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Document 61979CJ0110
Judgment of the Court (Third Chamber) of 24 April 1980. # Una Coonan v Insurance Officer. # Reference for a preliminary ruling: National Insurance Commissioner - United Kingdom. # Sickness insurance for the elderly. # Case 110/79.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 aprile 1980.
Una Coonan contro Insurance Officer.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: National Insurance Commissioner - Regno Unito.
Assicurazione malattia per gli anziani.
Causa 110/79.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 aprile 1980.
Una Coonan contro Insurance Officer.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: National Insurance Commissioner - Regno Unito.
Assicurazione malattia per gli anziani.
Causa 110/79.
Raccolta della Giurisprudenza 1980 -01445
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:112
*A9* National Insurance Commissioner, decision of 10/07/1979 (FILE No. CS/26/1977)
- Common Market Law Reports 1979 Vol.3 p.442-448
*P1* National Insurance Commissioner, letter of 14/03/1985 (FILE No. CS/26/1977)
SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 24 APRILE 1980. - UNA COONAN CONTRO INSURANCE OFFICER. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER DI LONDRA). - ASSICURAZIONE MALATTIA PER GLI ANZIANI. - CAUSA 110/79.
raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 01445
edizione speciale greca pagina 00077
edizione speciale spagnola pagina 00483
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - REGOLAMENTO N . 1612/78 - OGGETTO - CREAZIONE DI DIRITTI IN RAGIONE DI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO - ESCLUSIONE
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 )
2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - ISCRIZIONE AD UN REGIME PREVIDENZIALE - PRESUPPOSTI - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE - NORMATIVA CHE SUBORDINA L ' ISCRIZIONE AL COMPIMENTO DI PERIODI ASSICURATIVI - ASSIMILAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO A QUELLI MATURATI NEL TERRITORIO NAZIONALE - OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI - INSUSSISTENZA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ARTT . 1 , LETT . A ) E 3 ).
1 . IL REGOLAMENTO N . 1612/68 MIRA ESSENZIALMENTE A GARANTIRE IN CIASCUNO STATO MEMBRO AI LAVORATORI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI UN TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO RISPETTO A QUELLO RISERVATO AI LAVORATORI NAZIONALI , PRESCRIVENDO L ' APPLICAZIONE SISTEMATICA DEL PRINCIPIO DEL TRATTAMENTO NAZIONALE PER QUEL CHE RIGUARDA TUTTE LE CONDIZIONI DI OCCUPAZIONE E DI LAVORO . DETTO REGOLAMENTO NON HA LO SCOPO DI CREARE DIRITTI IN RAGIONE DI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO QUALORA TALI DIRITTI NON DERIVINO , PER QUANTO CONCERNE I CITTADINI DELLO STATO OSPITANTE , DALLE NORME NAZIONALI .
2 . GLI ARTT . 1 , LETT . A ) E 3 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 VANNO INTERPRETATI NEL SENSO CHE SPETTA ALLA LEGISLAZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO DETERMINARE I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO O DELL ' OBBLIGO DI ISCRIVERSI AD UN REGIME DI PREVIDENZA SOCIALE O A UN RAMO PARTICOLARE DI TALE REGIME , PURCHE NON VENGA EF FETTUATA IN PROPOSITO ALCUNA DISCRIMINAZIONE FRA I CITTADINI DELLO STATO OSPITANTE ED I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .
NE CONSEGUE CHE , QUALORA LA LEGISLAZIONE NAZIONALE SUBORDINI , IN TALUNI CASI , L ' ISCRIZIONE AD UN REGIME PREVIDENZIALE O AD UN RAMO PARTICOLARE DI TALE REGIME ALLA CONDIZIONE CHE L ' INTERESSATO SIA STATO IN PRECEDENZA ISCRITTO AL REGIME PREVIDENZIALE NAZIONALE , IL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OBBLIGA GLI STATI MEMBRI AD EQUIPARARE I PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO A QUELLI CHE SAREBBERO STATI ANTERIORMENTE MATURATI NEL TERRITORIO NAZIONALE .
NEL PROCEDIMENTO 110/79 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER , DI LONDRA , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
UNA COONAN
E
INSURANCE OFFICER
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 7 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . L 157 , PAG . 2 ) NONCHE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI ED AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . L 149 , PAG . 2 ) ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT . 18 E 46 ,
1 CON ORDINANZA 10 LUGLIO 1979 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 16 DELLO STESSO MESE , IL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 117 DEL TRATTATO CEE , TALUNE QUESTIONI CONCERNENTI L ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 7 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELLA COMUNITA ( GU N . L 257 , PAG . 2 ), NONCHE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI ED AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA ( GU N . L 149 , PAG . 2 ).
2 DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA FRA UNA CITTADINA IRLANDESE ED UN ENTE PREVIDENZIALE DEL REGNO UNITO E VERTENTE SUL SE , ED EVENTUALMENTE A QUALI CONDIZIONI , IL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO - NELLA FATTISPECIE L ' IRLANDA - CHE DOPO AVER LAVORATO IN TALE STATO , SI RECHI NEL REGNO UNITO PER SVOLGERVI UN ' ATTIVITA LAVORATIVA PRIMA DI AVER RAGGIUNTO L ' ETA DELLA PENSIONE ( PENSIONABLE AGE ) NEL SUO PAESE D ' ORIGINE , MA AVENDO SUPERATO L ' ETA DELLA PENSIONE ( PENSIONABLE AGE ) NEL REGNO UNITO , ABBIA DIRITTO IN QUEST ' ULTIMO STATO MEMBRO ALLE PRESTAZIONI DI MALATTIA IN DENARO CONTEMPLATE , A FAVORE DEI LAVORATORI , DALLA NORMATIVA PREVIDENZIALE .
3 LA NORMATIVA VIGENTE NEL REGNO UNITO NEGA ALL ' INTERESSATA TALE DIRITTO . INFATTI , SE IL LAVORATORE CONTINUA A SVOLGERE UN ' ATTIVITA LAVORATIVA SUBORDINATA DOPO L ' ETA DELLA PENSIONE , DETTA NORMATIVA GLI GARANTISCE , A PARTIRE DAL COMPIMENTO DI TALE ETA , L ' EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI MALATTIA IN DENARO SOLO QUALORA , IN CASO DI CESSAZIONE DELL ' ATTIVITA LAVORATIVA , EGLI AVREBBE AVUTO DIRITTO AD UN DETERMINATO TIPO DI PENSIONE DI VECCHIAIA IN FORZA DELLA LELGISLAZIONE NAZIONALE .
POICHE TALE DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA PUO DERIVARE SOLO DALL ' AFFILIAZIONE AL REGIME PREVIDENZIALE NAZIONALE NEL PERIODO PRECENDENTE AL PENSIONAMENTO , NE CONSEGUE NECESSARIAMENTE CHE UNA PERSONA - CITTADINA DEL REGNO UNITO O STRANIERA - CHE , PRIMA DI RAGGIUNGERE L ' ETA DELLA PENSIONE , NON ABBIA MATURATO NESSUN PERIODO DI QUALIFICAZIONE IN QUESTO STATO MEMBRO O NE ABBIA MATURATO UN NUMERO INSUFFICIENTE PER AVER DIRITTO AD UNA PENSIONE DI VECCHIAIA , NON SODDISFA DETTA CONDIZIONE . ESSA , PERTANTO , SE CONTINUA A LAVORARE NEL REGNO UNITO , NON PUO PRETENDERE DI FRUIRE , IN CASO DI INFERMITA , DELLE PRESTAZIONI DI MALATTIA IN DENARO SPETTANTI AI LAVORATORI A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE .
4 A QUESTA SITUAZIONE SI POTREBBE OVVIARE SOLO EQUIPARANDO I PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO PRIMA DI RAGGIUNGERE L ' ETA PRESCRITTA PER LA PENSIONE NEL REGNO UNITO A QUELLI MATURATI IN QUEST ' ULTIMO STATO MEMBRO . CIO CHE E CONTROVERSO TRA LE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE E , IN SOSTANZA , LA QUESTIONE SE IL DIRITTO COMUNITARIO - E IN PARTICOLARE IL REGOLAMENTO N . 1612/68 O IL REGOLAMENTO N . 1408/71 - IMPONGA O NO TALE EQUIPARAZIONE . E PER RISOLVERE QUESTO PROBLEMA CHE SONO STATE FORMULATE LE QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA CORTE .
5 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE ' IL LAVORATORE , CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO ( NEL CASO DI SPECIE , LA REPUBBLICA D ' IRLANDA ) IN CUI NON HA ANCORA SUPERATO L ' ETA DELLA PENSIONE E DOVE HA PAGATO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER MALATTIA E PER ALTRE PRESTAZIONI , UNA VOLTA CHE ABBIA INIZIATO A LAVORARE COME DIPENDENTE IN UN ALTRO STATO - NEL CASO DI SPECIE , IL REGNO UNITO - , IN CUI HA SUPERATO L ' ETA DELLA PENSIONE , SIA LEGITTIMATO A PAGARE GLI STESSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INTERI PER MALATTIA E PER ALTRE PRESTAZIONI IN QUEST ' ALTRO STATO MEMBRO , COME UN CITTADINO DI QUESTO STESSO STATO MEMBRO CHE IVI RISIEDA E CHE SI SIA ISCRITTO E ABBIA IVI PAGATO GLI INTERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI PRIMA DI GIUNGERE ALL ' ETA DELLA PENSIONE , ED ABBIA CONTINUATO A PAGARLI UNA VOLTA SUPERATA TALE ETA IN FORZA
A ) DELL ' ART 7 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1612/68 O
B ) DELL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1408/71 O
C ) DI QUALCHE ALTRA DISPOSIZIONE DEL DIRITTO CEE '
6 VA INNANZITUTTO OSSERVATO CHE IL REGOLAMENTO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , MIRA ESSENZIALMENTE A GARANTIRE IN CIASCUNO STATO MEMBRO AI LAVORATORI DI ALTRI STATI MEMBRI UN TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO RISPETTO A QUELLO RISERVATO AI LAVORATORI NAZIONALI , PRESCRIVENDO L ' APPLICAZIONE SISTEMATICA DEL PRINCIPIO DEL TRATTAMENTO NAZIONALE PER QUEL CHE RIGUARDA TUTTE LE CONDIZIONI DI OCCUPAZIONE E DI LAVORO . DETTO REGOLAMENTO NON HA LO SCOPO DI CREARE DIRITTI IN RAGIONE DI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO QUALORA TALI DIRITTI NON DERIVINO , PER QUANTO CONCERNE I CITTADINI DELLO STATO OSPITANTE , DALLE NORME NAZIONALI . IN UN CASO COME QUELLO DI SPECIE NON C ' E PERTANTO MOTIVO DI FAR RICORSO AL REGOLAMENTO N . 1612/68 .
7 PER QUANTO RIGUARDA IL REGOLAMENTO N . 1408/71 , LA PRIMA QUESTIONE E INTESA SOSTANZIALMENTE A STABILIRE SE ESSO ATTRIBUISCA AD UN LAVORATORE CHE SI TROVI NELLA STESSA SITUAZIONE DELL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE IL DIRITTO AD ESSERE AFFILIATO AL REGIME PREVIDENZIALE DELLO STATO MEMBRO IN CUI SI RECA A LAVORARE PER LA PRIMA VOLTA , ANCHE SE TALE DIRITTO GLI VENGA NEGATO IN BASE ALLE SOLE NORME NAZIONALI .
8 NE L ' ART . 18 NE L ' ART . 46 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 CONSENTONO DI RISOLVERE DETTA QUESTIONE . TALI ARTICOLI DISCIPLINANO INFATTI IL COMPUTO DEI PERIODI DI QUALIFICAZIONE E LE SUE CONSEGUENZE , IL PRIMO PER QUANTO CONCERNE LE PRESTAZIONI DI MALATTIA , IL SECONDO PER QUANTO CONCERNE LE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA E DI MORTE , NEL CASO IN CUI UNA PERSONA SIA O SIA STATA AFFILIATA , COME LAVORATORE , AL REGIME PREVIDENZIALE NAZIONALE IN UNO STATO MEMBRO ED ABBIA INOLTRE MATURATO PERIODI DI QUALIFICAZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO . ESSI NON CONCERNONO LA QUESTIONE PRELIMINARE DELLE IPOTESI IN CUI IL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO PUO O DEVE ESSERE AFFILIATO AL REGIME PREVIDENZIALE DI UN ALTRO STATO MEMBRO NEL QUALE SVOLGA UN ' ATTIVITA LAVORATIVA SUBORDINATA .
9 TALE QUESTIONE PRELIMINARE E DISCIPLINATA DAGLI ARTT . 1 , LETT . A ), E 3 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .
10 A NORMA DELL ' ART . 1 , LETT . A ), IL TERMINE ' LAVORATORE ' DESIGNA ' QUALSIASI PERSONA :
I ) COPERTA DA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA CONTINUATA CONTRO UNO O PIU EVENTI CORRISPONDENTI AI RAMI DI UN REGIME DI SICUREZZA SOCIALE APPLICABILE AI LAVORATORI SUBORDINATI , FATTE SALVE LE LIMITAZIONI DI CUI ALL ' ALLE- GATO V ,
II ) COPERTA DA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO UNO O PIU EVENTI CORRISPONDENTI AI RAMI CUI SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO , NEL QUADRO DI UN REGIME DI SICUREZZA SOCIALE APPLICABILE A TUTTI I RESIDENTI O ALLA TOTALITA DELLA POPOLAZIONE ATTIVA
- QUANDO LE MODALITA DI GESTIONE O DI FINANZIAMENTO DI TALE REGIME PERMETTANO DI IDENTIFICARE TALE PERSONA QUALE LAVORATORE SUBORDINATO , OPPURE
- IN MANCANZA DI TALI CRITERI , QUANDO DETTA PERSONA SIA COPERTA DA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA CONTINUATA CONTRO UN ALTRO EVENTO PRECISATO NELL ' ALLEGATO V , NEL QUADRO DI UN REGIME ORGANIZZATO A FAVORE DEI LAVORATORI SUBORDINATI . . . '
11 A TERMINI DELL ' ART . 3 DELLO STESSO REGOLAMENTO , ' LE PERSONE CHE RISIEDONO NEL TERRITORIO DI UNO DEGLI STATI MEMBRI ED ALLE QUALI SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO , SONO SOGGETTE AGLI OBBLIGHI E SONO AMMESSE AL BENEFICIO DELLA LEGISLAZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO ALLE STESSE CONDIZIONI DEI CITTADINI DI TALE STATO , FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ' .
12 DAL COMBINATO DISPOSTO DI QUESTI DUE ARTICOLI RISULTA CHE SPETTA ALLA LEGISLAZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO DETERMINARE LE CONDIZIONI DEL DIRITTO O DELL ' OBBLIGO DI AFFILIARSI AD UN REGIME DI PREVIDENZA SOCIALE O A QUESTO O A QUEL RAMO DI TALE REGIME , PURCHE NON VENGA OPERATA A QUESTO PROPOSITO ALCUNA DISCRIMINAZIONE TRA I CITTADINI DELLO STATO OSPITANTE E I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI . LA COMPETENZA DELLE LEGGI NAZIONALI IN QUESTA MATERIA E STATA RICONOSCIUTA DALLA CORTE NELLA SENTENZA 12 LUGLIO 1979 ( CAUSA 266/78 , BRUNORI , ANCORA INEDITA ).
13 NE DERIVA CHE , QUALORA LA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO SUBORDINI , IN TALUNI CASI , L ' AFFILIAZIONE AD UN REGIME DI PREVIDENZA SOCIALE O AD UN RAMO PARTICOLARE DI TALE REGIME ALLA CONDIZIONE CHE L ' INTERESSATO SIA STATO IN PRECEDENZA AFFILIATO AL REGIME PREVIDENZIALE NAZIONALE , IL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OBBLIGA DETTO STATO AD EQUIPARARE I PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO A QUELLI CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE STATI MATURATI IN PRECEDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE .
14 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE IN SOSTANZA SE IL FATTO CHE UN LAVORATORE SIA STATO , PER UN DETERMINATO PERIODO , AFFILIATO PER ERRORE AD UN REGIME PREVIDENZIALE GLI ATTRIBUISCA IL DIRITTO DI FRUIRE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI IN BASE A QUESTO REGIME , NONOSTANTE CHE L ' ERRORE SIA STATO SCOPERTO AL MOMENTO STESSO IN CUI VENGONO CHIESTE LE PRESTAZIONI ; LA TERZA QUESTIONE MIRA A STABILIRE SE IL FATTO CHE UNA PERSONA , TROVANTESI NELLA MEDESIMA SITUAZIONE DELL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , SIA STATA OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATA , PRESSO L ' ENTE COMPETENTE , CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO COMPORTI IPSO FACTO LA SUA ASSICURAZIONE , PRESSO L ' ENTE COMPETENTE , CONTRO GLI ALTRI RISCHI COPERTI DALL ' ASSICURAZIONE SOCIALE .
15 DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO RISULTA CHE LA SECONDA E LA TERZA QUESTIONE VANNO ANCH ' ESSE RISOLTE IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE , ALLA SOLA CONDIZIONE CHE NON SI FACCIANO DISTINZIONI TRA I CITTADINI DELLO STATO OSPITANTE E QUELLI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI . NESSUNA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 VIETA AGLI STATI MEMBRI DI DETERMINARE GLI EFFETTI DI UN ' AFFILIAZIONE PARTICOLARE A SECONDA DELLA NATURA DEI RISCHI DA COPRIRE O DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE .
16 LE CONCLUSIONI SOPRA ESPOSTE RENDONO PRIVE D ' OGGETTO LA QUARTA , LA QUINTA , LA SESTA E LA SETTIMA QUESTIONE , CHE SI RIFERISCONO AGLI ARTT . 18 E 46 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .
17 NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DINANZI A QUESTA CORTE E STATA SOLLEVATA LA QUESTIONE SE COLORO CHE SI TROVINO NELLA STESSA SITUAZIONE DELL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE POSSANO TRARRE IL DIRITTO ALL ' AFFILIAZIONE DALL ' ACCORDO IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE STIPULATO TRA L ' IRLANDA E IL REGNO UNITO IL 29 MARZO 1960 E DALL ' ACCORDO IRLANDA-REGNO UNITO DEL 14 SETTEMBRE 1971 SULLA PREVIDENZA SOCIALE ; A QUESTO PROPOSITO , VA OSSERVATO CHE SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE ACCERTARE SE I PRESUPPOSTI DELL ' APPLICAZIONE DI TALI ACCORDI RICORRANO NELLA CONTROVERSIA DI CUI ESSO E STATO CHIAMATO A CONOSCERE E SE L ' UNO O L ' ALTRO DEGLI STESSI ACCORDI CONCERNA IL DIRITTO DI AFFILIARSI AL REGIME PREVIDENZIALE DEL REGNO UNITO IN CASI COME QUELLO DI SPECIE .
SULLE SPESE
18 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( TERZA SEZIONE ),
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER DI LONDRA , CON ORDINANZA 10 LUGLIO 1979 , REGISTRATA IN CANCELLERIA IL 16 LUGLIO 1979 , DICHIARA :
1* GLI ARTT . 1 , LETT . A ), E 3 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI ED AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , VANNO INTERPRETATI NEL SENSO CHE SPETTA ALLA LEGISLAZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO DETERMINARE LE CONDIZIONI DEL DIRITTO O DELL ' OBBLIGIO DI AFFILIARSI AD UN REGIME DI PREVIDENZA SOCIALE O A UN RAMO PARTICOLARE DI TALE REGIME , PURCHE NON VENGA OPERATA A QUESTO PROPOSITO ALCUNA DISCRIMINAZIONE TRA I CITTADINI DELLO STATO OSPITANTE ED I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .
2* NESSUNA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 VIETA AGLI STATI MEMBRI DI DETERMINARE GLI EFFETTI DI UN ' AFFILIAZIONE EFFETTUATA PER ERRORE . DEL PARI , NULLA OSTA A CHE ESSI ISTITUISCANO REGIMI PREVIDENZIALI DISTINTI , IMPLICANTI CONDIZIONI D ' AFFILIAZIONE PARTICOLARI A SECONDA DELLA NATURA DEI RISCHI DA COPRIRE O DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE .