSONAE E RATIONE MATERIAE , IL REGOLAMENTO N . 1408/71 PREVALE SULL ' ACCORDO PROVVISORIO EUROPEO RIGUARDANTE I REGIMI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA VECCHIAIA , ALL ' INVALIDITA ED AI SUPERSTITI , QUALORA SIA PIU FAVOREVOLE DI DETTO ACCORDO PER L ' AVENTE DIRITTO .

2 . AI FAMILIARI O SUPERSTITI DEL LAVORATORE SPETTANO , A NORMA DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , UNICAMENTE I DIRITTI DERIVATI , CIOE QUELLI ACQUISTATI IN QUANTO FAMILIARE O SUPERSTITE DEL LAVORATORE . L ' ASCENDENTE DEL LAVORATORE MIGRANTE NON HA QUINDI DIRITTO ALL ' ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA IL QUALE VIENE CORRISPOSTO ALLE PERSONE ANZIANE INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI LEGAME DI PARENTELA CON UN LAVORATORE .

3 . LA NOZIONE DI VANTAGGIO SOCIALE , DI CUI ALL ' ART . 7 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , COMPRENDE TUTTI I VANTAGGI I QUALI , CONNESSI O MENO AD UN CONTRATTO DI LAVORO , SONO GENERALMENTE RICONOSCIUTI AI LAVORATORI NAZIONALI , IN RELAZIONE PRINCIPALMENTE ALLA LORO QUALITA OBIETTIVA DI LAVORATORI O AL SEMPLICE FATTO DELLA RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE , E LA CUI ESTENSIONE AI LAVORATORI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI APPARE QUINDI ATTA A FACILITARE LA LORO MOBILITA NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA .

LA PRESTAZIONE CHE GARANTISCA IN VIA GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA COSTITUISCE UN VANTAGGIO SOCIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 . L ' ART . 7 , N . 2 , DI QUESTO REGOLAMENTO DEV ' ESSERE INTER- PRETATO NEL SENSO CHE L ' ATTRIBUZIONE DI DETTO VANTAGGIO SOCIALE NON PUO ESSERE SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE DELL ' EFFETTIVA RESIDENZA NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO PER UN CERTO NUMERO DI ANNI , QUALORA TALE CONDIZIONE NON VALGA PER I CITTADINI DI DETTO STATO MEMBRO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 157/84 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES HAUTS-DE-SEINE , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA

MARIA FRASCOGNA

E

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 N . 1408 , RELATIVA ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI DIPENDENTI ED ALLA LORO FAMIGLIA CHE SI SPOSTANO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA ( GU L 149 PAG . 2 ),

Motivazione della sentenza


1 CON PROVVEDIMENTO 8 DICEMBRE 1983 , PERVENUTO ALLA CORTE IL 20 GIUGNO 1984 , LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES HAUTS-DE-SEINE HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1981 N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI DIPENDENTI ED ALLA LORO FAMIGLIA CHE SI SPOSTANO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA ( GU L 149 , PAG . 2 ).

2 LA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA IN OCCASIONE DI UNA LITE TRA LA SIG.RA FRASCOGNA E LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION A PROPOSITO DEL RIFIUTO DI ATTRIBUIRE ALLA FRASCOGNA L ' ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA .

3 LA FRASCOGNA , CITTADINA ITALIANA , E VEDOVA DI UN CITTADINO ITALIANO . COME TALE ESSA RICEVE DALL ' ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE UNA PENSIONE DI REVERSIBILITA . DAL 1976 ESSA VIVE IN FRANCIA PRESSO IL FIGLIO CHE SVOLGE IN QUESTO PAESE UN ' ATTIVITA DIPENDENTE .

4 NEL NOVEMBRE DEL 1981 LA FRASCOGNA PRESENTAVA ALLA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS LA DOMANDA DI FRUIRE DELL ' ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA , CHE E STATO ISTITUITO DALLA LEGGE 10 LUGLIO 1952 N . 799 . A NORMA DI QUESTA LEGGE VIENE VERSATO UN ASSEGNO ALLE PERSONE ANZIANE CHE NON FRUISCANO DI PRESTAZIONI DI VECCHIAIA A CARICO DI UN REGIME DI PREVIDENZA SOCIALE ED IL CUI REDDITO SIA INADEGUATO . QUESTO ASSEGNO E RISERVATO AI CITTADINI FRANCESI O A QUELLI DI UN PAESE CHE ABBIA CONCLUSO CON LA FRANCIA UNA CONVENZIONE DI RECIPROCITA . TANTO GLI UNI QUANTO GLI ALTRI DEVONO ESSERE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA FRANCIA METROPOLITANA .

5 IL 21 APRILE 1982 LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RESPINGEVA LA DOMANDA DELLA FRASCOGNA MOTIVANDO CHE QUESTA NON AVEVA RISIEDUTO IN FRANCIA PER QUINDICI ANNI . DAL FASCICOLO SI DESUME INFATTI CHE LA FRANCIA E L ' ITALIA NON HANNO CONCLUSO UNA CONVENZIONE DI RECIPROCITA , BENSI SONO PARTI DELL ' ACCORDO PROVVISORIO EUROPEO 11 DICEMBRE 1953 , RIGUARDANTE I REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE RELATIVI ALLA VECCHIAIA , ALL ' INVALIDITA ED AI SUPERSTITI . ORBENE , L ' ART . 2 , N . 1 , LETT . B ) DI QUESTO ACCORDO STABILISCE FRA L ' ALTRO CHE GLI STRANIERI DEVONO AVER RISIEDUTO QUINDICI ANNI NEL TERRITORIO DELLO STATO IN CUI VOGLIONO FRUIRE DELLE PRESTAZIONI CONTEMPLATE DA UN REGIME NON CONTRIBUTIVO . E QUESTO IL REQUISITO CHE LA FRASCOGNA NON POSSIEDE .

6 IL 10 GIUGNO 1982 LA FRASCOGNA IMPUGNAVA DINANZI ALLA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES HAUT-DE-SEINE LA DECISIONE NEGATIVA ADOTTATA DALLA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS . A SOSTEGNO LA FRASCOGNA DEDUCEVA CHE LA CONDIZIONE RELATIVA ALLA DURATA DELLA RESIDENZA POSTA DALL ' ACCORDO PROVVISORIO ERA IN CONTRASTO COL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

7 QUESTA TESI HA INDOTTO LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES HAUTS-DE-SEINE A CHIEDERE ALLA CORTE SE ' LE NORME DELL ' ACCORDO PROVVISORIO EUROPEO 11 DICEMBRE 1953 SIANO ATTUALMENTE COMPATIBILI COL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE N . 1408/71 . '

8 OSSERVAZIONI SCRITTE SONO STATE DEPOSITATE DALLA FRASCOGNA , DALLA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS , DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE E DAL GOVERNO ITALIANO .

9 LA FRASCOGNA SOSTIENE DI RIENTRARE NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE RATIONE PERSONAE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 IN QUANTO E ' MEMBRO DELLA FAMIGLIA DI UN LAVORATORE ' AI SENSI DELL ' ART . 2 , N . 1 DI DETTO REGOLAMENTO . QUANTO ALLA PRESTAZIONE DI CUI TRATTASI , ESSA SAREBBE CONTEMPLATA DAL REGOLAMENTO N . 1408/71 PER IL FATTO CHE LA FRANCIA L ' HA INDICATA NELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL ' ART . 5 DEL REGOLAMENTO . LA CONDIZIONE DELLA RESIDENZA DI UNA CERTA DURATA POSTA DALL ' ACCORDO PROVVISORIO SAREBBE QUINDI IN CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO FRA CITTADINI NAZIONALI E CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO , PRINCIPIO SANCITO DALL ' ART . 5 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

10 LA CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS SOSTIENE CHE L ' ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA HA NATURA ASSISTENZIALE , IL CHE LO ESCLUDE DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

11 SECONDO LA COMMISSIONE , DEL PARI , L ' ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA NON RIENTRA NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , GIACCHE NON E DESTINATO A COMPLETARE UNA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE .

12 INFINE , IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE CHE L ' ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA RIENTRA NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , E CHE QUINDI LA CONDIZIONE DELLA RESIDENZA DI UNA CERTA DURATA POSTA DALL ' ACCORDO PROVVISORIO E IN CONTRASTO COL PRINCIPIO D ' UGUAGLIANZA SANCITO DA DETTO REGOLAMENTO .

13 E OPPORTUNO RICORDARE CHE LA CORTE , NELLA SENTENZA 28 MAGGIO 1974 ( CALLEMEYN , 187/73 , RACC . PAG . 553 ), HA GIA DECISO CHE ' NELL ' AMBITO DEL SUO CAMPO D ' APPLICAZIONE RATIONE PERSONAE E RATIONE MATERIAE , IL REGOLAMENTO N . 1408/71 PREVALE SULL ' ACCORDO PROVVISORIO EUROPEO RIGUARDANTE I REGIMI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA VECCHIAIA , ALL ' INVALIDITA ED AI SUPERSTITI ( ... ), QUALORA SIA PIU FAVOREVOLE DI DETTO ACCORDO PER L ' AVENTE DIRITTO ' . SE FOSSE APPLICABILE NEL CASO IN ESAME , IL REGOLAMENTO N . 1408/71 , TENUTO CONTO DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO SANCITO DAL SUO ART . 3 , SAREBBE INCONTESTABILMENTE PIU FAVOREVOLE DELL ' ACCORDO PROVVISORIO EUROPEO .

14 QUESTI PRINCIPI NON BASTANO TUTTAVIA PER RISOLVERE COMPLETAMENTE LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE . QUESTA MIRA INFATTI DEL PARI AD ACCERTARE SE IL REGOLA MENTO N . 1408/71 CONSENTA ALL ' ASCENDENTE DEL LAVORATORE DI UNO STATO MEMBRO CHE SIA VENUTO A STABILIRSI , CON TALE LAVORATORE , IN UN ALTRO STATO MEMBRO , DI OTTENERE IN QUESTO SECONDO STATO UN ASSEGNO DI VECCHIAIA DEL GENERE DI QUELLO DI CUI TRATTASI . SI DEVE QUINDI ESAMINARE TALE QUESTIONE .

15 IN PROPOSITO , E VERO CHE , A NORMA DELL ' ART . 2 , N . 1 , IL REGOLAMENTO N . 1408/71 SI APPLICA ' AI LAVORATORI CHE SONO O SONO STATI SOGGETTI ALLA LEGISLAZIONE DI UNO O PIU STATI MEMBRI E CHE SONO CITTADINI DI UNO DEGLI STATI MEMBRI ( ... ) NONCHE AI LORO FAMILIARI E AI LORO SUPERSTITI ' . TUTTAVIA , NELLA SENTENZA 23 NOVEMBRE 1976 ( KERMASCHEK , 40/76 , RACC . PAG . 1669 ), LA CORTE HA INDICATO CHE AI FAMILIARI DEL LAVORATORE O AI SUOI SUPERSTITI SPETTANO , A NORMA DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , UNICAMENTE I DIRITTI DERIVATI , CIOE QUELLI ACQUISTATI IN QUANTO FAMILIARE O SUPERSTITE DI UN LAVORATORE .

16 NEL PRESENTE CASO , DAL FASCICOLO SI DESUME CHE L ' ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA ISTITUITO DALLA LEGGE 10 LUGLIO 1952 N . 799 VIENE VERSATO ALLE PERSONE ANZIANE , INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI LEGAME DI PARENTELA CON UN LAVORATORE .

17 SE NE DEVE CONCLUDERE CHE , DATO CHE IL DIRITTO ALL ' ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA NON E UN DIRITTO DERIVATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , L ' ASCENDENTE DEL LAVORATORE MIGRANTE NON PUO PRETENDERE L ' ASSEGNO STESSO INVOCANDO DETTO REGOLAMENTO .

18 NELLE SUE OSSERVAZIONI LA COMMISSIONE HA TUTTAVIA RILEVATO CHE L ' ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA , IN QUANTO VANTAGGIO SOCIALE , DEV ' ESSERE ATTRIBUITO A NORMA DELL ' ART . 7 , N . 2 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 N . 1612 , ' RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA ' ( GU L 257 , PAG . 2 ).

19 ONDE DARE AL GIUDICE NAZIONALE TUTTI GLI ELEMENTI D ' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO UTILI PER LA DEFINIZIONE DELLA LITE PRINCIPALE , SI DEVE ESAMINARE ORA SE QUESTA TESI SIA FONDATA .

20 COME LA CORTE HA PIU VOLTE AFFERMATO ( DA ULTIMO NELLA SENTENZA 27 MARZO 1985 , HOECKX , 249/83 , RACC . 1985 , PAG . 973 ), LA NOZIONE DI VANTAGGIO SOCIALE COMPRENDE TUTTI I VANTAGGI ' CHE , CONNESSI O MENO AD UN CONTRATTO DI LAVORO , SONO GENERALMENTE RICONOSCIUTI AI LAVORATORI NAZIONALI , IN RELAZIONE , PRINCIPALMENTE , ALLA LORO QUALITA OBIETTIVA DI LAVORATORI O AL SEMPLICE FATTO DELLA LORO RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE , E LA CUI ESTENSIONE AI LAVORATORI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI APPARE PERTANTO TALE DA FACILITARE LA LORO MOBILITA ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ' .

21 PER QUESTO LA CORTE HA GIA DICHIARATO ( NELLA SENTENZA 12 LUGLIO 1984 , CASTELLI , 261/83 , RACC . 1984 , PAG . 3199 ) CHE LA NOZIONE DI VANTAGGIO SOCIALE , AI SENSI DELL ' ART . 7 , N . 2 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 COMPRENDE IL REDDITO GARANTITO ALLE PERSONE ANZIANE DALLE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO .

22 SE NE DEVE QUINDI CONCLUDERE CHE L ' ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA , CHE E ATTRIBUITO ALLE PERSONE ANZIANE IL CUI REDDITO SIA INADEGUATO , RIENTRA NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE RATIONE MATERIAE DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 .

23 ORBENE , DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SI DESUME CHE IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DI NON DISCRIMINAZIONE IN FATTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE , PRINCIPIO SANCITO DALL ' ART . 7 , N . 2 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , VIETA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE A DANNO DEGLI ASCENDENTI DEL LAVORATORE DI UN ALTRO STATO MEMBRO , QUALORA DETTI ASCENDENTI ABBIANO ESERCITATO IL DIRITTO DI STABILIRSI COL LAVORATORE , DIRITTO LORO ATTRIBUITO DALL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 .

24 COSI STANDO LE COSE , L ' OBBLIGO DI AVER RISIEDUTO UN CERTO NUMERO DI ANNI NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , OBBLIGO IMPOSTO AGLI ASCENDENTI DEI LAVORATORI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO , COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE IN CONTRASTO CON L ' ART . 7 N . 2 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , QUALORA NON SIA IMPOSTO AGLI ASCENDENTI DEI LAVORATORI NAZIONALI .

25 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE SOLLEVATA DICHIARANDO CHE L ' ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA IL QUALE GARANTISCA UN REDDITO MINIMO ALLE PERSONE ANZIANE , SECONDO LE MODALITA STABILITE DALLA LEGGE NAZIONALE DI CUI TRATTASI NELLA CAUSA PRINCIPALE , COSTITUISCE UN VANTAGGIO SOCIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 N . 612 E CHE L ' ART . 7 , N . 2 DI QUESTO REGOLAMENTO DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ATTRIBUZIONE DI DETTO VANTAGGIO SOCIALE NON PUO ESSERE SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE DELL ' EFFETTIVA RESIDENZA NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO PER UN CERTO NUMERO DI ANNI , QUALORA TALE CONDIZIONE NON VALGA PER I CITTADINI DI TALE STATO MEMBRO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

26 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE E DAL GOVERNO ITALIANO , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA PERCIO PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),

PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DALLA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES HAUTS-DE-SEINE , CON PROVVEDIMENTO 8 DICEMBRE 1983 , DICHIARA :

1 ) L ' ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO SPECIALE DI VECCHIAIA IL QUALE GARANTISCA UN REDDITO MINIMO ALLE PERSONE ANZIANE , SECONDO LE MODALITA STABILITE DALLA LEGGE NAZIONALE DI CUI TRATTASI NELLA CAUSA PRINCIPALE , COSTITUISCE UN VANTAGGIO SOCIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 N . 612 .

2 ) L ' ART . 7 , N . 2 DI QUESTO REGOLAMENTO DEV ' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ATTRIBUZIONE DI DETTO VANTAGGIO SOCIALE NON PUO ESSERE SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE DELL ' EFFETTIVA RESIDENZA NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO PER UN CERTO NUMERO DI ANNI , QUALORA TALE CONDIZIONE NON VALGA PER I CITTADINI DI TALE STATO MEMBRO .

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