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Document 61982CJ0271

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 settembre 1983.
Vincent Rodolphe Auer contro Pubblico ministero.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Colmar - Francia.
Veterinari - Libertà di stabilimento - Efficacia diretta delle direttive.
Causa 271/82.

Raccolta della Giurisprudenza 1983 -02727

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:243

61982J0271

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 22 SETTEMBRE 1983. - VINCENT RODOLPHE AUER CONTRO PUBBLICO MINISTERO. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA CORTE D'APPELLO DI COLMAR). - VETERINARI - LIBERTA'DI STABILIMENTO - EFFICACIA DIRETTA DELLE DIRETTIVE. - CAUSA 271/82.

raccolta della giurisprudenza 1983 pagina 02727
edizione speciale spagnola pagina 00697
edizione speciale svedese pagina 00253
edizione speciale finlandese pagina 00249


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - DIRETTIVE - EFFETTI

( TRATTATO CEE , ART . 189 , 3* COMMA )

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI - VETERINARI - RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI DIPLOMI - OBBLIGHI INCOMBENTI AGLI STATI MEMBRI - PORTATA

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 78/1026 , ARTT . 2 E 3 )

2.LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI - VETERINARI - DIRITTO ALL ' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - DIPLOMA OTTENUTO IN UNO STATO MEMBRO PRIMA DELL ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 78/1026 - DIRITTO D ' ESERCITARE LA PROFESSIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA - PRESUPPOSTI - ATTESTATO , DA PARTE DEL PAESE DEL RILASCIO , DELLA CONFORMITA DEL DIPLOMA ALLA DIRETTIVA 78/1026 - EFFETTI

( DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 78/1026 , ARTT . 2 E 3 , E 78/1027 , ART . 1 )

3.LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI - VETERINARI - DIRITTO ALL ' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO CHE HA RILASCIATO IL DIPLOMA - PRESUPPOSTI - OBBLIGO D ' ISCRIZIONE ALL ' ORDINE DEI VETERINARI DELLO STATO OSPITANTE - AMMISSIBILITA - RIFIUTO D ' ISCRIZIONE CONTRARIO ALL ' OBBLIGO DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI DIPLOMI DI VETERINARIO - ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE - INSUSSISTENZA

( TRATTATO CEE , ARTT . 52 E 57 ; DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 78/1026 )

Massima


1 . GLI ARTT . 2 E 3 DELLA DIRETTIVA 78/1026 , I QUALI RIGUARDANO IN PARTICOLARE IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI DIPLOMI , CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI VETERINARIO , IMPLICANO PER CIASCUN STATO MEMBRO DEGLI OBBLIGHI CHIARI , COMPLETI , PRECISI ED ASSOLUTI , CHE NON LASCIANO SPAZIO A VALUTAZIONI DISCREZIONALI . IL SINGOLO PUO QUINDI FAR VALERE QUESTE DISPOSIZIONI DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE QUALORA ESSE NON SIANO STATE ATTUATE O LO SIANO STATE SOLO IN MODO INCOMPLETO DA PARTE DELLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI .

2.IL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO ABILITATO AD ESERCITARE LA PROFESSIONE DI VETERINARIO IN UN ALTRO STATO MEMBRO CHE GLI HA RILASCIATO UNO DEI DIPLOMI , CERTIFICATI O ALTRI TITOLI DI CUI ALL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA 78/1026 , ANCHE PRIMA CHE QUESTA FOSSE ATTUATA , HA IL DIRITTO DI ESERCITARE DETTA PROFESSIONE NEL PRIMO STATO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA STESSA , PURCHE LE COMPETENTI AUTORITA DELLO STATO IN CUI HA OTTENUTO IL DIPLOMA GLI ABBIANO RILASCIATO L ' ATTESTATO CONTEMPLATO DALL ' ART . 2 , 2* COMMA , DELLA RIPETUTA DIRETTIVA .

QUESTO ATTESTATO HA L ' EFFETTO , NON GIA DI FAR SORGERE ' EX NUNC ' IL DIRITTO DI ESERCITARE LA PROFESSIONE DI VETERINARIO NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI DIVERSI DA QUELLO DEL RILASCIO , BENSI DI PROVARE CHE IL DIPLOMA RILASCIATO PRIMA DELL ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 78/1026 E CONFORME ALL ' ART . 1 DELLA DIRETTIVA 78/1027 .

NE CONSEGUE CHE IL VETERINARIO IMPUTATO DI AVER ESERCITATO ABUSIVAMENTE LA MEDICINA VETERINARIA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 78/1026 , NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO CHE HA RILASCIATO IL DIPLOMA , PUO FAR VALERE DETTO ATTESTATO ANCHE SE E STATO RILASCIATO IN EPOCA POSTERIORE AI FATTI CHE HANNO DATO LUOGO ALL ' IMPUTAZIONE .

3.BENCHE LE DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE PRESCRIVONO L ' ISCRIZIONE O L ' AFFILIAZIONE OBBLIGATORIA DEI VETERINARI AD UN ' ORGANIZZAZIONE O AD UN ENTE PROFESSIONALE NON SIANO DI PER SE INCOMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO , L ' ISCRIZIONE DEL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO ALL ' ORDINE PROFESSIONALE DEI VETERINARI DI QUESTO STATO MEMBRO NON PUO ESSERE NEGATA PER MOTIVI CHE IGNORANO LA VALIDITA DI UN TITOLO PROFESSIONALE OTTENUTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO , QUANDO QUESTO TITOLO FIGURA FRA QUELLI CHE TUTTI GLI STATI MEMBRI , NONCHE I LORO ORDINI PROFESSIONALI , IN QUANTO ENTI INCARICATI DI UNA PUBBLICA FUNZIONE , SONO TENUTI A RICONOSCERE IN FORZA DEL DIRITTO COMUNITARIO .

PERTANTO LA LEGISLAZIONE CHE CONTEMPLI PROCEDIMENTI PENALI O AMMINISTRATIVI A CARICO DEL VETERINARIO CHE ESERCITI LA PROFESSIONE SENZA ESSERE ISCRITTO ALL ' ALBO PROFESSIONALE , QUALORA TALE ISCRIZIONE GLI SIA STATA NEGATA TRASGREDENDO IL DIRITTO COMUNITARIO , NON E COMPATIBILE COL DIRITTO COMUNITARIO STESSO IN QUANTO FINISCE COL PRIVARE DI QUALSIASI EFFICACIA PRATICA LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E DELLA DIRETTIVA 78/1026 .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 271/82 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA CORTE D ' APPELLO DI COLMAR ( SEZIONE COMPETENTE PER GLI ' APPELS CORRECTIONNELS ' ), NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

VINCENT RODOLPHE AUER , RESIDENTE IN MULHOUSE , IMPUTATO ,

E

PUBBLICO MINISTERO ,

PARTI CIVILI :

ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES DE FRANCE , CON SEDE IN PARIGI , IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE ,

E

SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES PRATICIENS DE FRANCE , CON SEDE IN PARIGI , IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 52-57 DEL TRATTATO CEE NONCHE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 18 DICEMBRE 1978 , NN . 1026 E 1027 ( GU L 362 , PAGG . 1 E 7 ),

Motivazione della sentenza


1 CON SENTENZA 16 SETTEMBRE 1982 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 4 NOVEMBRE SEGUENTE , LA CORTE D ' APPELLO DI COLMAR HA POSTO , AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE RELATIVA ALL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 52 E 57 DELLO STESSO TRATTATO , NONCHE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 18 DICEMBRE 1979 78/1026/CEE E 78/1027/CEE , CONCERNENTI , LA PRIMA IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI , CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI VETERINARIO E COMPORTANTE MISURE DESTINATE AD AGEVOLARE L ' ESERCIZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI , E LA SECONDA IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE PER LE ATTIVITA DI VETERINARIO ( GU L 362 , PAGG . 1 E 7 ).

2 LA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL SIG . VINCENT RUDOLPH AUER , IMPUTATO , FRA L ' ALTRO , D ' ESERCIZIO ILLEGALE DELLA MEDICINA VETERINARIA IN FRANCIA . L ' AUER , ORIGINARIAMENTE CITTADINO AUSTRIACO , STUDIAVA MEDICINA VETERINARIA A VIENNA ( AUSTRIA ), A LIONE E INFINE A PARMA DOVE OTTENEVA , IL 1* DICEMBRE 1956 , LA LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA , L ' 11 MARZO 1957 UN CERTIFICATO D ' ABILITAZIONE PROVVISORIA ALL ' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI VETERINARIO E , IL 2 MAGGIO 1980 , IL CERTIFICATO D ' ABILITAZIONE A QUESTA STESSA PROFESSIONE . NEL 1958 , SI STABILIVA IN FRANCIA PER PRATICARE LA SUA PROFESSIONE , PRIMA COME ASSISTENTE DI VETERINARI FRANCESI E POI PER PROPRIO CONTO .

3 DIVENUTO CITTADINO FRANCESE NEL 1961 , CHIEDEVA PIU VOLTE DI ESSERE AUTORIZZATO AD ESERCITARE LA MEDICINA E LA CHIRURGIA DEGLI ANIMALI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 27 NOVEMBRE 1962 , N . 62-1481 , A NORMA DEL QUALE , L ' AUTORIZZAZIONE PUO ESSERE CONCESSA AI VETERINARI DI ORIGINE STRANIERA CHE ABBIANO ACQUISTATO LA CITTADINANZA FRANCESE E SIANO IN POSSESSO DI UN DIPLOMA DI VETERINARIO RILASCIATO ALL ' ESTERO E RICONOSCIUTO EQUIVALENTE AL DIPLOMA FRANCESE DA UN ' APPOSITA COMMISSIONE D ' ESAMI . LE DOMANDE VENIVANO TUTTAVIA SEMPRE RESPINTE POICHE LA COMMISSIONE NEL SUO CASO NON AMMETTEVA TALE EQUIVALENZA E PERCHE LA VALIDITA DELLA SUA LAUREA ERA STATA RICONOSCIUTA ' A SOLO TITOLO ACCADEMICO ' . L ' AUER NON RIUSCIVA QUINDI AD OTTENERE LA RICHIESTA ISCRIZIONE ALL ' ALBO DELL ' ORDINE PROFESSIONALE .

4 TUTTAVIA , RITENENDO CHE QUESTO RIFIUTO FOSSE INGIUSTIFICATO , L ' AUER APRIVA UNO STUDIO DI VETERINARIO IN MULHOUSE DOVE COMINCIAVA AD ESERCITARE LA PROFESSIONE . SU DENUNCIA DELL ' ORDINE NAZIONALE DEI VETERINARI , PIU DI UNA VOLTA VENIVA PROCESSATO PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA MEDICINA VETERINARIA . NELL ' AMBITO APPUNTO DI UNO DI QUESTI PROCEDIMENTI PENALI , PROMOSSO NEL 1978 , LA CORTE D ' APPELLO DI COLMAR AVEVA GIA SOTTOPOSTO ALLA CORTE UNA PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIALE MIRANTE AD ACCERTARE SE IL FATTO DI VIETARE L ' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI VETERINARIO IN FRANCIA , AD UNA PERSONA CHE ABBIA OTTENUTO IL DIRITTO DI ESERCITARE TALE PROFESSIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO , COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO RICONOSCIUTA DAGLI ARTT . 52 E 57 DEL TRATTATO .

5 A QUELL ' EPOCA , L ' ART . 57 DEL TRATTATO CEE NON AVEVA ANCORA AVUTO APPLICAZIONE PER QUEL CHE CONCERNE L ' ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI VETERINARIO ; SOLO IL 18 DICEMBRE 1978 LE DUE DIRETTIVE SOPRA CITATE VENIVANO EMANATE DAL CONSIGLIO . LE DIRETTIVE CONTEMPLANO , AGLI ARTT . 18 , N . 1 , E 3 , N . 1 , RISPETTIVAMENTE , CHE GLI STATI MEMBRI ADOTTINO I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER CONFORMARVISI NEL TERMINE DI DUE ANNI A DECORRERE DALLA LORO NOTIFICA , CIOE DAL 20 DICEMBRE 1980 .

6 AVENDO L ' AUER CHIESTO L ' APPLICAZIONE DIRETTA A SUO FAVORE DELLE DIRETTIVE IN QUESTIONE , LA CORTE CON SENTENZA 7 FEBBRAIO 1979 ( AUER , 136/78 , RACC . PAG . 437 ) DICHIARAVA :

- CHE PER IL PERIODO ANTECEDENTE ALLA DATA ALLA QUALE GLI STATI MEMBRI DOVRANNO AVER ADOTTATO I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER CONFORMARSI ALLE DIRETTIVE IN QUESTIONE , I CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO NON POTEVANO FAR VALERE DETTA DISPOSIZIONE PER ESERCITARE LA PROFESSIONE DI VETERINARIO NELLO STESSO STATO MEMBRO IN IPOTESI DIVERSE DA QUELLE CONTEMPLATE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ;

- CHE PERALTRO QUESTA SOLUZIONE NON PREGIUDICAVA GLI EFFETTI DELLE DIRETTIVE SUMMENZIONATE A DECORRERE DALLA DATA PRESCRITTA AGLI STATI MEMBRI PER CONFORMARVISI ;

- CHE INFINE NESSUNA DISPOSIZIONE DEL TRATTATO CONSENTIVA DI TRATTARE DIFFERENTEMENTE I CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO A SECONDA DEL MOMENTO O DEL MODO IN CUI AVEVANO ACQUISTATO LA CITTADINANZA DELLO STESSO STATO .

7 ALLA DATA DEL 20 DICEMBRE 1980 , LA REPUBBLICA FRANCESE NON S ' ERA ANCORA CONFORMATA ALLE DIRETTIVE SOPRA CITATE ; PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE VENIVANO ADOTTATI SOLO CON LA LEGGE 20 OTTOBRE 1982 , N . 82899 . NEL FRATTEMPO L ' AUER CONTINUAVA A PRATICARE LA PROFESSIONE IN MULHOUSE , SEMPRE SENZA ESSERE ISCRITTO ALL ' ALBO DELL ' ORDINE DEI VETERINARI . IN SEGUITO AD UNA NUOVA DENUNCIA DELL ' ORDRE DES VETERINAIRES DE FRANCE ET DU SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES FRANCAIS , VENIVA NUOVAMENTE PROCESSATO PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA MEDICINA VETERINARIA IN ESITO AD ACCERTAMENTI EFFETTUATI NEI GIORNI 26 GENNAIO E 15 GIUGNO 1981 . I FATTI ACCERTATI RISALIVANO AL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER L ' ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE , MA ANTERIORE ALL ' ADOZIONE DELLA LEGGE FRANCESE CHE DAVA LORO ESECUZIONE .

8 NEL CORSO DI QUESTO PROCESSO , L ' AUER ECCEPIVA I DIRITTI SCATURENTI DALLE NORME COMUNITARIE SOSTENENDO IN PARTICOLAR MODO CHE , ESSENDO SCADUTO , ALL ' EPOCA DEI FATTI IN QUESTIONE , IL TERMINE CONCESSO AGLI STATI MEMBRI PER CONFORMARSI ALLE DIRETTIVE SOPRA CITATE , SENZA CHE LA FRANCIA AVESSE ADOTTATO I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER DARVI ATTUAZIONE , LE DISPOSIZIONI DELLE DIRETTIVE ERANO DIVENUTE DIRETTAMENTE APPLICABILI E CHE PERTANTO AVEVA IL DIRITTO DI ESERCITARE LA PROFESSIONE IN FRANCIA .

9 IL GIUDICE DI PRIMA ISTANZA RESPINGEVA QUESTA TESI . LA CORTE D ' APPELLO DI COLMAR RITENENDO ' DA UNA PARTE CHE LA SOLUZIONE FORNITA DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 7 FEBBRAIO 1979 E ESPRESSAMENTE LIMITATA AL PERIODO TRANSITORIO DI DUE ANNI , IL CHE LASCIA PRESUMERE UNA SOLUZIONE CONTRARIA PER IL PERIODO SUCCESSIVO ' E CHE ' D ' ALTRA PARTE APPARE CIONONDIMENO INCONCEPIBILE CHE UNA PERSONA ORIGINARIA D ' UN PAESE STRANIERO E TITOLARE D ' UN DIPLOMA STRANIERO POSSA ESERCITARE LA PROFESSIONE VETERINARIA IN FRANCIA SENZA DOVERSI PREOCCUPARE DI ISCRIVERSI ALL ' ALBO ED AVERE QUINDI MAGGIORI DIRITTI RISPETTO AL CITTADINO FRANCESE D ' ORIGINE TITOLARE DI DIPLOMI NAZIONALI ' HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :

' SE IL FATTO DI ESIGERE DA UNA PERSONA CHE ABBIA OTTENUTO IL DIRITTO DI ESERCITARE LA PROFESSIONE DI VETERINARIO , IN UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA EUROPEA CHE GLI HA RILASCIATO I DIPLOMI DI CUI ALL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA N . 78/1026 , E SIA DIVENUTO CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , L ' ISCRIZIONE AD UN ORDINE NAZIONALE PRESCRITTA DAL SUO DIRITTO INTERNO COME PRESUPPOSTO PER L ' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE , MENTRE E SCADUTO IL TERMINE DI DUE ANNI STABILITO PER L ' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER CONFORMARSI ALLE DIRETTIVE 78/1026/CEE E 78/1027/CEE , COSTITUISCA UNA RESTRIZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO SANCITA DALL ' ART . 52 E 57 DEL TRATTATO DI ROMA ' .

10 LE PARTI CIVILI NELLA CAUSA PRINCIPALE , CIOE L ' ORDINE NAZIONALE ED IL SINDACATO NAZIONALE DEI VETERINARI , OSSERVANO CHE IL DIPLOMA DI CUI L ' AUER E TITOLARE NON RISPONDE AFFATTO AI REQUISITI DI PREPARAZIONE PRESCRITTI DALL ' ART . 1 DELLA DIRETTIVA 78/1027 E CHE IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE RILASCIATO ALL ' IMPUTATO IN DATA 2 MAGGIO 1980 NON COMPROVA CHE EGLI ABBIA SODDISFATTO LE CONDIZIONI DI PREPARAZIONE POSTE DA DETTA DISPOSIZIONE .

11 L ' AUER SOTTOLINEA CHE L ' ART . 2 DELLA DIRETTIVA 78/1026/CEE IMPONE AGLI STATI MEMBRI DI RICONOSCERE I DIPLOMI ELENCATI NELL ' ART . 3 E CHE QUESTO ELENCO CONTIENE ESPRESSAMENTE , ALLA LETTERA F ), I DIPLOMI RILASCIATIGLI IN ITALIA . NE DERIVEREBBE PER LUI IL DIRITTO DI ESERCITARE IN FRANCIA LA PROFESSIONE DI VETERINARIO , DAL MOMENTO CHE LA DIRETTIVA IMPONE AGLI STATI MEMBRI DEGLI OBBLIGHI CHIARI , PRECISI ED ASSOLUTI ED E DUNQUE SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE DIRETTA NEL SENSO CHE ESSA POTREBBE ESSERE OPPOSTA DAL SINGOLO ALLO STATO MEMBRO CHE ABBIA TRASGREDITO L ' OBBLIGO DI CONFORMARVISI NEL TERMINE PREVISTO . TALE OPINIONE , NELLE SUE LINEE ESSENZIALI , E CONDIVISA DALLA COMMISSIONE .

12 AL FINE DI VALUTARE GLI ARGOMENTI DELLE PARTI , E OPPORTUNO ESAMINARE IN PRIMO LUOGO LE DISPOSIZIONI DELLE DIRETTIVE SOPRA CITATE DA APPLICARSI NEL PRESENTE CASO . L ' ART . 2 , N . 1 DELLA DIRETTIVA 78/1026/CEE DISPONE CHE ' OGNI STATO MEMBRO RICONOSCE I DIPLOMI , I CERTIFICATI E GLI ALTRI TITOLI RILASCIATI AI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL ' ART . 1 DELLA DIRETTIVA 78/1027/CEE ED ELENCATI ALL ' ART . 3 , ATTRIBUENDO LORO , SUL PROPRIO TERRITORIO , LO STESSO EFFETTO DEI DIPLOMI , CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DA ESSO RILASCIATI PER QUANTO CONCERNE L ' ACCESSO ALLE ATTIVITA DI VETERINARIO ED IL LORO ESERCIZIO ' . IL N . 2 AGGIUNGE CHE ' QUANDO UNO DEI DIPLOMI , CERTIFICATI O ALTRI TITOLI ELENCATI ALL ' ART . 3 E STATO RILASCIATO PRIMA DELLA MESSA IN APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA , ESSO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA UN ATTESTATO COMPILATO DALLE AUTORITA COMPETENTI DEL PAESE CHE LO RILASCIA IN CUI SI CERTIFICHI CHE ESSO E CONFORME ALL ' ART . 1 DELLA DIRETTIVA 78/1027/CEE ' . L ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA 78/1026 CONTEMPLA ALLA LETT . F ), PER CIO CHE RIGUARDA I TITOLI RILASCIATI IN ITALIA , ' IL DIPLOMA DI LAUREA DI DOTTORE IN MEDICINA VETERINARIA ACCOMPAGNATO DAL DIPLOMA D ' ABILITAZIONE ALL ' ESERCIZIO DELLA MEDICINA VETERINARIA RILASCIATO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SULLA BASE DEI RISULTATI DELL ' APPOSITA COMMISSIONE PER L ' ESAME DI STATO ' .

13 E OPPORTUNO CONSTATARE CHE I DIPLOMI DI LAUREA E DI ABILITAZIONE DI CUI L ' AUER E TITOLARE RIENTRANO PERFETTAMENTE FRA QUELLI MENZIONATI DALL ' ART . 3 , LETT . F ) DELLA DIRETTIVA 78/1026/CEE , COME D ' ALTRONDE LA STESSA CORTE D ' APPELLO DI COLMAR DICHIARA NELL ' ORDINANZA DI RINVIO . DAL MOMENTO CHE QUESTI TITOLI SONO STATI RILASCIATI PRIMA DELL ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA ( NEL 1956 E , RISPETTIVAMENTE , NEL 1980 ), L ' ART . 2 , N . 2 , VA APPLICATO .

14 A QUESTO PROPOSITO BISOGNA RICORDARE CHE ALL ' UDIENZA , L ' AVVOCATO DELL ' AUER HA PRODOTTO UN DOCUMENTO IN DATA 3 DICEMBRE 1982 , PROVENIENTE DAL PRESIDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA VETERINARIA DELL ' UNIVERSITA DI PARMA , IN CUI SI CERTIFICA CHE IL DIPLOMA DI LAUREA ED IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE , RILASCIATI ALL ' AUER NEL 1956 E , RISPETTIVAMENTE , NEL 1980 , SONO CONFORMI ALL ' ART . 1 DELLA DIRETTIVA 78/1027/CEE .

15 IL FATTO CHE QUESTO ATTESTATO SIA STATO REDATTO IN EPOCA SUCCESSIVA AI FATTI PER I QUALI L ' AUER E STATO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE , NON MODIFICA AFFATTO LA POSIZIONE DI QUESTO , DAL MOMENTO CHE IL DOCUMENTO IN QUESTIONE NON PRODUCE L ' EFFETTO DI FAR SORGERE ' EX NUNC ' IL DIRITTO DI ESERCITARE LA PROFESSIONE VETERINARIA , MA SEMPLICEMENTE QUELLO DI PROVARE CHE I DIPLOMI RILASCIATI IN EPOCA ANTERIORE SONO CONFORMI ALLA DIRETTIVA 78/1027/CEE . NEL CASO IN ESAME DUNQUE , LA CONDIZIONE POSTA DALL ' ART . 2 , N . 2 , E STATA PERTANTO SODDISFATTA .

16 DATO CHE COMPORTANO PER CIASCUNO STATO MEMBRO DEGLI OBBLIGHI CHIARI , COMPLETI , PRECISI ED ASSOLUTI , LE SOPRA CITATE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA NON LASCIANO SPAZIO A VALUTAZIONI DISCREZIONALI . PERTANTO , SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , IL SINGOLO PUO FAR VALERE DI FRONTE AL GIUDICE NAZIONALE LE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA COMUNITARIA NON ATTUATA O ATTUATA IN MODO INCOMPLETO DALLO STATO MEMBRO INTERESSATO . E QUESTO IL CASO DELL ' AUER AL QUALE NON SI PUO DUNQUE NEGARE IL DIRITTO DI ESERCITARE IN FRANCIA LA MEDICINA VETERINARIA , IN FORZA DEI DIPLOMI UNIVERSITARI E DEI TITOLI ACQUISITI IN ITALIA , A PARTIRE DALLA DATA IN CUI LA DIRETTIVA IN QUESTIONE AVREBBE DOVUTO ESSERE ATTUATA DALLA REPUBBLICA FRANCESE .

17 PER QUEL CHE RIGUARDA SPECIFICAMENTE LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE POSTA DAL GIUDICE NAZIONALE E MIRANTE AD ACCERTARE SE IL CITTADINO D ' UNO STATO MEMBRO CHE ABBIA OTTENUTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO I TITOLI CHE ABILITANO ALL ' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI VETERINARIO , ABBIA IL DIRITTO DI ESERCITARE TALE PROFESSIONE PUR IN MANCANZA DELL ' ISCRIZIONE ALL ' ALBO DELL ' ORDINE PROFESSIONALE , LE PARTI CIVILI NELLA CAUSA PRINCIPALE ECCEPISCONO CHE L ' INTERESSATO NON PUO SOTTRARSI ALL ' OBBLIGO D ' ISCRIZIONE , NEMMENO SE I DIPLOMI O I CERTIFICATI DI CUI E TITOLARE SONO VALIDI .

18 A QUESTO PROPOSITO , BISOGNA RILEVARE CHE L ' ISCRIZIONE O L ' AFFILIAZIONE OBBLIGATORIA AD UNA ORGANIZZAZIONE O AD UN ENTE PROFESSIONALE SONO MENZIONATE DA PARECCHIE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 78/1026/CEE - IN PARTICOLARE DAL PRIMO CONSIDERANDO E DAGLI ARTT . 7 E 12 - E DEVONO ESSERE CONSIDERATE COME LECITE , IN RELAZIONE AL FATTO CHE MIRANO A GARANTIRE LA MORALITA ED IL RISPETTO DEI PRINCIPI DEONTOLOGICI , NONCHE IL CONTROLLO DISCIPLINARE DELL ' ATTIVITA DEI VETERINARI , QUINDI ESIGENZE MERITEVOLI DI TUTELA . LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEGLI STATI MEMBRI CHE PRESCRIVONO L ' ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALL ' ORDINE PROFESSIONALE NON SONO DUNQUE , DI PER SE , INCOMPATIBILI CON IL DIRITTO COMUNITARIO .

19 TUTTAVIA , COME LE STESSE PARTI CIVILI AMMETTONO , LA CONFORMITA DI TALE OBBLIGO AL DIRITTO COMUNITARIO E SOTTOPOSTA ALLA CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATI I PRINCIPI FONDAMENTALI , SOPRATTUTTO QUELLO DI NON DISCRIMINAZIONE . INFATTI , NON SI PUO RIFIUTARE LA ISCRIZIONE ALL ' ALBO DELL ' ORDINE PROFESSIONALE PER MOTIVI CHE IGNORANO LA VALIDITA DI UN TITOLO PROFESSIONALE OTTENUTO IN UNO STATO MEMBRO , QUANDO QUESTO TITOLO FIGURA TRA QUELLI CHE TUTTI GLI STATI MEMBRI , NONCHE I LORO RISPETTIVI ORDINI PROFESSIONALI , IN QUANTO ENTI INCARICATI DI UNA FUNZIONE PUBBLICA , SONO TENUTI A RICONOSCERE IN FORZA DEL DIRITTO COMUNITARIO . PERTANTO LA LEGISLAZIONE CHE CONTEMPLI PROCEDIMENTI PENALI O AMMINISTRATIVI A CARICO D ' UN VETERINARIO CHE ESERCITI LA SUA PROFESSIONE SENZA ESSERE ISCRITTO ALL ' ALBO PROFESSIONALE , QUALORA TALE ISCRIZIONE GLI SIA STATA RIFIUTATA TRASGREDENDO IL DIRITTO COMUNITARIO , NON E COMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO STESSO IN QUANTO FINISCE CON IL PRIVARE DI QUALSIASI EFFICACIA PRATICA LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E DELLA DIRETTIVA 78/1026/CEE , DISPOSIZIONI CHE MIRANO , AI SENSI DEL SECONDO CONSIDERANDO , A FACILITARE L ' ESERCIZIO ' EFFETTIVO ' DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI VETERINARIO .

20 BISOGNA DUNQUE RISOLVERE COME SEGUE LA QUESTIONE SOLLEVATA DALLA CORTE D ' APPELLO DI COLMAR :

- IL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , ABILITATO AD ESERCITARE LA PROFESSIONE VETERINARIA IN UN ALTRO STATO MEMBRO , CHE GLI HA RILASCIATO UNO DEI DIPLOMI , CERTIFICATI O ALTRI TITOLI DI CUI ALL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA 78/1026/CEE , ANCHE PRIMA CHE QUESTA FOSSE ATTUATA , HA IL DIRITTO DI PRATICARE DETTA PROFESSIONE NEL PRIMO STATO DAL 20 DICEMBRE 1980 , PURCHE LE COMPETENTI AUTORITA DELLO STATO MEMBRO NEL QUALE OTTENNE IL DIPLOMA GLI ABBIANO RILASCIATO UN CERTIFICATO ATTESTANTE CHE TALE DIPLOMA E CONFORME ALL ' ART . 1 DELLA DIRETTIVA 78/1027/CEE .

- LA MANCATA ISCRIZIONE ALL ' ORDINE NAZIONALE DEI VETERINARI NON PUO IMPEDIRE L ' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NE DAR LUOGO AD UN PROCEDIMENTO PENALE PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE QUANDO L ' ISCRIZIONE STESSA E STATA RIFIUTATA TRASGREDENDO IL DIRITTO COMUNITARIO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

21 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO DELLE OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON SONO RIPETIBILI . POICHE IL PROCEDIMENTO COSTITUISCE , NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , SPETTA A QUESTO PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),

STATUENDO SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DALLA CORTE D ' APPELLO DI COLMAR ( CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ), CON ORDINANZA 16 SETTEMBRE 1982 , DICHIARA :

1* IL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , ABILITATO AD ESERCITARE LA PROFESSIONE VETERINARIA IN UN ALTRO STATO MEMBRO , CHE GLI HA RILASCIATO UNO DEI DIPLOMI , CERTIFICATI O ALTRI TITOLI DI CUI ALL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA 78/1026/CEE , ANCHE PRIMA CHE QUESTA FOSSE ATTUATA , HA IL DIRITTO DI PRATICARE DETTA PROFESSIONE NEL PRIMO STATO DAL 20 DICEMBRE 1980 , PURCHE LE COMPETENTI AUTORITA DELLO STATO MEMBRO NEL QUALE OTTENNE IL DIPLOMA GLI ABBIANO RILASCIATO UN CERTIFICATO ATTESTANTE CHE TALE DIPLOMA E CONFORME ALL ' ART . 1 DELLA DIRETTIVA 78/1027/CEE .

2* LA MANCATA ISCRIZIONE ALL ' ORDINE NAZIONALE DEI VETERINARI NON PUO IMPEDIRE L ' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NE DAR LUOGO AD UN PROCEDIMENTO PENALE PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE QUANDO L ' ISCRIZIONE STESSA E STATA RIFIUTATA TRASGREDENDO IL DIRITTO COMUNITARIO .

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