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Document 61981CJ0115

Sentenza della Corte del 18 maggio 1982.
Rezguia Adoui contro Stato belga e Città di Liegi; Dominique Cornuaille contro Stato belga.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Liège - Belgio.
Ordine pubblico - Diritto di soggiorno o di stabilimento.
Cause riunite 115 e 116/81.

Raccolta della Giurisprudenza 1982 -01665

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:183

61981J0115

SENTENZA DELLA CORTE DEL 18 MAGGIO 1982. - REZGUIA ADOUI CONTRO STATO BELGA E CITTA'DI LIEGI. - DOMINIQUE CORNUAILLE CONTRO STATO BELGA. - (DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTE DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI). - ORDINE PUBBLICO - DIRITTO DI SOGGIORNO O DI STABILIMENTO. - CAUSE RIUNITE 115 E 116/81.

raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 01665
edizione speciale spagnola pagina 00493
edizione speciale svedese pagina 00421
edizione speciale finlandese pagina 00443


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO - NOZIONE - COMPORTAMENTO BASTEVOLMENTE GRAVE - CRITERI

( TRATTATO CEE , ART . 48 , N . 3 , E ART . 56 , N . 1 )

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO - PROVVEDIMENTI NON GIUSTIFICATI DAL CASO SINGOLO - INAMMISSIBILITA

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 3 , N . 1 )

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - PROVVEDIMENTI IN FATTO DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - PERSONE CHE HANNO COSTITUITO OGGETTO DI UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO LEGITTIMO - NUOVA DOMANDA DI PERMESSO DI SOGGIORNO - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DELLO STATO OSPITANTE - DIRITTO DELL ' INTERESSATO DI ACCEDERE AL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO DURANTE L ' ESAME - INSUSSISTENZA

( TRATTATO CEE , ART . 48 , N . 3 )

4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - DECISIONI IN FATTO DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO - MOTIVAZIONE - PORTATA DELL ' OBBLIGO

5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - PROVVEDIMENTI IN FATTO DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - PROCEDIMENTO DI ESAME E DI PARERE DINANZI ALL ' AUTORITA COMPETENTE - AUTORITA COMPETENTE - CONDIZIONE POSTA - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN PIENA INDIPENDENZA - ORGANO GIURISDIZIONALE - ORGANO COMPOSTO DI MAGISTRATI - CONDIZIONI NON NECESSARIE

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 9 )

6 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - PROVVEDIMENTI IN FATTO DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - PROCEDIMENTO DI ESAME E DI PARERE DINANZI ALL ' AUTORITA COMPETENTE - ADIZIONE DIRETTA DELL ' AUTORITA COMPETENTE DA PARTE DELL ' INTERESSATO - MODALITA OBBLIGATORIA - INSUSSISTENZA - POTERE DEGLI STATI MEMBRI - LIMITI

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 9 , N . 2 )

7 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - DEROGHE - PROVVEDIMENTI IN FATTO DI POLIZIA DEGLI STRANIERI - PROCEDIMENTO DI ESAME E DI PARERE DINANZI ALL ' AUTORITA COMPETENTE - APPLICAZIONE DELLE NORME DI PROCEDURA NAZIONALI - MODALITA

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 9 )

Massima


1 . IL RICHIAMO DA PARTE DI UN ' AUTORITA NAZIONALE ALLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO PRESUPPONE L ' ESISTENZA DI UNA MINACCIA EFFETTIVA E ABBASTANZA GRAVE , RIGUARDANTE UN INTERESSE FONDAMENTALE DELLA SOCIETA . BENCHE IL DIRITTO COMUNITARIO NON OBBLIGHI GLI STATI MEMBRI AD OSSERVARE UNA SCALA UNIFORME DI VALORI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI CHE POSSONO CONSIDERARSI CONTRARI ALL ' ORDINE PUBBLICO , UN COMPORTAMENTO NON PUO CONSIDERARSI ABBASTANZA GRAVE PER GIUSTIFICARE RESTRIZIONI DELL ' ACCESSO O DEL SOGGIORNO , NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , DI UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , NEL CASO IN CUI IL PRIMO STATO NON ADOTTI MISURE REPRESSIVE O ALTRI PROVVEDIMENTI CONCRETI ED EFFETTIVI VOLTI A REPRIMERLO , OVE LO STESSO COMPORTAMENTO SIA POSTO IN ESSERE DAI PROPRI CITTADINI .

2 . A NORMA DELL ' ART . 3 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , NON POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE , NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , PER QUANTO RIGUARDA I PROVVEDIMENTI INTESI ALLA TUTELA DELL ' ORDINE PUBBLICO E DELLA PUBBLICA SICUREZZA , MOTIVI CHE PRESCINDANO DAL CASO SINGOLO .

3 . QUALSIASI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE DESIDERI CERCARE LAVORO IN UN ALTRO STATO MEMBRO PUO CHIEDERE NUO VAMENTE UN PERMESSO DI SOGGIORNO , ANCHE SE HA COSTITUITO OGGETTO DI UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DEL SECONDO STATO .

TALE DOMANDA , SE PRESENTATA DOPO UN RAGIONEVOLE PERIODO DI TEMPO , VA ESAMINATA DALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA COMPETENTE DELLO STATO OSPITANTE , LA QUALE DEVE TENER CONTO , IN PARTICOLARE , DELLE RAGIONI ADDOTTE DALL ' INTERESSATO PER DIMOSTRARE IL MUTAMENTO OBIETTIVO DELLE CIRCOSTANZE IN BASE ALLE QUALI ERA STATO ADOTTATO IL PRIMO PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO . TUTTAVIA , QUALORA SUSSISTA NEI CONFRONTI DELL ' INTERESSATO UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO , VALIDAMENTE ADOTTATO A NORMA DEL DIRITTO COMUNITARIO , IL QUALE CONTINUA A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI IN MODO DA ESCLUDERE L ' INTERESSATO DAL TERRITORIO DELLO STATO DI CUI TRATTASI , IL DIRITTO COMUNITARIO NON GLI ATTRIBUISCE AFFATTO IL DIRITTO DI ACCEDERE AL SUDDETTO TERRITORIO NELLE MORE DELL ' ESAME DELLA NUOVA DOMANDA .

4 . LA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI SU CUI E BASATO UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO O IL RIFIUTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEV ' ESSERE SUFFICIENTEMENTE PARTICOLAREGGIATA E PRECISA PER CONSENTIRE ALL ' INTERESSATO LA DIFESA DEI PROPRI INTERESSI .

5 . PER QUANTO RIGUARDA LA COMPOSIZIONE DELL ' AUTORITA COMPETENTE , AI SENSI DEL L ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , L ' ESSENZIALE E CHE RISULTI CHIARAMENTE CHE DETTA AUTORITA ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI IN PIENA INDIPENDENZA E CHE ESSA NON E SOGGETTA , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , NELL ' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI STESSE , AL CONTROLLO DELL ' AUTORITA CUI SPETTA L ' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI DALLA DIRETTIVA .

6 . L ' ART . 9 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , PUR NON ESCLUDENDO CHE L ' AUTORITA COMPETENTE VENGA ADITA DIRETTAMENTE DALL ' INTERESSATO , CIONONDIMENO NON LO IMPONE E LASCIA AGLI STATI MEMBRI LA SCELTA IN PROPOSITO , PURCHE L ' ADIZIONE SIA GARANTITA UNA VOLTA CHE L ' INTERESSATO L ' ABBIA CHIESTA .

7 . LE MODALITA SECONDO LE QUALI L ' INTERESSATO DEVE POTER FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA DINANZI ALL ' AUTORITA COMPETENTE E FARSI ASSISTERE O RAPPRESENTARE SECONDO LE NORME DI PROCEDURA PROPRIE DEL DIRITTO NAZIONALE NON POSSONO ESSERE MENO FAVOREVOLI DI QUELLE CHE VIGONO DINANZI AD ALTRE ANALOGHE AUTORITA NAZIONALI .

Parti


NEI PROCEDIMENTI RIUNITI 115 E 116/81 ,

AVENTI AD OGGETTO LE DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART 177 DEL TRATTATO CEE , DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI , IN SEDE DI PROCEDIMENTO D ' URGENZA , NELLE CAUSE INNANZI AD ESSO PENDENTI FRA , DA UN LATO ,

REZGUIA ADOUI

E

1 ) STATO BELGA , NELLA PERSONA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ,

2 ) CITTA DI LIEGI , NELLA PERSONA DEL SUO BORGOMASTRO ,

E , DALL ' ALTRO ,

DOMINIQUE CORNUAILLE

E

STATO BELGA , NELLA PERSONA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ,

Oggetto della causa


DOMANDE VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 7 , 48 , N . 3 , 56 , N . 1 , E 66 DEL TRATTATO E DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 , N . 64/221 , PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ( GU 1964 , PAG . 850 ), ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT . 3 , 6 , 8 E 9 DELLA STESSA ,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZE 8 MAGGIO 1981 , PERVENUTE ALLA CORTE IL 12 MAGGIO SEGUENTE , IL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI , IN SEDE DI PROCEDIMENTO D ' URGENZA , HA PROPOSTO , AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA SERIE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 7 , 48 , N . 3 , 56 , N . 1 , E 66 DEL TRATTATO , NONCHE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 N . 64/221 , PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ( GU 1964 , PAG . 850 ), ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT . 3 , 6 , 8 E 9 DELLA STESSA .

2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI CONTROVERSIE SORTE FRA LO STATO BELGA E LE ATTRICI NELLE CAUSE PRINCIPALI , CITTADINE FRANCESI , A SEGUITO DEL RIFIUTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO BELGA DA PARTE DELL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA MOTIVATO DAL COMPORTAMENTO DELLE INTERESSATE , RITENUTO CONTRARIO ALL ' ORDINE PUBBLICO PERCHE ESSE SVOLGEVANO L ' ATTIVITA DI CAMERIERE IN UN BAR EQUIVOCO DAL PUNTO DI VISTA DEL BUON COSTUME .

3 LA LEGGE BELGA 21 AGOSTO 1948 , CHE ABOLISCE LA DISCIPLINA LEGALE DELLA PROSTITUZIONE , VIETA L ' ADESCAMENTO , L ' INCITAMENTO AL VIZIO , LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE , LA TENUTA DEI LOCALI DI MERETRICIO O DI CASE DI PROSTITUZIONE E IL LENOCINIO . ESSA CONTEMPLA LA POSSIBILITA CHE VENGANO EMANATI REGOLAMENTI COMUNALI A CARATTERE INTEGRATIVO OVE SI PROPONGANO LO SCOPO DI TUTELARE LA MORALE O LA QUIETE PUBBLICHE . IL REGOLAMENTO DI POLIZIA DELLA CITTA DI LIEGI 25 MARZO 1957 E I DECRETI SUCCESSIVI DISPONGONO CHE , A COLORO CHE SONO DEDITI ALLA PROSTITUZIONE , E VIETATO ESPORSI ALLA VISTA DEI PASSANTI , CHE LE PORTE E LE FINESTRE DEI LOCALI OVE ESSI PRATICANO LA LORO ATTIVITA DEVONO ESSERE CHIUSE ED IMPEDIRE LA VISTA DELL ' INTERNO , E CHE AGLI STESSI SOGGETTI E VIETATO STAZIONARE SULLA VIA IN PROSSIMITA DI TALI LOCALI .

4 LE QUESTIONI SOLLEVATE DAL GIUDICE NAZIONALE , LA CUI FORMULAZIONE E PRATICAMENTE IDENTICA NEI DUE PROCEDIMENTI , VENGONO SUDDIVISE DAL TRIBUNALE DI RINVIO IN DUE GRUPPI DAI TITOLI RISPETTIVI ' SULLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO ' E ' SULLE GARANZIE PROCEDURALI ' . ATTESA LA QUASI IDENTITA DELLE QUESTIONI NELLE DUE CAUSE E OPPORTUNO RIUNIR LE STESSE AI FINI DELLA SENTENZA .

I - SULLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO

SULLE QUESTIONI 1-9 , 11 E 12

5 LE QUESTIONI 1-9 , 11 E 12 ATTENGONO SOSTANZIALMENTE AL PROBLEMA SE GLI STATI MEMBRI , IN FORZA DELLE RISERVE CONTENUTE NEGLI ARTT . 48 E 56 DEL TRATTATO , POSSANO ALLONTANARE DAL LORO TERRITORIO IL CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , OVVERO RIFIUTARGLI L ' ACCESSO AL TERRITORIO STESSO , IN QUANTO SVOLGA ATTIVITA CHE , OVE SVOLTE DA PROPRI CITTADINI , NON DIANO LUOGO A MISURE REPRESSIVE .

6 LE QUESTIONI COSI POSTE SONO MOTIVATE DAL FATTO CHE LA PROSTITUZIONE IN QUANTO TALE NON E VIETATA NELL ' ORDINAMENTO BELGA , RESTANDO INTESO CHE RICADONO SOTTO I RIGORI DELLA LEGGE TALUNE ATTIVITA ACCESSORIE , PARTICOLARMENTE NOCIVE SOTTO IL PROFILO SOCIALE , QUALI LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E SVARIATE FORME DI INCITAMENTO AL VIZIO .

7 LE RISERVE CONTENUTE NEGLI ARTT . 48 E 56 DEL TRATTATO CONSENTONO AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE , NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI , PER I MOTIVI CHE DETTE NORME CONTEMPLANO , FRA CUI IN PARTICOLARE QUELLI DI ORDINE PUBBLICO , PROVVEDIMENTI CHE ESSI NON POSSONO DISPORRE NEI CONFRONTI DEI PROPRI CITTADINI , NEL SENSO CHE AD ESSI MANCA IL POTERE DI ALLONTANARE QUESTI ULTIMI DAL TERRITORIO NAZIONALE O DI VIETARE LORO DI ACCEDERVI . TALE DISPARITA DI TRATTAMENTO , RELATIVA ALLA NATURA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTABILI , VA QUINDI RITENUTA LECITA ; TUTTAVIA DEVE SOTTOLINEARSI CHE , NEGLI STATI MEMBRI , LE AUTORITA COMPETENTI A PRENDERE TALI PROVVEDIMENTI NON POSSONO BASARE L ' ESERCIZIO DEI LORO POTERI SU VALUTAZIONI DI TALUNI COMPORTAMENTI DA CUI CONSEGUANO DISCRIMINAZIONI ARBITRARIE NEI CONFRONTI DI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI .

8 E OPPORTUNO RICORDARE AL RIGUARDO CHE IL RICHIAMO DA PARTE DI UN ' AUTORITA NAZIONALE ALLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO PRESUPPONE , COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA 27 OTTOBRE 1977 ( CAUSA 30/77 , BOUCHEREAU , RACC . PAG . 1999 ), L ' ESISTENZA ' DI UNA MINACCIA EFFETTIVA E ABBASTANZA GRAVE PER UNO DEGLI INTERESSI FONDAMENTALI DELLA COLLETTIVITA ' . BENCHE IL DIRITTO COMUNITARIO NON VINCOLI GLI STATI MEMBRI AD OSSERVARE UNA SCALA UNIFORME DI VALORI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI CHE POSSONO CONSIDERARSI CONTRARI ALL ' ORDINE PUBBLICO , VA TUTTAVIA RILEVATO CHE UN COMPORTAMENTO NON PUO CONSIDERARSI ABBASTANZA GRAVE DA LEGITTIMARE RESTRIZIONI ALL ' ACCESSO O AL SOGGIORNO , NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , DI UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , NEL CASO IN CUI IL PRIMO STATO NON ADOTTI MISURE REPRESSIVE O ALTRI PROVVEDIMENTI CONCRETI ED EFFETTIVI VOLTI A REPRIMERLO , OVE LO STESSO COMPORTAMENTO SIA POSTO IN ESSERE DA PROPRI CITTADINI .

9 LE QUESTIONI 1-9 , 11 E 12 VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE UNO STATO MEMBRO NON PUO , IN FORZA DELLA RISERVA RELATIVA ALL ' ORDINE PUBBLICO DI CUI AGLI ARTT . 48 E 56 DEL TRATTATO , ALLONTANARE DAL PROPRIO TERRITORIO UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO NE RIFIUTARGLI L ' ACCESSO AL PROPRIO TERRITORIO A MOTIVO DI UN COMPORTAMENTO CHE , OVE SIA POSTO IN ESSERE DA CITTADINI DEL PRIMO STATO MEMBRO , NON DA LUOGO A MISURE REPRESSIVE O AD ALTRI PROVVEDIMENTI CONCRETI ED EFFETTIVI VOLTI A COMBATTERLO .

SULLA 10 A QUESTIONE

10 CON LA 10A QUESTIONE IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE SE L ' OPERATO DI UNO STATO MEMBRO CHE , ' NEL DESIDERIO DI ELIMINARE DAL PROPRIO TERRITORIO LE PROSTITUTE CHE GIUNGONO DA UN PAESE DETERMINATO , IN QUANTO ESSE POTREBBERO COSTITUIRE UN PUNTO D ' APPOGGIO PER IL BANDITISMO , LO FACCIA SISTEMATICAMENTE DICHIARANDO CHE LA PROFESSIONE DI PROSTITUTA COSTITUISCE UN PERICOLO PER L ' ORDINE PUBBLICO , SENZA NEMMENO CONTROLLARE SE LE INTERESSATE POSSANO ESSERE SOSPETTATE DI RAPPORTI CON LA MALAVITA ' , CONFIGURI UN PROVVEDIMENTO DI PREVENZIONE GENERALE AI SENSI DELL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 .

11 E OPPORTUNO RICORDARE CHE L ' ART . 3 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA PRESCRIVE CHE I PROVVEDIMENTI DI ORDINE PUBBLICO O DI PUBBLICA SICUREZZA DEVONO ESSERE ADOTTATI ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL ' INDIVIDUO NEI RIGUARDI DEL QUALE SONO APPLICATI . BASTA RINVIARE , AL RIGUARDO , ALLA SENTENZA 26 FEBBRAIO 1975 ( CAUSA 67/74 , BONSIGNORE , RACC . PAG . 297 ), IN CUI LA CORTE HA DICHIARATO ' CHE NON POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE , NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , PER QUANTO CONCERNE I PROV VEDIMENTI INTESI ALLA TUTELA DELL ' ORDINE PUBBLICO E DELLA PUBBLICA SICUREZZA , I MOTIVI CHE PRESCINDANO DAL CASO SINGOLO , COME PURE RISULTA FRA L ' ALTRO DA UNA DISAMINA DEL N . 1 , IN FORZA DEL QUALE E ' ' ESCLUSIVAMENTE ' ' DETERMINANTE IL ' ' COMPORTAMENTO PERSONALE ' ' DI COLORO NEI CUI CONFRONTI I PROVVEDIMENTI VENGONO APPLICATI ' .

SULLA 13 A QUESTIONE

12 PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITA , DA PARTE DI COLORO NEI CUI CONFRONTI VENGANO ADOTTATI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , DI ACCEDERE NUOVAMENTE AL TERRITORIO DELLO STATO INTERESSATO E CHIEDERVI UN NUOVO PERMESSO DI SOGGIORNO , VA RILEVATO CHE QUALSIASI CITTADINO DI UNO DEGLI STATI MEMBRI CHE DESIDERI CERCARE LAVORO IN UN ALTRO STATO MEMBRO PUO CHIEDERE NUOVAMENTE UN PERMESSO DI SOGGIORNO . TALE DOMANDA , SE PRESENTATA DOPO UN RAGIONEVOLE PERIODO DI TEMPO , VA ESAMINATA DALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA COMPETENTE DELLO STATO OSPITANTE CHE DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE , IN PARTICOLARE , LE RAGIONI ADDOTTE DALL ' INTERESSATO PER DIMOSTRARE IL MUTAMENTO OBIETTIVO DELLE CIRCOSTANZE IN BASE ALLE QUALI ERA STATO ADOTTATO IL PRIMO PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO . TUTTAVIA , QUALORA SUSSISTA NEI CONFRONTI DELL ' INTERESSATO , E CONTINUI A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI SI DA TRATTENERLO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO DI CUI TRATTASI , UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO VALIDAMENTE ADOTTATO A NORMA DEL DIRITTO COMUNITARIO , QUESTO NON GLI ATTRIBUISCE AFFATTO IL DIRITTO DI ACCEDERE AL SUDDETTO TERRITORIO NELLE MORE DELL ' ESAME DELLA NUOVA DOMANDA .

SULLA 14 A QUESTIONE

13 L ' ART . 6 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 PRESCRIVE CHE VENGANO PORTATI A CONOSCENZA DELL ' INTERESSATO I MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA O DI SANITA PUBBLICA SU CUI E FONDATO IL PROVVEDIMENTO PRESO NEI SUOI CONFRONTI , SALVO IL CASO IN CUI VI OSTINO MOTIVI INERENTI ALLA SICUREZZA DELLO STATO . SI EVINCE DALLO SCOPO DELLA DIRETTIVA CHE LA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI DEVE ESSERE SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATA E PRECISA ONDE CONSENTIRE ALL ' INTERESSATO LA DIFESA DEI PROPRI INTERESSI . PER QUANTO CONCERNE LA LINGUA DA IMPIEGARE , RISULTA DAL FASCICOLO DI CAUSA CHE LE ATTRICI NELLE CAUSE PRINCIPALI SONO CITTADINE FRANCESI E CHE I PROVVEDIMENTI NEI LORO CONFRONTI SONO STATI REDATTI IN FRANCESE , TALCHE NON E EVIDENTE LA PERTINENZA DELLA QUESTIONE . BASTA , COMUNQUE , CHE LA NOTIFICA VENGA EFFETTUATA IN CONDIZIONI TALI DA CONSENTIRE ALL ' INTERESSATO DI RENDERSI CONTO DEL SUO CONTENUTO E DEI SUOI EFFETTI .

II - SULLE QUESTIONI RELATIVE ALLE GARANZIE PROCEDURALI

14 TALI QUESTIONI RIGUARDANO ESSENZIALMENTE LA COMPOSIZIONE DELL ' ' AUTORITA COMPETENTE ' MENZIONATA NELL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , LA QUALIFICA E LA DURATA DEL MANDATO DEI SUOI COMPONENTI , L ' EVENTUALE LEGAME FRA QUESTI E L ' AUTORITA CHE PROVVEDE ALLA LORO RETRIBUZIONE , LE MODALITA SECONDO CUI L ' AUTORITA VA ADITA ED IL PROCEDIMENTO DINANZI AD ESSA .

15 L ' ART . 9 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA HA LO SCOPO DI ATTRIBUIRE UN MINIMO DI GARANZIE PROCEDURALI AI SOGGETTI COLPITI DA UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO . NEL CASO IN CUI I RICORSI GIURIDIZIONALI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI VERTANO SOLTANTO SULLA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO , L ' INTERVENTO DELL ' AUTORITA COMPETENTE DEVE CONSENTIRE DI OTTENERE UN ESAME DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE , COMPRESI I MOTIVI DI OPPORTUNITA SU CUI SI FONDA IL PROVVEDIMENTO CONSIDERATO , PRIMA CHE ESSO VENGA DEFINITIVAMENTE ADOTTATO . L ' INTERESSATO DEVE ESSERE IN GRADO DI FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA DINANZI A TALE AUTORITA E DI FARSI ASSISTERE O RAPPRESENTARE SECONDO LE MODALITA PROCEDURALI CONTEMPLATE DAL DIRITTO NAZIONALE . LO STESSO ARTICOLO , AL N . 2 , DISPONE CHE I SOGGETTI DESTINATARI DI UNA DECISIONE , CON CUI SI RIFIUTI IL RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO , NONCHE DI UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO PRIMA ANCORA DEL RILASCIO DI DETTO PERMESSO , POSSONO CHIEDERE CHE TALI PROVVEDIMENTI SIANO SOTTOPOSTI ALL ' ESAME DELL ' AUTORITA COMPETENTE .

16 LA DIRETTIVA NON PRECISA LE MODALITA DI NOMINA DELL ' AUTORITA COMPETENTE DI CUI ALL ' ART . 9 , NON IMPONE CHE ESSA SIA UN ORGANO GIURISDIZIONALE O SIA COMPOSTA DA MAGISTRATI , NE TAMPOCO PRESCRIVE CHE I SUOI MEMBRI SIANO NOMINATI PER UN PERIODO DETERMINATO . L ' ESSENZIALE E CHE RISULTI CHIARAMENTE CHE L ' AUTORITA ESERCITA IN PIENA AUTONOMIA LE PROPRIE FUNZIONI E CHE , NEL LORO ESERCIZIO , ESSA NON SIA SOTTOPOSTA , DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE , AL CONTROLLO DELL ' AUTORITA CUI SPETTA L ' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PRESI IN CONSIDERAZIONE DALLA DIRETTIVA . PURCHE RICORRA TALE CONDIZIONE , NE LE DISPOSIZIONI NE LO SCOPO DELLA DIRETTIVA OSTANO IN ALCUN MODO A CHE I MEMBRI DELL ' AUTORITA VENGANO RETRIBUITI A CARICO DEL BILANCIO DELL ' AMMINISTRAZIONE DI CUI FA PARTE L ' AUTORITA COMPETENTE AD ADOTTARE EVENTUALI PROVVEDIMENTI OVVERO A CHE UN DIPENDENTE DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE FUNGA DA SEGRETARIO DELL ' AUTORITA COMETENTE .

17 PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITA SECONDO CUI VA ADITA L ' AUTORITA COMPETENTE NEL CASO DI CUI ALL ' ART . 9 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA QUESTA NON CONTIENE ALCUNA DISPOSIZIONE VINCOLANTE . PUR NON ESCLUDENDO CHE L ' AUTORITA VENGA ADITA DIRETTAMENTE DALL ' INTERESSATO , ESSA TUTTAVIA NON LO IMPONE , LASCIANDO GLI STATI MEMBRI LIBERI DI SCEGLIERE AL RIGUARDO , PURCHE TALE ADIZIONE SIA GARANTITA UNA VOLTA CHE L ' INTERESSATO L ' ABBIA CHIESTA .

18 IN ORDINE ALLA FORMA DEL PARERE DELL ' AUTORITA COMPETENTE , QUESTO , COME SI RICAVA DAGLI SCOPI DEL SISTEMA ISTITUITO DALLA DIRETTIVA , VA DEBITAMENTE NOTIFICATO ALL ' INTERESSATO , MA LA DIRETTIVA NON IMPONE L ' OBBLIGO DI INDICARVI I NOMI O LE QUALITA DEI MEMBRI DELL ' AUTORITA .

19 PER QUANTO CONCERNE LE QUESTIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALL ' AUTORITA COMPETENTE , IVI COMPRESE NON SOLTANTO LE NORME PROCEDURALI MA ALTRESI QUELLE ATTINENTI ALLA PROVA , BASTA RICORDARE , COME ACCENNATO IN PRECEDENZA , CHE LA DIRETTIVA N . 64/221 STABILISCE ESPRESSAMENTE , ALL ' ART . 9 , N . 1 , CHE L ' INTERESSATO DEVE POTER FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA DINANZI ALL ' AUTORITA DI CUI TRATTASI E FARSI ASSISTERE O RAPPRESENTARE SECONDO LE MODALITA PROCEDURALI CONTEMPLATE DAL DIRITTO NAZIONALE . TALI MODALITA NON POSSONO ESSERE MENO FAVOREVOLI ALL ' INTERESSATO DI QUELLE CHE SI APPLICANO DINANZI AD ALTRE ANALOGHE AUTORITA NAZIONALI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

20 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO BELGA , DAL GOVERNO FRANCESE , DAL GOVERNO ITALIANO , DAL GOVERNO OLANDESE , DAL GOVERNO BRITANNICO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLE CAUSE PRINCIPALI , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI LIEGI , IN SEDE DI PROCEDIMENTO D ' URGENZA , CON ORDINANZA 8 MAGGIO 1981 , DICHIARA :

1* UNO STATO MEMBRO NON PUO IN FORZA DELLA RISERVA RELATIVA ALL ' ORDINE PUBBLICO DI CUI AGLI ARTT . 48 E 56 DEL TRATTATO , ALLONTANARE DAL PROPRIO TERRITORIO UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO NE RIFIUTARGLI L ' ACCESSO AL PROPRIO TERRITORIO A MOTIVO DI UN COMPORTAMENTO CHE , OVE SIA POSTO IN ESSERE DA CITTADINI DEL PRIMO STATO MEMBRO , NON DA LUOGO A MISURE REPRESSIVE O AD ALTRI PROVVEDIMENTI CONCRETI ED EFFETTIVI VOLTI A COMBATTERLO .

2*NON POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE , NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , PER QUANTO CONCERNE I PROVVEDIMENTI INTESI ALLA TUTELA DELL ' ORDINE PUBBLICO E DELLA PUBBLICA SICUREZZA , MOTIVI CHE PRESCINDANO DAL CASO SINGOLO .

3*QUALSIASI CITTADINO DI UNO DEGLI STATI MEMBRI CHE DESIDERI CERCARE LAVORO IN UN ALTRO STATO MEMBRO PUO , QUALORA SIA STATO ADOTTATO , IN PRECEDENZA , NEI SUOI CONFRONTI , UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DI QUESTO STATO , CHIEDERE NUOVAMENTE UN PERMESSO DI SOGGIORNO . TALE DOMANDA , SE PRESENTATA DOPO UN RAGIONEVOLE PERIODO DI TEMPO , VA ESAMINATA DALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA COMPETENTE DELLO STATO OSPITANTE CHE DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE , IN PARTICOLARE , LE RAGIONI ADDOTTE DALL ' INTERESSATO PER DIMOSTRARE IL MUTAMENTO OBIETTIVO DELLE CIRCOSTANZE IN BASE ALLE QUALI ERA STATO ADOTTATO IL PRIMO PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO .

4*LA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI SU CUI E BASATO UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO O IL RIFIUTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEVE ESSERE SUFFICIENTEMENTE DETTAGLIATA E PRECISA ONDE CONSENTIRE ALL ' INTERESSATO LA DIFESA DEI PROPRI INTERESSI .

5*IL DIRITTO COMUNITARIO NON IMPONE CHE L ' AUTORITA COMPETENTE DI CUI ALL ' ART . 9 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 SIA UN ORGANO GIURISDIZIONALE O SIA COMPOSTA DA MAGISTRATI , NE CHE I SUOI MEMBRI SIANO NOMINATI PER UN PERIODO DETERMINATO . IL DIRITTO COMUNITARIO NON OSTA A CHE I MEMBRI DELL ' AUTORITA VENGANO RETRIBUITI A CARICO DEL BILANCIO DELL ' AMMINISTRAZIONE DI CUI FA PARTE L ' AUTORITA COMPETENTE AD ADOTTARE EVENTUALI PROVVEDIMENTI NE A CHE UN DIPENDENTE DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE FUNGA DA SEGRETARIO DELL ' AUTORITA COMPETENTE .

6*LA DIRETTIVA N . 64/221 , PUR NON ESCLUDENDO CHE L ' AUTORITA COMPETENTE VENGA ADITA DIRETTAMENTE DALL ' INTERESSATO , TUTTAVIA NON LO IMPONE , LASCIANDO GLI STATI MEMBRI LIBERI DI SCEGLIERE AL RIGUARDO , PURCHE TALE ADIZIONE SIA GARANTITA UNA VOLTA CHE L ' INTERESSATO L ' ABBIA CHIESTA .

7*IL PARERE DELL ' AUTORITA COMPETENTE VA DEBITAMENTE NOTIFICATO ALL ' INTERESSATO .

8*L ' INTERESSATO DEVE POTER FAR VALERE I PROPRI MEZZI DI DIFESA DINANZI ALL ' AUTORITA COMPETENTE E FARSI ASSISTERE O RAPPRESENTARE SECONDO LE MODALITA PROCEDURALI CONTEMPLATE DAL DIRITTO NAZIONALE . TALI MODALITA NON POSSONO ESSERE MENO FAVOREVOLI ALL ' INTERESSATO DI QUELLE CHE SI APPLICANO DINANZI AD ALTRE ANALOGHE AUTORITA NAZIONALI .

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