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Document 61981CJ0092
Judgment of the Court (Second Chamber) of 10 June 1982. # Antonia Caracciolo (née Camera) v Institut national d'assurance maladie-invalidité and Union nationale des mutualités socialistes. # Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - Belgium. # Social security for migrant workers - Invalidity pension. # Case 92/81.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 giugno 1982.
Antonia Camera, in Caracciolo, contro Institut national d'assurance maladie-invalidité e Union nationale des mutualités socialistes.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Belgio.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Pensione d'invalidità.
Causa 92/81.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 giugno 1982.
Antonia Camera, in Caracciolo, contro Institut national d'assurance maladie-invalidité e Union nationale des mutualités socialistes.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Belgio.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Pensione d'invalidità.
Causa 92/81.
Raccolta della Giurisprudenza 1982 -02213
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:219
*A6* Tribunal du travail de Bruxelles, 9e chambre, jugement du 17/12/74 (2.666/70 74/19736)
*A7* Tribunal du travail de Bruxelles, 9e chambre, jugement du 07/05/76 (2.666/70 76/07325)
*A8* Cour du travail de Bruxelles, 8e chambre, arrêt du 24/11/77 (6572)
*A9* Cour de cassation (Belgique), 3e chambre, arrêt du 06/04/81 (5960)
- Journal des tribunaux du travail 1981 p.244-247
- Pasicrisie belge 1981 I p.855-861
*P1* Cour de cassation (Belgique), 3e chambre, arrêt du 29/11/82 (5960)
- Pasicrisie belge 1983 I p.401-403
- Rechtskundig weekblad 1983-84 Col.1335-1338
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 10 GIUGNO 1982. - ANTONIA CAMERA, IN CARACCIOLO, CONTRO INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE E UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR DE CASSATION DEL BELGIO). - PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PENSIONE D'INVALIDITA'. - CAUSA 92/81.
raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 02213
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - DOMANDE , DICHIARAZIONI O RICORSI - PRESENTAZIONE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE - EFFETTI - SOGGIORNO IRREGOLARE DELL ' INTERESSATO NELLO STATO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 4 , ART . 83 )
2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - PRESTAZIONI - CLAUSOLE DI SOGGIORNO - SOPPRESSIONE - APPLICAZIONE ALLE PRESTAZIONI DI INVALIDITA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 3 , ART . 10 , N . 1 )
1 . L ' ART . 83 DEL REGOLAMENTO N . 4 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA ALL ' AUTORITA , ALL ' ISTITUZIONE O ALL ' ENTE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE A CORRISPONDERE LA PRESTAZIONE HA GLI STESSI EFFETTI DELLA DIRETTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALLE AUTORITA COMPETENTI DI QUEST ' ULTIMO STATO . UNA SIFFATTA INTERPRETAZIONE E CONFORME AL SISTEMA DEL REGOLAMENTO N . 4 IL QUALE , SU QUESTO PUNTO , MIRA SOLTANTO AD EVI TARE CHE I LAVORATORI MIGRANTI PERDANO I LORO DIRITTI A CAUSA DI SEMPLICI FORMALITA AMMINISTRATIVE . NE CONSEGUE CHE L ' ART . 83 DEL REGOLAMENTO N . 4 NON RIGUARDA LE NORME SOSTANZIALI DA APPLICARE IN MATERIA . LA CIRCOSTANZA CHE , AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO DI APPARTENENZA DELL ' AUTORITA COMPETENTE , L ' INTERESSATO ABBIA SOGGIORNATO IRREGOLARMENTE NELLO STATO IN CUI HA PRESENTATO LA DOMANDA NON INCIDE AFFATTO SU QUESTA INTERPRETAZIONE .
2 . L ' ART . 10 , N . 1 DEL REGOLAMENTO N . 3 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ENTE ASSICURATIVO DELLO STATO MEMBRO COMPE TENTE NON PUO APPLICARE ALLE PRESTAZIONI D ' INVALIDITA IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA .
NEL PROCEDIMENTO 92/81 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA TERZA SEZIONE DELLA COUR DE CASSATION DEL BELGIO , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA
ANTONIA CAMERA , IN CARACCIOLO , RESIDENTE IN ARASI ( REGGIO CALABRIA , ITALIA ), VIA SAN NICOLA 22 , RICORRENTE IN CASSAZIONE ,
E
1 . INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , CON SEDE IN BRUXELLES , AVENUE DE TERVUREN 211 , RESISTENTE IN CASSAZIONE ,
2 . UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES , CON SEDE IN BRUXELLES , RUE SAINT-JEAN 32-38 , RESISTENTE IN CASSAZIONE ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO 25 SETTEMBRE 1958 , N . 3 , RELATIVO ALLA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI , E 3 DICEMBRE 1958 , N . 4 , CHE DETERMINA LE MODALITA DI APPLICAZIONE E INTEGRA LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 3/58 ,
1 CON ORDINANZA 6 APRILE 1981 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 16 DELLO STESSO MESE , LA COUR DE CASSATION DEL BELGIO HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , TRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO 25 SETTEMBRE 1958 , N . 3 PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI ( GU 1958 , PAG . 561 ) E 3 DICEMBRE 1958 , N . 4 , CHE DETERMINA LE MODALITA DI APPLICAZIONE E INTEGRA LE DISPOSIZIONI DEL SUDDETTO REGOLAMENTO N . 3 ( GU 1958 , PAG . 597 ). DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NEL CONTESTO DEL RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO CONTRO UNA SENTENZA DELLA COUR DU TRAVAIL DI BRUXELLES CHE CONFERMAVA LA SENTENZA DEL TRIBUNAL DU TRAVAIL DI BRUXELLES CON LA QUALE ERA STATA RESPINTA LA DOMANDA DELLA SIG.RA CAMERA , INTESA AD OTTENERE IL VERSAMENTO DI UNA PENSIONE D ' INVALIDITA DA PARTE DELL ' INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE ( IN PROSIEGUO ' INAMI ' ).
2 IL 12 LUGLIO 1965 LA SIG.RA CAMERA , RICORRENTE PER CASSAZIONE , VENIVA DICHIARATA INABILE AL LAVORO NEL BELGIO . IL 9 NOVEMBRE 1965 IL CONSULENTE MEDICO DEL SUO ISTITUTO ASSICURATIVO , L ' UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES , LA AUTORIZZAVA A SOGGIORNARE IN ITALIA PER UN MESE , DAL 15 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE 1965 . NON ESSENDO RITORNATA NEL BELGIO ALLA SCADENZA DI TALE PERIODO , L ' INTERESSATA NON SI PRESENTAVA ALLA VISITA MEDICA ORDINATA , IL 30 DICEMBRE 1965 , DAL MEDICO DEL SUO ISTITUTO ASSICURATIVO . IN SEGUITO AD UN ACCERTAMENTO EFFETTUATO IL 5 GENNAIO 1966 DALL ' ISTITUTO ITALIANO PER L ' ASSICURAZIONE MALATTIA ( IN PROSIEGUO ' INPS ' ), COMPETENTE IN FORZA DELL ' ACCORDO AMMINISTRATIVO ITALO-BELGA DEL 20 OTTOBRE 1950 , ESSA VENIVA DICHIARATA ATTA A RIPRENDERE IL LAVORO E , ALLA STESSA DATA , VENIVA SOSPESO IL VERSAMENTO NEI SUOI CONFRONTI DELLE INDENNITA DI MALATTIA . IL 31 GENNAIO 1966 ESSA PRESENTAVA ALL ' INAMI , TRAMITE L ' INPS , A NORMA DEI REGOLAMENTI NN . 3 E 4 , UNA DOMANDA DI PENSIONE D ' INVALIDITA . TUTTAVIA , LA SIG.RA CAMERA NON IMPUGNAVA IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLE INDENNITA E NON FACEVA VALERE IL CARATTERE PERMANENTE DELL ' INABILITA AL LAVORO . IL 26 NOVEMBRE 1966 L ' INVALIDITA VENIVA RICONOSCIUTA IN ITALIA . TUTTAVIA , LA DOMANDA DA ESSA PRESENTATA PER OTTENERE UNA PENSIONE D ' INVALIDITA VENIVA RESPINTA IL 31 MAGGIO 1968 CON DECISIONE DELL ' INAMI , CUI LA DOMANDA ERA STATA TRASMESSA , PER IL MOTIVO CHE L ' INTERESSATA AVEVA SOGGIORNATO IN ITALIA SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSULENTE MEDICO DELL ' ISTITUZIONE . QUESTA DECISIONE NEGATIVA VENIVA CONFERMATA , IL 12 MAGGIO 1969 , IN BASE AL NUOVO MOTIVO RELATIVO AL FATTO CHE L ' INTERESSATA NON AVEVA , IN QUANTO ASSICURATA BELGA , FATTO VALERE O ESERCITATO PIENAMENTE IL SUO DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN DANARO DELL ' ASSICURAZIONE MALATTIA , COME PREVISTO DALLA LEGGE BELGA DEL 9 AGOSTO 1963 .
3 LA SENTENZA D ' APPELLO DELLA COUR DU TRAVAIL DI BRUXELLES CONFERMAVA LA SENTENZA DEL TRIBUNAL DU TRAVAIL CON LA QUALE ERA STATA RESPINTA LA DOMANDA DELL ' INTERESSATA , PER IL MOTIVO CHE , ESSENDO STATA ESCLUSA DALL ' ASSICURAZIONE MALATTIA E INVALIDITA A DECORRERE DAL 6 GENNAIO 1966 , QUESTA NON SI TROVAVA PIU IN UNA DELLE SITUAZIONI CUI SI APPLICA L ' ACCORDO AMMINISTRATIVO ITALOBELGA DEL 20 OTTOBRE 1950 , RIMASTO IN VIGORE IN FORZA DELL ' ART . 6 , NN . 1 E 2 , DEL REGOLAMENTO N . 4 , CHE DISCIPLINA LE MODALITA DELLA DICHIARAZIONE D ' INVALIDITA . DI CONSEGUENZA , SECONDO LA COUR DU TRAVAIL , AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE ALL ' INPS DELLA DOMANDA RELATIVA ALLA PENSIONE D ' INVALIDITA , L ' INTERESSATA ERA ESCLUSIVAMENTE SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE BELGA . ORA , SEMPRE SECONDO LA COUR DU TRAVAIL E AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE BELGHE , LA DOMANDA DI PENSIONE D ' INVALIDITA ERA IRREGOLARE IN QUANTO LA RICHIEDENTE NON AVEVA DICHIARATO LA SUA NUOVA INABILITA AL LAVORO AL PROPRIO ISTITUTO ASSICURATIVO NEL BELGIO E , IN OGNI CASO , NON POTEVA FRUIRE DELL ' INDENNITA CONTEMPLATA DALL ' ART . 70 , N . 1 , DELLA SUMMENZIONATA LEGGE BELGA , CHE SANCISCE IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI DI MALATTIA .
4 NEL RICORSO PER CASSAZIONE , LA SIG.RA CAMERA FACEVA VALERE FRA L ' ALTRO CHE LA SUA DOMANDA DI PENSIONE D ' INVALIDITA , PRESENTATA ALL ' INPS E IMPLICANTE LA DICHIARAZIONE D ' INVALIDITA , DOVEVA ESSERE CONSIDERATA , IN FORZA DELL ' ART . 83 DEL REGOLAMENTO N . 4 , EQUIVALENTE ALLA DICHIARAZIONE ALL ' AUTORITA COMPETENTE BELGA E CHE , INOLTRE , IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA ERA DIVENUTO INAPPLICABILE , IN QUANTO CONTRASTANTE CON QUANTO DISPOSTO DALL ' ART . 10 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 3 .
5 PER RISOLVERE IL SUDDETTO PROBLEMA , LA COUR DE CASSATION HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :
' 1 ) NEL CASO IN CUI UN LAVORATORE , AVENTE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN DENARO DELL ' ASSICURAZIONE MALATTIA-INVALIDITA IN UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA EUROPEA , SIA STATO AUTORIZZATO A SOGGIORNARE IN UN ALTRO STATO MEMBRO PER SOTTOPORSI A CURE SANITARIE E SIA RIMASTO IN QUESTO STATO MEMBRO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO E IN CONDIZIONI IRREGOLARI SOTTO IL PROFILO DELLA NORMATIVA DELLO STATO D ' ORIGINE E DI UN ACCORDO AMMINISTRA TIVO STIPULATO FRA I DUE STATI , RIMASTO VIGENTE IN FORZA DEI REGOLAMENTI CEE , NN . 3 E 4 , RELATIVO ALLA PREVIDENZA SOCIALE A FAVORE DEI LAVORATORI MIGRANTI , SE L ' ART . 83 DEL REGOLAMENTO N . 4 VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE DETTA DISPOSIZIONE NON SOLO STABILISCE LA DATA IN CUI LE DICHIARAZIONI O I RICORSI SI CONSIDERANO PRESENTATI ALL ' AUTORITA , ALL ' ISTITUZIONE O ALL ' ENTE COMPETENTE A CONOSCERNE , MA RICONOSCE INOLTRE LA REGOLARITA DELLA DOMANDA QUALORA QUESTA SIA STATA PRESENTATA AD UN ' AUTORITA , ISTITUZIONE OD ENTE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO DI APPARTENENZA DELL ' AUTORITA , DELL ' ISTITUZIONE O DELL ' ENTE COMPETENTE A CONOSCERNE .
2)QUALORA LA PRIMA QUESTIONE VENGA RISOLTA AFFERMATIVAMENTE , SE DETTA DISPOSIZIONE VADA INTERPRETATA NEL SENSO CHE SI DEVE CONSIDERARE VALIDA UNA DOMANDA PRESENTATA COME ESPOSTO IN PRECEDENZA , MENTRE , SECONDO LA NORMATIVA DELLO STATO DELL ' AUTORITA COMPETENTE , IL RICHIENDENTE RISIEDEVA IRREGOLARMENTE NELL ' ALTRO STATO .
3)NELLO STESSO CASO , SE LE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 10 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 3 , RELATIVO ALLA PREVIDENZA SOCIALE A FAVORE DEI LAVORATORI MIGRANTI , OSTINO A CHE L ' ENTE PREVIDENZIALE DELLO STATO D ' ORIGINE APPLICHI IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI CONTEMPLATO DALLA NORMATIVA NAZIONALE , NELLA FATTISPECIE LA LEGGE BELGA 9 AGOSTO 1963 E IL SUO ART . 70 , N . 1 ' .
SULLA PRIMA E SULLA SECONDA QUESTIONE
6 L ' ART . 83 DEL REGOLAMENTO N . 4 , CUI SI RIFERISCE LA PRIMA QUESTIONE FORMULATA DA COUR DE CASSATION , DISPONE CHE ' LA DATA IN CUI SONO STATE PRESENTATE LE DOMANDE , LE DICHIARAZIONI O I RICORSI PRESSO UN ' AUTORITA , UN ' ISTITUZIONE O UN ORGANISMO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E CONSIDERATA COME DATA DI PRESENTAZIONE ALL ' AUTORITA , ALL ' ISTITUZIONE O ALL ' ORGANISMO COMPETENTE ' .
7 DAL TESTO STESSO DI QUESTA DISPOSIZIONE RISULTA CH ' ESSA RIGUARDA IL DEPOSITO DELLE DOMANDE PRESENTATE DAI LAVORATORI MIGRANTI . IL SUO SCOPO E QUELLO DI AGEVOLARE , DAL PUNTO DIVISTA AMMINISTRATIVO , LE PRATICHE DEGLI INTERESSATI , DATA LA COMPLESSITA DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ESISTENTI NEI VARI STATI MEMBRI , E DI EVITARE CHE , PER RAGIONI PURAMENTE FORMALI , GLI INTERESSATI POSSANO ESSERE PRIVATI DEI LORO DIRITTI . PERCIO , IN FORZA DELL ' ART . 83 DEL REGOLAMENTO N . 4 , LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA AD UN ' AUTORITA , UN ' ISTITUZIONE O UN ENTE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLO STATO COMPETENTE A CORRISPONDERE LA PRESTAZIONE HA GLI STESSI EFFETTI DELLA DIRETTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL ' AUTORITA COMPETENTE DI QUEST ' ULTIMO STATO .
8 PER CONTRO , NON SI PUO ESTENDERE LA PORTATA DI QUESTO ARTICOLO NEL SENSO CHE , AL DI FUORI DELLE QUESTIONI DI FORMA , ESSO RIGUARDEREBBE ANCHE LE NORME SOSTANZIALI DA APPLICARE IN MATERIA .
9 SI DEVE QUINDI DICHIARARE CHE L ' ART . 83 DEL REGOLAMENTO N . 4 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA ALL ' AUTORITA , ALL ' ISTITUZIONE O ALL ' ENTE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE A CORRISPONDERE LA PRESTAZIONE HA GLI STESSI EFFETTI DELLA DIRETTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALLE AUTORITA COMPETENTI DI QUEST ' ULTIMO STATO . UNA SIFFATTA INTERPRETAZIONE E D ' ALTRONDE CONFORME AL SISTEMA DEL REGOLAMENTO N . 4 , IL QUALE , SU QUESTO PUNTO , MIRA SOLTANTO AD EVITARE CHE I LAVORATORI MIGRANTI PERDANO I LORO DIRITTI A CAUSA DI SEMPLICI FORMALITA AMMINISTRATIVE . NE CONSEGUE CHE L ' ART . 83 DEL REGOLAMENTO N . 4 NON RIGUARDA LE NORME SOSTANZIALI DA APPLICARE IN MATERIA .
10 LA CIRCOSTANZA CHE , AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO DI APPARTENENZA DELL ' AUTORITA COMPETENTE , L ' INTERESSATO RISIEDESSE IRREGOLARMENTE NELLO STATO IN CUI HA PRESENTATO LA DOMANDA NON INCIDE AFFATTO SULLA SOLUZIONE SOPRA INDICATA .
SULLA TERZA QUESTIONE
11 CON LA TERZA QUESTIONE , IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE SE L ' ART . 10 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 3 OSTI ALL ' APPLICAZIONE , DA PARTE DELL ' ISTITUZIONE DELLO STATO COMPETENTE , CUI SI RICHIEDE LA PRESTAZIONE , DEL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA SANCITO DALLA NORMATIVA NAZIONALE DI TALE STATO , E CIOE , NEL CASO DI SPECIE , DALL ' ART . 70 , N . 1 , DELLA LEGGE BELGA 9 AGOSTO 1963 , IL QUALE DISPONE :
' SALVO ECCEZIONI PREVISTE DAL RE , LE PRESTAZIONI CONTEMPLATE DALLA PRESENTE LEGGE NON VENGONO CORRISPOSTE QUANDO IL BENEFICIARIO NON SI TROVI EFFETTIVAMENTE SUL TERRITORIO BELGA AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI STESSE OVVERO QUANDO LE PRESTAZIONI DI MALATTIA SIANO STATE EROGATE FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE ' .
12 A NORMA DELL ' ART . 10 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 3 , ' LE PENSIONI O RENDITE E GLI ASSEGNI IN CASO DI MORTE ACQUISITI IN VIRTU DELLA LEGISLAZIONE DI UNO O PIU STATI MEMBRI NON POSSONO SUBIRE ALCUNA RIDUZIONE , MODIFICA , SOPPRESSIONE . . . PER IL FATTO CHE IL BENEFICIARIO RISIEDA NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI SI TROVA L ' ISTITUZIONE DEBITRICE ' .
13 IN FORZA DELL ' ART . 26 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 3 , LA SUDDETTA DISPOSIZIONE SI APPLICA PER ANALOGIA ALLE PRESTAZIONI PER IL CASO D ' INVALIDITA .
14 COME E STATO GIA RILEVATO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , FRA L ' ALTRO NELLA SENTENZA 7 NOVEMBRE 1973 ( CAUSA 51/72 , SMIEJA , RACC . PAG . 1213 ), LA SUDDETTA DISPOSIZIONE DELL ' ART . 10 HA LO SCOPO DI FAVORIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , TUTELANDO GLI INTERESSATI CONTRO GLI SVANTAGGI CHE POTREBBERO DERIVARE DAL TRASFERIMENTO DELLA LORO RESIDENZA DA UNA STATO MEMBRO AD UN ALTRO . NE CONSEGUE CHE , IN FORZA DI TALE DISPOSIZIONE , NON SOLTANTO L ' INTERESSATO CONSERVA IL DIRITTO DI FRUIRE DELLE PENSIONI , DELLE RENDITE E DEGLI ASSEGNI ACQUISITI IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DI UNO O PIU STATI MEMBRI , ANCHE DOPO AVER STABILITO LA PROPRIA RESIDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO , MA INOLTRE NON PUO ESSERGLI PRECLUSO L ' ACQUISTO DI UN SIFFATTO DIRITTO PER L ' UNICO MOTIVO CHE EGLI NON RISIEDE NEL TERRITORIO DELLO STATO IN CUI SI TROVA L ' ISTITUZIONE DEBITRICE .
15 INOLTRE , E UTILE AGGIUNGERE CHE , PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI DI MALATTIA , LA QUESTIONE E DISCIPLINATA DALL ' ART . 19 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 3 , IL QUALE PREVEDE LA CONSERVAZIONE , DA PARTE DEI LAVORATORI SUBORDINATI O ASSIMILATI , IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA LORO RESIDENZA DA UNO STATO MEMBRO AD UN ALTRO , DEI DIRITTI ALLE PRESTAZIONI DI MALATTIA , ESIGENDO TUTTAVIA ' L ' AUTORIZZAZIONE DELL ' ISTITUZIONE COMPETENTE , CHE TIENE DEBITO CONTO DEI MOTIVI DI TALE TRASFERI MENTO ' . VA PERO SOTTOLINEATO CHE QUESTA DISPOSIZIONE SI APPLICA UNICAMENTE ALLE PRESTAZIONI DI MALATTIA , NON ALLE PRESTAZIONI D ' INVALIDITA .
16 DALLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI RISULTA CHE L ' ART . 10 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 3 , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ENTE ASSICURATIVO DELLO STATO D ' ORIGINE NON PUO APPLICARE ALLE PRESTAZIONI D ' INVALIDITA IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA CUI SI RIFERISCE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE .
SULLE SPESE
17 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .
18 NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA COUR DE CASSATION DEL BELGIO CON ORDINANZA 6 APRILE 1981 , DICHIARA :
1* L ' ART . 83 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 3 DICEMBRE 1958 , N . 4 , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA ALL ' AUTORITA , ALL ' ISTITUZIONE O ALL ' ENTE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE A CORRISPONDERE LA PRESTAZIONE HA GLI STESSI EFFETTI DELLA DIRETTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL ' AUTORITA COMPETENTE DI QUEST ' ULTIMO STATO .
2*LA CIRCOSTANZA CHE LA PERSONA INTERESSATA RISIEDESSE IRREGOLARMENTE , AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO COMPETENTE , NELLO STATO IN CUI HA PRESENTATO LA DOMANDA NON INCIDE ASSOLUTAMENTE SUL FATTO CHE TALE PRESENTAZIONE HA GLI STESSI EFFETTI DELLA DIRETTA PRESENTAZIONE ALL ' AUTORITA COMPETENTE DELLO STATO D ' ORIGINE .
3*L ' ART . 10 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 SETTEMBRE 1958 , N . 3 , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ENTE ASSICURATIVO DELLO STATO D ' ORIGINE NON PUO APPLICARE ALLE PRESTAZIONI D ' INVALIDITA IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA CUI SI RIFERISCE IL GIUDICE DI RINVIO .