This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61978CJ0093
Judgment of the Court of 22 November 1978. # Lothar Mattheus v Doego Fruchtimport und Tiefkühlkost eG. # Reference for a preliminary ruling: Amtsgericht Essen - Germany. # Case 93/78.
Sentenza della Corte del 22 novembre 1978.
Lothar Mattheus contro Doego Fruchtimport und Tiefkühlkost eG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Essen - Germania.
Causa 93/78.
Sentenza della Corte del 22 novembre 1978.
Lothar Mattheus contro Doego Fruchtimport und Tiefkühlkost eG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Essen - Germania.
Causa 93/78.
Raccolta della Giurisprudenza 1978 -02203
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:206
*A9* Amtsgericht Essen, Vorlagebeschluß vom 23/03/1978 (17 C 43/78)
*P1* Amtsgericht Essen, Schreiben vom 20/08/1979 (17 C 43/78)
SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 NOVEMBRE 1978. - LOTHAR MATTHEUS CONTRO DOEGO FRUCHTIMPORT UND TIEFKUEHLKOST EG. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALL'AMTSGERICHT DI ESSEN). - CAUSA 93/78.
raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 02203
edizione speciale greca pagina 00671
edizione speciale portoghese pagina 00751
edizione speciale spagnola pagina 00657
edizione speciale svedese pagina 00219
edizione speciale finlandese pagina 00239
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA RISPETTIVA DELLA CORTE E DEI GIUDICI NAZIONALI - RIPARTIZIONE AD OPERA DEL TRATTATO - CARATTERE VINCOLANTE
( TRATTATO CEE , ART . 177 )
2 . CEE - ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI - CONDIZIONI DI AMMISSIONE - DEFINIZIONE AD OPERA DELLE AUTORITA CONTEMPLATE DAL TRATTATO
( TRATTATO CEE , ART . 237 )
1 . LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE FRA LA CORTE DI GIUSTIZIA ED I GIUDICI DEGLI STATI MEMBRI CONTEMPLATA DALL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE E VINCOLANTE ; ESSA NON PUO ESSERE MODIFICATA , NE L ' ESERCIZIO DI QUESTE COMPETENZE PUO ESSERE OSTACOLATO , IN PARTICOLARE DA CONVENZIONI FRA PRIVATI CHE INTENDANO OBBLIGARE I GIUDICI DEGLI STATI MEMBRI A CHIEDERE UNA PRONUNZIA PREGIUDIZIALE , PRIVANDOLI DELL ' ESERCIZIO INDIPENDENTE DEL POTERE DISCREZIONALE CHE E LORO ATTRIBUITO DALL ' ART . 177 , 2* COMMA .
2 . L ' ART . 237 DEL TRATTATO CEE STABILISCE , PER L ' AMMISSIONE DI NUOVI STATI MEMBRI , UNA PROCEDURA PRECISA E BEN CIRCOSCRITTA , DURANTE LA QUALE LE CONDIZIONI D ' ADESIONE DEVONO ESSERE DEFINITE DALLE AUTORITA MENZIONATE NELL ' ARTICOLO STESSO ; PERTANTO , LE CONDIZIONI GIURIDICHE DI TALE ADESIONE VANNO STABILITE NELL ' AMBITO DELLA SUDDETTA PROCEDURA , SENZA CHE SIA POSSIBILE FISSARNE ' A PRIORI ' IL CONTENUTO PER VIA GIUDIZIARIA .
NEL PROCEDIMENTO 93/78 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALL ' AMTSGERICHT DI ESSEN , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
LOTHAR MATTHEUS , COMMERCIANTE , RESIDENTE IN WINDECK/OPPERZAU
E
DOEGO FRUCHTIMPORT UND TIEFKUHLKOST EG , CON SEDE IN DORTMUND ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 237 DEL TRATTATO CEE ,
1CON ORDINANZA 23 MARZO 1978 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 14 APRILE SUCCESSIVO , L ' AMTSGERICHT DI ESSEN HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , TRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 237 DEL TRATTATO CEE , DOMANDANDO SE L ' ADESIONE DELLA SPAGNA , DEL PORTOGALLO E DELLA GRECIA ALLE COMUNITA EUROPEE SIA IMPOSSIBILE IN UN PREVEDIBILE FUTURO PER MOTIVI DI DIRITTO COMUNITARIO .
2LE PREDETTE QUESTIONI PRENDONO LO SPUNTO DA UN CONTRATTO IN FORZA DEL QUALE LA PARTE MATTHEUS S ' IMPEGNAVA A SVOLGERE , PER CONTO DELLA DITTA DOEGO , RICERCHE DI MERCATO SU DETERMINATI PRODOTTI AGRICOLI IN SPAGNA E IN PORTOGALLO ;
LE CLAUSOLE FINALI DEL CONTRATTO ERANO LE SEGUENTI :
' IL PRESENTE CONTRATTO E CONCLUSO PER CINQUE ANNI . IL MANDANTE ( DOEGO ) SI RISERVA IL DIRITTO DI RECEDERE DAL CONTRATTO NEL CASO IN CUI L ' ADESIONE DOVESSE RISULTARE - DI FATTO O GIURIDICAMENTE - IRREALIZZABILE . CIRCA L ' IRREALIZZABILITA GIURIDICA DOVRA DECIDERE LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE . IN CASO DI RECESSO LECITO , IL MANDATARIO PERDE IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE . IL FORO COMPETENTE E QUELLO DI ESSEN . ' ;
3POICHE LA DOEGO , FACENDO VALERE LE SUMMENZIONATE CLAUSOLE , AVEVA RECEDUTO DAL CONTRATTO , IL MATTHEUS LA CITAVA IN GIUDIZIO DINANZI ALL ' AMTSGERICHT DI ESSEN PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE ;
IL GIUDICE ADITO SOTTOPONEVA ALLORA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :
' A ) SE L ' ART . 237 DEL TRATTATO CEE , DA SOLO O IN RELAZIONE AD ALTRE DISPOSIZIONI DELLO STESSO TRATTATO , VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE , OLTRE AI PRESUPPOSTI FORMALI IVI CONTEMPLATI , ESSO PONE DEI LIMITI SOSTANZIALI ALL ' ENTRATA DI PAESI TERZI NELLE COMUNITA EUROPEE .
B ) QUALI SIANO DETTI LIMITI .
C ) SE QUINDI , NEL PROSSIMO FUTURO , L ' ENTRATA DELLA SPAGNA , DEL PORTOGALLO E DELLA GRECIA NELLE COMUNITA EUROPEE SIA IMPOSSIBILE PER MOTIVI DI DIRITTO COMUNITARIO .
SULLA PROCEDURA
4L ' ART . 177 , 1* COMMA , DEL TRATTATO CEE RECITA : ' LA CORTE DI GIUSTIZIA E COMPETENTE A PRONUNCIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE , . . . SULL ' INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE TRATTATO . . . ' ;
IL SECONDO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO E DEL SEGUENTE TENORE : ' QUANDO UNA QUESTIONE DEL GENERE E SOLLEVATA DAVANTI A UNA GIURISDIZIONE DI UNO DEGLI STATI MEMBRI , TALE GIURISDIZIONE PUO , QUALORA REPUTI NECESSARIA PER EMANARE LA SUA SENTENZA UNA DECISIONE SU QUESTO PUNTO , DOMANDARE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRONUNCIARSI SULLA QUESTIONE ' ;
5LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE COSI OPERATA E VINCOLANTE ; ESSA NON PUO ESSERE MODIFICATA , NE L ' ESERCIZIO DI QUESTE COMPETENZE PUO ESSERE OSTACOLATO , IN PARTICOLARE DA CONVENZIONI FRA PRIVATI CHE INTENDANO OBBLIGARE I GIUDICI DEGLI STATI MEMBRI A CHIEDERE UNA PRONUNZIA PREGIUDIZIALE , PRIVANDOLI DELL ' ESERCIZIO INDIPENDENTE DEL POTERE DISCREZIONALE CHE E LORO ATTRIBUITO DALL ' ART . 177 , 2* COMMA .
6I FATTI DELLA CAUSA PONGONO IL PROBLEMA D ' ACCERTARE SE UNA CLAUSOLA COME QUELLA CHE FIGURA NEL CONTRATTO CONCLUSO FRA LE PARTI E CHE E ALL ' ORIGINE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE - CLAUSOLA CHE FA DIPENDERE LA LICEITA DEL RECESSO DA UNA PRONUNZIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - SIA NULLA IN QUANTO INCOMPATIBILE CON LE CITATE NORME ;
IL GIUDICE NAZIONALE NON HA PERO FORMULATO ALCUNA QUESTIONE IN PROPOSITO E , TENUTO CONTO DI CIO CHE SEGUE , LA CORTE NON RITIENE NECESSARIO PRONUNZIARSI D ' UFFICIO SU QUESTO PUNTO .
SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA CORTE
7IN BASE ALL ' ART . 237 , 1* COMMA , DEL TRATTATO CEE ' OGNI STATO EUROPEO PUO DOMANDARE DI DIVENTAR MEMBRO DELLA COMUNITA . ESSO INVIA LA SUA DOMANDA AL CONSIGLIO CHE , DOPO AVER CHIESTO IL PARERE DELLA COMMISSIONE , SI PRONUNCIA ALL ' UNANIMITA ' ;
NEL SECONDO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO SI LEGGE CHE ' LE CONDIZIONI PER L ' AMMISSIONE E GLI ADATTAMENTI DEL PRESENTE TRATTATO , DA QUESTA DETERMINATI , FORMANO L ' OGGETTO D ' UN ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI E LO STATO RICHIEDENTE . TALE ACCORDO E SOTTOPOSTO A RATIFICA DA TUTTI GLI STATI CONTRAENTI CONFORMEMENTE ALLE LORO RISPETTIVE NORME COSTITUZIONALI ' ;
8LE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA STABILISCONO , PER L ' AMMISSIONE DI NUOVI STATI MEMBRI , UNA PROCEDURA PRECISA E BEN CIRCOSCRITTA , DURANTE LA QUALE LE CONDIZIONI D ' ADESIONE DEVONO ESSERE DEFINITE DALLE AUTORITA MENZIONATE NELL ' ARTICOLO STESSO ;
PERTANTO , LE CONDIZIONI GIURIDICHE DI TALE ADESIONE VANNO STABILITE NELL ' AMBITO DELLA SUDDETTA PROCEDURA , SENZA CHE SIA POSSIBILE FISSARNE ' A PRIORI ' IL CONTENUTO PER VIA GIUDIZIARIA ;
LA CORTE DI GIUSTIZIA NON PUO QUINDI PRONUNZIARSI , IN UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 177 , SULLA FORMA O SULL ' OGGETTO DELLE CONDIZIONI CHE DOVREBBERO EVENTUALMENTE ESSERE FISSATE ;
ESSA DEVE DUNQUE DICHIARARSI INCOMPETENTE A RISOLVERE LE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALL ' AMTSGERICHT .
SULLE SPESE
9LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE , CHE HA SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;
NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALL ' AMTSGERICHT DI ESSEN CON ORDINANZA 23 MARZO 1978 , DICHIARA :
LA CORTE DI GIUSTIZIA NON E COMPETENTE A RISOLVERE LE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL GIUDICE NAZIONALE .