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Document 61980CJ0022
Judgment of the Court of 29 October 1980. # Boussac Saint-Frères SA v Brigitte Gerstenmeier. # Reference for a preliminary ruling: Amtsgericht Berlin-Schöneberg - Germany. # Free movement of capital. # Case 22/80.
Sentenza della Corte del 29 ottobre 1980.
Boussac Saint-Frères SA contro Brigitte Gerstenmeier.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Berlin-Schöneberg - Germania.
Libera circolazione dei capitali.
Causa 22/80.
Sentenza della Corte del 29 ottobre 1980.
Boussac Saint-Frères SA contro Brigitte Gerstenmeier.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Berlin-Schöneberg - Germania.
Libera circolazione dei capitali.
Causa 22/80.
Raccolta della Giurisprudenza 1980 -03427
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:251
*A9* Amtsgericht Berlin-Schöneberg, Vorlagebeschluß vom 24/11/1979 (28 B 45375/79)
*P1* Amtsgericht Berlin-Schöneberg, Schreiben vom 03/12/1981 (28 B 45375/79)
SENTENZA DELLA CORTE DEL 29 OTTOBRE 1980. - BOUSSAC SAINT-FRERES SA CONTRO BRIGITTE GERSTENMEIER. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALL'AMTSGERICHT DI BERLINO - SCHOENEBERG). - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI. - CAUSA 22/80.
raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 03427
edizione speciale greca pagina 00375
edizione speciale svedese pagina 00419
edizione speciale finlandese pagina 00425
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI
( TRATTATO CEE , ART . 177 )
2 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI - PARITA DI TRATTAMENTO - DISCRIMINAZIONE A CAUSA DELLA CITTADINANZA - DIVIETO - DISCRIMINAZIONI DISSIMULATE - INCLUSIONE
( TRATTATO CEE , ART . 7 )
3 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI - PARITA DI TRATTAMENTO - DISCRIMINAZIONE A CAUSA DELLA CITTADINANZA - PROCEDURA SEMPLIFICATA DI RECUPERO DEI CREDITI CHE EFFETTUA UNA DISTINZIONE BASATA SULLA MONETA IN CUI IL CREDITO E ESPRESSO - AMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ART . 7 )
1 . BENCHE NON SPETTI ALLA CORTE PRONUNZIARSI , NELL ' AMBITO DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , SULLA VALIDITA DI UNA LEGGE NAZIONALE , ESSA E CIONONDIMENO COMPETENTE , NELL ' INTENTO DI COLLABORARE CON I GIUDICI NAZIONALI , A DETERMINARE GLI ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO LA CUI INTERPRETAZIONE CON- SENTE AL GIUDICE NAZIONALE DI RISOL- VERE I PROBLEMI DI FRONTE AI QUALI SI TROVA .
2 . L ' ART . 7 DEL TRATTATO CEE VIETA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE A CAUSA DELLA CITTADINANZA PER QUEL CHE RIGUARDA L ' APPLICAZIONE DEL TRATTATO . QUESTA DISPOSIZIONE VIETA NON SOLO LE DISCRIMINAZIONI PALESI , A MOTIVO DELLA CITTADINANZA MA ANCHE QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE DISSIMULATA CHE , MEDIANTE IL RICORSO AD ALTRI CRITERI DISTINTIVI , ABBIA IN PRATICA LE STESSE CONSEGUENZE .
3 . L ' ART . 7 DEL TRATTATO CEE NON E INCOMPATIBILE CON UNA NORMA DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE NAZIONALE CHE , PUR CONSENTENDO A QUALUNQUE CREDITORE RESIDENTE SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , DI AGIRE PER LA RISCOSSIONE DI UN CREDITO - INDIPENDENTEMENTE DALLA MONETA IN CUI QUESTO E ESPRESSO - FACENDO RICORSO AI MEZZI NORMALI DI TUTELA DA ESPERIRSI DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO , CONTEMPLA UN PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE SEMPLIFICATO , PRECLUSO AI CREDITORI CHE INTENDONO RISCUOTERE UN CREDITO ESPRESSO IN MONETA STRANIERA NEI CONFRONTI DI UN DEBITORE RESIDENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE .
NEL PROCEDIMENTO 22/80 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE DALL ' AMTSGERICHT DI BERLINO-SCHONEBERG NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
BOUSSAC SAINT-FRERES SA , LILLA ( FRANCIA ),
E
BRIGITTE GERSTENMEIER , EUSKIRCHEN ( REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ),
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 7 DEL TRATTATO CEE ,
1 CON ORDINANZA 24 NOVEMBRE 1979 , PERVENUTA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA IL 14 GENNAIO 1980 , L ' AMTSGERICHT DI BERLINO-SCHONEBERG HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE VERTENTE SULL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 7 DEL TRATTATO .
2 IL GIUDICE TEDESCO E STATO ADITO DA UN ' IMPRESA AVENTE SEDE IN FRANCIA , CHE AVEVA VENDUTO E FORNITO TESSILI AD UNA COMMERCIANTE RESIDENTE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , ONDE OTTENERE - MEDIANTE PROCEDIMENTO INGIUNTIVO - , IL SALDO DELLA FATTURA RELATIVA A QUESTA FORNITURA . MEDIANTE QUESTO PROCEDIMENTO , IL CREDITORE PUO OTTENERE UN ' INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER UNA DETERMINATA SOMMA IN MODO SEMPLICE E RAPIDO . DEPOSITATA LA DOMANDA , IL DEBITORE NON E CHIAMATO IN GIUDIZIO NE INVITATO A COMPARIRE ; TUTTAVIA , ESSO PUO PRESENTARE LE SUE DIFESE ALLORCHE GLI VIENE NOTIFICATO IL PRECETTO EMANATO DAL GIUDICE IN BASE AD UN MODULO COMPILATO DAL CREDITORE ; SE NON VENGONO PRESENTATE DIFESE , IL PRECETTO - SU DOMANDA DEL CREDITORE - SI TRASFORMA IN INGIUNZIONE , CHE COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO .
3 L ' AMTSGERICHT HA TENUTO PRESENTE CHE , PRIMA DEL 1* LUGLIO 1977 , ERA POSSIBILE , NELL ' AMBITO DI QUESTA PROCEDURA , OTTENERE LA RISCOSSIONE DI UN CREDITO ESPRESSO IN MONETA NAZIONALE O IN MONETA STRANIERA , MA CHE , DOPO DETTA DATA , CON L ' ENTRATA IN VIGORE DELLA COSIDDETTA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DEL 3 DICEMBRE 1976 , NON E PIU POSSIBILE FAR RICORSO A QUESTO PROCEDIMENTO PER OTTENERE LA RISCOSSIONE DI UN CREDITO NEI CONFRONTI DI UN DEBITORE RESIDENTE IN TERRITORIO TEDESCO , SE DETTO CREDITO E ESPRESSO IN MONETA STRANIERA , MENTRE INVECE LO STESSO MEZZO DI TUTELA RESTA ESPERIBILE PER LA RISCOSSIONE DI CREDITI ESPRESSI IN MONETA STRANIERA NEI CONFRONTI DI UN DEBITORE RESIDENTE ALL ' ESTERO .
4 STANDO COSI LE COSE , IL GIUDICE NAZIONALE HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA LA QUESTIONE DEL SE QUESTA MODIFICA DEL DIRITTO PROCESSUALE TEDESCO RAPPRESENTI , PER I CREDITORI RESIDENTI IN ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , UN PROVVEDIMENTO DISCRIMINATORIO CHE VA DISAPPLICATO NEI LORO CONFRONTI IN QUANTO INCOMPATIBILE CON L ' ART . 7 DEL TRATTATO .
5 PREMESSO CHE ESULA DALLA COMPETENZA DELLA CORTE PRONUNCIARSI , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , SULLA VALIDITA DI UNA LEGGE NAZIONALE , LA CORTE RESTA CIONONOSTANTE COMPETENTE , NELL ' INTENTO DI COLLABORARE CON I GIUDICI NAZIONALI , A DETERMINARE GLI ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO LA CUI INTERPRETAZIONE CONSENTE AL GIUDICE NAZIONALE DI RISOLVERE I PROBLEMI DI CUI E INVESTITO .
6 SI EVINCE DAL FASCICOLO CHE LA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE , CHE HA SUSCITATO I DUBBI DEL GIUDICE TEDESCO , HA LO SCOPO DI RAZIONALIZZARE IL PROCEDIMENTO INGIUNTIVO MEDIANTE L ' AUSILIO DEL COMPUTER . POICHE UN ' INDAGINE TECNICA HA DIMOSTRATO CHE L ' INCLUSIONE DI CREDITI ESPRESSI IN MONETA STRANIERA IN UN SISTEMA DI ELABORAZIONE ELETTRONICA AVREBBE COMPORTATO ECCESSIVE DIFFICOLTA , LE AUTORITA TEDESCHE HANNO DECISO DI LIMITARE , IN LINEA DI MASSIMA , LA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO INGIUNTIVO ALLA RISCOSSIONE DI CREDITI ESPRESSI IN MONETA TEDESCA . TUTTAVIA E STATA CONTEMPLATA UNA DEROGA A QUESTA NORMA PER QUEL CHE RIGUARDA LA RISCOSSIONE DI CREDITI ESPRESSI IN MONETA STRANIERA NEI CONFRONTI DI DEBITORI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 , CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L ' ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE , IN QUANTO SI E RITENUTO CHE LE DISPOSIZIONI DI DETTA CONVENZIONE RENDEVANO NECESSARIA DETTA DEROGA .
7 DAGLI ATTI DI CAUSA EMERGE INOLTRE CHE I MEZZI DI TUTELA ORDINARI POSSONO SEMPRE VENIR ESPERITI DAI CREDITORI CUI E PRECLUSO IL RICORSO AL SISTEMA SEMPLIFICATO COSTITUITO DAL PROCEDIMENTO INGIUNTIVO . LA PROCEDURA ORDINARIA DEVE INOLTRE VENIR SEGUITA DAL CREDITORE CHE , DOPO AVER OTTENUTO UN PRECETTO INGIUNTIVO DA PARTE DEL GIUDICE , MEDIANTE PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO , VIENE A TROVARSI IN APERTO CONTRADDITTORIO CON IL DEBITORE .
8 COSI STANDO LE COSE , LA QUESTIONE SOTTOPOSTA DAL GIUDICE NAZIONALE VA INTESA NEL SENSO CHE SI VUOL SAPERE SE L ' ART . 7 DEL TRATTATO SIA INCOMPATIBILE CON UNA NORMA NAZIONALE DI PROCEDURA CIVILE CHE , PUR LEGITTIMANDO QUALSIASI CREDITORE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO AD ESPERIRE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO I NORMALI MEZZI DI TUTELA PER RISCUOTERE UN CREDITO , INDIPENDENTEMENTE DALLA MONETA IN CUI ESSO E ESPRESSO , CONTEMPLA UN PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE SEMPLIFICATO , PRECLUSO AI CREDITORI CHE VOGLIONO OTTENERE LA RISCOSSIONE DI UN DEBITO ESPRESSO IN MONETA STRANIERA NEI CONFRONTI DI UN DEBITORE RESIDENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE .
9 L ' ART . 7 DEL TRATTATO VIETA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE A MOTIVO DELLA CITTADINANZA PER QUEL CHE RIGUARDA L ' APPLICAZIONE DEL TRATTATO . QUESTA DISPOSIZIONE VIETA NON SOLO LE DISCRIMINAZIONI PALESI , A MOTIVO DELLA CITTADINANZA , MA ANCHE QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE DISSIMULATA CHE , MEDIANTE IL RICORSO AD ALTRI CRITERI DISTINTIVI , ABBIA IN PRATICA LE STESSE CONSEGUENZE .
10 E INCONTESTABILE CHE UNA DISCIPLINA NAZIONALE CHE SUBORDINI LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE AL TIPO DI MONETA IN CUI E ESPRESSO IL CREDITO POTREBBE IMPLICARE UNO SVANTAGGIO PER I CREDITORI RESIDENTI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI RISPETTO AI CREDITORI RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE E POTREBBE COSTITUIRE PERCIO UN OSTACOLO PER LE RELAZIONI COMMERCIALI NEL MERCATO COMUNE , CHE DANNEGGEREBBE SOPRATTUTTO I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .
11 IL GOVERNO TEDESCO , NELLE SUE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE , HA RILEVATO CHE UNA LEGISLAZIONE COME QUELLA IN ESAME NON PUO ESSERE DISCRIMINATORIA , POICHE LA DISTINZIONE FONDATA SULLA MONETA IN CUI E ESPRESSO IL CREDITO E GIUSTIFICATA DA RAGIONI OBIETTIVE , GIACCHE L ' ELABORAZIONE ELETTRONICA CONTEMPLATA DALLA LEGISLAZIONE TEDESCA ONDE SEMPLIFICARE IL PROCEDIMENTO INGIUNTIVO NON E POSSIBILE PER CREDITI ESPRESSI IN MONETA STRANIERA .
12 QUESTO ARGOMENTO NON E CONFERENTE . SE LA LEGISLAZIONE TEDESCA AMMETTE IL RICORSO AL PROCEDIMENTO INGIUNTIVO PER LA RISCOSSIONE DEI DEBITI ESPRESSI IN MONETA STRANIERA NEI CONFRONTI DI DEBITORI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEGLI ALTRI STATI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES E SE LA MESSA IN ATTO DI QUESTA NORMA IMPLICA - COME E NOTO - IL DISBRIGO MANUALE DI DETTE PRATICHE NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO INGIUNTIVO , NON SI PUO FAR APPELLO ALLA NECESSITA DI CONFORMARSI ALLE ESIGENZE DELL ' ELETTRONICA , PER TUTTI I CREDITI PER CUI E PREVISTO QUESTO PROCEDIMENTO , ONDE ESCLUDERE LA RISCOSSIONE DEI CREDITI ESPRESSI IN MONETA STRANIERA NEI CONFRONTI DI DEBITORI RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE .
13 QUESTA CONSIDERAZIONE , TUTTAVIA , NON CONSENTE ANCORA DI RISOLVERE LA QUESTIONE . NON COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA CITTADINANZA , NEMMENO DI TIPO INDIRETTO , UNA DISTINZIONE FONDATA SULLA MONETA IN CUI SONO ESPRESSI I CREDITI CHE VALGA SOLO PER IL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE SEMPLIFICATO , SE LE PARTI CONTRAENTI POSSONO LIBERAMENTE DETERMINARE LA MONETA IN CUI SI ESPRIME IL CREDITO E QUALORA I NORMALI MEZZI DI TUTELA POSSANO VENIR ESPERITI DAI CREDITORI RESIDENTI SUL TERRITORIO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI , INDIPENDENTEMENTE DALLA MONETA IN CUI E ESPRESSO IL CREDITO .
14 SI DEVE DUNQUE RISOLVERE LA QUESTIONE SOTTOPOSTA NEL SENSO CHE L ' ART . 7 DEL TRATTATO NON E INCOMPATIBILE CON UNA NORMA DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE NAZIONALE CHE , PUR CONSENTENDO A QUALUNQUE CREDITORE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , DI AGIRE PER LA RISCOSSIONE DI UN CREDITO - INDIPENDENTEMENTE DALLA MONETA IN CUI QUESTO E ESPRESSO - FACENDO RICORSO AI MEZZI NORMALI DI TUTELA DA ESPERIRSI DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO , CONTEMPLA UN PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE SEMPLIFICATO , PRECLUSO AI CREDITORI CHE INTENDONO RISCUOTERE UN CREDITO ESPRESSO IN MONETA STRANIERA NEI CONFRONTI DI UN DEBITORE RESIDENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE .
SULLE SPESE
15 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON SONO RIPETIBILI ; NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , LA PRESENTE PROCEDURA COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE DEL MERITO , CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DALL ' AMTSGERICHT DI BERLINO-SCHONEBERG CON ORDINANZA 24 NOVEMBRE 1979 , STATUISCE :
L ' ART . 7 DEL TRATTATO NON E INCOMPATIBILE CON UNA NORMA DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE NAZIONALE CHE , PUR CONSENTENDO A QUALUNQUE CREDITORE RESI DENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO , DI AGIRE PER LA RISCOSSIONE DI UN CREDITO - INDIPENDENTEMENTE DALLA MONETA IN CUI QUESTO E ESPRESSO - FACENDO RICORSO AI MEZZI NORMALI DI TUTELA DA ESPERIRSI DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO , CONTEMPLA UN PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE SEMPLIFICATO , PRECLUSO AI CREDITORI CHE INTENDONO RISCUOTERE UN CREDITO ESPRESSO IN MONETA STRANIERA NEI CONFRONTI DI UN DEBITORE RESIDENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE .