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Document 61984CC0261
Opinion of Mr Advocate General VerLoren van Themaat delivered on 6 June 1985. # Calogero Scaletta v Union nationale des fédérations mutualistes neutres de Belgique. # Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Mons - Belgium. # Social security - Transfer of residence of persons entitled to invalidity benefits. # Case 261/84.
Conclusioni dell'avvocato generale VerLoren van Themaat del 6 giugno 1985.
Calogero Scaletta contro Union nationale des fédérations mutualistes neutres de Belgique.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Mons - Belgio.
Previdenza sociale: trasferimento di residenza da parte del beneficiario di prestazioni d'invalidità.
Causa 261/84.
Conclusioni dell'avvocato generale VerLoren van Themaat del 6 giugno 1985.
Calogero Scaletta contro Union nationale des fédérations mutualistes neutres de Belgique.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Mons - Belgio.
Previdenza sociale: trasferimento di residenza da parte del beneficiario di prestazioni d'invalidità.
Causa 261/84.
Raccolta della Giurisprudenza 1985 -02711
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:248
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 6 giugno 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella presente causa, mi sembra possibile concludere immediatamente.
A tal fine, faccio anzitutto integrale riferimento al contenuto della relazione d'udienza. In effetti non ho nulla da aggiungere al riassunto dei fatti, delle varie fasi del procedimento e delle osservazioni scritte che figura in tale relazione.
I — Gli antefatti e il procedimento
Il sig. Calogero Scaletta, cittadino italiano a suo tempo residente nel Belgio, si trovava in stato di invalidità riconosciuto fino al 31 ottobre 1980 dal consiglio medico competente, quando, il 16 giugno 1980, tornava in Italia per stabilirvi definitivamente la propria residenza. Egli non aveva chiesto la previa autorizzazione del medico di fiducia della Union nationale des fédérations mutualistes neutres de Belgique (in prosieguo: « UNFMNB ») — ente responsabile del pagamento delle sue prestazioni di invalidità — né aveva comunicato a detto ente il proprio cambiamento d'indirizzo.
Il 4 settembre 1980, la UNFMNB veniva informata dall'Istituto nazionale assicurazione malattia di Torino (Italia) del trasferimento di residenza del sig. Scaletta.
Con lettera 23 ottobre 1980, la Federation mutualiste neutre di Mons, agendo per conto della UNFMNB, comunicava al sig. Scaletta che, non avendo egli ottenuto, in conformità all'art. 22, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità », l'autorizzazione dell'ente previdenziale belga a trasferire la propria residenza nel territorio di un altro Stato membro, non gli sarebbero state corrisposte le prestazioni d'invalidità per il periodo 16 giugno — 4 settembre 1980, durante il quale la UNFMNB non era stata a conoscenza del fatto che egli aveva trasferito la propria residenza in Italia.
In realtà, le prestazioni di invalidità relative al suddetto periodo non avevano potuto essere versate al sig. Scaletta, in quanto i vaglia postali normalmente usati a tale scopo erano stati restituiti al mittente perché non si era trovato il destinatario. Il rifiuto della UNFMNB di regolarizzare il pagamento di dette prestazioni dopo che essa era venuta a conoscenza del nuovo indirizzo del sig. Scaletta era giustificato anche dall'art. 70, § 1, della legge belga 9 agosto 1963, che istituisce e organizza un regime di assicurazione obbligatoria malattia-invalidità (Moniteur belge,1o e 2. 11. 1963), secondo cui «le prestazioni contemplate dalla presente legge non vengono concesse qualora il beneficiario non si trovi effettivamente nel territorio belga nel momento in cui chiede dette prestazioni ».
Il 28 novembre 1980, il sig. Scaletta impugnava tale decisione dinanzi al Tribunal du travail di Mons. Con sentenza 1o dicembre 1983, questo tribunale respingeva il ricorso, riferendosi all'art. 13, 5o comma, del regio decreto belga 13 dicembre 1963, recante disciplina delle prestazioni in materia di assicurazione obbligatoria malattia-invalidità (Moniteur belge,14 e 15.1.1964). Detta norma stabilisce che « fermi restando gli obblighi imposti dalla legge relativamente alla previa autorizzazione di trasferimento della residenza o del domicilio, il beneficiario che, durante un periodo di inabilità al lavoro, desideri trasferire il proprio domicilio o la propria residenza all'estero deve darne notizia al medico di fiducia dell'ente previdenziale almeno 15 giorni prima della partenza ». Per motivare il rigetto del ricorso del sig. Scaletta, il Tribunal du travail di Mons ha inoltre richiamato gli artt. 10 e 22, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71.
Il 25 gennaio 1984 il sig. Scaletta interponeva appello contro questa sentenza, criticando il fatto che essa è basata sull'art. 22, n. 1, del regolamento n. 1408/71, disposizione che figura nel capitolo 1, intitolato « Malattia e maternità », del titolo III di questo regolamento. Al momento del trasferimento di residenza egli si trovava infatti in stato di invalidità. Inoltre, egli sostiene che la sentenza 1o dicembre 1983 non ha tenuto conto dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, secondo cui « ( ... ) le prestazioni in danaro per invalidità ( ... ) non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice ». A suo avviso, questa disposizione prevale sull'art. 70, § 1, della legge belga 9 agosto 1963, sul quale la UNFMNB aveva basato il provvedimento controverso, nonché sull'art. 13, 5o comma, del suddetto regio decreto belga 31 dicembre 1963, sul quale il Tribunal du travail di Mons si era fondato per dichiarare la validità di tale provvedimento.
Nella sentenza 2 novembre 1984, la Cour du travail di Mons considerava, a proposito della prima censura del sig. Scaletta, che in effetti l'art. 22, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non poteva essere applicato nella fattispecie, poiché questa disposizione riguarda unicamente le prestazioni per il caso di malattia e di maternità. Essa aggiungeva che il capitolo 2 del titolo III di detto regolamento, riguardante l'invalidità, non contiene alcuna speciale disposizione in merito al trasferimento di residenza.
Relativamente alla seconda censura del sig. Scaletta, la Cour du travail di Mons sottolineava, facendo riferimento all'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che sorgevano due questioni, atte ad influire sulla soluzione della controversia, in merito all'interpretazione dell'art. 59 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU 1972, L 74, pag. 1). Questo articolo dispone che « quando il beneficiario di prestazioni dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri trasferisce la propria residenza dal territorio di uno stato in quello di un altro stato, è tenuto a notificare il trasferimento di residenza all'istituzione o alle istituzioni debitrici di tali prestazioni e all'organismo pagatore ».
La Cour du travail di Mons ha perciò sospeso il procedimento fino a quando la Corte di giustizia si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Come e entro quale termine deve effettuarsi la notifica contemplata dall'art. 59 del regolamento n. 574/72. |
2) |
Se l'omissione di detta notifica o una notifica tardiva possano implicare la soppressione (eventualmente temporanea) del diritto alle prestazioni, allorché, in particolare, l'ente debitore abbia la facoltà di controllare se continuino a sussistere le condizioni per la concessione delle stesse. |
In forza dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte, hanno presentato osservazioni scritte il sig. C. Scaletta, appellante nella causa principale, e la Commissione delle Comunità europee.
II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte di giustizia
Nella sua memoria, il sig. Scaletta si riferisce anzitutto alla sentenza 25 giugno 1975 (causa 17/75, Anselmetti, Race. 1975, pag. 781) per sostenere che le prestazioni a norma del regime belga di assicurazione malattia-invalidità rientrano, quando sono versate a titolo d'invalidità, nel campo d'applicazione dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, nella fattispecie il luogo di residenza del sig. Scaletta non può influire sul diritto alle prestazioni d'invalidità da lui acquisito in forza della legislazione belga.
In secondo luogo, il sig. Scaletta rileva che la Corte, nella sentenza 12 novembre 1974 (causa 35/74, Rzepa, Race. 1974, pag. 1241), ha affermato che, poiché i regolamenti comunitari in materia di previdenza sociale « [sono fondati] sul semplice coordinamento delle legislazioni previdenziali nazionali e [lasciano] in vigore i termini e le modalità di prescrizione da questa stabiliti, non era necessario che detti regolamenti disciplinassero espressamente la prescrizione ». Ora, il sig. Scaletta considera che questo principio è rilevante per l'interpretazione dell'art. 59 del regolamento n. 574/72, poiché a suo avviso nella fattispecie si tratta soltanto del recupero tardivo di prestazioni d'invalidità che, per ragioni di carattere pratico, non hanno potuto essere percepite all'atto del loro normale versamento.
In effetti, secondo il sig. Scaletta, l'art. 59 del regolamento n. 574/72 dev'essere applicato congiuntamente alle norme nazionali in materia di prescrizione. In proposito egli rinvia all'art. 106, § 1, 1o, della summenzionata legge belga 9 agosto 1963, secondo cui « il diritto al pagamento delle prestazioni previdenziali si prescrive in due anni dalla fine del mese cui dette prestazioni si riferiscono ».
Il sig. Scaletta ne desume che la semplice omissione della notifica contemplata dall'art. 59 del regolamento n. 574/72 o il tardivo adempimento di questa formalità non possono giustificare il rifiuto delle prestazioni, poiché, secondo la legislazione nazionale da applicare, il diritto alle prestazioni non era ancora prescritto nel momento in cui l'ente debitore veniva a conoscenza del trasferimento di residenza. Egli propone quindi alla Corte di risolvere nel seguente modo le questioni pregiudiziali sottopostele dalla Cour du travail di Mons :
«Poiché l'art. 59 del regolamento n. 574/72 integra e completa le disposizioni del diritto interno in materia di previdenza sociale, l'omissione della notifica o la notifica tardiva di un trasferimento di residenza non può portare al rifiuto delle prestazioni, qualora nel frattempo non sia intervenuta la prescrizione in conformità alle norme di legge nazionali ».
La Commissione delle Comunità europee mette in rilievo, nelle osservazioni presentate alla Corte, che l'art. 59 del regolamento n. 574/72 non contiene alcuna disposizione circa la forma della notifica del trasferimento di residenza del beneficiario di prestazioni previdenziali. Secondo la Commissione, la notifica dovrebbe quindi essere valida se fatta per iscritto o oralmente, sia dallo stesso beneficiario delle prestazioni, sia da un'altra persona o un ente che agiscano per suo conto. In quest'ultimo caso potrebbe trattarsi dell'ente previdenziale del nuovo luogo di residenza.
La Commissione ammette tuttavia che l'ente cui il trasferimento di residenza sia stato notificato oralmente o da un terzo, assertivamente per conto del beneficiario, esiga una conferma scritta di tale notifica da parte del beneficiario stesso. Si devono infatti evitare gli abusi, in quanto la notifica del trasferimento di residenza ha come conseguenza immediata il fatto che le prestazioni dovranno essere pagate altrimenti; dopo tale notifica, i pagamenti non saranno più effettuati secondo le vecchie modalità (vaglia postale consegnato al vecchio domicilio dell'interessato o accreditamento sul conto bancario a questi intestato nello Stato membro dell'ente pagatore), bensì tenendo conto del trasferimento di residenza dell'interessato in un altro Stato membro (vaglia postale indirizzato al suo nuovo domicilio, accreditamento su un nuovo conto bancario in un altro Stato membro).
Su questo punto la Commissione conclude che la lettera indirizzata il 4 settembre 1980 dall'Istituto nazionale assicurazione malattia di Torino alla Fédération mutualiste neutre di Mons costituisce notifica del trasferimento di residenza del sig. Scaletta ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 574/72. Ciò non è controverso fra le parti nella causa principale, poiché la lite riguarda esclusivamente l'interruzione delle prestazioni per il periodo 16 giugno — 4 settembre 1980.
La Commissione osserva poi che, anche per quanto riguarda il termine entro il quale dev'essere notificato il trasferimento di residenza, nulla è detto nell'art. 59 del regolamento n. 574/72. Secondo la Commissione, in mancanza di una disposizione formale che sancisca la perdita del diritto in caso di notifica tardiva del trasferimento di residenza, si deve presumere che la notifica può essere validamente effettuata in qualsiasi momento. La Commissione aggiunge che, in ogni caso, il beneficiario delle prestazioni sarà indotto a notificare il più presto possibile il proprio cambiamento di residenza all'ente debitore, al fine di poter ricevere al suo nuovo indirizzo le somme spettantegli e le eventuali ulteriori prestazioni.
Secondo la Commissione, il ritardo nell'effettuare la notifica contemplata dall'art. 59 del regolamento n. 574/72 non può, di per sé, implicare la perdita definitiva del diritto alle prestazioni per il periodo intercorrente tra il trasferimento di residenza e la data della notifica.
L'obbligo di cui all'art. 59 del regolamento n. 574/72 è infatti sprovvisto di sanzione, cosicché si deve applicare il principio secondo cui non può esservi perdita del diritto qualora non esista un'espressa disposizione in tal senso. Inoltre, questa interpretazione dell'art. 59 del regolamento n. 574/72 sarebbe conforme all'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e all'art. 51 del trattato CEE (sentenza 10 giugno 1982, causa 92/81, Camera, Race. 1982, pag. 2213).
Su tale base, la Commissione sostiene che non appena il trasferimento di residenza sia stato notificato, sia pure con molto ritardo, il pagamento delle prestazioni relative al periodo compreso fra detto trasferimento e la notifica — pagamento sospeso, in un primo tempo, a causa della impossibilità di farlo pervenire ad un destinatario di cui non si conosce l'indirizzo — dev'essere immediatamente regolarizzato.
Infine, la Commissione risponde alla questione del se ciò valga anche qualora l'ente responsabile del pagamento delle prestazioni abbia la facoltà di controllare se continuino a sussistere le condizioni per la concessione delle stesse. In proposito la Commissione considera che, qualora l'ente debitore abbia accertato che il beneficiario non è più domiciliato al suo vecchio indirizzo, ad esempio perché un vaglia postale o una convocazione per un controllo medico sono stati respinti al mittente con la menzione che l'interessato « non abita più all'indirizzo indicato », ma non conosca il nuovo indirizzo del beneficiario, il pagamento delle prestazioni può essere sospeso. Qualora l'ente debitore, venuto a conoscenza del nuovo indirizzo del beneficiario, giunga a ritenere che questi non ha cessato, nel frattempo, di soddisfare le condizioni per la concessione delle prestazioni, l'interessato ha diritto alla regolarizzazione del pagamento delle prestazioni relative al periodo in cui detto ente non era a conoscenza del suo indirizzo. Qualora, per contro, il controllo metta in luce che le condizioni per la concessione delle prestazioni non erano più soddisfatte da una data precedente alla notifica del trasferimento di residenza, il beneficiario non ha più diritto alle prestazioni non versate.
Concludendo, la Commissione propone che le questioni pregiudiziali della Cour du travail di Mons vengano risolte come segue :
« 1) |
|
2) |
L'omissione di detta notifica o il ritardo nell'effettuarla non possono di per sé comportare la perdita definitiva del diritto alle prestazioni per il periodo successivo al trasferimento di residenza o compreso fra il trasferimento di residenza e la data della notifica. |
3) |
Qualora, di fatto, il pagamento delle prestazioni mediante vaglia postale sia stato sospeso dall'ente pagatore per il motivo che questo non era a conoscenza del nuovo indirizzo del beneficiario, le prestazioni relative al periodo successivo al trasferimento di residenza dovrebbero essere pagate con effetto retroattivo non appena detto ente abbia ricevuto la notifica di cui all'art. 59 del regolamento n. 574/72, purché il beneficiario non abbia nel frattempo cessato di soddisfare le condizioni per la concessione delle prestazioni stesse, il che può essere accertato dall'ente competente mediante controllo amministrativo e medico in conformità all'art. 51 del regolamento n. 574/72. |
4) |
Qualora, di fatto, il pagamento delle prestazioni mediante accreditamento sul conto bancario non sia stato sospeso e qualora dal controllo amministrativo e medico successivamente effettuato nel luogo — notificato tardivamente — di nuova residenza dell'interessato risulti che questo ha nel frattempo cessato di soddisfare le condizioni per la concessione delle prestazioni, potrebbe chiedersi il rimborso delle prestazioni pagate all'interessato per il periodo in cui non erano più soddisfatte le condizioni per la concessione delle stesse. |
III — Conclusione
Ritengo che la tesi esposta dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte è convincente e condivido pienamente anche la soluzione da essa proposta per le questioni sottoposte alla Corte. Concludo perciò nel senso che tali questioni dovrebbero essere risolte in conformità alla proposta della Commissione.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.