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Document 61977CJ0122

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 ottobre 1978.
Augusta Agneessens ed altri contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 122/77.

Raccolta della Giurisprudenza 1978 -02085

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:190

61977J0122

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 26 OTTOBRE 1978. - AUGUSTA AGNEESSENS ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 122/77.

raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 02085
edizione speciale greca pagina 00633
edizione speciale portoghese pagina 00689


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - CONCORSO - COMMISSIONE GIUDICATRICE - PARTECIPAZIONE DI ASSESSORI CON VOTO CONSULTIVO - PRESUPPOSTI

( STATUTO DEL PERSONALE , ALLEGATO III , ART . 3 , 2* COMMA )

2 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - CONCORSO - COMMISSIONE GIUDICATRICE - STESURA DELL ' ELENCO DEGLI IDONEI - NUMERO DEI CANDIDATI DA ISCRIVERE

( STATUTO DEL PERSONALE , ALLEGATO III , ART . 5 , 5* COMMA )

Massima


1 . L ' ART . 3 , 2* COMMA , DELL ' ALLEGATO III NON PUO ESSERE COMPRESO NEL SENSO CH ' ESSO INDICA LIMITATIVAMENTE I CASI IN CUI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PUO LECITAMENTE CHIEDERE LA COLLABORAZIONE DI ASSISTENTI AVENTI FUNZIONI CONSULTIVE , NE PUO OSTARE , IN PARTICOLARE , A CHE ESSA SI AVVALGA DI TALE COLLABORAZIONE QUANDO NON POTREBBE ALTRIMENTI PORTARE A TERMINE I SUOI LAVORI ENTRO UN RAGIONEVOLE LASSO DI TEMPO A CAUSA DEL GRAN NUMERO DI CANDIDATI . E PERO NECESSARIO CHE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONSERVI IL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI E SI RISERVI IL POTERE DI VALUTAZIONE FINALE .

2 . STABILENDO CHE L ' ELENCO DEGLI IDONEI DEVE , POSSIBILMENTE , COMPRENDERE UN NUMERO DI CANDIDATI ALMENO DOPPIO DI QUELLO DEI POSTI DA COPRIRE , L ' ART . 5 , 5* COMMA DELL ' ALLEGATO III DELLO STATUTO FORMULA SOLO UNA RACCOMANDAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE , INTESA AD AGEVOLARE LA DECISIONE DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA E LA CUI OSSERVANZA DIPENDE DALLA NATURA E DALLE CIRCOSTANZE DEL CONCORSO , DAL NUMERO DEI CANDIDATI E DALLE LORO QUALIFICHE .

Parti


NELLA CAUSA 122/77 ,

AUGUSTA AGNEESSENS IN CLAES , RESIDENTE IN WEZEMBEEK-OPPEM ( BELGIO ), 18 AVENUE BANEIK ,

ANDREE DEWEER IN OP DE BEECK , RESIDENTE IN ANTWERPEN ( BELGIO ), 166 , LANGUE LOZANASTRAAT ,

HELGA DUMENIL IN KOTTOWSKI , RESIDENTE IN LAVENO-MOMBELLO ( ITALIA ), VIA BRUGHIERA ,

VIOLETTA FERRARI , RESIDENTE IN BRUXELLES ( BELGIO ), 35 , RUE FROISSART ,

MARCELLE MONFORT , RESIDENTE IN LA HULPE ( BELGIO ), 5 , AVENUE BELLE ETOILE ,

CHRISTEL MONTAG , RESIDENTE IN ISPRA ( ITALIA ), 2/20 , VIA ESPERIA ,

MARYSE NICAISE , RESIDENTE IN BRUXELLES ( BELGIO ), 19 , AVENUE DES NENUPHARS ( BTE 23 ),

MATHILDE OBERT , RESIDENTE IN ISPRA ( ITALIA ), 1 , VIA ESPERIA ,

MAGGY PEREIRA , RESIDENTE IN LINKEBEEK ( BELGIO ), 2 , RUE KLEINDAL ,

ANGELA SALMOIRAGHI , RESIDENTE IN BRUXELLES ( BELGIO ), 22 , SQUARE HOEDEMAEKERS ,

WILHELMINA SCHEFFELAAR , RESIDENTE IN BRUXELLES ( BELGIO ), 16 , RUE WILLEMS , APP . 113 ,

GABRIELLE VAN AALST , RESIDENTE IN BRUXELLES ( BELGIO ), 3 , AVENUE E . DE THIBAULT ,

SIMONE VAN DE PUTTE IN NAGELS , RESIDENTE IN STERREBEEK ( BELGIO ), 77 , MAURICE DESPRETLAAN ,

SIMONE VAN DOESELAER , RESIDENTE IN BRUXELLES ( BELGIO ), 35 , RUE SCAILQUIN ( BTE 67 ),

IRENE VAN DOOREN , RESIDENTE IN ASSE ( BELGIO ), 158 , STEENWEG OP EDINGEN ,

DIPENDENTI DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CON GLI AVVOCATI JACQUES PUTZEYS E XAVIER LEURQUIN , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . NICKTS , HUISSIER DE JUSTICE , 17 , BOULEVARD ROYAL ,

RICORRENTI ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DALLA SIGNORA DENISE SORASIO-ALLO , MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , PLATEAU DE KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO INTERNO COM/BS/14/75 RELATIVA ALLA STESURA DI UN ELENCO DI 114 IDONEE NONCHE DELLA DECISIONE DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DI EFFETTUARE DELLE NOMINE IN ESITO A DETTO CONCORSO :

Motivazione della sentenza


1IL RICORSO MIRA , IN SOSTANZA , ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO INTERNO COM/BS/14/75 RELATIVA ALLA STESURA E AL CONTENUTO DI UN ELENCO DI 114 IDONEE , NONCHE DELLE NOMINE EFFETTUATE IN ESITO A DETTO CONCORSO ;

2IL CONCORSO DI CUI TRATTASI , PER TITOLI ED EVENTUALMENTE PER ESAMI , ERA STATO BANDITO ALLO SCOPO DI COSTITUIRE UNA RISERVA DI ASSISTENTI DI SEGRETERIA AGGIUNTI INQUADRATI NEI GRADI 5 E 4 DELLA CATEGORIA B , A SEGUITO DELLA TRASFORMAZIONE DI UN CENTINAIO DI POSTI FACENTI PARTE , IN PRECEDENZA , DELLA CATEGORIA C ;

3L ' ELENCO DELLE CANDIDATE REDATTO DALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA E TRASMESSO AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN CONFORMITA ALL ' ART . 4 DELL ' ALLEGATO III DELLO STATUTO DEL PERSONALE CONTENEVA 775 NOMI ; LA COMMISSIONE GIUDICATRICE AMMETTEVA AL CONCORSO 550 CANDIDATE CHE POSSEDEVANO I REQUISITI STABILITI DAL BANDO RELATIVAMENTE AI TITOLI O DIPLOMI E ALL ' ESPERIENZA PROFESSIONALE ;

4TUTTE LE RICORRENTI , TRANNE UNA , FIGURAVANO IN TALE NOVERO ;

5DOPO AVER CHIESTO LA COLLABORAZIONE DI UN GRUPPO DI ASSISTENTI , LA COMMISSIONE GIUDICATRICE , AL TERMINE DEI SUOI LAVORI , COMPILAVA L ' ELENCO DELLE IDONEE COMPRENDENTE 114 CANDIDATE , FRA LE QUALI NON FIGURAVA NESSUNA DELLE RICORRENTI ;

6SUCCESSIVAMENTE , 109 DELLE 114 IDONEE VENIVANO NOMINATE AI POSTI DI CUI TRATTASI .

SUL PRIMO MEZZO

7LE RICORRENTI DEDUCONO , IN PRIMO LUOGO , LA VIOLAZIONE DELL ' ART . 30 , 1* COMMA , DELLO STATUTO DEL PERSONALE IN QUANTO LA COMMISSIONE GIUDICATRICE E RICORSA ALLA COLLABORAZIONE DI ASSISTENTI PER COMPILARE L ' ELENCO DELLE IDONEE , MENTRE L ' ART . 3 , 2* COMMA , DELL ' ALLEGATO III DELLO STATUTO CONSENTE L ' INTERVENTO DI ASSISTENTI SOLO PER DETERMINATI ESAMI E , PER DI PIU , SOLAMENTE CON VOTO CONSULTIVO .

8TUTTAVIA , L ' ART . 3 , 2* COMMA , DELL ' ALLEGATO III NON PUO ESSERE COMPRESO NEL SENSO CH ' ESSO INDICA LIMITATIVAMENTE I CASI IN CUI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PUO LECITAMENTE CHIEDERE LA COLLABORAZIONE DI ASSISTENTI AVENTI FUNZIONI CONSULTIVE , NE PUO OSTARE , IN PARTICOLARE , A CHE ESSA SI AVVALGA DI TALE COLLABORAZIONE QUANDO NON POTREBBE ALTRIMENTI PORTARE A TERMINE I SUOI LAVORI ENTRO UN RAGIONEVOLE LASSO DI TEMPO A CAUSA DEL GRAN NUMERO DEI CANDIDATI ;

9E PERO NECESSARIO CHE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONSERVI IL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI E SI RISERVI IL POTERE DI VALUTAZIONE FINALE ;

10TALE CONDIZIONE E STATA SODDISFATTA NEL CASO DI SPECIE ;

11RISULTA INFATTI DALLE INFORMAZIONI FORNITE IN CORSO DI CAUSA CHE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE NON SOLO HA CONTROLLATO LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI IN BASE AI QUALI ANDAVANO VALUTATI GLI ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE CONFORMEMENTE AL BANDO DI CONCORSO , MA HA INOLTRE SEGUITO I LAVORI DEGLI ASSISTENTI IN TUTTE LE VARIE FASI E , INFINE , HA COMPILATO ESSA STESSA , IN BASE ALLE PROPOSTE DA QUESTI FORMULATE , L ' ELENCO DELLE IDONEE DA TRASMETTERE ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA ;

12IL MEZZO NON PUO PERTANTO ESSERE ACCOLTO .

SUL SECONDO MEZZO

13LE RICORRENTI DEDUCONO INOLTRE LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA PARITA DI TRATTAMENTO DEI CANDIDATI AMMESSI AD UN CONCORSO NONCHE DELL ' ART . 6 DELL ' ALLEGATO III DELLO STATUTO - A TERMINI DEL QUALE I LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SONO SEGRETI - IN QUANTO AI SERVIZI ED ALLE DIREZIONI GENERALI CUI APPARTENEVANO LE CANDIDATE E STATO TRASMESSO UN ELENCO PROVVISORIO DELLE IDONEE CON L ' INVITO AD ESPRIMERE UN PARERE IN PROPOSITO ;

14DALLE SPIEGAZIONI FORNITE A QUESTA CORTE RISULTA TUTTAVIA CHE CIASCUN SERVIZIO E CIASCUNA DIREZIONE GENERALE SONO STATI CONSULTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE A PROPOSITO DI TUTTE LE CANDIDATE AMMESSE AL CONCORSO ED OCCUPATE PRESSO DI ESSI , E NON SOLO , COME SEMBRANO SUPPORRE LE RICORRENTI , A PROPOSITO DI QUELLE INCLUSE IN UN ELENCO PROVVISORIO IN ESITO AD UNA PRIMA SELEZIONE EFFETTUATA IN BASE A DETERMINATI CRITERI .

15SIFFATTO MODO DI PROCEDERE ERA PERTANTO TALE DA RISPETTARE IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO DEI CANDIDATI AMMESSI A UN CONCORSO ;

16RISULTA INOLTRE CHE LE RICHIESTE DI PARERE RIVOLTE AI SERVIZI E ALLE DIREZIONI GENERALI MIRAVANO A FORNIRE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CANDIDATE E CONCERNEVANO SOLAMENTE QUELLE OCCUPATE PRESSO CIASCUN SERVIZIO O CIASCUNA DIREZIONE GENERALE INTERPELLATI ;

17IN TAL MODO , QUESTI ULTIMI NON SONO STATI MESSI IN GRADO NE DI INFLUIRE INDEBITAMENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NE DI VENIRNE A CONOSCENZA IN MISURA TALE DA VIOLARNE IL SEGRETO ;

18PERTANTO , NEMMENO QUESTO MEZZO PUO ESSERE ACCOLTO .

SUL TERZO MEZZO

19INFINE , LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE SONO STATI VIOLATI GLI ARTT . 30 , 2* COMMA , DELLO STATUTO E 5 , 5* COMMA , DELL ' ALLEGATO III IN QUANTO NELL ' ELENCO DELLE IDONEE SONO STATE INSERITE SOLO 114 CANDIDATE - CIOE UN NUMERO DI POCO SUPERIORE A QUELLO DEI POSTI DA ATTRIBUIRE - MENTRE IL NUMERO DELLE IDONEE AVREBBE DOVUTO , POSSIBILMENTE , ESSERE ALMENO PARI AL DOPPIO DEI POSTI MESSI A CONCORSO .

20A QUESTO PROPOSITO NON E STATO DIMOSTRATO CHE , COME ASSUMONO LE RICORRENTI , L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA ABBIA IMPOSTO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI INCLUDERE NELL ' ELENCO DELLE IDONEE UN NUMERO DI CANDIDATE NON MOLTO SUPERIORE A QUELLO DEI POSTI CHE SAREBBERO STATI PREVEDIBILMENTE CONTEMPLATI DAL BILANCIO ;

21COMUNQUE , IL FATTO CHE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE ABBIA INSERITO NELL ' ELENCO DELLE IDONEE UN NUMERO DI CANDIDATE COSI LIMITATO NON PUO INFICIARE LA VALIDITA DEI RISULTATI DEI SUOI LAVORI ;

22INFATTI , L ' ART . 5 , 5* COMMA , DELL ' ALLEGATO III CONTIENE SOLO UNA RACCOMANDAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE , INTESA AD AGEVOLARE LA DECISIONE DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA E LA CUI OSSERVANZA DIPENDE DALLA NATURA E DALLE CIRCOSTANZE DEL CONCORSO , DAL NUMERO DEI CANDIDATI E DALLE LORO QUALIFICHE ;

23NELLA FATTISPECIE , LA COMPILAZIONE DELL ' ELENCO DELLE IDONEE COSI COM ' E STATA EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ERA GIUSTIFICATA DALLA NATURA DEL CONCORSO E DAL NUMERO MOLTO ELEVATO DEI POSTI DA ATTRIBUIRE ;

24ANCHE QUESTO MEZZO VA QUINDI DISATTESO .

25DI CONSEGUENZA , IL RICORSO DEV ' ESSERE RESPINTO ;

26NON E PERTANTO NECESSARIO ESAMINARE L ' ECCEZIONE SOLLEVATA DALLA COMMISSIONE CONTRO LA RICEVIBILITA DEL RICORSO PER QUANTO CONCERNE UNA DELLE QUINDICI RICORRENTI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

27A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE ;

28LE RICORRENTI SONO RIMASTE SOCCOMBENTI ;

29TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO , NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLA COMUNITA LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( SECONDA SEZIONE )

DICHIARA E STATUISCE :

1* IL RICORSO E RESPINTO .

2* CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA SOSTENUTE .

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