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Document 61983CJ0243
Judgment of the Court of 3 July 1985. # SA Binon & Cie v SA Agence et messageries de la presse. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgium. # Competition - Selective distribution in the field of newspapers and periodicals. # Case 243/83.
Sentenza della Corte del 3 luglio 1985.
SA Binon & Cie contro SA Agence et messageries de la presse.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgio.
Concorrenza distribuzione selettiva nel settore della stampa scritta.
Causa 243/83.
Sentenza della Corte del 3 luglio 1985.
SA Binon & Cie contro SA Agence et messageries de la presse.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgio.
Concorrenza distribuzione selettiva nel settore della stampa scritta.
Causa 243/83.
Raccolta della Giurisprudenza 1985 -02015
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:284
*A9* Président du tribunal de commerce de Bruxelles, ordonnance du 21/10/1983 (6.062/83)
- Revue de droit commercial belge 1984 p.394-396
*I1* Président du tribunal de commerce de Bruxelles, ordonnance du 03/01/1984
- Revue de droit commercial belge 1984 p.402-406
- Stuyck, J. ; Van de Walle de Ghelcke, B.: Weigering van verkoop en van levering, Revue de droit commercial belge 1984 p.324-347
*P1* Président du tribunal de commerce de Bruxelles, jugement du 23/10/1985 (6.062/83 9.969/83)
- Revue de droit commercial belge 1987 p.293-307
- Cahiers de droit européen 1989 p.448-449 (résumé)
- Tijdschrift voor privaatrecht 1992 p.884 (résumé)
- Van de Walle de Ghelcke, B.: Revue de droit commercial belge 1987 p.308-312
SENTENZA DELLA CORTE DEL 3 LUGLIO 1985. - S.A. BINON UND CIE. CONTRO S.A. AGENCE ET MESSAGERIES DE LA PRESSE. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE COMMERCE DI BRUXELLES). - CONCORRENZA DISTRIBUZIONE SELETTIVA NEL SETTORE DELLA STAMPA SCRITTA. - CAUSA 243/83.
raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 02015
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . CONCORRENZA - INTESE - DIVIETO - INTESE I CUI EFFETTI PERDURANO OLTRE LA LORO CESSAZIONE UFFICIALE - APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO
( TRATTATO CEE , ART . 85 )
2.CONCORRENZA - INTESE - STAMPA - ACCORDI FRA UN ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE E LA GRANDE MAGGIORANZA DEGLI EDITORI - ACCORDI CHE LASCIANO A DISCREZIONE DELL ' AGENZIA L ' AMMISSIONE DEI PUNTI DI VENDITA AL MINUTO - DIVIETO
( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 1 )
3.CONCORRENZA - INTESE - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - STAMPA - CRITERI DI SELEZIONE QUANTITATIVI - DIVIETO - ESENZIONE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE - APPLICAZIONE DISCRIMINATORIA DEL SISTEMA - DIVIETO
( TRATTATO CEE , ART . 85 , NN . 1 E 3 )
4.CONCORRENZA - INTESE - FISSAZIONE DEI PREZZI - DIVIETO - STAMPA - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - ESENZIONE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE
( TRATTATO CEE , ART . 85 , NN . 1 E 3 )
1 . L ' ART . 85 DEL TRATTATO SI APPLICA QUALORA IL COMPORTAMENTO PARALLELO DI DETERMINATE IMPRESE DERIVANTE INIZIALMENTE DA UN ACCORDO CONTINUI DOPO LA CESSAZIONE DI QUESTO SENZA CHE SIA STATO CONCLUSO UN NUOVO ACCORDO . NEL CASO DI INTESE CHE NON SONO PIU IN VIGORE E INFATTI SUFFICIENTE , PER POTER APPLICARE L ' ART . 85 , CHE ESSE CONTINUINO A PRODURRE EFFETTI OLTRE LA DATA DELL ' ESTINZIONE UFFICIALE . IL REGIME DI CONCORRENZA ISTITUITO DAGLI ARTT . 85 E SEGUENTI DEL TRATTATO ATTRIBUISCE IMPORTANZA ALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE DEGLI ACCORDI , O DI QUALSIASI FORMA ANALOGA DI CONCERTAZIONE O DI COORDINAMENTO , ANZICHE ALLA LORO FORMA GIURIDICA .
2.L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO SI APPLICA A UN COMPLESSO DI ACCORDI FRA UN ' AGENZIA SPECIALIZZATA NELLA DISTRIBUZIONE DEI GIORNALI E PERIODICI IN UNO STATO MEMBRO E LA GRANDE MAGGIORANZA DEGLI EDITORI STABILITI IN DETTO STATO MEMBRO , NONCHE DETERMINATI EDITORI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI ED I CUI PRODOTTI SONO DISTRIBUITI NEL PRIMO STATO MEMBRO , SE DETTO COMPLESSO DI ACCORDI SI RISOLVE NEL RIMETTERE , DI FATTO , L ' AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA AL MINUTO ALLA DISCREZIONE DI DETTA AGENZIA O DI UN ORGANO CREATO DA ESSA NELL ' AMBITO DI DETTI ACCORDI .
3.I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA COSTITUISCONO UN ELEMENTO DI CONCORRENZA CONFORME ALL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , PURCHE LA SCELTA DEI RIVENDITORI AVVENGA SECONDO CRITERI OGGETTIVI DI NATURA QUALITATIVA , RIGUARDANTI L ' IDONEITA DEL RIVENDITORE , DEL SUO PERSONALE E DEI SUOI IMPIANTI , IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO E QUESTI CRITERI SIANO FISSATI UNIFORMEMENTE PER TUTTI I RIVENDITORI POTENZIALI ED APPLICATI IN MODO NON DISCRIMINATORIO . SIFFATTI SISTEMI , SENZA TRASGREDIRE IL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 85 , N . 1 , POSSONO VENIR ISTITUITI PER LA DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA , DATA LA NATURA SPECIFICA DI QUESTI PRODOTTI , SOTTO IL PROFILO DELLA DISTRIBUZIONE .
IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DI PRODOTTI DELLA STAMPA CHE PREGIUDICHI IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI E VIETATO DALL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , SE LA SCELTA DEI RIVENDITORI E DETERMINATA DA CRITERI QUANTITATIVI , MA LA COMMISSIONE PUO STABILIRE , IN ESITO AD UNA DOMANDA DI ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , SE , NEL CASO CONCRETO , CRITERI DEL GENERE POSSANO ESSERE GIUSTIFICATI .
IN OGNI CASO UN SISTEMA DEL GENERE E VIETATO DALL ' ART . 85 , N . 1 , SE L ' APPLICAZIONE DEI CRITERI DA CUI DIPENDE LA SCELTA DEI RIVENDITORI VIENE EFFETTUATA IN MODO MENO RIGIDO NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE APPARTENENTI A UN DETERMINATO GRUPPO , RISPETTO AD ALTRI DETTAGLIANTI .
4.LE CLAUSOLE CHE FISSANO I PREZZI DA OSSERVARSI NEI CONTRATTI CON I TERZI SONO DI PER SE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO . QUALORA UN ACCORDO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA E CHE PREGIUDICA IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI CONTENGA CLAUSOLE DEL GENERE , LA DEROGA AL DIVIETO DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO PUO VENIR CONCESSA SOLO IN FORZA DI UNA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE SECONDO QUANTO STABILITO DAL N . 3 DELLO STESSO ARTICOLO .
SE , IN FATTO DI DISTRIBUZIONE DI GIORNALI E DI PERIODICI , LA FISSAZIONE , DA PARTE DEGLI EDITORI , DEL PREZZO AL MINUTO COSTITUISCE L ' UNICO MEZZO PER FAR FRONTE ALL ' ONERE ECONOMICO CHE DERIVA DALLA RESA DELL ' INVENDUTO E SE DETTA RESA DELL ' INVENDUTO COSTITUISCE IL SOLO METODO PER RIUSCERE A METTERE A DISPOSIZIONE DEI CONSUMATORI UN AMPIO ASSORTIMENTO DI PRODOTTI DELLA STAMPA , SPETTA ALLA COMMISSIONE TENERNE CONTO NELL ' ESAMINARE L ' ACCORDO SOTTO IL PROFILO DELL ' ART . 85 , N . 3 .
NEL PROCEDIMENTO 243/83 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNAL DE COMMERCE DI BRUXELLES , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
SA BINON & CIE , CON SEDE IN CHARLEROI ,
E
SA AGENCE ET MESSAGERIES DE LA PRESSE , CON SEDE IN ANDERLECHT ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 85 E 86 DEL TRATTATO ,
1 CON SENTENZA 21 OTTOBRE 1983 , GIUNTA ALLA CORTE IL 25 OTTOBRE SUCCESSIVO , IL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE COMMERCE DI BRUXELLES HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DIVERSE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 85 E 86 DEL TRATTATO .
2 DETTE QUESTIONI SONO SORTE IN OCCASIONE DI UNA LITE FRA LA SOCIETA BINON , CHE GESTISCE IN CHARLEROI UN NEGOZIO DI CARTOLERIA-LIBRERIA , ARTICOLI PER UFFICIO E GIOCATTOLI EDUCATIVI , E LA SOCIETA AGENCE ET MESSAGERIE DE LA PRESSE , CON SEDE IN ANDERLECHT , NELL ' AGGLOMERATO DI BRUXELLES ( IN PROSIEGUO : ' AMP ' ). LA CAUSA VERTE SULL ' INGIUNZIONE ALL ' AMP DI POR FINE AL RIFIUTO DI VENDERE O DI FORNIRE ALLA BINON I GIORNALI E PERIODICI , TANTO BELGI QUANTO STRANIERI , CHE ESSA DISTRIBUISCE NEL BELGIO .
3 LA BINON ERA DAPPRIMA AGENTE DELLA SOCIETA ANONIMA ' CLUB ' , CHE DIRIGE UNA CATENA DI NEGOZI OMONIMI . DAL 29 GENNAIO 1982 , CONTINUAVA LE SUE ATTIVITA IN NOME PROPRIO E SENZA ALCUN RAPPORTO DI AGENZIA . DALL ' 8 MARZO 1983 , LA BINON CHIEDEVA ALL ' AMP DI FORNIRLE I GIORNALI , LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI CHE LA STESSA DISTRIBUISCE . DATO IL RIFIUTO OPPOSTOLE DALL ' AMP , LA BINON SI RIVOLGEVA DIRETTAMENTE A DIVERSI EDITORI , MA SENZA OTTENERE MIGLIORE RISULTATO .
4 IL PROVVEDIMENTO DI RINVIO RIFERISCE CHE , A PARTE LE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE IN ABBONAMENTO , LA AMP PROVVEDE NEL BELGIO , DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO LE SUE FILIALI , AD UNA PARTE RILEVANTE - CIRCA IL 70% - DELLA DISTRIBUZIONE AI DETTAGLIANTI DEI GIORNALI E PERIODICI BELGI , NONCHE DI QUASI TUTTI I GIORNALI E PERIODICI STRANIERI . QUESTO FATTO RIVESTE NOTEVOLE IMPORTANZA , IN QUANTO LA AMP E GLI EDITORI DI GIORNALI E DI PERIODICI AVEVANO ISTITUITO NEL 1976 UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA CONSISTENTE NEL SUBORDINARE L ' AUTORIZZAZIONE DI UN PUNTO DI VENDITA AL PARERE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE E POICHE , D ' ALTRO CANTO , LA AMP FA PARTE DI UN GRUPPO DI IMPRESE , ALCUNE DELLE QUALI HANNO UN POSTO IMPORTANTE NELLA DIFFUSIONE DELLA STAMPA .
5 PER QUEL CHE RIGUARDA IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA , IL GIUDICE NAZIONALE PRECISA CHE , INIZIALMENTE , IN FORZA DELL ' ACCORDO STIPULATO NEL 1976 , CHIUNQUE DESIDERASSE APRIRE UNA RIVENDITA DI GIORNALI E PERIODICI DOVEVA , PENA IL RIFIUTO DI FORNITURA DA PARTE DEGLI EDITORI , CHIEDERE L ' AUTORIZZAZIONE AD UNA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE , LA QUALE EMETTEVA UN PARERE CHE ERA SEGUITO DA QUASI TUTTI GLI EDITORI . TUTTAVIA , DUE SENTENZE DEL 1982 DICHIARAVANO DETTO ACCORDO INCOMPATIBILE CON LA NORMATIVA BELGA , NONCHE CON GLI ARTT . 85 E 86 DEL TRATTATO . INOLTRE , IL 10 MAGGIO 1983 , IL CONSEIL DU CONTENTIEUX ECONOMIQUE , APPLICANDO LA LEGGE BELGA SULLA TUTELA CONTRO GLI ABUSI DELLA POTENZA ECONOMICA , EMANAVA UN PARERE SECONDO IL QUALE LA AMP NONCHE I MEMBRI DELIBERANTI DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE GODEVANO DI POTENZA ECONOMICA SUL MERCATO AL MINUTO DELLA STAMPA E DELLA DISTRIBUZIONE DEI SUOI PRODOTTI E NE AVEVANO ABUSATO . IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SAREBBE STATO MODIFICATO , MEDIANTE UN ACCORDO CONCLUSO DALL ' AMP CON GLI EDITORI NEL 1983 , NEL SENSO CHE IL PROCEDIMENTO COLLETTIVO DI AUTORIZZAZIONE E STATO ABOLITO , MENTRE LA AMP HA ELABORATO UN REGOLAMENTO CHE CIASCUN EDITORE DECIDEVA SINGOLARMENTE DI ACCETTARE O DI RIFIUTARE . A NORMA DELL ' ART . VI , N . 3 , PUNTO 2 , DI DETTO REGOLAMENTO , LA AMP EMETTE UN PARERE CIRCA LE DOMANDE DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO PUNTO DI VENDITA AL MINUTO , PARERE CHE VIENE COMUNICATO AGLI EDITORI BELGI ; QUESTI SI PRESUME SEGUANO DETTO PARERE SE NON COMUNICANO ALL ' AMP , ENTRO OTTO GIORNI , UNA DECISIONE IN SENSO CONTRARIO , SERVENDOSI DI UN APPOSITO MODULO .
6 INOLTRE IL GIUDICE NAZIONALE RILEVA CHE LA AMP DISPONE DI UNA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA NELL ' IMPRESA ' AMP TRANSPORTS ' E DI UNA PARTECIPAZIONE DEL 9,35% NELLA SOCIETA ' LECTURE GENERALE ' , LA QUALE SI OCCUPA DELLA VENDITA AL MINUTO DELLA STAMPA . QUESTE PARTECIPAZIONI DOVREBBERO VALUTARSI ALLA LUCE DEL FATTO CHE LA SOCIETA DI DIRITTO FRANCESE HACHETTE , CHE E UN ' IMPORTANTE CASA EDITRICE CON SEDE IN PARIGI , HA UNA PARTECIPAZIONE DEL 48,84% NELLA AMP ED UNA PARTECIPAZIONE DEL 24,55% NELLA ' LECTURE GENERALE ' .
7 IL GIUDICE NAZIONALE DESUME DA QUESTE DUE SERIE DI CIRCOSTANZE CHE LA AMP CONTROLLA L ' AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI DIFFUSIONE ED E NEL CONTEMPO , INSIEME ALLA HACHETTE , MOLTO INTERESSATA ALLE ATTIVITA DELLA ' LECTURE GENERALE ' . PER QUESTO MOTIVO LE NORME MOLTO RIGIDE PER L ' INSTALLAZIONE , CHE IMPLICANO CRITERI GEOGRAFICI MINIMI , COME QUELLE CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO DELLA AMP PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA , NON SAREBBERO STATE APPLICATE NEL CENTRO DI CHARLEROI PER QUEL CHE RIGUARDA L ' ATTIVITA DI VARIE FILIALI DI ' LECTURE GENERALE ' , MENTRE LE STESSE NORME E GLI STESSI CRITERI SAREBBERO STATI FATTI VALERE NEI CONFRONTI DELLA BINON PER MOTIVARE IL RIFIUTO DI RIFORNIRLA .
8 IL GIUDICE NAZIONALE HA RITENUTO NECESSARIO , COSI STANDO LE COSE , SOTTOPORRE ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :
' 1 ) SE SIA COMPATIBILE CON GLI ARTT . 85 E 86 DEL TRATTATO CEE IL FATTO CHE UN GRUPPO D ' IMPRESE , CIOE UN CERTO NUMERO D ' IMPRESE CHE SI COMPORTANO NELLO STESSO MODO E DETENGONO UNA QUOTA RILEVANTE DEL MERCATO DI CUI TRATTASI ( NELLA FATTISPECIE QUELLO DELLA STAMPA QUOTIDIANA , SETTIMANALE E PERIODICA NEL BELGIO ), PERSISTANO IN UNA PRATICA CHE CONSISTE NEL LASCIARE , SALVO INTERVENTO ESPRESSO O INIZIATIVA DA PARTE LORO , CHE UN ' IMPRESA SPECIALIZZATA DISCIPLINI LA DISTRIBUZIONE DEI LORO ARTICOLI AFFIDANDOLE IN MODO ESPRESSO O TACITO LA CURA DI DISCIPLINARE IN MODO SELETTIVO DETTA DISTRIBUZIONE , IMPONENDO AI RIVENDITORI CHE DESIDERINO VENDERE L ' ARTICOLO IN QUESTIONE DI PRESENTARE UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E PRONUNZIANDOSI SULLA DOMANDA SECONDO CRITERI NON SOLO QUALITATIVI , MA ANCHE QUANTITATIVI , CIOE UN CRITERIO DI DISTANZA TRA DUE PUNTI DI VENDITA E UN CRITERIO DI STABILIMENTO MEDIANTE IMPOSIZIONE DI UN NUMERO MINIMO DI ABITANTI PER PUNTO DI VENDITA , LIMITANDO QUINDI LA CONCORRENZA NEL MERCATO DI CUI TRATTASI .
2)SE SIA COMPATIBILE CON GLI ARTT . 85 E 86 DEL TRATTATO CEE IL FATTO CHE NEL BELGIO LA DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA STRANIERA SIA AFFIDATA AD UNA SOLA PERSONA GIURIDICA LA QUALE GODE DI UNA POSIZIONE TALE CH ' ESSA PROVVEDE ALLA DISTRIBUZIONE DI OLTRE IL 50% DEI TITOLI DELLA STAMPA STRANIERA NEL BELGIO E CHE I CONTRATTI CHE QUESTA IMPRESA DI DISTRIBUZIONE STIPULA , TANTO CON GLI ORGANI DI STAMPA DI CUI TRATTASI ( EDITORI ) QUANTO CON I DETTAGLIANTI , SONO CONCEPITI IN MODO CHE L ' IMPRESA STESSA PUO CHIEDERNE LA RISOLUZIONE E RIFIUTARE LA DISTRIBUZIONE DELLE TESTATE SE L ' EDITORE CHE HA STIPULATO IL CONTRATTO RIFORNISCE DIRETTAMENTE RIVENDITORI NON AUTORIZZATI , O PUO REVOCARE L ' AUTORIZZAZIONE AI RIVENDITORI CHE PRATICHINO LA RETROCESSIONE O LA RIVENDITA , LA VENDITA NON AL MINUTO , L ' AFFITTO O IL PRESTITO .
3)SE SIA COMPATIBILE CON GLI ARTT . 85 E 86 DEL TRATTATO CEE IL FATTO CHE DETTA IMPRESA DI DISTRIBUZIONE SI RISERVI IL DIRITTO DI FISSARE I PREZZI E IMPONGA AI DISTRIBUTORI DETTAGLIANTI L ' OSSERVANZA DEI PREZZI IMPOSTI .
4)SE SIA COMPATIBILE CON GLI ARTT . 85 E 86 DEL TRATTATO CEE IL FATTO CHE DETTA IMPRESA DISTRIBUTRICE DI STAMPA SIA UNA SOCIETA DI CAPITALI BELGA LE CUI AZIONI SONO IN PARTE NOTEVOLE DETENUTE DA UN GRUPPO FINANZIARIO STRANIERO CHE A SUA VOLTA CONTROLLA IN FRANCIA VARIE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI , MENTRE DETTO GRUPPO FINANZIARIO E L ' IMPRESA BELGA DI DISTRIBUZIONE HANNO IN COMUNE PARTECIPAZIONI IN UNA SOCIETA DI CAPITALI BELGA CHE HA COME OGGETTO SOCIALE LA DIFFUSIONE AL MINUTO DELLA STAMPA NEL BELGIO , QUALORA SIA ACCERTATO CHE L ' IMPRESA DI DISTRIBUZIONE APPLICA NEI CONFRONTI DI DETTA IMPRESA DI DIFFUSIONE AL MINUTO CRITERI DI AUTORIZZAZIONE MENO SEVERI CHE PER GLI ALTRI DETTAGLIANTI . '
9 DALLA SECONDA QUESTIONE SI DESUME CHE IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE CONSIDERATO NELLA SENTENZA DI RINVIO SI APPLICA ALLA DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA STRANIERA NEL TERRITORIO BELGA , MENTRE LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA RILEVA CHE LA DISTRIBUZIONE DI QUASI TUTTI I GIORNALI STRANIERI NEL BELGIO E DISCIPLINATA DA QUESTO SISTEMA . QUESTE CIRCOSTANZE BASTANO PER FAR RITENERE CHE SIFFATTO SISTEMA POSSA PREGIUDICARE GLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI . NON E QUINDI NECESSARIO ESAMINARE DETTO PROBLEMA SPECIFICO , RISOLVENDO LE QUESTIONI CHE RIGUARDANO IN TERMINI GENERALI L ' APPLICAZIONE DEGLI ARTT . 85 E 86 DEL TRATTATO .
10 LA PRIMA E LA SECONDA QUESTIONE VERTONO , PER QUEL CHE RIGUARDA LA STAMPA EDITA NEL BELGIO E , RISPETTIVAMENTE , ALL ' ESTERO , SUL REGIME DI DISTRIBUZIONE DI QUESTI PRODOTTI NEL BELGIO , COME E ORGANIZZATO DA UN ' AGENZIA SPECIALIZZATA NELLA DISTRIBUZIONE . IL GIUDICE NAZIONALE VUOLE SAPERE COME DEBBA VALUTARE LA COMPATIBILITA DI DETTO REGIME CON GLI ARTT . 85 E 86 ALLA LUCE DI TRE DIVERSI FATTORI :
A ) LA PRASSI DEGLI EDITORI ;
B)L ' ATTIVITA DELL ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE ;
C)IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA CHE DETTA AGENZIA HA ISTITUITO PER LA VENDITA AL MINUTO .
LA TERZA QUESTIONE METTE IN RISALTO UN ELEMENTO SPECIFICO DEL COMPLESSO DI DETTO REGIME , VALE A DIRE L ' OSSERVANZA DEI PREZZI IMPOSTI , MENTRE LA QUARTA QUESTIONE RIGUARDA PIU PARTICOLARMENTE L ' ABUSO CHE AVREBBE POTUTO ESSERE COMMESSO DALL ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE , VUOI DELLA PROPRIA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO , VUOI DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA .
A ) LA PRASSI DEGLI EDITORI
11 LA SENTENZA DI RINVIO DESCRIVE LA PRASSI DEGLI EDITORI , IN PARTICOLARE DI QUELLI STABILITI NEL BELGIO , COME CONSISTENTE NEL DISTRIBUIRE I LORO PRODOTTI NEL TERRITORIO BELGA TRAMITE L ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE E COME IMPLICANTE IL RIFIUTO DI VENDERE DETTI PRODOTTI DIRETTAMENTE AI DETTAGLIANTI . GLI EDITORI SI SAREBBERO INOLTRE COMPORTATI NELLO STESSO MODO DI FRONTE A CIASCUNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PRESENTATA DA UN DETTAGLIANTE .
12 LA AMP OSSERVA CHE IL SEMPLICE FATTO CHE GLI EDITORI , O TALUNI DI ESSI , AFFIDINO LA DISTRIBUZIONE DELLE LORO TESTATE AD UN ' AGENZIA SPECIALIZZATA ONDE ORGANIZZARE DETTA DISTRIBUZIONE SECONDO DETERMINATI CRITERI COMUNI NON COSTITUISCE UNA PRATICA CONCORDATA AI SENSI DELL ' ART . 85 . LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE AVREBBE AMMESSO CHE NON VI E CONCERTAZIONE ILLECITA QUALORA IL COMPORTAMENTO PARALLELO SI SPIEGHI CON L ' ADEGUAMENTO INTELLIGENTE DI CIASCUN OPERATORE AL COMPORTAMENTO DEI PROPRI CONCORRENTI . NELLA FATTISPECIE , IL COMPORTAMENTO PARALLELO SAREBBE DETTATO DAL LEGITTIMO INTENTO DI RIDURRE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE ED IN PARTICOLARE QUELLE DERIVANTI DALLA RESA DELLE COPIE INVENDUTE .
13 PER LA BINON , GLI EDITORI BELGI SONO COSTRETTI AD AGIRE DI CONSERVA , DATA LA POSIZIONE DI MONOPOLIO CHE OCCUPEREBBE LA AMP , INSIEME ALLA HACHETTE E AD ALTRE IMPRESE LEGATE A QUESTE DUE SOCIETA , SUL MERCATO DELLA DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA .
14 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE IL COMPORTAMENTO PARALLELO DELLE IMPRESE , CONSISTENTE NEL SERVIRSI DELLO STESSO INTERMEDIARIO PER RIFORNIRE I DETTAGLIANTI , PUO COSTITUIRE UNA PRATICA CONCORDATA AI SENSI DELL ' ART . 85 . NELLA FATTISPECIE , IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI DI VENDITA DEL GENERE DI QUELLO CONTEMPLATO DAL REGOLAMENTO DELLA AMP COSTITUIREBBE L ' INTELAIATURA DEL COORDINAMENTO DELLA CONDOTTA DEGLI EDITORI TRAMITE DETTA AGENZIA .
15 SI DEVE OSSERVARE CHE IL PRIMO PROBLEMA CHE SORGE A QUESTO PROPOSITO E SE IL COMPORTAMENTO PARALLELO DI VARI EDITORI NEI CONFRONTI DELL ' AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA AL MINUTO VADA CONSIDERATO UNA ' PRATICA CONCORDATA ' AI SENSI DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO QUALORA , COME NELLA FATTISPECIE , IL PARALLELISMO DEI COMPORTAMENTI SI INSERISCE IN UN AMBITO CONTRATTUALE . EMERGE INFATTI DAL FASCICOLO CHE L ' ATTEGGIAMENTO DEGLI EDITORI FA ATTUALMENTE PARTE DELLA MESSA IN ATTO DI UN COMPLESSO DI CONTRATTI , COME GLI ACCORDI SINGOLI DI ESCLUSIVA TRA GLI EDITORI E L ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE E QUELLI FRA QUESTA E I VENDITORI AL MINUTO .
16 IL CASO PROSPETTATO DI PARALLELISMO DI COMPORTAMENTI IN UN AMBITO CONTRATTUALE SI VERIFICA IN PARTICOLARE QUANDO , COME NELLA FATTISPECIE , LA POSIZIONE IDENTICA DEGLI EDITORI DINANZI ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DEI DETTAGLIANTI FACEVA SEGUITO , INIZIALMENTE , IN FORZA DI UN ACCORDO , AI PARERI DI COMMISSIONI CONSULTIVE , PRASSI CHE IL GIUDICE BELGA HA RITENUTO INCOMPATIBILE CON L ' ART . 85 E , DOPO L ' ESTINZIONE DI DETTO ACCORDO E LA SUA SOSTITUZIONE CON UN NUOVO ACCORDO , GLI EDITORI GIUNGONO ALLO STESSO COMPORTAMENTO PARALLELO SEGUENDO I PARERI DI UN ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE ANZICHE QUELLI DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA . IN QUESTO CASO , IL NUOVO ACCORDO , COME QUELLO PRECEDENTE , HA L ' EFFETTO DI RESTRINGERE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA .
17 D ' ALTRO CANTO , L ' ART . 85 SI APPLICHEREBBE DEL PARI SE IL COMPORTAMENTO PARALLELO DEGLI EDITORI SI FOSSE PROTRATTO DOPO L ' ESTINZIONE DEL VECCHIO ACCORDO SENZA CHE NE FOSSE STATO STIPULATO UNO NUOVO . COME LA CORTE HA INFATTI RILEVATO NELLA SENTENZA 15 GIUGNO 1976 ( EMI/CBS , 51 , 86 E 96/75 , RACC . PAG . 811 ), NEL CASO DELLE INTESE CHE NON SONO PIU IN VIGORE E SUFFICIENTE , PER POTER APPLICARE L ' ART . 85 , CHE ESSE CONTINUINO A PRODURRE EFFETTI OLTRE LA DATA DELL ' ESTINZIONE UFFICIALE . IL REGIME DI CONCORRENZA ISTITUITO DAGLI ARTT . 85 E SEGUENTI DEL TRATTATO ATTRIBUISCE IMPORTANZA ALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE DEGLI ACCORDI O DI QUALSIASI FORMA ANALOGA DI CONCERTAZIONE O DI COORDINAMENTO , ANZICHE ALLA LORO FORMA GIURIDICA .
18 DI CONSEGUENZA , SI DEVE RISOLVERE LA PRIMA PARTE DELLE DUE PRIME QUESTIONI DICHIARANDO CHE L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO SI APPLICA A UN COMPLESSO DI ACCORDI FRA UN ' AGENZIA SPECIALIZZATA NELLA DISTRIBUZIONE DEI GIORNALI E PERIODICI IN UNO STATO MEMBRO E LA GRANDE MAGGIORANZA DEGLI EDITORI STABILITI IN DETTO STATO MEMBRO , NONCHE DETERMINATI EDITORI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI E I CUI PRODOTTI SONO DISTRIBUITI NEL PRIMO STATO MEMBRO , SE DETTO COMPLESSO DI ACCORDI SI RISOLVE NEL RIMETTERE , DI FATTO , L ' AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA AL MINUTO ALLA DISCREZIONE DI DETTA AGENZIA O DI UN ORGANO CREATO DA ESSA NELL ' AMBITO DI DETTI ACCORDI .
B ) L ' ATTIVITA DELL ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE
19 LA SECONDA PARTE DELLE DUE PRIME QUESTIONI RIGUARDA LA POSIZIONE DELL ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE , IN QUANTO ORGANIZZA , NELL ' INTERESSE DEGLI EDITORI , IN MODO SELETTIVO , LA VENDITA AL MINUTO PUR FACENDO ESSA STESSA PARTE DI UN GRUPPO DI IMPRESE COINVOLTE NELLA VENDITA AL MINUTO . IL GIUDICE NAZIONALE VUOL SAPERE IN PARTICOLARE IN QUALI CASI UN ' AGENZIA DEL GENERE OCCUPI UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO AI SENSI DELL ' ART . 86 DEL TRATTATO .
20 LA AMP HA SOLLEVATO UN PROBLEMA PRELIMINARE . ESSA RITIENE CHE LE ATTIVITA CHE ESSA SVOLGE ORGANIZZANDO LA VENDITA AL MINUTO DELLA STAMPA NELL ' INTERESSE DEGLI EDITORI NON POSSONO IN ALCUN CASO ESSERE COLPITE DAI DIVIETI DEGLI ARTT . 85 E 86 . IN QUANTO DISTRIBUTORE DI DETTI PRODOTTI , LA AMP AGIREBBE COME COMMISSIONARIA DEGLI EDITORI , INCARICANDOSI DI VENDERE LA STAMPA PER LORO CONTO . ORBENE , LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , COME PURE LA PRASSI SEGUITA DALLA COMMISSIONE NELLE SUE DECISIONI , AVREBBERO CONFERMATO CHE IL COMMISSIONARIO VA CONSIDERATO UN ORGANO AUSILIARIO DELL ' IMPRESA COMMITTENTE ; LE SUE ATTIVITA NON SAREBBERO QUINDI COLPITE DAI DIVIETI DI CUI AGLI ARTT . 85 E 86 .
21 IN SEDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE NON SPETTA ALLA CORTE , BENSI AL GIUDICE NAZIONALE DEFINIRE I RAPPORTI CONTRATTUALI FRA GLI EDITORI E L ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE . NELLA FATTISPECIE , LE QUESTIONI SOLLEVATE SI RIFERISCONO AD UNA SITUAZIONE NELLA QUALE IL RAPPORTO TRA GLI EDITORI E L ' AGENZIA SI PROSPETTANO PIUTTOSTO COME VINCOLI FRA EDITORI ED UN ' IMPRESA DISTRIBUTRICE INDIPENDENTE . E QUESTA L ' IPOTESI SULLA QUALE LA CORTE SI BASA NELLA PRESENTE CAUSA .
22 LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE DAL GIUDICE NAZIONALE METTONO IN LUCE CHE IL PROBLEMA EVENTUALE DELL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 86 ALL ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE VERTE SU DUE PUNTI DISTINTI : DA UN LATO , LA POSIZIONE DOMINANTE CHE OCCUPEREBBE LA AMP , IN QUANTO UNICO INTERMEDIARIO FRA GLI EDITORI E I DETTAGLIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DELLA MAGGIOR PARTE DELLE PUBBLICAZIONI BELGHE E DI TUTTE LE PUBBLICAZIONI STRANIERE ; D ' ALTRO CANTO , IL FATTO CHE LA STESSA AMP AGISCE SUL MERCATO DELLA VENDITA AL MINUTO DI DETTI PRODOTTI COME AZIONISTA , INSIEME AD ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO HACHETTE , DELLA ' LECTURE GENERALE ' .
23 SU QUEST ' ULTIMO PUNTO E OPPORTUNO OSSERVARE CHE EMERGE DAL FASCICOLO CHE LA ' LECTURE GENERALE ' DISPONE NEL BELGIO DI 190 PUNTI DI VENDITA SU UN TOTALE DI CIRCA 5 500 . NON SI PUO RITENERE CHE UN ' IMPRESA IN QUESTA SITUAZIONE OCCUPI UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO DELLA VENDITA AL MINUTO .
24 PER QUEL CHE RIGUARDA IL PRIMO PUNTO , QUELLO RELATIVO ALLA POSIZIONE DOMINANTE DELL ' AMP IN QUANTO INTERMEDIARIA , LA AMP HA CONTESTATO I DATI FORNITI DALL ' ORDINANZA DI RINVIO , SOSTENENDO CHE LA SUA QUOTA DEL MERCATO DELLA FORNITURA DI GIORNALI E DI PERIODICI AI VENDITORI AL MINUTO NON COMPRENDE GRAN PARTE O ADDIRITTURA LA QUASI TOTALITA DEL MERCATO . A QUESTO SCOPO ESSA HA FORNITO DATI CHE DIFFERISCONO NOTEVOLMENTE DA QUELLI ASSUNTI DAL GIUDICE NAZIONALE . NON SPETTA PERO ALLA CORTE CONTROLLARE L ' ESATTEZZA DEGLI ACCERTAMENTI DI FATTO CONTENUTI NEL PROVVEDIMENTO DI RINVIO .
25 SI DEVE OSSERVARE POI CHE IL GIUDICE NAZIONALE VUOL CHIARIRE IL PROBLEMA DELL ' EVENTUALE ESISTENZA DI UNA POSIZIONE DOMINANTE DELL ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE ONDE POTER ACCERTARE SE QUESTA ABBIA ABUSATO DI DETTA POSIZIONE DOMINANTE CONTROLLANDO ARBITRARIAMENTE L ' ACCESSO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI PERIODICI . ORBENE , QUESTO ABUSO E QUESTO COMPORTAMENTO ARBITRARIO EVENTUALI RIGUARDANO L ' ACCESSO AL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA ISTITUITO DALLA AMP . STANDO COSI LE COSE , E PREFERIBILE AFFRONTARE IL PROBLEMA DELL ' EVENTUALE ABUSO NELL ' ESAMINARE LA COMPATIBILITA DI DETTO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA CON LE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 85 . DI CONSEGUENZA , NON E NECESSARIO ESAMINARE LO STESSO COMPORTAMENTO SOTTO IL PROFILO DELLA TRASGRESSIONE DELL ' ART . 86 .
26 DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO DISCENDE CHE NON E NECESSARIO RISOLVERE LA SECONDA PARTE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA QUESTIONE .
C ) IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA
27 SECONDO L ' AMP , LA SPECIFICITA DEL MERCATO DELLA DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA ESIGEREBBE UNA RETE DI DISTRIBUZIONE STABILE ED EQUILIBRATA OLTRECHE ADEGUATAMENTE RIPARTITA SOTTO L ' ASPETTO GEOGRAFICO . PER CORROBORARE QUESTA TESI , LA AMP INVOCA IN PARTICOLARE TRE CIRCOSTANZE . ANZITUTTO LA POSSIBILITA DI OFFRIRE IN VENDITA ARTICOLI DI STAMPA VARIEREBBE DA UNA GIORNATA - O ADDIRITTURA ALCUNE ORE , PER I QUOTIDIANI CON PIU EDIZIONI GIORNALIERE - AD UN MESE AL MASSIMO ; PER QUESTO MOTIVO GLI EDITORI SAREBBERO OBBLIGATI A RITIRARE L ' INVENDUTO , IL CHE COMPORTEREBBE COSTI NOTEVOLI . INDI LA RICHIESTA DI PRODOTTI DI STAMPA VENDUTI IN NEGOZIO SAREBBE CARATTERIZZATA DA UNA GRANDE INELASTICITA , CHE SAREBBE ANCOR MAGGIORE NEL CASO DEI GIORNALI STRANIERI . INFINE , LA FUNZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLA STAMPA GIUSTIFICHEREBBE L ' ESIGENZA DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE SPECIALIZZATA CHE CONSENTA DI METTERE A DISPOSIZIONE DEL CONSUMATORE UN ASSORTIMENTO RAPPRESENTATIVO DI TUTTA LA STAMPA .
28 LA BINON OSSERVA CHE L ' INSTAURAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA NEL BELGIO SI E RISOLTA NELLA MANCANZA ASSOLUTA DI CONCORRENZA , POICHE I DETTAGLIANTI SI SONO INSERITI IN UN SISTEMA , QUELLO DELLA AMP , CHE FUNZIONEREBBE SECONDO UN ORGANIGRAMMA DI TIPO AMMINISTRATIVO , SENZA EMULAZIONE TRA I DIFFUSORI .
29 LA COMMISSIONE RICORDA LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE RELATIVA ALL ' AMMISSIBILITA , RISPETTO ALL ' ART . 85 , DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA . PER SOTTRARSI AL DIVIETO SANCITO DAL N . 1 DI DETTO ARTICOLO , SIFFATTI SISTEMI DOVREBBERO FONDARSI SU ESIGENZE LEGITTIME , COME LA CONSERVAZIONE DI UN COMMERCIO SPECIALIZZATO IN GRADO DI OFFRIRE PRESTAZIONI SPECIFICHE IN RELAZIONE CON LA FORNITURA DI DETERMINATI PRODOTTI . INOLTRE , L ' ACCESSO A SIFFATTI SISTEMI DOVREBBE BASARSI SU CRITERI OBIETTIVI DI ORDINE QUALITATIVO , POICHE IL VALERSI DI CRITERI QUANTITATIVI DOVREBBE PER DEFINIZIONE CONSIDERARSI UNA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA AI SENSI DELL ' ART . 85 ; L ' AMMISSIBILITA DI CRITERI QUANTITATIVI POTREBBE DARSI SOLO NELL ' AMBITO DI UNA DOMANDA D ' ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , PER LA QUALE HA COMPETENZA ESCLUSIVA LA COMMISSIONE .
30 A QUESTO PROPOSITO SI DEVE SOTTOLINEARE ANZITUTTO CHE , NELLA PRESENTE FATTISPECIE , L ' ACCORDO FRA L ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE E I DETTAGLIANTI NON E STATO NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE , COME EMERGE DALLE INFORMAZIONI FORNITE DA QUESTA E DALLA AMP . COSI STANDO LE COSE , NON E NECESSARIO TRATTARE DELL ' EVENTUALE APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 3 , AD UN ACCORDO DI QUESTO GENERE .
31 SI DEVE POI RICORDARE CHE , SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , IN PARTICOLARE SECONDO LA SENTENZA 25 OTTOBRE 1977 ( METRO , 26/76 , RACC . PAG . 1875 ), I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA COSTITUISCONO UN ELEMENTO DI CONCORRENZA CONFORME ALL ' ART . 85 , N . 1 , PURCHE LA SCELTA DEI RIVENDITORI AVVENGA SECONDO CRITERI OGGETTIVI DI NATURA QUALITATIVA , RIGUARDANTI LA CAPACITA DEL RIVENDITORE , DEL SUO PERSONALE E DEI SUOI IMPIANTI , IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO E QUESTI CRITERI SIANO FISSATI UNIFORMEMENTE PER TUTTI I RIVENDITORI POTENZIALI ED APPLICATI IN MODO NON DISCRIMINATORIO .
32 SIFFATTI SISTEMI , SENZA TRASGREDIRE IL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 85 , N . 1 , POSSONO VENIR ISTITUITI PER LA DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA , DATA LA NATURA SPECIFICA DI QUESTI PRODOTTI SOTTO IL PROFILO DELLA DISTRIBUZIONE . COME LA AMP HA INFATTI GIUSTAMENTE SOTTOLINEATO , I GIORNALI E I PERIODICI , IN LINEA DI MASSIMA , NON POSSONO ESSERE VENDUTI AL MINUTO SE NON IN UN PERIODO ESTREMAMENTE LIMITATO , MENTRE IL PUBBLICO PRESUME CHE QUALSIASI DIFFUSORE SIA IN GRADO DI OFFRIRE UNA GAMMA RAPPRESENTATIVA DELLA STAMPA , IN PARTICOLARE DELLA STAMPA NAZIONALE . DAL CANTO LORO GLI EDITORI SI IMPE GNANO A RITIRARE GLI ESEMPLARI INVENDUTI , IL CHE PROVOCA CONTINUI SCAMBI DI DETTI PRODOTTI FRA EDITORI E DIFFUSORI .
33 PER QUESTO MOTIVO L ' AMMISSIBILITA DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA IN QUESTO SETTORE , SOTTO IL PROFILO DELL ' ART . 85 , N . 1 , DIPENDE IN PARTICOLARE DAI CRITERI CHE DISCIPLINANO LA SCELTA DEI DIFFUSORI . QUESTI CRITERI DEVONO ESSERE OBIETTIVI E DI NATURA QUALITATIVA . NON RIENTRA IN QUESTA CATEGORIA LA LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI PUNTI DI VENDITA , AD ESEMPIO IN BASE AD UN CRITERIO RELATIVO AD UN NUMERO MINIMO DI ABITANTI DELLA ZONA PER PUNTO DI VENDITA .
34 SI DEVE RICORDARE INFATTI CHE L ' APPLICAZIONE DI UN CRITERIO DI ORDINE QUANTITATIVO RENDE IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA INCOMPATIBILE CON IL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 85 , N . 1 . SOLO LA COMMISSIONE E COMPETENTE A STABILIRE , IN ESITO AD UNA DOMANDA DI ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , SE UN CRITERIO DEL GENERE POSSA GIUSTIFICARSI ALLA LUCE DELLE ESIGENZE POSTE DA DETTA DISPOSIZIONE .
35 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA TERZA PARTE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA QUESTIONE NEL SENSO CHE IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DELLA STAMPA CHE PREGIUDICHI IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI E VIETATO DALL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO SE LA SCELTA DEI RIVENDITORI E RETTA DA CRITERI DI ORDINE QUANTITATIVO , MA CHE LA COMMISSIONE PUO STABILIRE , PRONUNCIANDOSI SU UNA DOMANDA DI ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , SE , NEL CASO CONCRETO , DETTI CRITERI POSSANO ESSERE GIUSTIFICATI .
D ) L ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE NELLA PRATICA
36 LA QUARTA QUESTIONE , CHE E OPPORTUNO ESAMINARE ORA , SOLLEVA IL PROBLEMA SE L ' APPLICAZIONE , AD OPERA DI UN ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE CHE FA PARTE DI UN GRUPPO DI IMPRESE , DI CRITERI DI AUTORIZZAZIONE MENO SEVERI PER I DIFFUSORI CHE FANNO PARTE DELLO STESSO GRUPPO DI IMPRESE RISPETTO AGLI ALTRI DETTAGLIANTI , NELL ' AMBITO DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA CHE E IN LINEA DI MASSIMA COMPATIBILE CON L ' ART . 85 , COSTITUISCA UN COMPORTAMENTO CHE RENDE QUESTO SISTEMA INCOMPATIBILE CON DETTA DISPOSIZIONE .
37 DISCENDE GIA DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO , NONCHE D ' ALTRO CANTO DALLA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , CHE UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA PUO CONSIDERARSI COMPATIBILE CON L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO SOLO SE I CRITERI CHE DISCIPLINANO LA SCELTA DEI RIVENDITORI SONO OBIETTIVI ED UNIFORMI E SONO APPLICATI IN MODO NON DISCRIMINATORIO . NON SI PUO CONSIDERARE NON DISCRIMINATORIA L ' APPLICAZIONE DI DETTI CRITERI CHE SIA MENO SEVERA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CHE APPARTENGONO ALLO STESSO GRUPPO DI IMPRESE DI CUI FA PARTE L ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE .
38 DI CONSEGUENZA , E OPPORTUNO RISOLVERE LA QUARTA QUESTIONE NEL SENSO CHE IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DELLA STAMPA CHE PREGIUDICHI IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI E VIETATO DALL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO SE L ' APPLICAZIONE DEI CRITERI CHE DETERMINANO LA SCELTA DEI RIVENDITORI SI EFFETTUA IN MODO MENO SEVERO NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CHE APPARTENGONO AD UN DETERMINATO GRUPPO DI IMPRESE CHE RISPETTO AD ALTRI DETTAGLIANTI .
E ) I PREZZI IMPOSTI
39 LA TERZA QUESTIONE , INFINE , VERTE SUL SE IL PRESCRIVERE , NELL ' AMBITO DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DELLA STAMPA , L ' OSSERVANZA DI PREZZI IMPOSTI RENDA QUESTO SISTEMA INCOMPATIBILE CON I DIVIETI DI CUI ALL ' ART . 85 DEL TRATTATO .
40 LA AMP SOSTIENE A QUESTO PROPOSITO CHE I PREZZI DEI GIORNALI E DEI PERIODICI SONO DETERMINATI DAGLI EDITORI E NON , COME PARE RITENGA IL GIUDICE NAZIONALE , DALL ' AGENZIA DI DISTRIBUZIONE . L ' OSSERVANZA DA PARTE DEI DETTAGLIANTI DEI PREZZI FISSATI DAGLI EDITORI DIPENDEREBBE DALLE PARTICOLARITA , SOPRA RICORDATE , DELLA DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA .
41 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , INTERVENUTO NELLA CAUSA AL SOLO SCOPO DI PRESENTARE OSSERVAZIONI CIRCA LA TERZA QUESTIONE , RITIENE CHE LA LIBERTA DI STAMPA , IN QUANTO DIRITTO FONDAMENTALE TUTELATO DALL ' ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DEGLI STATI MEMBRI E DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , IMPLICA LA LIBERTA DI CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE DELL ' OPINIONE . PER QUESTO MOTIVO , LA STAMPA NONCHE LA SUA DISTRIBUZIONE SAREBBERO CARATTERIZZATI DA ASPETTI PARTICOLARI . LA NATURA DELLA STAMPA RICHIEDEREBBE INFATTI UNA DISTRIBUZIONE ESTREMAMENTE RAPIDA DEI SUOI PRODOTTI , DATO IL PERIODO MOLTO LIMITATO DURANTE IL QUALE ESSI SONO VENDIBILI E NON ANCORA SUPERATI ; AL TERMINE DI QUESTO PERIODO , LA CUI DURATA E D ' ALTRONDE VARIABILE A SECONDA DEI CASI , I GIORNALI E I PERIODICI NON AVREBBERO PRATICAMENTE ALCUN VALORE . A CIO SI AGGIUNGEREBBE L ' ETEROGENEITA DEI PRODOTTI DELLA STAMPA E LA MANCANZA DI ELASTICITA DELLA DOMANDA , GIACCHE CIASCUN GIORNALE O PERIODICO AVREBBE PIU O MENO LA PROPRIA CLIENTELA .
42 IL GOVERNO TEDESCO NE CONCLUDE CHE , SOTTO L ' ASPETTO DELLA CONCORRENZA , LA SITUAZIONE DEL MERCATO DELLA STAMPA E COSI PARTICOLARE CHE NON SI POTREBBE TRASPORVI IMMUTATI DEI PRINCIPI ELABORATI IN CONTESTI DEL TUTTO DIVERSI . SE NON SI AMMETTESSE LA POSSIBILITA DI PREZZI IMPOSTI PER LA STAMPA , QUALSIASI SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IDONEO IN QUESTO SETTORE SAREBBE INCOMPATIBILE CON LE NORME SULLA CONCORRENZA E PRODURREBBE EFFETTI DISASTROSI PER IL PLURALISMO E LA LIBERTA DELLA STAMPA . IN QUESTA PROSPETTIVA NON SAREBBE PRIVO D ' IMPORTANZA SAPERE CHE SISTEMI DI PREZZI IMPOSTI IN FATTO DI DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA SONO AMMESSI DALLE LEGGI DELLA MAGGIOR PARTE DEGLI STATI MEMBRI O VI SONO APPLICATI SENZA INCONTRARE DIFFICOLTA .
43 PER LA COMMISSIONE , QUALSIASI CLAUSOLA DI FISSAZIONE DEI PREZZI E DI PER SE RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA E COME TALE COLPITA DAL DIVIETO DELL ' ART . 85 , N . 1 . LA SPECIFICITA DELLA STAMPA E DEL SUO MODO DI DISTRIBUZIONE NON E NEGATA DALLA COMMISSIONE , MA QUESTA RITIENE CHE DETTA SPECIFICITA NON POSSA SFOCIARE NELL ' ESCLUSIONE DI QUESTI PRODOTTI E DELLA LORO DISTRIBUZIONE DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO . QUESTA SPECIFICITA DOVREBBE INVECE ESSER FATTA VALERE DALLE IMPRESE CHE L ' ADDUCONO NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 .
44 SI DEVE OSSERVARE ANZITUTTO CHE LE CLAUSOLE CHE FISSANO I PREZZI DA OSSERVARSI NEI CONTRATTI CON I TERZI SONO DI PER SE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 1 . QUESTA DISPOSIZIONE CITA GLI ACCORDI CONSISTENTI NEL FISSARE I PREZZI DI VENDITA COME ESEMPI DI INTESA VIETATA DAL TRATTATO .
45 COSI STANDO LE COSE , QUALORA UN ACCORDO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA E CHE PREGIUDICA IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI CONTENGA CLAUSOLE DEL GENERE , LA DEROGA AL DIVIETO DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO PUO VENIRE CONCESSA SOLO IN FORZA DI UNA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE SECONDO QUANTO STABILITO DAL N . 3 DELLO STESSO ARTICOLO .
46 SE , IN FATTO DI DISTRIBUZIONE DI GIORNALI E DI PERIODICI , LA FISSAZIONE , DA PARTE DEGLI EDITORI , DEL PREZZO AL MINUTO COSTITUISCE L ' UNICO MEZZO PER FAR FRONTE ALL ' ONERE ECONOMICO CHE DERIVA DALLA RESA DELL ' INVENDUTO , E SE DETTA RESA DELL ' INVENDUTO COSTITUISCE IL SOLO METODO PER RIUSCIRE A METTERE A DISPOSIZIONE DEI CONSUMATORI UN AMPIO ASSORTIMENTO DI PRODOTTI DELLA STAMPA , SPETTA ALLA COMMISSIONE TENERNE CONTO NELL ' ESAMINARE UN ACCORDO SOTTO IL PROFILO DELL ' ART . 85 , N . 3 .
47 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA TERZA QUESTIONE NEL SENSO CHE IL FATTO DI PRESCRIVERE , NELL ' AMBITO DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DELLA STAMPA CHE PREGIUDICHI IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI , L ' OSSERVANZA DI PREZZI IMPOSTI RENDE IL SISTEMA INCOMPATIBILE CON L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , MA CHE LA COMMISSIONE PUO STABILIRE , NELL ' ESAMINARE UNA DOMANDA DI ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , SE , NEL CASO CONCRETO , DETTO ELEMENTO DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE POSSA GIUSTIFICARSI .
SULLE SPESE
48 LE SPESE ESPOSTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI COMMERCIO DI BRUXELLES , CON SENTENZA 21 OTTOBRE 1983 , DICHIARA :
1 ) L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO SI APPLICA A UN COMPLESSO DI ACCORDI FRA UN ' AGENZIA SPECIALIZZATA NELLA DISTRIBUZIONE DEI GIORNALI E PERIODICI IN UNO STATO MEMBRO , I CUI PRODOTTI SONO DISTRIBUITI NEL PRIMO STATO MEMBRO , E LA GRANDE MAGGIORANZA DEGLI EDITORI STABILITI IN DETTO STATO MEMBRO , NONCHE DETERMINATI EDITORI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI E I CUI PRODOTTI SONO DISTRIBUITI NEL PRIMO STATO MEMBRO , SE DETTO COMPLESSO DI ACCORDI SI RISOLVE NEL RIMETTERE , DI FATTO , L ' AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA AL MINUTO ALLA DISCREZIONE DI DETTA AGENZIA O DI UN ORGANO CREATO DA ESSA NELL ' AMBITO DI DETTI ACCORDI .
2)IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DELLA STAMPA CHE PREGIUDICHI IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI E VIETATO DALL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO SE LA SCELTA DEI RIVENDITORI E RETTA DA CRITERI DI ORDINE QUANTITATIVO , MA CHE LA COMMISSIONE PUO STABILIRE , PRONUNCIANDOSI SU UNA DOMANDA DI ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , SE , NEL CASO CONCRETO , DETTI CRITERI POSSANO ESSERE GIUSTIFICATI .
3)UN SIFFATTO SISTEMA E VIETATO DALL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO SE L ' APPLICAZIONE DEI CRITERI CHE DETERMINANO LA SCELTA DEI RIVENDITORI SI EFFETTUA IN MODO MENO SEVERO NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CHE APPARTENGONO AD UN DETERMINATO GRUPPO DI IMPRESE CHE RISPETTO AD ALTRI DETTAGLIANTI .
4)IL FATTO DI PRESCRIVERE , NELL ' AMBITO DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DELLA STAMPA CHE PREGIUDICHI IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI , L ' OSSERVANZA DI PREZZI IMPOSTI RENDE IL SISTEMA INCOMPATIBILE CON L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO , MA CHE LA COMMISSIONE PUO STABILIRE , NELL ' ESAMINARE UNA DOMANDA DI ESENZIONE A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 3 , SE , NEL CASO CONCRETO , DETTO ELEMENTO DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE POSSA GIUSTIFICARSI .