This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61982CJ0077
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 23 March 1983. # Anastasia Peskeloglou v Bundesanstalt für Arbeit. # Reference for a preliminary ruling: Sozialgericht Stuttgart - Germany. # Act of Accession of the Hellenic Republic - Free movement of persons. # Case 77/82.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 marzo 1983.
Anastasia Peskeloglou contro Bundesanstalt für Arbeit.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Sozialgericht Stuttgart - Germania.
Atto d'adesione della Repubblica ellenica - Libera circolazione delle persone.
Causa 77/82.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 marzo 1983.
Anastasia Peskeloglou contro Bundesanstalt für Arbeit.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Sozialgericht Stuttgart - Germania.
Atto d'adesione della Repubblica ellenica - Libera circolazione delle persone.
Causa 77/82.
Raccolta della Giurisprudenza 1983 -01085
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:92
*A9* Sozialgericht Stuttgart, Vorlagebeschluß vom 15/02/1982 (5 AR 2617/81)
*I1* Sozialgericht Stuttgart, Zwischenurteil vom 11/11/1982 (5 AR 2617/81)
*P1* Sozialgericht Stuttgart, Urteil vom 29/07/1983 (5 AR 2617/81)
SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 23 MARZO 1983. - ANASTASIA PESKELOGLOU CONTRO BUNDESANSTALT FUER ARBEIT. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL SOZIALGERICHT DI STUTTGART). - ATTO D'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE. - CAUSA 77/82.
raccolta della giurisprudenza 1983 pagina 01085
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - DEROGHE - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA - ATTO D ' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - PERMESSO DI LAVORO - PRIMO RILASCIO AD UN CITTADINO ELLENICO - PRESUPPOSTI - RAFFORZAMENTO DELLE RESTRIZIONI NAZIONALI DOPO L ' ENTRATA IN VIGORE DELL ' ATTO D ' ADESIONE - DIVIETO
( TRATTATO CEE , ART . 48 ; ATTO D ' ADESIONE , ARTT . 44 E 45 , N . 1 )
LA DISPOSIZIONE TRANSITORIA DI CUI AL 2* COMMA DELL ' ART . 45 , N . 1 , DELL ' ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI D ' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADEGUAMENTI DEI TRATTATI COSTITUISCE UNA DEROGA AL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , PRINCIPIO POSTO DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO CEE . COME TALE , ESSA VA INTERPRETATA RESTRITTIVAMENTE , COME SI DESUME ALL ' ART . 44 DELL ' ATTO D ' ADESIONE , IL QUALE STABILISCE IL PRINCIPIO DELL ' EFFICACIA IMMEDIATA DEL- L ' ART . 48 DEL TRATTATO CEE , FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONTENUTE , FRA L ' ALTRO , NELL ' ART . 45 DELLO STESSO ATTO . NE CONSEGUE CHE L ' ART . 45 , N . 1 , DELL ' ATTO D ' ADESIONE VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO NON CONSENTE CHE DISPOSIZIONI NAZIONALI RIGUARDANTI IL PRIMO RILASCIO DI UN PERMESSO DI LAVORO AD UN CITTADINO ELLENICO SIANO RESE PIU RESTRITTIVE DOPO L ' ENTRATA IN VIGORE DELL ' ATTO D ' ADESIONE .
NEL PROCEDIMENTO 77/82 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL SOZIALGERICHT DI STUTTGART ( STOCCARDA ), NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
ANASTASIA PESKELOGLOU
E
BUNDESANSTALT FUR ARBEIT , NORIMBERGA , RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE DALL ' ARBEITSAMT STUTTGART ( UFFICIO DEL LAVORO DI STOCCARDA ),
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 45 , N . 1 , 2* COMMA , DELL ' ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI ( GU DEL 19 NOVEMBRE 1979 , PAG . 17 ),
1 CON ORDINANZA 15 FEBBRAIO 1982 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 23 FEBBRAIO 1982 , IL SOZIALGERICHT DI STOCCARDA HA PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE RELATIVA ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 45 , N . 1 , 2* COMMA , DELL ' ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI ( GU DEL 19 NOVEMBRE 1979 , PAG . 17 ) - PER IL SEGUITO : ATTO DI ADESIONE - .
2 TALE QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA PENDENTE DINANZI AL SOZIALGERICHT DI STOCCARDA TRA LA SIG . RA ANASTASIA PESKELOGLOU , CITTADINA ELLENICA RESIDENTE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , ED IL BUNDESANSTALT FUR ARBEIT DI NORIMBERGA , CONTROVERSIA VERTENTE SUL DIRITTO DELLA PESKELOGLOU DI OTTENERE UN PERMESSO DI LAVORO .
3 LA PESKELOGLOU SI TRASFERIVA IL 29 NOVEMBRE 1980 NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER RAGGIUNGERE IL MARITO . IL 31 MAGGIO 1981 ELLA CHIEDEVA UN PER MESSO DI LAVORO PER SVOLGERE UN ' ATTIVITA LAVORATIVA PRESSO UN ' IMPRESA DI STOCCARDA ; QUESTA DOMANDA VENIVA RESPINTA DALL ' UFFICIO DEL LAVORO COMPETENTE CON LA MOTIVAZIONE CHE L ' INTERESSATA ' NON AVEVA COMPIUTO IL PERIODO MINIMO DI SOGGIORNO DI 4 O 3 ANNI STABILITO PER L ' IMMIGRATO CHE RAGGIUNGE IL CONIUGE ' .
4 SECONDO IL SOZIALGERICHT , LE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN VIGORE FINO AL 13 AGOSTO 1981 - ART . 19 DELL ' ARBEITSFORDERUNGSGESETZ , NELLA VERSIONE DI CUI ALLA LEGGE 19 GIUGNO 1969 ( BGBL . I , PAG . 582 ) - ATTRIBUIVANO AL CONIUGE DI UN LAVORATORE STRANIERO IL DIRITTO AL RILASCIO DI UN PERMESSO DI LAVORO QUALORA , TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE E DELL ' ANDAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO , IL POSTO DA LUI INDICATO NON AVESSE POTUTO ESSERE OCCUPATO DA LAVORATORI TEDESCHI O DA LAVORATORI STRANIERI DA ASSUMERE IN VIA PREFERENZIALE .
5 PER CONTRO , A SEGUITO DI UNA MODIFICA APPORTATA A DETTE DISPOSIZIONI RISULTA CHE , IN BASE AL DIRITTO IN VIGORE DAL 1* OTTOBRE 1981 , IL PERMESSO DI LAVORO PUO ESSERE RILASCIATO PER LA PRIMA OCCUPAZIONE AI CONIUGI DEI LAVORATORI STRANIERI QUALORA ESSI ABBIANO LEGITTIMAMENTE SOGGIORNATO PER QUATTRO ANNI NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ; TUTTAVIA , ' PER L ' OCCUPAZIONE IN SETTORI ECONOMICI NEI QUALI IL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI DICHIARATI ALL ' UFFICIO DEL LAVORO SIA NOTEVOLMENTE SUPERIORE AL NUMERO DEI DISOCCUPATI DICHIARATI ALLO STESSO UFFICIO , IL PERMESSO DI LAVORO PUO ESSERE RILASCIATO AI CONIUGI DOPO UN SOGGIORNO LEGITTIMO DI DUE ANNI ' .
6 IL SOZIALGERICHT , CONSIDERANDO DI DOVER TENER CONTO , AI FINI DELLA DECISIONE , DELLA NORMATIVA MODIFICATA , HA RITENUTO CHE IL RICORSO DELL ' INTERESSATA NON POTESSE ESSERE ACCOLTO IN BASE ALLA NORMATIVA IN VIGORE IL 1* OTTOBRE 1981 . TUTTAVIA , NUTRENDO DUBBI SULLA COMPATIBILITA DELLE SUDDETTE MODIFICHE CON L ' ART . 45 , N . 1 , DELL ' ATTO DI ADESIONE , HA DECISO DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO E DI SOTTOPORRE ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE :
' SE L ' ART . 45 , N . 1 , 2* COMMA , DELL ' ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , FACENTE PARTE INTEGRANTE DEGLI ACCORDI RELATIVI ALL ' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , ALLA COMUNITA EUROPEA DELL ' ENERGIA ATOMICA E ALLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO ( BGBL . 1980 , PARTE II , PAG . 230 E SEGG .) POSSA ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA DISCIPLINA FINORA VIGENTE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA QUANTO AL PRIMO RILASCIO DI UN PERMESSO DI LAVORO AD UN CITTADINO GRECO , CONTENUTA NELL ' ART . 19 DELLA LEGGE SULL ' INCORAGGIAMENTO DELL ' OCCUPAZIONE - ARBEITSFORDERUNGSGESETZ ( AFG ) - A NORMA DEL QUALE IL PERMESSO DI LAVORO VIENE RILASCIATO , TENENDO CONTO DELLE CIRCOSTANZE DI OGNI SINGOLO CASO , A SECONDA DELL ' ANDAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO , POSSA ESSERE RESA PIU GRAVOSA , NEL SENSO CHE , IN FORZA DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA 6A LEGGE DI MODIFICA DELL ' AFG - LEGGE SUL PERIODO MINIMO DI SOGGIORNO ( WARTEZEITGESETZ ) - 3 . 8 . 1981 ( BGBL . I , PAG . 802 ) E DEL 6* DECRETO DI MODIFICA DEL DECRETO RELATIVO AL PERMESSO DI LAVORO ( ARBEITSERLAUBNISVERORDNUNG ) 24 . 9 . 1981 ( BGBL . I , PAG . 1042 ), IL PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI LAVORO , ANCHE A FAVORE DI CITTADINI GRECI , E INOLTRE SUBORDINATO AL COMPIMENTO DI UN PERIODO DI SOGGIORNO DI ALMENO DUE ANNI ' .
7 CON TALE QUESTIONE , IL SOZIALGERICHT DI STOCCARDA MIRA AD ACCERTARE SE L ' ART . 45 , N . 1 , 2* COMMA , DELL ' ATTO D ' ADESIONE CONSENTA DI MODIFICARE IN SENSO PIU RIGIDO , PER QUANTO RIGUARDA I CITTADINI ELLENICI , UNA NORMATIVA NAZIONALE IN VIGORE PRIMA DEL 14 AGOSTO 1981 AGGIUNGENDO ALLE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI LAVORO L ' ULTERIORE REQUISITO DI UN DETERMINATO PERIODO DI SOGGIORNO .
8 L ' ART . 45 , N . 1 , DELL ' ATTO D ' ADESIONE STABILISCE AL 1* COMMA CHE GLI ARTT . 1-6 E 13-23 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELLA COMUNITA ( GU L 257 , PAG . 2 ) SI APPLICANO NEGLI STATI MEMBRI ATTUALI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ELLENICI SOLO DAL 1* GENNAIO 1988 . IL 2* COMMA DISPONE CHE , NEL PERIODO TRANSITORIO , GLI STATI MEMBRI ATTUALI HANNO LA FACOLTA DI MANTENERE IN VIGORE , NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ELLENICI , LE NORME NAZIONALI CHE SUBORDINANO AD UNA PREVIA AUTORIZZAZIONE L ' IMMIGRAZIONE ALLO SCOPO DI ESERCITARE UN LAVORO SUBORDINATO E/O L ' ACCESSO AD UN POSTO DI LAVORO SUBORDINATO .
9 QUESTA DISPOSIZIONE SI APPLICA PERTANTO A TUTTI I LAVORATORI ELLENICI , MENTRE LA SITUAZIONE DEI CONIUGI E DEI FIGLI A CARICO E ESPRESSAMENTE DISCIPLINATA AL N . 2 DELL ' ART . 45 DELL ' ATTO D ' ADESIONE . QUESTO PARAGRAFO STABILISCE , AL 1* COMMA , CHE L ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N 1612/68 , CHE ATTRIBUISCE , IN PARTICOLARE , AL CONIUGE IL DIRITTO AD UN POSTO DI LAVORO SI APPLICA NEGLI STATI MEMBRI ATTUALI , NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ELLENICI , SOLO DAL 1* GENNAIO 1986 . IL 2* COMMA DISPONE , IN VIA TRANSITORIA , CHE I FAMILIARI DI UN LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO HANNO IL DIRITTO DI ACCEDERE AD UN POSTO DI LAVORO NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO IN CUI ABITANO ASSIEME AL LAVORATORE , PURCHE RISIEDANO DA ALMENO 3 ANNI NEL SUDDETTO TERRITORIO , PERIODO RIDOTTO A 18 MESI DAL 1* GEN NAIO 1984 . TUTTAVIA , IL 3* COMMA STABILISCE ESPRESSAMENTE CHE LE DISPOSIZIONI DELLO STESSO N . 2 ' NON PREGIUDICANO LE DISPOSIZIONI NAZIONALI PIU FAVOREVOLI ' .
10 NELLA FATTISPECIE LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE E UNA CITTADINA ELLENICA , CONIUGATA CON UN LAVORATORE CHE HA LA STESSA CITTADINANZA ; ELLA RIENTRA QUINDI NELLA DISCIPLINA SIA DELL ' ART . 45 , N . 1 , CHE DELL ' ART . 45 , N . 2 . POICHE LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE RIGUARDA ESPRESSAMENTE L ' ART . 45 , N . 1 , E OPPORTUNO ESAMINARE IN PRIMO LUOGO QUESTA DISPOSIZIONE .
11 LA DISPOSIZIONE TRANSITORIA DI CUI AL 2* COMMA DEL N . 1 DELL ' ART . 45 DELL ' ATTO D ' ADESIONE LASCIA AGLI STATI MEMBRI DI ALLORA LA FACOLTA DI MANTENERE IN VIGORE , FINO AL 1* GENNAIO 1988 , NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ELLENICI , LE DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE SUBORDINANO AD UNA PREVIA AUTORIZZAZIONE L ' IMMIGRAZIONE AL FINE DI ESERCITARE UN ' ATTIVITA LAVORATIVA SUBORDINATA O L ' ACCESSO AD UN POSTO DI LAVORO SUBORDINATO . BISOGNA NOTARE CHE LA STESSA FACOLTA E RISERVATA ALLA GRECIA NEI SUOI RAPPORTI CON GLI ALTRI STATI MEMBRI .
12 LA SUDDETTA DISPOSIZIONE , CHE HA LO SCOPO DI EVITARE , A SEGUITO DELL ' ADESIONE , PERTURBAZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO , SIA DELLA GRECIA CHE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI , DOVUTE AD IMPROVVISI E MASSICCI SPOSTAMENTI DI LAVORATORI , COSTITUISCE UNA DEROGA AL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI SANCITO DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO CEE . COME TALE , ESSA VA INTERPRETATA IN SENSO STRETTO , COME RISULTA DALL ' ART . 44 DELL ' ATTO D ' ADESIONE CHE STABILISCE IL PRINCIPIO DELL ' EFFICACIA IMMEDIATA DELL ' ART . 48 DEL TRATTATO , FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONTENUTE , TRA L ' ALTRO , NELL ' ART . 45 .
13 NE CONSEGUE CHE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E AUTORIZZATA A MANTENERE IN VIGORE RESTRIZIONI PREESISTENTI , MA NON PUO , IN NESSUN CASO , DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO , RENDERE PIU GRAVOSE PER I CITTADINI ELLENICI LE CONDIZIONI D ' ACCESSO AD UN POSTO DI LAVORO CON L ' ADOZIONE DI NUOVI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI .
14 L ' ART . 45 , N . 2 , NON OSTA A TALE CONCLUSIONE . INFATTI , SAREBBE ECCESSIVO INTERPRETARE L ' ART . 45 , N . 2 , NEL SENSO CHE IL LEGISLATORE NAZIONALE PUO RENDERE PIU GRAVOSI I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO AD UN POSTO DI LAVORO DEI SOLI CONIUGI E MEMBRI DELLA FAMIGLIA , POICHE SI PERVERREBBE ALLA CONSEGUENZA INAMMISSIBILE CHE QUESTI ULTIMI SI TROVEREBBERO IN UNA SITUAZIONE PIU SFAVOREVOLE DI QUELLA DEI CITTADINI ELLENICI IN GENERALE .
15 LA QUESTIONE DEL GIUDICE A QUO SI DEVE PERTANTO RISOLVERE COME SEGUE : L ' ART . 45 , N . 1 , DELL ' ATTO D ' ADESIONE VA INTERPRETATO NEL SENSO CH ' ESSO NON CONSENTE CHE DISPOSIZIONI NAZIONALI RIGUARDANTI IL PRIMO RILASCIO DI UN PERMESSO DI LAVORO AD UN CITTADINO ELLENICO SIANO RESE PIU RESTRITTIVE DOPO L ' ENTRATA IN VIGORE DELL ' ATTO D ' ADESIONE .
SULLE SPESE
16 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO ELLENICO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE ( QUARTA SEZIONE ),
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL SOZIALGERICHT DI STOCCARDA CON ORDINANZA 15 FEBBRAIO 1982 , DICHIARA :
L ' ART . 45 , N . 1 , DELL ' ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI ( GU DEL 19 NOVEMBRE 1979 , PAG . 17 ) VA INTERPRETATO NEL SENSO CH ' ESSO NON CONSENTE CHE DISPOSIZIONI NAZIONALI CONCERNENTI IL PRIMO RILASCIO DI UN PERMESSO DI LAVORO AD UN CITTADINO ELLENICO SIANO RESE PIU RESTRITTIVE DOPO L ' ENTRATA IN VIGORE DELL ' ATTO DI ADESIONE .