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Document 61983CC0025
Opinion of Mr Advocate General Lenz delivered on 23 February 1984. # Adam Buick v Commission of the European Communities. # Official - Reclassification. # Case 25/83.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 23 febbraio 1984.
Adam Buick contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Reinquadramento.
Causa 25/83.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 23 febbraio 1984.
Adam Buick contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Reinquadramento.
Causa 25/83.
Raccolta della Giurisprudenza 1984 -01773
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:75
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARI OTTO LENZ
DEL 23 FEBBRAIO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A — |
Il sig. Adam Buick, ricorrente nella causa di personale di cui ci occupiamo oggi, mira ad ottenere un migliore inquadramento nel grado iniziale della sua carriera. Il ricorrente entrava in servizio presso la Commissione nel gennaio 1974 e veniva inquadrato, in prova, al grado A 7/3. Nel gennaio 1978 egli veniva promosso al grado A 6. Con lettera 27 aprile 1981, nella quale si richiamava alla «decisione relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione» del giugno 1973 (in prosieguo: «criteri d'inquadramento») pubblicata nel marzo 1981 dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, il ricorrente chiedeva un inquadramento iniziale retroattivo al grado A 6/1. Egli sosteneva che nel suo caso era soddisfatta la condizione relativa ad un'esperienza professionale di almeno otto anni, necessaria per un siffatto inquadramento: nel giugno 1965, quattro anni dopo aver terminato gli studi secondari, aveva conseguito un diploma universitario; dal settembre 1965, aveva esercitato un'attività professionale pertinente. Di conseguenza, al momento dell'entrata in servizio presso la Commissione, egli poteva far valere un'esperienza professionale di otto anni. L'11 maggio 1981, il comitato d'inquadramento della Commissione gli comunicava che, nel caso di studi universitari brevi, della durata di tre anni, come quelli da lui compiuti, il primo anno di esperienza professionale successiva al conseguimento del diploma veniva considerato come un quarto anno di studi, cosicché, nel suo caso, poteva essere presa in considerazione come esperienza professionale soltanto l'attività svolta dal giugno 1966 all'inizio del 1974, e cioè un periodo di sette anni e mezzo. Il comitato riteneva quindi che non si potesse proporre il reinquadramento. Il ricorrente presentava allora, nelle forme e nei termini stabiliti, un reclamo amministrativo, sostenendo che i suoi studi secondari si erano conclusi nel dicembre 1961 con l'esame di ammissione all'Università di Oxford e che i suoi studi universitari avevano avuto inizio nell'ottobre 1962. Perciò, a suo avviso, doveva essere riconosciuta come esperienza professionale l'attività da lui svolta a partire dal dicembre 1965. Avverso la decisione negativa 23 novembre 1982 dell'autorità avente il potere di nomina il ricorrente proponeva, il 16 febbraio 1982, un ricorso nel quale chiedeva che la decisione venisse annullata e che la Corte ordinasse alla Commissione di riesaminare la questione tenendo conto della sentenza. In via subordinata, il ricorrente chiedeva che le spese venissero poste interamente a carico della convenuta. |
B — |
Su queste domande prenderò posizione come segue: 1. Sulla ricevibilità Contro la ricevibilità del ricorso si potrebbe eccepire che il ricorrente chiede, in ultima analisi, l'annullamento del suo inquadramento iniziale, risalente al 1974 e quindi divenuto definitivo. Tuttavia, come è stato affermato dalla Corte nelle cause Blomefield ( 2 ) e Michael ( 3 ), la pubblicazione dei criteri d'inquadramento nel marzo 1981 va considerata come un fatto nuovo che giustifica la riapertura dei termini di cui all'art. 90 e seguenti dello Statuto del personale. Anche l'autorità avente il potere di nomina ha considerato ricevibile la domanda di reinquadramento presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto. Poiché, nella fattispecie, sono stati rispettati i termini stabiliti per il reclamo e per il ricorso giurisdizionale dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, il ricorso deve ritenersi ricevibile. 2. Nel merito La decisione impugnata, con la quale viene respinta la domanda di retroattivo reinquadramento del ricorrente al grado A 6, dovrebbe essere annullata, perché illegittima, qualora l'autorità che ha il potere di nomina si fosse discostata, a danno del ricorrente, dalle norme che essa stessa ha stabilito per il calcolo degli anni di studio e di esperienza professionale, in quanto tali norme siano compatibili con lo Statuto.
3. Sulle spese Stando così le cose, ciascuna delle parti dovrebbe, in via di principio, a norma degli artt. 69, § 2, e 70 del regolamento di procedura, essere condannata a sopportare le proprie spese. Tuttavia, il ricorrente ha chiesto in subordine, basandosi sulla sentenza Michael ( 6 ), di derogare a questa disciplina. Non vedo tuttavia alcun motivo di ammettere una siffatta deroga, in quanto il ricorrente deve riconoscere che la sua domanda, fondata su una disposizione non chiara, è manifestamente incompatibile con la lettera di altre disposizioni della decisione relativa ai criteri d'inquadramento e con la ratio dello Statuto del personale. |
C — |
Per concludere, propongo che il ricorso venga respinto e che ciascuna delle parti venga condannata a sopportare le proprie spese. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 1. 12. 1983, causa 190/82, Adam P. H. Blo-mefield/Commissione delle Comunità europee, Race. 1983, pag. 3981.
( 3 ) Sentenza 1. 12. 1983, causa 343/82, Christos Michael/ Commissione delle Comunità Europee, Race. 1983, pag. 4023.
( 4 ) Sentenza 1. 12. 1983, causa 190/82, Adam P. H. Blo-mefield/Commissione delle Comunità europee, Race. 1983, pag. 3981.
( 5 ) Sentenza 1. 12. 1983, causa 343/82, Christos Michael/ Commissione delle Comunità europee, Race. 1983, pag. 4023.
( 6 ) Sentenza 1. 12. 1983, causa 343/82, Christos Michael/Commissione delle Comunità europee, Race. 1983, pag. 4023.