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Document 61980CJ0045
Judgment of the Court of 4 February 1981. # Commission of the European Communities v Italian Republic. # Failure of a State to fulfil its obligations - Implementation of a directive. # Case 45/80.
Sentenza della Corte del 4 febbraio 1981.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Inadempimento - Attuazione di una direttiva.
Causa 45/80.
Sentenza della Corte del 4 febbraio 1981.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Inadempimento - Attuazione di una direttiva.
Causa 45/80.
Raccolta della Giurisprudenza 1981 -00353
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:31
SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 FEBBRAIO 1981. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA. - CAUSA 45/80.
raccolta della giurisprudenza 1981 pagina 00353
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
STATI MEMBRI - OBBLIGHI - ADEMPIMENTO DELLE DIRETTIVE - TRASGRESSIONE - GIUSTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ART . 169 )
UNO STATO MEMBRO NON PUO INVOCARE NORME , PRASSI O SITUAZIONI DELL ' ORDINAMENTO NAZIONALE PER GIUSTIFICARE L ' INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI E DEI TER- MINI CONTEMPLATI DALLE DIRETTIVE COMUNI- TARIE .
NELLA CAUSA 45/80 ,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . GIAN PIERO ALESSI , IN QUALITA D ' AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO MARIO CERVINO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
RICORRENTE ,
CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA , RAPPRESENTATA DAL SIG . IVO M . BRAGUGLIA , AVVOCATO DELLO STATO , IN QUALITA D ' AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA PROPRIA AMBASCIATA , 5 , RUE MARIE-ADELAIDE ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' INADEMPIMENTO RISULTANTE DALLA MANCATA ATTUAZIONE , DA PARTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 27 LUGLIO 1976 , N . 76/767/CEE , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI COMUNI AGLI APPARECCHI A PRESSIONE ED AI METODI DI CONTROLLO DI QUESTI APPARECCHI ( GU N . L 262 , PAG . 153 ),
1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 1980 , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO , IN FORZA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO INTESO A FAR CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , OMETTENDO DI ADOTTARE ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 27 LUGLIO 1976 , N . 76/767 , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI COMUNI AGLI APPARECCHI A PRESSIONE ED AI METODI DI CONTROLLO DI QUESTI APPARECCHI ( GU N . L 262 , PAG . 153 ), E VENUTA MENO AD UN OBBLIGO IMPOSTOLE DAL TRATTATO .
2 A NORMA DELL ' ART . 24 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 76/767 , GLI STATI MEMBRI DOVEVANO METTERE IN VIGORE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER CONFORMARSI A QUANTO DA ESSA PRESCRITTO ENTRO DICIOTTO MESI DALLA SUA NOTIFICA . QUESTO TERMINE E SCADUTO IL 30 GENNAIO 1978 .
3 IL GOVERNO ITALIANO NON CONTESTA L ' INADEMPIMENTO ADDEBITATOGLI . ESSO SPIEGA CHE IL RITARDO NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE E DOVUTO AL FATTO CH ' ESSO HA RITENUTO DI DOVER FAR APPROVARE DAL PARLAMENTO ITALIANO UN DISEGNO DI LEGGE VOLTO AD OTTENERE LA DELEGA AD EMANARE I NECESSARI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE ; TALE DISEGNO NON HA PERO POTUTO ESSERE APPROVATO A TEMPO DEBITO A CAUSA DELLO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE ED E STATO RIPRESENTATO AL PARLAMENTO NEL CORSO DELLA LEGISLATURA ATTUALE . IL GOVERNO ITALIANO FA INOLTRE PRESENTE CHE , IN ATTESA DELL ' APPROVAZIONE DEL DISE GNO DI LEGGE , CHE SI AUSPICA IMMINENTE , ESSO HA PREFERITO ASTENERSI , PER RAGIONI DI OPPORTUNITA E DI CERTEZZA DEL DIRITTO , ' DALL ' ATTUARE CON PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI TALUNE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 76/767/CEE , PER IL CUI RECEPIMENTO NON SAREBBE STATA NECESSARIA UNA LEGGE ' .
4 QUESTI FATTI NON POSSONO FAR VENIRE MENO L ' INADEMPIMENTO ADDEBITATO ALLA REPUBBLICA ITALIANA . SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , AGLI STATI MEMBRI NON E CONSENTITO INVOCARE NORME , PRASSI O SITUAZIONI DELL ' ORDINAMENTO NAZIONALE PER GIUSTIFICARE L ' INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI E DEI TERMINI CONTEMPLATI DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE .
5 SI DEVE PERTANTO CONSTATARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , NON ADOTTANDO ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 76/767 , E VENUTA MENO AD UN OBBLIGO IMPOSTOLE DAL TRATTATO .
SULLE SPESE
6 AI TERMINI DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE SE NE E STATA FATTA DOMANDA . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA PERTANTO CONDANNATA ALLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* LA REPUBBLICA ITALIANA , NON ADOTTANDO ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 27 LUGLIO 1976 , N . 76/767 , CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI COMUNI AGLI APPARECCHI A PRESSIONE ED AI METODI DI CONTROLLO DI QUESTI APPARECCHI ( GU N . L 262 , PAG . 153 ), E VENUTA MENO AD UN OBBLIGO IMPOSTOLE DAL TRATTATO .
2*LA CONVENUTA E CONDANNATA ALLE SPESE .