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Document 61982CJ0281

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 aprile 1984.
Società a responsabilità limitata Unifrex contro Commissione e Consiglio delle Comunità europee.
Importi compensativi monetari: responsabilità.
Causa 281/82.

Raccolta della Giurisprudenza 1984 -01969

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:165

61982J0281

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 12 APRILE 1984. - SOCIETA'A RESPONSABILITA'LIMITATA UNIFREX CONTRO COMMISSIONE E CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI : RESPONSABILITA'. - CAUSA 281/82.

raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 01969


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . RICORSO DI DANNI - NATURA AUTONOMA - USO DEI MEZZI DI RICORSO NAZIONALI - PRESUPPOSTI

( TRATTATO CEE , ARTT . 178 E 215 , 2* COMMA )

2 . AGRICOLTURA - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI - CAMBIAMENTI IN SEGUITO AD UNA MODIFICA DEI CAMBI - TERMINE PER EFFETTUARLI - POTERE DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 974/71 , ART . 3 )

3 . AGRICOLTURA - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI - OGGETTO - PRESUPPOSTI PER L ' APPLICAZIONE

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 974/71 )

4 . AGRICOLTURA - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI - CAMBIAMENTI IN SEGUITO AD UNA MODIFICA DEI CAMBI - LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEGLI OPERATORI

5 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI O CONSUMATORI DELLA COMUNITA - DIVIETO - PORTATA

( TRATTATO CEE , ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA )

Massima


1 . L ' AZIONE DI DANNI , A NORMA DEGLI ARTT . 178 E 215 DEL TRATTATO , E STATA ISTITUITA COME AZIONE AUTONOMA , DOTATA DI UNA FUNZIONE PARTICOLARE NELL ' AMBITO DEL SISTEMA DEI RIMEDI GIURIDICI E SUBORDINATA A CONDIZIONI D ' ESPERIMENTO CONCEPITE IN VISTA DEL SUO SPECIFICO OGGETTO . ESSA VA CIONONDIMENO VALUTATA TENENDO CONTO DEL SISTEMA COMPLESSIVO DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEI SINGOLI ISTITUITO DAL TRATTATO . IL SINGOLO , QUALORA SI CONSIDERI LESO DALL ' APPLICA ZIONE DI UN ATTO NORMATIVO COMUNITARIO RITENUTO ILLEGITTIMO , DISPONE DELLA POSSIBILITA , SE L ' ESECUZIONE DELL ' ATTO E AFFIDATA ALLE AUTORITA NAZIONALI , D ' IMPUGNARE L ' ATTO STESSO IN OCCASIONE DI TALE ESECUZIONE , DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , FACENDO CAUSA ALL ' AUTORITA INTERNA . DETTO GIUDICE PUO , O PERSINO DEVE , NELLE IPOTESI CONTEMPLATE DALL ' ART . 177 , SOTTOPORRE ALLA CORTE UNA QUESTIONE RELATIVA ALLA VALIDITA DELL ' ATTO COMUNITARIO IMPUGNATO . TUTTAVIA , L ' ESPERIMENTO DI QUESTA AZIONE PUO GARANTIRE IN MODO EFFICACE LA TUTELA DEI SINGOLI SOLO SE PUO PORTARE AL RISARCIMENTO DEL DANNO ASSERITO .

IL RICORSO DI DANNI DIRETTO CONTRO LE ISTITUZIONI COMUNITARIE NON PUO QUINDI ESSERE DICHIARATO IRRICEVIBILE PER IL FATTO CHE IL RICORRENTE NON SI E VALSO DEI RIMEDI OFFERTI DAL DIRITTO NAZIONALE , QUALORA SIA ASSODATO CHE QUESTI NON ERANO IN GRADO DI GARANTIRGLI UN ' ADEGUATA TUTELA .

2 . L ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 974/71 , BENCHE IMPONGA ALLA COMMISSIONE L ' OBBLIGO DI MODIFICARE GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI QUALORA IL DIVARIO MONETARIO CHE SERVE COME BASE PER IL LORO CALCOLO SI SCOSTI DI ALMENO UN PUNTO DALLA PERCENTUALE PRESA IN CONSIDERAZIONE PER LA DETERMINAZIONE PRECEDENTE , LE LASCIA TUTTAVIA UN CERTO MARGINE DISCREZIONALE NELLA SCELTA DEL MOMENTO DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE . LA MODIFICA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI PUO NON ESSERE ISTANTANEA , DATO CHE LA COMMISSIONE DISPONE DI UN TERMINE RAGIONEVOLE CHE LE CONSENTA DI ADOTTARE LA PROPRIA DECISIONE IN BASE AI DATI PIU ATTENDIBILI .

3 . L ' ISTITUZIONE DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI TENDE ALLA CONSERVAZIONE DI PREZZI UNICI , FONDAMENTO DELL ' ORGANIZZA ZIONE ATTUALE DEI MERCATI , ONDE EVITARE LA DISORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI PREZZI D ' INTERVENTO E FAR SALVE LE CORRENTI NORMALI DEI PRODOTTI AGRICOLI TANTO FRA GLI STATI MEMBRI QUANTO COI PAESI TERZI . GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI NON POSSONO QUINDI ESSERE APPLICATI SE NON NEL CASO IN CUI I PROVVEDIMENTI MONETARI IMPLICHEREBBERO DELLE PERTURBAZIONI NEGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI .

4 . UN OPERATORE NON PUO LEGITTIMAMENTE ASPETTARSI CHE GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI SIANO MODIFICATI SINO A CHE NON SIANO GIUNTI IN PORTO I NEGOZIATI IN SENO AL CONSIGLIO , NECESSARIAMENTE NOTI AGLI OPERATORI ECONOMICI E MIRANTI APPUNTO AD EVITARE , MEDIANTE L ' ADEGUAMENTO DEI TASSI RAPPRESENTATIVI , IL LORO AUMENTO .

5 . IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE SANCITO DALL ' ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA DEL TRATTATO NON E CHE L ' ESPRESSIONE SPECIFICA DEL PRINCIPIO GENERALE D ' UGUAGLIANZA CHE FA PARTE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO . IL PRINCIPIO VUOLE CHE LE SITUAZIONI ANALOGHE NON SIANO TRATTATE IN MODO DIVERSO A MENO CHE LA DIFFERENZA SIA OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATA .

Parti


NELLA CAUSA 281/82

SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA UNIFREX , CON SEDE IN RUE DES VIGNES- DARDELAIN 580 , IN 21160 MARSANNAY-LA-COTE ( FRANCIA ), CON GLI AVVOCATI G . BENAR , DEL FORO DI DIGIONE , E . P . F . RYZIGER , PATROCINANTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVVOCATI ARENDT , 34 B IV , RUE PHILIPPE-II ,

RICORRENTE ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . FRANCOIS LAMOUREUX , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

E

CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATO DAL PROPRIO CONSIGLIERE SIG . BERNHARD SCHLOH E DAL SIG . ARTHUR BRAUTIGAM , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . H . J . PABBRUWE , DIRETTORE PRESSO LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI , 100 , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER ,

CONVENUTI ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI RISARCIMENTO A NORMA DEGLI ARTT . 178 E 215 , 2* COMMA DEL TRATTATO ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 21 OTTOBRE 1982 , LA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA UNIFREX , CON SEDE IN MARSANNAY-LA-COTE ( FRANCIA ), HA PROPOSTO , IN FORZA DEGLI ARTT . 178 E 215 , 2* COMMA DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO CONTRO IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE , DIRETTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO CHE ESSA SOSTIENE DI AVER SUBITO PER IL FATTO CHE GLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ( ICM ) NON ERANO STATI ADEGUATI , NEL PERIODO DAL 23 MARZO AL 5 APRILE 1981 , ALLE MODIFICHE DEI RAPPORTI MONETARI E CHE NON ERA STATA EFFETTUATA ALCUNA EQUA COMPENSAZIONE .

2 LA RICORRENTE ESPORTA PRODOTTI AGRICOLI E IN PARTICOLARE CEREALI IN ITALIA . NEI CONTRATTI CHE ESSA STIPULA CON OPERATORI ITALIANI , I PREZZI DI QUESTE MERCI SONO CONVENUTI IN LIRE , TENENDO CONTO DEGLI ICM DA CORRISPONDERSI ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE IN ITALIA .

3 IL 23 MARZO 1981 , IN OCCASIONE DELL ' ADEGUAMENTO DEI CORSI CENTRALI IN SENO AL SISTEMA MONETARIO EUROPEO , LA LIRA ITALIANA VENIVA SVALUTATA DEL 6 % RISPETTO ALLE RESTANTI MONETE DEL SISTEMA . TUTTAVIA , SOLO CON EFFETTO DAL 6 APRILE 1981 IL CONSIGLIO , CON REGOLAMENTO 1* APRILE 1981 N . 850 , RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO N . 878/77 RELATIVO AI TASSI DI CAMBIO D ' APPLICARE NEL SETTORE AGRICOLO ( GU L 90 , PAG . 1 ), ADEGUAVA I TASSI RAPPRESENTATIVI USATI NELL ' AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE .

4 E PACIFICO CHE LA SITUAZIONE MONETARIA COSI CREATASI FRA IL 23 MARZO E IL 6 APRILE 1981 AVREBBE DOVUTO NORMALMENTE IMPLICARE LA MODIFICA DEGLI ICM , A NORMA DELL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 12 MAGGIO 1971 N . 974 , RELATIVO A TALUNI PROVVEDIMENTI CONGIUNGURALI AD ADOTTARSI NEL SETTORE AGRICOLO IN SEGUITO ALL ' AMPLIAMENTO TEMPORANEO DEI MARGINI DI OSCILLAZIONE DELLE MONETE DI TALUNI STATI MEMBRI ( GU L 106 , PAG 1 ). A NORMA DI QUESTA DISPOSIZIONE , SE IL DIVARIO FRA I TASSI IN BASE AL QUALE VENGONO CALCOLATI GLI ICM , AI SENSI DELL ' ART . 2 , N . 1 , DELLO STESSO REGOLAMENTO , SI DISCOSTA DI ALMENO UN PUNTO DALLA PERCENTUALE PRESA IN CONSIDERAZIONE PER LA DETERMINAZIONE PRECEDENTE , GLI ICM VENGONO MODIFICATI DALLA COMMISSIONE IN RELAZIONE DALLA MODIFICA DEL DIVARIO .

5 LA COMMISSIONE LASCIAVA CIONONDIMENO IMMUTATI GLI ICM PER DETTO PERIODO . CON REGOLAMENTO 27 MARZO 1981 N . 801 , RELATIVO AGLI IMPORTI COMPENSATIVI E AGLI IMPORTI DIFFERENZIALI ( GU L 82 , PAG 17 ), ESSA HA ANZI DISPOSTO ESPRESSAMENTE CHE GLI ICM PER LA SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 5 APRILE 1981 ERANO IDENTICI A QUELLI IN VIGORE IL 23 MARZO 1981 . SECONDO LE MOTIVAZIONI DI QUESTO REGOLAMENTO , IL CONGELAMENTO DI CUI TRATTASI E DOVUTO , COME PROVVEDIMENTO CONSERVATIVO , ALL ' IMMINENZA DI UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI MODIFICA DEI TASSI RAPPRESENTATIVI .

6 SOLO CON EFFETTO DAL 6 APRILE , DATA DELL ' ADEGUAMENTO DEI TASSI RAPPRESENTATIVI , LA COMMISSIONE , CON REGOLAMENTO 3 APRILE 1981 N . 902 ( GU L 94 , PAG . 3 ) RICALCOLAVA GLI ICM TENENDO CONTO DELLA MODIFICA TANTO DEI TASSI CENTRALI , QUANTO DEI TASSI RAPPRESENTATIVI SOPRAMENZIONATI . PER QUANTO RIGUARDA L ' ITALIA , GLI ICM VENIVANO FISSATI A - 1 .

7 RITENENDO CHE QUESTO MODO DI PROCEDERE FOSSE IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO E L ' AVESSE LESA , LA RICORRENTE HA PROPOSTO IL PRESENTE RICORSO CHIEDENDO FF 2 957 276,77 COME RISARCIMENTO .

SULLA RICEVIBILITA

8 TANTO LA COMMISSIONE QUANTO IL CONSIGLIO HANNO SOLLEVATO OBIEZIONI CIRCA LA RICEVIBILITA DEL RICORSO .

9 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE IL RICORSO E IRRICEVIBILE , DATO CHE LA RICORRENTE AVREBBE POTUTO OTTENERE IL RISARCIMENTO DELL ' ASSERITO DANNO RIVOLGENDOSI AI GIUDICI NAZIONALI . ESSA AVREBBE INFATTI POTUTO PROPORRE DINANZI AI GIUDICI AMMINISTRATIVI FRANCESI UN RICORSO D ' ANNULLAMENTO DIRETTO CONTRO LA DECISIONE CON CUI L ' ONIC HA APPLICATO NEI SUOI CONFRONTI GLI ICM DI CUI TRATTASI . UNA LITE DEL GENERE AVREBBE POTUTO DAR LUOGO AD UN PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO E CONSENTIRE QUINDI ALLA CORTE DI ACCERTARE LA VALIDITA DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI DI CUI E CAUSA .

10 LA RICORRENTE SOSTIENE INVECE CHE IL RICORSO DI DANNI E UN ' AZIONE INDIPENDENTE DA QUELLE DI DIRITTO NAZIONALE . DEL RESTO , ESSA NON POTREBBE ESPERIRE ALCUNA AZIONE DI DIRITTO NAZIONALE ATTA A GIOVARLE , DATO CHE IL RICORSO D ' ANNULLAMENTO NON POTREBBE RISOLVERSI NELL ' ATTRIBUZIONE DI UN ICM D ' IMPORTO SUPERIORE .

11 SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA L ' AZIONE DI DANNI , A NORMA DEGLI ARTT . 178 E 215 DEL TRATTATO , E STATA ISTITUITA COME AZIONE AUTONOMA , DOTATA DI UNA FUNZIONE PARTICOLARE NELL ' AMBITO DEL SISTEMA DEI RIMEDI GIURIDICI E SUBORDINATA A CONDIZIONI DI ESPERIMENTO CONCEPITE IN VISTA DEL SUO SPECIFICO OGGETTO . ESSA VA CIONONDIMENO VALUTATA TENENDO CONTO DEL SISTEMA COMPLESSIVO DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEI SINGOLI ISTITUITO DAL TRATTATO . IL SINGOLO , QUALORA SI CONSIDERI LESO DALL ' APPLICAZIONE DI UN ATTO NORMATIVO COMUNITARIO RITENUTO ILLEGITTIMO , DISPONE DELLA POSSIBILITA , SE L ' ESECUZIONE DELL ' ATTO E AFFIDATA ALLE AUTORITA NAZIONALI , D ' IMPUGNARE L ' ATTO STESSO , IN OCCASIONE DI TALE ESECUZIONE , DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , FACENDO CAUSA ALL ' AUTORITA INTERNA . DETTO GIUDICE PUO , O PERSINO DEVE , NELLE IPOTESI CONTEMPLATE DALL ' ART 177 , SOTTOPORRE ALLA CORTE UNA QUESTIONE RELATIVA ALLA VALIDITA DELL ' ATTO COMUNITARIO IMPUGNATO . TUTTAVIA , L ' ESPERIMENTO DI QUESTA AZIONE PUO GARANTIRE IN MODO EFFICACE LA TUTELA DEI SINGOLI SOLO SE PUO PORTARE AL RISARCIMENTO DEL DANNO ASSERITO .

12 NON E QUESTO IL NOSTRO CASO . DALLE DICHIARAZIONI DELLA RICORRENTE , NON CONTRADDETTE DALLA COMMISSIONE , SI DESUME CHE IL RICORSO D ' ANNULLAMENTO PROPOSTO DINANZI AI GIUDICI AMMINISTRATIVI NAZIONALI NON POTREBBE , NEL PRESENTE CASO , GARANTIRE IN MODO EFFICACE LA TUTELA DELLA RICORRENTE . ANCHE NEL CASO INFATTI IN CUI LA NORMATIVA COMUNITARIA FOSSE DICHIARATA INVALIDA DA UNA SENTENZA PREGIUDIZIALE DELLA CORTE PRONUNZIATA NELL ' AMBITO DI UNA CAUSA DEL GENERE E IL PROVVEDIMENTO NAZIONALE FOSSE ANNULLATO , TALE ANNULLAMENTO NON POTREBBE IMPLICARE PER LE AUTORITA NAZIONALI L ' OBBLIGO DI ATTRIBUIRE ALLA RICORRENTE DEGLI ICM DI IMPORTO SUPERIORE , SENZA IL PREVIO INTERVENTO DEL LEGISLATORE COMUNITARIO .

13 STANDO COSI LE COSE , L ' ECCEZIONE DELLA COMMISSIONE NON PUO ESSERE ACCOLTA .

14 IL CONSIGLIO , DAL CANTO SUO , SOSTIENE CHE IL RICORSO E IRRICEVIBILE PER IL FATTO CHE L ' ATTO INTRODUTTIVO , CONTRARIAMENTE A QUANTO DISPONE L ' ART . 38 PAR 1 C ) DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , NON INDICA L ' OGGETTO DELLA LITE IN MODO SUFFICIENTEMENTE CHIARO NE ESPONE , NEPPURE IN MODO SOMMARIO , I MEZZI DEDOTTI , PER QUANTO RIGUARDA LA TRASGRESSIONE ASSERTIVAMENTE COMMESSA DAL CONSIGLIO .

15 TUTTAVIA , GLI ANTEFATTI ESPOSTI NELL ' ATTO INTRODUTTIVO COME PURE LE PRECISAZIONI FORNITE IN CORSO DI CAUSA MOSTRANO CHIARAMENTE CHE LA RICORRENTE FA CARICO AL CONSIGLIO DI NON AVER ADOTTATO IMMEDIATAMENTE PROVVEDIMENTI OPPORTUNI PER COMPENSARE LE MODIFICHE MONETARIE AVVENUE IL 23 MARZO 1981 . CIO PREMESSO , IL CONSIGLIO POTEVA UTILMENTE ESPRIMERSI SUL MERITO DELLA CAUSA , COME HA DEL RESTO FATTO NELLE SUE OSSERVAZIONI , E LA CORTE PUO ESERCITARE IL PROPRIO SINDACATO .

16 L ' ECCEZIONE DEL CONSIGLIO VA QUINDI DEL PARI RESPINTA .

NEL MERITO

17 SECONDO LA RICORRENTE , LA RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE DELLA COMUNITA SAREBBE DOVUTA AL FATTO CHE LA COMMISSIONE NON HA MODIFICATO GLI ICM , PER IL PERIODO 23 MARZO - 5 APRILE 1981 , MENTRE IL CONSIGLIO HA ADEGUATO I TASSI RAPPRESENTATIVI SOLO CON EFFETTO DAL 6 APRILE 1981 . QUESTO MODO DI PROCEDERE DELLE ISTITUZIONI SAREBBE IN CONTRASTO COL REGOLAMENTO DI BASE N . 974/71 , SOPRAMENZIONATO , E TRASGREDIREBBE I PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DI NON DISCRIMINAZIONE .

18 LA RICORRENTE DEDUCE IN PRIMO LUOGO CHE L ' OMISSIONE DI ADOTTARE IMMEDIATAMENTE GLI ICM ALLA SITUAZIONE MONETARIA DERIVANTE DALL ' ADEGUAMENTO DEI TASSI TASSI CENTRALI , DECISO IL 23 MARZO 1981 , TRASGREDISCE L ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 974/71 , IN FORZA DEL QUALE GLI ICM VENGONO MODIFICATI , IN RELAZIONE AL MUTAMENTO DEL DIVARIO MONETARIO CHE SERVE COME BASE PER IL CALCOLO DEGLI ICM STESSI , QUALORA DETTO DIVARIO SI SCOSTI DI ALMENO UN PUNTO DALLA PERCENTUALE PRESA IN CONSIDERAZIONE PER LA DETERMINAZIONE PRECEDENTE .

19 IN PROPOSITO VA RILEVATO CHE DETTA DISPOSIZIONE , BENCHE IMPONGA ALLA COMMISSIONE L ' OBBLIGO DI PROCEDERE ALLA MODIFICA DEGLI ICM , UNA VOLTA CHE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI , LASCIA TUTTAVIA UN CERTO MARGINE DISCREZIONALE NELLA SCELTA DEL MOMENTO DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE .

20 CIO SI DESUME DALLA LETTERA COME PURE DALLO SCOPO DEL REGOLAMENTO N . 974/71 . DATO CHE L ' ART . 3 DI QUESTO REGOLAMENTO NON INDICA ALCUN TERMINE ENTRO IL QUALE DEVE ESSERE EFFETTUATA LA MODIFICA DEGLI ICM , SI DEVE RITENERE CHE QUESTA MODIFICA PUO NON ESSERE ISTANTANEA E CHE LA COMMISSIONE DISPONE DI UN CERTO TERMINE INTESO A CONSENTIRLE DI ADOTTARE LA PROPRIA DECISIONE IN BASE AI DATI PIU ATTENDIBILI . IN PRATICA , COME SI DESUME DALLE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE , QUESTA HA PROCEDUTO , IN VIA GENERALE , ALLA NUOVA DETERMINAZIONE DEGLI ICM CON EFFETTO DAL LUNEDI DELLA SETTIMANA SEGUENTE A QUELLA IN CUI E ACCADUTO L ' EVENTO MONETARIO . QUESTA DATA SAREBBE STATA NEL NOSTRO CASO IL 30 MARZO 1983 .

21 A CIO SI AGGIUNGE CHE UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO PER L ' ADEGUAMENTO DEI TASSI RAPPRESENTATIVI ERA IMMINENTE E CHE UN REGOLAMENTO ALL ' UOPO E EFFETTIVAMENTE ENTRATO IN VIGORE IL 6 APRILE 1981 , CIOE DUE SETTIMANE DOPO LA MODIFICA DEI TASSI CENTRALI .

22 COME LA CORTE HA REITERATAMENTE AFFERMATO , PER LA PRIMA VOLTA NELLA SENTENZA 24 OTTOBRE 1983 ( BALKAN , 5/73 , RACC . PAG . 1091 ), L ' ISTITUZIONE DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI TENDE ALLA CONSERVAZIONE DI PREZZI UNICI , FONDAMENTO DELL ' ORGANIZZAZIONE ATTUALE DEI MERCATI , ONDE EVITARE LA DISORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI PREZZI D ' INTERVENTO E FAR SALVE LA CORRENTI NORMALI DEI PRODOTTI AGRICOLI TANTO FRA GLI STATI MEMBRI , QUANTO COI PAESI TERZI . GLI ICM NON POSSONO QUINDI ESSERE APPLICATI SE NON NEL CASO IN CUI I PROVVEDIMENTI MONETARI IMPLICHEREBBERO DELLE PERTURBAZIONI NEGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI .

23 QUESTO SCOPO SAREBBE STATO COMPROMESSO E L ' EFFICACIA PRATICA DELLA NORMATIVA DEL CONSIGLIO SAREBBE VENUTA MENO SE LA COMMISSIONE AVESSE ADEGUATO GLI ICM DURANTE IL BREVE PERIODO INTERCORSO FRA LA MODIFICA DEI TASSI CENTRALI E L ' ADEGUAMENTO DEI TASSI RAPPRESENTATIVI . IN QUESTO CASO , COME LA COMMISSIONE HA MOSTRATO NELLE SUE OSSERVAZIONI , IL LIVELLO DEGLI ICM ALL ' IMPORTAZIONE IN ITALIA SAREBBE PASSATO DA - 1,7 , LIVELLO IN VIGORE IL 23 MARZO , A - 7,2 A PARTIRE DA QUESTA DATA , PER PASSARE POI A - 1 CON EFFETTO DAL 6 APRILE 1981 , IN SEGUITO ALL ' ALLINEAMENTO PARZIALE DEI TASSI RAPPRESENTATIVI DELLA LIRA SUL SUO TASSO CENTRALE . ORBENE , UN ANDAMENTO DEL GENERE NON SAREBBE STATO ATTO A FAR SALVE LE CORRENTI DI SCAMBI , MA AVREBBE INVECE RISCHIATO DI CREARE ARTIFICIALMENTE DELLE PERTURBAZIONI , CAUSANDO DEI MOVIMENTI SPECULATIVI E , DI CONSEGUENZA , DELLE DISTORSIONI DELLE CORRENTI COMMERCIALI .

24 CIO PREMESSO , IL MEZZO RELATIVO ALLA TRASGRESSIONE DEL REGOLAMENTO N . 974/71 VA RESPINTO .

25 LA RICORRENTE DEDUCE POI L ' ESISTENZA DI UNA TRASGRESSIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO , PRINCIPIO GENERALE DEL DIRITTO COMUNITARIO . QUESTO PRINCIPIO SAREBBE STATO TRASGREDITO GIACCHE , CONTRARIAMENTE ALLA PRASSI COSTANTE , GLI ICM NON SAREBBERO STATI ADEGUATI TEMPESTIVAMENTE ALLE VARIAZIONI DELLA PARITA DELLA LIRA .

26 IN PROPOSITO VA OSSERVATO IN PRIMO LUOGO , COME LA CORTE HA GIA DETTO NELLA SENTENZA 15 MAGGIO 1975 SOPRAMENZIONATA , CHE IL REGIME DEGLI ICM NON PUO ESSERE CONSIDERATO EQUIVALENTE AD UNA GARANZIA PER GLI OPERATORI ECONOMICI CONTRO I RISCHI DI MODIFICA DEI CORSI DI CAMBIO . A CIO SI AGGIUNGE CHE NEL NOSTRO CASO , COME GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI NON POTEVANO IGNORARE , ERANO IN CORSO NEGOZIATI IN SENO AL CONSIGLIO PER L ' ADEGUAMENTO DEI TASSI RAPPRESENTATIVI , ONDE EVITARE L ' AUMENTO DEGLI ICM , E CHE IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 801/81 , CHE HA CONGELATO GLI ICM NELLA SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 5 APRILE 1981 , E STATO ADOTTATO PROPRIO IN ATTESA DI UN ' IMMINENTE DECISIONE DEL CONSIGLIO IN TAL SENSO , COME SI DESUME DEL RESTO DALLA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO STESSO .

27 STANDO COSI LE COSE , LA RICORRENTE NON POTEVA LEGITTIMAMENTE ASPETTARSI CHE GLI ICM FOSSERO MODIFICATI PRIMA CHE IL CONSIGLIO AVESSE ADEGUATO I TASSI RAPPRESENTATIVI . IL MEZZO VA QUINDI DEL PARI DISATTESO .

28 LA RICORRENTE LAMENTA INFINE LA TRASGRESSIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE , PRINCIPIO SANCITO DALL ' ART . 40 N . 3 , 2* COMMA DEL TRATTATO , DEDUCENDO CHE IL LEGISLATORE COMUNITARIO NON HA ISTITUITO UNA ' CLAUSOLA D ' EQUITA ' PER I CASI COME QUELLO IN ESAME E NON HA CONTEMPLATO LA POSSIBILITA DELLA PREFISSAZIONE DEGLI ICM NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI .

29 ESSA PRECISA IN PROPOSITO CHE , NEL CASO DI UN PROVVEDIMENTO MONETARIO CHE IMPLICHI L ' AUMENTO DEGLI ICM , LO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI E AUTORIZZATO A NON RISCUOTERE GLI ICM O LA PARTE CORRISPONDENTE ALL ' AUMENTO , SULLE IMPORTAZIONI O SULLE ESPORTAZIONI REALIZZATE IN FORZA DI CONTRATTI CONCLUSI A FERMO PRIMA DELL ' ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO MONETARIO , A NORMA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 15 APRILE 1980 N . 926/80 , RELATIVO ALL ' ESONERO 36 DELL ' APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI IN DETERMINATI CASI ( GU L 99 , PAG . 15 ). VICEVERSA , NESSUNA CLAUSOLA D ' EQUITA ANALOGA SAREBBE CONTEMPLATA PER IL CASO IN CUI GLI ICM SIANO DIMINUITI O SOPPRESSI A CAUSA DELLA SVALUTAZIONE DELLA MONETA DI PAGAMENTO . D ' ALTRO CANTO , MENTRE LA PREFISSAZIONE DEGLI ICM E AMMESSA NEGLI SCAMBI COI PAESI TERZI , IN FORZA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 1* FEBBRAIO 1978 N . 243 , CHE ISTITUISCE LA FISSAZIONE ANTICIPATA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI ( GU L 37 , PAG . 5 ), LA STESSA POSSIBILITA NON SUSSISTEREBBE PER QUANTO RIGUARDA GLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI .

30 COME LA CORTE HA PIU VOLTE AFFERMATO , DA ULTIMO NELLA SENTENZA 15 LUGLIO 1982 ( EDEKA , 245/81 , RACC . PAG . 2745 ), IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE SANCITO DALL ' ART . 40 N . 3 , 2* COMMA DEL TRATTATO NON E CHE L ' ESPRESSIONE SPECIFICA DEL PRINCIPIO GENERALE D ' UGUAGLIANZA CHE FA PARTE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO . IL PRINCIPIO VUOLE CHE LE SITUAZIONI ANALOGHE NON SIANO TRATTATE IN MODO DIVERSO A MENO CHE LA DIFFERENZA SIA OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATA .

31 LA COMMISSIONE HA DEDOTTO IN PROPOSITO CHE LA CLAUSOLA D ' EQUITA ERA STATA ISTITUITA IN VIA ECCEZIONALE , PER ATTENUARE LE CONSEGUENZE DEL MAGGIOR ONERE FINANZIARIO GRAVANTE SUGLI OPERATORI ALL ' IMPORTAZIONE O ALL ' ESPORTAZIONE . NON SI PUO EQUIPARARE A QUESTO CASO IL CASO DEL SEMPLICE LUCRO CESSANTE DOVUTO ALLA MANCATA REALIZZAZIONE DI UNA SPERANZA DI AUMENTO DEGLI ICM . D ' ALTRA PARTE , IL SISTEMA DI PREFISSAZIONE DEGLI ICM PER GLI SCAMBI COI PAESI TERZI , IL QUALE IMPLICA DEL PARI LA PREFISSAZIONE DELLE RESTITUZIONI , NON PUO ESSERE ESTESO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI SE NON SI VUOL CORRERE IL RISCHIO CHE GLI OPERATORI RICORRANO ABUSIVAMENTE ALLA PREFISSAZIONE IN CONSIDERAZIONE DEL SOLO FATTORE MONETARIO .

32 DATE LE CIRCOSTANZE , NON SI PUO FAR CARICO ALLA COMMISSIONE DI AVER AGITO ARBITRARIAMENTE RISERVANDO ALLE SITUAZIONI DI CUI TRATTASI UN TRATTAMENTO DIVERSO .

33 QUESTO MEZZO VA QUINDI DEL PARI RESPINTO .

34 DATO CHE NESSUNO DEI MEZZI DELLA RICORRENTE E STATO ACCOLTO , IL PRESENTE RICORSO VA RESPINTO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

35 A NORMA DELL ' ART . 69 PAR 2 DEL REGOLMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLA SPESE , SE NE E STATA FATTA DOMANDA .

36 LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( QUINTA SEZIONE ),

DICHIARA E STATUISCE :

1* IL RICORSO E RESPINTO .

2*LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .

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