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Document 61981CJ0077

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 febbraio 1982.
Zuckerfabrik Franken GmbH contro Repubblica federale di Germania.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania.
Premio di denaturazione per lo zucchero.
Causa 77/81.

Raccolta della Giurisprudenza 1982 -00681

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:70

61981J0077

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 18 FEBBRAIO 1982. - ZUCKERFABRIK FRANKEN GMBH CONTRO REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. - (DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL VERWALTUNGSGERICHT DI FRANCOFORTE SUL MENO). - PREMIO DI DENATURAZIONE PER LO ZUCCHERO. - CAUSA 77/81.

raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 00681


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - ZUCCHERO - PREMIO DI DENATURAZIONE - PRESUPPOSTI PER L ' ATTRIBUZIONE - USO DI ZUCCHERO DENATURATO PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE - USO NON CONFORME EFFETTUATO DA TERZI - RESPONSABILITA DEL DESTINATARIO DEL TITOLO DI PREMIO

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2049/69 ; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 100/72 )

Massima


IL DESTINATARIO DI UN TITOLO DI PREMIO DI DENATURAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO N . 100/72 E TENUTO , IN FORZA DI DETTO REGOLAMENTO NONCHE DEL REGOLAMENTO N . 2049/69 , AD USARE LO ZUCCHERO DENATURATO SOLO PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE .

LA DISCIPLINA NAZIONALE LA QUALE DISPONGA CHE ESSO E RESPONSABILE DELL ' USO NON CONFORME ALLA DESTINAZIONE PRESCRITTA CHE NE SIA STATO FATTO DA TERZI NON E IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 77/81 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA PRIMA SEZIONE DEL VERWALTUNGSGERICHT DI FRANCOFORTE SUL MENO , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

ZUCKERFABRIK FRANKEN GMBH , CON SEDE IN OCHSENFURT ,

E

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , RAPPRESENTATA DALLA BUNDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG ( BALM ), FRANCOFORTE SUL MENO ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 14 , N . 1 , LETT . B ), DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 14 GENNAIO 1972 , N . 100 , CHE STABILISCE LE MODALITA DI APPLICAZIONE RELATIVE ALLA DENATURAZIONE DI ZUCCHERO PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE ( GU N . L 12 , PAG . 15 ),

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 26 FEBBRAIO 1981 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 7 APRILE 1981 , IL VERWALTUNGSGERICHT DI FRANCOFORTE SUL MENO HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE CIRCA L ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 14 GENNAIO 1972 , N . 100 , CHE STABILISCE LE MODALITA DI APPLICAZIONE RELATIVE ALLA DENATURAZIONE DI ZUCCHERO PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE ( GU N . L 12 , PAG . 15 ) ED IN PARTICOLARE DELL ' ART . 14 , N . 1 , LETT . B ).

2 DETTA QUESTIONE E SORTA NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA FRA UNO ZUCCHERIFICIO TEDESCO CHE , OTTENUTI I TITOLI DI PREMIO DI DENATURAZIONE PER 114 500 TONNELLATE DI ZUCCHERO , NEL 1972 , LE DENATURAVA E INCASSAVA IL RELATIVO PREMIO CONTEMPLATO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 17 OTTOBRE 1969 , N . 2049 , CHE STABILISCE LE NORME GENERALI RELATIVE ALLA DENATURAZIONE DELLO ZUCCHERO PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE ( GU N . L 263 , PAG . 1 ) E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , RAPPRESENTATA DALLA BUNDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG ( BALM ), CHE CHIEDE LA RESTITUZIONE DI DETTO PREMIO IN FORZA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE TEDESCA E IN QUANTO , SOPRATTUTTO , DETTO ZUCCHERO DENATURATO NON E STATO UTILIZZATO COME MANGIME PER API , MA COME ' LEGANTE PER FONDERIE ' .

3 L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE AVEVA VENDUTO DETTO ZUCCHERO DENATURATO A UN COMMERCIANTE DI PRODOTTI AGRICOLI , SPECIFICANDO CHE ESSO DOVEVA VENIR IMPIEGATO SOLO COME MANGIME PER API E SI SAREBBE DOVUTO , SE DEL CASO , DIMOSTRARE CHE NE ERA STATO FATTO UN USO PROPRIO . DETTO COMMERCIANTE CEDEVA LO ZUCCHERO AD UN ' IMPRESA CHE SE NE SERVIVA A FINI DIVERSI DA QUELLI INDICATI . ACCERTATO QUESTO FATTO , LA BALM CHEDEVA LA RESTITUZIONE DEL PREMIO ALL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE .

4 IL GIUDICE NAZIONALE ADITO RITIENE CHE , SECONDO IL DIRITTO TEDESCO , UN PREMIO RISCOSSO INDEBITAMENTE VA RESTITUITO ; ESSO NON E CERTO , TUTTAVIA , CHE NELLA FATTISPECIE LA RISCOSSIONE SIA STATA INDEBITA , IN QUANTO L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE SODDISFACEVA - A SUO GIUDIZIO - TUTTE LE CONDIZIONI CUI IL DIRITTO COMUNITARIO SUBORDINA IL VERSAMENTO DEL PREMIO , GIACCHE IL REGOLAMENTO N . 100/72 NON DICHIARA ESPRESSAMENTE CHE LE IMPRESE INTERESSATE DEBBANO FARE DEL PRODOTTO L ' USO PRESCRITTO .

5 PER QUESTI MOTIVI , IL GIUDICE A QUO HA DECISO DI SOTTOPORRE ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :

' SE IL DESTINATARIO DI UN PROVVEDIMENTO CON IL QUALE SI CONCEDONO PREMI DI DENATURAZIONE , AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 14 GENNAIO 1972 , N . 100 , CHE STABILISCE LE MODALITA DI APPLICAZIONE RELATIVE ALLA DENATURAZIONE DI ZUCCHERO PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE ( GU N . L 12 DEL 15 GENNAIO 1972 , PAG . 15 ) OLTRE AD ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI ESPRESSE DALL ' ART . 14 , N . 1 , LETT . B ), DI DETTO REGOLAMENTO , SIA ANCHE TENUTO AD USARE LO ZUCCHERO DENATURATO SOLO COME MANGIME E RISPONDA DELL ' OPERATO DI TERZI CHE NE FACCIANO USO IN CONTRASTO CON LA PRESCRITTA DESTINAZIONE ' .

SULLA PRIMA PARTE DELLA QUESTIONE

6 PER STABILIRE SE IL DESTINATARIO DI UN TITOLO DI PREMIO DI DENATURAZIONE DEBBA , A NORMA DEL DIRITTO COMUNITARIO , SERVIRSI DELLO ZUCCHERO DENATURATO SOLTANTO COME MANGIME , E ANZITUTTO OPPORTUNO INTERPRETARE LETTERALMENTE LE RELATIVE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 100/72 , PER POI CHIARIRNE ULTERIORMENTE IL CONTENUTO IN BASE ALLA FINALITA DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA IN QUESTIONE .

7 GLI ARTT . 14 , 21 E 24 DEL REGOLAMENTO N . 100/72 STABILISCONO LE CONDIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA PER IL VERSAMENTO DEL PREMIO DI DENATURAZIONE . QUESTO PUO VENIRE VERSATO UNICAMENTE SE LA DENATURAZIONE SIA STATA EFFETTUATA SOTTO CONTROLLO IN UNO STABILIMENTO AUTORIZZATO E SECONDO UNO DEI PROCEDIMENTI CONTEMPLATI NELL ' ALLEGATO DEL REGOLAMENTO . E PRESCRITTO INOLTRE CHE DETTO PREMIO PUO ESSERE CORRISPOSTO SOLO PREVIA PRODUZIONE DELLA PROVA CHE LA DENATURAZIONE DELLO ZUCCHERO E STATA EFFETTUATA ALLE CONDIZIONI CONTEMPLATE DAL TITOLO DI DENATURAZIONE .

8 PUR SE QUESTE DISPOSIZIONI NON PRECISANO CHE , PER RISCUOTERE IL PREMIO , LO ZUCCHERO DENATURATO VA USATO COME MANGIME PER ANIMALI E PUR SE , D ' ALTRO CANTO , IL REGOLAMENTO N . 100/72 NON CONTIENE ALCUNA DISPOSIZIONE COMUNITARIA CIRCA L ' EVENTUALE RESTITUZIONE DEL PREMIO DI DENATURAZIONE , L ' ART . 19 , N . 1 , STABILISCE COMUNQUE CHE :

' GLI STATI MEMBRI DESIGNANO GLI ORGANISMI COMPETENTI AD ESEGUIRE IL CONTROLLO DELLA DENATURAZIONE E AD ASSICURARE CHE LO ZUCCHERO COSI DENATURATO SARA UTILIZZATO SOLO PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE ' .

9 DA QUESTA NORMA SI EVINCE CHE IL LEGISLATORE COMUNITARIO , BENCHE NON ABBIA MENZIONATO ESPRESSAMENTE L ' OBBLIGO DI USARE IL PRODOTTO SECONDO LA DESTINAZIONE PRESCRITTA , HA TUTTAVIA IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI DI EFFETTUARE I CONTROLLI NECESSARI AFFINCHE QUESTA DESTINAZIONE VENGA RISPETTATA , GIACCHE DETTI STATI DEVONO ADOPERARSI , DOPO LA DENATURAZIONE , PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLA DESTINAZIONE STESSA .

10 L ' OBBLIGO DI USARE LO ZUCCHERO DENATURATO COME MANGIME RISULTA D ' ALTRONDE NON SOLO DALLO STESSO TITOLO DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 100/72 , MA ANCHE DAL CARATTERE TASSATIVO E NON EQUIVOCO DEI PUNTI 6 E 7 DEL PREAM BOLO , DAI QUALI SI DESUME CHE , AFFINCHE LA DESTINAZIONE PRESCRITTA SIA RISPETTATA , LA COMMISSIONE HA CONTEMPLATO DUE MEZZI , E CIOE , DA UN LATO , LA DETERMINAZIONE DI SPECIFICI METODI DI DENATURAZIONE E , DALL ' ALTRO , IL CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI , CHE DEVONO ADOTTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI NECESSARIE AFFINCHE DETTO ZUCCHERO DENATURATO VENGA USATO SOLTANTO PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE .

11 ORA , L ' EFFICACIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO CONTEMPLATO DAL REGOLAMENTO SAREBBE GRAVEMENTE COMPROMESSA SE L ' APPLICAZIONE DI TALE SISTEMA NON AVESSE ALCUNA CONSEGUENZA , IN QUANTO NON SAREBBE PIU GARANTITO L ' USO DELLO ZUCCHERO DENATURATO IN CONFORMITA ALLO SCOPO PRESCRITTO , CIOE PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE . DI CONSEGUENZA , IL TESTO DEL REGOLAMENTO N . 100/72 PUO INTENDERSI SOLTANTO NEL SENSO CHE IL TITOLARE DEL PREMIO DI DENATURAZIONE DEVE SERVIRSI DELLO ZUCCHERO DENATURATO ESCLUSIVAMENTE PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE .

12 QUESTA CONCLUSIONE E CORROBORATA PURE DAL TITOLO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 2049/69 - CHE COSTITUISCE IL FONDAMENTO GIURIDICO DEL REGOLAMENTO N . 100/72 - NONCHE DAL SUO ART . 1 , N . 2 , CHE COSI RECITA :

' LO ZUCCHERO CHE HA BENEFICIATO DI UN PREMIO DI DENATURAZIONE PUO ESSERE UTILIZZATO SOLTANTO PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE '

13 IL SENSO DI QUESTE NORME SI DESUME INOLTRE DALLA LORO FINALITA , ESPRESSA IN PARTICOLARE NEL SECONDO E NEL TERZO PUNTO DEL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO N . 2049/69 , DAI QUALI RISULTA CHE IL LEGISLATORE COMUNITARIO , CON QUESTA DISCIPLINA , PERSEGUE UN DUPLICE OBIETTIVO : DECONGESTIONARE IL MERCATO DELLO ZUCCHERO E RIASSORBIRNE LE ECCEDENZE , RISERVANDOLE , PREVIA DENATURAZIONE , ALL ' ALIMENTAZIONE ANIMALE .

14 DI CONSEGUENZA , GLI OPERATORI ECONOMICI CUI SI APPLICAVA QUESTA DISCIPLINA COMUNITARIA - E CHE , AI SENSI DELL ' ART . 19 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 100/72 , ERANO I TITOLARI DI ' ZUCCHERIFICI ' , DI ' FABBRICHE DI ALIMENTI COMPOSTI ' O DI ' DEPOSITI IN CUI IL CONTROLLO DELLA DENATURAZIONE PUO ESSERE EFFETTUATO VALIDAMENTE ' - POTEVANO INTENDERE LE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO SOLO NEL SENSO CHE IL RILASCIO DEL TITOLO OBBLIGAVA A DENATURARE LO ZUCCHERO ALLE CONDIZIONI PRESCRITTE E CHE , INOLTRE , QUESTE DISPOSIZIONI IMPONEVANO L ' OBBLIGO DI USARE LO ZUCCHERO DENATURATO SOLO PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE .

15 D ' ALTRONDE , L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE AVEVA INTESO LA DISCIPLINA ESATTAMENTE IN QUESTO SENSO , POICHE AVEVA AVVERTITO L ' ACQUIRENTE CHE LO ZUCCHERO DENATURATO ' DOVEVA ESSERE USATO ESCLUSIVAMENTE COME MANGIME PER API ' .

16 LA PRIMA PARTE DELLA QUESTIONE SOTTOPOSTA DAL GIUDICE DI RINVIO VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE IL DESTINATARIO DI UN TITOLO DI PREMIO DI DENATURAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO N . 100/72 E TENUTO , CONFORMEMENTE A QUESTO REGOLAMENTO , NONCHE AL REGOLAMENTO N . 2049/69 , AD USARE LO ZUCCHERO DENATURATO SOLO PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE .

SULLA SECONDA PARTE DELLA QUESTIONE

17 LA SECONDA PARTE DELLA QUESTIONE VERTE IN SOSTANZA SUL PROBLEMA DEL SE , TENUTO CONTO DEL DIRITTO COMUNITARIO , NON VADA DISAPPLICATA UNA NORMA NAZIONALE SECONDO CUI CHI HA RISCOSSO UN PREMIO DI DENATURAZIONE DEVE RESTITUIRLO QUALORA LO ZUCCHERO DENATURATO NON SIA STATO USATO COME MANGIME , ANCHE NEL CASO IN CUI L ' USO IMPROPRIO - CHE COMPORTA LA RESTITUZIONE DEL PREMIO - SIA STATO FATTO DA TERZI .

18 ONDE RISOLVERE QUESTO PROBLEMA , SI DEVE RICORDARE ANZITUTTO CHE , IN BASE AL COMPLESSO DELLE NORME COMUNITARIE DA APPLICARE NELLA FATTISPECIE , E COMPITO DEGLI STATI MEMBRI ADOTTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI NECESSARIE AFFINCHE LO ZUCCHERO DENATURATO SIA USATO ESCLUSIVAMENTE PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE .

19 RIENTRAVA QUINDI NELLA DISCREZIONALITA DELLE AUTORITA NAZIONALI L ' ADOZIONE DI SANZIONI PER FAR RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO .

20 PER QUEL CHE RIGUARDA LA DISCIPLINA COMUNITARIA IN QUESTIONE , TANTO DAL TENORE LETTERALE , QUANTO DAL SISTEMA E DALLA FINALITA DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE DEL CASO , RISULTA CHE LA CONCESSIONE DEL PREMIO DI DENATURAZIONE RAPPRESENTA UNA MISURA SPECIALE , DESTINATA A DECONGESTIONARE IL MERCATO DELLO ZUCCHERO AVVIANDO IL PRODOTTO VERSO IL SETTORE DEI MANGIMI A CONDIZIONI PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSE . ERA QUINDI NECESSARIO PRENDERE ADEGUATE PRECAUZIONI AFFINCHE QUESTO ZUCCHERO DENATURATO NON FOSSE DISTOLTO DALLA FINALITA PRESCRITTA E VENISSE REALMENTE USATO COME MANGIME . L ' EFFICACIA DEL SISTEMA ISTITUITO VERREBBE INFATTI COMPROMESSA , SE IL TITOLARE DEL PREMIO DI DENATURAZIONE NON DOVESSE RISPONDERE NEL CASO IN CUI UNO DEI SUCCESSIVI ACQUIRENTI NON RISPETTASSE LA DESTINAZIONE DELLO ZUCCHERO DENATURATO NONOSTANTE IL FATTO CHE IL TITOLARE SI SIA FORMALMENTE IMPEGNATO , NEI CONFRONTI DELL ' AUTORITA COMPETENTE , AD USARE TALE ZUCCHERO SOLTANTO COME MANGIME .

21 STANDO COSI LE COSE , NON RISULTA INCOMPATIBILE CON LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE DA APPLICARE NELLA FATTISPECIE UNA DISCIPLINA NAZIONALE SECONDO CUI CHI HA RISCOSSO UN PREMIO SENZA CHE SIANO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI STABILITE DALLA DISCIPLINA COMUNITARIA PER IL CONFERIMENTO DELL ' OPERAZIONE PUO ESSERE OBBLIGATO A RESTITUIRLO , ANCHE QUALORA L ' USO NON CONFORME ALLO SCOPO PRESCRITTO SIA STATO FATTO DA TERZI .

22 SI DEVE INOLTRE STABILIRE SE QUESTA DISCIPLINA SIA INCOMPATIBILE CON LE NORME SUPERIORI DEL DIRITTO COMUNITARIO ED IN PARTICOLARE CON I PRINCIPI DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO E DELLA PROPORZIONALITA , COME SOSTIENE L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE .

23 QUANTO AL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO , DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO EMERGE CHIARAMENTE CHE GLI OPERATORI ECONOMICI AI QUALI SI APPLICANO LE NORME DI CUI TRATTASI SAPEVANO PERFETTAMENTE CHE LO ZUCCHERO DENATURATO ERA DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL ' ALIMENTAZIONE ANIMALE . PERCIO , SAREBBE STATO LOGICO , DA PARTE LORO , PREVEDERE CHE SAREBBERO STATE IRROGATE SANZIONI NEI CONFRONTI DI CHI NON AVESSE RISPETTATO QUESTA CONDIZIONE E CHE TALI SANZIONI AVREBBERO COLPITO IL SOLO SOGGETTO VINCOLATO GIURIDICAMENTE NEI CONFRONTI DELLE COMPETENTI AUTORITA DELLO STATO MEMBRO .

24 STANDO COSI LE COSE , UNA DISCIPLINA NAZIONALE CHE CONTEMPLA LA RESTITUZIONE DEI PREMI RISCOSSI INDEBITAMENTE , ANCHE QUALORA L ' USO NON CONFORME ALLO SCOPO PRESCRITTO SIA STATO FATTO DA TERZI , NON E IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO .

25 QUANTO AL PROBLEMA DELLA PROPORZIONALITA , SI DEVE VEDERE SE QUESTA DISCIPLINA VADA O MENO OLTRE I LIMITI DELL ' OPPORTUNO E DEL NECESSARIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO PERSEGUITO .

26 IN PROPOSITO , VANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CARATTERISTICHE DEL PREMIO CONCESSO PER LA DENATURAZIONE DELLO ZUCCHERO .

27 BENCHE QUESTO PREMIO VENGA CORRISPOSTO A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI DENATURAZIONE , DALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA SI EVINCE , TUTTAVIA , CHE LA SUA FINALITA PRINCIPALE E QUELLA DI CONVOGLIARE LO ZUCCHERO VERSO IL SETTORE DELL ' ALIMENTAZIONE ANIMALE . NEL SECONDO PUNTO DEL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO DI BASE N . 2049/69 E DETTO INOLTRE CHE ' PUO DIMOSTRARSI OPPORTUNO PREVEDERE CHE LO ZUCCHERO DA DENATURARE VENGA DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE DI TALUNE SPECIE DI ANIMALI ' . CONFORMEMENTE A QUESTE DISPOSIZIONI , LE AUTORITA NAZIONALI HANNO STABILITO CHE LO ZUCCHERO DENATURATO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DOVESSE VENIR USATO COME MANGIME PER API . IL PREMIO CORRISPOSTO DOVEVA QUINDI , ANZITUTTO , OFFRIRE AGLI APICULTORI LA POSSIBILITA DI ACQUISTARE ZUCCHERO DENATURATO A PREZZI VANTAGGIOSI .

28 STANDO COSI LE COSE , SE NE DEVE CONCLUDERE CHE , QUALORA LO ZUCCHERO DENATURATO VENGA DESTINATO AD USI DIVERSI , IL VERSAMENTO DI UN PREMIO NON E PIU GIUSTIFICATO E LA SANZIONE COMMINATA - CIOE LA RESTITUZIONE DEL PREMIO DI DENATURAZIONE DA PARTE DI CHI LO HA INCASSATO , IN CASO DI INOSSERVANZA DEL VINCOLO DELLA DESTINAZIONE - NON VA OLTRE QUANTO E OPPORTUNO E NECESSARIO PER RAGGIUNGERE LO SCOPO PERSEGUITO .

29 LA SECONDA PARTE DELLA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE A QUO VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE UNA DISCIPLINA NAZIONALE SECONDO CUI IL TITOLARE DEL PREMIO DI DENATURAZIONE RISPONDE DELL ' USO NON CONFORME ALLO SCOPO PRESCRITTO CHE NE SIA STATO FATTO DA TERZI NON E INCOMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

30 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( TERZA SEZIONE ),

PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL VERWALTUNGSGERICHT DI FRANCOFORTE SUL MENO CON ORDINANZA 26 FEBBRAIO 1981 , DICHIARA :

' IL DESTINATARIO DI UN TITOLO DI PREMIO DI DENATURAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 100/72 ( GU N . L 12 , PAG . 15 ) E TENUTO AD USARE LO ZUCCHERO DENATURATO SOLO PER L ' ALIMENTAZIONE ANIMALE . ESSO E RESPONSABILE DELL ' USO NON CONFORME ALLO SCOPO PRESCRITTO CHE NE SIA STATO FATTO DA TERZI ' .

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