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Document 61977CC0101
Opinion of Mr Advocate General Mayras delivered on 9 March 1978. # Luigi Ganzini v Commission of the European Communities. # Case 101/77.
Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 9 marzo 1978.
Luigi Ganzini contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 101/77.
Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 9 marzo 1978.
Luigi Ganzini contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 101/77.
Raccolta della Giurisprudenza 1978 -00915
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:48
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 9 MARZO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
assunto nel 1953 dalla CECA, mediante contratto, in qualità di usciere addetto all'Ufficio pubblicazioni, nel 1956 il sig. Ganzini veniva nominato in ruolo, a norma dello Statuto allora in vigore, al grado 13 della categoria C. Veniva promosso al grado 12 (commesso aggiunto) dal 1o gennaio 1958.
Con effetto dal 26 giugno 1961, in seguito a sua richiesta corredata da certificato medico, veniva tramutato al servizio amministrazione interna in qualità di usciere addetto al ricevimento.
L'origine prima della presente causa va ricercata nel suo reinquadramento all'atto della messa in vigore dello Statuto del personale comune alle tre Comunità.
Il ricorrente veniva infatti reinquadrato — con effetto dal 1o gennaio 1962 — nella categoria D, di nuova istituzione, e nominato usciere al grado 2, 7o scatto.
Un anno dopo, la direzione generale «Amministrazione e Finanze» gli riconosceva espressamente, in considerazione della sua posizione, l'aspettativa al tramutamento o alla promozione ad un posto vacante di categoria C di suo gradimento.
Dal 1963 al 1971, in risposta a ripetute richieste di chiarimenti in merito a quello che il Ganzini continuava a considerare un declassamento «lesivo» l'amministrazione gli comunicava ogni volta ch'egli poteva essere promosso o tramutato senza concorso ad un posto di categoria C.
Ciononostante, il ricorrente rimaneva nella categoria D, e veniva promosso, il 1o novembre 1975, al grado D 1 (capogruppo-usciere).
Essendo stato poi pubblicato 1 avviso di posto vacante n. COM/726/76, relativo ad un posto di commesso (carriera C 3/C 2) presso la direzione generale IX Lussemburgo, ufficio «Spedizioni», il Ganzini presentava la candidatura a tale posto, al pari di un certo Gustave Sauvage, allora inquadrato al grado C 4.
Entrambe le candidature erano ammissibili a norma dell'art. 29, n. 1, lett. a) dello Statuto, relativo alla promozione o al tramutamento.
Previo scrutinio per merito comparativo, il Sauvage veniva però preferito al ricorrente in quanto, munito di titoli superiori, aveva dimostrato in particolare di possedere un'«esperienza più lunga e più recente di quella del sig. Ganzini nel campo della spedizione».
Questo candidato veniva per l'appunto promosso al posto vacante di commesso, con provvedimento 7 dicembre 1976.
Il modo in cui il ricorrente veniva informato dal capo divisione competente dell'insuccesso della sua candidatura è direttamente criticato nella presente causa.
La nota del capo divisione era del seguente tenore:
«J'ai l'honneur de vous informer que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pu retenir votre candidature à l'emploi à pourvoir». Il testo italiano reca: «non ha potuto accogliere alla (sic) Sua candidatura per l'impiego resosi vacante …».
Il ricorrente equivocava sul senso di questa nota e, il 1o marzo 1977, proponeva all'autorità competente, in primo luogo, una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto diretta ad ottenere la regolarizzazione della sua posizione amministrativa, prima del pensionamento, mediante la nomina al grado C 3; in secondo luogo, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, per il fatto che la sua candidatura al posto di commesso «non era stata accettata» e, quindi, era stata semplicemente respinta ».
Al reclamo non veniva risposto nel termine di quattro mesi ed è questo silenzio-rifiuto della Commissione che il Ganzini ha impugnato dinanzi a voi il 2 agosto 1977.
Solo il 29 settembre 1977 il sig. Tugendhat, membro della Commissione, rispondeva, fuori termine, al reclamo amministrativo del ricorrente ed appare, ancora una volta, tanto più deplorevole che gli uffici della Commissione abbiano omesso di rispondere tempestivamente al ricorrente in quanto, con ogni probabilità, il malinteso avrebbe potuto essere facilmente chiarito; sarebbe stato agevole, mi sembra, spiegargli che la candidatura non era stata semplicemente respinta, bensì esaminata insieme a quella di un altro dipendente secondo il procedimento contemplato dall'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto.
Il ricorrente sostiene comunque di non aver mai ricevuto la lettera firmata dal sig. Tugendhat e precisa che, anche se l'avesse ricevuta, essa sarebbe stata fuori termine, giacché il silenzio-rifiuto si era avuto il 1o luglio 1977 e il ricorso è stato proposto il 2 agosto successivo.
Pur ammettendo che, se gli fosse stata inviata per tempo una risposta espressa e chiaramente motivata, la causa non vi sarebbe stata, il ricorrente ha cura di aggiungere, nella replica, che la responsabilità del processo è della Commissione e che egli potrebbe al massimo rinunciare agli atti se la convenuta si dichiarasse disposta a pagare le spese.
Allo stato degli atti, tuttavia, dovete pronunziarvi sul ricorso.
Un primo mezzo riguarda il difetto di motivazione della decisione di non «accettare» la candidatura del ricorrente.
In realtà, come abbiamo visto, questo mezzo è infondato in fatto, giacché la decisione può essere interpretata solo nel senso che l'amministrazione non ha potuto prescegliere il candidato previo scrutinio per merito comparativo dei due concorrenti, nell'ambito del procedimento di promozione o tramutamento di cui all'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto. In altre parole, il mezzo dedotto si fonda sull'erronea interpretazione del provvedimento impugnato. Riconosco che l'amministrazione non ha fatto nulla per chiarire detto provvedimento; tuttavia, in vista delle spiegazioni che ci sono state date in seguito, devo ammettere che l'autorità che ha il potere di nomina non ha ecceduto dai suoi poteri discrezionali; la sua scelta era conforme all'interesse del servizio.
Il secondo mezzo riguarda le asserite manchevolezze dell'avviso di posto vacante. Anche qui, il ricorrente ragiona — almeno nell'atto introduttivo — come se la sua candidatura non fosse stata presa in considerazione. Ho già detto che ciò non è vero. Oltracciò, l'avviso di posto vacante possiede tutti i requisiti prescritti dallo Statuto: indica con esattezza il posto da coprire, la natura delle mansioni e le qualità richieste. Esso precisa pure che il posto va coperto, a norma dell'art. 29, mediante promozione o tramutamento.
Il terzo mezzo è basato sullo sviamento di potere. In proposito ci è stato detto che l'amministrazione ha rifiutato di esaminare se il caso del Ganzini sia diverso da quello degli altri dipendenti che erano stati anch'essi declassati al momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto e che per amore d'imparzialità ha perso di vista il suo obbligo assoluto di osservare l'art. 7, n. 1, di detto Statuto, a norma del quale solo l'interesse del servizio deve informare ogni provvedimento con cui si copre un posto vacante.
Confesso di non aver ben capito questo mezzo. L'amministrazione aveva ricevuto due sole candidature: quella del Ganzini e quella del Sauvage, che era già nella categoria C. Essa doveva unicamente — come ha fatto — procedere allo scrutinio per merito comparativo. Non vedo la ragione per cui avrebbe dovuto esaminare se la posizione del ricorrente fosse o meno diversa da quella degli altri dipendenti «declassati» in categoria D con l'entrata in vigore dello statuto comune.
D'altro canto, nulla nel fascicolo suffraga l'assunto di sviamento di potere nel senso che l'amministrazione avrebbe perso di vista l'interesse del servizio.
Ritengo, all'opposto, ch'essa vi si sia attenuta nominando il candidato che, secondo la sua esperienza, le pareva fosse il migliore dei due.
Per questi motivi, concludo proponendovi di respingere il ricorso, ponendo però tutte le spese, a norma dell'art. 69, § 2, 2o comma, del regolamento di procedura, a carico della Commissione, dato il comportamento da essa tenuto.
( 1 ) Traduzione dal francese.