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Document 61984CJ0050

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 novembre 1984.
Srl Bensider ed altri contro Commissione delle Comunità europee.
Acciaio - certificato di produzione e documento di accompagnamento.
Causa 50/84.

Raccolta della Giurisprudenza 1984 -03991

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:365

61984J0050

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 27 NOVEMBRE 1984. - SRL BENSIDER ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - ACCIAIO - CERTIFICATO DI PRODUZIONE E DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO. - CAUSA 50/84.

raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 03991


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - RICORSO PROPOSTO DA UNA SOCIETA IN CORSO DI COSTITUZIONE CONTRO UNA DECISIONE GENERALE CECA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - PRESUPPOSTI - PERSONALITA GIURIDICA - VALUTAZIONE SECONDO IL DIRITTO NAZIONALE

( TRATTATO CECA , ART . 33 , 2* COMMA )

2 . PROCEDURA - RICEVIBILITA DEI RICORSI - VALUTAZIONE CON RIGUARDO ALLA SITUAZIONE AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELL ' ATTO INTRODUTTIVO - REGOLARIZZAZIONE - PRESUPPOSTI

Massima


1 . PER POTER PROPORRE RICORSO D ' ANNULLAMENTO CONTRO UNA DECISIONE GENERALE IN QUANTO IMPRESA AI SENSI DELL ' ART . 33 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CECA , LA SOCIETA IN VIA DI COSTITUZIONE DEVE AVER ACQUISTATO LA PERSONALITA GIURIDICA , PRESUPPOSTO LA CUI ESISTENZA DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE ACCERTATA A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE .

2 . LA RICEVIBILITA DEL RICORSO DEV ' ESSERE VALUTATA CON RIGUARDO ALLA SITUAZIONE NEL MOMENTO IN CUI L ' ATTO INTRODUTTIVO VIENE DEPOSITATO . QUALORA , IN QUEL MOMENTO , NON SUSSISTANO I PRESUPPOSTI PER PROPORRE IL RICORSO , QUESTO E QUINDI IRRICEVIBILE , SALVO REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL TERMINE D ' IMPUGNAZIONE .

Parti


NELLA CAUSA 50/84 ,

SRL BENSIDER , CON SEDE IN ROVEREDO IN PIANO ( ITALIA ),

SA SIPROTOLE , CON SEDE IN NEUPRE ( BELGIO ),

SA VIELLEVOYE-INTERTOL , CON SEDE IN ALLEUR ( BELGIO ),

SPRL HAIDON ET HUBIN , CON SEDE IN TIHANGE-LEZ-HUY ( BELGIO ),

JEAN MORSA , EMBOURG-CHAUDFONTAINE ( BELGIO ),

SOCIETE COOPERATIVE DY METAL , CON SEDE IN BRUXELLES ,

SA CHARLEMETAL , CON SEDE IN BRUXELLES ,

TUTTE CON L ' AVV . R . SWENNEN , DEL FORO DI LIEGI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO L ' AVV . J . WAGENER , 10 A , BOULEVARD DE LA FOIRE ,

RICORRENTI ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . E . LASNET , IN QUALITA D ' AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO IL SIG . MANFRED BESCHEL , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


AVENTE AD OGGETTO , NELLA FASE ATTUALE DEL PROCEDIMENTO , LA RICEVIBILITA DEL RICORSO PROPOSTO DALLE IMPRESE SUDDETTE IN BASE ALL ' ART . 33 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CECA ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 25 FEBBRAIO 1984 , LA SRL BENSIDER , CON SEDE SOCIALE IN ROVEREDO IN PIANO ( ITALIA ) ED ALTRE SEI IMPRESE AVENTI SEDE IN BELGIO , CIOE LA SA SIPROTOLE , LA SA VIELLEVOYE-INTERTOL , LA SPRL HAIDON ET HUBIN , IL SIG . JEAN MORSA , LA SOCIETA COOPERATIVA DY METAL E LA SA CHARLEMETAL HANNO PROPOSTO , IN FORZA DELL ' ART . 33 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CECA , UN RICORSO PER L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 23 DICEMBRE 1983 N . 3717/83/CECA , CHE ISTITUISCE PER LE IMPRESE SIDERURGICHE E PER I COMMERCIANTI D ' ACCIAIO UN CERTIFICATO DI PRODUZIONE ED UN DOCU MENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE CONSEGNE DI DETERMINATI PRODOTTI ( GU L 373 , PAG . 9 ).

2 CONTRO QUESTO RICORSO LA COMMISSIONE HA SOLLEVATO UN ' ECCEZIONE D ' IRRICEVIBILITA ED HA CHIESTO ALLA CORTE DI STABILIRE SULL ' ECCEZIONE SENZA ENTRARE NEL MERITO . LA CORTE HA DECISO DI RIMETTERE LA CAUSA ALLA QUINTA SEZIONE PER L ' ESAME DELLA RICEVIBILITA DEL RICORSO .

3 PER QUANTO RIGUARDA LE SEI RICORRENTI AVENTI SEDE IN BELGIO , LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE IL TERMINE PER PROPORRE RICORSO , STABILITO DALL ' ART . 33 , 3* COMMA DEL TRATTATO CECA , E SCADUTO IL 17 FEBBRAIO 1984 ; IL LORO RICORSO SAREBBE QUINDI IRRICEVIBILE PERCHE TARDIVO .

4 QUANTO AL RICORSO DELLA SRL BENSIDER , ESSO , SEBBENE SIA STATO PROPOSTO L ' ULTIMO GIORNO UTILE , TENUTO CONTO DEL TERMINE RELATIVO ALLA DISTANZA CONTEMPLATO , PER LE PARTI DOMICILIATE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA , DALL ' ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , SAREBBE PARIMENTI , A PARERE DELLA COMMISSIONE , IRRICEVIBILE POICHE A QUELLA DATA LA RICORRENTE NON ERA ANCORA STATA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE . IN BASE AL DIRITTO ITALIANO , ESSA SAREBBE QUINDI STATA PRIVA DI PERSONALITA GIURIDICA E DI CAPACITA PROCESSUALE .

5 LE RICORRENTI NON CONTESTANO LA FONDATEZZA DI QUESTI ARGOMENTI . ESSE TUTTAVIA SOSTENGONO CHE LA SRL BENSIDER E STATA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IL 13 MARZO 1984 E CHE , SECONDO LA PRASSI CORRENTE IN ITALIA , GLI ATTI COMPIUTI DALL ' AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA PRIMA DELL ' ISCRIZIONE SONO STATI APPROVATI E RATIFICATI DA UNA SUCCESSIVA ASSEMBLEA GENERALE TENUTASI IL 4 APRILE 1984 . LA RATIFICA AVREBBE AVUTO EFFETTO RETROATTIVO . INOLTRE , LA COMMISSIONE NON POTREBBE FAR VALERE UNA NORMA DI DIRITTO ITALIANO PER OPPORSI AD UN RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA .

6 SECONDO LE RICORRENTI , POICHE IL RICORSO E RICEVIBILE PER QUANTO RIGUARDA LA SRL BENSIDER , LO E ANCHE PER LE ALTRE RICORRENTI . TUTTE LE RICORRENTI SI OCCUPANO ESCLUSIVAMENTE DEL COMMERCIO DI PRODOTTI SIDERURGICI DI SECONDA SCELTA E SAREBBERO PERTANTO LEGITTIMATE AD AGIRE CON UN SOLO ATTO IN RAGIONE DEL VINCOLO DI CONNESSIONE E PERSINO DI INDIVISIBILITA CHE UNIREBBE LA LORO AZIONE COMUNE .

7 A NORMA DELL ' ART . 33 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CECA , LE IMPRESE , POSSONO PROPORRE RICORSO PER L ' ANNULLAMENTO CONTRO LE DECISIONI GENERALI CHE RITENGANO VIZIATE DA SVIAMENTO DI POTERE NEI LORO CONFRONTI . QUALORA L ' IMPRESA COSTITUISCA L ' ATTIVITA DI UNA SOCIETA IN VIA DI COSTITUZIONE , QUESTA DEVE , PER POTER PROPORRE RICORSO PER L ' ANNULLAMENTO , AVERE ACQUISTATO LA PERSONALITA GIURIDICA . L ' ESISTENZA DI SIFFATTO REQUISITO DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE ACCERTATA IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE .

8 LA RICEVIBILITA DI UN RICORSO DEVE ESSERE VALUTATA RIFERENDOSI ALLA SITUAZIONE DEL MOMENTO IN CUI E DEPOSITATO L ' ATTO INTRODUTTIVO . QUALORA IN QUEL MOMENTO NON SIANO SODDISFATTE LE CONDIZIONI PER PROPORRE IL RICORSO , QUESTO E IRRICEVIBILE , CON RISERVA DI REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL TERMINE PER RICORRERE .

9 ORBENE , E PACIFICO TRA LE PARTI CHE AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELL ' ATTO INTRODUTTIVO , AVVENUTO L ' ULTIMO GIORNO UTILE , LA SOCIETA BENSIDER NON AVEVA ANCORA ACQUISTATO LA PERSONALITA GIURIDICA IN BASE AL PROPRIO DIRITTO NAZIONALE . NE CONSEGUE CHE NELLA SPECIE IL RICORSO E IRRICEVIBILE .

10 PER QUANTO RIGUARDA LE SEI RICORRENTI BELGHE , E SUFFICIENTE CONSTATARE CHE IL RICORSO E STATO DEPOSITATO DOPO LO SCADERE DEL TERMINE CHE SI APPLICA ALLE IMPRESE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DEL REGNO DEL BELGIO .

11 IL RICORSO DEV ' ESSERE PERTANTO DICHIARATO IRRICEVIBILE NEL SUO INSIEME .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

12 A TENORE DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LE RICORRENTI , ESSENDO RIMASTE SOCCOMBENTI , VANNO CONDANNATE IN SOLIDO ALLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( QUINTA SEZIONE )

DICHIARA E STATUISCE :

1* IL RICORSO E IRRICEVIBILE .

2* LE RICORRENTI SONO CONDANNATE IN SOLIDO ALLE SPESE .

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