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Document 61978CO0004

Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 13 gennaio 1978.
Enrico Salerno contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 4/78 R.

Raccolta della Giurisprudenza 1978 -00001

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:3

61978O0004

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE DEL 13 GENNAIO 1978. - ENRICO SALERNO CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 4/78 R.

raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 00001


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


NELLA CAUSA 4/78 R ,

ENRICO SALERNO , CON L ' AVV . MARCEL SLUSNY , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34/B/IV , RUE PHILIPPE II ,

RICORRENTE ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . RAYMOND BAYENS , IN QUALITA D ' AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . MARIO CERVINO , BATIMENT MONNET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Motivazione della sentenza


1A NORMA DELL ' ART.83 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI QUESTA CORTE , LA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DI UN ATTO DI UN ' ISTITUZIONE E SUBORDINATA ALL ' ESISTENZA DI MOTIVI D ' URGENZA E DI CIRCOSTANZE CHE GIUSTIFICHINO PRIMA FACIE L ' ADOZIONE DI UN SIFFATTO PROVVEDIMENTO .

2CONSIDERATA LA NATURA DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO , L ' AMMISSIONE DEL RICORRENTE ALLE PROVE DEL CONCORSO EQUIVAREBBE NON GIA ALLA SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DELL ' ATTO IMPUGNATO , BENSI AD UN COMPLETO , SEPPURE PROVVISORIO , CAPOVOLGIMENTO DELLA SITUAZIONE , ATTO A RENDERE PRIVO DI OGGETTO IL RICORSO PROPOSTO IN VIA PRINCIPALE ;

3LA CORTE NON PUO QUINDI ORDINARE , A TITOLO DI SOSPENSIONE DELL ' ESECUZIONE DELL ' ATTO IMPUGNATO O DI PROVVEDIMENTO PROVVISORIO , L ' AMMISSIONE DEL RICORRENTE ALLE PROVE DI CONCORSO , COME DA LUI RICHIESTO NEL SECONDO CAPO DELLE SUE CONCLUSIONI ; ESSA E UNICAMENTE COMPETENTE AD ORDINARE , SE DEL CASO , LA SOSPENSIONE DELLE PROVE , FISSATE PER I GIORNI 16 E 17 GENNAIO 1978 , IN ATTESA CHE LA COMMISSIONE , O LA STESSA CORTE , SI SIANO PRONUNZIATE NEL MERITO .

4IL RICORRENTE HA SOSTENUTO CHE IL RIFIUTO OPPOSTOGLI E A PRIMA VISTA INGIUSTIFICATO .

5IL RELATIVO MEZZO BASATO SULLA DISCRIMINAZIONE , DA LUI DEDOTTO NELLA DOMANDA PRINCIPALE , E STATO CONTESTATO DALLA COMMISSIONE , LA QUALE HA FATTO VALERE , IN PROPOSITO , CHE I CASI DEGLI ALTRI CANDIDATI MENZIONATI DAL RICORRENTE NON SONO PARAGONABILI A QUELLO DI QUEST ' ULTIMO , AVENDO DETTI ALTRI CANDIDATI SCELTO LA MATERIA ' RELAZIONI ESTERNE ' , MENTRE IL RICORRENTE HA OPTATO PER LE ' QUESTIONI FINANZIARIE E DI BILANCIO ' ;

6NELL ' AMBITO DELLA CAUSA PRINCIPALE , SI PORRA QUINDI LA QUESTIONE DEL SE IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA INCOMBENTE ALLA CORTE SI ESTENDA ALLA VALUTAZIONE EMESSA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE QUANTO ALL ' IDONEITA DI UN DIPLOMA DI STUDI POST-UNIVERSITARI A PROVARE , AI SENSI DEL BANDO DI CONCORSO COM/A/154 , UNA DETERMINATA ESPERIENZA PROFESSIONALE RELATIVA ALL ' UNA O ALL ' ALTRA MATERIA SCELTA DAI CANDIDATI ;

7NELLA PRESENTE FASE PROCEDURALE , E IMPOSSIBILE PREVEDERE LA SOLUZIONE CHE DALLA CORTE SARA DATA A TALE QUESTIONE .

8QUANTO ALL ' URGENZA DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO , IL RICORRENTE SOSTIENE CHE , DATA IN PARTICOLARE LA SUA ETA , IL RIFIUTO OPPOSTOGLI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE LO PRIVERA DI OGNI POSSIBILITA DI PORRE LA PROPRIA CANDIDATURA A POSTI DISPONIBILI NELL ' ORGANICO DELLA COMMISSIONE ;

9LA CONVENUTA , TUTTAVIA , HA FATTO RIFERIMENTO ALLA LETTERA INVIATA AL RICORRENTE , IN DATA 21 DICEMBRE 1977 , DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E NELLA QUALE SI CONSIGLIA ALL ' INTERESSATO , IN CONSIDERAZIONE DELLA SUA PREPARAZIONE E DELLA SUA ESPERIENZA PROFESSIONALE ATTUALI , DI PRESENTARE LA SUA CANDIDATURA AD UN SUCCESSIVO CONCORSO NEL SETTORE DELL ' ' ECONOMIA ' E DI SCEGLIERE LA MATERIA ' RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI ' ;

10UN CONCORSO DEL GENERE VERREBBE PROBABILMENTE INDETTO NEL 1979/1980 , E CIOE AD UN ' EPOCA IN CUI IL RICORRENTE NON AVRA ANCORA RAGGIUNTO IL LIMITE D ' ETA DI 32 ANNI , ABITUALMENTE STABILITO PER QUESTO TIPO DI CONCORSI .

11SI PUO QUINDI RILEVARE CHE , PER QUANTO GRAVI POSSANO ESSERE PER IL RICORRENTE LE CONSEGUENZE DERIVANTI DAL FATTO DI VEDERSI RIFIUTARE , MAGARI A TORTO , L ' AMMISSIONE ALLE PROVE DELL ' ATTUALE CONCORSO , L ' EVENTUALE RELATIVO DANNO NON SAREBBE NECESSARIAMENTE DEL TUTTO IRREPARABILE .

12D ' ALTRA PARTE , A FRONTE DELL ' INTERESSE CHE IL RICORRENTE POTREBBE AVERE ALLA SOSPENSIONE DELLE PROVE DI CONCORSO , IN ATTESA DELLA PRONUNZIA SULLA DOMANDA PRINCIPALE , VANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE GLI INCOVENIENTI CHE TALE PROVVEDIMENTO DETERMINEREBBE PER LA COMMISSIONE ;

13SOTTO QUESTO PROFILO E INDUBBIO CHE , TANTO IN VIA DI PRINCIPIO , QUANTO NELLE CIRCOSTANZE CONCRETE , UN PROVVEDIMENTO URGENTE COL QUALE VENGA ORDINATA ALL ' ULTIMO MOMENTO LA SOSPENSIONE DI UN PROCEDIMENTO DI CONCORSO ORMAI INIZIATO CAUSEREBBE ALLA COMMISSIONE GRAVISSIME DIFFICOLTA QUANTO AL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI CONCORSI GENERALI , PER I QUALI LE CANDIDATURE SONO NUMEROSISSIME ;

14TALE SOSPENSIONE IMPLICHEREBBE , D ' ALTRO CANTO , GRAVI INCONVENIENTI ANCHE PER I CANDIDATI AMMESSI AI CONCORSI .

15TENUTO CONTO DI QUESTO COMPLESSO DI CIRCOSTANZE , SI DEVE CONCLUDERE CHE IL PROVVEDIMENTO RICHIESTO NON E GIUSTIFICATO E CHE , PERCIO , LA DOMANDA VA RESPINTA .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

16ALLO STATO DEGLI ATTI , E OPPORTUNO RISERVARE LA DECISIONE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE

PRONUNZIANDOSI IN VIA INTERLOCUTORIA ,

COSI PROVVEDE :

1* LA DOMANDA E RESPINTA .

2* E RISERVATA LA DECISIONE SULLE SPESE .

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