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Document 61977CJ0019

    Sentenza della Corte del 1° febbraio 1978.
    Miller International Schallplatten GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
    Causa 19/77.

    Raccolta della Giurisprudenza 1978 -00131

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:19

    61977J0019

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 1 FEBBRAIO 1978. - MILLER INTERNATIONAL SCHALLPLATTEN GMBH CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 19/77.

    raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 00131
    edizione speciale greca pagina 00047
    edizione speciale portoghese pagina 00045
    edizione speciale spagnola pagina 00039


    Massima
    Parti
    Oggetto della causa
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 . CONCORRENZA - INTESE - CLAUSOLA CHE VIETA L ' ESPORTAZIONE - INAMMISSIBILITA

    ( TRATTATO CEE , ART . 85 , N . 1 )

    2 . CONCORRENZA - INTESE - DIVIETO - BASE

    ( TRATTATO CEE , ART . 85 )

    3 . CONCORRENZA - NORME COMUNITARIE - TRASGRESSIONI - INTENZIONALITA - NOZIONE

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17 , ART . 15 )

    4 . CONCORRENZA - NORME COMUNITARIE - INFRAZIONE MEDIANTE DIVIETO D ' ESPORTARE - GRAVITA - SANZIONE

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17 , ART . 15 )

    Massima


    1 . PER SUA STESSA NATURA LA CLAUSOLA CHE VIETI D ' ESPORTARE COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA , TANTO SE E STATA ADOTTATA AD INIZIATIVA DEL FORNITORE , QUANTO SE L ' INIZIATIVA E STATA DEL CLIENTE . IL FATTO CHE I RIVENDITORI PREFERISCANO LIMITARE LA LORO ATTIVITA COMMERCIALE A MERCATI PIU RISTRETTI , REGIONALI O NAZIONALI , E INADEGUATO A GIUSTIFICARE L ' ADOZIONE FORMALE DI CLAUSOLE VIETANTI L ' ESPORTAZIONE - VUOI IN SINGOLI CONTRATTI , VUOI NELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - NON MENO DEL DESIDERIO DEL PRODUTTORE DI FRAZIONARE IL MERCATO COMUNE .

    2 . VIETANDO GLI ACCORDI CHE HANNO PER OGGETTO O PER EFFETTO DI RESTRINGERE LA CONCORRENZA E POSSONO PREGIUDICARE GLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI , L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO NON PRESCRIVE CHE VENGA DIMOSTRATO CHE TALI ACCORDI HANNO , IN EFFETTI , PREGIUDICATO IN MISURA RILEVANTE GLI SCAMBI , PROVA CHE NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI POTREBBE DIFFICILMENTE VENIR FORNITA , MA RICHIEDE CHE SI PROVI CHE GLI ACCORDI SONO ATTI A PRODURRE QUESTO EFFETTO .

    3 . LA TRASGRESSIONE DELLE NORME COMUNITARIE SULLA CONCORRENZA VA CONSIDERATA COMMESSA INTENZIONALMENTE E IN ISPREGIO ALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO SE L ' INTERESSATO E CONSCIO CHE L ' ATTO DI CUI TRATTASI HA AD OGGETTO LA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA . E IRRILEVANTE CH ' EGLI SIA INOLTRE CONSCIO DI TRASGREDIRE UNA DISPOSIZIONE DEL TRATTATO . IN PROPOSITO , IL PARERE DI UN LEGALE CONSULTATO DALL ' INTERESSATO NON PUO SCAGIONARE QUEST ' ULTIMO .

    4 . LE CLAUSOLE VIETANTI L ' ESPORTAZIONE COSTITUISCONO UN TIPO DI RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA CHE PER LA SUA STESSA NATURA METTE IN PERICOLO GLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI . QUINDI LA COMMISSIONE PUO RAVVISARE UNA CERTA GRAVITA IN TALE INFRAZIONE E TENERNE CONTO SOTTO IL PROFILO DELL ' ART . 15 DEL REGOLAMENTO N . 17 .

    Parti


    NELLA CAUSA 19/77 ,

    MILLER INTERNATIONAL SCHALLPLATTEN GMBH , CON SEDE IN QUICKBORN , CON GLI AVVOCATI WOLFGANG SCHLUTIUS , GUNTER ESPEY , HANS-ULRICH WILHELMI , ULRICH FICHTERL , CLAUS-DETLEV BROSE , HELMUT BAUMEISTER , DEL FORO DI AMBURGO , E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO IL NOTAIO ROBERT ELTER , 11 , BOULEVARD ROYAL

    RICORRENTE ,

    CONTRO

    COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO NORBERT KOCH , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO MARIO CERVINO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG

    CONVENUTA ,

    Oggetto della causa


    CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 1* DICEMBRE 1976 , RELATIVA AD UNA PROCEDURA AI SENSI DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO CEE ( IV/29018 - MILLER INTERNATIONAL SCHALLPLATTEN GMBH ),

    Motivazione della sentenza


    1CON ATTO INTRODUTTIVO PERVENUTO ALLA CORTE IL 4 FEBBRAIO 1977 , LA SOCIETA MILLER INTERNATIONAL SCHALLPLATTEN GMBH , CON SEDE IN QUICKBORN , PRESSO AMBURGO ( IN PROSIEGUO : ' MILLER ' ) HA PROMOSSO UN RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 1* DICEMBRE 1976 RELATIVA AD UNA PROCEDURA AI SENSI DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO CEE ( GU N . L 357 , PAG . 40 ) CON CUI SI CONSTATAVA CHE I DIVIETI DI ESPORTARE DISCHI , NASTRI E CASSETTE , INCLUSI DALLA MILLER IN UN ACCORDO DI DISTRIBUZIONE , NONCHE NELLE SUE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA , COSTITUIVANO INFRAZIONI DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO E SI INFLIGGEVA ALLA STESSA SOCIETA UN ' AMMENDA DI 70 000 U.C . OVVERO 256 200 DM ;

    LA RICORRENTE HA CHIESTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE E - IN SUBORDINE - L ' ANNULLAMENTO O LA RIDUZIONE DELL ' AMMENDA .

    2DAL FASCICOLO RISULTA CHE LA RICORRENTE PRODUCE REGISTRAZIONI ( DISCHI , CASSETTE , NASTRI MAGNETICI ) CHE ESSA VENDE PRINCIPALMENTE SUL MERCATO TEDESCO ; SOLO UNA PICCOLA PARTE DELLA PRODUZIONE VIENE ESPORTATA NEGLI ALTRI STATI MEMBRI E IN PAESI TERZI ;

    LA PRODUZIONE DELLA RICORRENTE CONSISTE SOPRATTUTTO IN REGISTRAZIONI A BASSO PREZZO E COMPRENDE UNA QUOTA RILEVANTE , OLTRE IL 40 % , DI DISCHI PER L ' INFANZIA E PER LA GIOVENTU ;

    LA RICORRENTE VENDE I SUOI PRODOTTI A GROSSISTI , DISTRIBUTORI DI GIORNALI E VENDITORI VOLANTI , GRANDI MAGAZZINI , DETTAGLIANTI E SUPERMARKETS E , SUI MERCATI ESTERI , A IMPORTATORI ESCLUSIVI AVENTI SEDE ALL ' ESTERO O AD ESPORTATORI TEDESCHI .

    3IL COMPORTAMENTO DELLA RICORRENTE , CHE HA DATO LUOGO ALLA DECISIONE IMPUGNATA , NON E CONTROVERSO QUANTO AI FATTI ; LE PARTI TUTTAVIA CONTENDONO SULLA VALUTAZIONE DEI SUOI EFFETTI E , QUINDI , SULLA SUA GRAVITA ;

    4E PACIFICO CHE L ' 11 GIUGNO 1971 LA RICORRENTE STIPULAVA UN ACCORDO DI ESCLUSIVA CON LA DITTA SOPHOLEST DI STRASBURGO PER LA DISTRIBUZIONE DI TUTTI I SUOI PRODOTTI CONTRASSEGNATI DAI MARCHI ' EUROPA ' E ' SOMMERSET ' NELLA ZONA DELL ' ALSAZIA-LORENA , NEL QUALE COMPARIVA ( PUNTO 5 ) UNA CLAUSOLA SECONDO CUI ' PER TUTTA LA GAMMA DEI PRODOTTI MILLER E VIETATA , IN LINEA DI MASSIMA , L ' ESPORTAZIONE DALL ' ALSAZIA-LORENA IN ALTRI PAESI ' ;

    E PURE PACIFICO CHE , NEI RAPPORTI COMMERCIALI CON I CLIENTI DEL MERCATO NAZIONALE , FINO AL 31 LUGLIO 1974 LA RICORRENTE HA APPLICATO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CHE AL PUNTO 9 ( VENDITE ALL ' ESTERO ) CONTENEVANO LA CLAUSOLA : ' NESSUNA REGISTRAZIONE CONTRASSEGNATA CON IL NOSTRO MARCHIO PUO VENIR ESPORTATA . IN CASO DI TRASGRESSIONE , CI RISERVIAMO DI SOSPENDERE LE FORNITURE AL VENDITORE E DI TENERLO RESPONSABILE DI EVENTUALI AZIONI DI RISARCIMENTO ESPERITE CONTRO DI NOI ALL ' ESTERO RELATIVAMENTE A DETTE ESPORTAZIONI ' ;

    DAL 1* AGOSTO 1974 , LA RICORRENTE HA APPLICATO , NEI CONFRONTI DEI SUOI CLIENTI TEDESCHI E STRANIERI , NUOVE CONDIZIONI DI VENDITA , IL CUI PUNTO IX ( VENDITE ALL ' ESTERO ) ERA DEL SEGUENTE TENORE : ' L ' ACQUIRENTE DOVRA DI REGOLA ASTENERSI DALL ' ESPORTARE I PRODOTTI CHE GLI FORNIAMO . IN CASO DI TRASGRESSIONE , CI RISERVIAMO DI SOSPENDERE LE FORNITURE ALL ' ACQUIRENTE INADEMPIENTE E DI AGIRE NEI SUOI CONFRONTI PER RIVALERCI DI EVENTUALI AZIONI DI RISARCIMENTO ESPERITE CONTRO DI NOI ALL ' ESTERO ' .

    5E DEL PARI ASSODATO CHE I PREZZI PRATICATI DALLA MILLER AI CLIENTI TEDESCHI SONO NETTAMENTE DIVERSI DA QUELLI PRATICATI ALLA CLIENTELA STRANIERA , CIOE I PREZZI ESPORTAZIONE SONO INFERIORI A QUELLI PRATICATI AI GROSSISTI E MOLTO INFERIORI A QUELLI PRATICATI AI GRANDI MAGAZZINI , AL COMMERCIO AL MINUTO ORGANIZZATO , AI DETTAGLIANTI E AI CONSUMATORI .

    6LA RICORRENTE , SENZA CONTESTARE SOSTANZIALMENTE QUESTI FATTI , DEDUCE TUTTAVIA CHE ESSI NON POSSONO AVERE RILEVANTI RIPERCUSSIONI SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI , DATE LA SUA SCARSA IMPORTANZA SUL MERCATO DELLE REGISTRAZIONI , LA NATURA DEL PRODOTTO , DESTINATO PREVALENTEMENTE ALLA CLIENTELA DI LINGUA TEDESCA , E L ' INDOLE DELLA CLIENTELA ;

    ESSA NE TRAE LA CONCLUSIONE CHE , PUR SE I DIVIETI D ' ESPORTAZIONE NON SONO COMPATIBILI CON LA NATURA DEL MERCATO COMUNE , NON LE SI PUO FAR CARICO DI AVER VIOLATO L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO ;

    ESSA SOSTIENE INOLTRE CHE , NEL SUO CASO PARTICOLARE , DETTI DIVIETI D ' ESPORTAZIONE NON AVEVANO ALCUNO SCOPO ILLECITO , MA SONO STATI PATTUITI SOLO PER OTTEMPERARE AI DESIDERI DELLE CONTROPARTI ED AVEVANO UNA PORTATA ' DI NATURA PURAMENTE OTTICA E PSICOLOGICA ' .

    7A QUESTO PROPOSITO E D ' UOPO RILEVARE CHE , PER SUA STESSA NATURA , LA CLAUSOLA CHE VIETI D ' ESPORTARE COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA , INDIPENDENTEMENTE DALLA PARTE CHE L ' HA SOLLECITATA , GIACCHE LO SCOPO SUL QUALE LE PARTI SI SONO ACCORDATE E IL TENTATIVO DI ISOLARE UNA PARTE DEL MERCATO ;

    QUINDI IL FATTO CHE IL FORNITORE SIA TOLLERANTE QUANTO AL RISPETTO DEL DIVIETO NON PROVA CHE ESSO SIA RIMASTO PRIVO DI EFFETTO , IN QUANTO IL SOLO FATTO CHE ESSO ESISTA PUO CIONONDIMENO CREARE UN CLIMA ' OTTICO E PSICOLOGICO ' , GRADITO ALLA CLIENTELA E CHE CONTRIBUISCE ALLA RIPARTIZIONE PIU O MENO RIGOROSA DEI MERCATI ;

    LA POLITICA DI VENDITA DI UN PRODUTTORE SI ADEGUA FREQUENTEMENTE ALLE PREFERENZE PIU O MENO GENERALI DELLA CLIENTELA ;

    QUINDI , L ' ASSUNTO DELLA MILLER , SECONDO CUI I DIVIETI LITIGIOSI SONO STATI PATTUITI PIU PER DESIDERIO DELLE CONTROPARTI CHE PER SUO IMPULSO PREMEDITATO ED AUTONOMO , ANCHE SE RISPONDESSE AL VERO , NON VARREBBE A SOTTRARRE IL SUO COMPORTAMENTO AI DIVIETI DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO ;

    IN QUESTA PROSPETTIVA VA VALUTATA L ' INSERZIONE DEL DIVIETO D ' ESPORTAZIONE TANTO NEL CONTRATTO CON LA DITTA SOPHOLEST , QUANTO NELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA .

    SULL ' INCIDENZA DEL DIVIETO DI ESPORTAZIONE SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

    8IN PRIMO LUOGO LA MILLER ADDUCE LA SUA DEBOLE POSIZIONE SUL MERCATO DI CUI TRATTASI E LA QUOTA ' INFIMA ' CHE ESSA POSSIEDE SUL MERCATO COMPLESSIVO , PER SOSTENERE CHE IL SUO COMPORTAMENTO NON PUO AVER PREGIUDICATO GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI .

    9TUTTAVIA , SECONDO I DATI DA ESSA FORNITI DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , LA QUOTA DELLA MILLER NEL COMPLESSO DEL MERCATO TEDESCO DELLE REGISTRAZIONI ERA VALUTATA , PER IL 1970 , AL 5,19 % ; PER IL 1971 , AL 5,05 % ; PER IL 1972 , AL 4,91 % ; PER IL 1973 , AL 5,87 % ; PER IL 1974 , AL 5,05 % E PER IL 1975 , AL 6,07 % DELLE VENDITE UNITARIE ;

    E ASSODATO CHE LA MILLER SI E SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI DISCHI DI LUNGA DURATA E DI MUSICASSETTE A BUON MERCATO E , IN QUESTA CATEGORIA , SOPRATTUTTO NELLA PRODUZIONE DI REGISTRAZIONI PER L ' INFANZIA E PER LA GIOVENTU , COSICCHE LA SUA QUOTA DI MERCATO NEL SETTORE REGISTRAZIONI A BUON MERCATO E PER L ' INFANZIA E IN REALTA MOLTO SUPERIORE ;

    E INFINE PACIFICO CHE NEL 1975 LE VENDITE DELLA MILLER HANNO RAGGIUNTO LA CIFRA DI 34 376 167 DM PER IL MERCATO INTERNO E PER L ' ESPORTAZIONE ;

    IN CORSO DI CAUSA LE PERCENTUALI SONO STATE MOLTO DIBATTUTE , GIACCHE LA RICORRENTE SOSTIENE CHE E IMPOSSIBILE AVERE DATI STATISTICI ESATTI SUL MERCATO IN QUESTIONE , CHE LE CIFRE VANNO QUINDI PRESE CON RISERVA E DANNO UN ' IMPRESSIONE TROPPO FAVOREVOLE DELLA SUA POSIZIONE COMMERCIALE ; LA DISCUSSIONE NON HA TUTTAVIA PROVOCATO SOSTANZIALI MODIFICHE DEI DATI SOPRA INDICATI .

    10PER VALUTARE LA POSIZIONE DELLA MILLER SUL MERCATO SI DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PARTICOLARMENTE IL MERCATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , SE NON ALTRO PER IL FATTO CHE , A QUANTO ESSA STESSA SOSTIENE , IL SUO PROGRAMMA DI PRODUZIONE E DESTINATO IN GRAN PARTE AD UN PUBBLICO DI LINGUA TEDESCA ;

    LE PARTI CONTENDONO SUL SE , PER DETERMINARE IL MERCATO DI CUI TRATTASI , CI SI DEBBA RIFERIRE , COME VORREBBE LA RICORRENTE , ALL ' INTERO MERCATO DELLE REGISTRAZIONI OPPURE , COME PROPONE LA COMMISSIONE , DISTINGUERE ANZITUTTO TRA MERCATO DELLE REGISTRAZIONI A PREZZO ALTO E MERCATO DELLE REGISTRAZIONI A PREZZO BASSO E POI CONSIDERARE ANCORA SEPARATAMENTE IL MERCATO PER L ' INFANZIA E LA GIOVENTU ;

    NELL ' AMBITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA NON E NECESSARIO PRONUNCIARSI SU QUESTO PUNTO , GIACCHE E EVIDENTE CHE LE VENDITE DELLA MILLER OCCUPANO UNA PARTE NON TRASCURABILE SUL MERCATO E CHE ESSA SI E SPECIALIZZATA IN GENERI BEN DEFINITI PER I QUALI ESSA OCCUPA UNA POSIZIONE , SE NON FORTE , ALMENO DI RILIEVO SUL MERCATO ;

    SOTTO QUESTO ASPETTO SI DEVE DUNQUE CONCLUDERE CHE , LUNGI DAL POTERSI RAFFRONTARE CON LE IMPRESE DI CUI ERA QUESTIONE NELLE SENTENZE 30 GIUGNO 1966 ( TECHNIQUE MINIERE/MASCHINENBAU ULM , 56/65 , RACC . 1966 , PAG . 261 ), 9 LUGLIO 1969 ( VOLK/VERVAECKE , 5/69 , RACC . 1969 , PAG . 295 ) E 6 MAGGIO 1971 ( CADILLON/HOSS , 1/71 , RACC . 1971 , PAG . 351 ), LA MILLER E UN ' IMPRESA DI DIMENSIONI SUFFICIENTI PERCHE IL SUO COMPORTAMENTO POSSA IN LINEA DI MASSIMA INFLUIRE SUGLI SCAMBI .

    11LA MILLER AGGIUNGE CHE , TUTTAVIA , IL SUO COMPORTAMENTO NON PUO INFLUIRE SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI IN QUANTO IL SUO PROGRAMMA E IN GRAN PARTE DESTINATO AL PUBBLICO DI LINGUA TEDESCA E PUO INTERESSARE SOLO MARGINALMENTE IL PUBBLICO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI .

    12 SENZA CHE SIA NECESSARIO ACCERTARE FINO A QUAL PUNTO CIO SIA VERO , BASTERA RILEVARE CHE LA MILLER HA STIPULATO CONTRATTI D ' ESPORTAZIONE IN ALTRI STATI MEMBRI E , IN EFFETTI , HA ESPORTATO IN QUESTI STATI UNA PARTE , A VERO DIRE PIUTTOSTO MODESTA , DELLA SUA PRODUZIONE ;

    CIO NON TOGLIE CHE QUESTE ESPORTAZIONI SONO APPARSE ALLA MILLER E AD ALCUNI SUOI CLIENTI ABBASTANZA RILEVANTI PER GIUSTIFICARE L ' ADOZIONE DELLE CLAUSOLE LITIGIOSE ;

    D ' ALTRONDE , L ' ENTITA DEL SUO MERCATO TEDESCO POTEVA INDURRE LA MILLER A TUTELARLO CONTRO LA REIMPORTAZIONE DI PRODOTTI ESPORTATI A PREZZO RIDOTTO .

    13INFINE , LA MILLER SOSTIENE ANCORA CHE NE I SUOI CLIENTI TEDESCHI , NE I SUOI CLIENTI ESPORTATORI O STRANIERI SONO INTERESSATI AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI , SICCHE I DIVIETI DI ESPORTAZIONE NON AVREBBERO OSTACOLATO LA LORO LIBERTA DI CONCORRENZA ;

    DEL RESTO , I PREZZI PIU ELEVATI PRATICATI AI RIVENDITORI CON SEDE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA AVREBBERO GIA RESO POCO VANTAGGIOSE LE ESPORTAZIONI NEGLI ALTRI STATI MEMBRI .

    14ARGOMENTI TRATTI DALLA SITUAZIONE ATTUALE NON BASTANO A DIMOSTRARE CHE CLAUSOLE VIETANTI L ' ESPORTAZIONE NON POSSONO PREGIUDICARE GLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI , NEMMENO SE L ' ESATTEZZA DI SIMILI AFFERMAZIONI GENERALI POTESSE VENIRE PROVATA , GIACCHE LA SITUAZIONE PUO MUTARE DI ANNO IN ANNO PER EFFETTO DELLA MODIFICA DELLE CONDIZIONI O DELLA COMPOSIZIONE DEL MERCATO , TANTO NEL COMPLESSO DEL MERCATO COMUNE QUANTO NEI SINGOLI MERCATI NAZIONALI ;

    D ' ALTRO CANTO , COME GIA DETTO SOPRA , IL FATTO CHE I RIVENDITORI , CLIENTI DELLA RICORRENTE , PREFERISCANO LIMITARE LA LORO ATTIVITA COMMERCIALE A MERCATI PIU RISTRETTI , REGIONALI O NAZIONALI , E INADEGUATO A GIUSTIFICARE L ' ADOZIONE FORMALE DI CLAUSOLE VIETANTI L ' ESPORTAZIONE - VUOI IN SINGOLI CONTRATTI , VUOI NELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - NON MENO DEL DESIDERIO DEL PRODUTTORE DI FRAZIONARE IL MERCATO COMUNE ;

    INFINE , L ' ESISTENZA DELLE CLAUSOLE LITIGIOSE HA , QUANTO MENO , FACILITATO PER LA MILLER LA CONTINUAZIONE DELLA SUA POLITICA DI PREZZI RIBASSATI PER L ' ESPORTAZIONE .

    15DA QUANTO PRECEDE SI EVINCE CHE LE CLAUSOLE LITIGIOSE POTEVANO PREGIUDICARE GLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI ;

    E VERO CHE LA MILLER DEDUCE CHE LA COMMISSIONE AVREBBE DOVUTO PROVARE CHE DETTE CLAUSOLE HANNO AVUTO EFFETTO RILEVANTE SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI ; L ' ARGOMENTO VA TUTTAVIA DISATTESO ;

    VIETANDO GLI ACCORDI CHE HANNO PER OGGETTO O PER EFFETTO DI RESTRINGERE LA CONCORRENZA E POSSONO PREGIUDICARE GLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI , L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO NON PRESCRIVE CHE VENGA DIMOSTRATO CHE TALI ACCORDI HANNO , IN EFFETTI , PREGIUDICATO IN MISURA RILEVANTE GLI SCAMBI , PROVA CHE NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI POTREBBE DIFFICILMENTE VENIR FORNITA , MA RICHIEDE CHE SI PROVI CHE GLI ACCORDI SONO ATTI A PRODURRE QUESTO EFFETTO ;

    FONDANDOSI SULLA POSIZIONE DELLA MILLER SUL MERCATO , SULL ' ENTITA DELLA SUA PRODUZIONE , SULLE ESPORTAZIONI REGISTRATE E SULLA SUA POLITICA DEI PREZZI , LA COMMISSIONE HA PROVATO ADEGUATAMENTE CHE VI ERA UN REALE PERICOLO DI PREGIUDIZIO RILEVANTE PER GLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI ;

    16NELLA DECISIONE IMPUGNATA SI E DUNQUE GIUSTAMENTE ACCERTATO CHE , CON LE CLAUSOLE VIETANTI L ' ESPORTAZIONE , LA MILLER AVEVA CONTRAVVENUTO ALL ' ARTICOLO SUMMENZIONATO ;

    NE CONSEGUE CHE IL RICORSO VA RESPINTO IN QUANTO DIRETTO CONTRO L ' ART . 1 DI DETTA DECISIONE .

    SULL ' AMMENDA

    17IN SUBORDINE LA RICORRENTE CHIEDE L ' ANNULLAMENTO O LA RIDUZIONE DELL ' AMMENDA ;

    ESSA SOSTIENE DI NON AVER COMMESSO INTENZIONALMENTE LE INFRAZIONI DI CUI GLI SI FA CARICO E , D ' ALTRONDE , LE INFRAZIONI NON SAREBBERO STATE GRAVI ;

    NELL ' ADOTTARE LE CLAUSOLE VIETANTI L ' ESPORTAZIONE , ESSA NON SI SAREBBE RESA CONTO DI VIOLARE I DIVIETI DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO ;

    QUESTA IGNORANZA SAREBBE PROVATA DAL PARERE DI UN LEGALE , CONSULTATO PER LA RIELABORAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA , NEL QUALE PARERE - PRODOTTO CON LA REPLICA - NON SI FAREBBE MENZIONE DELL ' EVENTUALE INCOMPATIBILITA CON IL DIRITTO COMUNITARIO DELLA CLAUSOLA VIETANTE L ' ESPORTAZIONE .

    18LE CLAUSOLE DI CUI TRATTASI , COME RISULTA DA QUANTO PRECEDE , SONO STATE ADOTTATE O ACCETTATE DALLA RICORRENTE , CHE NON POTEVA IGNORARE CHE ESSE AVEVANO AD OGGETTO LA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA TRA I SUOI CLIENTI ;

    E QUINDI IRRILEVANTE CHE LA RICORRENTE FOSSE O MENO CONSCIA DI TRASGREDIRE IL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 85 ;

    IN PROPOSITO , IL PARERE DEL LEGALE CHE ESSA INVOCA NON PUO SCAGIONARLA ;

    SI DEVE PERCIO RITENERE CHE GLI ATTI VIETATI DAL TRATTATO SONO STATI COMMESSI INTENZIONALMENTE E IN SPREGIO ALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO STESSO .

    19QUANTO GRAVITA DELL ' INFRAZIONE , LE CLAUSOLE VIETANTI L ' ESPORTAZIONE COSTITUISCONO UN TIPO DI RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA CHE PER LA SUA STESSA NATURA METTE IN PERICOLO GLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI ;

    GIUSTAMENTE QUINDI LA COMMISSIONE HA RAVVISATO UNA CERTA GRAVITA NELLE INFRAZIONI CONTESTATE E NE HA TENUTO CONTO SOTTO IL PROFILO DELL ' ART . 15 DEL REGOLAMENTO N . 17 .

    20LA RICORRENTE HA POI ECCEPITO L ' ECCESSIVA ONEROSITA DELL ' AMMENDA PER UN ' IMPRESA DELLE SUE DIMENSIONI .

    21ESSA HA PERO IMPEDITO IL CONTROLLO DELLA VERIDICITA DI TALE ECCEZIONE RIFIUTANDOSI DI PRODURRE IL SUO BILANCIO , CHE LA CORTE AVEVA RICHIESTO .

    22NE CONSEGUE CHE L ' IMPUGNAZIONE DELL ' ART . 2 DELLA DECISIONE E INFONDATA E VA PURE ESSA RESPINTA .

    Decisione relativa alle spese


    SULLE SPESE

    23A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE SE LA CONTROPARTE LO RICHIEDE ;

    LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE , E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE .

    Dispositivo


    PER QUESTI MOTIVI ,

    LA CORTE

    DICHIARA E STATUISCE :

    1* IL RICORSO E RESPINTO .

    2* LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA RICORRENTE .

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