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Document 61981CJ0145
Judgment of the Court (Second Chamber) of 1 July 1982. # Hauptzollamt Hamburg-Jonas v Ludwig Wünsche & Co. # Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. # Export refunds. # Case 145/81.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1° luglio 1982.
Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Ludwig Wünsche & Co.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Restituzioni all'esportazione.
Causa 145/81.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1° luglio 1982.
Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Ludwig Wünsche & Co.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Restituzioni all'esportazione.
Causa 145/81.
Raccolta della Giurisprudenza 1982 -02493
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:254
*A8* Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 20/09/77 (IV 63/74 H)
*A9* Bundesfinanzhof, Vorlagebeschluß vom 12/05/81 (VII R 108/77)
*P1* Bundesfinanzhof, Urteil vom 16/11/82 (VII R 108/77)
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 1 LUGLIO 1982. - HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS CONTRO LUDWIG WUENSCHE UND CO.. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESFINANZHOF). - RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE. - CAUSA 145/81.
raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 02493
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . TARIFFA DOGANALE COMUNE - VOCI DOGANALI - CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI - CRITERI - PROPRIETA OGGETTIVE
2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - CEREALI - RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI COMPOSTI A BASE DI CEREALI - TENORE DI PRODOTTI CEREALICOLI - DETERMINAZIONE - CRITERI - IRRILEVANZA DEL METODO DI FABBRICAZIONE
( REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 661/72 E 1121/72 )
3 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - CEREALI - RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI COMPOSTI A BASE DI CEREALI - TENORE DI PRODOTTI CEREALICOLI - DETERMINAZIONE - INGREDIENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI
( REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 661/72 E 1121/72 )
1 . IL CRITERIO DECISIVO PER LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI VA RICERCATO IN GENERALE NELLE LORO CARATTERISTICHE E PROPRIETA OGGETTIVE , DEFINITE NEL TESTO DELLA VOCE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE E DELLE NOTE RELATIVE ALLE SEZIONI O AI CAPITOLI DELLA STESSA .
2 . NEL DECIDERE CIRCA IL CONTENUTO DI PRODOTTI CEREALICOLI DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI COMPOSTI A BASE DI CEREALI , AI SENSI DEI REGOLAMENTI NN . 661/72 E 1121/72 , SI DEVE TENER CONTO UNICAMENTE DEI CRITERI QUALITATIVI CONTEMPLATI DALLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , SENZA CHE SIA NECESSARIO RIFERIRSI AL METODO DI FABBRICAZIONE .
3 . IL CONTENUTO DI PRODOTTI CEREALICOLI DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI COMPOSTI AI SENSI DEI REGOLAMENTI NN . 661/72 E 1121/72 VA DETERMINATO TENENDO CONTO DI CIASCUNO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL ' ALIMENTO I QUALI , DI PER SE CONSIDERATI , DANNO DIRITTO ALLE RESTITUZIONI ; CIASCUNO DI QUESTI ELEMENTI PUO A SUA VOLTA DERIVARE DA UN PROCESSO DI LAVORAZIONE O DI TRASFORMAZIONE DEI CEREALI DISTINTO DAL PUNTO DI VISTA DELLA TECNICA PRODUTTIVA .
NEL PROCEDIMENTO 145/81 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL BUNDESFINANZHOF NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
HAUPTZOLLAMT HAMBURG- JONAS
E
LUDWIG WUNSCHE & CO .,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 29 MARZO 1972 , N . 661 , E 29 MAGGIO 1972 , N . 1121 , CHE FISSANO LE RESTITUZIONI APPLICABILI ALL ' ESPORTAZIONE DEGLI ALIMENTI COMPOSTI A BASE DI CEREALI PER GLI ANIMALI ,
1 CON ORDINANZA 12 MAGGIO 1981 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 9 GIUGNO SEGUENTE , IL BUNDESFINANZHOF HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , QUATTRO QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE 29 MARZO 1972 , N . 661 , E 29 MAGGIO 1972 , N . 1121 , CHE FISSANO LE RESTITUZIONI DA APPLICARSI ALL ' ESPORTAZIONE DEGLI ALIMENTI COMPOSTI A BASE DI CEREALI PER GLI ANIMALI ( GU L 79 , PAG . 35 , E L 126 , PAG . 33 ).
2 LA SOCIETA WUNSCHE ESPORTAVA NEL REGNO UNITO , PRIMA DELL ' ADESIONE DELLO STESSO ALLE COMUNITA , DUE PARTITE DI ALIMENTI ZOOTECNICI , COMPOSTI , STANDO ALLA SUA DICHIARAZIONE , PER IL 66 % DI ' FARINA DI ORZO , ALTRA ' , PER IL 20 % DI ' TEGUMENTO DI ORZO MACINATO ' E DI ALTRE SOSTANZE . LA FARINA CONTENEVA IL 22,7 % D ' ORZO MACINATO ED IL 77,3 % DI FARINA DI MONDATURA ' SCHLEIFMEHL ' . L ' HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS , DOPO AVER - SUCCESSIVAMENTE - CONSTATATO CHE ' LA FARINA D ' ORZO , ALTRA ' ERA UNA MISCELA , CHIEDEVA IL RIMBORSO DI DM 89 175,33 SULLA SOMMA DI DM 102 895 , 49 CONCESSA ALLA WUNSCHE A TITOLO DI RESTITUZIONI . L ' HAUPTZOLLAMT SI RIFIUTAVA QUINDI DI TENER CONTO DELLA ' FARINA DI MONDATURA ' SOSTENENDO TRATTARSI DI UN SOTTOPRODOTTO DELLA PRODUZIONE DELL ' ORZO DECORTICATO , CHE NON RIENTRA PERTANTO NEI PRODOTTI CEREALICOLI AI SENSI DELLA NORMATIVA DA APPLICARE AI FINI DELLE RESTITUZIONI . ESSO SI RIFIUTAVA DI CONSIDERARE PRODOTTO OMOGENEO LA MISCELA ' FARINA D ' ORZO , ALTRA ' .
3 L ' HAUPTZOLLAMT PROPONEVA DINANZI AL BUNDESFINANZHOF RICORSO PER CASSAZIONE ( REVISION ) AVVERSO LA PRONUNZIA DEL FINANZGERICHT , CHE AVEVA ACCOLTO LA TESI DELLA WUNSCHE SECONDO LA QUALE LA ' FARINA DI MONDATURA ' OTTENUTA DALLA PRIMA E DALLA SECONDA DECORTICAZIONE ERA UN UNICO PRODOTTO ED ANDAVA CONSIDERATO PRODOTTO CEREALICOLO , AL PARI DELLA FARINA D ' ORZO MACINATO .
4 DI CONSEGUENZA , IL BUNDESFINANZHOF HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :
' 1 . SE , NEL DECIDERE CIRCA IL CONTENUTO DI PRODOTTI CEREALICOLI DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI COMPOSTI AI SENSI DEI REGOLAMENTI ( CEE ) DELLA COMMISSIONE NN . 661/72 E 1121/72 , SI DEBBA TENER CONTO ANCHE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA PERLATURA O DALLA MONDATURA DEI CHICCHI DI CEREALI , NON GIA DALLA MOLITURA .
2.SE IL CONTENUTO DI PRODOTTI CEREALICOLI DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI COMPOSTI AI SENSI DEI REGOLAMENTI SOPRA MENZIONATI VADA DETERMINATO IN BASE AL COMPLESSO DEGLI INGREDIENTI DELL ' ALIMENTO ZOOTECNICO DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE DEI CEREALI .
3.IN CASO DI SOLUZIONE NEGATIVA DELLA QUESTIONE N . 2 : SE POSSA COSTITUIRE UN PRODOTTO CEREALICOLO AI SENSI DEI REGOLAMENTI SOPRA MENZIONATI UN MISCUGLIO COMPOSTO DI ORZO MACINATO E DI COSIDDETTO ' SCHLEIFMEHL ' ( FARINA DI MONDATURA ).
4.IN CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA QUESTIONE N . 1 E DI SOLUZIONE NEGATIVA DELLA QUESTIONE N . 3 : SE , NEL DECIDERE CIRCA IL CONTENUTO DI PRODOTTI CEREALICOLI DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI COMPOSTI AI SENSI DEI REGOLAMENTI SOPRA MENZIONATI , I SOTTOPRODOTTI ( ' SCHLEIFMEHLE ' ) DERIVANTI DAI SINGOLI PROCESSI DI PERLATURA O MONDATURA DELL ' ORZO DECORTICATO VADANO PRESI IN CONSIDERAZIONE SEPARATAMENTE L ' UNO DALL ' ALTRO ' .
5 LA WUNSCHE SOSTIENE CHE IL METODO DI TRASFORMAZIONE E DI LAVORAZIONE NON HA ALCUNA RILEVANZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE E DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO , IL CHE SAREBBE , PERALTRO , CONFERMATO DALLA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE . A SUO AVVISO , PER LA CLASSIFICAZIONE IMPORTA STABILIRE DI QUALI PRODOTTI CEREALICOLI SIA COMPOSTA LA MERCE ED IN BASE A TALE COMPOSIZIONE DEVE ESSERE VALUTATO IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE .
6 NELLE SUE OSSERVAZIONI , LA COMMISSIONE DEDUCE CHE DETERMINANTI DEVONO ESSERE SOLO LE CARATTERISTICHE E LE PROPRIETA OBIETTIVE DEL PRODOTTO E NON IL METODO DI PRODUZIONE O DI FABBRICAZIONE E CHE , DI CONSEGUENZA , SI DEVONO INTENDERE PER PRODOTTI CEREALICOLI , AI SENSI DEI REGOLAMENTI NN . 661/72 E 1121/72 , NON SOLO I PRODOTTI RISULTANTI DALLA MOLITURA , MA ANCHE QUELLI OTTE NUTI MEDIANTE PERLATURA E MONDATURA DI CEREALI . CIRCA LA SOLUZIONE DA DARE ALLE QUESTIONI 2-4 , ESSA RITIENE CHE IL CONTENUTO DI PRODOTTI CEREALICOLI DEI MANGIMI COMPOSTI VADA DETERMINATO IN FUNZIONE DI CIASCUN ELEMENTO COSTITUTIVO DERIVANTE DA UN PROCESSO DI LAVORAZIONE O DI TRASFORMAZIONE DEI CEREALI DISTINTO DAL PUNTO DI VISTA DELLA TECNICA PRODUTTIVA .
SULLA PRIMA QUESTIONE
7 LA PRIMA QUESTIONE VERTE ESSENZIALMENTE SULLA RILEVANZA DEL METODO DI FABBRICAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DI UN PRODOTTO COME ' PRODOTTO CEREALICOLO ' , AI SENSI DEI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 661/72 E 1121/72 .
8 AI TERMINI DEL QUARTO CONSIDERANDO DEI SUDDETTI REGOLAMENTI : ' . . . LA RESTITUZIONE DEGLI ALIMENTI COMPOSTI A BASE DI CEREALI DEVE ESSERE DETERMINATA TENENDO CONTO DEI SOLI PRODOTTI CHE ENTRANO ABITUALMENTE NELLA FABBRICAZIONE DEGLI ALIMENTI COMPOSTI . . . ' . AI SENSI DELL ' ART . 7 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 968/68 RELATIVO AL REGIME DA APPLICARE AGLI ALIMENTI COMPOSTI A BASE DI CEREALI PER GLI ANIMALI ( GU L 166 , PAG . 2 ) ' LA RESTITUZIONE ALL ' ESPORTAZIONE E DETERMINATA TENENDO CONTO SOLTANTO DI TALUNI PRODOTTI CHE ENTRANO NELLA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI COMPOSTI E PER I QUALI PUO ESSERE FISSATA UNA RESTITUZIONE ALL ' ESPORTAZIONE ' .
9 DALLA NOTA 2 DELL ' ALLEGATO DEI REGOLAMENTI NN . 661/72 E 1121/72 RISULTA CHE VANNO CONSIDERATI PRODOTTI CEREALICOLI I PRODOTTI DI CUI AL CAPITOLO 10 ED ALLE VOCI 11.01 E 11.02 DELLA TDC .
10 IN EFFETTI , SECONDO LA NOTA ESPLICATIVA 2A DEL CAPITOLO 11 DELLA TDC ' I PRODOTTI DELLA MACINAZIONE DEI CEREALI . . . SONO DA CLASSIFICARE IN QUESTO CAPITOLO SE HANNO CONTEMPORANEAMENTE , IN PESO E SUL PRODOTTO SECCO : A ) UN TENORE DI AMIDO ( DETERMINATO SECONDO IL METODO POLARIMETRICO EWERS MODIFICATO ) SUPERIORE . . . ' AL 45 % ALMENO E ' B ) UN TENORE DI CENERI ( DEDOTTE LE MATERIE MINERALI CHE POTREBBERO ESSERE STATE AGGIUNTE ) UGUALE O INFERIORE . . . ' AL 3 % . AI SENSI DELLA MEDESIMA NOTA , I PRODOTTI CHE NON SODDISFANO LE SUDDETTE CONDIZIONI VANNO CLASSIFICATI NELLA VOCE 23.02 DELLA TDC .
11 DA CIO RISULTA CHE IL METODO DI FABBRICAZIONE NON DEVE ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE PER QUANTO CONCERNE I PRODOTTI DI CUI TRATTASI . QUESTI VANNO PERTANTO CLASSIFICATI DIRETTAMENTE NELLA VOCE SPECIFICA AI CUI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ESSI SONO CONFORMI .
12A QUESTO PROPOSITO E OPPORTUNO SOTTOLINEARE CHE , SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , IL CRITERIO DECISIVO PER LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI VA RICERCATO IN GENERALE NELLE LORO CARATTERISTICHE E PROPRIETA OBIETTIVE DEFINITE NEL TESTO DELLA VOCE DELLA TDC E DELLE NOTE RELATIVE ALLE SEZIONI O AI CAPITOLI DELLA STESSA .
13 LA PRIMA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE NEL DECIDERE CIRCA IL CONTENUTO DI PRODOTTI CEREALICOLI DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI COMPOSTI A BASE DI CEREALI , AI SENSI DEI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 661/72 E 1121/72 , SI DEVE TENER CONTO UNICAMENTE DEI CRITERI QUALITATIVI CONTEMPLATI DALLA TDC , SENZA CHE SIA NECESSARIO RIFERIRSI AL METODO DI FABBRICAZIONE .
SULLE ALTRE QUESTIONI
14 CON LE ALTRE QUESTIONI CHE E OPPORTUNO TRATTARE INSIEME , IL BUNDESFINANZHOF CHIEDE ESSENZIALMENTE SE , PER FISSARE LE RESTITUZIONI , SI DEBBA CONSIDERARE L ' ALIMENTO ZOOTECNICO COMPOSTO COME UN TUTTO UNICO O SE SI DEBBA INVECE TENER CONTO DI CIASCUNO DEGLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO E , IN QUESTO CASO , SE VADANO PRESI IN CONSIDERAZIONE DISTINTAMENTE I PRODOTTI DERIVANTI DA PROCESSI DI LAVORAZIONE DIVERSI .
15 A NORMA DEL SUCCITATO ART . 7 DEL REGOLAMENTO N . 968/68 , ' LA RESTITUZIONE ALL ' ESPORTAZIONE E DETERMINATA TENENDO CONTO SOLTANTO DI TALUNI PRODOTTI CHE ENTRANO NELLA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI COMPOSTI E PER I QUALI PUO ESSERE FISSATA UNA RESTITUZIONE ALL ' ESPORTAZIONE '
16 NE CONSEGUE CHE PER CALCOLARE LE RESTITUZIONI DOVUTE PER L ' ESPORTAZIONE DI ALIMENTI ZOOTECNICI COMPOSTI , OCCORRE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NON GIA TUTTI I COMPONENTI MA , NEL CASO DEI MISCUGLI ETEROGENEI , I SINGOLI ELEMENTI COSTITUTIVI CHE , DI PER SE STESSE , DANNO DIRITTO ALLE RESTITUZIONI .
17 IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 29 SETTEMBRE 1969 , N . 1913 , RELATIVO ALLA CONCESSIONE ED ALLA FISSAZIONE IN ANTICIPO DELLA RESTITUZIONE ALL ' ESPORTAZIONE DI ALIMENTI COMPOSTI A BASE DI CEREALI PER GLI ANIMALI ( GU L 246 , PAG . 11 ) PRECISA ALTRESI , NEL SECONDO CONSIDERANDO , CHE VANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE ' I SOLI PRODOTTI LA CUI QUANTITA INCORPORATA NELL ' ALIMENTO COMPOSTO E LE CUI CARATTERISTICHE SONO VERAMENTE RAPPRESENTATIVE . . . ECCEZION FATTA PER GLI ALTRI PRODOTTI LA CUI INCORPORAZIONE IN TALE TIPO DI ALIMENTI PRESENTA UN ASPETTO COMPLEMENTARE O MARGINALE ' .
18 NELLO STESSO ORDINE DI IDEE , L ' ART . 2 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO DISPONE CHE ' L ' ESPORTATORE DICHIARA AGLI ORGANI COMPETENTI LA COMPOSIZIONE TOTALE DELL ' ALIMENTO COMPOSTO A BASE DI CEREALI PRECISANDO , PER VOCE TARIFFARIA , LA PERCENTUALE DI OGNI TIPO DI PRODOTTO INCORPORATO ' . TALE DISPOSIZIONE IMPLICA CHE NELLA DICHIARAZIONE DELL ' ESPORTATORE SIANO MENZIONATI TUTTI I VARI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PRODOTTO CONSIDERATO E SIANO INDICATE CON PRECISIONE LA PERCENTUALE DI PRODOTTO CHE CIASCUNO DI ESSI RAPPRESENTA NONCHE LA VOCE DOGANALE A CUI CORRISPONDE .
19 SECONDO LO SPIRITO DELL ' INSIEME DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI VANNO CONSIDERATI PRODOTTI DISTINTI LE FARINE DI MONDATURA DERIVANTI DAI SINGOLI PROCESSI DI MONDATURA O DI PERLATURA DESCRITTI NELLA QUARTA QUESTIONE DEL GIUDICE DI RINVIO .
20 LE ALTRE QUESTIONI VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE IL CONTENUTO DI PRODOTTI CEREALICOLI DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI COMPOSTI AI SENSI DEI REGOLAMENTI MENZIONATI NELLA SOLUZIONE DELLA PRIMA QUESTIONE VA DETERMINATO TENENDO CONTO DI CIASCUNO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL ' ALIMENTO ZOOTECNICO COMPOSTO , I QUALI POSSONO A LORO VOLTA DERIVARE CIASCUNO DA UN PROCESSO DI LAVORAZIONE O DI TRASFORMAZIONE DEI CEREALI DISTINTO DAL PUNTO DI VISTA DELLA TECNICA PRODUTTIVA .
SULLE SPESE
21 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL BUNDESFINANZHOF , CON ORDINANZA 12 MAGGIO 1981 , DICHIARA :
1* NEL DECIDERE CIRCA IL CONTENUTO DI PRODOTTI CEREALICOLI DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI COMPOSTI A BASE DI CEREALI , AI SENSI DEI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 661/72 E 1121/72 , SI DEVE TENER CONTO UNICAMENTE DEI CRITERI QUALITATIVI CONTEMPLATI DALLA TDC , SENZA CHE SIA NECESSARIO RIFERIRSI AL METODO DI FABBRICAZIONE .
2*IL CONTENUTO DI PRODOTTI CEREALICOLI DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI COMPOSTI AI SENSI DEI REGOLAMENTI MENZIONATI NELLA SOLUZIONE DELLA PRIMA QUESTIONE VA DETERMINATO TENENDO CONTO DI CIASCUNO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL ' ALIMENTO ZOOTECNICO COMPOSTO , I QUALI POSSONO A LORO VOLTA DERIVARE CIASCUNO DA UN PROCESSO DI LAVORAZIONE O DI TRASFORMAZIONE DEI CEREALI DISTINTO DAL PUNTO DI VISTA DELLA TECNICA PRODUTTIVA .