Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61983CC0025

    Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 23 febbraio 1984.
    Adam Buick contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Reinquadramento.
    Causa 25/83.

    Raccolta della Giurisprudenza 1984 -01773

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:75

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARI OTTO LENZ

    DEL 23 FEBBRAIO 1984 ( 1 )

    Signor Presidente,

    signori Giudici,

    A — 

    Il sig. Adam Buick, ricorrente nella causa di personale di cui ci occupiamo oggi, mira ad ottenere un migliore inquadramento nel grado iniziale della sua carriera. Il ricorrente entrava in servizio presso la Commissione nel gennaio 1974 e veniva inquadrato, in prova, al grado A 7/3. Nel gennaio 1978 egli veniva promosso al grado A 6.

    Con lettera 27 aprile 1981, nella quale si richiamava alla «decisione relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione» del giugno 1973 (in prosieguo: «criteri d'inquadramento») pubblicata nel marzo 1981 dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, il ricorrente chiedeva un inquadramento iniziale retroattivo al grado A 6/1. Egli sosteneva che nel suo caso era soddisfatta la condizione relativa ad un'esperienza professionale di almeno otto anni, necessaria per un siffatto inquadramento: nel giugno 1965, quattro anni dopo aver terminato gli studi secondari, aveva conseguito un diploma universitario; dal settembre 1965, aveva esercitato un'attività professionale pertinente. Di conseguenza, al momento dell'entrata in servizio presso la Commissione, egli poteva far valere un'esperienza professionale di otto anni.

    L'11 maggio 1981, il comitato d'inquadramento della Commissione gli comunicava che, nel caso di studi universitari brevi, della durata di tre anni, come quelli da lui compiuti, il primo anno di esperienza professionale successiva al conseguimento del diploma veniva considerato come un quarto anno di studi, cosicché, nel suo caso, poteva essere presa in considerazione come esperienza professionale soltanto l'attività svolta dal giugno 1966 all'inizio del 1974, e cioè un periodo di sette anni e mezzo. Il comitato riteneva quindi che non si potesse proporre il reinquadramento.

    Il ricorrente presentava allora, nelle forme e nei termini stabiliti, un reclamo amministrativo, sostenendo che i suoi studi secondari si erano conclusi nel dicembre 1961 con l'esame di ammissione all'Università di Oxford e che i suoi studi universitari avevano avuto inizio nell'ottobre 1962. Perciò, a suo avviso, doveva essere riconosciuta come esperienza professionale l'attività da lui svolta a partire dal dicembre 1965.

    Avverso la decisione negativa 23 novembre 1982 dell'autorità avente il potere di nomina il ricorrente proponeva, il 16 febbraio 1982, un ricorso nel quale chiedeva che la decisione venisse annullata e che la Corte ordinasse alla Commissione di riesaminare la questione tenendo conto della sentenza. In via subordinata, il ricorrente chiedeva che le spese venissero poste interamente a carico della convenuta.

    B — 

    Su queste domande prenderò posizione come segue:

    1. Sulla ricevibilità

    Contro la ricevibilità del ricorso si potrebbe eccepire che il ricorrente chiede, in ultima analisi, l'annullamento del suo inquadramento iniziale, risalente al 1974 e quindi divenuto definitivo. Tuttavia, come è stato affermato dalla Corte nelle cause Blomefield ( 2 ) e Michael ( 3 ), la pubblicazione dei criteri d'inquadramento nel marzo 1981 va considerata come un fatto nuovo che giustifica la riapertura dei termini di cui all'art. 90 e seguenti dello Statuto del personale. Anche l'autorità avente il potere di nomina ha considerato ricevibile la domanda di reinquadramento presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto. Poiché, nella fattispecie, sono stati rispettati i termini stabiliti per il reclamo e per il ricorso giurisdizionale dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, il ricorso deve ritenersi ricevibile.

    2. Nel merito

    La decisione impugnata, con la quale viene respinta la domanda di retroattivo reinquadramento del ricorrente al grado A 6, dovrebbe essere annullata, perché illegittima, qualora l'autorità che ha il potere di nomina si fosse discostata, a danno del ricorrente, dalle norme che essa stessa ha stabilito per il calcolo degli anni di studio e di esperienza professionale, in quanto tali norme siano compatibili con lo Statuto.

    a)

    Secondo le suddette norme, l'autorità che ha il potere di nomina può inquadrare nel grado A 6 il candidato prescelto, se questi può dimostrare di avere un'esperienza professionale pertinente di almeno otto anni.

    b)

    A termini dell'art. 2, 2o comma, dei criteri di inquadramento, «l'esperienza professionale viene valutata in relazione al posto da coprire, prendendo in considerazione l'attività esercitata dal candidato prima della sua assunzione». Il 3o comma stabilisce che «l'esperienza professionale viene calcolata a partire dal momento in cui è stato conseguito il primo diploma che consente di accedere, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, alla categoria nella quale il posto deve essere coperto». Pertanto, viene riconosciuta come esperienza professionale soltanto un'attività specifica, tenuto conto del posto da assegnare, effettivamente esercitata dall'interessato tra la fine dei suoi studi universitari e l'assunzione da parte della Commissione.

    Tenuto conto di questi criteri, il ricorrente può incontestabilmente far valere un'esperienza professionale di oltre otto anni ai sensi dei criteri d'inquadramento.

    c)

    Basandosi sulla lettera del punto 2, lett. a), 2o comma, dell'allegato II, a norma del quale «... nel caso di studi universitari brevi, l'eventuale esperienza professionale viene presa i considerazione solo a partire dal termine del quarto anno dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado», il ricorrente sostiene che la sua esperienza professionale avrebbe dovuto essere presa in considerazione a partire dal dicembre 1965. A suo dire, il tempo trascorso tra la fine degli studi secondari, coincidente con l'esame di ammissione all'Università di Oxford, nel dicembre 1961 e l'inizio dei suoi studi universitari nell'ottobre 1962 si spiegano col fatto che l'esame per ottenere una borsa ad Oxford, cui egli aveva partecipato, ha luogo soltanto nel dicembre di ogni anno.

    Secondo la convenuta, invece, il comitato di inquadramento si è attenuto, per calcolare l'esperienza professionale nel caso di studi universitari brevi, alla prassi seguente: per i candidati che, subito dopo la fine degli studi secondari, abbiano compiuto studi universitari della durata di tre anni, l'eventuale esperienza professionale è stata presa in considerazione a partire dalla fine del quarto anno successivo alla conclusione degli studi secondari, come stabilito al punto 2, lett. a), dell'allegato IL Invece, per i candidati che non abbiano iniziato gli studi universitari immediatamente dopo la fine delle scuole secondarie, o che abbiano interrotto gli studi universitari, il periodo di quattro anni da prendere in considerazione, ai sensi dell'allegato II, punto 2, lett. a), come «durata degli studi universitari» è stato prolungato del periodo corrispondente a ciascun caso.

    Per il ricorrente, i cui studi universitari duravano dall'ottobre 1962 al giugno 1965, il comitato di inquadramento riteneva, come risulta dalla decisione impugnata, che l'anno immediatamente successivo alla conclusione degli studi universitari non potesse essere considerato come esperienza professionale, con la conseguenza che poteva essergli riconosciuta al massimo un'esperienza professionale per il periodo compreso fra il giugno 1966 e il gennaio 1974, cioè per un periodo di sette anni e mezzo.

    d)

    Per la soluzione della controversia è quindi decisiva la questione del se la prassi seguita dalla convenuta debba considerarsi legittima.

    In tale contesto, si deve riconoscere a favore del ricorrente che la decisione adottata nel suo caso non deriva direttamente dal testo del punto 2, lett. a), 2o comma, dell'allegato II. È vero, inoltre, che la prassi amministrativa seguita dal comitato d'inquadramento e illustrata nell'allegato II implica, in via di principio, che il potere discrezionale dell'amministrazione è soggetto a vincoli.

    D'altra parte, come è stato sottolineato dalla Corte nelle sentenze Blomefield ( 4 ) e Michael ( 5 ), siffatte disposizioni amministrative non possono derogare alle norme cogenti dello Statuto del personale. Di conseguenza, esse possono essere interpretate soltanto in modo conforme allo Statuto.

    Ora, lo Statuto mira a garantire a tutti i dipendenti la parità di trattamento ad identiche condizioni. Così, l'art. 5, n. 3, dello Statuto, cui i criteri di inquadramento si riferiscono fra l'altro espressamente, stabilisce che «i funzionari appartenenti ad una stessa categoria ... sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera».

    Anche i criteri di inquadramento perseguono, come risulta dal preambolo della relativa decisione, lo scopo di «garantire ai funzionari che appartengono alla stessa categoria ... condizioni identiche di assunzione e di svolgimento della carriera». A questo scopo è intesa fra l'altro la raccomandazione del comitato di inquadramento di cui al punto 2, lett. a), 1o comma, dell'allegato II, di ridurre da cinque a due anni lo scarto relativo all'esperienza professionale che può essere presa in considerazione, scarto derivante dalla diversa durata degli studi universitari nei vari Stati membri.

    Poiché nella fattispecie, nel calcolare l'esperienza professionale del ricorrente, ci si è attenuti a questo principio, il comportamento delle convenuta non può essere criticato.

    Sarebbe invece in contrasto col descritto scopo della normativa il fatto che, secondo i desideri del ricorrente, venisse preso in considerazione come periodo di studi anche il tempo intercorso fra il dicembre 1961 e l'ottobre 1962. Come è stato giustamente osservato dalla convenuta, un tal modo di procedere implicherebbe che l'esperienza professionale da prendere in considerazione risulterebbe prolungata di periodi che non si possono ritenere né di studio né di esperienza professionale pertinente e la cui durata può dipendere interamente dalle circostanze di ciascun caso. Ora, ciò porterebbe ad una discriminazione a danno di tutti gli altri candidati per i quali si tenga conto unicamente della durata effettiva degli studi universitari e dell'esperienza professionale.

    e)

    A ciò il ricorrente ha obiettato che questa prassi lo danneggia in quanto egli era stato costretto, per ottenere la borsa di studio, ad aspettare che trascorresse il periodo compreso tra il dicembre 1961 e l'ottobre 1962. Tuttavia, in base alle considerazioni che precedono, si deve ritenere che ai fini dell'inquadramento debba essere presa in considerazione soltanto l'effettiva durata degli studi universitari e/o dell'esperienza professionale. È perciò irrilevante il fatto che il periodo di attesa tra la fine delle scuole secondarie nel dicembre 1961 e l'inizio degli studi universitari nell'ottobre 1962 sia stato inevitabile per il ricorrente. In ogni caso la presa in considerazione di tale periodo non sarebbe compatibile con le finalità dello Statuto del personale.

    f)

    Secondo il metodo di calcolo applicato dalla convenuta — e che non si può contestare — il ricorrente non può provare che nel suo caso sia soddisfatta la condizione dell'esperienza professionale di almeno otto anni, stabilita per l'inquadramento nel grado A 6. Ciò è sufficiente per ritenere infondato il ricorso. Di conseguenza, non è necessario esaminare l'ulteriore questione sollevata dalla Commissione e relativa al se il ricorrente avrebbe avuto diritto all'inquadramento nel suddetto grado qualora fosse in possesso della necessaria esperienza professionale.

    3. Sulle spese

    Stando così le cose, ciascuna delle parti dovrebbe, in via di principio, a norma degli artt. 69, § 2, e 70 del regolamento di procedura, essere condannata a sopportare le proprie spese. Tuttavia, il ricorrente ha chiesto in subordine, basandosi sulla sentenza Michael ( 6 ), di derogare a questa disciplina. Non vedo tuttavia alcun motivo di ammettere una siffatta deroga, in quanto il ricorrente deve riconoscere che la sua domanda, fondata su una disposizione non chiara, è manifestamente incompatibile con la lettera di altre disposizioni della decisione relativa ai criteri d'inquadramento e con la ratio dello Statuto del personale.

    C — 

    Per concludere, propongo che il ricorso venga respinto e che ciascuna delle parti venga condannata a sopportare le proprie spese.


    ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

    ( 2 ) Sentenza 1. 12. 1983, causa 190/82, Adam P. H. Blo-mefield/Commissione delle Comunità europee, Race. 1983, pag. 3981.

    ( 3 ) Sentenza 1. 12. 1983, causa 343/82, Christos Michael/ Commissione delle Comunità Europee, Race. 1983, pag. 4023.

    ( 4 ) Sentenza 1. 12. 1983, causa 190/82, Adam P. H. Blo-mefield/Commissione delle Comunità europee, Race. 1983, pag. 3981.

    ( 5 ) Sentenza 1. 12. 1983, causa 343/82, Christos Michael/ Commissione delle Comunità europee, Race. 1983, pag. 4023.

    ( 6 ) Sentenza 1. 12. 1983, causa 343/82, Christos Michael/Commissione delle Comunità europee, Race. 1983, pag. 4023.

    Top