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Document 61980CC0278

    Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 17 dicembre 1981.
    Chem-Tec BH Naujoks contro Hauptzollamt Koblenz.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
    Tariffa doganale comune - nastro adesivo o colla.
    Causa 278/80.

    Raccolta della Giurisprudenza 1982 -00439

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:313

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS

    DEL 17 DICEMBRE 1981 ( 1 )

    ignor Presidente,

    signori Giudici,

    la domanda di pronunzia pregiudiziale propostavi dal Bundesfinanzhof, e di cui dobbiamo oggi occuparci, si colloca nell'ultima fase d'una lite che oppone da anni l'impresa Chem-Tec B. H. Naujoks, di Coblenza, allo Hauptzollamt (ufficio doganale principale) della stessa città.

    I —

    Gli antefatti sono i seguenti:

    1.

    La Chem-Tec importa abitualmente dagli Stati Uniti nastri adesivi di vario modello, destinati a diversi usi, fra i quali dei cosiddetti «nastri adesivi transfert», marca Scotch, articolo recante il n. 465.

    Dall'ottobre 1973 al luglio 1974, essa faceva sdoganare e mettere in libera pratica nella Repubblica federale di Germania nastri adesivi di questo tipo, dichiarati dapprima come «nastri adesivi di carta, di larghezza inferiore ai 10 cm, indotti (ricoperti) di colla a base di gomma sintetica non vulcanizzata», e in seguito come «nastri di gomma sintetica non vulcanizzata; altri».

    La classificazione del prodotto dava luogo, per ripetere la metafora usata da uno degli avvocati, ad una vera e propria «odissea», attraverso varie voci della tariffa doganale comune. Abbreviando al massimo il racconto di questa «odissea», mi limiterò ad indicare che detti nastri venivano classificati, dall'Amministrazione federale delle dogane, in un primo momento nella sottovoce doganale 48.15 A (dazi doganali convenzionali allora vigenti: 6,5 %), poi nelle sottovoci 40.05 C (dazi: 4 %) e 39.02 C XII (dazi: 16,8 %) e, infine, nella sottovoce 35.06 Β (dazi: 15,2 %).

    Le prime due classificazioni corrispondevano alle dichiarazioni fatte dalla società Chem-Tec al momento dell'importazione delle varie partite di nastri di cui è causa. Le ultime due venivano adottate dall'Amministrazione doganale dopo che questa aveva fatto procedere a perizia da parte di vari enti competenti. La decisione definitiva, che è all'origine della causa principale, veniva adottata il 14 giugno 1976 dallo Hauptzollamt di Coblenza, su reclamo presentato dalla società Chem-Tec in seguito al provvedimento di modifica conseguente alla classificazione nella sottovoce 39.02 C XII.

    Ritenendo errata tale decisione, l'importatore adiva il Finanzgericht della Rena-nia-Palatinato. Poiché questo confermava il provvedimento amministrativo di classificazione dei nastri 465 nella sottovoce 35.06 B, la società Chem-Tec proponeva ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof.

    2.

    Per una migliore comprensione della controversia, è importante descrivere la merce di cui è causa ed il suo uso; il prodotto è costituito da un nastro adesivo transfert a due facce, sostanzialmente di polibutadiene e avente uno spessore di 0,05 mm ed una larghezza di 5 cm. Ciascuno strato di questo nastro è isolato da una striscia di carta trattata al silicone sulle due facce, denominata «papier liner». Il tutto è arrotolato su una bobina di cartone.

    Stando alle indicazioni fornite dalla società Chem-Tec, il nastro 465 viene definito nastro transfert in quanto non comprende «subjectile». La sostanza adesiva viene infatti apposta direttamente sul «liner». L'assenza di «subjectile» consente di ottenere un nastro adesivo a due facce molto sottile usato ad esempio in cartoleria per l'incollaggio ininterrotto di due fogli di carta.

    Come risulta dall'ordinanza di rinvio e dalle concordanti delucidazioni fornite dall'impresa Chem-Tec, il nastro adesivo 465 viene usato nella maniera seguente.

    Esso viene staccato dal rotolo ed incollato unitamente con la striscia di «liner» sulla carta da incollare. Il «liner» viene asportato al momento dell'applicazione, mediante pressatura, della seconda carta da incollare. Con tale pressatura i due fogli di carta, nell'esempio prospettato, vengono quindi saldamente incollati insieme.

    In considerazione di queste particolarità tecniche, il Bundesfinanzhof è propenso a ritenere che la merce vada classificata, come è stato deciso dallo Hauptzollamt e confermato dal Finanzgericht, nella voce doganale 35.06. Se cionondimeno esso vi chiede di pronunziarvi in via pregiudiziale, è in primo luogo a causa delle difficoltà di classificazione riscontrate dall'Amministrazione doganale tedesca e, in secondo luogo, in quanto, secondo l'assunto della società Chem-Tec, i nastri di cui è causa non costituiscono oggetto d'una classificazione uniforme in tutti gli Stati membri: ciò vale in particolare per la Francia e per i Paesi Bassi.

    Sottolineo tuttavia che, successivamente all'ordinanza di rinvio, è sopravvenuto un fatto nuovo. In risposta ad un quesito che le avete posto, la Commissione ha fatto presente che, nella 267 a sessione del Comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, convocato ai fini della classificazione doganale dei nastri adesivi del tipo di cui è causa, tutti gli Stati membri si sono messi d'accordo per la loro classificazione nella sottovoce 35.06 B. Da questa circostanza non si possono trarre, però, conclusioni definitive. Come avete affermato nella sentenza 15 febbraio 1977 (cause riunite 67 e 70/76, Dittmeyer c/ Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, punto 4 della notivazione, Racc. 1977, pag. 237) e come la Prima Sezione della Corte ha ribadito nella sentenza 11 luglio 1980 (causa 798/79, Hauptzollamt Köln-Rbeinau e/ Chem-Tec, punto 11 della motivazione, Racc. 1980, pag. 2646), «benché i pareri del Comitato per la nomenclatura costituiscano dei mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune da parte delle autorità doganali degli Stati membri e come tali possano essere considerati come strumenti validi per l'interpretazione della tariffa, detti pareri non sono giuridicamente vincolanti, di guisa che, se del caso, va accertato se il loro tenore sia conforme alle disposizioni stesse della tariffa doganale comune e non ne modifichi la portata».

    II —

    La prima questione posta dal Bundesfinanzhof verte sul possibile tenore della voce doganale 35.06. Più precisamente, con essa s'intende accertare se tale voce possa applicarsi ad un prodotto definito come «nastro adesivo di carta» oppure come «striscia di gomma sintetica non vulcanizzata», arrotolato su bobine, composto da due strati di materia adesiva, sulle due facce, cui è intercalata una striscia di carta isolante (al silicone) che va staccata al momento dell'incollatura.

    1.

    La voce 35.06 della tariffa doganale comune recita:

    A.

    Colle preparate non nominate né comprese altrove:

    I.

    Colle vegetali:

    ...

    II.

    Altre colle.

    B.

    Prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore o uguale a 1 kg.

    Questa voce è l'ultima di quelle comprese nel capitolo 35 della tariffa (Sostanze albuminoidi e Colle); essa ha quindi carattere residuale. L'elemento comune ai prodotti di cui alle due sottovoci A e Β della voce 35.06 è chiaramente la loro proprietà adesiva, la loro funzione di colla.

    Data la natura del prodotto di cui è causa, è anzitutto chiaro che possono prendersi in considerazione solo le sotto-voci 35.06 A II e 35.06 B. È quindi rispetto a queste sole sottovoci che va valutato il prodotto descritto dal giudice di rinvio.

    2.

    Ad avviso dell'impresa Chem-Tec, la questione sollevata va risolta negativa-mente. Essa sostiene che l'elemento caratteristico del nastro adesivo 465 risiede non già nella proprietà adesiva, bensì nella presentazione sotto forma di nastro. La sua tesi è che il nastro adesivo non serve come colla («das Klebeband dient nicht als Klebstoff»), bensì come ausiliario tecnico («sondern als technisches Hilfsmittel») per uso industriale, specialmente, come è stato detto, nell'industria cartaria. Certamente, essa non intende con questo contestare che il nastro 465 abbia funzione adesiva, il che significherebbe negare l'evidenza. Tuttavia, se ho ben capito in sostanza la sua posizione, essa respinge l'assimilazione di un prodotto molto elaborato qual è lo Scotch 465, che si presenta per di più in forma di nastri, a colle nel senso stretto del termine, liquide o solide («Klebstoffe, Kleber oder Leime»).

    Per l'Amministrazione doganale, invece, è la proprietà adesiva del nastro 465 che sta alla base della classificazione nella sottovoce doganale 35.06 Β e che ha motivato la decisione di cui è causa, emessa il 14 giugno 1976 dallo Hauptzollamt di Coblenza. Dal fascicolo risulta che quest'ultimo ha adottato la sua decisione richiamandosi, fra l'altro, ai risultati delle perizie effettuate nel gennaio 1975 e nell'aprile 1976 dall'Istituto tecnico doganale per il controllo e l'insegnamento di Amburgo-Altona. Previa analisi, tale istituto era pervenuto alla conclusione che «l'insieme del nastro adesivo»... era «composto da un polimero acrilico rafforzato da fibre di vetro», cosicché non poteva considerarsi gomma sintetica ai sensi della sottovoce 40.05 C. È quindi in base alla proprietà adesiva del nastro 465 che l'Amministrazione doganale ha in definitiva proceduto alla sua classificazione.

    La soluzione del problema sollevato consiste perciò nel determinare se il nastro adesivo 465 vada considerato per prima cosa un nastro o anzitutto un adesivo. Qualora, adottando il punto di vista della società Chem-Tec, si veda in esso essenzialmente un nastro, la questione sollevata dal Bundesfinanzhof andrà risolta negativamente. Qualora, d'accordo con l'Amministrazione doganale — il cui punto di vista coincide con quello della Commissione — lo si qualifiche anzitutto un adesivo, la soluzione dovrà essere affermativa.

    3.

    Un primo elemento risolutivo si ricava dal fatto che, come giustamente ha detto la Commissione, la tariffa doganale comune non contiene una voce che contempli specificatamente i nastri adesivi. Questi figurano, al contrario, in più rubriche:

    sottovoce 39.01 B:

    Prodotti di condensazione, di poli-condensazione e di poliaddizione,

    sottovoce 39.02 B:

    Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione.

    sottovoce 39.03 A:

    Cellulosa rigenerata;...

    sottovoce 48.15 A:

    Altra carta e cartoni...

    sottovoce 59.11 AI:

    Tessuti gommati diversi da quelli a maglia.

    Da questa enumerazione risulta che è la natura materiale («die stoffliche Beschaffenheit»), in altri termini la composizione del nastro adesivo, che la tariffa doganale comune prende in considerazione per la classificazione.

    Nella fattispecie, come opportunamente ricorda il Bundesfinanzhof, si è in presenza d'un prodotto composto costituito da un nastro adesivo a due facce, separate da una striscia di carta al silicone. Tuttavia, come ammette la stessa impresa Chem-Tec, «il papier liner non deve intervenire... ai fini della classificazione doganale». È quindi con riguardo al solo nastro adesivo («Klebestreifen») propriamente detto che vanno esaminati i termini della voce 35.06.

    4.

    Dirò fin d'ora che, a mio avviso, la prima questione va risolta affermativa-mente.

    La tesi contraria si basa sull'uso del termine «Leim», usato nella traduzione tedesca nelle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale (NCCD) in merito alla sottovoce 35.06 Β e che, effettivamente, non sembra poter designare un prodotto quale il nastro 465.

    Questo solo argomento mi sembra irrilevante di fronte a tutti quelli che gli si possono opporre. Il primo fra questi, ricavato dai termini della voce esaminata, basterebbe già ad escluderlo. È chiaro infatti che, scegliendo formulazioni di portata molto generale per la voce 35.06 (A. Colle preparate non nominate né comprese altrove, B. Prodotti di ogni specie da usare come colle,...), nella cui versione tedesca figura inoltre la parola «Klebstoff» — che ha sgnificato più ampio del termine «Leim» —, gli autori della tariffa hanno inteso includere in tale voce tutte le sostanze adesive che non erano contemplate in un'altra voce del capitolo 35.

    Questa constatazione trova conferma nel fatto che nessuna nota della tariffa doganale o della Nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale precisa che cosa debba intendersi per «colle» o «prodotti» di ogni specie da usare come colle". Al contrario, le note esplicative della tariffa e quelle della NCCD si riferiscono alle colle più diverse, come quelle preparate a partire dai licheni, dal glutine (colla di Vienna) (nota della tariffa doganale comune relativa alla sottovoce. A. I. b.) o i «preparati specialmente elaborati per essere utilizzati come colle, consistenti», ad esempio, «in un miscuglio di materie plastiche artificiali che rientrano nelle diverse voci del capitolo 39» (note NCCD relative alla sottovoce A, punto 4).

    Quanto al significato dell'espressione «prodotti di ogni specie da usare come colle», esso non viene chiarito né nelle note esplicative della, tariffa né in quelle della NCCD, cui le prime rinviano solo «per quanto riguarda la presentazione di questi prodotti». Se gli autori di tali note non hanno ritenuto utile fornire ulteriori precisazioni in proposito, ciò è probabilmente dovuto al fatto che difficilmente si può concepire un'espressione più ampia di «prodotti di ogni specie...» A dire il vero, non c'è alcun dubbio, a mio avvisso, che questi termini si riferiscono non solo alle colle tradizionali, ma anche ad un prodotto adesivo ad uso specifico come quello di cui trattasi nel presente procedimento.

    La prima questione sollevata dal Bundesfinanzhof va quindi incontestabilmente risolta in senso affermativo.

    III —

    Con la seconda questione si mira ad accertare se il prodotto di cui è causa risponda o no ai termini «preparati per la vendita al minuto... in recipienti o involucri di peso netto inferiore o uguale a 1 kg», cioè possegga le caratteristiche che deve presentare un prodotto usato come colla per poter essere classificato nella sottovoce 35.06 B. Il Bundesfinanzhof chiede in particolare che vi pronunziate sul se la merce in questione soddisfi le suddette condizioni per il fatto stesso che la sostanza adesiva «Klebstoff» è applicata, per tutta la lunghezza del nastro, su una striscia di carta che costituirebbe in tal caso il suo involucro, ovvero se tali nastri debbano essere sistemati in contenitori speciali che rispettino il limite di peso prescritto e, inoltre, debbano recare, per iscritto, l'indicazione del fatto che si tratta di una sostanza adesiva.

    1.

    Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, la Corte tedesca chiarisce tale questione chiedendosi, in primo luògo, «se la striscia di carta, che viene asportata al momento dell'incollaggio propriamente detto, vada considerata un involucro ai sensi di tale voce doganale».

    Nel corso del lungo procedimento relativo alla classificazione del prodotto di cui è causa, la prima soluzione affermativa a tale questione è stata data, a quanto pare, dall'Istituto tecnico doganale per il controllo e l'insegnamento di Amburgo-Altona, nelle summenzionate perizie del gennaio 1975 e del 2 aprile 1976, richieste dall'ufficio doganale «Zollamt». Secondo i termini di tali perizie, quali sono stati riportati nella sentenza del Finanzgericht, «il nastro adesivo avvolto su un supporto, dí peso inferiore a 1 kg, andrebbe considerato come preparato per la vendita al dettaglio». Data la formulazione della sottovoce 35.06 B, da questa presa di posizione sembra potersi desumere che il fatto di essere avvolte su un supporto costituisce, per il prodotto, l'imballaggio e nel contempo il confezionamento per la vendita al minuto.

    Nella sentenza 11 novembre 1976, il Finanzgericht della Renania-Palatinato si pronunzia nello stesso senso, ma in maniera più precisa, quando indica che l'imballaggio della sostanza adesiva consiste nel fatto che questa «è applicata su una striscia di carta e avvolta su un supporto».

    Nel corso del presente procedimento pregiudiziale, anche la Commissione ha espresso un punto di vista affine. Pur ammettendo che, nel presente caso, sarebbe artificioso considerare la striscia di carta su cui la sostanza adesiva viene applicata come un imballaggio, essa ha tuttavia dichiarato che, a suo avviso, sarebbe altrettanto esagerato pretendere che i nastri siano collocati in involucri speciali, ad esempio in cartoni. Basterebbe per soddisfare i requisiti di cui alla sottovoce dogenale 35.06 Β, che i nastri siano «identificabili come destinati alla vendita diretta, e senz'altro condizionamento, agli utilizzatori».

    A mio avviso, questa tesi è incompatibile col chiaro testo della voce presa in esame, che comprende le parole «recipienti o involucri...» e, quindi, con la regola generale n. 1 per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, secondo cui la classificazione viene «determinata legalmente dal testo delle voci». Certamente, detto testo può essere interepretato, in particolare con l'ausilio delle note esplicative della tariffa e, in subordine, delle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale. Tuttavia, non si potrebbe darne un'interpretazione tanto lata da svuotare del loro senso talune delle espressioni ivi adoperate.

    È questo, per l'appunto, il risultato cui porta l'interpretazione suggerita dalla Commissione. Per motivarla, questa si basa principalmente sulle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale in merito alla sottovoce 35.06 B. Tuttavia, non si può mettere sullo stesso piano «la semplice striscia di carta avvolta attorno ad una placchetta di colla d'osso», di cui si parla in tali note, che costituisce un vero e proprio imballaggio, anche se rudimentale, e la carta interstiziale di cui trattasi nel presente caso, che adempie tutt'altra funzione, come la società Chem-Tec ha fatto presente senza essere contraddetta.

    Le strisce di carta al silicone, i «liners», costituiscono infatti elementi indispensabili per la fabbricazione e l'uso dei nastri di cui trattasi. Come è stato detto, questi, come d'altronde tutti i nastri adesivi a due facce, sono avvolti su un supporto di cartone. Onde evitare che i diversi strati adesivi si incollino insieme — il che li renderebbe inutilizzabili — è necessario separarli con strisce di carta. Queste consentono, quindi, tanto l'avvolgimento del nastro adesivo sul supporto quanto la sua applicazione sul prodotto da incollare.

    La constatazione che il «liner» costituisce il supporto necessario del nastro propriamente adesivo non può essere smentita dal fatto che esso viene asportato al momento dell'incollaggio. Ciò prova soltando che la carta non fa parte integrante del prodotto di cui è causa, che è la sola sostanza adesiva, ma è insufficiente per concludere che trattasi di un involucro. Il fatto che un elemento, indispensabile all'uso d'un prodotto, venga asportato al momento di tale uso non significa automaticamente che tale elemento costituisca l'imballaggio del prodotto.

    Sono quindi propensa a risolvere la prima parte della seconda questione sollevata dalla suprema Corte fiscale tedesca nel senso che i nastri adesivi di cui trattasi devono essere confezionati in appositi imballaggi, che rispettino i limiti di peso prescritti dalla sottovoce 35.06 B.

    2.

    In subordine, il Bundesfinanzhof chiede se l'imballaggio, per poter essere considerato involucro per la vendita al minuto, debba recare una menzione relativa al fatto che si tratta di sostanza adesiva.

    Le note esplicative della Nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, alla sottovoce 35.06 B, recitano:

    «I prodotti che possono servire ad altri usi che non siano quelli delle colle (la destrina o la metilcellulosa in granuli, ad esempio), possono essere classificati nella presente rubrica solo se il loro involucro per la vendita al minuto reca menzioni atte ad indicare che i prodotti stessi sono destinati ad essere venduti come colle.»

    Ne risulta — e questa conclusione sembra conforme al buon senso — che, a contrario, se un prodotto non può servire come sostanza adesiva, non è necessario far menzione del suo uso.

    Nella fattispecie, nell'ipotesi in cui il prodotto in questione possa servire ad altri usi, diversi da quello di sostanza adesiva, e qualora sul suo involucro non sia indicato che si tratta di una sostanza adesiva, è certo che la seconda condizione necessaria perché esso possa venir classificato nella sottovoce 35.06 B, quella del «condizionamento par la vendita al minuto», non è soddisfatta. Per contro, nelle altre ipotesi (il prodotto può servire ad altri usi che non siano quelli di sostanza adesiva, e reca sull'imballaggio l'indicazione del fatto ch'esso è destinato a tali usi, ovvero il prodotto può servire solo come sostanza adesiva a reca o no l'indicazione che si tratta di una sostanza del genere) mi sembra necessario esaminare anche sotto altri aspetti se si possa parlare di confezionamento per la vendita al minuto.

    Per l'impresa Chem-Tec, il prodotto di cui è causa non risponde a tale requisito per il semplice motivo ch'esso è unicamente destinato ad uso industriale. I suoi principali acquirenti sono, ci è stato detto, imprese cartarie e possono essere anche imprese dei settori dell'industria elettrica e delle macchine utensili. Si può tuttavia concludere ipso facto che il nastro 465, nella sua presente confezione, non potrebbe vendersi al minuto? Sono pienamente d'accordo, su questo punto, col Finanzgericht della Renania-Palatinato, per il quale è decisivo «accertare se il prodotto venga importato in un imballaggio che si presta alla vendita al minuto, prescindendo dall'effettivo scopo per il quale esso viene importato».

    Un altro argomento in tal senso che merita d'esser preso in considerazione è stato avanzato dalla Commissione. Pur non potendo esser d'accordo sull'interpretazione del termine «involucro» ch'essa trae dalle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, condivido per contro il suo punto di vista secondo cui da tali note si desume che i termini «preparato per la vendita al minuto» vanno interpretati in senso lato. Ciò risulta, in primo luogo, dal carattere eterogeneo dei contenitori enumerati in tale nota e considerati come involucri per la vendita al minuto (barattoli o boccettine di vetro, scatole o tubi di metallo, scatole di cartone, sacchetti di carta) e, in secondo luogo, dal carattere indicativo di tale elenco, provato dall'uso dei termini «generalmente» e «ecc....». Come dice la Commissione, ne risulta che vanno considerati come «preparati per la vendita al minuto» i prodotti che si possono identificare come destinati alla vendita diretta, e senz'altro condizionamento, agli utilizzatori.

    Quanto al se i nastri 465 importati dalla società Chem-Tec dall'ottobre 1973 al luglio 1974 rispondano a tali criteri, si tratta, secondo la vostra costante giurisprudenza, di una questione di fatto che il Bundesfinanzhof, in quanto giudice nazionale, è il solo competente a risolvere (cfr. ad esempio, sentenza 28 marzo 1979, Biegi c/ Hauptzollamt Bochum, causa 158/78, punto 17 della motivazione, Racc. 1979, pag. 1121; sentenza 31 marzo 1979, Galster e/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas, causa 183/78, punto 15 della motivazione, Racc. 1979, pag. 2011).

    Concludendo, vi propongo di risolvere le questioni sottopostevi come segue:

    1.

    La voce doganale 35.06 della tariffa doganale comune va interpretata nel senso ch'essa comprende anche una merce designata come «nastro adesivo di carta» oppure come «striscia di gomma sintetica non vulcanizzata» e arrotolata su bobine, composta di un nastro adesivo su entrambe la facce e di un nastro di carta (trattato al silicone) che separa i nastri adesivi avvolti sulla bobina, e che viene usata in modo tale che il nastro di carta viene tolto dal nastro adesivo a due facce al momento dell'incollatura.

    2.

    Tale merce non soddisfa le condizioni poste coi termini «preparati per la vendita la minuto... in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg» di cui alla sottovoce 35.06 Β per il solo fatto che la materia adesiva è applicata, per tutta la lunghezza del nastro, su una striscia di carta, in quanto questo non può venir considerata un imballaggio. Qualora sia confezionata in un apposito imballaggio, che rispetti i limiti di peso prescritti, tale merce deve inoltre essere identificabile come destinata alla vendita diretta, e senza ulteriore condizionamento, agli utilizzatori.


    ( 1 ) Traduzione dal francese.

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