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Document 61982CJ0298
Judgment of the Court (First Chamber) of 5 April 1984. # Gustav Schickedanz KG v Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. # Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. # Common Customs Tariff - Sports shoes. # Case 298/82.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 aprile 1984.
Gustav Schickedanz KG contro Oberfinanzdirektion Francoforte sul Meno.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Tariffa doganale comune: calzature sportive.
Causa 298/82.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 aprile 1984.
Gustav Schickedanz KG contro Oberfinanzdirektion Francoforte sul Meno.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Tariffa doganale comune: calzature sportive.
Causa 298/82.
Raccolta della Giurisprudenza 1984 -01829
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:145
*A9* Bundesfinanzhof, Vorlagebeschluß vom 19/10/1982 (VII K 12/81)
- Sammlung der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs Bd.136 p.569 (résumé)
*P1* Bundesfinanzhof, Beschluß vom 07/06/1984 (Schreiben vom 30/07/84) (VII K 12/81)
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 5 APRILE 1984. - GUSTAV SCHICKEDANZ KG CONTRO OBERFINANZDIREKTION FRANCOFORTE SUL MENO. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESFINANZHOF). - TARIFFA DOGANALE COMUNE : CALZATURE SPORTIVE. - CAUSA 298/82.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 01829
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
TARIFFA DOGANALE COMUNE - VOCI DOGANALI - CALZATURE SPORTIVE CON SUOLE ESTERNE DI GOMMA E TOMAIA DI TESSUTO - CLASSIFICAZIONE NELLA SOTTOVOCE 64.02 B .
CALZATURE SPORTIVE CON SUOLA ESTERNA DI GOMMA , LA CUI PARTE SUPERIORE E COSTITUITA INTERAMENTE DA TESSUTO SUL QUALE SONO STATI CUCITI , NELLE ZONE DELLA PUNTINA , DEL CONTRAFFORTE , DELL ' OCCHIELLATURA , DEL GAMBETTO ESTERNO E INTERNO , NONCHE COME STRISCE ORNAMENTALI , PEZZI DI CUOIO CHE RICOPRONO CIRCA IL 70 % DEL TESSUTO , CHE HANNO UN VALORE SUPERIORE A QUELLO DEL TESSUTO E CHE , TANTO PER LA LORO FUNZIONE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO , QUANTO PER IL PARTICOLARE MODO DI ATTACCATURA ALLA SUOLA INTERNA , HANNO IMPORTANZA ESSENZIALE PER L ' USO DELLA MERCE COME CALZATURA SPORTIVA , VANNO CLASSIFICATE NELLA VOCE 64.02 B DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE .
NEL PROCEDIMENTO 298/82 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL BUNDESFINANZHOF NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
GUSTAV SCHICKEDANZ KG , DI FURTH ,
E
OBERFINANZDIREKTION DI FRANCOFORTE SUL MENO
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE E SULLA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 29 APRILE 1980 , N . 1074 , RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DI MERCI NELLA SOTTOVOCE 64.02 B DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ( GU L 113 , PAG . 54 ) E SULL ' INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA VOCE 64.02 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE E DELLA REGOLA GENERALE D ' INTERPRETAZIONE N . 3 PER L ' INTERPRETAZIONE DELLA NOMENCLATURA DELLA TDC - ' CALZATURE SPORTIVE ' ,
1 CON ORDINANZA 19 OTTOBRE 1982 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 25 NOVEMBRE 1982 , IL BUNDESFINANZHOF HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , VARIE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE E ALLA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 29 APRILE 1980 , N . 1074 , RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DI MERCI NELLA SOTTOVOCE 64.02 B DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ( GU L 113 , PAG . 54 ), NONCHE ALL ' INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA VOCE 64.02 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE E DELLA REGOLA GENERALE N . 3 PER L ' INTERPRETAZIONE DELLA NOMENCLATURA DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE - ' CALZATURE SPORTIVE ' .
2 LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , DITTA GUSTAV SCHICKEDANZ , IMPORTAVA DALLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE CALZATURE DESIGNATE , SULLA RICHIESTA DI PARERE PER LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE , COME ' CALZATURE SPORTIVE ' .
3 L ' OBERFINANZDIREKTION CLASSIFICAVA IL PRODOTTO , COME ' CALZATURE SPORTIVE ( CALZATURE DA ' ' ALLENAMENTO ' ' ) CON SUOLA ESTERNA DI GOMMA E TOMAIA DI TESSUTO ' , NELLA SOTTOVOCE DOGANALE 64.02 B , CHE IMPLICAVA UN DAZIO ALL ' IMPORTAZIONE DEL 20 % .
4 LA RICORRENTE PROPONEVA ALLORA OPPOSIZIONE , SOSTENENDO CHE , IN QUANTO ' CALZATURE SPORTIVE CON SUOLA ESTERNA DI GOMMA E TOMAIA DI CUOIO ' , IL PRODOTTO DOVEVA VENIR CLASSIFICATO NELLA SOTTOVOCE 64.02 A SULLA QUALE GRAVAVA UN DAZIO DELL ' 8 % .
5 POICHE L ' OPPOSIZIONE VENIVA RESPINTA , LA DITTA SCHICKEDANZ IMPUGNAVA LA DECISIONE DELL ' OBERFINANZDIREKTION DINANZI AL BUNDESFINANZHOF , CHE HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE LE SEGUENTE QUESTIONI PREGIUDIZIALI :
' A ) SE IL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 29 APRILE 1980 , N . 1974 VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO CONCERNE ANCHE CALZATURE SPORTIVE CON SUOLA ESTERNA DI GOMMA E ALLA CUI TOMAIA , INTERAMENTE COSTITUITA DA TESSUTO , SONO CUCITI NELLA ZONA DELLA PUNTINA , DEL CONTRAFFORTE , DELL ' OCCHIELLATURA , DEL GAMBETTO ESTERNO E INTERNO NONCHE COME STRISCE ORNAMENTALI PEZZI DI CUOIO CHE RICOPRONO CIRCA IL 70 % DEL TESSUTO , CHE HANNO UN VALORE SUPERIORE A QUELLO DEL TESSUTO E CHE TANTO PER LA LORO FUNZIONE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO QUANTO PER IL PARTICOLARE MODO DI ATTACCATURA ALLA SUOLA INTERNA , HANNO IMPORTANZA ESSENZIALE PER L ' USO DELLA MERCE COME CALZATURA SPORTIVA .
B)IN CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA PRIMA QUESTIONE : SE IL REGOLAMENTO N . 1074/80 SIA VALIDO .
C)IN CASO DI SOLUZIONE NEGATIVA DELLA PRIMA O DELLA SECONDA QUESTIONE : SE IL COMBINATO DISPOSTO DELLA VOCE 64.02 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE E DELLA REGOLA GENERALE 3 VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LE CALZATURE SPORTIVE AVENTI LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NELLA PRIMA QUESTIONE DEBBONO ESSERE CLASSIFICATE NELLA VOCE 64.02 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ' .
6 EMERGE DAL FASCICOLO CHE LE CALZATURE IN QUESTIONE HANNO SUOLA DI GOMMA E CHE LA PARTE SUPERIORE E COSTITUITA DA TRE STRATI SOVRAPPOSTI , VALE A DIRE DUE SUPPORTI IN TESSUTO CHE AVVOLGONO UNO STRATO INTERMEDIO DI GOMMAPIUMA . I PEZZI DI CUOIO CUI SI RIFERISCE IL GIUDICE NAZIONALE SONO APPLICATI MEDIANTE CUCITURE NELLA ZONA DELLA PUNTINA , DEL CONTRAFFORTE , DELL ' OCCHIELLATURA E DEL GAMBETTO ESTERNO ED INTERNO , E HANNO , DATA LA LORO FUNZIONE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO E CONSIDERATO IL MODO PARTICOLARE IN CUI SONO FISSATI ALLA SUOLA INTERNA , IMPORTANZA ESSENZIALE PER L ' USO DELLA MERCE COME CALZATURE SPORTIVE .
7 LA SOTTOVOCE DOGANALE 64.02 E COSI REDATTA :
' 64.02 CALZATURE CON SUOLE ESTERNE DI CUOIO NATURALE , ARTIFICIALE O RICOSTITUITO , CALZATURE ( NON COMPRESE NELLA VOCE 64.01 ) CON SUOLE ESTERNE DI GOMMA O DI MATERIA PLASTICA ARTIFICIALE :
A . CALZATURE CON TOMAIA DI CUOIO NATURALE .
B.ALTRE ' .
8 E DUNQUE LA MATERIA DI CUI SI COMPONE LA PARTE SUPERIORE DELLE CALZATURE DI CUI TRATTASI CHE VIENE PRESA IN CONSIDERAZIONE PER CLASSIFICARE LE MERCE NELLA SOTTOVOCE A O B .
9 LE NOTE ESPLICATIVE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE CONTENGONO LA SEGUENTE PRECISAZIONE :
' LE TOMAIE POSSONO CONSISTERE TALVOLTA IN UNA COMBINAZIONE DI CUOIO NATURALE E DI ALTRE MATERIE . IN TAL CASO LA CLASSIFICAZIONE SI EFFETTUA APPLICANDO LE REGOLE GENERALI 3 E 5 PER L ' INTERPRETAZIONE DELLA NOMENCLATURA DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , RESTANDO INTESO CHE SU TALE CLASSIFICAZIONE NON INFLUISCONO LE PARTI NON ESTERNE , COME LE FODERE E LE PARTI RINFORZANTI INTERNE ' .
10 LA REGOLA GENERALE 3 PRECISA :
' QUALORA . . . UNA MERCE SIA RITENUTA CLASSIFICABILE IN DUE O PIU VOCI DELLA TARIFFA , LA CLASSIFICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI PRINCIPI :
A ) . . .
B)I PRODOTTI MISTI , I LAVORI COMPOSTI DA MATERIE DIFFERENTI , I LAVORI COSTITUITI DALL ' UNIONE DI OGGETTI DIFFERENTI , NONCHE LE MERCI PRESENTATE IN ASSORTIMENTI LA CUI CLASSIFICAZIONE NON PUO ESSERE EFFETTUATA IN APPLICAZIONE DELLA REGOLA 3 A ), DEVONO ESSERE CLASSIFICATI , QUANDO E POSSIBILE OPERARE QUESTA DETERMINAZIONE , SECONDO LA MATERIA E L ' OGGETTO CHE CONFERISCE AGLI STESSI IL LORO CARATTERE ESSENZIALE ' .
11 SECONDO LA REGOLA GENERALE 5 GLI STESSI PRINCIPI VALGONO PURE , MUTATIS MUTANDIS , PER STABILIRE , NELL ' AMBITO DELLA STESSA VOCE , LA SOTTOVOCE DA APPLICARE .
12 QUALORA LO STRATO ESTERNO DELLA TOMAIA SIA COSTITUITO INTERAMENTE DA TESSUTO SUL QUALE SONO FISSATI PEZZI DI CUOIO IN VARI PUNTI E QUALORA DETTI PEZZI DI CUOIO RICOPRANO SOLO IL 70 % CIRCA DEL TESSUTO , LASCIANDO COSI LIBERA LA RIMANENTE SUPERFICIE ESTERNA , LA CORTE RITIENE CHE SIA IL TESSUTO A CONFERIRE ALLA TOMAIA IL SUO CARATTERE ESSENZIALE . IL VALORE INTRINSECO DEI PEZZI DI CUOIO RISPETTO AL TESSUTO NON BASTA PER STABILIRE CHE E IL CUOIO CHE CONFERISCE ALLA TOMAIA IL CARATTERE ESSENZIALE .
13 IL GIUDICE NAZIONALE RITIENE CHE I PEZZI DI CUOIO ABBIANO , DATA LA LORO FUNZIONE PROTETTIVA E DI SOSTEGNO E CONSIDERATO IL MODO PARTICOLARE IN CUI SONO FISSATI ALLA SUOLA INTERNA , IMPORTANZA ESSENZIALE PER L ' USO DELLA MERCE COME CALZATURA SPORTIVA . IN PROPOSITO SI DEVE OSSERVARE CHE , ANCHE SE I PEZZI DI CUOIO HANNO IMPORTANZA PER L ' USO DELLE CALZATURE IN QUESTIONE , IL PRODOTTO VA CLASSIFICATO IN FUNZIONE DELLA MATERIA CHE CONFERISCE ALLA TOMAIA IL SUO CARATTERE ESSENZIALE , NON GIA IN FUNZIONE DELL ' USO CUI IL PRODOTTO STESSO E DESTINATO .
14 DALLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI SI DESUME CHE LA TERZA QUESTIONE VA RISOLTA NEL SENSO CHE LA MERCE DESCRITTA DAL GIUDICE NAZIONALE DEVE ESSERE CLASSIFICATA NELLA SOTTOVOCE 64.02 B .
15 TENUTO CONTO DELLA SOLUZIONE DELLA TERZA QUESTIONE , LE DUE PRIME QUESTIONI RISULTANO PRIVE DI OGGETTO .
SULLE SPESE
16 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ; NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL BUNDESFINANZHOF CON ORDINANZA 19 OTTOBRE 1982 , DICHIARA :
CALZATURE SPORTIVE CON SUOLA ESTERNA DI GOMMA , LA CUI PARTE SUPERIORE E COSTITUITA INTERAMENTE DA TESSUTO SUL QUALE SONO STATI CUCITI , NELLE ZONE DELLA PUNTINA , DEL CONTRAFFORTE , DELL ' OCCHIELLATURA , DEL GAMBETTO ESTERNO E INTERNO , NONCHE COME STRISCE ORNAMENTALI , PEZZI DI CUOIO CHE RICOPRONO CIRCA IL 70 % DEL TESSUTO , CHE HANNO UN VALORE SUPERIORE A QUELLO DEL TESSUTO E CHE , TANTO PER LA LORO FUNZIONE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO , QUANTO PER IL PARTICOLARE MODO DI ATTACCATURA ALLA SUOLA INTERNA , HANNO IMPORTANZA ESSENZIALE PER L ' USO DELLA MERCE COME CALZATURA SPORTIVA , VANNO CLASSIFICATE NELLA VOCE 64.02 B DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE .