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Document 61978CC0009

Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 15 giugno 1978.
Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy contro Paulin Gillard e Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, Nancy.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Nancy - Francia.
Causa 9/78.

Raccolta della Giurisprudenza 1978 -01661

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:132

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS

DEL 15 GIUGNO 1978 ( 1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

Ancora una volta dovrete confermare la natura direttamente applicabile del principio della parità di trattamento fra cittadini nazionali e cittadini comunitari, in fatto di liquidazione delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori dipendenti. Si tratta, nella fattisepecie, di una pensione di vecchiaia anticipata.

I —

Secondo la legge francese 21 novembre 1973, n. 1051, la pensione di vecchiaia spettante ai lavoratori dipendenti, ex combattenti o ex prigioneri di guerra, viene calcolata nella percentuale che si applica normalmente a 65 anni (50 o/o) qualora, a loro richiesta, venga liquidata ad un'età compresa fra 61 e 60 anni, per coloro che siano rimasti prigionieri per almeno 54 mesi.

Secondo l'art. 1, n. I, ultimo comma, e n. II del decreto 31 dicembre 1974, n. 1194, il quale modifica il decreto 23 gennaio 1974 n. 54 per l'attuazione della legge di cui trattasi:

«per fruire di queste disposizioni, gli interessati dovranno comprovare la durata della prigionia e del servizio militare in tempo di guerra nelle forze armate francesi o alleate, mediante esibizione del libretto militare o di un attestato rilasciato dall'autorità militare competente o dal ministero o dall'Office national des anciens combattants».

Il sig. Paulin Gillard, attore nella causa principale, nato il 6 settembre 1915, cittadino belga, domiciliato attualmente nel Belgio, svolgeva un'attività dipendente in Francia. Rimaneva prigioniero di guerra in Germania, come soldato belga, dal 28 maggio 1940 al 21 giugno 1945, cioè più di 60 mesi.

Giunto all'età di 60 anni, otteneva dalle competenti autorità francesi, a partire dal 1o ottobre 1975 e in ragione dei periodi lavorativi maturati in Francia, solo una pensione di vecchiaia corrispondente al 25 % del suo salario medio annuo.

A sostegno, del rifiuto di corrispondere all'interessato la pensione pari al 50 %, la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est invocava in particolare il fatto che, per comprovare la qualità di ex prigioniero di guerra, egli aveva esibito solo un documento rilasciato dal Ministero belga della difesa nazionale. La Corte d'appello di Nancy ha già disatteso questo mezzo puramente formale, relativo al modo in cui era stata fornita la prova dei titoli dell'interessato. Essa desidera tuttavia che siano risolte le tre questioni seguenti:

«1.

Se l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, a norma del quale detto regolamento non si applica “ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze”, vada interpretato nel senso che sono escluse anche le prestazioni non aventi strettamente carattere risarcitorio, fornite ai lavoratori che siano stati vittime della guerra solo in quanto ne siano rimasti danneggiati per ciò che concerne l'acquisto dei diritti a pensioni di vecchiaia o ad altre prestazioni analoghe, quali i vantaggi in materia di trattamento di quiescenza istituiti dalla legge francese 21 novembre 1973 (art. L 332, § 2, del Code de la Sécurité Sociale).

2.

In caso di soluzione negativa, se l'art. 13, n. 2, leu. d), in base al quale il lavoratore chiamato o richiamato alle armi da uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato, debba essere interpretato nel senso ch'esso concerne anche i vantaggi particolari in materia di trattamento di quiescenza istituiti con un'apposita legge da un determinato Stato membro a favore dei suoi ex combattenti ed ex prigionieri di guerra in ragione di tali qualità.

3.

In caso di soluzione negativa della questione sub 2), se il principio della parità di trattamento sancito, in materia di previdenza sociale, dall'art. 3, n. 1, del regolamento osti a che una legge nazionale, come la legge francese 21 novembre 1973, escluda da un vantaggio in materia di trattamento di quiescenza — concesso agli ex combattenti ed ex prigionieri della guerra 1939-1945 in ragione delle sofferenze subite e dei servizi resi alla patria — i cittadini di altri Stati membri della Comunità che possiedano tali requisiti solo rispetto allo Stato cui appartengono.»

II —

L'esame della prima questione e la soluzione che vi proporrò di darle mi dispenseranno dal dilungarmi sulle due restanti, benché esse siano state sollevate anche per il caso che la prima venga risolta in senso negativo.

L'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 stabilisce che il regolamento stesso non si applica «ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze.»

L'argomento principale opposto dalla competente autorità francese all'interessato è che la legge francese 21 novembre 1973 rientra nella sfera di applicazione di detto art. 4, n. 4, giacché i criteri secondo i quali vengono corrisposte le prestazioni o i vantaggi contemplati dalla legge attribuiscono a questa un carattere risarcitorio che esula dall'ambito della previdenza sociale in senso stretto: dette prestazioni non vengono corrisposte ai lavoratori che hanno sofferto a causa della guerra unicamente per il fatto che questa li ha lesi sotto l'aspetto dell'acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia (o ad altri vantaggi analoghi). I vantaggi (corresponsione anticipata, aumento della percentuale) contemplati dalla legge francese 12 novembre 1973 sarebbero appunto prestazioni risarcitone.

Non è naturalmente vostro compito definire la norma francese di cui trattasi con riguardo al diritto comunitario, né in particolare stabilire se la legge di cui trattasi abbia o no carattere strettamente risarcitorio e se essa si proponga del pari d'indennizzare gli ex combattenti ed ex prigionieri di guerra «delle prove da essi subite e dei servizi resi al paese».

Cionondimeno mi sembra che l'art. 51 del Trattato ed il regolamento n. 1408/71 contemplino proprio delle prestazioni del genere dei vantaggi in parola: si tratta infatti dell'acquisto del diritto alla prestazioni come pure del calcolo di queste, espressioni usate dall'art. 51 del Trattato di Roma e dagli artt. 45 e 46 del regolamento.

Se una legge ha lo scopo, in particolare, di neutralizzare l'interruzione, dovuta alla guerra, dell'acquisto o della conservazione dei diritti alla pensione di vecchiaia, ci troviamo certo nel campo della previdenza sociale e non in quello dei vantaggi speciali o particolari. Il fatto che la legge francese sia stata inserita nell'art. L 332, n. 2, del «Code de la sécurité sociale» è la conseguenza logica di questa conclusione, senza tuttavia esserne la causa originaria.

Stando così le cose, mi sembra superfluo accertare se la legge di cui trattasi abbia del pari le caratteristiche dei regimi di prestazioni a favore delle «vittime» della guerra o delle sue conseguenze, e se essa sia un atto di solidarietà nazionale, come l'assegno ai vecchi lavoratori dipendenti. I regimi esclusi dalla sfera d'applicazione della disciplina comunitaria riguardano le prestazioni che hanno esclusivamente lo scopo di riparare i danni, corporali o di altro genere, subiti a causa della guerra, quali quelle contemplate, nel diritto francese, dal «Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre».

Se ciò non bastasse, il supplemento di pensione attribuito agli ex prigionieri di guerra dalla legge francese 21 novembre 1973, divenuta l'art. L 332, n. 2, del «Code de la sécurité sociale», è cumulabile in Francia con, ad esempio, la pensione militare d'invalidità per ferite ricevute o malattie contratte in prigionia.

Va ancora rilevato che non è necessario invocare l'art. 13, n. 2 d), del regolamento n. 1408/71 perché i periodi compiuti «sotto la bandiera belga» possano essere presi in considerazione. Ad abundantiam, ritengo che questa disposizione riguardi solo le prestazioni che traggono origine dal «trovarsi sotto le armi» e non quelle per cui tale situazione è solo un'occasione e che hanno una relazione piuttosto remota con il servizio militare.

III —

Non vi possono essere dubbi circa l'estensione di un regime del genere di quello di cui all'art. L 332, n. 2, del «Code de la sécurité sociale» ai lavoratori che non siano cittadini francesi, ma cittadini di uno Stato membro (il Belgio) che faceva parte dei paesi alleati, e che abbiano prestato servizio nelle forze armate di questo Stato.

Dalla vostra giurisprudenza, in particolare dalla sentenza Hirardin dell'8 aprile 1976 (Racc. pag. 553) si desume che il principio della parità di trattamento, enunciato dagli artt. 7 e 48 del Trattato di Roma e che si ritrova negli artt. 8 del regolamento n. 3 e 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, va direttamente applicato ogni volta che il lavoratore cittadino di uno degli Stati membri e il lavoratore nazionale si trovino nella stessa situazione rispetto al regime di previdenza sociale. Le norme riguardanti i criteri per l'attribuzione delle pensioni di previdenza sociale sono norme di portata generale, che devono prescindere dal requisito della nazionalità nell'ambito della CEE e in questo campo non può essere fatta valere la mancanza di clausole di reciprocità.

Dato che i lavoratori non determinano le vicende belliche né possono scegliere il campo in cui schierarsi, si potrebbe ritenere che i lavoratori dipendenti di qualsiasi Stato membro cui l'ultima guerra ha recato danno sotto l'aspetto dell'acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano diritto, indipendentemente dall'uniforme o dalla bandiera sotto la quale hanno servito, ai vantaggi istituiti in ciascuno degli Stati membri in cui hanno diritto alle prestazioni, naturalmente alla condizione di non cumulare vantaggi identici attribuiti da un regime analogo in atto nel paese di cui hanno indossato l'uniforme e di cui sono originari. Numerosi Stati membri tengono conto, per calcolare l'importo della pensione, degli anni di prigionia dei lavoratori; nel Belgio, un regio decreto del 23 giugno 1970 ha attribuito questo vantaggio ai titolari del «chevron de captivité». Solo le Comunità europee non hanno ancora adottato provvedimenti in questo senso per il loro personale.

Concludo proponendovi di dichiarare che:

La disposizione legislativa di uno Stato membro che attribuisca ai cittadini di questo Stato ed ai cittadini di altri Stati membri il diritto a far valere un periodo di prigionia subito durante la guerra 1939-1945 mentre prestavano servizio, i primi nelle forze armate francesi o alleate, i secondi nelle forze armate francesi, si applica, ai fini dell'acquisto e della liquidazione della pensione di vecchiaia ai sensi del regolamento n. 1408/71, ai cittadini di altri Stati membri, anche quando hanno prestato servizio nelle forze alleate diverse da quelle francesi.


( 1 ) Traduzione dal francese.

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