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Document 61981CJ0245

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 luglio 1982.
Edeka Zentrale AG contro Repubblica federale di Germania.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Germania.
Misure di salvaguardia all'importazione di conserve di funghi.
Causa 245/81.

Raccolta della Giurisprudenza 1982 -02745

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:277

61981J0245

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 15 LUGLIO 1982. - EDEKA ZENTRALE AG CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLO HESSISCHER VERWALTUNGSGERICHTSHOF). - MISURE DI SALVAGUARDIA ALL'IMPORTAZIONE DI CONSERVE DI FUNGHI. - CAUSA 245/81.

raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 02745
edizione speciale spagnola pagina 00823


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI O CONSUMATORI DELLA COMUNITA - DIVIETO - LIMITI

( TRATTATO CEE , ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA )

2 . CEE - RELAZIONI ESTERNE - PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE - INSUSSISTENZA

3 . POLITICA COMMERCIALE COMUNE - SCAMBI COI PAESI TERZI - MISURE DI SALVAGUARDIA COMUNITARIE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI

( TRATTATO CEE , ART . 110 )

4 . POLITICA COMMERCIALE COMUNE - ELABORAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE - POTERE DISCREZIONALE - LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLA CONSERVAZIONE DI UNA SITUAZIONE IN ATTO - INSUSSISTENZA

Massima


1 . IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DI CUI ALL ' ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA , DEL TRATTATO E SOLO L ' ESPRESSIONE SPECIFICA DEL PRINCIPIO GENERALE DI UGUAGLIANZA CHE FA PARTE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO . QUESTO PRINCIPIO IMPONE DI NON TRATTARE IN MODO DIVERSO SITUAZIONI ANALOGHE , A MENO CHE LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO SIA OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATA .

2.IL TRATTATO NON SANCISCE UN PRINCIPIO GENERALE CHE GLI OPERATORI ECONOMICI POSSANO FAR VALERE E SECONDO CUI LA COMUNITA DOVREBBE GARANTIRE , NELLE SUE RELAZIONI ESTERNE , LA PARITA DI TRATTAMENTO AI PAESI TERZI SOTTO OGNI ASPETTO .

3.L ' ART . 110 DEL TRATTATO NON PUO INTERPRETARSI NEL SENSO CHE ESSO VIETI ALLA COMUNITA DI ADOTTARE , A PENA DI VIOLARE IL TRATTATO , QUALSIASI PROVVEDIMENTO CHE POSSA PREGIUDICARE GLI SCAMBI COI PAESI TERZI , SOPRATTUTTO QUANDO L ' ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DEL GENERE E RESA NECESSARIA DALL ' ESISTENZA , NEL MERCATO DELLA COMUNITA , DI UN RISCHIO DI PERTURBAZIONE GRAVE ATTA A COMPROMETTERE GLI SCOPI DI CUI ALL ' ART . 39 DEL TRATTATO , E QUANDO ESSA TROVA LA SUA GIUSTIFICAZIONE GIURIDICA IN DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO .

4.POICHE LE ISTITUZIONI COMUNITARIE DISPONGONO DI UN POTERE DISCREZIONALE NELLA SCELTA DEI MEZZI NECESSARI PER REALIZZARE LA LORO POLITICA COMMERCIALE , GLI OPERATORI ECONOMICI NON POSSONO FARE AFFIDAMENTO SULLA CONSERVAZIONE DI UNA SITUAZIONE IN ATTO CHE PUO ESSERE MODIFICATA DA PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA TALI ISTITUZIONI NELL ' AMBITO DEL LORO POTERE DISCREZIONALE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 245/81 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLO HESSISCHER VERWALTUNGSGERICHTSHOF ( CORTE D ' APPELLO AMMINISTRATIVA DELL ' ASSIA ) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

EDEKA ZENTRALE AG , AMBURGO ,

E

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , RAPPRESENTATA DAL BUNDESAMT FUR ERNAHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT ( UFFICIO FEDERALE PER L ' ALIMENTAZIONE E LA SILVICOLTURA ), FRANCOFORTE SUL MENO ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULLA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 25 MAGGIO 1978 , N . 1102 , CHE STABILISCE MISURE DI SALVAGUARDIA DA APPLICARSI ALL ' IMPORTAZIONE DI CONSERVE DI FUNGHI ( GU L 139 , PAG . 26 ),

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 17 AGOSTO 1981 PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 9 SETTEMBRE 1981 , LO HESSISCHER VERWALTUNGSGERICHTSHOF HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE RELATIVA ALLA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 25 MAGGIO 1978 , N . 1102 , CHE STABILISCE MISURE DI SALVAGUARDIA APPLICABILI ALL ' IMPORTAZIONE DI CONSERVE DI FUNGHI ( GU L 139 , PAG . 26 ).

2 DETTA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UN CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO TRA LA EDEKA ZENTRALE AG DI AMBURGO E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , RAPPRESENTATA DAL BUNDESAMT FUR ERNAHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT ( UFFICIO FEDERALE PER L ' ALIMENTAZIONE E LA SILVICOLTURA ). LA EDEKA , CHE IMPORTA CONSERVE DI FUNGHI DA FORMOSA E DALLA COREA DEL SUD , CHIEDEVA , IL 25 SETTEMBRE 1979 , IL RILASCIO DI TITOLI PER L ' IMPORTAZIONE DI DUE PARTITE DI FUNGHI DA QUESTI PAESI . LE DOMANDE VENIVANO RESPINTE PER IL MOTIVO CHE IL RILASCIO DI TITOLI PER L ' IMPORTAZIONE DI CONSERVE DA FORMOSA E DALLA COREA DEL SUD ERA SOSPESO AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 1102/78 .

3 IL SUDDETTO REGOLAMENTO , ADOTTATO IN SEGUITO AD UN ACCORDO COMMERCIALE STIPULATO IL 3 APRILE 1978 DALLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA CON LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA ( GU 1978 , L 123 , PAG . 2 ), STABILISCE ALL ' ART . 1 CHE IL RILASCIO DEI TITOLI D ' IMPORTAZIONE PER LE CONSERVE DI FUNGHI E SOSPESO A DECORRERE DAL 26 MAGGIO 1978 . L ' ART . 2 , N . 1 , STABILISCE TUTTAVIA CHE TALE DISPOSIZIONE NON VALE PER I PRODOTTI ORIGINARI DEI PAESI TERZI ' CHE LA COMMISSIONE ACCETTA COME IN GRADO DI GARANTIRE CHE LE RISPETTIVE ESPORTAZIONI VERSO LA COMUNITA NON ECCEDANO UN DETERMINATO QUANTITATIVO ACCETTATO DALLA COMMISSIONE ' . L ' ART . 3 STABILISCE CHE LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA FRUISCE DELL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 2 .

4 IL BENEFICIO DELLA SUDDETTA ESENZIONE E STATO ESTESO AI PRODOTTI PROVENIENTI DA FORMOSA COL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 5 GIUGNO 1978 , N . 1213 , RELATIVO ALLA NON APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA APPLICABILI ALL ' IMPORTAZIONE DI CONSERVE DI FUNGHI ( GU L 150 , PAG . 5 ), MA QUESTO PROVVEDIMENTO E STATO ABROGATO COL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 28 GIUGNO 1978 , N . 1449 , ( GU L 173 , PAG . 25 ).

5 IL REGOLAMENTO N . 1102/78 SI BASA SUL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 MARZO 1977 , N . 516 , RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI ( GU L 73 , PAG . 1 ). L ' ART . 14 DI TALE REGOLAMENTO ATTRIBUISCE ALLA COMMISSIONE LA FACOLTA DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE SE , NELLA COMUNITA , IL MERCATO DI UNO O PIU PRODOTTI FRA QUELLI CUI SI RIFERISCE L ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI SUBISCE O RISCHIA DI SUBIRE , IN CONSEGUENZA D ' IMPORTAZIONI O DI ESPORTAZIONI , GRAVI PERTURBAZIONI TALI DA COMPROMETTERE GLI OBIETTIVI DELL ' ART . 39 DEL TRATTATO . TALI MISURE POSSONO ESSERE PRESE SOLO NEI LIMITI E PER LA DURATA STRETTAMENTE NECESSARI , COME PRESCRIVE L ' ART . 2 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 MARZO 1977 , N . 521 , CHE STABILISCE LE MODALITA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA NEL SETTORE DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI ( GU L 73 , PAG . 28 ).

6 RITENENDO CHE IL REGOLAMENTO N . 1102/78 VIOLASSE PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO , ED IN PARTICOLARE IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DI CUI ALL ' ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , E FOSSE DI CONSEGUENZA ILLEGITTIMO , LA EDEKA ZENTRALE AG ADIVA IL GIUDICE AMMINISTRATIVO PER OTTENERE UNA SENTENZA DICHIARATIVA IN BASE ALLA QUALE IL BUNDESAMT FUR ERNAHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT FOSSE OBBLIGATO A RILASCIARLE I TITOLI D ' IMPORTAZIONE RICHIESTI .

7 PER DECIDERE SU QUESTO MEZZO , LO HESSISCHER VERWALTUNGSGERICHTSHOF , GIUDICE DI SECONDA ISTANZA , HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LA QUESTIONE SEGUENTE :

' SE IL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 25 MAGGIO 1978 , N . 1102 , CHE STABILISCE MISURE DI SALVAGUARDIA DA APPLICARSI ALL ' IMPORTAZIONE DI CONSERVE DI FUNGHI ( GU 26 . 5 . 1978 , L 139 , PAG . 26 ) FOSSE VALIDO OVVERO VIOLASSE IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN QUANTO - COME SOSTIENE L ' INTERESSATA - CON ESSO DETERMINATI IMPORTATORI VENIVANO IN PRATICA ESCLUSI IN VIA GENERALE DALL ' IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI ' .

8 COME SI DESUME DAL FASCICOLO , L ' APPELLANTE NELLA CAUSA PRINCIPALE NON CONTESTA CHE L ' ADOZIONE ED IL MANTENIMENTO IN VIGORE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA PER GLI ANNI 1978 E 1979 FOSSERO INDISPENSABILI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI GRAVI PERTURBAZIONI DEL MERCATO TALI DA COMPROMETTERE GLI OBIETTIVI DELL ' ART . 39 DEL TRATTATO . INOLTRE , BENCHE ABBIA SOSTENUTO NELLA FASA SCRITTA CHE LA COMMISSIONE , NELL ' ADOTTARE MISURE DI POLITICA AGRICOLA , NON POTEVA TENER CONTO DI CONSIDERAZIONI DI POLITICA COMMERCIALE , ESSA NON HA MANTENUTO QUESTO MEZZO IN UDIENZA .

9 L ' APPELLANTE NELLA CAUSA PRINCIPALE CENSURA TUTTAVIA IL REGOLAMENTO N . 1102/78 IN QUANTO ESSO CREEREBBE UNA DISCRIMINAZIONE TRA IMPORTATORI , VIETATA A NORMA DELL ' ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , E VIOLEREBBE I PRINCIPI DELLA PROPORZIONALITA E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO . A CAUSA DEL BRUSCO MUTAMENTO DELLA POLITICA PRECEDENTE , QUESTO REGOLAMENTO LE AVREBBE INFATTI IMPEDITO DI RIFORNIRSI DI CONSERVE DI FUNGHI DA FORMOSA E DALLA COREA DEL SUD , DANNEGGIANDOLA IN QUESTO MODO RISPETTO A CONCORRENTI CHE IMPORTAVANO CONSERVE DI FUNGHI DALLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA .

10 SI DEVE QUINDI ESAMINARE SE LA POLITICA APPLICATA DALLA COMMISSIONE IN MATERIA D ' IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI IN QUESTIONE SIA CONFORME AI PRINCIPI SUMMENZIONATI .

SUL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

11 COME E STATO DICHIARATO DALLA CORTE NELLE SENTENZE 18 OTTOBRE 1977 ( RUCKDESCHEL , CAUSE RIUNITE 117/76 E 16/77 , RACC . PAG . 1753 ; SA MOULINS ET HUILERIES DE PONT-A-MOUSSON , CAUSE RIUNITE 124/76 E 20/77 , RACC . PAG . 1795 ), IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DI CUI ALL ' ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA , DEL TRATTATO E SOLO L ' ESPRESSIONE SPECIFICA DEL PRINCIPIO GENERALE DI UGUAGLIANZA CHE FA PARTE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO . QUESTO PRINCIPIO IMPONE DI NON TRATTARE IN MODO DIVERSO SITUAZIONI ANALOGHE SALVOCHE UNA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO SIA OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATA .

12 DATO CHE LA PRESUNTA DISPARITA DI TRATTAMENTO TRA IMPORTATORI RISULTA DAL DIVERSO TRATTAMENTO RISERVATO DAL REGOLAMENTO N . 1102/78 AI VARI PAESI ESPORTATORI INTERESSATI , E BASATO SUL FATTO CHE SOLO LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA AL CONTRARIO DI FORMOSA E DELLA COREA DEL SUD HA ACCETTATO DI LIMITARE LE PROPRIE ESPORTAZIONI VERSO LA COMUNITA , LA CENSURA MOSSA AL REGOLAMENTO IN QUESTIONE RIGUARDA IN REALTA LA POLITICA SEGUITA DALLA COMMISSIONE ALL ' EPOCA DELLE TRATTATIVE CON QUESTI PAESI PER GIUNGERE AD UN ACCORDO DI AUTOLIMITAZIONE .

13 SI TRATTA QUINDI DI ESAMINARE SE QUESTA POLITICA SIA DI NATURA ARBITRARIA , IN PARTICOLARE IN QUANTO LE QUOTE D ' IMPORTAZIONE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE COME BASE DI UN ACCORDO DI AUTOLIMITAZIONE , AI PAESI TERZI INTERESSATI , NON FOSSERO PROPORZIONATE AL FABBISOGNO DEL MERCATO COMUNITARIO .

14 ANZITUTTO , PER L ' ANNO 1978 , DALLE INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE SI DESUME CHE TANTO I QUANTITATIVI DI CONSERVE DI FUNGHI PROPOSTI A CIASCUNO DEI TRE PAESI DI CUI TRATTASI , QUANTO QUELLI CHE CIASCUNO DI ESSI HA EFFETTIVAMENTE ESPORTATO VERSO LA COMUNITA , ERANO STATI FISSATI IN BASE ALLA QUANTITA MEDIA ANNUA ESPORTATA DURANTE GLI ANNI PRECEDENTI , SENZA CONCEDERE UN TRATTAMENTO DI FAVORE AD ALCUNO DI QUESTI STATI . PERTANTO , PER L ' ANNO 1978 , IL REGOLAMENTO N . 1102/78 NON E TALE DA DANNEGGIARE L ' APPELLANTE NELLA CAUSA PRINCIPALE .

15 A QUESTA VALUTAZIONE NON SI PUO OPPORRE CHE IL REGOLAMENTO IN QUESTIONE RIGUARDA SOLTANTO LE IMPORTAZIONI DA FORMOSA E DALLA COREA DEL SUD , E NON QUELLE DALLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA . INFATTI , SE QUESTO REGOLAMENTO HA ESCLUSO DAL SUO AMBITO DI APPLICAZIONE LA SOLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA , CIO E AVVENUTO IN QUANTO SOLO TALE PAESE AVEVA EFFETTIVAMENTE LIMITATO LE PROPRIE ESPORTAZIONI VERSO LA COMUNITA IN BASE AI QUANTITATIVI PROPOSTI .

16 NEL CASO DI FORMOSA , NON SI PUO CENSURARE LA COMMISSIONE PER NON AVER TENUTO CONTO , ALL ' EPOCA DELL ' ADOZIONE DEL REGOLAMENTO , IL 25 MAGGIO 1978 , DI UN TELEX DELLE AUTORITA DI FORMOSA DEL 23 MAGGIO 1978 , CON CUI ESSE SI DICHIARAVANO DISPOSTE A LIMITARE LE LORO ESPORTAZIONI AD UN QUANTITATIVO EQUIVALENTE ALL ' INCIRCA A QUELLO PROPOSTO . CONSIDERATA L ' URGENZA DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE , ALLA COMMISSIONE ERA LECITO PORTARE A TERMINE LA PROCEDURA IN CORSO E SVOLGERE SUCCESSIVAMENTE I NECESSARI CONTROLLI IN UN TERMINE RAGIONEVOLE , PRIMA DI ESENTARE ANCHE FORMOSA DALL ' APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA CON IL REGOLAMENTO 5 GIUGNO 1978 , N . 1213 . VENUTA POI A CONOSCENZA DEL FATTO CHE FORMOSA AVEVA GIA VENDUTO E CONTINUAVA A VENDERE QUANTITATIVI DI CONSERVE DI FUNGHI SUPERIORI A QUELLI STABILITI , LA COMMISSIONE ERA AUTORIZZATA A REVOCARE TALE ESENZIONE CON IL REGOLAMENTO 28 GIUGNO 1978 , N . 1449 .

17 INVECE , PER L ' ANNO 1979 , UN RAFFRONTO TRA I QUANTITATIVI RISPETTIVAMENTE PROPOSTI ED IMPORTATI DA CIASCUNO DEI TRE PAESI DI CUI TRATTASI METTE IN LUCE UN TRATTAMENTO DI FAVORE NEI CONFRONTI DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA A SCAPITO DI FORMOSA E DELLA COREA DEL SUD , TALE DA DANNEGGIARE L ' APPELLANTE NELLA CAUSA PRINCIPALE .

18 TUTTAVIA , DALLE SPIEGAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE RISULTA CHE QUESTA HA MANTENUTO IN VIGORE , IMMUTATO , PER IL 1979 , IL REGOLAMENTO N . 1102/78 , ESCLUDENDO CIOE DAL SUO AMBITO DI APPLICAZIONE LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA , MA NON FORMOSA E LA COREA DEL SUD POICHE SOLO LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA AVEVA INIZIALMENTE ACCETTATO UN ACCORDO DI AUTOLIMITAZIONE , MENTRE LA COREA DEL SUD ACCETTAVA DI LIMITARE LE PROPRIE ESPORTAZIONI VERSO LA COMUNITA SOLO NEL SETTEMBRE DEL 1979 SENZA PERO ESAURIRE DI FATTO IL CONTINGENTE CONCESSOLE , E LE TRATTATIVE CON FORMOSA PORTAVANO AD UN ACCORDO DI AUTOLIMITAZIONE SOLO NEL FEBBRAIO DEL 1980 . LA COMMISSIONE HA AUMENTATO IL CONTINGENTE INIZIALMENTE STABILITO PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA RISPETTIVAMENTE NEL LUGLIO E NELL ' AGOSTO DEL 1979 , TENENDO CONTO DELL ' ANDAMENTO DELLE TRATTATIVE CON QUESTI TRE PAESI E DOPO AVER CONSTATATO CHE IL MERCATO COMUNITARIO ERA IN GRADO DI ASSORBIRE QUANTITATIVI SUPPLEMENTARI .

19 E ASSODATO CHE LE ISTITUZIONI COMUNITARIE DISPONGONO DI UN POTERE DISCREZIONALE IN MATERIA DI POLITICA COMMERCIALE E CHE , COME HA OSSERVATO LA CORTE NELLA SENTENZA 22 GENNAIO 1976 ( BALKAN-IMPORT-EXPORT , CAUSA 55/75 , RACC . PAG . 19 ), IL TRATTATO NON SANCISCE UN PRINCIPIO GENERALE CHE GLI OPERATORI ECONOMICI POSSANO FAR VALERE E SECONDO CUI LA COMUNITA DOVREBBE GARANTIRE , NELLE SUE RELAZIONI ESTERNE , LA PARITA DI TRATTAMENTO AI PAESI TERZI SOTTO OGNI ASPETTO . DI CONSEGUENZA , NON SI PUO CENSURARE LA NORMATIVA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PER IL FATTO DI CAUSARE UN DIROTTAMENTO DELLE CORRENTI D ' IMPORTAZIONE DA FORMOSA E DALLA COREA DEL SUD VERSO LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA .

20 CIO PREMESSO , E CONSIDERATE LE CIRCOSTANZE SUMMENZIONATE , POICHE IL REGOLAMENTO N . 1102/78 RISPONDEVA , TANTO PER IL 1978 QUANTO PER IL 1979 , ALLE ESIGENZE DEL MERCATO COMUNITARIO , LA DISPARITA CUI ESSO DA LUOGO TRA I PAESI ESPORTATORI DI CUI TRATTASI E , DI CONSEGUENZA , TRA GLI OPERATORI CHE IMPORTANO DA TALI PAESI , SI DEVE CONSIDERARE OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATA ; IL MEZZO RELATIVO ALLA VIOLAZIONE DELL ' ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA , DEL TRATTATO VA PERTANTO DISATTESO .

SUL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA

21 L ' APPELLANTE NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE DEL PARI CHE , ANCHE CONSIDERANDO GIUSTIFICATA LA DISPARITA DI TRATTAMENTO STABILITA DAL REGOLAMENTO DI CUI E CAUSA , QUESTO VIOLA IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA SOGGIACENTE ALL ' ORDINA MENTO GIURIDICO COMUNITARIO , PERCHE EQUIVALE AD UN BLOCCO PRESSOCHE TOTALE DELLE IMPORTAZIONI DA FORMOSA E DALLA COREA DEL SUD , IL CHE COSTITUISCE UN ONERE ECCESSIVO A CARICO DEGLI IMPORTATORI .

22 COME LA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA 5 MAGGIO 1981 ( DURBECK , CAUSA 112/80 , RACC . 1981 , PAG . 1095 ), IL TENTATIVO DELLA COMMISSIONE DI OTTENERE , PRIMA DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI VINCOLANTI , IL CONSENSO DEI PAESI ESPORTATORI SULL ' AUTOLIMITAZIONE DELLE LORO ESPORTAZIONI NELLA COMUNITA NON PUO CONSIDERARSI INACCETTABILE RISPETTO AL DIRITTO COMUNITARIO , DATO CHE QUESTO TENTATIVO MANIFESTA LO SFORZO DELLA COMUNITA DI NON FAR RICORSO SE NON IN ULTIMA ISTANZA ALL ' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI COATTIVI . QUESTO TENTATIVO E TANTO PIU AMMISSIBILE IN QUANTO SIA IL REGOLAMENTO DI BASE DEL CONSIGLIO 14 MARZO 1977 , N . 516 , SIA IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CONSIGLIO N . 521 , IN PARI DATA , DISPONGONO CHE LE MISURE DI SALVAGUARDIA POSSONO ESSERE ADOTTATE SOLO NEI LIMITI STRETTAMENTE NECESSARI .

23 NE CONSEGUE CHE LA COMMISSIONE , NELL ' ADOTTARE MISURE DI SALVAGUARDIA , E AUTORIZZATA A TENER CONTO DELLA DISPONIBILITA O MENO DI UN PAESE TERZO AD ACCETTARE UN ' AUTOLIMITAZIONE DELLE SUE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITA . NON SI PUO QUINDI MUOVERLE LA CENSURA DI AVER TRAVALICATO I LIMITI DEL SUO POTERE DISCREZIONALE NEL BLOCCARE PRESSOCHE COMPLETAMENTE LE IMPORTAZIONI DA FORMOSA E DALLA COREA DEL SUD , PAESI CHE NON HANNO ACCETTATO TALE AUTOLIMITAZIONE , A FAVORE DELLE IMPORTAZIONI DALLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA , CHE INVECE L ' HA ACCETTATA , ANCHE SE IL BLOCCO RISCHIA DI PROVOCARE UN DIROTTAMENTO DELLE CORRENTI D ' IMPORTAZIONE DA FORMOSA E DALLA COREA DEL SUD VERSO LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA .

24 IN QUESTO CONTESTO , L ' APPELLANTE NELLA CAUSA PRINCIPALE RICHIAMA L ' ART . 110 DEL TRATTATO , NORMA CHE OSTEREBBE ANCH ' ESSA AL BLOCCO TOTALE DELLE IMPORTAZIONI DA FORMOSA E DALLA COREA DEL SUD . BASTA TUTTAVIA RICORDARE IN PROPOSITO LA SENTENZA DELLA CORTE 5 MAGGIO 1981 ( DURBECK , SUMMENZIONATA ), SECONDO CUI L ' ART . 110 DEL TRATTATO NON PUO INTERPRETARSI NEL SENSO CHE ESSO VIETI ALLA COMUNITA DI ADOTTARE , A PENA DI VIOLARE IL TRATTATO , QUALSIASI MISURA ATTA A PREGIUDICARE GLI SCAMBI COI PAESI TERZI , SOPRATTUTTO QUANDO , COME NELLA FATTISPECIE , L ' ADOZIONE DI UNA MISURA DEL GENERE E RICHIESTA DALL ' ESISTENZA , NEL MERCATO DELLA COMUNITA , D ' UN RISCHIO DI PERTURBAZIONE GRAVE ATTO A COMPROMETTERE LE FINALITA DI CUI ALL ' ART . 39 DEL TRATTATO , E QUANDO ESSA TROVA LA SUA GIUSTIFICAZIONE GIURIDICA IN DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO .

25 DI CONSEGUENZA , NEL CASO DI SPECIE NON SI PUO NEMMENO ACCOGLIERE IL MEZZO RELATIVO ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA .

SUL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

26 L ' APPELLANTE NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE INFINE CHE IL BLOCCO PRESSOCHE TOTALE DELLE IMPORTAZIONI DA FORMOSA E DALLA COREA DEL SUD ERA IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO , IL QUALE , NELLA FATTISPECIE , IMPLICA LA NECESSITA DI MANTENERE I RAPPORTI COMMERCIALI TRADIZIONALI . TALE ESIGENZA SAREBBE ESPRESSA NELL ' ART . 12 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 8 MAGGIO 1979 , N . 926 , RELATIVO AL REGIME COMUNE DA APPLICARSI ALLE IMPORTAZIONI ( GU L 131 , PAG . 15 ), NONCHE NELL ' ART . XIII , N . 2 , DEL GATT .

27 ANCHE QUESTO MEZZO VA DISATTESO . POICHE LE ISTITUZIONI COMUNITARIE DISPONGONO DI UN POTERE DISCREZIONALE NELLA SCELTA DEI MEZZI NECESSARI PER REALIZZARE LA LORO POLITICA , GLI OPERATORI ECONOMICI NON POSSONO FARE AFFIDAMENTO SULLA CONSERVAZIONE DI UNA SITUAZIONE ESISTENTE CHE PUO ESSERE MODIFICATA CON PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA TALI ISTITUZIONI NELL ' AMBITO DEL LORO POTERE DISCREZIONALE . NELLA FATTISPECIE , LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E TANTO PIU INAMMISSIBILE IN QUANTO L ' ACCORDO STIPULATO IL 3 APRILE 1978 TRA LA COMUNITA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA E PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL ' 11 MAGGIO 1978 ( GU L 123 , PAG . 2 ) ERA TALE DA FAR PRESUMERE AGLI OPERATORI ECONOMICI UN IMMINENTE MUTAMENTO DI INDIRIZZO DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNITARIA .

28 PER QUESTI MOTIVI , SI DEVE RISPONDERE ALLO HESSISCHER VERWALTUNGSGERICHTSHOF CHE L ' ESAME DELLA QUESTIONE SOLLEVATA NON HA MESSO IN LUCE ELEMENTI ATTI AD INFICIARE LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 25 MAGGIO 1978 , N . 1102 .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

29 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( TERZA SEZIONE ),

PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLO HESSISCHER VERWALTUNGSGERICHTSHOF CON ORDINANZA 17 AGOSTO 1981 , DICHIARA :

L ' ESAME DELLA QUESTIONE SOLLEVATA NON HA MESSO IN LUCE ELEMENTI ATTI AD INFICIARE LA VALIDITA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 25 MAGGIO 1978 , N . 1102 .

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