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Document 61983CJ0014
Judgment of the Court of 10 April 1984. # Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen. # Reference for a preliminary ruling: Arbeitsgericht Hamm - Germany. # Equal treatment for men and women - Access to employment. # Case 14/83.
Sentenza della Corte del 10 aprile 1984.
Sabine von Colson e Elisabeth Kamann contro Land Nordrhein-Westfalen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbeitsgericht Hamm - Germania.
Parità di trattamento fra uomini e donne: accesso al lavoro.
Causa 14/83.
Sentenza della Corte del 10 aprile 1984.
Sabine von Colson e Elisabeth Kamann contro Land Nordrhein-Westfalen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbeitsgericht Hamm - Germania.
Parità di trattamento fra uomini e donne: accesso al lavoro.
Causa 14/83.
Raccolta della Giurisprudenza 1984 -01891
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:153
*A9* Arbeitsgericht Hamm, Vorlagebeschluß vom 06/12/1982 (4 CA 1076/82)
*P1* Arbeitsgericht Hamm, Urteil vom 06/09/1984 (4 CA 1076/82)
- Der Betrieb 1984 p.2700-2701
- Eckertz-Höfer, Marion: Gleichbehandlung von Frauen und Männern beim Zugang zur Beschäftigung, Juristische Schulung 1987 p.611-616
SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 APRILE 1984. - SABINE VON COLSON ED ELISABETH KAMANN CONTRO LAND NORDRHEIN-WESTFALEN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALL'ARBEITSGERICHT DI HAMM). - PARITA'DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE : ACCESSO AL LAVORO. - CAUSA 14/83.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 01891
edizione speciale spagnola pagina 00515
edizione speciale svedese pagina 00577
edizione speciale finlandese pagina 00557
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - DIRETTIVE - ADEMPIMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI - NECESSITA DI GARANTIRE L ' EFFICACIA DELLE DIRETTIVE - OBBLIGHI DEI GIUDICI NAZIONALI
( TRATTATO CEE , ARTT . 5 E 189 , 3* COMMA )
2.POLITICA SOCIALE - LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE - ACCESSO AL LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO - PARITA DI TRATTAMENTO - DIRETTIVA N . 76/207 - DISCRIMINAZIONE NELL ' ACCESSO AL LAVORO - MANCANZA DI SANZIONI CONTEMPLATE DALLA DIRETTIVA - EFFETTI - SCELTA DELLE SANZIONI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI - ATTRIBUZIONE DELL ' INDENNITA - NECESSITA DI UN ' INDENNITA ADEGUATA - OBBLIGHI DEI GIUDICI NAZIONALI
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 76/207 )
1 . BENCHE L ' ART . 189 , 3* COMMA DEL TRATTATO LASCI AGLI STATI MEMBRI LA LIBERTA DI SCEGLIERE IL MODO ED I MEZZI DESTINATI A GARANTIRE L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , QUESTA LIBERTA NULLA TOGLIE ALL ' OBBLIGO , PER CIASCUNO DEGLI STATI DESTINATARI , DI ADOTTARE , NELL ' AMBITO DEL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO , TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER GARANTIRE LA PIENA EFFICACIA DELLA DIRETTIVA , CONFORMEMENTE ALLO SCOPO CH ' ESSA PERSEGUE .
L ' OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI , DERIVANTE DA UNA DIRETTIVA , DI CONSEGUIRE IL RISULTATO DA QUESTA CONTEMPLATO , COME PURE L ' OBBLIGO LORO IMPOSTO DALL ' ART . 5 DEL TRATTATO DI ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI GENERALI O PARTICOLARI ATTI A GARANTIRE L ' ADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO , VALGONO PER TUTTI GLI ORGANI DEGLI STATI MEMBRI , IVI COMPRESI , NELL ' AMBITO DI LORO COMPETENZA , QUELLI GIURISDIZIONALI . NE CONSEGUE CHE , NELL ' APPLICARE IL DIRITTO NAZIONALE , E IN PARTICOLARE LA LEGGE ESPRESSAMENTE ADOTTATA PER L ' ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA , IL GIUDICE NAZIONALE DEVE INTERPRETARE IL PROPRIO DIRITTO ALLA LUCE DELLA LETTERA E DELLO SCOPO DELLA DIRETTIVA ONDE CONSEGUIRE IL RISULTATO CONTEMPLATO DALL ' ART . 189 , 3* COMMA .
2.LA DIRETTIVA N . 76/207 NON IMPONE CHE LA DISCRIMINAZIONE BASATA SUL SESSO IN OCCASIONE DELL ' ACCESSO AL LAVORO SIA REPRESSA MEDIANTE L ' OBBLIGO IMPOSTO AL DATORE DI LAVORO , AUTORE DELLA DISCRIMINAZIONE , DI STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO COL CANDIDATO DISCRIMINATO .
LA DIRETTIVA NON IMPLICA , PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI DELL ' EVENTUALE DISCRIMINAZIONE , ALCUN OBBLIGO ASSOLUTO E SUFFICIENTEMENTE PRECISO CHE POSSA ESSERE FATTO VALERE , IN MANCANZA DI PROVVEDIMENTI D ' ATTUAZIONE ADOTTATI ENTRO IL TERMINE , DAL SINGOLO ONDE OTTENERE UN DETERMINATO RISARCIMENTO IN FORZA DELLA DIRETTIVA , QUALORA UNA CONSEGUENZA DEL GENERE NON SIA CONTEMPLATA O CONSENTITA DAL DIRITTO NAZIONALE .
LA DIRETTIVA N . 76/207 , BENCHE LASCI AGLI STATI MEMBRI , PER REPRIMERE LA TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE , LA LIBERTA DI SCEGLIERE FRA LE VARIE SOLUZIONI ATTE A CONSEGUIRE LO SCOPO , IMPLICA TUTTAVIA CHE SE UNO STATO MEMBRO DECIDE DI REPRIMERE LA TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI CUI TRATTASI MEDIANTE UN INDENNIZZO , QUESTO , PERCHE NE SIANO CERTI L ' EFFICACIA E L ' EFFETTO DISSUASIVO , DEVE COMUNQUE ESSERE ADEGUATO RISPETTO AL DANNO SUBITO E DEVE QUINDI ANDARE OLTRE IL RISARCIMENTO PURAMENTE SIMBOLICO QUALE , AD ESEMPIO , IL RIMBORSO DELLE SOLE SPESE CAUSATE DALLA CANDIDATURA . SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE DARE ALLA LEGGE ADOTTATA PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , IN TUTTI I CASI IN CUI IL DIRITTO NAZIONALE GLI ATTRIBUISCE UN MARGINE DISCREZIONALE , UN ' INTERPRETAZIONE ED UN ' APPLICAZIONE CONFORMI ALLE ESIGENZE DEL DIRITTO COMUNITARIO .
NEL PROCEDIMENTO 14/83
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALL ' ARBEITSGERICHT DI HAMM NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
SABINE VON COLSON ED ELISABETH KAMANN
E
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN ( RENANIA DEL NORD-WESTFALIA ),
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 9 FEBBRAIO 1976 , N . 207 , RELATIVA ALL ' ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO FRA GLI UOMINI E LE DONNE PER QUANTO RIGUARDA L ' ACCESSO AL LAVORO , ALLA FORMAZIONE ED ALLA PROMOZIONE PROFESSIONALI E LE CONDIZIONI DI LAVORO ( GU L 39 , PAG . 40 ),
1 CON ORDINANZA 6 DICEMBRE 1982 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 24 GENNAIO 1983 , L ' ARBEITSGERICHT HAMM HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , VARIE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 9 FEBBRAIO 1976 , N . 76/207 , RELATIVA ALL ' ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO FRA GLI UOMINI E LE DONNE PER QUANTO RIGUARDA L ' ACCESSO AL LAVORO , ALLA PREPARAZIONE ED ALLA PROMOZIONE PROFESSIONALI E LE CONDIZIONI DI LAVORO ( GU L 39 , PAG . 40 ).
2 LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA LITE FRA DUE ASSISTENTI SOCIALI DIPLOMATE , SABINE VON COLSON ED ELISABETH KAMANN , E IL LAND NORDRHEIN-WESTFALEN . DALLA MOTIVAZIONE DELL ' ORDINANZA DI RINVIO SI DESUME CHE L ' ISTITUTO DI PENA DI WERL , RISERVATO AI DETENUTI DI SESSO MASCHILE E AMMINISTRATO DAL LAND NORDRHEIN-WESTFALEN , SI E RIFIUTATO DI ASSUMERE LE ATTRICI NELLA CAUSA PRINCIPALE PER MOTIVI ATTINENTI AL SESSO . GLI ADDETTI ALL ' ASSUNZIONE AVEVANO MOTIVATO IL RIFIUTO DI ASSUMERE LE ATTRICI ADDUCENDO I PROBLEMI ED I RISCHI CONNESSI ALL ' AMMISSIONE DI CANDIDATI DI SESSO FEMMINILE PER ISTITUTI DI QUESTO GENERE ED AVEVANO PER QUESTO MOTIVO PREFERITO DEI CANDIDATI DI SESSO MASCHILE , I CUI TITOLI ERANO TUTTAVIA INFERIORI .
3 IL GIUDICE NAZIONALE , DOPO AVER ACCERTATO CHE LA DISCRIMINAZIONE ERA PROVATA , HA RITENUTO CHE LA SOLA SANZIONE PER LA DISCRIMINAZIONE COMMESSA IN OCCASIONE DELL ' INGAGGIO ERA , SECONDO IL DIRITTO TEDESCO , IL RISARCIMENTO DELL ' ' INTERESSE NEGATIVO ' ( VERTRAUENSSCHADEN ), CIOE IL DANNO CAUSATO AI CANDIDATI DISCRIMINATI DAL FATTO DI AVER CREDUTO CHE IL RAPPORTO DI LAVORO SAREBBE STATO INSTAURATO SENZA ALCUNA DISCRIMINAZIONE . TALE INDENNIZZO E CONTEMPLATO DALL ' ART . 611 BIS N . 2 , DEL BGB .
4 A NORMA DI QUESTA DISPOSIZIONE IL DATORE DI LAVORO , IN CASO DI DISCRIMINAZIONE NELL ' ACCESSO AL LAVORO , E TENUTO ' A RISARCIRE IL DANNO SUBITO DAL LAVORATORE PER AVER RITENUTO IN BUONA FEDE CHE TALE TRASGRESSIONE ( DEL PRINCIPIO DI PARITA DI TRATTAMENTO ) NON OSTERA ALL ' INSTAURARSI DEL RAPPORTO DI LAVORO ' . QUESTO ARTICOLO HA LO SCOPO DI TRASPORRE LA SOPRA MENZIONATA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 76/207 .
5 IL GIUDICE NAZIONALE HA DI CONSEGUENZA RITENUTO DI POTER DISPORRE , IN FORZA DEL DIRITTO TEDESCO , UNICAMENTE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALL ' ATTRICE VON COLSON IN OCCASIONE DELLA CANDIDATURA AL POSTO ( 7,20 DM ), E DI DOVER RESPINGERE I RESTANTI CAPI DELLE DOMANDE ATTRICI .
6 CIONONDIMENO , ONDE ACCERTARE LE NORME DA APPLICARSI SUL PIANO COMUNITARIO IN CASO DI DISCRIMINAZIONE NELL ' ACCESSO AL LAVORO , IL GIUDICE NAZIONALE HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI :
' 1 . SE DALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 9 FEBBRAIO 1976 , RELATIVA ALL ' ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA DI TRATTAMENTO FRA GLI UOMINI E LE DONNE PER QUANTO RIGUARDA L ' ACCESSO AL LAVORO , ALLA FORMAZIONE ED ALLA PROMOZIONE PROFESSIONALI E LE CONDIZIONI DI LAVORO ( 76/207/CEE ; GU L 39 , 1976 , PAG . 40 ) CONSEGUA CHE UNA DISCRIMINAZIONE IN BASE AL SESSO PER QUANTO RIGUARDA L ' ACCESSO AD UN LAVORO ( MANCATA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A CAUSA DEL SESSO DEL CANDIDATO - PREFERENZA ACCORDATA AD UN ALTRO CANDIDATO A CAUSA DEL RELATIVO SESSO ) DEBBA ESSERE SANZIONATA CON L ' OBBLIGO IMPOSTO AL DATORE DI LAVORO , AUTORE DELLA DISCRIMINAZIONE , DI CONCLUDERE UN CONTRATTO DI LAVORO COL CANDIDATO OGGETTO DELLA DISCRIMINAZIONE .
2.NEL CASO IN CUI LA PRIMA QUESTIONE VENGA RISOLTA IN SENSO AFFERMATIVO :
A ) SE LA SANZIONE ' ' OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO DI LAVORO ' ' VALGA SOLO NEL CASO IN CUI , UNA VOLTA DIMOSTRATO CHE IL DATORE DI LAVORO HA EFFETTUATO LA PROPRIA SCELTA SOGGETTIVAMENTE IN BASE AL CRITERIO ' ' SESSO ' ' , SI POSSA INOLTRE DIMOSTRARE CHE IL CANDIDATO OGGETTO DELLA DISCRIMINAZIONE E - IN BASE A CRITERI DI SCELTA AMMISSIBILI - OBIETTIVAMENTE PIU QUALIFICATO DEL CANDIDATO CON CUI E STATO CONCLUSO IL CONTRATTO DI LAVORO .
B)OPPURE L ' OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO DI ASSUMERE IL CANDIDATO DISCRIMINATO SUSSISTA ANCHE QUALORA RISULTI CHIARAMENTE CH ' EGLI HA OPERATO SOGGETTIVAMENTE LA SUA SCELTA BASANDOSI SUL CRITERIO ' ' SESSO ' ' , MA CHE IL CANDIDATO DISCRIMINATO E QUELLO PRESCELTO POSSIEDONO LE STESSE QUALIFICHE .
C)INFINE , SE IL CANDIDATO DISCRIMINATO POSSA LEGITTIMAMENTE PRETENDERE DI ESSERE ASSUNTO ANCHE QUALORA OBIETTIVAMENTE EGLI SIA MENO QUALIFICATO DEL CANDIDATO PRESCELTO , MA SIA DIMOSTRATO CHE IL DATORE DI LAVORO L ' HA ESCLUSO A PRIORI A CAUSA DEL SESSO , PRIMA DI PROCEDERE ALLA SELEZIONE FONDATA SU CRITERI LEGITTIMI .
3.NEL CASO IN CUI SIA IMPORTANTE L ' IDONEITA OGGETTIVA DEI CANDIDATI , NEL SENSO DELLE QUESTIONI 2 A ), B ) E C ):
SE QUESTA POSSA ESSERE SINDACATA IN GIUNDIZIO SENZA RESTRIZIONI E QUALI CRITERI NONCHE QUALI NORME PROCESSUALI IN FATTO DI ONERE DELL ' ESPOSIZIONE DEI FATTI E DI ONERE DELLA PROVA DEBBANO APPLICARSI PER ACCERTARLA .
4.NEL CASO IN CUI LA PRIMA QUESTIONE VENGA RISOLTA IN SENSO AFFERMATIVO :
SE , QUALORA , ESSENDOVI PIU DI DUE CANDIDATI PER UN POSTO , PIU DI UNO VENGA ESCLUSO IN RELAZIONE AL PROPRIO SESSO PRIMA CHE LA SELEZIONE VENGA EFFETTUATA SULLA BASE DI CRITERI LEGITTIMI , CIASCUNO DI ESSI POSSA PRETENDERE LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO .
SE , IN TAL CASO , IL GIUDICE DEBBA EVENTUALMENTE EFFETTUARE UNA PROPRIA SCELTA TRA I CANDIDATI DISCRIMINATI .
QUALE ALTRA SANZIONE POSSA ESSERE INFLITTA NEL CASO IN CUI LA QUESTIONE DI CUI ALLA PRIMA FRASE VENGA RISOLTA IN SENSO NEGATIVO .
5.NEL CASO IN CUI LA PRIMA QUESTIONE VENGA RISOLTA IN SENSO NEGATIVO :
QUALE SIA , A NORMA DELLA DIRETTIVA 76/207/CEE , LA SANZIONE DA INFLIGGERE IN CASO DI PROVATA DISCRIMINAZIONE NELL ' ACCESSO AD UN POSTO DI LAVORO .
SE , IN PROPOSITO , SI DEBBA DISTINGUERE A SECONDA DELLE SITUAZIONI DESCRITTE NELLE QUESTIONI 2 A ), B ) E C ).
6.SE LA DIRETTIVA 76/207/CEE , NELL ' INTERPRETAZIONE DATANE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA PER RISOLVERE LE SUESPOSTE QUESTIONI , SIA DIRETTAMENTE EFFICACE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA . '
7 LE QUESTIONI TENDONO SOPRATTUTTO A DETERMINARE SE LA DIRETTIVA N . 76/207 IMPONGA AGLI STATI MEMBRI DI CONTEMPLARE CONSEGUENZE GIURIDICHE O SANZIONI PARTICOLARI IN CASO DI DISCRIMINAZIONE NELL ' ACCESSO AL LAVORO ( QUESTIONI 1-5 ), E SE I SINGOLI POSSANO EVENTUALMENTE FAR VALERE DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI LA DIRETTIVA STESSA , IN CASO SI MANCATA TRASPOSIZIONE NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO ( QUESTIONE 6 ).
A ) SULLA PRIMA QUESTIONE
8 CON LA PRIMA QUESTIONE IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE IN SOSTANZA SE LA DIRETTIVA N . 76/207 PRESCRIVA CHE LA DISCRIMINAZIONE BASATA SUL SESSO IN OCCASIONE DELL ' ACCESSO AL LAVORO SIA PUNITA CON L ' OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO , AUTORE DELLA DISCRIMINAZIONE , DI STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO COL CANDIDATO DISCRIMINATO .
9 SECONDO IL GIUDICE NAZIONALE , DALLA MOTIVAZIONE E DALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA SI DESUME CHE QUESTA PRESCRIVE L ' ADOZIONE DI NORME MUNITE DI SANZIONE EFFETTIVA : ORBENE , SOLO IL RISARCIMENTO IN NATURA , CHE SI RISOLVA NELL ' ASSUNZIONE DI COLORO CHE HANNO SUBITO UNA DISCRIMINAZIONE , SAREBBE A SUO PARERE EFFICACE .
10 SECONDO LE ATTRICI NELLA CAUSA PRINCIPALE , L ' ART . 611 BIS , N . 2 , DEL BGB , IL QUALE LIMITA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO AL SOLO INTERESSE NEGATIVO , ESCLUDEREBBE LE POSSIBILITA DI RISARCIMENTO CONTEMPLATE DAL DIRITTO COMUNE . LA DIRETTIVA N . 76/207 OBBLIGHEREBBE GLI STATI MEMBRI AD ADOTTARE PROVVEDIMENTI ATTI AD EVITARE IN FUTURO QUALSIASI DISCRIMINAZIONE . SI DOVREBBE QUINDI RITENERE QUANTOMENO CHE L ' ART . 611 BIS , N . 2 , NON DEVE ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE . CIO AVREBBE LA CONSEGUENZA DI OBBLIGARE IL DATORE DI LAVORO A STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO CON IL CANDIDATO DISCRIMINATO .
11 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , PUR RENDENDOSI CONTO DELLA NECESSITA CHE LA DIRETTIVA SIA TRASPOSTA IN MODO EFFICACE , INSISTE SUL FATTO CHE CIASCUNO STATO MEMBRO , A NORMA DELL ' ART . 189 , 3* COMMA , DEL TRATTATO CEE , DISPONE DI UN MARGINE DISCREZIONALE PER QUANTO RIGUARDA LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLA TRASGRESSIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO . ESSO SOSTIENE POI CHE I GIUDICI TEDESCHI HANNO LA POSSIBILITA DI ELABORARE , PARTENDO DAL DIRITTO PRIVATO NAZIONALE E ATTENENDOSI A QUANTO DISPONE LA DIRETTIVA , SOLUZIONI ADEGUATE CHE RISPONDANO TANTO AL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO QUANTO AGLI INTERESSI DI TUTTE LE PARTI . INFINE , DELLE CONSEGUENZE GIURIDICHE PERCETTIBILI SAREBBERO SUFFICIENTI PER FAR OSSERVARE IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO , E DOVREBBERO ESSERE CONTEMPLATE SOLO PER IL CASO IN CUI IL CANDIDATO DISCRIMINATO E PIU IDONEO DI ALTRI AL POSTO DI CUI TRATTASI , NON GIA SE I CANDIDATI ERANO A PARI MERITO .
12 IL GOVERNO DANESE SOSTIENE CHE LA DIRETTIVA HA DELIBERATAMENTE LASCIATO AGLI STATI MEMBRI LA SCELTA DELLE SANZIONI , IN CONFORMITA ALLA SITUAZIONE NAZIONALE ED AL RISPETTIVO ORDINAMENTO GIURIDICO . E OPPORTUNO CHE GLI STATI MEMBRI REPRIMANO LE TRASGRESSIONI DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO NELLO STESSO MODO IN CUI REPRIMONO LE ANALOGHE TRASGRESSIONI DELLE NORME NAZIONALI IN CAMPI AFFINI NON SOGGETTI AL DIRITTO COMUNITARIO .
13 IL GOVERNO DEL REGNO UNITO E ANCH ' ESSO DEL PARERE CHE SPETTA AGLI STATI MEMBRI SCEGLIERE I PROVVEDIMENTI CHE ESSI CONSIDERANO ATTI A GARANTIRE L ' ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI LORO IMPOSTI DALLA DIRETTIVA . QUESTA NON FORNISCE ALCUNA INDICAZIONE CIRCA I PROVVEDIMENTI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO ADOTTARE E LE QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA CORTE DIMOSTRANO DI PER SE ED IN MODO EVIDENTE LE DIFFICOLTA CUI DA LUOGO LA DETERMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI OPPORTUNI .
14 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE RITIENE DAL CANTO SUO CHE , BENCHE LA DIRETTIVA INTENDA LASCIARE AGLI STATI MEMBRI LA SCELTA E LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI , LA TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA STESSA DEVE CIONONDIMENO ESSERE EFFICACE PER QUANTO RIGUARDA IL RISULTATO . IL PRINCIPIO DELL ' EFFICACE TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA ESIGE CHE LE SANZIONI SIANO CONCEPITE IN MODO DA COSTITUIRE , PER IL CANDIDATO DISCRIMINATO UN RISARCIMENTO ADEGUATO , E PER IL DATORE DI LAVORO UN MEZZO DI PRESSIONE DA PRENDERE IN SERIA CONSIDERAZIONE E CHE LO INDUCA AD OSSERVARE IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO . LA NORMATIVA NAZIONALE CHE DIA DIRITTO UNICAMENTE AL RISARCIMENTO DELL ' INTERESSE NEGATIVO NON BASTA PER GARANTIRE L ' OSSERVANZA DI TALE PRINCIPIO .
15 A NORMA DELL ' ART . 189 , 3* COMMA , ' LA DIRETTIVA VINCOLA LO STATO MEMBRO CUI E RIVOLTA PER QUANTO RIGUARDA IL RISULTATO DA RAGGIUNGERE , SALVA RESTANDO LA COMPETENZA DEGLI ORGANI NAZIONALI IN MERITO ALLA FORMA E AI MEZZI ' . BENCHE QUESTA DISPOSIZIONE LASCI AGLI STATI MEMBRI LA LIBERTA DI SCEGLIERE IL MODO ED I MEZZI DESTINATI A GARANTIRE L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , QUESTA LIBERTA NULLA TOGLIE ALL ' OBBLIGO , PER CIASCUNO DEGLI STATI DESTINATARI , DI ADOTTARE , NELL ' AMBITO DEL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO , TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER GARANTIRE LA PIENA EFFICACIA DELLA DIRETTIVA , CONFORMEMENTE ALLO SCOPO CHE ESSA PERSEGUE .
16 E QUINDI OPPORTUNO ESAMINARE LA DIRETTIVA N . 76/207 ONDE DETERMINARE SE ESSA IMPONGA AGLI STATI MEMBRI L ' OBBLIGO DI CONTEMPLARE CONSEGUENZE GIURIDICHE O SANZIONI DETERMINATE IN CASO DI TRASGRESSIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO NELL ' ACCESSO AL LAVORO .
17 DETTA DIRETTIVA HA LO SCOPO DI ATTUARE , NEGLI STATI MEMBRI , IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE GARANTENDO IN PARTICOLARE , AI LAVORATORI DI ENTRAMBI I SESSI , LA PARITA EFFETTIVA DI POSSIBILITA DI ACCESSO AL LAVORO . A TALE SCOPO L ' ART . 2 DEFINISCE IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO ED I SUOI LIMITI , MENTRE L ' ART . 3 , N . 1 , NE PRECISA LA PORTATA PER QUANTO RIGUARDA , APPUNTO , L ' ACCESSO AL LAVORO . L ' ART . 3 , N . 2 , LETT . A ), PRESCRIVE CHE GLI STATI MEMBRI ADOTTINO I PROVVEDIMENTI NECESSARI PERCHE SIANO ABOLITE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE IN CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO .
18 L ' ART . 6 IMPONE AGLI STATI MEMBRI L ' OBBLIGO DI ADOTTARE NEL LORO ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER CONSENTIRE A CHIUNQUE SI CONSIDERI LESO DA UNA DISCRIMINAZIONE ' DI FAR VALERE I PROPRI DIRITTI PER VIA GIUDIZIARIA ' . DA QUESTA DISPOSIZIONE DISCENDE CHE GLI STATI MEMBRI SONO OBBLIGATI AD ADOTTARE PROVVEDIMENTI CHE SIANO SUFFICIENTEMENTE EFFICACI PER CONSEGUIRE LO SCOPO DELLA DIRETTIVA ED A FAR SI CHE TALI PROVVEDIMENTI POSSANO ESSERE EFFETTIVAMENTE FATTI VALERE DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI DAGLI INTERESSATI . DETTI PROVVEDIMENTI POSSONO , AD ESEMPIO , COMPRENDERE DISPOSIZIONI CHE PRESCRIVANO AL DATORE DI LAVORO DI ASSUMERE IL CANDIDATO DISCRIMINATO O CONTEMPLINO UN ADEGUATO RISARCIMENTO PECUNIARIO , IL TUTTO SANZIONATO DA UN SISTEMA DI AMMENDE . VA TUTTAVIA RILEVATO CHE LA DIRETTIVA NON IMPONE UNA SANZIONE DETERMINATA , BENSI LASCIA AGLI STATI MEMBRI LA LIBERTA DI SCEGLIERE FRA LE VARIE SOLUZIONI ATTE A CONSEGUIRE LO SCOPO .
19 LA PRIMA QUESTIONE VA DI CONSEGUENZA RISOLTA NEL SENSO CHE LA DIRETTIVA N . 76/207 NON IMPONE CHE LA DISCRIMINAZIONE BASATA SUL SESSO IN OCCASIONE DELL ' ACCESSO AL LAVORO SIA REPRESSA MEDIANTE L ' OBBLIGO IMPOSTO AL DATORE DI LAVORO , AUTORE DELLA DISCRIMINAZIONE , DI STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO COL CANDIDATO DISCRIMINATO .
B ) SULLE QUESTIONI 2-4
20 LE QUESTIONI 2-4 , ESSENDO STATE SOLLEVATE SOLO PER IL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO FOSSE OBBLIGATO AD ASSUMERE IL CANDIDATO DISCRIMINATO , NON E PIU NECESSARIO RISOLVERLE .
C ) SULLA QUINTA E SULLA SESTA QUESTIONE
21 CON LA QUINTA QUESTIONE IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE IN SOSTANZA ALLA CORTE SE SIA POSSIBILE INFERIRE DALLA DIRETTIVA , PER IL CASO DI DISCRIMINAZIONE , UNA SANZIONE DIVERSA DAL DIRITTO ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO . LA SESTA QUESTIONE TENDE AD ACCERTARE SE LA DIRETTIVA , SECONDO L ' INTERPRETAZIONE CORRETTA , POSSA ESSERE FATTA VALERE DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI DAI DANNEGGIATI .
22 SI DEVE OSSERVARE IN PROPOSITO CHE LA PARITA EFFETTIVA DI POSSIBILITA NON PUO ESSERE OTTENUTA SENZA UN SISTEMA ADEGUATO DI SANZIONI . QUESTA CONSEGUENZA DERIVA NON SOLO DALLO SCOPO STESSO DELLA DIRETTIVA , MA PIU PRECISAMENTE DALL ' ART . 6 IL QUALE , ATTRIBUENDO UN ' AZIONE GIURISDIZIONALE AI CANDIDATI CHE SIANO STATI DISCRIMINATI , ATTRIBUISCE LORO DEI DIRITTI CHE POSSONO ESSERE FATTI VALERE DINANZI AL GIUDICE .
23 L ' ATTUAZIONE COMPLETA DELLA DIRETTIVA , BENCHE NON IMPONGA - COME SI E DETTO NEL RISOLVERE LA PRIMA QUESTIONE - UNA FORMA DETERMINATA DI SANZIONE IN CASO DI TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE , IMPLICA CIONONDIMENO CHE LA SANZIONE STESSA SIA TALE DA GARANTIRE LA TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA ED EFFICACE . ESSA DEVE INOLTRE AVERE PER IL DATORE UN EFFETTO DISSUASSIVO REALE . NE CONSEGUE CHE , QUALORA LO STATO MEMBRO DECIDA DI REPRIMERE LA TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE MEDIANTE UN INDENNIZZO , QUESTO DEVE ESSERE IN OGNI CASO ADEGUATO AL DANNO SUBITO .
24 SI DEVE QUINDI RITENERE CHE LA LEGGE NAZIONALE LA QUALE LIMITI IL RISARCIMENTO DI COLORO CHE SIANO STATI DISCRIMINATI NELL ' ACCESSO AL LAVORO AD UN INDENNIZZO PURAMENTE SIMBOLICO , COME AD ESEMPIO IL RIMBORSO DELLE SPESE CAUSATE DALLA CANDIDATURA , NON E CONFORME ALLE ESIGENZE DI EFFICACE TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA .
25 LA NATURA DELLE SANZIONI CONTEMPLATE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN CASO DI DISCRIMINAZIONE NELL ' ACCESSO AL LAVORO , ED IN PARTICOLARE LA QUESTIONE SE L ' ART . 611 BIS , N . 2 , DEL BGB ESCLUDA LE POSSIBILITA DI RISARCIMENTO PROPRIE DEL DIRITTO COMUNE , E STATA LUNGAMENTE DISCUSSA DINANZI ALLA CORTE . IN PROPOSITO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA HA SOSTENUTO ALL ' UDIENZA CHE DETTO ARTICOLO NON ESCLUDE NECESSARIAMENTE L ' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNE IN FATTO DI RISARCIMENTO . SPETTA UNICAMENTE AL GIUDICE NAZIONALE STATUIRE SU QUESTO PUNTO VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEL SUO DIRITTO NAZIONALE .
26 E TUTTAVIA OPPORTUNO PRECISARE CHE L ' OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI , DERIVANTE DA UNA DIRETTIVA , DI CONSEGUIRE IL RISULTATO DA QUESTA CONTEMPLATO , COME PURE L ' OBBLIGO LORO IMPOSTO DALL ' ART . 5 DEL TRATTATO DI ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI GENERALI O PARTICOLARI ATTI A GARANTIRE L ' ADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO , VALGONO PER TUTTI GLI ORGANI DEGLI STATI MEMBRI IVI COMPRESI , NELL ' AMBITO DI LORO COMPETENZA , QUELLI GIURISDIZIONALI . NE CONSEGUE CHE NELL ' APPLICARE IL DIRITTO NAZIONALE , E IN PARTICOLARE LA LEGGE NAZIONALE ESPRESSAMENTE ADOTTATA PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N . 76/207 , IL GIUDICE NAZIONALE DEVE INTERPRETARE IL PROPRIO DIRITTO NAZIONALE ALLA LUCE DELLA LETTERA E DELLO SCOPO DELLA DIRETTIVA ONDE CONSEGUIRE IL RISULTATO CONTEMPLATO DALL ' ART . 189 , 3* COMMA .
27 VICEVERSA , COME SI DESUME DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO , LA DIRETTIVA NON IMPLICA - PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI DELL ' EVENTUALE DISCRIMINAZIONE - ALCUN OBBLIGO ASSOLUTO E SUFFICIENTEMENTE PRECISO CHE POSSA ESSERE FATTO VALERE , IN MANCANZA DI PROVVEDIMENTI D ' ATTUAZIONE ADOTTATI ENTRO IL TERMINE , DAL SINGOLO ONDE OTTENERE UN DETERMINATO RISARCIMENTO IN FORZA DELLA DIRETTIVA , QUALORA UNA CONSEGUENZA DEL GENERE NON SIA CONTEMPLATA O CONSENTITA DAL DIRITTO NAZIONALE .
28 SI DEVE TUTTAVIA PRECISARE AL GIUDICE NAZIONALE CHE LA DIRETTIVA N . 76/207 , BENCHE LASCI AGLI STATI MEMBRI , PER REPRIMERE LA TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE , LA LIBERTA DI SCEGLIERE FRA LE VARIE SOLUZIONI ATTE A CONSEGUIRE LO SCOPO , IMPLICA TUTTAVIA CHE SE UNO STATO MEMBRO DECIDE DI REPRIMERE LA TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI CUI TRATTASI MEDIANTE UN INDENNIZZO , QUESTO , PERCHE NE SIANO CERTI L ' EFFICACIA E L ' EFFETTO DISSUASIVO , DEVE COMUNQUE ESSERE ADEGUATO RISPETTO AL DANNO SUBITO E DEVE QUINDI ANDARE OLTRE IL RISARCIMENTO PURAMENTE SIMBOLICO QUALE , AD ESEMPIO , IL RIMBORSO DELLE SOLE SPESE CAUSATE DALLA CANDIDATURA . SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE DARE ALLA LEGGE ADOTTATA PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , IN TUTTI I CASI IN CUI IL DIRITTO NAZIONALE GLI ATTRIBUISCE UN MARGINE DISCREZIONALE , UN ' INTERPRETAZIONE ED UN ' APPLICAZIONE CONFORMI ALLE ESIGENZE DEL DIRITTO COMUNITARIO .
SULLE SPESE
29 LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DELLA DANIMARCA E DEL REGNO UNITO NONCHE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , I QUALI HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
STATUENDO SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALL ' ARBEITSGERICHT DI HAMM , CON ORDINANZA 6 DICEMBRE 1982 ,
DICHIARA :
1* LA DIRETTIVA N . 76/207 NON IMPONE CHE LA DISCRIMINAZIONE BASATA SUL SESSO IN OCCASIONE DELL ' ACCESSO AL LAVORO SIA REPRESSA MEDIANTE L ' OBBLIGO IMPOSTO AL DATORE DI LAVORO , AUTORE DELLA DISCRIMINAZIONE , DI STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO COL CANDIDATO DISCRIMINATO .
2*LA DIRETTIVA NON IMPLICA , PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI DELL ' EVENTUALE DISCRIMINAZIONE , ALCUN OBBLIGO ASSOLUTO E SUFFICIENTEMENTE PRECISO CHE POSSA ESSERE FATTO VALERE , IN MANCANZA DI PROVVEDIMENTI D ' ATTUAZIONE ADOTTATI ENTRO IL TERMINE , DAL SINGOLO ONDE OTTENERE UN DETERMINATO RISARCIMENTO IN FORZA DELLA DIRETTIVA , QUALORA UNA CONSEGUENZA DEL GENERE NON SIA CONTEMPLATA O CONSENTITA DAL DIRITTO NAZIONALE .
3*LA DIRETTIVA N . 76/207 , BENCHE LASCI AGLI STATI MEMBRI , PER REPRIMERE LA TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE , LA LIBERTA DI SCEGLIERE FRA LE VARIE SOLUZIONI ATTE A CONSEGUIRE LO SCOPO , IMPLICA TUTTAVIA CHE SE UNO STATO MEMBRO DECIDE DI REPRIMERE LA TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI CUI TRATTASI MEDIANTE UN INDENNIZZO , QUESTO , PERCHE NE SIANO CERTI L ' EFFICACIA E L ' EFFETTO DISSUASIVO , DEVE COMUNQUE ESSERE ADEGUATO RISPETTO AL DANNO SUBITO E DEVE QUINDI ANDARE OLTRE IL RISARCIMENTO PURAMENTE SIMBOLICO QUALE , AD ESEMPIO , IL RIMBORSO DELLE SOLE SPESE CAUSATE DALLA CANDIDATURA . SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE DARE ALLA LEGGE ADOTTATA PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , IN TUTTI I CASI IN CUI IL DIRITTO NAZIONALE GLI ATTRIBUISCE UN MARGINE DISCREZIONALE , UN ' INTERPRETAZIONE ED UN ' APPLICAZIONE CONFORMI ALLE ESIGENZE DEL DIRITTO COMUNITARIO .