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Document 61980CJ0185
Judgment of the Court (First Chamber) of 2 July 1981. # Cosimo Garganese v Commission of the European Communities. # Officials: Expatriation allowance. # Case 185/80.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 luglio 1981.
Cosimo Garganese contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti: indennità di dislocazione.
Causa 185/80.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 luglio 1981.
Cosimo Garganese contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti: indennità di dislocazione.
Causa 185/80.
Raccolta della Giurisprudenza 1981 -01785
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:161
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 2 LUGLIO 1981. - COSIMO GARGANESE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DIPENDENTI : INDENNITA'DI DISLOCAZIONE. - CAUSA 185/80.
raccolta della giurisprudenza 1981 pagina 01785
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIPENDENTI - RICORSI - ATTO CHE RECA PREGIUDIZIO - NOZIONE - SCHEDA STIPENDIO CHE NON MENZIONA L ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE - ESCLUSIONE
( STATUTO DEL PERSONALE , ARTT . 90 E 91 )
2 . DIPENDENTI - CONGEDO PER SERVIZIO MILITARE - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - CONSERVAZIONE DEI DIRITTI STATUTARI
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 42 )
3 . DIPENDENTI - RETRIBUZIONE - INDENNITA DI DISLOCAZIONE - CONDIZIONI PER L ' ATTRIBUZIONE - RESIDENZA FUORI DELLO STATO MEMBRO DELLA SEDE DI SERVIZIO - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - INTERRUZIONE DEL PERIODO DI RESIDENZA - INAMMISSIBILITA
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 69 ; ALLEGATO VII , ART . 4 , N . 1 , B )
1 . COSTITUISCE UN ATTO GIURIDICO AUTONOMO LA DECISIONE DELL ' AMMINISTRAZIONE CONTENENTE UNA PRESA DI POSIZIONE MOTIVATA SULLA DOMANDA DI UN DIPENDENTE RELATIVA ALL ' ATTRIBUZIONE DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE E CHE NON SI RIFERISCA AFFATTO AD UN PRETESO PROVVEDIMENTO ANTERIORE , ESPRESSO O IMPLICITO , CHE AVREBBE NEGATO L ' INDENNITA CHIESTA DALL ' INTERESSATO . DI FRONTE AD UN ATTO DEL GENERE , IL SILENZIO DELLA SCHEDA STIPENDIO MENSILE CIRCA L ' INDENNITA DI CUI TRATTASI NON PUO ESSERE EQUIPARATO AD UNA DECISIONE AI SENSI DELLO STATUTO ( CHE RIFIUTI DETTA INDEN NITA ), ATTA A FAR DECORRERE IL TERMINE D ' IMPUGNAZIONE DI CUI AGLI ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO STESSO .
2 . DALL ' ART . 42 DELLO STATUTO SI EVINCE CHE QUESTO NON AMMETTE CHE LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO IMPLICHI PER IL DIPENDENTE LA PERDITA DEI DIRITTI CHE GLI SPETTEREBBERO IN MANCANZA DEL SERVIZIO STESSO , ED ESCLUDE QUINDI CHE L ' OBBLIGO DEL SERVIZIO MILITARE POSSA GIUSTIFICARE UN TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI VARIABILE A SECONDA CHE ESSI SIANO O NO OBBLIGATI A PRESTARE IL SERVIZIO STESSO O CHE ESSI POSSANO O NO FRUIRE DI UN ' ESENZIONE .
3 . LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO NON PUO ESSERE CONSIDERATA COME UNA CAUSA VALIDA DI INTERRUZIONE DEL PERIODO DI RESIDENZA DI CUI ALL ' ART . 4 , N . 1 , LETT . B , DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO DEL PERSONALE . LA PER SONA CONTEMPLATA DA QUESTA DISPOSIZIONE CHE , PRIMA DI ENTRARE IN SERVIZIO PRESSO UN ' ISTITUZIONE COMUNITARIA , ABBIA DOVUTO LASCIARE LA PROPRIA RESIDENZA ONDE ASSOLVERE I PROPRI OBBLIGHI MILITARI NAZIONALI HA IL DIRITTO CHE IL PERIODO TRASCORSO SOTTO LE ARMI VENGA TENUTO PRESENTE AI FINI DELL ' ACQUISTO DEL DIRITTO ALL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE DI CUI ALL ' ART . 69 DELLO STATUTO .
NELLA CAUSA 185/80 ,
COSIMO GARGANESE , DIPENDENTE TEMPORANEO DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , ADDETTO AL CENTRO COMUNE DI RICERCHE DI ISPRA , CON L ' AVVOCATO DOMICILIATARIO ERNEST ARENDT , DEL FORO DI LUSSEMBURGO , CON STUDIO IVI IN RUE PHILIPPE-II , 34 , ASSISTITO DALL ' AVV . DOMINIQUE MAIDANI , DELLO STESSO FORO ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . J . DELMOLY , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , IN QUALITA D ' AGENTE , ASSISTITO DALL ' AVV . R . ANDERSEN , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . MARIO CERVINO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO 23 GIUGNO 1980 CON CUI LA COMMISSIONE HA RIFIUTATO DI PAGARE AL GARGANESE L ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE , NONCHE LA CONDANNA DELLA COMMISSIONE A VERSARE AL GARGANESE DETTA INDENNITA A PARTIRE DAL 3 SETTEMBRE 1979 , DATA DELLA SUA ENTRATA IN SERVIZIO ,
1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 4 SETTEMBRE 1980 , IL SIG . COSIMO GARGANESE , AGENTE TEMPORANEO DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , ADDETTO AL CENTRO COMUNE DI RICERCHE DI ISPRA , HA PROPOSTO UN RICORSO DIRETTO AD OTTENERE L ' ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO 23 GIUGNO 1980 CON CUI LA COMMISSIONE GLI HA NEGATO L ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE , NONCHE LA CONDANNA DELLA COMMISSIONE A VERSARGLI TALE INDENNITA A PARTIRE DAL 3 SETTEMBRE 1979 , DATA DELLA SUA ENTRATA IN SERVIZIO . EGLI CHIEDE INOLTRE CHE LA COMMISSIONE SIA CONDANNATA A VERSARGLI GLI INTERESSI DI MORA , AL TASSO DEL 6 % ALL ' ANNO , CALCOLATI SUGLI ARRETRATI DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE ' A PARTIRE DALLE RISPETTIVE SCADENZE E FINO ALLA DATA DEL PAGAMENTO ' .
2 IL GARGANESE , CITTADINO ITALIANO NATO IN ITALIA , IL 18 MAGGIO 1962 SI STABILIVA NEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO . IL 5 MAGGIO 1970 SI RECAVA IN ITALIA PER PRESTARVI IL SERVIZIO MILITARE , CHE DURAVA FINO AL 15 APRILE 1972 . TORNATO NEL LUSSEMBURGO SUBITO DOPO , RISIEDEVA SENZA INTERRUZIONE IN QUESTO PAESE PER CIRCA SETTE ANNI . IL 1* GIUGNO 1979 FIRMAVA CON LA COMMISSIONE UN CONTRATTO COL QUALE VENIVA ASSUNTO COME AGENTE TEMPORANEO DI GRADO C 3 E ASSEGNATO AL CENTRO COMUNE DI RICERCHE DI ISPRA , DOVE ENTRAVA IN SERVIZIO IL 3 SET- TEMBRE 1979 .
3 AVENDO RILEVATO CHE LA SUA PRIMA SCHEDA STIPENDIO , RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE E DI OTTOBRE DEL 1979 , NON MENZIONAVA L ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE , CUI RITENEVA DI AVER DIRITTO A NORMA DELL ' ART . 4 , N . 1 , LETT . B ), DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO DEL PERSONALE , IN RELAZIONE AGLI ARTT . 19 E 20 DEL REGIME DA APPLICARSI AGLI ALTRI DIPENDENTI DELLE COMUNITA EUROPEE , CON MEMORANDUM DELL ' 11 OTTOBRE 1979 IL GARGANESE CHIEDEVA CHE TALE INDENNITA GLI FOSSE VERSTATA .
4 NON AVENDO QUESTO PASSO AVUTO ESITO , IL 30 GENNAIO 1980 IL GARGANESE PRESENTAVA UNA DOMANDA AI SENSI DELL ' ART . 90 , N . 1 , DELLO STATUTO . NON AVENDO RICEVUTO RISPOSTA DALL ' AMMINISTRAZIONE ENTRO IL TERMINE DI QUATTRO MESI , IL 1* LUGLIO 1980 EGLI PROPONEVA RECLAMO CONTRO IL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO DALLA COMMISSIONE ALLA SUA DOMANDA . IL 10 LUGLIO 1980 VENIVA NOTIFICATA AL GARGA NESE UNA DECISIONE IN DATA 23 GIUGNO 1980 , CON CUI LA COMMISSIONE RESPINGEVA LE SUE PRETESE ALL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE . IL RICORRENTE CHIEDE L ' ANNULLAMENTO DI QUESTA DECISIONE .
SULLA RICEVIBILITA
5 LA COMMISSIONE SOLLEVA ANZITUTTO UN ' ECCEZIONE D ' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO , MOTIVANDO CHE IL RICORRENTE NON AVREBBE OSSERVATO IL TERMINE PER PROPORRE RECLAMO STABILITO DALL ' ART . 90 , N . 2 , DELLO STATUTO . ESSA DEDUCE CHE IL PROVVEDIMENTO 23 GIUGNO 1980 NON FA CHE CONFERMARE UNA DECISIONE IMPLICITA DI RIFIUTO DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE CONTENUTA NELLA SCHEDA STIPENDIO RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE E DI OTTOBRE 1979 , DI CUI E PACIFICO CHE IL GARGANESE HA AVUTO CONOSCENZA AL PIU TARDI L ' 11 OTTOBRE 1979 . SECONDO LA COMMISSIONE , IL RICORRENTE AVREBBE DOVUTO PROPORRE RECLAMO CONTRO LA DECISIONE IMPLICITA DI RIFIUTO ENTRO IL TERMINE DI TRE MESI A PARTIRE DA DETTA DATA . NON AVENDOLO FATTO , HA PERSO IL DIRITTO DI PROPORRE RICORSO .
6 LA TESI SVOLTA DALLA COMMISSIONE NON PUO ESSERE ACCOLTA .
7 INFATTI , LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE IN DATA 23 GIUGNO 1980 COSTITUISCE UN ATTO GIURIDICO AUTONOMO , IL QUALE CONTIENE UNA PRESA DI POSIZIONE MOTIVATA DELLA COMMISSIONE SULLA DOMANDA DEL GARGANESE RELATIVA ALL ' ATTRIBUZIONE DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE E CHE NON SI RIFERISCE AFFATTO AD UN PRETESO PROVVEDIMENTO ANTERIORE , ESPRESSO O IMPLICITO , CHE AVREBBE NEGATO L ' INDENNITA CHIESTA DALL ' INTERESSATO . DI FRONTE A UN ATTO DEL GENERE , IL SILENZIO DELLA SCHEDA STIPENDIO MENSILE CIRCA L ' INDENNITA DI CUI TRATTASI NON PUO ESSERE EQUIPARATO AD UNA DECISIONE AI SENSI DELLO STATUTO , ATTA A FAR DECORRERE IL TERMINE D ' IMPUGNAZIONE DI CUI AGLI ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO STESSO .
8 QUESTA CONCLUSIONE E TANTO PIU COGENTE IN QUANTO DAL FASCICOLO , E PIU PRECISAMENTE DAL MEMORANDUM 28 GENNAIO 1980 , INVIATO DAL SUPERIORE GERARCHICO DELL ' INTERESSATO AL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO DI ISPRA , SI DESUME CHE GLI STESSI UFFICI DELLA COMMISSIONE NON RITENEVANO , IN UN ' EPOCA POSTERIORE ALLA RIMESSA DELLA SCHEDA STIPENDIO DI CUI SOPRA , CHE FINO A QUEL MOMENTO FOSSE STATA ADOTTATA UNA DECISIONE CIRCA LA QUESTIONE SE IL GARGANESE AVESSE O NO DIRITTO ALL ' INDENNITA DI CUI TRATTASI . COSI PURE , UNA LETTERA INVIATA IL 28 FEBBRAIO 1980 AL GARGANESE DAL SUDDETTO DIRETTORE MOSTRA CHE IL PROBLEMA DELL ' EVENTUALE ATTRI BUZIONE DI TALE INDENNITA ERA , ANCORA A TALE DATA , SOGGETTO PER PARERE AGLI ORGANI COMPETENTI DELLA SEDE E CHE , DI CONSEGUENZA , NON AVEVA ANCORA COSTITUITO OGGETTO DI UN PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE .
9 TENUTO CONTO DI QUESTI DATI , SI DEVE QUINDI RITENERE CHE LA DECISIONE 23 GIUGNO 1980 , NOTIFICATA ALL ' INTERESSATO IL 10 LUGLIO 1980 , COSTITUISCE LA RISPOSTA , AI SENSI DELL ' ART . 91 , N . 2 , DELLO STATUTO , AL RECLAMO PROPOSTO DALL ' INTERESSATO IL 1* LUGLIO 1980 .
10 DATO CHE , A NORMA DELL ' ART . 91 , N . 3 , 1* TRATTINO , DELLO STATUTO , TALE RISPOSTA POTEVA ESSERE IMPUGNATA NEL TERMINE DI TRE MESI A PARTIRE DALLA NOTIFICA ALL ' INTERESSATO , IL PRESENTE RICORSO , DEPOSITATO IL 4 SETTEMBRE 1980 , VA DICHIARATO RICEVIBILE .
NEL MERITO
11 COME LA CORTE HA GIA PRECISATO CON GIURISPRUDENZA COSTANTE , DALLA STRUTTURA GENERALE DELL ' ART . 4 DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO SI DESUME CHE QUESTA DISPOSIZIONE ADOTTA COME CRITERIO FONDAMENTALE DEL DIRITTO ALL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE LA RESIDENZA DEL DIPENDENTE ANTERIORE ALL ' ENTRATA IN SERVIZIO , DATO CHE DETTA INDENNITA HA LO SCOPO DI COMPENSARE GLI ONERI E GLI SVANTAGGI PARTICOLARI DERIVANTI DALL ' ENTRATA IN SERVIZIO PRESSO LE COMUNITA PER I DIPENDENTI CHE SONO PER QUESTO OBBLIGATI A CAMBIARE RESIDENZA .
12 A NORMA DEL SOPRA MENZIONATO N . 1 , LETT . B ), DELL ' ART . 4 , IL DIPENDENTE CHE ABBIA O ABBIA AVUTO LA CITTADINANZA DELLO STATO NEL CUI TERRITORIO E SITUATA LA SEDE DI SERVIZIO HA DIRITTO ALL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE SE ' HA ABITATO , DURANTE IL PERIODO DI DIECI ANNI CHE SCADE AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN SERVIZIO , FUORI DEL TERRITORIO EUROPEO DI DETTO STATO PER MOTIVI DIVERSI DALL ' ESERCIZIO DI FUNZIONI AL SERVIZIO DI UNO STATO O DI UN ' ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ' .
13 TENUTO CONTO DI QUESTE DISPOSIZIONI E IN VISTA DELLE PARTICOLARITA DEL CASO CONCRETO , SI DEVE DUNQUE ACCERTARE SE IL GARGANESE , AVENDO LA CITTADINANZA DELLO STATO IN CUI SI TROVA LA SEDE DI SERVIZIO , SODDISFI LA CONDIZIONE DELLA RESIDENZA FUORI DI DETTO STATO DURANTE I DIECI ANNI CHE HANNO PRECEDUTO LA SUA ENTRATA IN SERVIZIO PRESSO LE COMUNITA .
14 SECONDO LA COMMISSIONE , QUESTA CONDIZIONE NON SAREBBE SODDISFATTA NELLA FATTISPECIE , DATO CHE IL GARGANESE HA INTERROTTO , PER TUTTA LA DURATA DEL SERVIZIO MILITARE PRESTATO IN ITALIA , DAL 5 MAGGIO 1970 AL 15 APRILE 1972 , IL PERIODO DI RESIDENZA NEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO . ESSA NE DEDUCE CHE , A CAUSA DI TALE INTERRUZIONE , IL PRESCRITTO PERIODO DI RESIDENZA DI DIECI ANNI AVREBBE COMINCIATO A DECORRERE NUOVAMENTE IL 15 APRILE 1972 , DI GUISA CHE ALLA DATA IN CUI IL GARGANESE E ENTRATO IN SERVIZIO , CIOE IL 3 SETTEMBRE 1979 , EGLI NON POSSEDEVA IL REQUISITO PRESCRITTO DALL ' ART . 14 , N . 1 , LETT . B ), DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO .
15 QUESTA TESI PERDE DI VISTA ANZITUTTO IL FATTO CHE , NELLO STATO MEMBRO DI CUI IL GARGANESE E CITTADINO , IL SERVIZIO MILITARE COSTITUISCE UN OBBLIGO CONNESSO ALLA STESSA QUALITA DI CITTADINO . LA POSSIBILITA DI OTTENERE , IN DETERMINATI CASI E A DETERMINATE CONDIZIONI , L ' ESENZIONE DAL SERVIZIO MILITARE NULLA TOGLIE AL CARATTERE OBBLIGATORIO DEL SERVIZIO STESSO .
16 VA INOLTRE RILEVATO CHE , NEL DIRITTO INTERNO DEGLI STATI MEMBRI IN CUI ESISTE IL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO , IL LUOGO IN CUI IL SERVIZIO E PRESTATO NON MODIFICA LA RESIDENZA DEL COSCRITTO .
17 INFINE , DALL ' ART . 42 DELLO STATUTO , RIGUARDANTE IL ' CONGEDO PER SERVIZIO MILITARE ' , SI DESUME CHE IL DIPENDENTE INCORPORATO IN UNA FORMAZIONE MILITARE PER COMPIERE IL SERVIZIO DI LEVA , UN PERIODO D ' ISTRUZIONE MILITARE O DI RICHIAMO ALLE ARMI , CONSERVA , PER TUTTA LA DURATA DEL SERVIZIO , IL BENEFICIO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE STATUTARIA ED ALLA CARRIERA E CONSERVA PURE , IN DETERMINATI CASI , IL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE , RIDOTTA DELLA PAGA MILITARE PERCEPITA . DA QUESTA DISPOSIZIONE SI EVINCE CHE LO STESSO STATUTO NON AMMETTE CHE LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO IMPLICHI PER IL DIPENDENTE LA PERDITA DEI DIRITTI CHE GLI SPETTEREBBERO IN MANCANZA DEL SERVIZIO STESSO , ED ESCLUDE QUINDI CHE L ' OBBLIGO DEL SERVIZIO MILITARE POSSA GIUSTIFICARE UN TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI VARIABILE A SECONDA CHE ESSI SIANO O NO OBBLIGATI A PRESTARE IL SERVIZIO STESSO O CHE ESSI POSSANO O NO FRUIRE DI UN ' ESENZIONE .
18 TENUTO CONTO DI QUESTI DATI , VA ESCLUSO CHE LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO POSSA ESSERE CONSIDERATA COME UNA CAUSA VALIDA D ' INTERRUZIONE DEL PERIODO DI RESIDENZA DI CUI ALL ' ART . 4 , N . 1 , LETT . B ), DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO . LA PERSONA CONTEMPLATA DA QUESTA DISPOSIZIONE CHE , PRIMA DI ENTRARE IN SERVIZIO PRESSO UN ' ISTITUZIONE COMUNITARIA , ABBIA DOVUTO LASCIARE LA PROPRIA RESIDENZA ONDE ASSOLVERE I PROPRI OBBLIGHI MILITARI NAZIONALI HA IL DIRITTO CHE IL PERIODO TRASCORSO SOTTO LE ARMI VENGA TENUTO PRESENTE AI FINI DELL ' ACQUISTO DEL DIRITTO ALL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE DI CUI ALL ' ART . 69 DELLO STATUTO . PER QUESTE RAGIONI , IL RICORSO VA ACCOLTO .
SUGLI INTERESSI DI MORA
19 IL RICORRENTE HA CHIESTO CHE LA COMMISSIONE SIA CONDANNATA A PAGARGLI DEGLI INTERESSI DI MORA SUGLI ARRETRATI DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE . DATO CHE IL RICORSO E STATO ACCOLTO , VA ACCOLTA PURE QUESTA DOMANDA .
20 TENUTO CONTO DELLE CIRCOSTANZE CONCRETE , APPARE EQUO PORRE IL RICORRENTE NELLA SITUAZIONE IN CUI SI SAREBBE TROVATO SE L ' INDENNITA CHE GLI VA ATTUALMENTE LIQUIDATA FOSSE STATA VERSATA REGOLARMENTE , IN ALTRE PAROLE , SE GLI FOSSE STATA VERSATA A TEMPO DEBITO .
21 VANNO QUINDI ATTRIBUITI AL RICORRENTE GLI INTERESSI DI MORA AL TASSO DEL 6 % ALL ' ANNO , DA LUI RICHIESTI , SULLE SOMME CHE GLI SPETTANO , A PARTIRE DALLE RISPETTIVE SCADENZE .
SULLE SPESE
22 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE , SE NE E STATA FATTA DOMANDA .
23 LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1* LA DECISIONE DI RIGETTO DELLA COMMISSIONE IN DATA 23 GIUGNO 1980 E ANNULLATA E LA CONVENUTA E CONDANNATA A VERSARE AL RICORRENTE , A NORMA DELL ' ART . 4 , N . 1 , LETT . B ), DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO , L ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE A PARTIRE DAL 3 SETTEMBRE 1979 .
2*LA CONVENUTA E CONDANNATA A VERSARE GLI INTERESSI DI MORA AL TASSO DEL 6 % ALL ' ANNO SUGLI ARRETRATI DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE , E QUESTI INTERESSI VANNO CALCOLATI DALLE RISPETTIVE SCADENZE FINO ALLA DATA DEL PAGAMENTO .
3*LA CONVENUTA E CONDANNATA A TUTTE LE SPESE DI CAUSA .