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Document 61981CC0117

    Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 2 giugno 1983.
    Jean-Jacques Geist contro Commissione delle Comunità europee.
    Personale - Ricorso per annullamento - Avviso di posto vacante - Rigetto di una candidatura.
    Causa 117/81.

    Raccolta della Giurisprudenza 1983 -02191

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:156

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

    SIR GORDON SLYNN

    del 2 giugno 1983 ( 1 )

    Signor Presidente,

    signori Giudici,

    il ricorrente, sig. Jean-Jacques Charles Geisţ, è un dipendente occupato negli uffici scientifici e tecnici della Commissione.

    Rispondendo ad un avviso di posto vacante pubblicato nel corriere del personale del 13 giugno 1980, egli presentava la sua candidatura per essere assegnato alla delegazione della Commissione negli Stati Uniti a Washington. L'avviso informava che il posto vacante n. 120 era quello di primo segretario incaricato degli affari scientifici e tecnici; si richiedeva un'esperienza approfondita nel campo dei problemi scientifici e tecnici, in particolare nel settore dell'energia. In aggiunta, l'avviso specificava che il posto era riservato ai dipendenti della Commissione retribuiti in base al bilancio di funzionamento. In quanto dipendente del ruolo scientifico e tecnico, il Geist era retribuito con gli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti. Nello stesso avviso si dichiarava che il posto era disponibile nell'ambito del sistema di avvicendamento istituito dalla Commissione il 23 luglio 1975 per le delegazioni e gli uffici nei paesi terzi. In base a tale sistema i dipendenti possono essere assegnati per alcuni anni ad una delegazione o ad un ufficio in un paese terzo, unitamente al loro posto in organico, e quindi ritornano in sede o vengono assegnati ad altri uffici. L'applicazione del sistema di avvicendamento non è espressamente limitata ai dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento.

    Il 7 agosto 1980, il Geist riceveva una lettera, datata 14 luglio e firmata dalla sig.na Lambert, in cui si comunicava che l'autorità che ha il potere di nomina non aveva potuto accettare la sua candidatura. Questo è tutto quello che la lettera diceva; essa non conteneva alcuna motivazione. Il posto, a quanto pare, era -stato attribuito ad un certo sig. Lafontaine, in base ad una decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione adottata il 18 luglio. Il 13 ottobre il Geist presentava un reclamo contro la lettera del 14 luglio. La Commissione non dava alcuna risposta al reclamo, il quale veniva pertanto considerato tacitamente respinto dopo quattro mesi. L'atto introduttivo del presente procedimento veniva depositato nella cancelleria della Corte il 14 maggio 1981, cioè tempestivamente, tenuto conto delle proroghe dei tempi contemplate dall'art. 1 dell'allegato II del regolamento di procedura.

    Nel ricorso il Geist chiede (1) l'annullamento della decisione di cui gli è stata data comunicazione con la lettera 14 luglio 1980, (2) l'annullamento della decisione, contenuta nell'avviso di posto vacante pubblicato nel corriere del personale del 13 giugno 1980, che riservava il posto ai dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento, (3) l'annullamento di tutti i provvedimenti adottati dopo la pubblicazione dell'avviso di posto vacante e relativi all'assegnazione di detto posto e (4) la condanna della Commissione alle spese.

    Poiché l'avviso di posto vacante è stato pubblicato il 13 giugno 1980 ed il Geist ha presentato reclamo solo il 13 ottobre, dopo la scadenza del termine di tre mesi in proposito stabilito dall'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, ne deriva che il ricorso è irricevibile per quanto riguarda il secondo capo della domanda. Tuttavia, in passato la Corte ha dichiarato che, poiché il procedimento di assunzione si compone di vari atti interdipendenti, il ricorrente può dedurre l'illegittimità di un atto precedente allorché impugna un provvedimento successivo (vedasi, per esempio, le cause riunite 12 e 29/64 Ley/Commissione, Race. 1965, pag. 139 a pag. 154). Per analogia, pertanto, gli argomenti riguardanti l'illegittimità di un avviso di posto vacante possono essere presi in considerazione in quanto tale illegittimità incida sulla legittimità degli altri provvedimenti impugnati col ricorso.

    Per quanto riguarda il terzo capo della domanda, non sono stati forniti particolari circa i provvedimenti cui esso si riferisce. Orbene, ciò è necessario affinché la convenuta sia adeguatamente informata circa il punto da discutere e per consentire alla Corte di sapere con precisione quale provvedimento viene richiesto nonché per accertare che il ricorso sia stato presentato nei termini e che gli atti di cui viene chiesto l'annullamento arrechino effettivamente pregiudizio al ricorrente. In alcuni casi, per la natura stessa delle cose, è impossibile identificare con precisione i provvedimenti di cui si chiede l'annullamento (si vedano, ad esempio, le cause 18 e 19/64; Alvino/Commissione, Race. 1965, pag. 768) ma, di regola, la mancata specificazione dell'oggetto di un ricorso per annullamento può portare all'irricevibilità di questo (causa 30/68, Lacroix/Commissione, Race. 1970, pag. 301). Nella fattispecie, tuttavia, è chiaro che il Geist ha inteso impugnare la decisione che attribuisce il posto al sig. Lafontaine. Quest'ultima è stata adottata il 18 luglio 1980, anche se non è evidente che il Geist ne fosse a conoscenza prima che la Commissione presentasse ü controricorso. Stando così le cose, il terzo capo della domanda dev'essere inteso come riferentesi a detta decisione. Esso dev'essere considerato irricevibile in quanto è inteso all'annullamento di qualunque altro provvedimento che la Commissione possa avere adottato.

    La censura di base del Geist è che le decisioni con cui è stata respinta la sua candidatura ed è stato attribuito il posto al sig. Lafontaine sono nulle poiché l'intero procedimento era viziato dalla illegittimità dell'avviso di posto vacante. Questo avviso sarebbe illegittimo poiché escludeva i dipendenti non retribuiti in base al bilancio di funzionamento: ciò sarebbe discriminatorio, non avrebbe una giustificazione obiettiva e sarebbe in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione in data 23 luglio 1975, che disciplina l'avvicendamento per i posti nelle delegazioni ed uffici nei paesi terzi, senza porre alcun limite relativamente alle Direzioni generali o ai posti di bilancio che possano esserne interessati. A sua difesa, la Commissione deduce che (1) i dipendenti retribuiti con gli stanziamenti iscritti nel bilancio della ricerca e degli investimenti sono pagati con denaro specificamente assegnato dal Consiglio per taluni programmi di ricerca e la Commissione non può usare questo denaro per pagarli affinché svolgano altre mansioni, come accadrebbe se un dipendente del ruolo scientifico o tecnico fosse assegnato ad una delegazione in un paese terzo; (2) la decisione che instaura il sistema di rotazione è un provvedimento interno inteso a migliorare l'organizzazione di taluni uffici della Commissione, la quale può, se lo ritiene opportuno, limitarne a buon diritto l'applicazione ai dipendenti retributi in base al bilancio di funzionamento; (3) in base al sistema di avvicendamento, i dipendenti vengono assegnati ad una delegazione o ad un ufficio in un paese terzo assieme al loro posto di bilancio e sono sostituiti, in via di principio, da dipendenti che rientrano dall'estero. Il posto di cui trattasi si era reso vacante a seguito del prematuro trasferimento a Bruxelles di colui che allora lo occupava; i particolari di questa vicenda sono narrati nella Raccolta della giurisprudenza 1980, causa 174/80, Rei-chardŲCommissione, pag. 2665. L'interessato era stato assegnato inizialmente alla DG XII e non era un dipendente del ruolo scientifico e tecnico; poiché il Geist non poteva, di conseguenza, sostituire un dipendente di questo ruolo se non superando un concorso (art. 45, n. 2, dello statuto del personale), la facoltà di presentare la candidatura viene offerta solo ai dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento.

    All'udienza l'agente della Commissione ha detto che negli avvisi di spostamento nell'ambito del sistema di avvicendamento non si dichiara più che tali spostamenti sono limitati ai dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento, ma sembra che la Commissione non abbia deciso se altri dipendenti possano essere spostati in base al suddetto sistema. In futuro ci potrebbe essere una maggiore flessibilità, benché la questione non sembri essere stata risolta in via di principio. In ciascun caso la decisione può dipendere dalle circostanze.

    Benché la decisione 23 luglio 1975 non limiti espressamente l'avvicendamento ai dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento, da essa risulta abbastanza chiaramente che non tutti hanno il diritto di partecipare al sistema di rotazione; la possibilità di parteciparvi dipende dall'elenco dei movimenti che dev'essere stabilito dalla Commissione ogni anno in base ad una proposta formulata dal membro della Commissione responsabile degli affari del personale con l'accordo dei membri interessati. Sia il numero di posti che la categoria di dipendenti suscettibili di spostamento possono essere limitati. Ciò, a mio parere, è contemplato dal sistema di rotazione adottato e non mi sembra costituire di per sé una discriminazione illegittima.

    Come è stato dichiarato nella sentenza in causa 791/79, Demont/Commissione, Race. 1981, pag. 3105 (che cita le cause 161 e 162/80, Carbogmni e Coda Zabet-ta/Commissione, Race. 1981, pag. 543), le disposizioni generali relative al sistema di avvicendamento «rientrano nel potere generale di ciascuna istituzione di organizzare i propri uffici nell'interesse del corretto funzionamento di questi ultimi ... le istituzioni hanno piena facoltà di organizzare i loro uffici in funzione dei compiti che vengono loro affidati e di procedere, tenuto conto di questi, all'assegnazione del personale di cui dispongono. Inserite in tale contesto, le disposizioni generali adottate dalla Commissione nelle decisioni 23 luglio 1975 ... relative al sistema di avvicendamento dei dipendenti che prestano servizio in paesi terzi, non hanno creato un quadro normativo rigido, ma hanno istituito un sistema le cui modalità di applicazione possono, nell'interesse del buon funzionamento del servizio e nell'interesse del dipendente, essere eventualmente adattate alle esigenze di determinate situazioni individuali» (punto 8 della sentenza).

    Nella fattispecie la possibilità dello spostamento non si è presentata nel contesto del generale avvicendamento periodico dei dipendenti in servizio all'estero: la Commissione doveva trovare un sostituto per un dipendente-che era stato prematuramente richiamato a Bruxelles. In base al sistema di avvicendamento, i dipendenti assegnati ad una delegazione o ad un ufficio in un paese terzo vengono, in via di principio, sostituiti nella Direzione generale dalla quale essi provengono da un dipendente che rientra dall'estero. Il dipendente che rientrava a Washington era precedentemente occupato nella DG XII ed era retribuito in base al bilancio di funzionamento. Poiché egli ed il suo posto sarebbero riassegnati, secondo la prassi, alla direzione generale che forniva il suo sostituto, era a mio parere obiettivamente giustificato e compatibile con i termini della decisione 23 luglio 1975 che la Commissione concedesse la possibilità di presentare la candidatura per l'assegnazione a Washington ai soli dipendenti retribuiti in base al bilancio di funzionamento. Nella fattispecie il candidato prescelto era anch'egli occupato nella DG XII e non risulta che la sua sostituzione con il dipendente proveniente da Washington abbia dato luogo a difficoltà. Non si può sostenere che il candidato prescelto non possedesse i requisiti indicati dall'avviso di posto vacante.

    Per questi motivi, l'avviso di posto vacante non era illegittimo e la domanda volta all'annullamento dei successivi provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento di spostamento dev'essere respinta. Non è necessario, a mio parere, prendere in considerazione la questione più generale se i dipendenti retribuiti con gli stanziamenti iscritti nel bilancio della ricerca e degli investimenti possano essere legittimamente assegnati ad una delegazione o ad un ufficio in un paese terzo in base al sistema di avvicendamento.

    Il Geist sostiene poi che la decisione con cui è stata respinta la sua candidatura, contenuta nella lettera 14 luglio, dev'essere annullata perché (1) il dipendente che l'ha firmata non era competente a prendere tale decisione e (2) essa non conteneva alcuna motivazione.

    Come la Corte ha precisato nella causa 195/80 (Michel/Parlamento, Race. 1981, pag. 2861, a pag. 2876) ed in talune cause precenti, l'obbligo di motivare una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o se sia inficiata da errori di diritto. La motivazione dev'essere comunicata contemporaneamente alla decisione e non è sufficiente che i motivi della decisione vengano conosciuti durante il procedimento dinanzi alla Corte.

    La lettera della sig.na Lambert non era una decisione. Mi sembra ch'essa fosse intesa a comunicare una decisione distinta da quella che nominava il Lafontaine il 18 luglio 1980. La candidatura del Geist non fu respinta perché il Lafontaine era stato scelto come candidato più idoneo. La domanda del Geist non venne accettata in sé e per sé poiché egli, non essendo retribuito in base al bilancio di funzionamento, non soddisfaceva una delle condizioni cui era subordinata la presentazione della candidatura. A mio parere, sia in base allo statuto del personale che per il principio della sana amministrazione, la lettera indirizzata al ricorrente avrebbe dovuto dirglielo esplicitamente.

    Tuttavia è del pari evidente che il modulo di domanda indicava chiaramente al Geist ch'egli non poteva presentare la sua candidatura, e bisogna ritenere ch'egli ne fosse a conoscenza. In base alle condizioni poste nell'avviso, la sua candidatura poteva avere un solo esito: negativo. Per il motivo che «il ricorrente non può avere alcun interesse legittimo ad ottenere l'annullamento» (causa 9/76, Morello/Commissioney Race. 1976, pag. 1415 a pag. 1422), oppure perché — siccome non poteva esserci che un solo risultato, e l'interessato lo sapeva — non sarebbe indicato annullare la decisione per mancanza di motivazione, respingerei l'argomento basato sulla lettera della sig.na Lambert. Preferisco che la domanda del ricorrente sia respinta per tale ragione anziché in base alla considerazione che l'obbligo di motivare risulta adempiuto tenuto conto delle circostanze della fattispecie, mediante applicazione del principio enunciato nella causa Démont (punti 12 e 13 della sentenza), nella quale detto obbligo è stato considerato adempiuto in ragione delle circostanze del caso specifico.

    Nella replica, il difensore del Geist ha dedotto un nuovo mezzo relativo alla decisione 23 luglio 1975 che ha istituito il sistema di avvicendamento, della quale ha chiesto l'annullamento. A sostegno di questo mezzo egli ha svolto due argomenti: (1) la decisione non è stata pubblicata né portata a conoscenza del personale; (2) essa non è stata adottata in conformità all'art. 110 dello statuto del personale.

    La convenuta ha eccepito l'irricevibilità di questo ulteriore mezzo. L'art. 42, § 2, del regolamento di procedura stabilisce: «E vietata la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta». Nella causa 11/81 (Diirbeck/Commissione, Race. 1982, pag. 1251) la Corte ha dichiarato: «Il fatto nuovo, per poter giustificare la deduzione di un mezzo nuovo in corso di causa, non doveva infatti esistere o non doveva essere noto al ricorrente al momento della presentazione del ricorso» (punto 17 della sentenza). La decisione di cui trattasi era conosciuta quando fu redatto l'atto introduttivo di causa poiché è ivi menzionata, e la sua illegittimità poteva pertanto essere conosciuta e denunciata allora. La sola questione di fatto o di diritto cui il difensore del Geist si è riferito per giustificare la deduzione di un nuovo mezzo è costituita dal fatto che una copia della decisione era allegata al controricorso della Commissione. Ciò, a mio parere, non è sufficiente, poiché i fatti erano noti sin dall'inizio.

    È stato sostenuto che l'art. 42, § 2, non dev'essere applicato in modo restrittivo, perlomeno quando la controparte abbia potuto adeguatamente replicare al punto sollevato (vedasi ad esempio, la causa 112/78, Kobor/Commissione, Race. 1979, pag. 1573; conclusioni dell'avvocato generale Capotorti a pag. 1581). In questa causa, l'agente della Commissione ha potuto adeguatamente replicare nella controreplica ed all'udienza. Per di più, c'è una giurisprudenza nel senso che taluni vizi di forma devono essere rilevati d'ufficio dalla Corte (cfr. causa 2/54, Italia/Alta Autorità, Race. 1954-6, pag. 75, a pag. 102, e causa 6/54, Paesi Bassi/Alta Autorità, Race. 1954-6, pag. 203, a pag. 223, relativamente all'esigenza che prima di adottare taluni atti siano consultati determinati organi) nel quale caso l'art. 42, § 2, non può ostare a ch'essi vengano presi in considerazione (cfr. ad esempio, la sentenza 30 settembre 1982, causa 110/81, Roquette/Consiglio, non ancora, pubblicata). Di conseguenza, a mio avviso, il mezzo di cui trattasi non può essere considerato irricevibile.

    Nella causa Démont la Corte ha dichiarato che le disposizioni generali relative al sistema di avvicendamento non rientrano nell'art. 110 e sono provvedimenti di organizzazione interna della Commissione (punto 8 della sentenza). Ciò a mio parere è sufficiente per respingere entrambi gli argomenti sui quali il mezzo è in sostanza basato.

    Anche se l'adozione, da parte della Commissione, del sistema di avvicendamento costituisce una decisione e se questa decisione fosse annullata, non mi sembra che ciò gioverebbe al Geist. L'annullamento della decisione sopprimerebbe il sistema di avvicendamento. Orbene, secondo me, la Commissione potrebbe sempre legittimamente decidere di sostituire il dipendente inizialmente assegnato a Washington con un altro dipendente retribuito in base al bilancio di funzionamento, e potrebbe rifiutarsi di spostare qualsiasi altro dipendente retribuito con gli stanziamenti iscritti nel bilancio della ricerca e degli investimenti motivando che, date le circostanze, ciò è conforme all'interesse della corretta organizzazione dei suoi servizi. Questo, in sostanza, è quanto è stato fatto in base al sistema di avvicendamento in vigore. Il rifiuto di spostare un dipendente retribuito con gli stanziamenti iscritti nel bilancio della ricerca e degli investimenti non è basato su alcuna prescrizione espressa o implicita del sistema di avvicendamento, ma rientra nell'ambito del potere discrezionale esercitato dalla Commissione tenendo conto di tutti i fatti in forza di tale sistema.

    In definitiva, per i motivi che ho esposto, è mio parere che il ricorso debba essere respinto e che ciascuna parte sopporti le proprie spese ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura.


    ( 1 ) Traduzione dall'inglese.

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