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Document 61978CC0116

    Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 15 marzo 1979.
    Arturo Bellintani ed altri contro Commissione delle Comunità europee.
    Agenti tecnici.
    Causa 116/78.

    Raccolta della Giurisprudenza 1979 -01585

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:71

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

    GERHARD REISCHL

    DEL 15 MARZO 1979 ( 1 )

    Signor Presidente,

    signori Giudici,

    i ricorrenti nella causa della quale mi occupo oggi — alcuni dei quali avevano già lavorato presso il Centro di ricerche nucleari di Ispra in qualità di «appaltati» dal 1964 (Angelo Gemelli) o dal 1967 (Bruno Palombi) — fra il 1970 e il 1974 venivano assunti presso detto Centro di ricerche con contratti a tempo indeterminato, a carico del bilancio delle ricerche, come agenti locali ai sensi dell'art. 4 del «Regime applicabile agli altri agenti»; il signor Angelo Del Grande veniva assunto come agente di stabilimento. A parte quest'ultimo, essi hanno manifestamente una preparazione tecnica, con relativo diploma, e svolgono mansioni corrispondenti. Per i particolari circa le loro funzioni mi richiamo alla descrizione fattane nei rapporti informativi nonché alle informazioni fornite in proposito nel 1975, ad espressa richiesta del capo dell'Amministrazione di Ispra, dal superiore gerarchico dei ricorrenti e destinate ad una commissione che doveva occuparsi dei problemi dei cosiddetti «falsi agenti locali»; con questo nome vengono designate delle persone le quali, per mancanza di posti nel bilancio, non avevano potuto essere assunte come agenti di stabilimento.

    Questa commissione paritetica costituita nel 1976 aveva il compito di accertare quali agenti locali potessero venir nominati con precedenza agenti di stabili mento ai sensi del 3o comma (a quell'epoca ancora in vigore) dell'art. 4 del «Regime applicabile agli altri agenti». Nell'elenco da essa compilato si trovavano pure, al nono e al tredicesimo posto, i nomi di quattro degli attuali ricorrenti. Inoltre, nella relazione stesa da questa commissione nell'agosto 1976, sono indicati i dipendenti «dont les fonctions et/ou les diplômes paraissent, suite à un premier examen, les situer à un niveau supérieur à la classe 1 (Réf. agents d'établissement)». Fra essi si trovano tutti i ricorrenti, eccettuato il Del Grande, il quale — come già detto — manifestamente non possiede alcun diploma tecnico. Egli sostiene tuttavia, riferendosi ai rapporti informativi per gli anni dal 1969 al 1973, di essere pure un dipendente tecnico o comunque — secondo il rapporto informativo per gli anni 1973-1975 — di trovarsi quasi allo stesso livello degli agenti tecnici. In base alla relazione della commissione, già nel corso del 1976 sei altri agenti locali con funzioni tecniche ottenevano dei contratti come agenti di stabilimento e venivano in seguito nominati in ruolo nella categoria B; un altro agente locale veniva immediatamente nominato in ruolo nella categoria B in seguito a concorso.

    Parimenti nel 1976, col regolamento del Consiglio 21 ottobre 1976, n. 2615 (GU n. L 299 del 29 ottobre 1976, pag. 1) il regolamento n. 259/68 veniva modificato nel senso che la categoria «Agenti degli stabilimenti ecc.» veniva soppressa nel «Regime applicabile agli altri agenti» (art. 1, ultimo trattino; art. 4, ultimo comma) e all'art. 2, il quale inizia con le parole: «E considerato agente temporaneo, ai sensi del presente regime», veniva aggiunta una lettera del seguente tenore:

    «d)

    l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata».

    Oltre a ciò, all'art. 8 del «Regime applicabile agli altri agenti» veniva aggiunto un comma, del seguente tenore:

    «Il contratto di un agente di cui all'art. 2, lett. d), è disciplinato dalle norme seguenti:

    Il contratto di un agente di categoria A o B incaricato di svolgere mansioni che esigono competenze scientifiche e tecniche non può avere una durata superiore ai cinque anni; detto contratto è rinnovabile;

    il contratto di un agente di categoria A o B incaricato di svolgere mansioni amministrative è concluso per una durata indeterminata;

    il contratto di un agente di categoria C o D è concluso per una durata indeterminata o determinata».

    Infine venivano soppressi gli artt. 84-98 del «Regime applicabile agli altri agenti».

    A parte ciò, il regolamento sopramenzionato, all'art. 2, contiene delle disposizioni transitorie le quali — per quel che qui ci interessa — stabiliscono quanto segue:

    «(1)   L'agente di stabilimento e l'agente locale, retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere invitati dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti della Comunità, a concludere un contratto di assunzione alle condizioni stabilite al titolo II di questo regime.

    Tale contratto ha effetto a decorrere dalla data suddetta.

    (2)   L'interessato viene assegnato ad un impiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

    (5)   Il contratto dell'agente di stabilimento o dell'agente locale che non abbia accettato entro il termine di sei mesi l'offerta di cui al precendente paragrafo 1 viene risolto…».

    Queste disposizioni venivano applicate anche ai ricorrenti. In proposito va rilevato che, per risolvere i problemi d'inquadramento presso il Centro di ricerche nucleari di Ispra, veniva creato un apposito comitato, anch'esso paritetico. In base a deliberazioni avvenute nei mesi di giugno e di luglio 1977, esso accertava, in primo luogo, che sette degli attuali ricorrenti possiedono diplomi «donnant vocation à un classement en catégorie B». In secondo luogo, esso decideva all'unanimità che tutti i ricorrenti andavano inquadrati nella categoria C. Nel luglio 1977 venivano quindi sottoposti per la firma ai ricorrenti dei contratti di assunzione recanti la data del 25 gennaio 1977 e che dovevano avere effetto dall'entrata in vigore del regolamento n. 2615/76. Essi implicavano l'assunzione in categoria C a tempo indeterminato. Tutti i ricorrenti firmavano entro la fine di luglio — uno di essi dopo aver cercato, senza insistere, di formulare delle riserve.

    Ciononostante i ricorrenti sono del parere che il nuovo regime è per loro lesivo e che anche la struttura dei loro nuovi contratti si presta alla critica. Il 25 ottobre 1977 essi proponevano perciò formale reclamo all'autorità che ha potere di nomina, sostenendo quanto segue:

    Fin dall'entrata in servizio erano stati inquadrati in modo erroneo; era comunque illegittimo che i nuovi contratti contemplassero l'inquadramento nella categoria C. In questo modo essi erano discriminati soprattutto nei confronti di una parte degli agenti locali con mansioni tecniche, i quali avevano ottenuto la categoria B ancora prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2615/76, e ciò a tempo indeterminato. Anche per i ricorrenti i contratti di assunzione avrebbero do-vuto implicare l'inquadramento in categoria B, pure a tempo indeterminato. Oltre a ciò il regolamento n. 2615/76 non poteva essere applicato a dipendenti già in servizio. Il regolamento andava inoltre considerato illegittimo per il fatto che per le categorie A e B non contemplava contratti a tempo indeterminato, cosicché i dipendenti di categoria C, in caso di promozione alla categoria B, dovevano rinunziare ad un rapporto d'impiego a tempo indeterminato.

    Il reclamo non veniva accolto. Nel provvedimento di risposta del 20 marzo 1978, firmato da un membro della Commissione, si rilevava che il regolamento n. 2615/76 valeva senza dubbio non solo per le nuove assunzioni, ma anche per gli agenti locali già in servizio. A parte ciò, tenuto conto della situazione dei recla manti al momento dell'entrata in vigore del regolamento e a norma delle disposizioni transitorie dello stesso, non appariva criticabile l'assegnazione ad un posto di categoria C in un contratto a tempo indeterminato.

    Il seguito a ciò i ricorrenti, il 17 maggio 1978, adivano questa Corte chiedendole di:

    1)

    statuire che il contratto offerto ai ricorrenti è illegittimo e va di conseguenza annullato, dato che i ricorrenti andavano inquadrati nella categoria B a tempo indeterminato;

    2)

    di conseguenza annullare la decisione negativa opposta al loro reclamo;

    3)

    in subordine, statuire che il regolamento n. 2615/76 è illegittimo nella parte in cui riguarda dei dipendenti già in servizio al momento della sua entrata in vigore.

    A proposito di queste conclusioni la mia opinione è la seguente:

    1)

    La tesi dei ricorrenti, secondo cui il nuovo regime istituito dal regolamento n. 2615/76 non poteva applicarsi alle persone che erano già in servizio presso la Comunità, è manifestamente infondata. In proposito basta leggere l'art. 2, n. 1, del regolamento, il quale stabilisce chiaramente che gli agenti di stabilimento e gli agenti locali, retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e in servizio al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso, devono essere invitati dall'autorità di cui all'art. 6, 1o comma, del «Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità» a concludere un contratto di assunzione alle condizioni stabilite al titolo II di questo regirne. Oltre a ciò, il n. 5 di detto articolo contempla la risoluzione del contratto per il caso in cui l'agente di stabilimento o l'agente locale non abbia accettato entro 6 mesi l'offerta di cui al precedente n. 1. Se ne può concludere unicamente che il regolamento n. 2615/76 valeva naturalmente anche per i dipendenti che, al momento della sua entrata in vigore, erano già impiegati della Comunità.

    2)

    I ricorrenti deducono poi di essere stati ingiustamente assunti come agenti locali e che il loro inquadramento era illegittimo già da allora. Secondo l'art. 4 del «Regime», gli agenti locali verrebbero infatti assunti «per svolgere compiti manuali o di servizio». Ciò implicherebbe — come si desume dall'art. 5, n. 1, 5o comma, dello Statuto del personale — l'inquadramento nella categoria D, mentre ai ricorrenti, date le mansioni da essi realmente svolte, avrebbe dovuto essere attribuita la categoria B.

    Nella presente causa non è più possibile accertare come stiano le cose: a tale scopo sarebbe stato necessario proporre tempestivamente un ricorso giurisdizionale. Questo non sarebbe stato vietato dall'art. 81 del «Regime», giacché la giurisprudenza ha chiarito già da tempo (Sentenza 65/74, Porrini e altri c/ Comunità europea dell'energia atomica e Comont SpA e Bellintani e altri c/ Comunità europea dell'energia atomica e Cerni SpA, Sentenza 11 marzo 1975, Racc. 1975, pag. 319) che il rimedio contemplato dall'art. 152 del Trattato Euratom non vale solo per i dipendenti di ruolo e per gli altri dipendenti, ma anche per coloro i quali — come i ricorrenti — rivendicano tale qualità.

    Mi pare quindi che si possano fare al massimo due osservazioni:

    In primo luogo è pacifico che i ricorrenti sono stati a suo tempo assunti soltanto come agenti locali giacché l'organico non conteneva un numero sufficiente di posti di agente di stabilimento. Proprio per ovviare anche a questa situazione poco soddisfacente veniva adottato il re-golamento n. 2615/76, il quale contempla per tali dipendenti dei contratti a tempo.

    In secondo luogo, a sostegno della tesi secondo la quale essi avrebbero dovuto essere inquadrati già a suo tempo nella categoria B, i ricorrenti non si possono richiamare alle conclusioni cui era giunto un gruppo di lavoro istituito nel 1964 presso il Centro di ricerche nucleari di Ispra. Il gruppo doveva infatti occuparsi solo dell'equivalenza dei diplomi dei dipendenti tecnici dei vari Stati membri. Il fatto che esso abbia inoltre espresso l'opinione che tutti i tecnici da assumersi in futuro dovessero necessariamente essere inquadrati nella categoria B costituiva unicamente una proposta non vincolante, non certo una direttiva cui l'Amministrazione dovesse attenersi e tale da attribuire il diritto all'inquadramento: per questo — come la Commissione ci ha detto — sarebbe stato oltretutto necessario modificare l'allegato I B dello Statuto del personale.

    3)

    Con un terzo argomento i ricorrenti si richiamano soprattutto al regolamento n. 2615/76. Essi sostengono che l'art. 2 di questo, dato che riservava agli agenti locali un trattamento diverso, non aveva altro scopo che una «integrazione» nel senso dell'art. 102 dello Statuto del personale. Le norme stabilite in proposito — inquadramento corrispondente alle mansioni — avrebbero dovuto essere osservate nei confronti dei ricorrenti. In ogni caso si dovrebbe ritenere che l'art. 2 prescrive di assegnare i dipendenti ad un impiego in conformità a quanto dispone l'art. 10 del «Regime applicabile agli altri agenti». Ne conseguirebbe che — dato che a norma dell'art. 10, 4o comma, l'allegato I B dello Statuto va applicato per analogia — ci si deve attenere a quanto ivi disposto. In base a ciò e tenuto conto delle descrizioni delle mansioni dei ricorrenti — rapporti informativi e informazioni date dai loro superiori gerarchici per il gruppo di lavoro falsi agenti locali — si dovrebbe ritenere illegittimo l'inquadramento nella categoria C.

    Circa questi argomenti, la Commissione ha certo ragione nel sostenere che quanto stabilito dall'art. 2 del regolamento n. 2615/76 può essere equiparato all'integrazione nel senso dell'art. 102 dello Statuto del personale, cioè alla nomina in ruolo di persone con le quali, prima dell'entrata in vigore dello Statuto del personale, erano stati conclusi solo contratti di lavoro. L'art. 2 non contempla infatti una disciplina corrispondente all'istituzione di una commissione d'integrazione composta di dipendenti con funzioni direttive e incaricata di fornire un parere vincolante sull'attitudine dei dipendenti a svolgere le funzioni loro assegnate. Il cosiddetto comitato Tugendhat, nominato nel 1976 per iniziativa di Bruxelles, non può essere paragonato a detta commissione d'integrazione giacché era composto pariteticamente ed aveva solo il compito di pronunziarsi sugli eventuali reclami in fatto di inquadramento. Non ci si può quindi riferire nella presente causa alla giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 102 dello Statuto del personale.

    Nemmeno dall'art. 10 del «Regime» o dall'allegato I B dello Statuto del personale si può desumere in modo univoco il diritto all'inquadramento nella categoria B. Nell'allegato infatti i dipendenti tecnici non rientrano solo nella categoria B, ma anche nella categoria C.

    Se ci chiediamo poi se in corso di causa siano emersi altri elementi che obblighino ad optare per l'inquadramento dei ricorrenti nella categoria B, la risposta non può essere che negativa.

    In proposito è senza dubbio irrilevante la lettera 20 luglio 1977 del capo dell'Amministrazione di Ispra — lettera invocata dai ricorrenti — nella quale si ammette che, in considerazione dei loro diplomi, essi possiedono la «idoneità» per l'inquadramento nella categoria B. Con ciò viene solo detto che — come del resto risulta anche dai provvedimenti di risposta ai reclami dei ricorrenti — date le loro attitudini, essi possiedono i requisiti per venir promossi un giorno o l'altro nella categoria B, cioè che essi hanno un'aspettativa («vocation») del genere.

    Lo stesso si dica della circostanza che, nella relazione del gruppo falsi agenti locali stesa nel 1976, fra i dipendenti «dont les fonctions et/ou les diplômes paraissent, suite à un premier examen, les situer à un niveau supérieur à la classe 1 (Réf. agents d'établissement)» sono menzionati anche i ricorrenti, ad eccezione del signor Del Grande. In proposito va rilevato che dal detto documento non si può desumere che i ricorrenti meritino un inquadramento superiore in considerazione delle mansioni loro affidate, giacché il possesso dei diplomi corrispondenti non è manifestamente sufficiente ad attribuire il diritto all'inquadramento.

    Quando poi i ricorrenti si richiamano ai già ripetutamente menzionati rapporti in-formativi ed alle «fiches de renseignement» preparate per la commissione falsi agenti locali, si può opporre loro la giurisprudenza in materia, secondo la quale l'espletamento delle mansioni di un posto superiore non dà affatto diritto all'inquadramento superiore, ma può al massimo essere tenuto presente in caso di promozione (Cause 77/70, Maurice Prelle c/ Commissione, sentenza 16 giugno 1971, Racc. 1971, pag. 561, e 28/72, Leandro Tontodonati c/ Commissione, sentenza 12 luglio 1973, Racc. 1973, pag. 779). Va inoltre rilevato che, a proposito di queste delicate questioni di valutazione — trattandosi di complesse materie tecniche, abbiamo qui certamente sovrapposizioni e difficoltà di delimitazione — esiste una relazione del già menzionato comitato paritetico Tugendhat il quale — come già detto — dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2615/76 doveva occuparsi degli eventuali reclami in materia di inquadramento. Se il comitato per tutti i ricorrenti ha ritenuto all'unanimità — in altri casi non si era avuta unanimità — che l'inquadramento nella categoria C fosse corretto, non vi è ora alcun motivo di dubitare dell'esattezza dell'inquadramento stesso, tanto più che i ricorrenti non hanno fornito alcun indizio concreto e motivato che possa invalidare la valutazione del comitato Tugendhat.

    4)

    I ricorrenti sostengono ancora di essere stati discriminati dalla modifica del loro rapporto di servizio. Essi si riferiscono alla circostanza che sei altri agenti locali che si trovavano in una situazione analoga prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2615/76 sarebbero divenuti agenti di stabilimento e poco dopo sarebbero stati promossi nella categoria B. Questi dipendenti non avrebbero quindi solo un inquadramento superiore, ma avrebbero ottenuto anche un impiego stabile, mentre i ricorrenti, in caso di promozione alla categoria B a norma dell'art. 8 del «Regime» nella versione di cui al regolamento n. 2615/76, avrebbero potuto al massimo ottenere dei contratti di durata limitata a cinque anni. Ciò sarebbe senza dubbio in contrasto col principio della parità di trattamento, il quale, anche se l'art. 10 del «Regime» non menziona l'art. 5, n. 3, varrebbe anche per i dipendenti a tempo della stessa carriera.

    In corso di causa ci è stato detto che la commissione falsi agenti locali, nominata nel 1976, aveva il compito di esaminare la situazione degli agenti locali e di redigere un elenco dei dipendenti i quali — a causa dei loro diplomi, delle loro mansioni e dell'anzianità di servizio — dovevano essere nominati con precedenza agenti di stabilimento, qualifica che, secondo la vecchia versione dell'art. 4 del «Regime», rientrava nelle categorie C e D. In base a quest'elenco, il quale comprendeva verso il fondo anche quattro degli attuali ricorrenti, sei agenti locali venivano nominati agenti di stabilimento di categoria C; in seguito questi — senza intervento della commissione, bensì grazie ad un regolare procedimento di promozione, come stabiliva a quell'epoca l'art. 92 del «Regime» — venivano promossi in ruolo nella categoria B.

    Se non m'inganno, i ricorrenti non sostengono che questo modo di procedere fosse illegittimo. Essi devono comunque persuadersi, per quanto riguarda qualche rilievo critico da essi formulato — ad esempio, circa il fatto che un dipendente che si trovava al 13o posto in detto elenco sia stato preferito ad altri o la circostanza che le promozioni siano state effettuate dopo l'adozione, anche se prima dell'entrata in vigore, del regolamento n. 2615/76 — che tutto questo non può più essere preso in considerazione ora, bensì avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato.

    I ricorrenti reclamano piuttosto in sostanza un trattamento analogo.

    In proposito va osservato anzitutto che ciò fu impossibile nel 1976 per il fatto che non era disponibile un numero sufficiente di posti. I posti di categoria B attribuiti e non coperti di cui parlano i ricorrenti erano dovuti infatti alla circostanza che era stato superato il numero dei posti di categoria C attribuiti, come si desume dall'allegato 2 della replica e dall'allegato 2 della controreplica, in particolare dalla nota 3. A parte ciò si deve ribattere ai ricorrenti che essi avrebbero dovuto far valere a suo tempo questa loro pretesa alla parità di trattamento in relazione ai provvedimenti allora adottati, senza tuttavia perdere di vista che nessuno ha diritto alla promozione.

    Quando poi i ricorrenti parlano di discriminazione successiva all'entrata in vigore del regolamento n. 2615/76, non si può fare a meno di osservare che essi non si trovavano in una situazione analoga a quella dei sette altri dipendenti. Questi infatti erano già a quell'epoca dei dipendenti di ruolo ed era quindi escluso che il loro rapporto di lavoro fosse retto da un contratto a norma del nuovo regolamento, come era invece inevitabile per i ricorrenti, data la loro situazione, dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.

    Non si può perciò parlare di discriminazione nei confronti dei ricorrenti.

    5)

    Questi deducono inoltre che la Commissione ha violato l'obbligo di assistenza stabilito dall'art. 24 dello Statuto del personale e, nel regolare il rapporto di lavoro coi ricorrenti, non ha tenuto conto dell'intangibilità dei diritti quesiti; circa questo principio essi si sono richiamati anche ad una risoluzione del Parlamento europeo (GU n. C 100 del 3 maggio 1976, pag. 38).

    Per quanto riguarda il primo punto, va rilevato che non si può parlare di violazione dell'art. 24 — anche se questo viene inteso nel senso che l'autorità che ha il potere di nomina deve far sì che le carriere abbiano un assetto soddisfacente — in una situazione in cui il rapporto di lavoro degli agenti locali viene regolato tenendo nel debito conto delle norme emanate, fra l'altro, allo scopo della sua regolarizzazione.

    Per quanto riguarda poi l'asserita lesione di diritti quesiti, si deve obiettare che, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2615/76, i ricorrenti possedevano dei contratti a tempo indeterminato come agenti locali e che al massimo essi potevano pretendere di diventare agenti di stabilimento con inquadramento nelle categorie C e D. Dato che in questa situazione, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2615/76 e a norma dell'art. 8 del «Regime», è stato loro offerto un contratto a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria C, non vedo come si possa parlare di lesione di diritti quesiti. Quanto al fatto che, secondo la nuova situazione giuridica, i dipendenti tecnici della categoria B potevano ottenere ormai solo contratti di cinque anni — del resto rinnovabili — mentre in precedenza non vi era una limitazione del genere, il solo punto decisivo è che, nella vecchia situazione, i ricorrenti avevano al massimo l'aspettativa («vocation»), non già il diritto all'inquadramento nella categoria B. Non è quindi certo possibile sostenere che i ricorrenti siano stati lesi nei loro diritti quesiti.

    6)

    Mi devo infine occupare ancora delle conclusioni in subordine secondo cui il regolamento n. 2615/76 sarebbe illegittimo. In merito i ricorrenti deducono quanto segue :

    a)

    La Commissione ha omesso di indicare, e il Consiglio nell'adottare il regolamento non ne ha tenuto conto, che i ricorrenti erano rimasti esclusi dalla regolarizzazione, effettuata nel 1976, della posizione degli agenti locali con funzioni tecniche e che quindi erano necessarie delle apposite disposizioni onde evitare qualsiasi discriminazione.

    b)

    Secondo il nuovo regolamento, in caso di promozione nella categoria B, i ricorrenti non potrebbero più fruire di contratti a tempo indeterminato, ad onta del fatto che essi non si occupano del programma di ricerche, bensì sono addetti all'infrastruttura, la quale rientra piuttosto nel settore dell'amministrazione. Ciò li obbliga di fatto a rinunziare ad una carriera normale.

    c)

    In ogni caso — e questo costituisce un peggioramento rispetto alla vecchia situazione giuridica — il nuovo regolamento non contempla carriere con possibilità di promozione. L'art. 92 del «Regime», che in pratica veniva applicato anche nei confronti degli agenti locali e secondo il quale gli artt. 43 e 45 dello Statuto del personale relativi ai rapporti in-formativi e alla promozione si applicano per analogia agli agenti di stabilimento, è stato infatti abrogato. Attualmente, in caso di passaggio a mansioni superiori, vige solo l'art. 10, 3o comma, del «Regime», a norma del quale si deve aggiungere al contratto d'assunzione un'ulteriore clausola.

    In proposito ritengo che ci sia ancora da dire quanto segue:

    Ad a)

    Non penso che nel regolamento n. 2615/76 avrebbero dovuto essere inserite disposizioni particolari per i ricorrenti. Come abbiamo visto, sotto il vecchio regime essi potevano al massimo ottenere dei contratti come agenti di stabilimento con inquadramento nella categoria C. Il loro trattamento sotto il nuovo regime corrisponde a ciò. Per quanto riguarda invece la nomina in ruolo, e soprattutto la promozione nella categoria B, che è stata invece disposta ancora nel 1976 per ta-luni altri agenti locali, si può al massimo parlare di un colpo di fortuna il cui venir meno naturalmente non richiedeva un'apposita compensazione nel nuovo regolamento.

    Ad b)

    Mi è sembrata persuasiva anche la tesi della Commissione secondo cui il nuovo regime, a norma del quale i dipendenti di categoria B con mansioni tecniche possono ottenere sole contratti quinquennali — a dire il vero rinnovabili — è basato su considerazioni ineccepibili. A differenza dei dipendenti di categoria C e D, il cui livello consente di assegnarli a programmi di ricerca diversi, e dei dipendenti con mansioni amministrative, per i dipendenti tecnici di categoria B si deve ritenere che essi — anche se fanno parte della cosiddetta infrastruttura (addetti agli strumenti scientifici) — sono così strettamente legati ai programmi di ricerca, i quali, a norma dell'art. 7 del Trattato CEEA, vengono stabiliti di cinque in cinque anni, che la limitazione dei loro contratti d'assunzione appare conforme alle esigenze dell'organizzazione dei lavori di ricerca, la quale dev'essere flessibile e deve tener conto delle particolari attitudini degli addetti.

    A questo proposito, per quanto riguarda la posizione dei ricorrenti, si deve poi ricordare che essi attualmente si trovano ancora — e, come abbiamo visto, a buon diritto — nella categoria C, cioè la disposizione di cui abbiamo testè parlato non li riguarda affatto. Se essi dovessero un giorno ottenere dei contratti di categoria B, in quest'occasione vi sarebbe motivo di accertare se, in base alle loro mansioni che andrebbero nuovamente definite essi siano legati così strettamente al programma di ricerche che il loro rapporto di lavoro debba essere a tempo determinato ovvero essi — essendo addetti alle infrastrutture — debbano svolgere piuttosto mansioni più simili a quelle dell'amministrazione.

    Ad c)

    Su questo punto si deve ammettere invero che, secondo il «Regime», l'inquadramento superiore implica una clausola contrattuale aggiuntiva (art. 10, 3o comma). Ciò però, in relazione all'abrogazione degli artt. 84-98 del «Regime», non implica per le carriere alcun sostanziale peggioramento della situazione giuridica giacché, come la Commissione ha mostrato, le disposizioni generali sulle promozioni in vigore dal 1o gennaio 1977 valgono anche per i dipendenti a tempo ai sensi dell'art. 2, lett. d), del «Regime». Anche per essi viene quindi stabilito annualmente, mediante un regolare procedimento, chi abbia diritto con precedenza ad un contratto con inquadramento superiore, il che garantisce, nei limiti del possibile, lo svolgimento delle carriere secondo criteri obiettivi.

    Complessivamente non si può far altro che concludere che nemmeno le conclusioni in subordine sono fondate e che quindi non vi è alcun motivo di considerare illegittimo il regolamento n. 2615/76 né, di conseguenza, di annullare i contratti dei ricorrenti che su esso si fondano.

    7)

    Resta da dire solo una parola circa le spese di causa, a proposito delle quali i ricorrenti sostengono che, anche in caso di vittoria della Commissione, vanno poste a carico di questa a norma dell'art. 69, § 3, del regolamento di procedura, secondo il quale la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese «che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie».

    Nemmeno su questo punto mi pare che vi sia un fondato motivo per accogliere la tesi dei ricorrenti. In sostanza essi fanno valere infatti che le testé menzionate norme relative al procedimento da seguire per le promozioni sono state portate a conoscenza del personale solo alla fine dell'aprile 1978. Va però detto in primo luogo che, dato il complesso delle tesi sostenute in giudizio dai ricorrenti, la tempestiva pubblicazione di dette disposizioni non li avrebbe certo dissuasi dal proporre il ricorso. A parte ciò, non si deve dimenticare che la pubblicazione è avvenuta pur sempre prima della proposizione del ricorso e che già nei provvedimenti relativi ai reclami dei ricorrenti si è fatta espressa menzione della circostanza che il passaggio alla categoria superiore avviene mediante il procedimento contemplato per le promozioni. Dato che per il resto non sussistono «motivi eccezionali» ai sensi dell'art. 69, § 3, 1o comma, del regolamento di procedura (il fatto che i ricorrenti siano rimasti a lungo e ingiustamente agenti locali può essere trascurato), nel provvedere sulle spese si deve applicare l'art. 70.

    8)

    Propongo quindi che il ricorso sia respinto e che ciascuna parte sopporti le proprie spese.


    ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

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