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Document 61981CJ0257
Judgment of the Court (Third Chamber) of 12 January 1983. # K v Council of the European Communities. # Official - Occupational disease. # Case 257/81.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 gennaio 1983.
K. contro Consiglio delle Comunità europee.
Dipendente - malattia professionale.
Causa 257/81.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 gennaio 1983.
K. contro Consiglio delle Comunità europee.
Dipendente - malattia professionale.
Causa 257/81.
Raccolta della Giurisprudenza 1983 -00001
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:2
SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 12 GENNAIO 1983. - K. CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DIPENDENTE - MALATTIA PROFESSIONALE. - CAUSA 257/81.
raccolta della giurisprudenza 1983 pagina 00001
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIPENDENTI - INDENNITA PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - PENSIONE D ' INVALIDITA - PRESTAZIONI DIVERSE - PROCEDURE DISTINTE
( STATUTO DEL PERSONALE , ARTT . 73 E 78 )
2 . DIPENDENTI - PENSIONE D ' INVALIDITA - DETERMINAZIONE DEL TASSO DELLA PENSIONE A NORMA DELL ' ART . 78 , 3* COMMA DELLO STATUTO - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 78 , 2* E 3* COMMA )
1 . DAL CONFRONTO FRA GLI ARTT . 73 E 78 DELLO STATUTO SI DESUME CHE LE PRESTAZIONI CONTEMPLATE DALLE DUE NORME SONO DIVERSE E INDIPENDENTI L ' UNA DALL ' ALTRA . QUESTA MASSIMA E CONFERMATA DALL ' ART . 25 DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLA COPERTURA DEI RISCHI D ' INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE , IL QUALE STABILISCE CHE L ' ACCERTAMENTO , IN FORZA DELLA STESSA , DI UN ' INVALIDITA PERMANENTE ANCHE TOTALE ' NON PREGIUDICA IN ALCUN MODO L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 78 DELLO STATUTO E VICEVERSA ' .
NE CONSEGUE CHE TANTO L ' ACCERTAMENTO DELL ' INVALIDITA PERMANENTE E TOTALE , CHE PONE IL DIPENDENTE NELL ' IMPOSSIBILITA DI SVOLGERE MANSIONI CORRISPON DENTI A UN IMPIEGO DELLA SUA CARRIERA AI SENSI DELL ' ART . 78 , 1* COMMA DELLO STATUTO , QUANTO QUELLO DELLA CAUSA DI DETTA INVALIDITA VANNO EFFETTUATI NON GIA AI SENSI DELLA NORMATIVA ASSICURATIVA SUMMENZIONATA , BENSI SECONDO LE MODALITA E LA PROCEDURA STABILITE DALLE NORME RELATIVE AL REGIME DELLE PENSIONI ; NEL PRESENTE CASO , DALL ' ALLEGATO VIII DELLO STATUTO .
2 . SPETTA AL DIPENDENTE CHIEDERE L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 78 , 2* COMMA DELLO STATUTO E , IN MANCANZA DI TALE DOMANDA , L ' AMMINISTRAZIONE NON E TENUTA , NELLA PROCEDURA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INVALIDITA , A FAR ACCERTARE ED A DETERMINARE D ' UFFICIO LA CAUSA DELL ' INVALIDITA .
DI CONSEGUENZA , NON SI PUO FAR CARICO ALL ' AMMINISTRAZIONE DI AVER FISSATO LA PENSIONE DI ANZIANITA DEL DIPENDENTE A NORMA DELL ' ART . 78 , 3* COMMA DELLO STATUTO , POICHE L ' INTERESSATO NON AVEVA CHIESTO CHE FOSSE ACCERTATO CHE L ' INVALIDITA DERIVAVA DA UNA MALATTIA PROFESSIONALE , AI SENSI DEL 2* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO .
NELLA CAUSA 257/81 ,
K ., EX AMMINISTRATORE PRINCIPALE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , RESIDENTE IN RIXENSART , BELGIO , CON L ' AVV . GEORGES VANDERSANDEN , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . JANINE BIVER ,
RICORRENTE ,
CONTRO
CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATO DALL ' AVV . R . O . DALCQ , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . DOUGLAS FONTEIN , DIRETTORE DELL ' UFFICIO LEGALE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI ,
CONVENUTO ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 13 LUGLIO 1981 DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO CHE RIFIUTAVA AL RICORRENTE IL BENEFICIO DI CUI ALL ' ART . 78 , 2* COMMA , DELLO STATUTO DEL PERSONALE DELLE COMUNITA EUROPEE ,
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 21 SETTEMBRE 1981 , IL SIG . K ., EX AMMINISTRATORE PRINCIPALE PRESSO IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , HA PROPOSTO UN RICORSO PER L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO , 13 LUGLIO 1981 , CHE GLI RIFIUTAVA IL BENEFICIO DELL ' ART . 78 , 2* COMMA , DELLO STATUTO DEL PERSONALE DELLE COMUNITA EUROPEE . A NORMA DI QUESTA DISPOSIZIONE , LA PENSIONE D ' INVALIDITA DEL DIPENDENTE COLPITO DA INVALIDITA PERMANENTE RICONOSCIUTA COME TOTALE CHE LO PONGA NELL ' IMPOSSIBILITA DI ESERCITARE MANSIONI CORRISPONDENTI AD UN IMPIEGO DELLA SUA CARRIERA , E FISSATO AL 70 % DELLO STIPENDIO BASE , QUALORA L ' INVALIDITA DERIVI , FRA L ' ALTRO , DA UNA MALATTIA PROFESSIONALE .
2 IL RICORRENTE , AMMINISTRATORE PRINCIPALE DI GRADO A 5 PRESSO IL CONSIGLIO DAL NOVEMBRE DEL 1973 , VENIVA SOTTOPOSTO , DAL 1977 , A VARI TRATTAMENTI MEDICI , FRA CUI UNA CURA NEUROLOGICA , ED AD INTERVENTI CHIRUGICI . POICHE FRA IL 10 GENNAIO 1977 E L ' 11 GENNAIO 1980 EGLI AVEVA ACCUMULATO 393 GIORNI E MEZZO D ' ASSENZA PER MALATTIA , IL 17 GENNAIO 1980 , IL CONSIGLIO DECIDEVA DI SOTTOPORRE IL CASO ALLA COMMISSIONE D ' INVALIDITA A NORMA DELL ' ART . 59 , N . 1 , 4* COMMA , DELLO STATUTO .
3 IL 24 OTTOBRE 1980 , LA COMMISSIONE D ' INVALIDITA COSTATAVA , PREVIO ESAME DEL FASCICOLO MEDICO ED ESAME NEUROLOGICO SPECIALISTICO , CHE IL RICORRENTE ERA ' COLPITO DA INVALIDITA PERMANENTE RITENUTA TOTALE CHE LO PONEVA NELL ' IMPOSSIBILITA DI ESERCITARE MANSIONI CORRISPONDENTI AD UN IMPIEGO DELLA SUA CARRIERA ' .
4 A NORMA DELL ' ART . 53 DELLO STATUTO , CON DECISIONE 28 NOVEMBRE 1980 IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO COLLOCAVA A RIPOSO IL RICORRENTE CON EFFETTO DAL 1* DICEMBRE 1980 .
5 IL 10 FEBBRAIO 1981 IL RICORRENTE PROPONEVA RECLAMO A NORMA DELL ' ART . 90 , N . 2 , DELLO STATUTO AL FINE DI OTTENERE CHE LA PENSIONE FOSSE FISSATA AL 70 % DELLO STIPENDIO BASE , AI SENSI DELL ' ART . 78 , 2* COMMA , DELLO STATUTO , ASSUMENDO CHE I DISTURBI CHE AVEVANO PORTATO ALLA DICHIARAZIONE DELL ' INVALIDITA SI ERANO MANIFESTATI IN OCCASIONE DELL ' ESERCIZIO DELLE SUE MANSIONI .
6 IL RECLAMO VENIVA RESPINTO CON LA DECISIONE DEL CONSIGLIO 13 LUGLIO 1981 , DI CUI E CAUSA , CON LA MOTIVAZIONE CHE LA COMMISSIONE D ' INVALIDITA NON AVEVA COSTATATO CHE L ' INVALIDITA PERMANENTE E TOTALE DEL RICORRENTE FOSSE DOVUTA AD UNA MALATTIA PROFESSIONALE E CHE , PERTANTO , LA PENSIONE D ' INVALIDITA ERA STATA LIQUIDATA A NORMA DELL ' ART . 78 , 3* COMMA , DELLO STATUTO . QUESTA DISPOSIZIONE STABILISCE CHE , SE L ' INVALIDITA E DOVUTA AD UNA CAUSA DIVERSA DA QUELLE SPECIFICATE NEL 2* COMMA DEL MEDESIMO ARTICOLO , LA PENSIONE D ' INVALIDITA E PARI ALLA PENSIONE D ' ANZIANITA CUI IL DIPENDENTE AVREBBE AVUTO DIRITTO A 65 ANNI SE FOSSE RIMASTO IN SERVIZIO FINO A TALE ETA .
7 DI FRONTE AL RICORSO E DESIDEROSO DI TROVARE UNA RAPIDA SOLUZIONE , IL CONSIGLIO SI E DI NUOVO RIVOLTO , A DUE RIPRESE , ALLA COMMISSIONE D ' INVALIDITA . NELLA SECONDA RELAZIONE , IN DATA 21 DICEMBRE 1981 , QUESTA HA DICHIARATO CHE VI ERA EFFETTIVAMENTE UN NESSO DI CAUSALITA FRA IL LAVORO O LE CARATTERISTICHE DELLO STESSO E L ' AGGRAVARSI DELLO STATO DI SALUTE DEL RICORRENTE , MA CHE LA SUA INVALIDITA NON DIPENDEVA DA UNA MALATTIA PROFESSIONALE .
8 LA TERZA RELAZIONE , IN DATA 25 GENNAIO 1982 , RIVELA TUTTAVIA UNA DISPARITA DI OPINIONI FRA I MEDICI . MENTRE DUE MEMBRI DELLA COMMISSIONE ERANO DEL PARERE CHE L ' INVALIDITA DEL RICORRENTE NON ERA DOVUTA AD UNA MALATTIA PROFESSIONALE , IL TERZO PRECISAVA CHE IL RICORRENTE NON ERA COLPITO DA UNA MALATTIA PROFESSIONALE COMPRESA NELL ' ELENCO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI CHE DANNO LUOGO A RISARCIMENTO ( ELENCO MODELLO 503 ). DAL FASCICOLO RISULTA INOLTRE CHE L ' ULTIMA RELAZIONE ERA STATA STESA IN DUE VERSIONI E CHE LA PRIMA , FIRMATA ANCH ' ESSA IL 25 GENNAIO 1982 , MA SUCCESSIVAMENTE REVOCATA , DICHIARAVA ALL ' UNANIMITA CHE , NONOSTANTE IL NESSO FRA LE CONDIZIONI DI LAVORO DEL RICORRENTE E L ' AGGRAVAMENTO DEL SUO STATO , L ' INVALIDITA NON DERIVAVA DA UNA MALATTIA PROFESSIONALE COMPRESA NEL SUDDETTO ELENCO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI .
9 IL CONSIGLIO ECCEPISCE , ANZITUTTO , CHE IL RICORRENTE MANCAVA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA IN QUANTO NON AVEVA FATTO COSTATARE PER VIA LEGALE L ' ESISTENZA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE , IN CONFORMITA ALLA ' REGOLAMENTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA DEI RISCHI D ' INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLE COMUNITA EUROPEE ' . AI SENSI DI DETTA DISCIPLINA , IL DIPENDENTE DEVE DENUNCIARE LA MALATTIA ALL ' ISTITUZIONE ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE DALL ' INIZIO DELLA STESSA O DALLA DATA DEL PRIMO ACCERTAMENTO MEDICO . L ' ISTITUZIONE PROCEDE ALLORA AD UNA INDAGINE MEDICA E COMUNICA UN PROGETTO DI DECISIONE ALL ' INTERESSATO , IL QUALE HA FACOLTA DI CHIEDERE IL PARERE DI UNA APPOSITA COMMISSIONE MEDICA .
10 IL MEZZO VA RESPINTO IN QUANTO LA SUDDETTA NORMATIVA NON E NELLA FATTISPECIE PERTINENTE . ESSA E STATA INFATTI ADOTTATA PER L ' ATTUAZIONE DELL ' ART . 73 DELLO STATUTO , RELATIVO ALLA COPERTURA DEL DIPENDENTE CONTRO I RISCHI DI MALATTIA PROFESSIONALE E D ' INFORTUNIO , MENTRE LA PRESENTE CAUSA VERTE SULL ' ART . 78 DELLO STATUTO , CONCERNENTE LA PENSIONE DI INVALIDITA , LA QUALE RIENTRA NEL REGIME DELLE PENSIONI DISCIPLINATO DAL CAPITOLO 3 ( ' PENSIONI ' ) DEL TITOLO V DELLO STATUTO . COME LA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA 15 GENNAIO 1981 ( B . / PARLAMENTO , 731/79 , RACC . 1981 , PAG . 107 ) DAL RAFFRONTO FRA GLI ARTT . 73 E 78 DELLO STATUTO SI DESUME CHE LE PRESTAZIONI CONTEMPLATE DA QUESTE DUE NORME SONO DIVERSE ED INDIPENDENTI L ' UNA DALL ' ALTRA . QUESTA MASSIMA E CONFERMATA DALL ' ART . 25 DELLA SUDDETTA NORMATIVA ASSICURATIVA IL QUALE STABILISCE CHE L ' ACCERTAMENTO , IN FORZA DELLA STESSA , DI UN ' INVALIDITA PERMANENTE ANCHE TOTALE ' NON PREGIUDICA IN ALCUN MODO L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 78 DELLO STATUTO E VICEVERSA ' .
11 NE CONSEGUE CHE TANTO L ' ACCERTAMENTO DELL ' INVALIDITA PERMANENTE E TOTALE , CHE PONE IL DIPENDENTE NELL ' IMPOSSIBILITA DI SVOLGERE MANSIONI CORRISPONDENTI AD UN IMPIEGO DELLA SUA CARRIERA , QUANTO QUELLO DELLA CAUSA DI DETTA INVALIDITA VANNO EFFETTUATI NON GIA AI SENSI DELLA NORMATIVA ASSICURATIVA SUMMENZIONATA , MA SECONDO LE MODALITA E LA PROCEDURA STABILITE DALLE NORME RELATIVE AL REGIME DELLE PENSIONI , NEL PRESENTE CASO DALL ' ALLEGATO VIII DELLO STATUTO ( ' MODALITA DEL REGIME DELLE PENSIONI ' ). DALL ' ART . 13 DI DETTO ALLEGATO SI DESUME CHIARAMENTE CHE SPETTA ALLA COMMISSIONE D ' INVALIDITA EFFETTUARE GLI ACCERTAMENTI DI CUI TRATTASI .
12 LA TESI DEL CONSIGLIO VA PERO ACCOLTA NELLA PARTE IN CUI SOSTIENE CHE SPETTA AL DIPENDENTE CHIEDERE L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 78 , 2* COMMA , DELLO STATUTO , E CHE , IN MANCANZA DI TALE DOMANDA , L ' AMMINISTRAZIONE NON E TENUTA , NELLA PROCEDURA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INVALIDITA , A FAR ACCERTARE ED A DETERMINARE D ' UFFICIO LA CAUSA DELL ' INVALIDITA .
13 DI CONSEGUENZA , NON SI PUO FAR CARICO AL CONSIGLIO DI AVER INIZIALMENTE FISSATO , IN BASE ALLA DECISIONE 28 NOVEMBRE 1980 , IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL RICORRENTE AI SENSI DELL ' ART . 78 , 3* COMMA , DELLO STATUTO , POICHE QUESTI NON AVEVA CHIESTO CHE FOSSE ACCERTATO CHE L ' INVALIDITA DERIVAVA DA UNA MALATTIA PROFESSIONALE , AI SENSI DEL 2* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO .
14 IL CONSIGLIO NON AVEVA TUTTAVIA PIU IL POTERE DI RESPINGERE IL RECLAMO - COSA CHE HA FATTO CON DECISIONE 13 LUGLIO 1981 - SENZA ESAMINARE LA QUESTIONE , POICHE IL RICORRENTE AVEVA CHIESTO , PROPRIO COL SUDDETTO RECLAMO , CHE LA PENSIONE VENISSE LIQUIDATA AI SENSI DELL ' ART . 78 , 2* COMMA , SOSTENENDO CHE I DISTURBI CHE AVEVANO PORTATO ALLA DICHIARAZIONE DELL ' INVALIDITA SI ERANO MANIFESTATI IN OCCASIONE DELL ' ESERCIZIO DELLE SUE MANSIONI .
15 STANDO COSI LE COSE , SAREBBE SPETTATO ALL ' AMMINISTRAZIONE FAR ESAMINARE E DETERMINARE NEL MODO DOVUTO SE L ' INVALIDITA DEL RICORRENTE DERIVASSE DA UNA MALATTIA PROFESSIONALE , AI SENSI DELL ' INVOCATA DISPOSIZIONE , AL FINE DI ATTRIBUIRGLI , SE DEL CASO , LA PENSIONE NELLA PERCENTUALE RICHIESTA . UN COMPORTAMENTO DEL GENERE ERA TANTO PIU DOVEROSO IN QUANTO DALLE ALLEGAZIONI DELLO STESSO CONSIGLIO EMERGE CHE LA COMMISSIONE D ' INVALIDITA NON AVEVA SINO A QUEL MOMENTO ESAMINATO LA CAUSA DELL ' INVALIDITA .
16 LE PARTI SI SONO PURE AVVALSE , A SOSTEGNO DELLE LORO CONCLUSIONI , DELLE RELAZIONI SUCCESSIVE DELLA COMMISSIONE D ' INVALIDITA , IN DATA 21 DICEMBRE 1981 E , RISPETTIVAMENTE , 25 GENNAIO 1982 . STANDO COSI LE COSE , VA ANCORA STABILITO SE DETTE RELAZIONI SIANO ATTE A CONVALIDARE LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI CUI TRATTASI COMPROVANDO CHE L ' INVALIDITA DEL RICORRENTE NON DERIVA EFFETTIVAMENTE DA UNA MALATTIA PROFESSIONALE AI SENSI DELL ' ART . 78 , 2* COMMA , DELLO STATUTO .
17 LA QUESTIONE VA RISOLTA IN SENSO NEGATIVO . LA RELAZIONE 21 DICEMBRE 1981 , INFATTI , PUR NON AVENDO USATO L ' ESPRESSIONE ' MALATTIA PROFESSIONALE ' , AMMETTE L ' ESISTENZA DI UN NESSO DI CAUSALITA FRA IL LAVORO O LE CARATTERISTICHE DELLO STESSO E L ' AGGRAVAMENTO DELLO STATO DI SALUTE DEL RICORRENTE , AL PARI DEL RESTO DELLA PRIMA VERSIONE DELLA RELAZIONE 25 GENNAIO 1982 . BENCHE , D ' ALTRO CANTO , DALLA VERSIONE DEFINITIVA DI QUEST ' ULTIMA RELAZIONE EMERGE UNA MAGGIORANZA DI DUE MEDICI CONVINTI CHE L ' INVALIDITA DEL RICORRENTE NON DERIVA DA UNA MALATTIA PROFESSIONALE , RESTA IL FATTO CHE DETTA VERSIONE NON CONTIENE ALCUNA MOTIVAZIONE CHE CONSENTA DI VALUTARE LE CONSIDERAZIONI SU CUI E BASATA TALE CONVINZIONE , NE UNA SPIEGAZIONE DELLA DISCORDANZA ESISTENTE FRA QUESTA CONCLUSIONE E QUELLA CUI GIUNGE TANTO LA SECONDA RELAZIONE , QUANTO LA PRIMA VERSIONE DELLA TERZA .
18 A PARTE CIO , IL FATTO CHE NELLA SECONDA VERSIONE DI QUEST ' ULTIMA RELAZIONE UNO DEI MEDICI SI RIFERISCA , NEL SUO PARERE CONTRASTANTE , ALL ' ELENCO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE , CHE E IRRILEVANTE NEL PRESENTE CASO , INDUCE A CHIEDERSI SE LA COMMISSIONE D ' INVALIDITA SIA STATA ADEGUATAMENTE INFORMATA DEL SUO COMPITO , TANTO PIU CHE LO STESSO CONSIGLIO HA DEDOTTO , NELLE SUE MEMORIE , CHE LE ERA STATA SOTTOPOSTA SOLO UNA RICHIESTA UFFICIOSA DI CHIARIMENTI E CHE ESSA NON ERA COMPETENTE A PRONUNCIARSI SULL ' ESISTENZA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE .
19 DA QUANTO SOPRA DISCENDE CHE LA DECISIONE 13 LUGLIO 1981 CON CUI IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO HA RESPINTO IL RECLAMO DEL RICORRENTE E INFICIATA DA UN VIZIO DI FORMA E VA QUINDI ANNULLATA .
20 CIO PREMESSO , SPETTERA AL CONSIGLIO , PRIMA DI PRONUNCIARSI , RIVOLGERSI NUOVAMENTE ALLA COMMISSIONE D ' INVALIDITA LA QUALE DOVRA ACCERTARE SE LO STATO PATOLOGICO DEL RICORRENTE ABBIA UN NESSO ABBASTANZA DIRETTO CON UN RISCHIO SPECIFICO E TIPICO , INERENTE ALLE MANSIONI DA ESSO SVOLTE .
SULLE SPESE
AI SENSI DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . IL CONSIGLIO E RIMASTO SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATO ALLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( TERZA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1* E ANNULLATA LA DECISIONE 13 LUGLIO 1981 CON CUI IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO HA RESPINTO IL RECLAMO DEL RICORRENTE .
2* TUTTE LE SPESE SONO POSTE A CARICO DEL CONSIGLIO .