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Document 61978CJ0021

Sentenza della Corte del 29 novembre 1978.
Knud Oluf Delkvist contro Anklagemyndigheden.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Københavns Byret - Danimarca.
Trasporto di passeggeri su strada.
Causa 21/78.

Raccolta della Giurisprudenza 1978 -02327

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:213

61978J0021

SENTENZA DELLA CORTE DEL 29 NOVEMBRE 1978. - KNUD OLUF DELKVIST CONTRO ANKLAGEMYNDIGHEDEN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL KOEBENHAVNS BYRET). - TRASPORTO DI PASSEGGERI SU STRADA. - CAUSA 21/78.

raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 02327
edizione speciale greca pagina 00725
edizione speciale portoghese pagina 00807
edizione speciale spagnola pagina 00713


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . TRASPORTI - POLITICA COMUNE - TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA - ACCESSO ALLA PROFESSIONE - REQUISITO DELL ' ONORABILITA - DEFINIZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEGLI STATI MEMBRI

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 74/562 , ART . 2 , N . 2 )

2 . ATTI DI UN ' ISTITUZIONE - DIRETTIVA - EFFICACIA DIRETTA

( TRATTATO CEE , ART . 189 )

3 . TRASPORTI - POLITICA COMUNE - TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - AUTORIZZAZIONE ANTERIORE AL 1* GENNAIO 1978 - REQUISITO DELL ' ONORABILITA - CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITA NAZIONALI

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 74/562 , ART . 2 , N . 1 , LETT . A ), ART . 4 , N . 1 E ART . 5 , N . 2 )

Massima


1 . L ' ART . 2 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 74/562 , LASCIA AGLI STATI MEMBRI UN AMPIO MARGINE DISCREZIONALE RELATIVAMENTE AL PRESUPPOSTO DELL ' ONORABILITA RICHIESTO AI CANDIDATI ALL ' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI PASSEGGERI . LA DISPOSIZIONE NAZIONALE DALLA QUALE RISULTI CHE IL CANDIDATO CON PRECEDENTI PENALI PUO ESSERE RITENUTO ' NON ONORABILE ' QUALORA I REATI DA LUI COMMESSI SIANO ATTI A FAR TEMERE IL PERICOLO IMMEDIATO DI ABUSO NELL ' ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITA PROFESSIONALE , NON PUO CONSIDERARSI COME ESULANTE DAL MARGINE DISCREZIONALE LASCIATO AGLI STATI MEMBRI .

2 . SAREBBE INCOMPATIBILE CON L ' EFFETTO COGENTE CHE L ' ART . 189 DEL TRATTATO ATTRIBUISCE ALLA DIRETTIVA ESCLUDERE , IN LINEA DI PRINCIPIO , CHE L ' OBBLIGO CHE ESSA IMPONE POSSA VENIR INVOCATO DA COLORO CHE VI HANNO INTERESSE . PARTICOLARMENTE NEL CASO IN CUI LE AUTORITA COMUNITARIE ABBIANO , MEDIANTE DIRETTIVA , OBBLIGATO GLI STATI MEMBRI A SEGUIRE UN COMPORTAMENTO DETERMINATO , L ' EFFICACIA PRATICA DI QUESTO ATTO SI TROVEREBBE SMINUITA SE AGLI AMMINISTRATI NON FOSSE CONSENTITO FARLO VALERE DINANZI AL GIUDICE ED AI GIUDICI NAZIONALI FOSSE IMPEDITO DI PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE IN QUANTO ELEMENTO DEL DIRITTO COMUNITARIO .

3 . BENCHE COLORO CHE , ANTERIORMENTE AL 1* GENNAIO 1978 , ERANO STATI AUTORIZZATI AD ESERCITARE LA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI PASSEGGERI SIANO DISPENSATI DAL FORNIRE ESSI STESSI LA PROVA DI POSSEDERE IL REQUISITO DELL ' ONORABILITA POSTO DALL ' ART . 2 , N . 1 , LETT . A ) DELLA DIRETTIVA , LE AUTORITA NAZIONALI RIMANGONO TUTTAVIA COMPETENTI A CONTROLLARE IN OGNI CASO CHE DETTA CONDIZIONE SIA SODDISFATTA .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 21/78

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL KOEBENHAVNS BYRET ( PRETURA DI COPENAGHEN ) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

KNUD OLUF DELKVIST

E

ANKLAGEMYNDIGHEDEN ( PUBBLICO MINISTERO ), COME RAPPRESENTANTE DEL LANDSNAEVNET FOR OMNIBUSKOERSEL ( COMMISSIONE NAZIONALE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS ),

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE E SULLA VALIDITA DELL ' ART . 2 , N . 1 , LETT . A ), DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 12 NOV . 1974 N . 562 , RELATIVA ALL ' ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ( GU L 308 PAG . 23 ) ED IN PARTICOLARE SULLA NOZIONE DI ' ONORABILITA ' CONTENUTA NELLO STESSO ARTICOLO ,

Motivazione della sentenza


1CON ORDINANZA 10 FEBBRAIO 1978 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 24 FEBBRAIO SUCCESSIVO , IL KOEBENHAVNS BYRET ( PRETURA DI COPENAGHEN ) HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DIVERSE QUESTIONI SULL ' INTERPRETAZIONE E SULLA VALIDITA DELL ' ART . 2 , N . 1 LETT . A ) DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 12 NOVEMBRE 1974 N . 74/562 , RIGUARDANTE L ' ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ( GU L 308 PAG . 23 ) ED IN PARTICOLARE SULLA NOZIONE DI ' ONORABILITA ' IN DETTO ARTICOLO CONTENUTA ;

2DETTE QUESTIONI SONO INSORTE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA VERTENTE SUL RIFIUTO OPPOSTO DALLE COMPETENTI AUTORITA DANESI , IL 29 DICEMBRE 1976 , ALLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA LICENZA PROFESSIONALE PRESENTATA DA UN AUTOTRASPORTATORE DI PASSEGGERI ( CAT . TURISMO );

3IL RIFIUTO ERA MOTIVATO DAL FATTO CHE DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO DELL ' INTERESSATO RISULTAVA CHE QUESTI ERA STATO RIPETUTAMENTE CONDANNATO PER FURTO E FURTO CON SCASSO E CHE SIMILI PRECEDENTI ERANO ATTI A FAR TEMERE CHE EGLI POTESSE ABUSARE DELLA SUA POSIZIONE D ' IMPRENDITORE DI TRASPORTI DI PERSONE ;

4L ' AUTORITA COMPETENTE DANESE HA APPLICATO L ' ART . 78 N . 2 DEL CODICE PENALE DANESE , SECONDO CUI IL DIVIETO , PER MOTIVI PENALI , DI ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE PER CUI E PRESCRITTA L ' AUTORIZZAZIONE SPECIALE O IL PERMESSO DELLE PUBBLICHE AUTORITA PUO ESSERE DISPOSTO SOLO SE I REATI COMMESSI SONO TALI DA FAR TEMERE IL PERICOLO IMMEDIATO DI ABUSO , NELL ' ESERCIZIO DA PARTE DEL CONDANNATO DELLA PROFESSIONE O DELL ' INCARICO CHE EGLI DESIDERA CONSERVARE O CUI INTENDE ACCEDERE ;

5AL FINE DI ARMONIZZARE LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI NEL SETTORE DEI TRASPORTI , IL 12 NOVEMBRE 1974 IL CONSIGLIO ADOTTAVA LA DIRETTIVA 74/562/CEE RIGUARDANTE L ' ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ;

6L ' ARTICOLO 2 DI DETTA DIRETTIVA RECITA :

' 1 ) LE PERSONE FISICHE O IMPRESE CHE DESIDERANO ESERCITARE LA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA DEBBONO :

A ) ESSERE ONORABILI , . . .

2 ) FINO AD ULTERIORE COORDINAMENTO , CIASCUNO STATO MEMBRO STABILISCE LE DISPOSIZIONI ALLE QUALI IL RICHIEDENTE E , SE DEL CASO , LE PERSONE FISICHE DI CUI AL PARAGRAFO 1 , DEVONO RISPONDERE IN MATERIA DI ONORABILITA .

. . . ' ;

7L ' ART . 6 , N . 1 STABILISCE CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO , PREVIA CONSULTAZIONE DELLA COMMISSIONE , DARE ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA ENTRO IL 1* GENNAIO 1977 ;

8IL BYRET DI COPENAGHEN HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE QUESTIONI SEGUENTI :

1 . SE LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 12 NOVEMBRE 1974 SIA LEGITTIMA , VALIDA , DIRETTAMENTE VINCOLANTE PER IL GIUDICE DANESE ED EFFICACE NEI RAPPORTI FRA UN CITTADINO DANESE E LE PUBBLICHE AUTORITA DANESI .

2 . SE DETTA DIRETTIVA SI APPLICHI A CASI DEL GENERE DI QUELLO IN ESAME .

3 . IN CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA QUESTIONE N . 2 : SE SI POSSA RITENERE CHE LA RIPETUTA DIRETTIVA HA MODIFICATO IL PAR 78 , NN . 2 E 3 DEL CODICE PENALE , NEL SENSO CHE LA CONDIZIONE IVI POSTA PER LA PERDITA DEI DIRITTI CIVILI , CIOE CHE IL REATO O I REATI PREGRESSI FACCIANO PRESUMERE IL PERICOLO IMMEDIATO DI ABUSO DELLA POSIZIONE DI CUI TRATTASI , DEVE RITENERSI DEL TUTTO O IN PARTE ABROGATA E CHE LA DISPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA RELATIVA ALL ' ONORABILITA HA SOSTITUITO LE DETTE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE .

4 . A ) SE IL PAR 78 , NN . 2 E 3 DEL CODICE PENALE , CON LA SUA FORMULAZIONE NEGATIVA - CHE UNA PERSONA PUO ESSERE PRIVATA DEL DIRITTO DI ESERCITARE UN ' ATTIVITA PER CUI OCCORRA UN ' APPOSITA AUTORIZZAZIONE O PERMESSO PUBBLICO SOLO SE I PRECEDENTI PENALI FANNO PRESUMERE IL PERICOLO IMMEDIATO DI ABUSO DELLA POSIZIONE O FUNZIONE - SODDISFI IL REQUISITO DI ONORABILITA CHE , A NORMA DELLA DIRETTIVA , SPETTA AGLI STATI MEMBRI ESIGERE DAI CITTADINI , IN QUANTO DETTI STATI , FINO AD ULTERIORE COORDINAMENTO , SONO LIBERI PER QUANTO RIGUARDA LA PRECISAZIONE DEL REQUISITO STESSO .

B ) LA QUESTIONE E QUINDI SE IL CASO IN ESAME SIA CONTEMPLATO DALLA DISPOSIZIONE TRANSITORIA DI CUI ALL ' ART . 4 , N . 1 , DI GUISA CHE IL RICHIEDENTE , DATO CHE ANTERIORMENTE AL 1* GENNAIO 1978 ERA AUTORIZZATO A NORMA DELLE LEGGI DANESI AD ESERCITARE LA PROFESSIONE DI CUI TRATTASI , SIA DISPENSATO DAL COMPROVARE DI POSSEDERE , FRA L ' ALTRO , IL REQUISITO DI CUI ALL ' ART . 2 , N . 1 , A ), CIOE QUELLO DELL ' ONORABILITA .

5 . IN CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA , SI CHIEDE INOLTRE DI CHIARIRE , SE DETTA SOLUZIONE AFFERMATIVA IMPLICHI CHE LA CAUSA PUO ESSERE DECISA SENZA TENER CONTO DELLA DIRETTIVA , OVVERO L ' ART . 5 , N . 2 , RELATIVO ALL ' OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI DI REVOCARE L ' AUTORIZZAZIONE QUALORA NON SUSSISTANO PIU I REQUISITI DI CUI ALL ' ART . 2 , N . 1 , LETT . A ), B ) O C ), SIGNIFICHI CHE SI DEVE CIONONDIMENO ESIGERE DAL RICHIEDENTE IL REQUISITO DELL ' ONORABILITA .

SULLA PRIMA PARTE DELLA PRIMA QUESTIONE

9LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO E STATA ADOTTATA , IN CONFORMITA ALL ' ART . 75 DEL TRATTATO , PER L ' ATTUAZIONE DI UNA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI ;

10LO SCOPO PERSEGUITO CON LA DIRETTIVA , CIOE L ' ISTITUZIONE DI NORME COMUNI PER L ' ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI PASSEGGERI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI , AL FINE DI GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALIFICA DI TRASPORTATORE NELL ' INTERESSE DEGLI UTENTI , DEI TRASPORTATORI E DELL ' ECONOMIA NEL SUO COMPLESSO , E INCONTESTABILMENTE CONFORME ALLE FINALITA DELL ' ART . 75 DI CUI SOPRA ;

11E QUINDI D ' UOPO RISOLVERE LA PRIMA PARTE DEL QUESITO N . 1 NEL SENSO CHE L ' ESAME DELLA DIRETTIVA NON HA MESSO IN LUCE ALCUN ELEMENTO ATTO A PORRE IN DUBBIO LA SUA VALIDITA .

SULLA TERZA QUESTIONE E SULLA PRIMA PARTE DELLA QUARTA QUESTIONE

12E OPPORTUNO ESAMINARE LA TERZA QUESTIONE E LA PRIMA PARTE DELLA QUARTA , PRIMA DI PROCEDERE ALL ' ESAME DELLE ALTRE ;

13L ' ART . 2 N . 2 DELLA DIRETTIVA DISPONE CHE , FINO AD ULTERIORE COORDINAMENTO , CIASCUNO STATO MEMBRO STABILISCE LE DISPOSIZIONI ALLE QUALI IL RICHIEDENTE DEVE RISPONDERE IN MATERIA DI ONORABILITA ;

14QUESTA DISPOSIZIONE LASCIA AGLI STATI MEMBRI UN AMPIO MARGINE DISCREZIONALE RELATIVAMENTE AL PRESUPPOSTO DELL ' ONORABILITA RICHIESTO AI CANDIDATI ALL ' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI PASSEGGERI ;

15LA DISPOSIZIONE NAZIONALE DALLA QUALE RISULTI CHE IL CANDIDATO CON PRECEDENTI PENALI PUO ESSER RITENUTO ' NON ONORABILE ' QUALORA I REATI DA LUI COMMESSI SIANO ATTI A FAR TEMERE IL PERICOLO IMMEDIATO DI ABUSO NELL ' ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITA PROFESSIONALE , NON PUO CONSIDERARSI COME ESULANTE DAL MARGINE DISCREZIONALE LASCIATO AGLI STATI MEMBRI ;

16SI DEVONO DUNQUE RISOLVERE IL TERZO QUESITO E LA PRIMA PARTE DEL QUARTO NEL SENSO CHE UNA NORMA DI LEGGE QUALE L ' ART . 78 DEL CODICE PENALE DANESE VA CONSIDERATO COME DISPOSIZIONE VALIDAMENTE EMANATA DALLO STATO ENTRO I LIMITI DELLA DIRETTIVA .

SULLA SECONDA PARTE DELLA QUARTA QUESTIONE

17L ' ART . 4 N . 1 DELLA DIRETTIVA STABILISCE CHE ' LE PERSONE FISICHE E LE IMPRESE CHE DIMOSTRINO DI ESSERE STATE AUTORIZZATE IN UNO STATO MEMBRO , ANTERIORMENTE AL 1* GENNAIO 1978 , IN VIRTU DI UNA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE , AD ESERCITARE LA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI SONO DISPENSATE DALL ' OBBLIGO DI COMPROVARE , SECONDO I CASI , CHE ESSE SODDISFANO ALLE DISPOSIZIONI DELL ' ARTICOLO 2 ' ;

18LA SECONDA PARTE DELLA QUARTA QUESTIONE SOLLEVA IL PROBLEMA GENERALE DEGLI EFFETTI DI UNA DIRETTIVA ADOTTATA IN FORZA DELL ' ART . 189 DEL TRATTATO ;

19A QUESTO PROPOSITO LA CORTE HA GIA AFFERMATO , PER ULTIMO NELLA SENTENZA 1* FEBBRAIO 1977 , CAUSA 51/76 ( NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN , RACC . 1977 PAG . 126 ) CHE SE E VERO CHE I REGOLAMENTI , IN FORZA DELL ' ART . 189 , SONO DIRETTAMENTE APPLICABILI , E QUINDI ATTI , PER NATURA , A PRODURRE EFFETTI DIRETTI , DA CIO NON SI PUO INFERIRE CHE ALTRE CATEGORIE DI ATTI CONTEMPLATE DAL SUDDETTO ARTICOLO NON POSSANO MAI PRODURRE EFFETTI ANALOGHI ;

20SAREBBE INCOMPATIBILE CON L ' EFFETTO COGENTE CHE L ' ARTICOLO ATTRIBUISCE ALLA DIRETTIVA ESCLUDERE , IN LINEA DI PRINCIPIO , CHE L ' OBBLIGO CHE ESSA IMPONE POSSA VENIR INVOCATO DA COLORO CHE VI HANNO INTERESSE ;

21PARTICOLARMENTE NEL CASO IN CUI LE AUTORITA COMUNITARIE ABBIANO , MEDIANTE DIRETTIVA , OBBLIGATO GLI STATI MEMBRI A SEGUIRE UN COMPORTAMENTO DETERMINATO , L ' EFFICACIA PRATICA DI QUESTO ATTO SI TROVEREBBE SMINUITO SE AGLI AMMINISTRATI NON FOSSE CONSENTITO FARLO VALERE DINANZI AL GIUDICE ED AI GIUDICI NAZIONALI FOSSE IMPEDITO DI PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE IN QUANTO ELEMENTO DEL DIRITTO COMUNITARIO ;

22SE NE DEVE DUNQUE ARGUIRE CHE , PUR SE LA DISCIPLINA NAZIONALE NON CONTIENE UNA DISPOSIZIONE ANALOGA ALL ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA , UN ' AUTORITA NAZIONALE NON PUO , SALVA RESTANDO L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 5 DELLA DIRETTIVA , PRETENDERE DAL CANDIDATO ALL ' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI PASSEGGERI , IL QUALE DIMOSTRI DI ESSER STATO AUTORIZZATO A TALE ESERCIZIO ANTERIORMENTE AL 1* GENNAIO 1978 , LA PROVA DI POSSEDERE IL REQUISITO DELL ' ONORABILITA .

SULLA QUINTA QUESTIONE

23TUTTAVIA L ' ART . 5 N . 2 DELLA DIRETTIVA STABILISCE CHE GLI STATI MEMBRI GARANTISCONO CHE LE AUTORITA COMPETENTI REVOCANO L ' AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE LA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI PASSEGGERI SE ESSE ACCERTANO CHE L ' ART . 2 N . 1 LETT . A ), B ) O C ) NON E PIU OSSERVATO FISSANDO , SE DEL CASO , UN TERMINE ADEGUATO PER L ' ASSUNZIONE DI UN SOSTITUTO ;

24LE AUTORITA , QUALORA RITENGANO CHE GLI INTERESSATI NON POSSIEDONO PIU IL REQUISITO DELL ' ONORABILITA , DEVONO QUINDI RIFIUTARE LORO IL RINNOVO DELLA LICENZA DI TRASPORTO , MA IL CONTROLLO , SE SI ESERCITA NEI CONFRONTI DEI TRASPORTATORI CONTEMPLATI DALL ' ART . 4 N . 1 DELLA DIRETTIVA , NON DEVE IMPLICARE PER QUESTI L ' OBBLIGO DI PRODURRE PROVE PARTICOLARI ;

25SI DEVE DUNQUE RISOLVERE IL QUINTO QUESITO NEL SENSO CHE BENCHE COLORO CHE ANTERIORMENTE AL 1* GENNAIO 1978 ERANO STATI AUTORIZZATI AD ESERCITARE LA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORI DI PASSEGGERI SIANO DISPENSATI DAL FORNIRE ESSI STESSI LA PROVA DI POSSEDERE IL REQUISITO DELL ' ONORABILITA POSTO DALL ' ART . 2 N . 1 A ) DELLA DIRETTIVA , LE AUTORITA NAZIONALI RIMANGONO TUTTAVIA COMPETENTI A CONTROLLARE IN OGNI CASO CHE DETTA CONDIZIONE SIA SODDISFATTA ;

26LE SOLUZIONI SOPRA INDICATE RENDONO SUPERFLUA LA SOLUZIONE DELLE RESTANTI QUESTIONI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

27LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DANESE , DAL GOVERNO ITALIANO , DAL GOVERNO OLANDESE , E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON DANNO ADITO A RIPETIZIONE ;

28NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN ' INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI AD ESSA SOTTOPOSTE DAL BYRET DI COPENAGHEN CON ORDINANZA 10 FEBBRAIO 1978 , DICHIARA :

1* L ' ESAME DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 12 NOVEMBRE 1974 N . 562 NON HA MESSO IN LUCE ALCUN ELEMENTO ATTO A PORRE IN DUBBIO LA SUA VALIDITA .

2* UNA NORMA DI LEGGE QUALE L ' ART . 78 DEL CODICE PENALE DANESE VA CONSIDERATA COME DISPOSIZIONE VALIDAMENTE EMANATA DALLO STATO ENTRO I LIMITI DELLA DIRETTIVA .

3* BENCHE COLORO CHE , ANTERIORMENTE AL 1* GENNAIO 1978 , ERANO STATI AUTORIZZATI AD ESERCITARE LA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI PASSEGGERI SIANO DISPENSATI DAL FORNIRE ESSI STESSI LA PROVA DI POSSEDERE IL REQUISITO DELL ' ONORABILITA POSTO DALL ' ART . 2 N . 1 A ) DELLA DIRETTIVA , LE AUTORITA NAZIONALI RIMANGONO TUTTAVIA COMPETENTI A CONTROLLARE IN OGNI CASO CHE DETTA CONDIZIONE SIA SODDISFATTA .

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