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Document 61979CJ0110

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 aprile 1980.
    Una Coonan contro Insurance Officer.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: National Insurance Commissioner - Regno Unito.
    Assicurazione malattia per gli anziani.
    Causa 110/79.

    Raccolta della Giurisprudenza 1980 -01445

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:112

    61979J0110

    SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 24 APRILE 1980. - UNA COONAN CONTRO INSURANCE OFFICER. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER DI LONDRA). - ASSICURAZIONE MALATTIA PER GLI ANZIANI. - CAUSA 110/79.

    raccolta della giurisprudenza 1980 pagina 01445
    edizione speciale greca pagina 00077
    edizione speciale spagnola pagina 00483


    Massima
    Parti
    Oggetto della causa
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - REGOLAMENTO N . 1612/78 - OGGETTO - CREAZIONE DI DIRITTI IN RAGIONE DI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO - ESCLUSIONE

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 )

    2 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - ISCRIZIONE AD UN REGIME PREVIDENZIALE - PRESUPPOSTI - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE - NORMATIVA CHE SUBORDINA L ' ISCRIZIONE AL COMPIMENTO DI PERIODI ASSICURATIVI - ASSIMILAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO A QUELLI MATURATI NEL TERRITORIO NAZIONALE - OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI - INSUSSISTENZA

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ARTT . 1 , LETT . A ) E 3 ).

    Massima


    1 . IL REGOLAMENTO N . 1612/68 MIRA ESSENZIALMENTE A GARANTIRE IN CIASCUNO STATO MEMBRO AI LAVORATORI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI UN TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO RISPETTO A QUELLO RISERVATO AI LAVORATORI NAZIONALI , PRESCRIVENDO L ' APPLICAZIONE SISTEMATICA DEL PRINCIPIO DEL TRATTAMENTO NAZIONALE PER QUEL CHE RIGUARDA TUTTE LE CONDIZIONI DI OCCUPAZIONE E DI LAVORO . DETTO REGOLAMENTO NON HA LO SCOPO DI CREARE DIRITTI IN RAGIONE DI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO QUALORA TALI DIRITTI NON DERIVINO , PER QUANTO CONCERNE I CITTADINI DELLO STATO OSPITANTE , DALLE NORME NAZIONALI .

    2 . GLI ARTT . 1 , LETT . A ) E 3 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 VANNO INTERPRETATI NEL SENSO CHE SPETTA ALLA LEGISLAZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO DETERMINARE I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO O DELL ' OBBLIGO DI ISCRIVERSI AD UN REGIME DI PREVIDENZA SOCIALE O A UN RAMO PARTICOLARE DI TALE REGIME , PURCHE NON VENGA EF FETTUATA IN PROPOSITO ALCUNA DISCRIMINAZIONE FRA I CITTADINI DELLO STATO OSPITANTE ED I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .

    NE CONSEGUE CHE , QUALORA LA LEGISLAZIONE NAZIONALE SUBORDINI , IN TALUNI CASI , L ' ISCRIZIONE AD UN REGIME PREVIDENZIALE O AD UN RAMO PARTICOLARE DI TALE REGIME ALLA CONDIZIONE CHE L ' INTERESSATO SIA STATO IN PRECEDENZA ISCRITTO AL REGIME PREVIDENZIALE NAZIONALE , IL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OBBLIGA GLI STATI MEMBRI AD EQUIPARARE I PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO A QUELLI CHE SAREBBERO STATI ANTERIORMENTE MATURATI NEL TERRITORIO NAZIONALE .

    Parti


    NEL PROCEDIMENTO 110/79 ,

    AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER , DI LONDRA , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

    UNA COONAN

    E

    INSURANCE OFFICER

    Oggetto della causa


    DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 7 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . L 157 , PAG . 2 ) NONCHE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI ED AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . L 149 , PAG . 2 ) ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT . 18 E 46 ,

    Motivazione della sentenza


    1 CON ORDINANZA 10 LUGLIO 1979 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 16 DELLO STESSO MESE , IL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 117 DEL TRATTATO CEE , TALUNE QUESTIONI CONCERNENTI L ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 7 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELLA COMUNITA ( GU N . L 257 , PAG . 2 ), NONCHE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI ED AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA ( GU N . L 149 , PAG . 2 ).

    2 DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA FRA UNA CITTADINA IRLANDESE ED UN ENTE PREVIDENZIALE DEL REGNO UNITO E VERTENTE SUL SE , ED EVENTUALMENTE A QUALI CONDIZIONI , IL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO - NELLA FATTISPECIE L ' IRLANDA - CHE DOPO AVER LAVORATO IN TALE STATO , SI RECHI NEL REGNO UNITO PER SVOLGERVI UN ' ATTIVITA LAVORATIVA PRIMA DI AVER RAGGIUNTO L ' ETA DELLA PENSIONE ( PENSIONABLE AGE ) NEL SUO PAESE D ' ORIGINE , MA AVENDO SUPERATO L ' ETA DELLA PENSIONE ( PENSIONABLE AGE ) NEL REGNO UNITO , ABBIA DIRITTO IN QUEST ' ULTIMO STATO MEMBRO ALLE PRESTAZIONI DI MALATTIA IN DENARO CONTEMPLATE , A FAVORE DEI LAVORATORI , DALLA NORMATIVA PREVIDENZIALE .

    3 LA NORMATIVA VIGENTE NEL REGNO UNITO NEGA ALL ' INTERESSATA TALE DIRITTO . INFATTI , SE IL LAVORATORE CONTINUA A SVOLGERE UN ' ATTIVITA LAVORATIVA SUBORDINATA DOPO L ' ETA DELLA PENSIONE , DETTA NORMATIVA GLI GARANTISCE , A PARTIRE DAL COMPIMENTO DI TALE ETA , L ' EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI MALATTIA IN DENARO SOLO QUALORA , IN CASO DI CESSAZIONE DELL ' ATTIVITA LAVORATIVA , EGLI AVREBBE AVUTO DIRITTO AD UN DETERMINATO TIPO DI PENSIONE DI VECCHIAIA IN FORZA DELLA LELGISLAZIONE NAZIONALE .

    POICHE TALE DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA PUO DERIVARE SOLO DALL ' AFFILIAZIONE AL REGIME PREVIDENZIALE NAZIONALE NEL PERIODO PRECENDENTE AL PENSIONAMENTO , NE CONSEGUE NECESSARIAMENTE CHE UNA PERSONA - CITTADINA DEL REGNO UNITO O STRANIERA - CHE , PRIMA DI RAGGIUNGERE L ' ETA DELLA PENSIONE , NON ABBIA MATURATO NESSUN PERIODO DI QUALIFICAZIONE IN QUESTO STATO MEMBRO O NE ABBIA MATURATO UN NUMERO INSUFFICIENTE PER AVER DIRITTO AD UNA PENSIONE DI VECCHIAIA , NON SODDISFA DETTA CONDIZIONE . ESSA , PERTANTO , SE CONTINUA A LAVORARE NEL REGNO UNITO , NON PUO PRETENDERE DI FRUIRE , IN CASO DI INFERMITA , DELLE PRESTAZIONI DI MALATTIA IN DENARO SPETTANTI AI LAVORATORI A NORMA DEL DIRITTO NAZIONALE .

    4 A QUESTA SITUAZIONE SI POTREBBE OVVIARE SOLO EQUIPARANDO I PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO PRIMA DI RAGGIUNGERE L ' ETA PRESCRITTA PER LA PENSIONE NEL REGNO UNITO A QUELLI MATURATI IN QUEST ' ULTIMO STATO MEMBRO . CIO CHE E CONTROVERSO TRA LE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE E , IN SOSTANZA , LA QUESTIONE SE IL DIRITTO COMUNITARIO - E IN PARTICOLARE IL REGOLAMENTO N . 1612/68 O IL REGOLAMENTO N . 1408/71 - IMPONGA O NO TALE EQUIPARAZIONE . E PER RISOLVERE QUESTO PROBLEMA CHE SONO STATE FORMULATE LE QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA CORTE .

    5 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE ' IL LAVORATORE , CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO ( NEL CASO DI SPECIE , LA REPUBBLICA D ' IRLANDA ) IN CUI NON HA ANCORA SUPERATO L ' ETA DELLA PENSIONE E DOVE HA PAGATO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER MALATTIA E PER ALTRE PRESTAZIONI , UNA VOLTA CHE ABBIA INIZIATO A LAVORARE COME DIPENDENTE IN UN ALTRO STATO - NEL CASO DI SPECIE , IL REGNO UNITO - , IN CUI HA SUPERATO L ' ETA DELLA PENSIONE , SIA LEGITTIMATO A PAGARE GLI STESSI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INTERI PER MALATTIA E PER ALTRE PRESTAZIONI IN QUEST ' ALTRO STATO MEMBRO , COME UN CITTADINO DI QUESTO STESSO STATO MEMBRO CHE IVI RISIEDA E CHE SI SIA ISCRITTO E ABBIA IVI PAGATO GLI INTERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI PRIMA DI GIUNGERE ALL ' ETA DELLA PENSIONE , ED ABBIA CONTINUATO A PAGARLI UNA VOLTA SUPERATA TALE ETA IN FORZA

    A ) DELL ' ART 7 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1612/68 O

    B ) DELL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1408/71 O

    C ) DI QUALCHE ALTRA DISPOSIZIONE DEL DIRITTO CEE '

    6 VA INNANZITUTTO OSSERVATO CHE IL REGOLAMENTO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , MIRA ESSENZIALMENTE A GARANTIRE IN CIASCUNO STATO MEMBRO AI LAVORATORI DI ALTRI STATI MEMBRI UN TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO RISPETTO A QUELLO RISERVATO AI LAVORATORI NAZIONALI , PRESCRIVENDO L ' APPLICAZIONE SISTEMATICA DEL PRINCIPIO DEL TRATTAMENTO NAZIONALE PER QUEL CHE RIGUARDA TUTTE LE CONDIZIONI DI OCCUPAZIONE E DI LAVORO . DETTO REGOLAMENTO NON HA LO SCOPO DI CREARE DIRITTI IN RAGIONE DI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO QUALORA TALI DIRITTI NON DERIVINO , PER QUANTO CONCERNE I CITTADINI DELLO STATO OSPITANTE , DALLE NORME NAZIONALI . IN UN CASO COME QUELLO DI SPECIE NON C ' E PERTANTO MOTIVO DI FAR RICORSO AL REGOLAMENTO N . 1612/68 .

    7 PER QUANTO RIGUARDA IL REGOLAMENTO N . 1408/71 , LA PRIMA QUESTIONE E INTESA SOSTANZIALMENTE A STABILIRE SE ESSO ATTRIBUISCA AD UN LAVORATORE CHE SI TROVI NELLA STESSA SITUAZIONE DELL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE IL DIRITTO AD ESSERE AFFILIATO AL REGIME PREVIDENZIALE DELLO STATO MEMBRO IN CUI SI RECA A LAVORARE PER LA PRIMA VOLTA , ANCHE SE TALE DIRITTO GLI VENGA NEGATO IN BASE ALLE SOLE NORME NAZIONALI .

    8 NE L ' ART . 18 NE L ' ART . 46 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 CONSENTONO DI RISOLVERE DETTA QUESTIONE . TALI ARTICOLI DISCIPLINANO INFATTI IL COMPUTO DEI PERIODI DI QUALIFICAZIONE E LE SUE CONSEGUENZE , IL PRIMO PER QUANTO CONCERNE LE PRESTAZIONI DI MALATTIA , IL SECONDO PER QUANTO CONCERNE LE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA E DI MORTE , NEL CASO IN CUI UNA PERSONA SIA O SIA STATA AFFILIATA , COME LAVORATORE , AL REGIME PREVIDENZIALE NAZIONALE IN UNO STATO MEMBRO ED ABBIA INOLTRE MATURATO PERIODI DI QUALIFICAZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO . ESSI NON CONCERNONO LA QUESTIONE PRELIMINARE DELLE IPOTESI IN CUI IL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO PUO O DEVE ESSERE AFFILIATO AL REGIME PREVIDENZIALE DI UN ALTRO STATO MEMBRO NEL QUALE SVOLGA UN ' ATTIVITA LAVORATIVA SUBORDINATA .

    9 TALE QUESTIONE PRELIMINARE E DISCIPLINATA DAGLI ARTT . 1 , LETT . A ), E 3 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

    10 A NORMA DELL ' ART . 1 , LETT . A ), IL TERMINE ' LAVORATORE ' DESIGNA ' QUALSIASI PERSONA :

    I ) COPERTA DA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA CONTINUATA CONTRO UNO O PIU EVENTI CORRISPONDENTI AI RAMI DI UN REGIME DI SICUREZZA SOCIALE APPLICABILE AI LAVORATORI SUBORDINATI , FATTE SALVE LE LIMITAZIONI DI CUI ALL ' ALLE- GATO V ,

    II ) COPERTA DA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO UNO O PIU EVENTI CORRISPONDENTI AI RAMI CUI SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO , NEL QUADRO DI UN REGIME DI SICUREZZA SOCIALE APPLICABILE A TUTTI I RESIDENTI O ALLA TOTALITA DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

    - QUANDO LE MODALITA DI GESTIONE O DI FINANZIAMENTO DI TALE REGIME PERMETTANO DI IDENTIFICARE TALE PERSONA QUALE LAVORATORE SUBORDINATO , OPPURE

    - IN MANCANZA DI TALI CRITERI , QUANDO DETTA PERSONA SIA COPERTA DA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA CONTINUATA CONTRO UN ALTRO EVENTO PRECISATO NELL ' ALLEGATO V , NEL QUADRO DI UN REGIME ORGANIZZATO A FAVORE DEI LAVORATORI SUBORDINATI . . . '

    11 A TERMINI DELL ' ART . 3 DELLO STESSO REGOLAMENTO , ' LE PERSONE CHE RISIEDONO NEL TERRITORIO DI UNO DEGLI STATI MEMBRI ED ALLE QUALI SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO , SONO SOGGETTE AGLI OBBLIGHI E SONO AMMESSE AL BENEFICIO DELLA LEGISLAZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO ALLE STESSE CONDIZIONI DEI CITTADINI DI TALE STATO , FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ' .

    12 DAL COMBINATO DISPOSTO DI QUESTI DUE ARTICOLI RISULTA CHE SPETTA ALLA LEGISLAZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO DETERMINARE LE CONDIZIONI DEL DIRITTO O DELL ' OBBLIGO DI AFFILIARSI AD UN REGIME DI PREVIDENZA SOCIALE O A QUESTO O A QUEL RAMO DI TALE REGIME , PURCHE NON VENGA OPERATA A QUESTO PROPOSITO ALCUNA DISCRIMINAZIONE TRA I CITTADINI DELLO STATO OSPITANTE E I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI . LA COMPETENZA DELLE LEGGI NAZIONALI IN QUESTA MATERIA E STATA RICONOSCIUTA DALLA CORTE NELLA SENTENZA 12 LUGLIO 1979 ( CAUSA 266/78 , BRUNORI , ANCORA INEDITA ).

    13 NE DERIVA CHE , QUALORA LA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO SUBORDINI , IN TALUNI CASI , L ' AFFILIAZIONE AD UN REGIME DI PREVIDENZA SOCIALE O AD UN RAMO PARTICOLARE DI TALE REGIME ALLA CONDIZIONE CHE L ' INTERESSATO SIA STATO IN PRECEDENZA AFFILIATO AL REGIME PREVIDENZIALE NAZIONALE , IL REGOLAMENTO N . 1408/71 NON OBBLIGA DETTO STATO AD EQUIPARARE I PERIODI ASSICURATIVI MATURATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO A QUELLI CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE STATI MATURATI IN PRECEDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE .

    14 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE IN SOSTANZA SE IL FATTO CHE UN LAVORATORE SIA STATO , PER UN DETERMINATO PERIODO , AFFILIATO PER ERRORE AD UN REGIME PREVIDENZIALE GLI ATTRIBUISCA IL DIRITTO DI FRUIRE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI IN BASE A QUESTO REGIME , NONOSTANTE CHE L ' ERRORE SIA STATO SCOPERTO AL MOMENTO STESSO IN CUI VENGONO CHIESTE LE PRESTAZIONI ; LA TERZA QUESTIONE MIRA A STABILIRE SE IL FATTO CHE UNA PERSONA , TROVANTESI NELLA MEDESIMA SITUAZIONE DELL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , SIA STATA OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATA , PRESSO L ' ENTE COMPETENTE , CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO COMPORTI IPSO FACTO LA SUA ASSICURAZIONE , PRESSO L ' ENTE COMPETENTE , CONTRO GLI ALTRI RISCHI COPERTI DALL ' ASSICURAZIONE SOCIALE .

    15 DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO RISULTA CHE LA SECONDA E LA TERZA QUESTIONE VANNO ANCH ' ESSE RISOLTE IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE , ALLA SOLA CONDIZIONE CHE NON SI FACCIANO DISTINZIONI TRA I CITTADINI DELLO STATO OSPITANTE E QUELLI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI . NESSUNA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 VIETA AGLI STATI MEMBRI DI DETERMINARE GLI EFFETTI DI UN ' AFFILIAZIONE PARTICOLARE A SECONDA DELLA NATURA DEI RISCHI DA COPRIRE O DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE .

    16 LE CONCLUSIONI SOPRA ESPOSTE RENDONO PRIVE D ' OGGETTO LA QUARTA , LA QUINTA , LA SESTA E LA SETTIMA QUESTIONE , CHE SI RIFERISCONO AGLI ARTT . 18 E 46 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

    17 NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DINANZI A QUESTA CORTE E STATA SOLLEVATA LA QUESTIONE SE COLORO CHE SI TROVINO NELLA STESSA SITUAZIONE DELL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE POSSANO TRARRE IL DIRITTO ALL ' AFFILIAZIONE DALL ' ACCORDO IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE STIPULATO TRA L ' IRLANDA E IL REGNO UNITO IL 29 MARZO 1960 E DALL ' ACCORDO IRLANDA-REGNO UNITO DEL 14 SETTEMBRE 1971 SULLA PREVIDENZA SOCIALE ; A QUESTO PROPOSITO , VA OSSERVATO CHE SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE ACCERTARE SE I PRESUPPOSTI DELL ' APPLICAZIONE DI TALI ACCORDI RICORRANO NELLA CONTROVERSIA DI CUI ESSO E STATO CHIAMATO A CONOSCERE E SE L ' UNO O L ' ALTRO DEGLI STESSI ACCORDI CONCERNA IL DIRITTO DI AFFILIARSI AL REGIME PREVIDENZIALE DEL REGNO UNITO IN CASI COME QUELLO DI SPECIE .

    Decisione relativa alle spese


    SULLE SPESE

    18 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

    Dispositivo


    PER QUESTI MOTIVI ,

    LA CORTE ( TERZA SEZIONE ),

    PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER DI LONDRA , CON ORDINANZA 10 LUGLIO 1979 , REGISTRATA IN CANCELLERIA IL 16 LUGLIO 1979 , DICHIARA :

    1* GLI ARTT . 1 , LETT . A ), E 3 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 , N . 1408 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DEI REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI ED AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , VANNO INTERPRETATI NEL SENSO CHE SPETTA ALLA LEGISLAZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO DETERMINARE LE CONDIZIONI DEL DIRITTO O DELL ' OBBLIGIO DI AFFILIARSI AD UN REGIME DI PREVIDENZA SOCIALE O A UN RAMO PARTICOLARE DI TALE REGIME , PURCHE NON VENGA OPERATA A QUESTO PROPOSITO ALCUNA DISCRIMINAZIONE TRA I CITTADINI DELLO STATO OSPITANTE ED I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .

    2* NESSUNA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 VIETA AGLI STATI MEMBRI DI DETERMINARE GLI EFFETTI DI UN ' AFFILIAZIONE EFFETTUATA PER ERRORE . DEL PARI , NULLA OSTA A CHE ESSI ISTITUISCANO REGIMI PREVIDENZIALI DISTINTI , IMPLICANTI CONDIZIONI D ' AFFILIAZIONE PARTICOLARI A SECONDA DELLA NATURA DEI RISCHI DA COPRIRE O DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE .

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