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Document 61983CC0020

Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 22 marzo 1984.
Aristides Vlachos contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Dipendente - nozione di "promozione" e "assunzione".
Cause riunite 20 e 21/83.

Raccolta della Giurisprudenza 1984 -04149

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:122

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON

DEL 22 MARZO 1984 ( 1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

1. 

Il 15 settembre 1980, a seguito di una procedura di selezione ad hoc, il sig. Aristides Vlachos veniva assunto come giurista linguista presso il servizio di traduzione della Corte di giustizia delle Comunità europee che, di conseguenza, gli proponeva un conttatto di agente ausiliario di grado A II/4. Nella risposta, il sig. Aristides Vlachos esprimeva il suo disappunto nei confronti di questo inquadramento ritenendo che la sua esperienza professionale in Grecia (magistrato, indi avvocato) implicasse un grado superiore: egli accettava tuttavia la proposta della Corte quando questa gli assicurava, in una lettera del 25 agosto 1980, che

«i migliori giuristi linguisti avranno la possibilità di essere nominati revisori (grado LA 5)» (dopo l'approvazione del bilancio 1981).

Nominato agente temporaneo di grado LA 6/3 il 1o gennaio 1981, gli venivano affidate le funzioni di revisore ad interim di grado LA 5/1 dal 1o aprile 1981 per un periodo di sei mesi. Dopo aver partecipato con successo al concorso interno CJ 14/81, veniva nominato dipendente in prova in qualità di giurista linguista e inquadrato nel grado LA 6/3 dal 1o ottobre 1981; riconfermato nelle funzioni di giurista revisore da questa stessa decisione, l'interessato percepiva un'indennità che copriva la differenza fra la sua retribuzione nel grado LA 6 e quella che avrebbe ottenuto nel grado LA 5 in cui era stato inquadrato in precedenza (art. 7, n. 2, dello statuto).

2. 

Egli riteneva tuttavia che la Corte di giustizia non avesse ancora concretizzato le assicurazioni dategli nella lettera di cui sopra. Di conseguenza egli presentava, il 20 gennaio 1982, una richiesta al fine di ottenere la nomina in ruolo in qualità di giurista revisore (categoria LA 5/4).

Nonostante che il 30 giugno 1982, al termine del periodo di prova obbligatorio contemplato dall'art. 34, n. 1, dello statuto, il ricorrente fosse stato nominato dipendente di ruolo in qualità di giurista linguista inquadrato nel grado 6, 3o scatto, della categoria LA a decorrere dal 1o luglio 1982, il 10 febbraio 1983 egli presentava un primo ricorso (registrato col n. 21/83) con cui chiedeva di essere nominato in ruolo nello scatto 4o del grado LA 5.

Parallelamente, l'8 febbraio 1983, egli presentava un secondo ricorso, (registrato col n. 20/83) contro la decisione 29 giugno 1982, adottata a seguito della vincita di un secondo concorso (il CJ 149/81, bandito nel 1982 per l'assunzione di cinque giuristi revisori) con la quale l'APN lo aveva

«nominato giurista revisore di lingua greca alla direzione della traduzione a decorrere dal 1o luglio 1982 e promosso dal grado LA 6, 3o scatto, al grado LA 5, 1o scatto, con decorrenza di anzianità di scatto 1o settembre 1980».

In questo ricorso, egli chiedeva di essere inquadrato in LA 4 o, in via subordinata, nel grado 5, 4o scatto, mentre attualmente gli è riconosciuto il 2o scatto di questo grado, ottenuto attraverso il meccanismo dell'avanzamento biennale di scatto disposto dall'art. 44 dello statuto.

3. 

Sia per i loro mezzi che per il loro oggetto, i due ricorsi presentati dal sig. Aristides Vlachos richiedono un giudizio sulla medesima questione: se l'APN, in caso di concorso interno (art. 29, n. 1, lett. b)), possa applicare le disposizioni dello statuto che disciplinano l'avanzamento a scelta dei dipendenti tramite il meccanismo della promozione (artt. 45, n. 1, e 46) per determinare la categoria di inquadramento dei vincitori.

Tuttavia è opportuna un'osservazione: il primo ricorso è stato presentato mentre il ricorrente ignorava, quando ha trasmesso il suo reclamo preliminare del 28 luglio 1982, l'esistenza della duplice decisione 29 e 30 giugno 1982, notificata il 5 ottobre 1982, mentre il secondo è diretto proprio contro la prima di esse.

La causa 21/83 ha quindi ad oggetto la nomina in ruolo e il reinquadramento di Aristides Vlachos a decorrere dal 20 gennaio 1982, data della presentazione della richiesta, indipendentemente dalla duplice decisione precitata. L'accoglimento di questa richiesta sarebbe così alla base della domanda principale nella causa 20/83.

È pertanto opportuno considerare le due cause in quest'ordine.

4. 

Nella causa 21/83, il sig. Aristides Vlachos presenta due ordini di mezzi fondati, in primo luogo, sulle assicurazioni fornite dall'APN in merito all'attribuzione della sua categoria di inquadramento e, in secondo luogo, sull'applicazione degli artt. 31 e 32 per la determinazione del suo grado e del suo scatto.

Il ricorrente ritiene leso il legittimo affidamento suscitato nei suoi confronti dall'APN. A questo proposito egli si fonda sulle assicurazioni risultanti dalla lettera 25 agosto 1980, confermate dalla sua nomina ad interim come giurista revisore dal 1o aprile 1981 e dalle relazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi CJ 14/81 e CJ 149/81 da cui risulterebbe, conformemente alla condizione posta dalla precitata lettera, che egli era effettivamente uno dei «migliori giuristi linguisti» della divisione traduzione di lingua greca.

Contrariamente al ricorrente io non penso che questi elementi possano essere accolti. La lettera 25 agosto 1980 rispondeva alle preoccupazioni di Aristides Vlachos, deluso per il fatto di essere stato assunto come agente ausiliario in grado A II/4, sottolineando che questa situazione era solamente provvisoria a causa delle possibilità di bilancio del momento. Essa apriva prospettive alla carriera dell'interessato nel seno della divisione linguistica in via di formazione, una volta che gli stanziamenti di bilancio fossero stati approvati: in effetti, la sua assunzione avrebbe normalmente dovuto sfociare nella sua nomina come giurista linguista di grado LA 6 e, se del caso, qualora egli fosse stato fra i migliori di questi ultimi, come giurista revisore di grado LA 5.

Questa lettera, d'altronde firmata dal vicedirettore dell'amministrazione, aveva dunque il solo scopo di informare il sig. Aristides Vlachos e non impegnava in alcun modo l'APN a nominarlo nel grado desiderato entro un termine determinato, al di fuori del rispetto delle norme statutarie le quali fissano, in via esclusiva, le modalità che l'APN deve seguire per la nomina dei dipendenti delle Comunità europee: quest'ultima non può infatti risultare da un incontro di volantà, in quanto i rapporti fra il personale di un'istituzione e l'APN sono di natura statutaria e non contrattuale ( 2 ).

Per quanto riguarda il reinquadramento del ricorrente in LA 5/4 prima delle decisioni 29 e 30 giugno 1982, ci si deve così rifare alla seconda serie di mezzi dedotti da Aristides Vlachos.

I mezzi fondati sugli artt. 31 e 32 dello statuto non ci sembrano pertinenti tenuto conto dell'oggetto stesso del ricorso. In effetti, a seguito del concorso CJ 14/81, il ricorrente era stato nominato dipendente in prova e inquadrato nel grado LA 6/3 conformemente agli artt. 27-34 dello statuto, come risulta inequivocabilmente dai rinvìi contenuti nelle decisioni dell'APN 11 e 25 novebre 1981. Egli aveva dunque beneficiato di una duplice deroga: era stato nominato, secondo una prassi costante dell'istituzione, nel grado superiore della carriera per cui era stato assunto tramite concorso interno (LA 7/LA 6) come consentito dall'art. 31, n. 2, e inquadrato nel 3o scatto, tenuto conto della sua esperienza professionale, in applicazione dell'art. 32, 2o comma. Il sig. Aristides Vlachos ha d'altronde constatato che il suo inquadramento a seguito di questo concorso era disciplinato dalle norme precitate; tuttavia egli ha insistito nella sua richiesta di nomina in ruolo in un grado e scatto superiori.

Orbene, la nomina in ruolo poteva essere decisa solamente alla scadenza del periodo obbligatorio di prova contemplato dall'art. 34, n. 1, e cioè il 1o luglio 1982, come ha appunto deciso l'APN il 30 giugno 1982.

Per quel che riguarda l'inquadramento in LA 5/4 ciò poteva avvenire, al di fuori delle procedure di concorso, solamente in applicazione degli artt. 45 e 46 che disciplinano l'avanzamento dei dipendenti: ma, come l'APN e il ricorrente hanno essi stessi riconosciuto, queste norme non erano applicabili all'epoca mancando la nomina in ruolo (art. 45, n. 1, 2o comma).

La nomina del ricorrente nel grado LA 6/3 come dipendente in prova non può dunque essere considerata come una «capitis deminutio». Anche se l'esercizio ad interim della funzione di giurista revisore aveva permesso all'interessato di essere inquadrato fino a quel momento nel grado LA 5/1 in applicazione dell'art. 10, 3o comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, il te-, sto del bando di concorso e le norme dello statuto non lasciavano altra scelta all'APN; d'altronde il ricorrente ha percepito, a decorrere dal 1o ottobre 1981, un'indennità differenziale in ragione appunto del suo cambiamento di grado, conformemente all'art. 7, n. 2, dello statuto.

Queste considerazioni ci conducono a concludere per il rigetto del ricorso nella causa 21/83.

5. 

Veniamo così al problema essenziale precedentemente accennato e che costituisce il fulcro della seconda controversia: se le norme che disciplinano la determinazione del grado e dello scatto di un dipendente promosso (artt. 45, n. 1, e 46 dello statuto) possano essere applicate dall'APN all'attribuzione della categoria ad un dipendente nominato dopo un concorso interno a un posto istituito nella categoria cui appartiene.

Esporrò brevemente i mezzi dedotti dalle parti su questo argomento prima di pro-porvi il mio esame.

Il sig. Aristides Vlachos ritiene che la decisione 29 giugno 1982 con cui esso è stato nominato giurista revisore a seguito della vincita nel concorso interno CJ 149/81 costituisca un'assunzione: pertanto, gli artt. 31 e 32 dello statuto dovrebbero disciplinare il suo inquadramento. Orbene, gli artt. 31, n. 2, e 32, 2o comma, conferirebbero all'APN la possibilità, a certe condizioni, di variare l'inquadramento gerarchico del candidato in relazione alla sua esperienza professionale. Invece, l'applicazione degli artt. 45 e 46 (relativi alla promozione) non consentirebbe alcuna deroga di questo tipo, essendo l'inquadramento del dipendente determinato a prescindere dalla sua esperienza professionale, che è già stata di norma presa in considerazione nelle condizioni precedenti. Così, le disposizioni degli artt. 31 e 32 sarebbero più favorevoli di quelle degli artt. 45 e 46.

A sostegno della sua pretesa, il ricorrente deduce tre mezzi:

egli è stato assunto: non si può limitare la nozione di assunzione all'ipotesi del primo impiego in una istituzione; essa va infatti intesa in senso lato e applicata ad ogni metodo usato nell'occupazione di un posto ( 3 );

non è possibile considerarlo promosso: l'APN non poteva, col pretesto che egli era dipendente statutario della Corte di giustizia delle Comunità europee, «combinare» gli artt. 29 e 45-46 senza contravvenire al senso ed all'economia stessa delle norme dello statuto. Inoltre, come l'APN stessa ha riconosciuto, la condizione di anzianità imposta dall'art. 45, n. 1, seconda frase, non sarebbe soddisfatta dal ricorrente;

l'applicazione delle norme che disciplinano la promozione sarebbe fonte di una duplice discriminazione nel seno dell'istituzione stessa e rispetto alla prassi costante seguita dalle altre istituzioni, in violazione del principio della parità di trattamento di cui all'art. 5, n. 3, dello statuto.

La difesa dell'APN si svolge sui mezzi dedotti dal ricorrente:

secondo l'APN, la nozione di assunzione va intesa in senso stretto: essa si riferisce qui alle conclusioni presentate dall'avvocato generale Lagrange nella causa Lassalle ( 4 ). Di conseguenza, l'assunzione potrebbe riguardare solo il primo impiego presso le Comunità europee, per cui ogni dipendente statutario delle Comunità non è più soggetto alle norme che disciplinano l'inquadrammento dopo l'assunzione. D'altro canto, anche supponendo che l'art. 32 sia applicato, l'APN fruirebbe di un potere discrezionale di valutazione per la concessione di un abbuono d'anzianità.

L'art. 46 dovrebbe applicarsi non solamente quando ricorre la condizione di anzianità di cui all'art. 45, n. 1, ma anche, per analogia, quando, pur non essendo soddisfatta questa condizione, l'APN bandisca un concorso interno per l'accesso al grado superiore entro una medesima categoria o un medesimo quadro. Secondo l'interpretazione costante della Corte così come delle altre istituzioni della Comunità, il passaggio al grado superiore, all'interno del medesimo quadro o della medesima categoria, costituirebbe una promozione indipendentemente dalle sue modalità di effettuazione.

L'applicazione dell'art. 46 avverrebbe nell'interesse stesso del dipendente: in effetti, se si applicasse rigidamente la condizione di anzianità di cui all'art. 45, n. 1, ne deriverebbe l'obbligo per il dipendente di attendere da sei mesi a due anni prima di fruire delle disposizioni dell'art. 46.

6. 

L'interpretazione contrastante delle norme dello statuto effettuata dalle parti rende necessario affrontare gradualmente il problema sollevato per determinare le norme dello statuto che vanno applicate all'attribuzione della categoria al ricorrente. In primo luogo, occorre circoscrivere l'ambito di applicazione rispettivo delle procedure di assunzione e di promozione quali risultano dallo statuto; sarà quindi possibile determinare le norme che possono disciplinare l'inquadramento del sig. Aristides Vlachos.

Descrivendo il contesto ed il significato delle norme dello statuto relative all'assunzione ed alla promozione, l'avvocato generale Lagrange sottolineava la rispettiva specificità di queste due procedure, come risulta sia dal testo che dall'economia dei capitoli 1 e 3 che ne dispongono l'applicazione ( 5 ). L'avvocato generale Reischl perveniva ad una valutazione dello stesso tipo: in effetti, anche se la nozione di assunzione o di nomina «comprende ogni metodo usato nell'occupazione di un posto» ( 6 ), essa va tuttavia distinta dalla promozione. Dalle loro considerazioni risulta che le particolarità che caratterizzano le due procedure vanno ricercate nella finalità propria di ciascuna di esse.

Salvo eccezioni (art. 29, n. 2), l'assunzione avviene tramite concorso. Ciò risulta non soltanto dalla struttura dell'art. 29, n. 1, che sancisce il principio dell'assunzione tramite concorso generale, ma anche dall'art. 45, n. 2, che lo impone come regola per ogni passaggio di un dipendente ad una nuova categoria o ad un nuovo quadro. Voi avete d'altronde confermato che in questo caso la facoltà dell'APN di ricorrere ad un'altra procedura era esclusa in ragione appunto del carattere eccezionale del precitato art. 29, n. 2 ( 7 ).

La promozione disciplina l'avanzamento successivo del dipendente nella sua categoria o grado. Di conseguenza, poiché l'idoneità del dipendente è stata stabilita al momento dell'assunzione, la promozione avverrà su scelta dell'APN. Ciò presuppone tuttavia che il dipendente assunto dia prova, preliminarmente, della sua capacità professionale nell'ambito della categoria o del quadro di provenienza: ecco perché viene richiesto un termine minimo onde permettere il confronto dei rispettivi meriti degli interessati (art. 45, n. 1, 2o comma), anche in caso di cambiamento di quadro o di categoria ( 8 ).

Le caratteristiche proprie di ciascuna delle due procedure spiegano il posto particolare della promozione fra i diversi metodi cui l'APN può far ricorso per coprire un posto vacante. Alla luce dell'art. 29, n. 1, lett. a), la promozione appare infatti come la prima possibilità, con il trasferimento, che l'APN deve prendere in considerazione: l'ordine di precedenza così stabilito è l'espressione stessa del principio della vocazione alla carriera dei dipendenti assunti ( 9 ). In effetti sarebbe stato alquanto contraddittorio in questo caso eliminare le possibilità di promozione a vantaggio della sola assunzione, pur sancendosi il principio della vocazione alla promozione dopo l'assunzione, quale risulta dall'economia stessa del titolo III dello statuto che descrive la costituzione e lo svolgimento della carriera del dipendente (capitoli 1-4).

Mi è sembrato necessario insistere sulla specificità delle due procedure in quanto essa riflette la specificità delle rispettive finalità per cui queste sono state istituite. Mentre l'assunzione segna infatti l'accesso ad una categoria o quadro della funzione pubblica europea, la promozione disciplina invece lo svolgimento della carriera così iniziata nell'ambito della categoria o quadro cui il candidato ha avuto accesso. L'assunzione ha dunque la finalità di disporre l'entrata in servizio presso le Comunità e più in generale, come aveva lasciato intendere l'avvocato generale Lagrange «L'accesso ad un nuovo quadro o ad una nuova categoria» ( 10 ), mentre la promozione ha invece la finalità di permettere al dipendente assunto l'avanzamento nella carriera così iniziata.

Avendo così circoscritto l'ambito di applicazione di ognuna delle due procedure, mi è ora possibile valutare meglio la prassi delle istituzioni la quale, come dimostra il caso di specie, riveste talora un'originalità che rende difficile l'applicazione rigidamente alternativa delle diverse disposizioni da me prese in considerazione.

7. 

La decisione 29 giugno 1982 contiene infatti nel contempo la nomina e la promozione di Aristides Vlachos, in quanto si richiama all'art. 29 e agli artt. 45 e 46. Essa si situa dunque in una situazione «intermedia» rispetto alla tipologia sopra analizzata. In effetti essa applica le norme di attribuzione della categoria di inquadramento al dipendente promosso al caso di un dipendente nominato, nella sua categoria (LA) a nuove responsabilità (giurista revisore), a seguito della vincita, da parte sua, del concorso interno CJ 149/81.

Una prima osservazione s'impone: nessuna norma dello statuto esclude il ricorso alla procedura del concorso interno in un caso del genere, in quanto nella fattispecie non esisteva nessun'altra possibilità per permettere ai dipendenti interessati di avanzare nella carriera: la promozione presupponeva infatti la scadenza del termine minimo disposto dall'art. 45, n. 1, ed il trasferimento non poteva venire in considerazione per la nomina ad un grado superiore (art. 7, n. 1, dello statuto). Non mi sembra dunque che l'APN abbia ecceduto il potere discrezionale di cui essa dispone nella scelta delle procedure più appropriate per provvedere alla copertura di posti vacanti ( 11 ).

8. 

Penso che tale problema vada risolto nel modo seguente: mentre le disposizioni degli artt. 31 e 32 non possono essere applicate alla posizione del sig. Aristides Vlachos, circostanze proprie del caso di specie rendono invece non soltanto possibile bensì auspicabile l'applicazione per analogia delle norme in materia di promozione.

Per quello che riguarda l'applicazione degli artt. 31 e 32, mi sembra che essa non darebbe necessariamente soddisfazione al ricorrente e che non sia appropriata all'oggetto della procedura contestata.

In effetti, se si optasse per l'applicazione delle norme di inquadramento di cui agli artt. 31 e 32 ciò non imporrebbe di per sé stesso all'APN di procedere ad un inquadramento più favorevole del ricorrente. Per effetto degli artt. 31, n. 1, e 32, 1o comma, il ricorrente dovrebbe in linea di massima essere inquadrato nel grado iniziale della carriera cui si riferiva la sua richiesta, e cioè in questo caso nel grado LA 5/1; le deroghe di cui agli artt. 31, n. 2, e 32, 2o comma, sono invece lasciate alla valutazione discrezionale dell'APN. Certamente quest'ultima non avrebbe potuto privare il sig. Aristides Vlachos del beneficio di queste disposizioni derogatorie se la loro applicazione fosse stata oggetto di una prassi costante dell'istituzione: in tal caso, e salvo un'obiettiva diversità di situazione, essa avrebbe così violato il principio della parità di trattamento dei dipendenti di una medesima categoria o quadro, di cui all'art. 5, n. 3, dello statuto. Tuttavia, poiché il ricorrente non è riuscito a provare l'esistenza di tali discriminazioni, questo mezzo non può essere accolto.

Ad ogni modo, a mio parere, è da escludere l'applicazione di queste norme al caso di specie.

In effetti non è possibile assimilare il sig. Aristides Vlachos ad un dipendente «assunto» in quanto, lungi dall'accedere ad una categoria o quadro nuovo, egli fruisce, attraverso il meccanismo di un concorso interno, di un avanzamento di carriera nell'ambito della categoria LA in cui egli è inquadrato come dipendente in prova dal 1o ottobre 1981. In certo qual modo, invece di iniziare una nuova carriera nella funzione pubblica europea nell'ambito di un quadro o categoria differente, il ricorrente ha progredito nella categoria a cui ha avuto accesso come dipendente il 1o ottobre 1981.

9. 

Viceversa, diversi indizi militano a favore di un'applicazione analogica delle norme che disciplinano l'attribuzione della categoria di inquadramento al dipendente promosso.

L'APN ha fatto ricorso alla procedura controversa non potendo procedere ad un'applicazione diretta dell'art. 45, n. 1. Resta il fatto che la carenza della normativa statutaria, in una situazione come quella del caso di specie, non può di per sé giustificare un'applicazione analogica degli artt. 45 e 46: in primo luogo è ancora necessario verificare che essa non sia in contraddizione con le finalità, le condizioni e gli effetti della procedura di promozione e, in secondo luogo, che essa sia necessaria.

Se si confronta la situazione del sig. Aristides Vlachos col caso-tipo contemplato dall'art. 45, n. 1, si constata l'esistenza di una relazione di analogia. Nelle due ipotesi, i dipendenti sono scelti nell'ambito di una medesima categoria per accedere al grado immediatamente superiore a quello occupato sino ad allora. D'altronde, la procedura iniziata dall'APN rientra logicamente nel rispetto del principio della vocazione alla carriera e dell'ordine di precedenza stabilito dall'art. 29, n. 1 : avendo constatato l'impossibilità di procedere per promozione al trasferimento dei dipendenti della categoria LA, essa fa ricorso al sistema del concorso interno per giungere ad un risultato identico e costituire il servizio linguistico greco.

La decisione dell'APN mi sembra dunque in armonia con lo spirito e la finalità dell'art. 45, n. 1, in quanto privilegia la vocazione alla carriera dei dipendenti di una categoria per l'accesso ad un grado superiore di quest'ultima. La promozione, nelle circostanze del caso di specie, dei vincitori di un concorso interno nominati giuristi revisori al grado superiore della loro categoria e ad uno scatto corrispondente alla loro anzianità non costituisce violazione dell'art. 45, n. 1, in quanto tale procedura è stata predisposta nell'interesse stesso di tutti i giuristi linguisti interessati. In effetti, l'APN poteva scegliere altre possibilità, conformemente all'art. 29, n. 1, come il trasferimento o il concorso interistituzionale. Scegliendo la formula del concorso interno, essa ha permesso ai migliori giuristi linguisti di progredire più rapidamente nella loro carriera. Inoltre, non è contestato che essa ha agito nell'interesse del servizio.

Attraverso una giurisprudenza costante, Voi avete riconosciuto all'APN un'ampiezza di valutazione discrezionale nell'organizzazione dei servizi ( 12 ) che spiega d'altronde la facoltà di scegliere il metodo più appropriato onde provvedere alla copertura di un posto vacante. Nella fattispecie, la procedura accelerata scelta dell'APN aveva la finalità di costituire a breve scadenza la Divisione traduzione di lingua greca, attorno alle due carriere di giurista linguista (LA 7/LA 6)-giurista revisore (LA 5/LA 4), facendo. ricorso agli agenti già assunti addirittura prima dell'adesione della Grecia il 1o gennaio 1981. Il metodo scelto dall'APN per nominare e promuovere il sig. Aristides Vlachos si spiega con la volontà di organizzare rapidamente il servizio linguistico greco, ma nel rispetto del principio della vocazione alla carriera il che la ha indotta ad adottare una procedura di concorso che ha anticipato la promozione.

Questa constatazione esaurisce l'esame della legittimità dell'applicazione analogica degli artt. 45 e 46. In effetti il ricorrente non ha fornito nessuna prova a sostegno della censura di discriminazione sollevata nei confronti della decisione 29 giugno 1982 e basata sulla vostra sentenza Williams ( 13 ). Non essendo stato provato che situazioni equivalenti alla sua hanno comportato l'applicazione di metodi d'inquadramento diversi non possiamo accogliere questa censura. Per quel che riguarda la situazione dei dipendenti assunti con concorso da altre istituzioni, ho dimostrato su quali aspetti essa non è confrontabile con la situazione del ricorrente, relativamente all'accesso ad un quadro o ad una categoria diversi.

L'insieme di queste considerazioni mi porta a concludere per il rigetto dei ricorsi nelle cause 20 e 21/83 introdotti dal sig. Aristides Vlachos contro l'attribuzione della categoria di inquadramento operata dall'APN. A norma degli artt. 69, § 2, e 70 del regolamento di procedura, ciascuna delle parti dovrà sostenere le proprie spese.


( 1 ) Traduzione dal francese.

( 2 ) Sentenza ¡n causa 102/75, Petersen (Racc. 1976, pag. 1777), punto 16 della motivazione, e conclusioni Jean-Pierre Warner, pag. 1802.

( 3 ) Causa 176/73, Van Belie, conclusioni di Gerhard Reischl (Racc. 1974, pag. 1374).

( 4 ) Causa 15/63, Lassalle (Racc. 1964, pag. 57).

( 5 ) Causa 15/63, Lassalle, cit.

( 6 ) Causa 176/73, conclusioni di Gerhard Reischl, cit., pag. 1374.

( 7 ) Sentenza in causa 176/73, Van Belle, cit. punti 21-24 della motivazione.

( 8 ) Sentenze nelle cause riunite 55-76, 86, 87 e 95/71, Besnard (Racc. 1972, pag. 543), punti 8-15 della motivazione, c conclusioni di Karl Roemer, pag. 572.

( 9 ) Sentenza in causa 15/63, Lassalle, cit. 11o capoverso; sentenza in causa 176/73, Van Belle, cit., punti 5 e 6 della motivazione; sentenza in causa 123/75, Küster (Racc. 1976, pag. 170), punto 10 della motivazione.

( 10 ) Causa 15/63, conclusioni di Maurice Lagrange, cit., pag. 90.

( 11 ) Sentenza in causa 123/75, Küster, cit., punto 12 della motivazione; sentenza 24. 3. 1983, causa 298/81, Colussi, Race. 1983, pag. 1131, punto 17 della motivazione.

( 12 ) Sentenza in causa 14/79, Loebisch (Race. 1979, pag. 3679) punto 11 della motivazione, sentenza in causa 60/80, Kindermann (Racc. 1981, pag. 1329), punto 17 della motivazione, sentenza in causa 178/80, Bcllardi-Ricci (Racc. 1981, pag. 3187), punti 18-20 della motivazione.

( 13 ) Sentenza in causa 9/81, Williams (Race. 1982, pag. 3301).

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