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Document 61978CC0098
Joined opinion of Mr Advocate General Reischl delivered on 6 December 1978. # A. Racke v Hauptzollamt Mainz. # Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. # Monetary compensatory amounts - Publication of regulations. # Case 98/78. # Weingut Gustav Decker KG v Hauptzollamt Landau. # Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. # Publication of regulations. # Case 99/78
Conclusioni riunite dell'avvocato generale Reischl del 6 dicembre 1978.
Ditta A. Racke contro Hauptzollamt Mainz.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Importi compensativi monetari - Pubblicazione di regolamenti.
Causa 98/78.
Weingut Gustav Decker KG mod Hauptzollamt Landau.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Bundesfinanzhof - Tyskland.
Forordningers bekendtgørelse.
Sag 99/78.
Conclusioni riunite dell'avvocato generale Reischl del 6 dicembre 1978.
Ditta A. Racke contro Hauptzollamt Mainz.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Importi compensativi monetari - Pubblicazione di regolamenti.
Causa 98/78.
Weingut Gustav Decker KG mod Hauptzollamt Landau.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Bundesfinanzhof - Tyskland.
Forordningers bekendtgørelse.
Sag 99/78.
Raccolta della Giurisprudenza 1979 -00069
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:223
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 6 DICEMBRE 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nelle due cause pregiudiziali che oggi tratterò congiuntamente, giacché vertono su problemi in gran parte identici, si tratta dell'esazione di importi compensativi monetari sul vino, e più precisamente dell'inclusione retroattiva di determinati tipi di vino nel sistema di compensazione monetaria.
Il sistema di compensazione monetaria, fino all'inizio del 1973, serviva a controbilanciare le oscillazioni delle monete degli Stati membri nei confronti del dollaro statunitense. Esso si limitava a contemplare la riscossione o il versamento di importi compensativi (all'importazione o all'esportazione, rispettivamente) nei paesi la cui moneta tendeva a rivalutarsi.
All'inizio del 1973 scoppiava una nuova crisi monetaria internazionale. Il dollaro si trovava sottoposto ad una pressione così intensa, che il 12 febbraio 1973 il Governo americano ne annunziava la svalutazione del 10 %. Anche le autorità italiane sospendevano gli interventi intesi a mantenere la lira entro il valore limite. Il 12 e il 13 febbraio e poi dal 1o al 19 marzo il mercato internazionale dei cambi veniva chiuso. In questo periodo, in una conferenza monetaria internazionale dei paesi occidentali industrializzati, oltre alla rivalutazione del marco, pari al 3 %, veniva decisa la cosiddetta fluttuazione congiunta per le monete europee, che obbligava gli Stati membri aderenti a mantenere costantemente lo scarto massimo — positivo o negativo — tra le rispettive monete nei limiti del 2,25 % nei contratti a pronti. La lira italiana e la sterlina inglese rimanevano però fuori dal «serpente».
Dati gli sviluppi della situazione, il sistema degli importi compensativi veniva modificato, nel senso che nei paesi le cui monete avevano scarti passivi che superavano i limiti della fascia convenuta in sede internazionale venivano riscossi importi compensativi all'esportazione e versati importi compensativi all'importazione. Il regolamento di base n. 974/71 (GU 1971, n. L 106 del 12 maggio 1971, pag. 1) veniva modificato in questo senso dal regolamento del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509 (GU 1973, n. L 50 del 23 febbraio 1973, pag. 1) con effetto dal 1o febbraio 1973. Norme d'attuazione venivano adottate dalla Commissione a questo proposito con il regolamento 1o marzo 1973, n. 648 (GU 1973, n. L 64 del 9 marzo 1973, pag. 1), entrato in vigore il terzo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle CC.EE.; le aliquote [previste da questo regolamento] erano però già in vigore dal 26 febbraio 1973. La determinazione degli importi compensativi veniva effettuata col regolamento 1o marzo 1973, n. 649 (GU 1973, n. L 64 del 9 marzo 1973, pag. 7), che doveva entrare in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il numero della Gazzetta recante dette disposizioni era datato 9 marzo 1973, però veniva posto in vendita a Lussemburgo solo il 12 marzo e in Germania il 13 marzo. Tuttavia era previsto che gli importi compensativi così fissati venissero riscossi dal 26 febbraio 1973. Con questo regolamento — e ciò è particolarmente importante nella fattispecie — venivano inclusi per la prima volta determinati tipi di vino nel sistema della compensazione monetaria. Gli importi compensativi — per quanto ci interessa qui — venivano modificati col regolamento 5 marzo 1973, n. 741 (GU 1973, n. L 71 del 19 marzo 1973, pag. 1), il quale doveva entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 19 marzo 1973; le nuove aliquote dovevano però applicarsi già dal 5 marzo 1973. Una seconda modifica veniva poi apportata col regolamento 23 marzo 1973, n. 811 (GU 1973, n. L 79 del 27 marzo 1973, pag. 1). Essa entrava in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, cioè il 27 marzo 1973, ma andava applicata dal 26 marzo 1973.
Nella causa da cui è scaturita la domanda pregiudiziale 98/78, si tratta di vini iugoslavi — secondo l'attrice, di vini di pregio — ordinati nel novembre 1972 e nel gennaio 1973, da pagarsi in DM, importati nella Repubblica federale di Germania nel dicembre 1972 e nel febbraio 1973 e immagazzinati in un deposito doganale aperto. Al prelievo dal deposito per la messa in libera pratica, effettuata tra il 9 e il 30 marzo 1973, venivano applicati gli importi compensativi di cui ai regolamenti sopra menzionati, in conseguenza del fatto che si trattava di vini delle voci 22.05 C I e 22.05 C II.
Nella causa da cui è scaturita la domanda pregiudiziale 99/78 si tratta di vino italiano, della voce 22.05, messo in libera pratica tra il 9 e il 12 marzo 1973. Anche a questo venivano applicati importi compensativi secondo i regolamenti summenzionati.
Inutili sono stati i tentativi degli interessati di sottrarsi a questo onere.
Nel primo caso il Finanzgericht della Renania-Palatinato affermava essere irrilevante il fatto che il prezzo fosse stato convenuto in DM. La Commissione, nel determinare gli importi compensativi per il vino non aveva ecceduto dal potere discrezionale conferitole dal regolamento n. 974/71. Nemmeno la determinazione con effetto retroattivo degli importi compensativi era inefficace. Quanto al regolamento n. 649/73, entrato in vigore il 9 marzo 1973, era decisivo il fatto che prima di questa data l'attrice non aveva prelevato vino dal deposito doganale. Quanto all'istituzione con effetto retroattivo di aliquote più elevate ad opera dei regolamenti nn. 741/73 e 811/73, non si doveva dimenticare che il fissarne l'applicazione ad una data successiva, dal momento che vi era motivo di temere una corsa alle importazioni su grande scala, avrebbe potuto essere dannoso per la Comunità e che gli interessati, seguendo il corso dei cambi, avevano la possibilità di prevedere il momento in cui la modifica degli importi compensativi diveniva probabile.
Lo stesso Finanzgericht si pronunziava nello stesso senso nel secondo caso, nel quale rilevava inoltre che gli ambienti interessati — per quanto riguarda la modifica retroattiva delle aliquote ad opera del regolamento n. 741/73 — avrebbero dovuto tener presente che il regolamento n. 974/71 prevedeva la modifica degli importi compensativi qualora si fosse avuto uno scarto di almeno un punto nella differenza tra la parità ufficiale della moneta nazionale e il corso del cambio effettivo nei confronti del dollaro.
Entrambe le sentenze venivano impugnate per cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof.
Nella prima causa la ricorrente sosteneva che il presupposto della compensazione monetaria era il fatto che un prodotto, grazie alla variazione del corso del cambio, poteva venir importato a prezzo inferiore. Ciò però era da escludersi nella fattispecie, giacché non si può parlare di prezzo più favorevole se il pagamento è convenuto in DM. Inoltre, in forza del regolamento n. 816/70 (GU 1970, n. L 99 del 5 maggio 1970, pag. 1) viene riscosso un prelievo speciale qualora il vino di importazione abbia un prezzo inferiore a quello di riferimento. Il prezzo di riferimento, che peraltro la Iugoslavia si era impegnata a rispettare, era però molto superiore al prezzo limite per l'intervento, quindi tutelava più dell'intervento stesso. Per questo motivo si doveva partire dal principio che il sistema d'intervento dell'organizzazione dei mercati per il vino era al riparo del sistema dei prezzi di riferimento e quindi non poteva venir turbato dalle importazioni di prodotti extracomunitari. Per di più il sistema dei prezzi di riferimento, poiché il sistema dell'intervento riguardava solo i vini da tavola, intendeva comprendere solo i vini ordinari. Per questo non era affatto necessario applicare la compensazione monetaria ai vini pregiati di origine extracomunitaria. Infine, in base alle statistiche che la ricorrente aveva potuto procurarsi, non era il caso di temere perturbazioni del mercato vinicolo a causa delle importazioni da paesi terzi. Comunque era da escludersi che i regolamenti della Commissione in materia di compensazione monetaria dovessero applicarsi retroattivamente.
Nella seconda causa, la ricorrente contestava soprattutto l'applicazione retroattiva del regolamento n. 741/73. Essa sostiene che era naturale per lei poter contare sull'esclusione dalla compensazione monetaria del vino che aveva importato. D'altra parte non è stato dimostrato che l'andamento congiunturale del mercato vinicolo fosse minacciato. Si può ancora sottolineare a questo proposito che, con provvedimenti del ministero federale delle finanze in data 15 gennaio e 24 febbraio 1975, è stato disposto il rimborso parziale degli importi compensativi sul vino già riscossi.
Come risulta dai provvedimenti di rinvio, il Bundesfinanzhof, in merito a detti argomenti, si pone vari problemi. Nella prima causa essi riguardano in primo luogo la rilevanza o meno del fatto che i prodotti importati siano soggetti a prelievo e se possa aver importanza la classificazione del vino (ordinario o pregiato). In secondo luogo essi si riferiscono — per entrambe le controversie — al problema del momento in cui un regolamento comunitario si può considerare pubblicato e della ammissibilità dell'applicazione retroattiva di un regolamento che per la prima volta includa un prodotto nel sistema della compensazione monetaria.
Di conseguenza il Bundesfinanzhof ha. sospeso i procedimenti e, con ordinanze 21 marzo 1978, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, ha sottoposto alla Corte in via pregiudiziale le seguenti questioni:
Nella causa 98/78:
«1. |
Se i regolamenti (CEE) della Commissione 1o marzo 1973, n. 649, 5 marzo 1973, n. 741, e 23 marzo 1973, n. 811, siano validi anche nella parte in cui fissano, nei rispettivi allegati I, n. 6, importi compensativi monetari per le importazioni di vini rossi e bianchi della voce doganale 22.05 C I e C II, senza alcuna distinzione». |
In entrambe le cause:
«2. |
Se, per stabilire la data in cui un regolamento deve considerarsi pubblicato ai sensi dell'art. 191 del Trattato CEE, occorra guardare:
|
3. |
Se il regolamento (CEE) della Commissione 5 marzo 1973, n. 741, andasse applicato anche a vini sottoposti per la prima volta alla compensazione monetaria con il regolamento (CEE) della Commissione 1o marzo 1973, n. 649, e prelevati da un magazzino doganale aperto anteriormente all'effettiva pubblicazione di quest'ultimo regolamento. |
4. |
In caso di soluzione negativa della questione n. 3: Se ai succitati vini andasse applicato il regolamento (CEE) della Commissione 1o marzo 1973, n. 649». |
Il mio parere sui vari problemi è il seguente.
1. |
La questione sub 1) si riferisce solo alla prima causa (98/78). Si deve accertare la validità dei regolamenti nn. 649/73, 741/73 e 811/73 in quanto hanno istituito importi compensativi per il vino senza alcuna distinzione. Quali siano i singoli problemi che ne scaturiscono, si desume dalla motivazione del provvedimento di rinvio e dalle osservazioni della ricorrente nella trattazione orale dinanzi a questo collegio.
|
2. |
La seconda questione è comune ad entrambe le cause principali. Si deve stabilire quando i regolamenti comunitari si debbano considerare pubblicati. La Commissione ha espresso il parere che — qualora si possa dimostrare che la data della Gazzetta ufficiale non coincide con la data in cui essa è disponibile presso l'Ufficio pubblicazioni — si deve aver riguardo alla seconda e mi pare sia la soluzione giusta. A favore della tesi che la data della Gazzetta ufficiale non è decisiva se non coincide col giorno dell'effettiva pubblicazione si può invocare la sentenza 88/76 (Société pour l'exportation des sucres SAI Commissione,31 marzo 1977; Racc. 1977, pag. 709) nella quale, in un caso in cui era espressamente decisiva la data della pubblicazione, si è avuto riguardo all'effettiva pubblicazione, non già alla data della Gazzetta ufficiale. Se, partendo da questo principio, ci si chiede poi se sia decisiva la disponibilità della Gazzetta ufficiale presso l'Ufficio pubblicazioni di Lussemburgo oppure la disponibilità negli Stati membri, direi che la prima alternativa è quella dà accogliersi. Contro questa soluzione non si può certo obiettare, invocando il principio della certezza del diritto, che il momento non si può appurare in modo attendibile. A quanto ha dichiarato l'Ufficio pubblicazioni, non appena sono pronte le varie versioni linguistiche, si procede all'affissione, che viene iscritta in un registro. Per lo meno pare che questo obbligo di registrazione e l'obbligo di fornire informazioni in proposito sussistano dal 1974. Inoltre, non solo viene garantita in questo modo la possibilità di stabilire con esattezza il momento della disponibilità per il pubblico, ma pare anche che, da quel momento e pure durante la notte, sia assicurato l'accesso alle Gazzette ufficiali. D'altro canto, a conforto del modo di vedere della Commissione sta l'importante circostanza che in questo modo il momento della pubblicazione vale per l'intera Comunità, cosa altrimenti irrealizzabile nonostante un perfetto servizio di distribuzione. Né si deve dimenticare che, se così non fosse, la pubblicazione subirebbe notevoli ritardi, inammissibili in caso di provvedimenti urgenti, e che quindi la possibilità, ammessa anche dalla giurisprudenza (cause 17/67, ditta Max Neumann/Hauptzollamt HoflSaale, sentenza 13 dicembre 1967; Racc. 1967, pag. 521 e 74/74), di porre in vigore i regolamenti nel giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sarebbe molto ridotta. Va poi rilevato che il legislatore, con la pubblicazione della Gazzetta ufficiale in Lussemburgo, di cui tutti gli interessati possono essere al corrente, perde la facoltà di disporre del testo, quanto meno nel senso che con ciò si determina un legittimo affidamento. Infine ricordo che anche negli ordinamenti di vari Stati membri è giudicata sufficiente la pubblicazione in una sede centrale; dove ciò non avviene, come ad esempio in Francia, vi è sempre la soluzione alternativa dell'affissione, non contemplata dal diritto comunitario (art. 191 del Trattato CEE). Se si condivide il mio punto di vista, nella fattispecie si deve ritenere che il regolamento n. 649/73 è stato pubblicato il 12 marzo 1973 e che per i regolamenti nn. 741/73 e 811/73, per i quali non vi è stato ritardo nella pubblicazione della Gazzetta ufficiale, le date delle Gazzette stesse (19 e 27 marzo) sono quelle cui si deve aver riguardo. |
3. |
Anche i due punti successivi che sto per esaminare sono praticamente identici nelle due cause. Essi riguardano l'applicazione retroattiva dei regolamenti n. 649/73 e 741/73 ai vini, inclusi per la prima volta nella compensazione monetaria col regolamento n. 649/73. Basterà tener presente che nella prima causa i vini in questione sono stati prelevati dal deposito doganale aperto prima che venisse effettivamente pubblicato il regolamento n. 649/73 e, nel secondo caso, sono stati importati prima del momento della pubblicazione.
Se, per cominciare, vogliamo limitarci al regolamento n. 649/73, si devono menzionare alcune comunicazioni apparse nella pubblicazione «Servizi economici unificati» del 20 e 21 febbraio 1973, nelle quali si parla della fluttuazione della lira e della sterlina, si pubblica il testo modificato del regolamento n. 974/71 e si sottolinea la necessità di dare effetto retroattivo ai nuovi importi compensativi. Ha pure rilievo il fatto che, immediatamente dopo la fissazione degli importi compensativi monetari (26 febbraio 1973), vi è stata un'affissione in questo senso presso il gruppo portavoce a Bruxelles. È certo che molte imprese procurano di tenersi al corrente di queste informazioni, che peraltro sono ridiffuse con rapidità anche da servizi economici specializzati. Possiamo citare in merito ancora il «Servizi economici unificati», questa volta del 28 febbraio 1973, fonte secondo la quale gli importi da applicarsi a partire dal 26 febbraio 1973 erano stati resi noti già da vari giorni a cura di associazioni di categoria. È inoltre importante il fatto che, il 26 febbraio 1973, venicano comunicati per telex alle amministrazioni degli Stati membri gli importi compensativi fissati dal regolamento n. 649/73 e ciò in relazione alle dichiarazioni dei rappresentanti degli Stati membri nel comitato di gestione, secondo cui gli importi si potevano applicare dal 26 febbraio 1973. Ciò significa che si potevano ottenere informazioni in merito dalle amministrazioni competenti e che gli importi sono stati applicati immediatamente ai negozi stipulati da tale data in poi, non già riscossi solo in un secondo tempo. Riconosco che lo stesso non si può dire per i prelievi dai depositi doganali aperti, nei quali l'amministrazione doganale non agisce immediatamente. Però, come osserva giustamente la Commissione, la disciplina in questi casi non può essere diversa e ciò non solo perché le imprese che usano i depositi doganali importano anche direttamente, ma anche per la considerazione che l'impiego di depositi doganali costituisce una facilitazione che non può risolversi — per quanto riguarda il legittimo affidamento — in una posizione privilegiata per gli interessati. Infine mi par giusta anche l'osservazione della Commissione secondo cui l'esame del problema della retroattività, come prospettato finora, non può venir influenzato dal fatto che in un provvedimento del ministero federale delle finanze del 29 marzo 1973 è stato disposto che nel periodo 26 febbraio -8 marzo 1973 non si doveva applicare l'importo compensativo maggiorato ai prodotti assoggettati per la prima volta alla compensazione monetaria, come pure sarebbe irrilevante il fatto che l'impatto della retroattività sia stato aumentato in lieve misura dal ritardo nella pubblicazione della Gazzetta ufficiale. Il provvedimento summenzionato, che evidentemente è stato adottato senza concertarsi con la Commissione, stabiliva comunque che l'importo compensativo sarebbe stato pienamente applicato a decorrere dal 9 marzo, cosicché è escluso che da questa data potesse ancora parlarsi di legittime aspettative relativamente alla condotta delle autorità tedesche. A parte ciò, il ritardo nella pubblicazione della Gazzetta ufficiale non costituiva un imprevisto per i ben informati, giacché era noto che l'Ufficio pubblicazioni nel periodo febbraio-marzo 1973 per vari motivi — sia a causa della pubblicazione di vari testi relativi all'adesione dei nuovi Stati membri, sia a causa della crisi monetaria — si trovava in piena crisi. Se tutti questi motivi rendono plausibile la retroattività del regolamento n. 649/73, lo stesso vale anche per il regolamento n. 741/73, con il quale gli importi compensativi sono stati modificati con effetto dal 5 marzo 1973. In proposito va detto che sussistevano i presupposti per la modifica degli importi compensativi a decorrere dal 5 marzo 1973. È pure interessante sapere che nel «Servizi economici unificati» del 28 febbraio 1973 si faceva cenno al fatto che la Commissione, ancor prima di render noti gli importi da applicarsi a parare dal 26 febbraio, aveva enunciato un'ulteriore modifica, che i nuovi importi sarebbero entrati in vigore il 5 marzo, ma che era dubbio se ne potesse dare tempestivamente notizia. Nello stesso comunicato venivano inoltre pubblicati gli scostamenti rispetto alla parità del dollaro, grazie ai quali era possibile calcolare almeno approssimativamente i nuovi importi compensativi. Anche questi dati venivano poi comunicati per telex alle amministrazioni degli Stati membri, il 5 marzo 1973, e un cenno alla modifica degli importi compensativi era apparso nella parte C della Gazzetta ufficiale del 5 marzo 1973. Per contro, si deve ritenere irrilevante — come fa la Commissione — il fatto che il regolamento n. 649/73, i cui importi sarebbero stati modificati dal regolamento n. 741/73, sia stato pubblicato dopo la data di entrata in vigore degli importi stessi. Le cause di questa insolita situazione sono state plausibilmente spiegate dalla Commissione. Quando è apparso necessario modificare le aliquote in considerazione dell'andamento dei cambi, il regolamento era già in corso di stampa; per evitare ulteriori ritardi, tanto più che non era possibile prevedere con certezza la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, si è rinunziato a modificare subito il regolamento. Stando così le cose, non si può proprio sostenere che la pubblicazione del regolamento n. 649/73 abbia fatto sorgere una legittima aspettativa, dato che, già prima della pubblicazione della Gazzetta ufficiale del 9 marzo 1973, nel summenzionato numero del 5 marzo 1973 era stata rilevata la necessità di modificare gli importi compensativi. Direi quindi che nulla impedisce di applicare i regolamenti nn. 649/73 e 741/73 anche ai vini inclusi nella compensazione monetaria per la prima volta con il regolamento n. 649/73 e che, prima della loro pubblicazione, siano stati prelevati da un deposito doganale aperto o siano stati importati. |
4. |
Propongo quindi di risolvere come segue le questioni sollevate dal Bundesfinanzhof :
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.