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Document 61978CC0155
Opinion of Mr Advocate General Capotorti delivered on 13 March 1980. # M. v Commission of the European Communities. # Physical unfitness - Confidentiality of medical findings. # Case 155/78.
Conclusioni dell'avvocato generale Capotorti del 13 marzo 1980.
Sig.na M. contro Commissione delle Comunità europee.
Inidoneità fisica - Segreto medico.
Causa 155/78.
Conclusioni dell'avvocato generale Capotorti del 13 marzo 1980.
Sig.na M. contro Commissione delle Comunità europee.
Inidoneità fisica - Segreto medico.
Causa 155/78.
Raccolta della Giurisprudenza 1980 -01797
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:77
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 13 MARZO 1980
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. |
In forza dell'articolo 28, lettera e), dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, per la nomina a funzionario occorre possedere, fra l'altro, il requisito consistente nell'«essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni». L'articolo 33 del medesimo Statuto stabilisce le modalità di accertamento di tale requisito. È la materia regolata da queste norme che va esaminata nella presente controversia. Ricordo anzitutto i fatti da cui la controversia è sorta. La ricorrente, signorina M., partecipò, nel 1976, al concorso COM/C/149 per la costituzione di una riserva di reclutamento di funzionari della Commissione di categoria C, fu classificata tra gli idonei e venne iscritta nell'apposita lista. Nell'ambito della procedura di nomina, ella venne sottoposta a visita medica e, dopo un controllo di carattere generale, fu esaminata specificamente dal punto di vista neuropsichiatrico. Il risultato di questi accertamenti fu un parere di inidoneità fisica all'esercizio delle funzioni che si trattava di assumere; l'interessata fu messa al corrente di ciò con lettera del 5 luglio 1977. Subito dopo la signorina M., con lettera del 6 luglio 1977, chiese che il suo caso fosse riesaminato da una commissione medica; il 6 ottobre ella fu informata che questo nuovo esame aveva confermato il precedente parere di inidoneità e che, pertanto, la Commissione la riteneva priva del requisito prescritto dall'articolo 28, lettera e). Avendo cercato di ottenere chiarimenti, per il tramite del proprio medico curante, circa le cause di questo giudizio negativo, l'interessata apprese — da due lettere del medico della Commissione, dott. Turner — di essere stata riscontrata affetta da una «nevrosi di carattere isterico». Contro la decisione della Commissione, la signorina M. presentò reclamo in via amministrativa in data 21 dicembre 1977; successivamente, essendo intervenuta una decisione implicita di rigetto, ella propose, con atto presentato il 17 luglio 1978, il ricorso giurisdizionale del quale ci stiamo occupando. |
2. |
La difesa della Commissione ha contestato la ricevibilità del ricorso, sostenendo che dopo la sua introduzione sarebbe venuto meno l'interesse ad agire della ricorrente, nominata nel febbraio del 1979, a seguito di concorso, funzionarla del Parlamento europeo. Questa eccezione non può essere qualificata come tardiva, per il fatto di essere stata dedotta soltanto nel corso della procedura orale. È ben noto infatti che le condizioni di ricevibilità dei ricorsi devono essere controllate anche di ufficio dal giudice, in conformità ad una esigenza di carattere generale. In questo senso è orientata la vostra giurisprudenza, come si rileva specialmente dalla sentenza del 17 maggio 1976 nelle cause riunite 67-85/76, Lesieur Cotelle e Associés, punto 12 della motivazione (Raccolta 1976, p. 391). Sarebbe ugualmente fuori di luogo, a mio avviso, obbiettare che non è contestato l'interesse della ricorrente al momento del ricorso. Giustamente, la Commissione sostiene che l'interesse ad agire deve sussistere fino al momento della decisione, e ciò per il principio dell'economia processuale: sarebbe infatti del tutto superfluo che questa Corte spendesse il suo tempo e le sue energie per definire una controversia, rispetto alla quale nessuna delle parti avesse più alcun interesse. Va dunque considerato il contenuto specifico della eccezione di irricevibilità. Secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe perduto qualsiasi interesse a portare avanti il presente giudizio per il fatto di essere divenuta nel frattempo funzionarla presso il Parlamento europeo; in tale qualità, infatti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera e), dello Statuto, ella può chiedere di essere trasferita a un posto vacante presso la Commissione, ottenendo così la medesima posizione che avrebbe avuto se fosse stata assunta a seguito del concorso COM/C/149. Questa tesi non può essere condivisa, per diverse considerazioni. Innanzi tutto non mi sembra corretto porre sullo stesso piano l'iscrizione in una lista di reclutamento per la copertura di posti in varie sedi, compresa Bruxelles, con la possibilità che lo Statuto attribuisce ai funzionari di chiedere il trasferimento da una istituzione all'altra. In effetti, un trasferimento di questo genere è l'ultima delle tre possibilità che hanno le istituzione per coprire posti vacanti senza bandire un concorso; le altre due vie, che devono essere seguite prioritariamente se ne ricorrono i presupposti, sono quella della promozione e del trasferimento all'interno dell'istituzione e quella dei concorsi interni banditi nell'ambito della medesima istituzione. Perciò la prospettiva di ottenere il trasferimento da una istituzione ad un'altra è abbastanza limitata, e costituisce una situazione individuale non confrontabile con la iscrizione nella lista di reclutamento. La differenza fra le due situazioni si rivela poi assai netta quando si consideri che l'iscrizione nella lista comportava, come si è detto, la possibilità di essere direttamente destinati alla sede di Bruxelles, mentre chi si proponga tale obbiettivo, essendo funzionario del Parlamento, deve riuscire a ottenere sia il trasferimento alla Commissione sia la destinazione a Bruxelles; ed è noto quante difficoltà incontrino i funzionari della Commissione che prestano servizio a Lussemburgo per essere trasferiti a Bruxelles. Un altro elemento da tener presente è quello temporale. La mancata inclusione della signorina M. nella lista di reclutamento presso la Commissione risale al 1977; la sua nomina come funzionarla presso il Parlamento è del febbraio 1979 ed è quindi sensibilmente più recente. L'importanza di questa diversità di date risulta chiara ove si consideri che l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe un ripristino della situazione della signorina M. riferito all'anno 1977, con tutte le conseguenze che ciò comporta sugli sviluppi ulteriori della sua carriera. Né credo che sul punto possa avere alcuna rilevanza il fatto che la ricorrente non abbia chiesto il risarcimento dei danni e si sia limitata a domandare l'annullamento della decisione della Commissione che la dichiarava fisicamente inidonea alle funzioni: se la sua domanda fosse accolta, l'annullamento avrebbe, come di norma, effetto ex tunc anche dal punto di vista della carriera dell'interessata. A mio avviso, dunque, l'eccezione delila Commissione va respinta. La ricorrente ha tuttora interesse ad agire e pertanto il ricorso deve essere ritenuto, sotto questo profilo, ricevibile. |
3. |
Venendo al merito, ricordo anzitutto che le censure mosse dalla ricorrente alla decisione della Commissione concernono:
La prima censura muove da una interpretazione del citato articolo 28, lettera e), che non coincide con quella accolta dalla Commissione. Secondo quest'ultima, la formula «essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni», che figura nell'articolo 28, va intesa in senso lato, e comprende quindi anche l'idoneità psichica; bisognerebbe tener conto del fatto che disturbi di origine psichica, come ad esempio la depressione nervosa a la nevrastenia, possono, allo stesso modo di altre malattie di natura puramente fisica, essere di impedimento all'esercizio delle funzioni. La ricorrente propone invece una interpretazione più restrittiva della norma in questione: a suo avviso, l'idoneità psichica resterebbe al di fuori della norma in questione, e quindi al momento della nomina l'istituzione non potrebbe effettuare alcun controllo sulla salute psichica dei candidati. A me sembra che l'interpretazione accolta dalla Commissione sia esatta. Una volta ammesso — come la stessa ricorrente mostra di fare nella memoria di replica — che i disturbi psichici possono incidere sulla idoneità dei funzionari ad assolvere alle proprie mansioni, si deve anche riconoscere alle istituzioni il potere-dovere di esercitare gli opportuni controlli sulla salute psichica dei candidati prima di assumerli. Del resto, come ha osservato la difesa della Commissione, non si è mai dubitato che fra le cause dell'invalidità la quale dà luogo al collocamento a riposo, a norma degli articoli 53 e 78 dello Statuto, possano esservi anche disturbi di natura psichica, tali da porre il funzionario «nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera». Ed è certamente ragionevole interpretare secondo gli stessi criteri l'idoneità fisica necessaria per entrare nella carriera di funzionario e l'idoneità richiesta per rimanervi, considerata la sostanziale identità degli interessi che entrano in gioco nelle due ipotesi. L'interpretazione restrittiva della lettera e) dell'articolo 28, prospettata dalla difesa della ricorrente, non può dunque essere condivisa. Vero è che la stessa difesa non sembra insistere troppo su questo punto di vista, e finisce col rivolgere la sua attenzione alle modalità e ai criteri secondo cui l'accertamento dell'idoneità psichica sarebbe stato compiuto nel caso di specie. Quando infatti la ricorrente afferma che la Commissione, attraverso l'indagine medica condotta, si è rivolta ad accertare l'attitudine della ricorrente alla carriera cioè ai prevedibili futuri sviluppi della sua vita professionale, anziché la sua idoneità alle funzioni che era chiamata a svolgere, la censura viene ad avere per oggetto non la legittimità del controllo della salute psichica, bensì le modalità e i criteri secondo cui tale controllo sarebbe stato, in concreto, effettuato. Ma di questo aspetto della causa avrò occasione di occuparmi in seguito. |
4. |
Il secondo motivo di gravame si collega anzitutto all'affermazione della ricorrente, secondo cui gli accertamenti fatti dalla Commissione nei suoi confronti in momenti diversi avrebbero condotto a risultati contraddittori, e quindi la decisione di dichiararla fisicamente non idonea risulterebbe sfornita di motivazione. La signorina M. fa notare che in tre occasioni la sua idoneità alle funzioni di impiegata era stata riconosciuta dalla Commissione: una prima volta per il periodo dal 1966 al 1974, in cui ella aveva già prestato la sua opera in qualità di funzionarla presso tale istituzione, e ancora a due riprese nel 1977, allorché ella era stata assunta, a titolo temporaneo, sempre presso la Commissione, con due contratti semestrali, il primo a decorrere dal 1o maggio 1977 ed il secondo a decorrere dal 1o novembre 1977. Il fatto che la sua salute mentale non sia stata messa in dubbio, né dal 1966 al 1974 né nel 1977, renderebbe non attendibile, secondo la signorina M. il giudizio negativo espresso dalla stessa Commissione successivamente al concorso, sulla base del parere tecnico formulato dal servizio medico. La lettera del direttore del personale e dell'amministrazione del 6 ottobre 1977, con la quale si comunicava all'interessata che la commissione medica aveva «ritenuto di dover mantenere il parere di inidoneità», costituirebbe, secondo la difesa della ricorrente, una presa di posizione incompatibile con gli altri giudizi di idoneità, ed in particolare con quelli collegati ai due contratti semestrali più recenti. Questa censura non mi sembra interamente fondata. Non può infatti ricono- scersi peso determinante al giudizio di idoneità fisica inerente al periodo di servizio 1966-1974, visto che undici anni separano l'inizio di quel primo rapporto di impiego dal giudizio di inidoneità, che qui è in discussione, e che tre anni erano trascorsi dopo la cessazione, per dimissioni volontarie, di quel rapporto, allorché l'interessata affrontò il nuovo esame medico. Per quanto poi riguarda le valutazioni positive connesse ai due contratti semestrali, si tratta di elementi che da soli non permettono di considerare irragionevole e contraddittorio il giudizio di inidoneità impugnato, perché, alla stregua dell'articolo 55 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, l'inidoneità fisica all'esercizio di funzioni temporanee può essere giudicata in maniera meno rigorosa della idoneità richiesta per la nomina a funzionario, in considerazione della brevità del rapporto di impiego cui un contratto temporaneo — tanto più se solo semestrale — dà luogo. Ciò si deduce — a mio avviso — dal paragrafo 2 dell'articolo poc'anzi citato, il quale dispone che l'autorità investita del potere di nomina «può rinunciare a pretendere dall'interessato la presentazione di documenti» comprovanti che egli possiede i requisiti indicati nel paragrafo 1 — uno dei quali è l'idoneità fisica — «se l'impiego ... non deve superare i tre mesi». Tale disposizione dimostra che la durata del contratto influisce sull'accertamento dei requisiti, nel senso di una minore severità di tale accertamento, allorché la durata è breve. Tuttavia, se per i rilievi ora esposti la censura in esame non può dirsi risolutiva, essa serve a richiamare l'attenzione sulla difformità dei giudizi dati dalla Commissione circa le condizioni di salute della signorina M.; difformità che avrebbe dovuto indurre questa istituzione a una linea di condotta più attenta e scrupolosa. Intendo dire che, proprio per avere in altre occasioni valutato in modo positivo l'idoneità fisica della ricorrente, la Commissione era tenuta a motivare accuratamente (nelle forme che più oltre vedremo, e cioè per il tramite dei suoi medici e del medico curante dell'interessata) la successiva decisione di dichiarare la stessa persona fisicamente inidonea, così da permettere all'interessata di conoscere e comprendere le ragioni nel nuovo orientamento. |
5. |
Sia la censura di insufficienza di motivazione sia quella inerente all'errore di fatto investono i pareri medici, sui quali la Commissione ha basato la decisione impugnata. Mi sembra perciò necessario a questo punto ricostruire in modo dettagliato la vicenda degli esami medici subiti dalla ricorrente e delle informazioni da lei ricevute al riguardo. Dopo l'esito favorevole del concorso COM/C/149, la signorina M. fu sottoposta a una prima visita medica generale il 5 aprile 1977, presso i servizi della Commissione; successivamente, e in momenti diversi, fu visitata da due psichiatri, i dottori Olmechette e De Geyter. All'esito di tali controlli la Commissione, con la già citata lettera del 5 luglio 1977, a firma del capo della divisione reclutamento, nomine e promozioni, comunicò all'interessata che il proprio servizio medico riteneva «di non poterle riconoscere le condizioni di idoneità fisica per l'esercizio delle funzioni presso la Commissione» precisando altresì che «le ragioni che avevano determinato tale parere di inidoneità» potevano essere rese note al medico curante dell'interessata, che si fosse rivolto a tal fine al capo del servizio medico della Commissione. Nella stessa lettera si informava la candidata anche del fatto che ella poteva chiedere che il suo caso fosse sottoposto al giudizio di una commissione composta di tre medici, scelti fra quelli appartenenti ai servizi medici delle istituzioni comunitarie. La signorina M. avanzò tale richieste, come ho ricordato all'inizio delle mie conclusioni. Con decisione del 20 luglio 1977 il direttore del personale e dell'amministrazione nominò la commissione medica, designando a presiederla il capo dei servizi medici della Commissione, dott. Semiller. Riunitasi il 12 agosto, la commissione medica emise il giorno stesso il parere seguente: «Sulla base dei risultati degli esami medici approfonditi e dei pareri emessi dai medici specialisti, il collegio ad hoc è dell'avviso che la signorina M. non possiede i requisiti fisici richiesti per l'esercizio delle sue funzioni.» A questo punto la signorina M. si rivolse al proprio medico curante, il dott. Tombroff, allo scopo di conoscere, per suo tramite, le ragioni per le quali la Commissione l'aveva giudicata fisicamente non idonea. Con lettera del 13 dicembre 1977, il dott. Turner, medico presso i servizi della Commissione, comunicò al dott. Tombroff che la signorina M. era «affetta da una nevrosi di carattere isterico» e aggiunse che questa malattia aveva, «durante il suo (cioè della M.) impiego presso le istituzioni delle Comunità europee, comportato un assenteismo considerevole dal 1970 al 1974»; concluse infine affermando che «se l'equilibrio della signora M. (era) attualmente soddisfacente, la prognosi (restava) riser-vatissima e, visti i precedenti, le ricadute (erano) prevedibili». |
6. |
I risultati degli accertamenti medici condotti dalla Commissione debbono essere valutati in primo luogo allo scopo di stabilire se vi sia stato o meno, come la ricorrente afferma, un errore di fatto. Conviene osservare, in proposito, che qualora si ravvisasse un simile errore, bisognerebbe dedurne la falsa applicazione dell'articolo 28, lettera e), da parte dell'autorità investita del potere di nomina (nella specie, la Commissione) per avere essa disconosciuto la presenza del requisito indicato da quella norma in un candidato che ne era, invece, in possesso, negandogli così illegittimamente per questo motivo la nomina a funzionario. La difesa della ricorrente afferma che la signorina M. non soffre di alcuna patologia mentale e che le probabilità che ella si ammali non sono superiori a quelle relative alla media delle persone. A sostegno di questo punto di vista la medesima difesa produce la relazione peritale del dott. Corten, che ha sottoposto la signorina M. ad una serie di esami medici anche con il concorso di altri specialisti. Nella relazione scritta, che reca la data del 20 gennaio 1979, il dott. Corten afferma che l'esame clinico eseguito sulla signorina M. mostra che si tratta di una persona normale la quale presenta reazioni somatiche non patologiche e aggiunge che «considerato che non vi è patologia, la nozione di pronostico non può venire in rilievo». La relazione afferma inoltre che la signorina M. è stata sottoposta a diversi tests psicologici (Rorscharch, Szondi, MMPI) e che tali tests, «dopo aver messo in evidenza una personalità di base identica», si erano rivelati «tutti banali sul piano patologico». Le conclusioni cui il dott. Corten perviene nella sua perizia scritta sono nel senso che la signorina M. «non soffre e non ha sofferto di alcuna patologia mentale» e che ella pertanto è «idonea ... ad intraprendere tutte le carriere»; ed altresì nel senso che la probabilità che ella si ammali «non è superiore alla media delle persone». Il giudizio clinico del dott. Corten rappresenta il risultato di una lunga serie di accertamenti: basti pensare che egli ha avuto quindici colloqui con la signorina M. in un arco di tempo che va dal 5 aprile del 1978 al 9 dicembre dello stesso anno. Per quanto riguarda il fascicolo relativo agli accertamenti medici eseguiti dalla Commissione, le uniche notizie disponibili sono quelle contenute nella lettera del dott. Turner, il cui contenuto ho riassunto più sopra. Tuttavia questa lettera aggiunge ben poco alla diagnosi: il riferimento alľ«assenteismo considerevole» della signorina M. nel precedente suo periodo di impiego (1970-1974) e la prognosi di «ricaduta prevedibile». D'altra parte, la portata della diagnosi di «nevrosi isterica» è molto attenuata dall'ammissione che «l'equilibrio della signora M. è attualmente soddisfacente»; mentre a proposito dell'assenteismo (il quale come è noto non rappresenta certo di per sé un indice di nevrosi) si apprende dalla stessa fonte che «numerosi controlli ed esami medici (erano) stati effettuati senza mai mettere in evidenza una malattia organica precisa che (potesse) giustificare un tale assenteismo». Ciò spingerebbe a supporre che un carattere inquieto o poco disciplinato sia stato etichettato come natura nevrotica, e che questa nevrosi, nella quale starebbe la ragione dell'assenteismo, sia stata considerata il precedente morboso, posto a fondamento della previsione di ricadute. La Corte ha anche ascoltato come testi sia il dott. Corten che i dottori Olmechette e De Geyter (all'udienza dell 12 ottobre 1979). Il primo ha confermato e chiarito il contenuto della relazione scritta sopra ricordata. Quanto poi alle deposizioni dei dottori Olmechette e De Geyter, essi hanno dichiarato concordemente che, per ragioni di deontologia professionale e per il vincolo del segreto medico, non intendevano rendere noti gli elementi in base ai quali si erano formata la convinzione che la signorina M. fosse affetta da nevrosi isterica e presentasse, in relazione alle sue condizioni psichiche, un rischio d'invalidità superiore rispetto alla media delle persone. Tenuto conto di questa premessa, non sorprende che tali deposizioni abbiano portato alla conoscenza della Corte solo pochi elementi di fatto specifici e per di più non particolarmente significativi. È risultato (dalla testimonianza Olmechette) che nel 1974, quando era funzionarla presso la Commissione, la signorina M. aveva sofferto di «depressione psichica», ma in misura tale da non impedirle l'esercizio delle sue funzioni; tanto è vero che in quell'occasione lo stesso dott. Olmechette, che l'aveva visitata, aveva espresso parere contrario alla concessione di un congedo per malattia, proprio per il grado non elevato della infermità riscontrata. È poi risultato che ciascuno dei due medici si era limitato a sottoporre la signorina M. ad un esame condotto in forma di colloquio — senza alcun accertamento supplementare, e senza neppure l'esame del fascicolo medico esistente presso la Commissione — e si era a questo scopo intrattenuto con la paziente una sola volta e per la durata di circa un'ora. A tal riguardo, va sottolineato che lo stesso dott. De Geyter ha ammesso nelle dichiarazioni rese alla Corte che un esame diretto limitato ad un solo colloquio di non più di un'ora potrebbe prestarsi alla critica di «soggettività» ed ha riferito di avere in passato attirato su questo l'attenzione del servizio medico della Commissione, ma senza esito, in quanto gli era stato risposto che il controllo psichiatrico si inquadrava in una serie già ampia di esami e che perciò poteva essere anche contenuto in un tempo breve. Dalla prova testimoniale non sono dunque emersi dati di fatto, che permettano di verificare gli elementi sulla base dei quali i medici della Commissione formarono il loro giudizio. Gli inviti della Corte al servizio medico della Commissione di voler esibire il fascicolo relativo agli accertamenti medici condotti sulla persona della signorina M. si sono infranti contro l'eccezione del segreto professionale. In tali condizioni, io sono propenso a dubitare della attendibilità del parere medico assunto dalla Commissione a base della propria decisione e a condividere il parere di segno opposto, largamente documentato, espresso dal dott. Corten. La circostanza, già segnalata, che la salute psichica della signorina M. non sia stata messa in dubbio né all'epoca del suo precedente rapporto d'impiego con la Commissione, né nel 1977, quando essa fu ritenuta idonea a svolgere la funzione di agente temporaneo, e inoltre il fatto dichiarato dalla ricorrente all'udienza di comparizione, che nel 1979 ella è stata giudicata dal Parlamento fisicamente idonea ad essere assunta come funzionarla, sono ulteriori elementi che confermano il mio orientamento. Tutto questo naturalmente significa che, a mio avviso, la censura dell'errore di fatto merita di essere accolta. |
7. |
Ho messo in rilievo come l'atteggiamento tenuto dal servizio medico della Commissione, nel corso di questa causa, sia stato largamente influenzato da una determinata concezione del segreto medico. Secondo tale concezione, gli elementi sui quali un medico ha fondato la sua diagnosi (o la sua prognosi) in un determinato caso non potrebbero essere rivelati neanche all'autorità giudiziaria, e nemmeno nell'ipotesi che il paziente abbia espressamente autorizzato il sanitario a rivelarli (il che è accaduto nel caso che stiamo discutendo). La conseguenza implicita di questo modo di ragionare è che, quando una decisione amministrativa si fonda su di una valutazione medica, il giudice non potrebbe in alcun modo controllare l'iter logico e l'accuratezza tecnica della valutazione, ma avrebbe soltanto la scelta fra il rimettersi al giudizio clinico già dato e l'affidare a un altro medico il compito di una perizia (soluzione non sempre praticabile, allorché il tempo è trascorso e le condizioni possono essere cambiate). Senza pretendere di affrontare in tutti i suoi aspetti un problema estremamente complesso, qual è il problema del segreto medico, mi limiterò ad osservare che, secondo tutti gli ordinamenti dei paesi comunitari che conoscono tale istituto, esso tende a proteggere essenzialmente l'interesse del malato: mediante il segreto si vuole evitare che chi ha bisogno di cure rinunzi a chiedere l'assistenza del medico per timore che egli riveli a terzi fatti appresi in occasione della visita, ed evitare altresì che la rivelazione al paziente della sue condizioni possa turbare la sua salute e danneggiarlo. Ma quando le vicende di una procedura giudiziaria richiedono che si faccia luce sul contenuto di un accertamento medico, occorre trovare un punto d'incontro tra due interessi egualmente meritevoli di considerazione: quello della tutela del paziente e quello della difesa dei diritti del medesimo in sede giudiziale. Mi sembra quindi che una soluzione ragionevole, e conforme ai principi comuni vigenti in materia negli Stati membri, sia quella che esclude la opponibilità del segreto medico nei confronti del giudice, per lo meno quando si tratti, come nella specie, di una controversia tra il pubblico dipendente e l'amministrazione, quando per di più i controlli medici siano stati eseguiti per conto dell'amministrazione e non su richiesta e nell'interesse del paziente e quando infine l'interessato consenta che siano rivelate al giudice le informazioni possedute dal medico. Lo stesso diritto belga — dal quale i medici belgi al servizio della Commissione si sentono, a quanto pare, vincolati anche nello svolgimento dei compiti attribuiti loro dall'istituzione comunitaria — mi sembra conforme alla soluzione che ora ho prospettato. In materia amministrativa, infatti, il Consiglio di Stato, nella sentenza 6 giugno 1974, n. 16.702, Van de Plas, ha affermato che per i medici incaricati di un controllo preventivo dall'autorità il segreto medico non esiste né nei confronti dell'autorità, né nei confronti della persona sottoposta al controllo, né infine nei confronti della giurisdizione incaricata di valutare la legittimità della decisione adottata dall'autorità in base all'accertamento medico. Anche il Consiglio di Stato francese è orientato nel senso che il segreto medico non possa essere opposto al paziente, e che il giudice amministrativo abbia il potere di ordinare alle autorità amministrative la comunicazione del fascicolo medico all'interessato; il medesimo giudice, qualora abbia invitato l'amministrazione a produrre documenti medici coperti da segreto professionale, può trarre elementi di convincimento dall'eventuale rifiuto che gli venga opposto. Egualmente, secondo il diritto olandese, il segreto medico non è, di regola, opponibile al giudice amministrativo nelle controversie fra l'amministrazione ed i pubblici dipendenti. Quanto all'ordinamento della Repubblica federale, il segreto medico vi è concepito come nozione relativa e cede sempre che vi sia il consenso del paziente. Il diritto italiano, in questa materia, dà la preminenza all'esigenza di proteggere il lavoratore, sia pubblico che privato, e pertanto il segreto medico non è invocabile in relazione ad una visita medica cui egli sia sottoposto su iniziativa del datore di lavoro; al contrario, in casi del genere, il principio che vige è quello del diritto del lavoratore ad essere informato del risultato dell'esame clinico. Nell'ordinamento danese, il tribunale può sempre obbligare il medico a deporre su fatti appresi in occasione della sua attività professionale, anche in assenza del consenso del paziente. Analogo orientamento sembra essere accolto nell' ordinamento inglese e in quello irlandese. Questo succinto excursus comparativo consente di individuare un denominatore comune, rappresentato dall'obbligo del medico di fornire al giudice amministrativo, nell'ambito di controversie che oppongano il pubblico dipendente all'amministrazione e sempre che vi sia il consenso del paziente, le informazioni acquisite nell'esercizio di controlli eseguiti su richiesta dell'autorità. A me sembra indispensabile individuare in questa materia dei principi comuni, giacché il segreto medico viene ad incidere sull'esercizio della giurisdizione da parte della Corte, e non è ammissibile che questa si conformi alle leggi diverse cui nei vari paesi i medici sono sottoposti. Se si operasse in questo modo, le differenze fra i sistemi nazionali comporterebbero un accrescimento o una compressione dei poteri della Corte, e la sua capacità di acquisire gli elementi necessari per giudicare varierebbe in funzione della diversità delle norme nazionali; ciò che evidentemente contrasterebbe con la necessaria uniformità della funzione giudiziaria a livello comunitario. Vale comunque la pena di aggiungere che anche se si ritenesse — a mio avviso poco correttamente — doversi applicare i regimi del luogo di effettuazione dell' esame medico, la soluzione nel nostro caso non ne risulterebbe modificata. In effetti, come abbiamo visto più sopra, l'ordinamento belga, stando alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (che è poi quella cui è giusto fare riferimento in materia di controversie fra amministrazione e pubblici dipendenti), è orientato nel senso di escludere la opponibilità del segreto medico al giudice quando si tratti di accertamenti compiuti per conto dell'amministrazione. La conclusione di questo ragionamento è che, contrariamente all'opinione dei medici della Commissione ascoltati come testi in questa causa, il segreto non era opponibile alla nostra Corte. Le conseguenze del rifiuto di quei medici di chiarire adeguatamente gli elementi della loro diagnosi non possono che riflettersi sulla posizione processuale della Commissione, considerato che questi medici operavano per incarico e nell'interesse della stessa Commissione. Ricade invero, a mio avviso, sulla Commissione la responsabilità di organizzare i propri servizi in modo tale da evitare che si producano inconvenienti del genere segnalato. |
8. |
Le considerazioni svolte fin qui valgono a chiarire che, se la Commissione non ha messo la Corte in grado di verificare le ragioni della diagnosi fatta dal suo servizio medico nei confronti della ricorrente, è infondato addurre a titolo di giustificazione il segreto medico. Vi è tuttavia un altro profilo che ora conviene approfondire, e che è anch'esso legato al problema del segreto medico: mi riferisco alla insufficienza dei ragguagli forniti dal dott. Turner al dott. Tombroff, allorché quest'ultimo cercò di conoscere i motivi per il quali la signorina M. era stata ritenuta fisicamente inidonea. In realtà, il contenuto assolutamente inadeguato della citata lettera del dott. Turner in data 13 dicembre 1977, che presumibilmente derivò dalla già criticata concezione del segreto medico, rappresenta a mio avviso la circostanza più idonea a provare che la decisione della Commissione è viziata anche per difetto di motivazione. Ed è appena necessario osservare che tale vizio è distinto ed autonomo rispetto a quello dell'errore di fatto, cosicché inficia la decisione impugnata, a prescindere dall'esattezza o meno del suo fondamento medico. È noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una decisione individuale si considera motivata anche quando le ragioni da cui essa scaturisce, invece di essere enunciate nel contesto stesso dell' atto, vengono portate a conoscenza dell' interessato, così da dargli un'informazione chiara, e fornirgli «tutti gli elementi essenziali sufficienti per consentire il sindacato giurisdizionale». Questo orientamento si trova affermato — con riferimento a una decisione lesiva basata su note di servizio — nella sentenza 14 luglio 1977 in causa 61/76, Geist (Raccolta 1977, p. 1419). Ma la Corte ha avuto anche modo di applicare e sviluppare il principio della sentenza Geist in due pronunce che mettevano in gioco il problema del segreto medico: le sentenze del 27 ottobre 1977 nella causa 121/76, Moli (Raccolta 1977, p. 1971) e 13 aprile 1978 nella causa 75/77, Mollet (Raccolta 1978, p. 897). Da esse risulta che, quando la motivazione di un atto è costituita dalla inidoneità fisica del funzionario cui l'atto stesso si riferisce (come accade quando si tratta di rifiuto di assumere, per motivi di inidoneità fisica, un candidato iscritto nell'elenco di riserva), la decisione deve essere motivata, ma «l'esigenza della motivazione va conciliata con quella del segreto medico, che rende ciascun medico — salvo circostanze eccezionali — giudice della possibilità di comunicare alle persone che cura o visita la natura delle eventuali affezioni». La Corte ha aggiunto che «la conciliazione fra queste esigenze viene assicurata dalla facoltà data all'interessato di chiedere ed ottenere che le ragioni della inidoneità siano comunicate ad un medico di sua scelta, informazione che deve in ¡specie consentire all'interessato, vuoi direttamente, vuoi attraverso il suo medico, di giudicare» se la decisione che lo concerne sia conforme alle norme dello statuto. In questa giurisprudenza si può ravvisare l'enunciazione di due regole importanti ai fini della soluzione del caso di cui ci stiamo occupando. Una prima regola è che l'interessato ha diritto di conoscere, attraverso il proprio medico di fiducia, le ragioni della propria inidoneità. La seconda regola è che tali ragioni devono essere rese note, nella misura in cui la relativa conoscenza sia necessaria per permettere all'interessato di valutare la correttezza della decisione dell'amministrazione e di esercitare, se del caso, le proprie difese nei confronti della stessa amministrazione. Applicando al nostro caso questi criteri, si deve ritenere che la Commissione avrebbe rispettato il proprio obbligo di motivare la decisione negativa presa nei riguardi della signorina M. se avesse fornito al suo medico di fiducia tutti gli elementi necessari per un adeguato controllo giudiziario di quella decisione, e quindi in particolare gli elementi sui quali si era fondata la diagnosi di «nevrosi isterica». A mio avviso, l'intero «fascicolo medico» o quanto meno una indicazione precisa del suo contenuto avrebbero dovuto essere resi accessibili al medico dell'interessata, una volta che questa aveva domandato di apprendere le ragioni della decisione e aveva liberato i medici della Commissione da ogni supposto limite connesso al segreto medico. Abbiamo visto, invece, quali magre, deludenti e generiche informazioni furono fornite con la lettera del dott. Turner. Tenuto conto di ciò, la censura di difetto di motivazione mi sembra pienamente fondata. |
9. |
La ricorrente ha presentato la medesima censura anche su una diversa base: lamentando cioè il carattere sommario dell'esame medico svolto dai sanitari della Commissione — in particolare il fatto che l'esame psichiatrico sia stato effettuato soltanto a mezzo di questionario — nonché la procedura seguita dalla commissione medica di appello, che non convocò né visitò l'interessata e si contentò di leggere il fascicolo redatto dai colleghi di prima istanza. Questi punti non rappresentano, a mio avviso, autonomi mezzi di impugnazione, ma servono piuttosto a completare la ricostruzione dei fatti, che mi ha indotto a ritenere fondate le censure dell' errore di fatto e dell'insufficienza di motivazione. Su di un piano generale, non credo si possa negare a uno psichiatra il diritto di svolgere i suoi accertamenti nel modo che gli appaia scientificamente più opportuno, né che si possa escludere una procedura di revisione limitata al riesame del fascicolo medico, anche se un tale modo di procedere dovrebbe restare limitato ai casi in cui numerose e concordanti indagini cliniche sono state già svolte, e il fascicolo contiene elementi diagnostici obbiettivi, come risultati di analisi, radiografie, ecc. Ma se ci riferiamo al caso di specie, è difficile non restare impressionati dal carattere limitato e sbrigativo degli accertamenti medici condotti sulla persona della ricorrente. Ciò vale soprattutto per il giudizio emesso in sede di appello dal collegio medico; sorprende che esso non abbia avvertito né la necessità di sentire i medici che avevano formulato il giudizio iniziale né quella di sottoporre a nuovo esame la paziente, e che si sia accontentato di esaminare gli atti in un'unica seduta. Tuttavia non è compito di questa Corte suggerire a un collegio medico il corretto modo di svolgere le proprie funzioni di ordine tecnico: ciò che importa, è che la Commissione non è riuscita a presentare in questa sede elementi di fatto capaci di contrastare gli accurati accertamenti del medico al quale la ricorrente si era rivolta, così come non era riuscita precedentemente a chiarire all'interessata, in modo esauriente, le ragioni della diagnosi alla quale la sua decisione negativa si era conformata. |
10. |
Ho ricordato che, fra le censure avanzate dalla ricorrente, ve n'è anche una relativa alla violazione dei diritti della difesa, e ciò nell'ambito della procedura di revisione del parere medico espresso in prima istanza dai servizi della Commissione. La signorina M. si duole, in particolare, di non essere stata informata preventivamente della possibilità di farsi ascoltare dal collegio medico incaricato di riesaminare il suo caso, ovvero di depositare innanzi ad esso una perizia di parte; ma deduce anche che la possibilità concreta di predisporre tale perizia e di presentarla al collegio era ostacolata dalla brevità del periodo di tempo intercorso fra la sua richiesta di riesame e la decisione della commissione medica (poco più di un mese: dal 6 luglio al 12 agosto 1977). La procedura di cui stiamo parlando non era disciplinata, all'epoca dei fatti, da norme statutarie (il secondo comma dell'articolo 33 dello Statuto vi è stato inserito col regolamento 912/78 del 3 maggio 1978). Essa si svolgeva secondo disposizioni interne che le amministrazioni delle tre istituzioni si erano date autonomamente. Non era attribuito all'interessato alcun diritto soggettivo di presentare perizie o memorie innanzi al collegio medico, né quindi l'istituzione era obbligata a metterlo al corrente di una simile possibilità. Ciò si spiega anche per il fatto che il compito di revisione affidato al collegio medico non aveva, come tuttora non ha, alcun carattere giudiziario. Mi sembra quindi del tutto fuor di luogo parlare di violazione dei diritti della difesa. Altrettanto infondata è la censura inerente alla brevità dell'intervallo fra domanda di riesame e decisione della Commissione: in proposito, va tenuto conto fra l'altro dell'interesse dell'amministrazione di giungere senza eccessive dilazioni a una definizione delle pratiche di reclutamento del personale, e ciò senza dire che, nella specie, una trentina di giorni rappresentavano un lasso di tempo sufficiente perché la parte interessata si procurasse i pareri medici da esibire. |
11. |
L'ultimo gruppo di censure concerne la pretesa violazione di due diritti fondamentali, e precisamente del diritto all'eguaglianza di trattamento senza distinzione di sesso e del diritto al rispetto della vita privata. La ricorrente, dopo avere sostenuto neli' atto introduttivo che solo i candidati di sesso femminile sarebbero sottoposti, in vista della nomina a funzionari, all'esame psichiatrico, successivamente, di fronte alle contestazioni della Commissione, ha corretto la propria affermazione, limitandosi a lamentare che la percentuale dei candidati di sesso femminile sottoposti ad esame psichiatrico è sensibilmente superiore a quella dei candidati di sesso maschile. Un tale comportamento della Commissione contrasterebbe, secondo la ricorrente, con l'articolo 27, comma secondo, dello Statuto secondo cui «I funzionari sono scelti senza distinzione ... di sesso». La Commissione contesta questo assunto, osservando che i controlli psichiatrici rientrano nell'esame della idoneità fisica che viene legittimamente effettuato prima della nomina, e sono disposti caso per caso, in base a ragioni mediche specifiche, dal servizio medico. La Commissione ammette che, quanto meno negli ultimi anni, il numero di donne sottoposte a questo tipo di esame è risultato superiore a quello degli uomini; ma afferma che da questo dato non è possibile trarre argomento per sostenere una presunta discriminazione di trattamento in base al sesso. Sono dell'opinione che il ragionamento della Commissione possa essere seguito. Indubbiamente la sproporzione numerica tra i due sessi, registrata in relazione ai controlli eseguiti nel 1976 e nel 1977, può suscitare perplessità: nel 1976 furono sottoposti all'esame psichiatrico il 27 % dei candidati di sesso maschile ed il 37 % di quelli di sesso femminile, e nel 1978 rispettivamente il 26 % ed il 51.%. Tuttavia, in assenza di altri indici, sarebbe eccessivo desumere da queste sole cifre che la Commissione proceda in modo discriminatorio. La ricorrente si duole poi che l'esame psichiatrico sia condotto ponendo al paziente una serie di domande inerenti alla sua vita privata. Ciò darebbe luogo alla violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Anche questa censura mi sembra priva di fondamento. È del tutto ragionevole che uno psichiatra, nell'esaminare un paziente attraverso un colloquio, gli rivolga delle domande riguardanti anche problemi personali o familiari; la scelta dei temi sui quali dirigere la conversazione è rimessa ovviamente alla discrezionalità tecnica del medico. D'altra parte, il contenuto di tali colloqui è coperto dal segreto medico, il quale serve fra l'altro a proteggere la sfera privata dei pazienti. |
12. |
Per tutte le considerazioni che ho svolto finora, propongo alla Corte di accogliere il ricorso presentato il 17 luglio 1978 dalla signorina M. contro la Commissione, e in conseguenza di annullare la decisione della istituzione convenuta in data 6 ottobre 1977, con la quale la ricorrente fu dichiarata fisicamente non idonea alle funzioni di impiegata. La stessa Commissione, risultando soccombente, va condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di causa. |