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Document 61981CC0064
Opinion of Mr Advocate General Reischl delivered on 19 November 1981. # Nicolaus Corman & Fils SA v Hauptzollamt Gronau. # Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht Münster - Germany. # Edible ices. # Case 64/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 19 novembre 1981.
Nicolaus Corman & Fils SA contro Hauptzollamt Gronau.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Münster - Germania.
Gelato alimentare.
Causa 64/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 19 novembre 1981.
Nicolaus Corman & Fils SA contro Hauptzollamt Gronau.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Münster - Germania.
Gelato alimentare.
Causa 64/81.
Raccolta della Giurisprudenza 1982 -00013
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:278
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 19 NOVEMBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Alla base della domanda di pronunzia pregiudiziale, sulla quale esprimo oggi il mio parere, stanno le seguenti circostanze.
L'attrice nella causa principale, una società belga, chiedeva all'ufficio doganale di Aquisgrana-autostrade sud, nei mesi di gennaio e febbraio del 1975, lo sdoganamento di diverse partite di burro concentrato, per un peso complessivo di 80 tonnellate circa, acquistato secondo il procedimento del regolamento (CEE) della Commissione, 16 giugno 1972, n. 1259, applicabile al burro venduto a prezzo ridotto a talune imprese di trasformazione della Comunità (GU 17 giugno 1972, n. L 139, pag. 18), ed importato dal Belgio nella Repubblica federale di Germania. Contemporaneamente l'acquirente, l'impresa tedesca Dr. Otto Suwelack Nachfolger KG, chiedeva che la merce venisse sottoposta a controllo doganale, intendendo usare il burro concentrato per la fabbricazione di gelati alimentari, secondo le disposizioni del suddetto regolamento. Considerata la destinazione (della merce), l'ufficio doganale pretendeva di conseguenza, a norma dell'art. 20 del regolamento n. 1259/72, nella versione risultante dal regolamento (CEE) n. 1570/74 (GU 22 giugno 1974, n. L 167, pag. 29), il pagamento dell'importo compensativo monetario al tasso ridotto del 50 %, complessivamente per 37927,09 DM.
Il prodotto fabbricato dall'acquirente, un preparato in polvere per la confezione di gelati alimentari, veniva analizzato dallo Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt München (Istituto di controllo e di insegnamento di tecnica doganale) e dall'In-stitut für Chemie der Bundesanstalt für Milchforschung di Kiel (Istituto chimico dell'ufficio federale di ricerche in materia lattiero-casearia) al fine di verificare la sua conformità all'art. 6, n. 1, lett. c), terzo trattino, del regolamento n. 1259/72, nella versione risultante dal regolamento 22 dicembre 1972, n. 2815 (GU 30 dicembre 1972, n. L 297, pag. 3). In forza di tale disposizione, il burro venduto conformemente al regolamento n. 1259/72, può essere soltanto trasformato:
«— |
in preparati in polvere per la fabbricazione di gelati alimentari compresi nelle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della tariffa doganale comune il cui tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte è inferiore al 32 % e atti al consumo senza alcun'altra operazione che l'aggiunta di acqua e la congelazione». |
I rapporti d'analisi di entrambi gli Istituti — per quanto concerne i dettagli delle relazioni, posso richiamare la motivazione dell'ordinanza di rinvio — denunciavano soprattutto il basso tenore di zucchero e di aroma del prodotto, l'insufficiente contenuto di agenti emulsionanti e leganti, nonché la mancanza di stabilità della montatura. Il gelato così ottenuto, estratto dal congelatore, perdeva immediatamente volume, e fondeva rapidamente. Inoltre il gelato liquefatto non aveva la consistenza cremosa abituale del gelato alimentare, bensì le parti ghiacciaie ed il liquido si separavano immediatamente in modo chiaro e netto, per cui venivano alla luce le particelle di polvere non sciolte. Di conseguenza il prodotto non poteva considerarsi un gelato alimentare atto al consumo conforme agli usi commerciali.
In base a tali risultati, l'ufficio doganale competente di Coesfeld, una sezione dello Hauptzollamt (ufficio doganale principale) di Gronau, fissava, con avviso di accertamento rettificativo del 18 marzo 1976, un versamento complementare di importi compensativi monetari, nella misura di 37918,80 DM sostenendo che il burro concentrato non era stato usato in conformità allo scopo dichiarato, in quanto, alle condizioni stabilite dalla legge, dalle preparazioni in polvere non si poteva ottenere un gelato alimentare atto al consumo.
Dopo aver fatto invano opposizione a tale provvedimento, l'attrice lo impugnava, facendo valere in sostanza il fatto che, nell'ambito della vendita a prezzo ridotto di burro concentrato destinato alla trasformazione, la condizione cui è subordinata l'agevolazione fiscale è già soddisfatta qualora dalla trasformazione si ottenga un prodotto avente composizione tale da essere, dopo l'aggiunta di acqua e la congelazione, atto al consumo. È invece irrilevante il fatto che il consumatore lo consideri gelato alimentare. L'espressione «atto al consumo» non significa altro che «atto ad essere consumato» o «commestibile» o «non inidoneo all'alimentazione». Non deve invece equipararsi all'espressione «appetibile» («zum Genuß geeignet») dato che non si può attribuire alle autorità il compito di controllare se un prodotto verrà accettato dal consumatore come «appetibile». L'espressione va inoltre interpretata in modo uniforme nell'ambito della Comunità, con la conseguenza che un prodotto va considerato un gelato alimentare atto al consumo se soddisfa le condizioni anche di un unico Stato membro. Ora, come si desume dall'attestato rilasciato dall'Istituto nazionale belga per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, il preparato in polvere prodotto dalla società Suwelack, viene considerato, in Belgio, atto al consumo.
Con ordinanza 16 gennaio 1981 la IV Sezione del Finanzgericht di Münster, adito nella fattispecie, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni:
1. |
«Quali siano le caratteristiche che deve possedere un “gelato atto al consumo” ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), terzo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 16 giugno 1972, n. 1259, n. 1259, “che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto” (GU n. L 139, pag. 18), nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 22 dicembre 1972, n. 2815 (GU n. L 297, pag. 3), modificato da ultimo con regolamento (CEE) della Commissione 8 novembre 1974, n. 2819 (GU n. L 301, pag. 21). Se sia sufficiente che il prodotto congelato sia “commestibile” (“verzehrbar”), “non inappetibile” (“nicht ungenießbar”) “non inidoneo all'alimentazione umana” (“zum menschlichen Verzehr nicht ungeeignet”) o “non dannoso per la salute” (“nicht gesundheitsschädlich”), ovvero se sia inoltre necessario che esso risponda alle aspettative dei consumatori o agli usi commerciali, e cioè che venga accettato dal consumatore come un normale gelato alimentare, del tipo abitualmente presente in commercio. |
2. |
Qualora siano decisive le aspettative dei consumatori o gli usi commerciali, se sia sufficiente che il prodotto risponda alle aspettative dei consumatori o agli usi commerciali esistenti nello Stato in cui esso viene fabbricato, in uno degli Stati membri della Comunità o addirittura in uno Stato terzo, ovvero sia necessario che esso risponda alle aspettative dei consumatori o agli usi commerciali in tutti gli Stati membri della Comunità. |
3. |
Se sia rilevante il fatto che il prodotto sia atto ad essere posto in commercio, in uno dei suddetti Stati o in tutti gli Stati membri della Comunità, secondo le norme ivi rispettivamente vigenti in materia di derrate alimentari». |
Con tali questioni, che riceveranno opportunamente in prosieguo una trattazione unitaria, il giudice proponente vuole sapere quali ulteriori caratteristiche debbano essere presenti, oltre alle condizioni già contenute nella disposizione in questione, perché si abbia l'«attitudine al consumo», in modo che possa considerarsi acquisito l'uso prescritto della merce.
In tale contesto, si deve innanzitutto ricordare che il regolamento n. 1259/72 non reca una definizione espressa né per il gelato alimentare, né per i preparati in polvere in questione, ma rinvia in sostanza alle sottovoci 18.06 B e 21.07 C della tariffa doganale comune o, nel caso dei preparati in polvere, alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F. Di conseguenza, come ha posto in evidenza la Commissione, a parte il contenuto prescritto di grassi provenienti dal latte, si deve anzitutto garantire che la polvere in questione sia effettivamente un prodotto classificabile nelle voci doganali ex 18.06 D o ex 21.07 F, il quale, dopo la semplice aggiunta di acqua e la congelazione, possa trasformarsi in un gelato alimentare classificabile nelle sottovoci doganali 18.06 B o 21.07 C. Il giudice a quo è quindi partito esattamente dal presupposto che, come dimostrano in particolare le note esplicative elaborate dal comitato delle Comunità europee per la nomenclatura doganale, non si può essere troppo esigenti circa le caratteristiche che deve possedere il «gelato alimentare», ai sensi delle suddette voci. Cionondimeno, il titolo delle voci doganali 18.06 — cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao —, e 21.07 — preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove — dimostra di per sé che il prodotto finale in questione non dev'essere inidoneo al consumo umano. Allo stesso risultato conduce inoltre la denominazione del prodotto «gelato alimentare». Un prodotto la cui denominazione contiene l'aggettivo «alimentare» dev'essere quindi — come ho già sostenuto nelle conclusioni del 2 dicembre 1975 per la causa 53/75, Stato belga e/Jean Nicolas Vandertaelen e Dirk Leopold Maes (Race. 1975, pag. 1656) —, per natura e sapore, destinato ed atto di per sé al consumo immediato.
Già da queste considerazioni si deduce che, se non si vuol ravvisare nel requisito ulteriore della «attitudine al consumo» una mera espressione tautologica, gli si deve attribuire, contrariamente alla tesi sostenuta dall'attrice, un'autonoma portata.
L'esattezza di questa opinione emerge dalla lettura accurata della disposizione in questione. Quando vi si dice che il preparato in polvere per la fabbricazione di gelati alimentari deve essere atto al consumo senza alcun'altra operazione che l'aggiunta di acqua e la congelazione, nel contesto generale questo può soltanto significare che il prodotto finale deve essere un «gelato alimentare atto al consumo». In altre parole, deve trattarsi di un prodotto che si possa offrire direttamente al consumatore come gelato alimentare, senza alcun'altra operazione se non l'aggiunta di acqua e la congelazione. Come ha giustamente rilevato la Commissione, nel nostro caso per consumatore si deve intendere il consumatore finale, dato che il gelato alimentare non viene normalmente usato per la fabbricazione di altri prodotti. Perciò si deve esigere che il consumatore finale sia in grado di riconoscere il prodotto in questione effettivamente come gelato alimentare e non come un diverso alimento o genere di consumo, e che questo prodotto sia per sua natura commestibile.
Che debba trattarsi di un prodotto direttamente ingeribile dal consumatore come gelato alimentare, risulta infine ancor più chiaramente dall'espressione contenuta nell'ultima versione di questo regolamento — si tratta del regolamento n. 262/79 (GU 16 febbraio 1979, n. L 41, pag. 1 e segg.) —, ove pur essendo rimaste immutate le versioni nelle altre lingue della Comunità, nel testo tedesco non si parla più di «atto al consumo», bensì di «pronto al consumo».
A sostegno di questa opinione ci si può inoltre rifare allo spirito del regolamento n. 1259/72. Come si evince dalla motivazione, questo doveva consentire di smaltire le rilevanti scorte di burro d'intervento, inducendo ad usare, grazie al prezzo ridotto, burro anziché grassi più economici nella fabbricazione di determinati prodotti di trasformazione. In un sistema del genere sussiste chiaramente il pericolo che si faccia del burro a prezzo ridotto un uso illecito, estromettendo in tal modo altro burro dal mercato. Per impedire che questo avvenga, come è detto nella motivazione va «instaurato un regime di controllo» volto a garantire «che il burro non venga deviato dalla sua destinazione». Ora, si può attuare un
controllo pure descrivendo nel modo più esatto possibile — come è stato fatto nel regolamento — i prodotti per i quali può essere usato il burro.
Poiché nel caso dei preparati in polvere è particolarmente grave il pericolo che, in fin dei conti, la polvere venga usata per scopi diversi da quello della fabbricazione di gelati alimentari, per questi prodotti il regolamento stabilisce che, con la semplice aggiunta di acqua e previo congelamento, si deve ottenere un gelato atto al consumo. Se fosse invece sufficiente, come sostiene l'attrice nella causa principale, che il prodotto andasse classificato nelle sottovoci 18.06 D o 21.07 F della tariffa doganale comune, e che inoltre fosse commestibile, lo scopo di tutela perseguito dalla disposizione in questione non sarebbe raggiunto, poiché i prodotti che rispondono a tali requisiti potrebbero senz'altro servire a scopi diversi da quello della fabbricazione di gelati.
Sorge così l'altra questione: quali debbano essere le caratteristiche del «gelato atto al consumo» ai sensi dell'art. 6, n. 1, leu. c), terzo trattino, del regolamento. Non possiamo certo proporci di formulare una definizione esauriente della nozione di «gelato alimentare», bensì dobbiamo individuare alcune caratteristiche minime che il prodotto deve possedere per poter essere considerato un gelato atto al consumo ai sensi del regolamento.
Non occorre che io insista ulteriormente sul fatto che il diritto comunitario, in quanto ordinamento autonomo, non mira a stabilire nozioni con riguardo ad un determinato ordinamento nazionale. Il metodo corretto può soltanto consistere nel determinare, in assoluta indipendenza dalle norme disparate in fatto di generi alimentari vigenti negli Stati membri, la nozione di attitudine al consumo dei gelati alimentari, sotto il profilo delle esigenze minime del consumatore nella Comunità. Perciò, com'è stato posto in evidenza dalla Commissione, le norme nazionali relative ai gelati alimentari possono avere rilevanza solo nel senso che non si devono ritenere soddisfatte le condizioni poste dal regolamento n. 1259/72 nel caso in cui un determinato prodotto non possa essere smerciato, a causa delle sue caratteristiche, in alcuno degli Stati membri, pur se il consumatore lo accetterebbe come gelato alimentare.
Se ci chiediamo ora quali sono le esigenze minime da soddisfare perché il consumatore accetti una merce come gelato alimentare, si deve pretendere, d'accordo con la Commissione, che il prodotto possieda un minimo di proprietà gustative, di qualsiasi genere. Ciò dipende semplicemente dal fatto che il gelato alimentare non è un alimento in senso stretto, bensì un genere voluttuario. Il prodotto che non abbia alcun sapore dolce o aromatizzato chiaramente percettibile, non risponde pertanto alle esigenze del consumatore.
Si deve inoltre concordare con la Commissione sul fatto che non risponde alle esigenze minime del consumatore il prodotto che fonde e si scinde molto rapidamente in due elementi ben separati, uno liquido e l'altro solido. Di conseguenza, anche questa caratteristica ha importanza decisiva quando si tratta di accertare l'attitudine al consumo dei gelati alimentari.
Poiché la presenza di queste caratteristiche minime può sempre essere accertata senza grandi difficoltà dalle autorità e dagli organi incaricati dell'applicazione del regolamento, non si può — per ribattere ad un altro argomento dell'attrice — criticare l'uso di tali criteri, nemmeno in ossequio a considerazioni pratiche.
Come giustamente rilevano tanto l'attrice quanto la Commissione, date le particolarità nazionali e regionali, non si deve invece attribuire alcuna importanza determinante alle altre caratteristiche, quali ad esempio il normale contenuto di vaniglina, il volume della montatura in generale, ecc. Lo stesso può dirsi delle aspettative di consistenza e delle tolleranze gustative — che variano da individuo a individuo — cui non può attribuirsi, per motivi di certezza del diritto, alcuna rilevanza per l'interpretazione della nozione in esame.
Dato che, in base al fascicolo, i suddetti criteri sono sufficienti per consentire al giudice proponente di decidere se il prodotto, ottenuto mediante aggiunta di acqua e congelazione, possa considerarsi un gelato alimentare, non occorre occuparsi di altre caratteristiche che il gelato dovrebbe eventualmente possedere per essere atto al consumo.
In conclusione, propongo di risolvere le questioni sollevate dal Finanzgericht di Münster come segue:
1. |
Tra i preparati in polvere di cui alle sottovoci 18.06 D ^ 21.07 F della tariffa doganale comune, per la fabbricazione di gelato alimentare ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), terzo trattino del regolamento (CEE) della Commissione, n. 1259/72, nella versione del regolamento (CEE) della Commissione n. 2815/72, vanno annoverati solo i prodotti che, senza alcun' altra operazione se non l'aggiunta di acqua e la congelazione, possono divenire gelati alimentari di cui alle sottovoci 18.06 B e 21.07 C della tariffa doganale comune, e che vengono accettati dal consumatore come tali. |
2. |
L'attitudine al consumo come gelato alimentare, ai sensi del regolamento sopramenzionato, si determina, senza doversi rifare ad una particolare normativa nazionale, in base alle esigenze minime del consumatore comunitario. È quindi necessario che il prodotto abbia un sapore dolce od aromatico chiaramente percettibile e che non si scomponga, fondendo in brevissimo tempo in due elementi distinti, uno liquido e l'altro che permane solido. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.