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Document 61976CJ0106

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 ottobre 1977.
Francine Gelders-Deboeck contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 106/76.

Raccolta della Giurisprudenza 1977 -01623

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:151

61976J0106

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 13 OTTOBRE 1977. - FRANCINE GELDERS-DEBOECK CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 106/76.

raccolta della giurisprudenza 1977 pagina 01623
edizione speciale greca pagina 00485
edizione speciale portoghese pagina 00567


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DIPENDENTI - RETRIBUZIONE - ASSEGNI FAMILIARI - CUMULO - APPLICAZIONE DELL ' ART . 67 , N . 2 , DELLO STATUTO - CONDIZIONI

2 . DIPENDENTI - RETRIBUZIONE - STIPENDI MENSILI - CALCOLO - ERRORI E RETTIFICHE - INTERESSI DI MORA - INESIGIBILITA

Massima


1 . LA NORMA ANTICUMULO DI CUI ALL ' ART . 67 , N . 2 , DELLO STATUTO DEL PERSONALE SI APPLICA SOLO AGLI ASSEGNI NORMALI , FACENTI VIRTUALMENTE PARTE DELLA RETRIBUZIONE E DESTINATI A SOVVENIRE ALLE NECESSITA DEI LAVORATORI , NON GIA ALLA LIBERALITA CONCESSA PER MOTIVI ECCEZIONALI . IL FATTO CHE LE MODALITA DI PAGAMENTO DI TALE ASSEGNO SIANO QUASI LE STESSE DI QUELLE DEI NORMALI ASSEGNI FAMILIARI NON BASTA A FAR CONSIDERARE DETTA LIBERALITA COME UN SEMPLICE AUMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI STESSI .

2 . GLI ERRORI E LE RETTIFICHE CORRENTI CHE SI VERIFICANO NEL CALCOLO DEGLI STIPENDI NON DANNO DIRITTO AD INTERESSI DI MORA . SALVO CASI ECCEZIONALI , CIO VALE PURE QUALORA LA RETTIFICA SIA STATA EFFETTUATA IN SEGUITO AD UN RECLAMO O RICORSO .

Parti


NELLA CAUSA 106/76 ,

FRANCINE GELDERS-DEBOECK , DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CON GLI AVVOCATI MARCEL GREGOIRE E EDMOND LEBRUN , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE ,

RICORRENTE ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . GIORGIO PINCHERLE , ASSISTITO DAL SIG . ALAIN VAN SOLINGE , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE CON CUI VENIVA DISPOSTO CHE L ' ASSEGNO FAMILIARE PER FERIE E L ' ASSEGNO FAMILIARE SPECIALE VERSATI NEL BELGIO SONO DETRAIBILI DALL ' ASSEGNO STATUTARIO PER FIGLI A CARICO E VENIVANO EFFETTIVAMENTE OPERATE PER QUESTO MOTIVO TRATTENUTE SUGLI STIPENDI DELLA RICORRENTE PER I MESI DI MARZO ED AGOSTO 1976 , NONCHE L ' ANNULLAMENTO DEL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO AL RECLAMO PRESENTATO AD HOC DALLA RICORRENTE ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO 4 NOVEMBRE 1976 LA RICORRENTE HA PROPOSTO UN RICORSO AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE CON CUI E STATO DISPOSTO CHE L ' ASSEGNO FAMILIARE PER FERIE E L ' ASSEGNO FAMILIARE SPECIALE VERSATI NEL BELGIO SONO DETRAIBILI DALL ' ASSEGNO STATUTARIO PER FIGLI A CARICO , E DELLA DECISIONE CON CUI LA CONTROPARTE HA IN EFFETTI OPERATO , PER TALE MOTIVO , TRATTENUTE SUI SUOI STIPENDI DEI MESI DI MARZO E AGOSTO 1976 , NONCHE L ' ANNULLAMENTO DEL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO AL RECLAMO DA ESSA PRESENTATO IN PROPOSITIO .

2 A TERMINI DELL ' ART . 67 , N . 2 , DELLO STATUTO DEL PERSONALE , ' I FUNZIONARI CHE PERCEPISCONO GLI ASSEGNI FAMILIARI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEBBONO DICHIARARE GLI ASSEGNI DI UGUALE NATURA PROVENIENTI DA ALTRA FONTE ; QUESTI ULTIMI ASSEGNI SONO DEDOTTI DA QUELLI CORRISPOSTI A NORMA DEGLI ARTT . 1 , 2 E 3 DELL ' ALLEGATO VII ' ;

3 IL N . 1 DELLO STESSO ARTICOLO CONTEMPLA , IN QUANTO ASSEGNI FAMILIARI , UN ASSEGNO DI CAPOFAMIGLIA , UN ASSEGNO PER FIGLI A CARICO , ED UN ' INDENNITA SCOLASTICA ;

4 IL MARITO DELLA RICORRENTE , INSEGNANTE A ANDERLECHT , FRUISCE IN TALE QUALITA DI ASSEGNI FAMILIARI , TRA L ' ALTRO DELL ' ASSEGNO FAMILIARE DETTO ORDINARIO , VERSATI IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE BELGA ED E PACIFICO CHE , IN OGNI CASO , IL VERSAMENTO DELL ' ASSEGNO FAMILIARE ORDINARIO E STATO REGOLARMENTE DICHIARATO ALL ' AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA RICORRENTE E , GIUSTA L ' ART . 67 , N . 2 , DETRATTO DALL ' ASSEGNO PER FIGLI A CARICO CUI ESSA AVEVA DIRITTO IN FORZA DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE ;

5 VICEVERSA , LA RICORRENTE , RITENENDO CHE L ' ASSEGNO PER FERIE E L ' ASSEGNO FAMILIARE SPECIALI VERSATI A SUO MARITO DA PARTE DELLE AUTORITA BELGHE NON SIANO ' DI UGUALE NATURA ' DEGLI ASSEGNI DI CUI AL N . 1 DEL SUDDETTO ARTICOLO , NON HA MAI DICHIARATO IL VERSAMENTO DI DETTI ASSEGNI ;

6 ESSA SOSTIENE CHE LA DETRAZIONE DI TALI ASSEGNI , OPERATA PER LA PRIMA VOLTA NEL 1976 , NON TROVA GIUSTIFICAZIONE NEL TESTO DELL ' ART . 67 E NE CHIEDE QUINDI L ' ANNULLAMENTO .

7 LA COMMISSIONE , CONVENUTA , ASSUME DA PARTE SUA CHE GLI ASSEGNI BELGI DI CUI E CAUSA VANNO CONSIDERATI COME DESTINATI A COPRIRE GLI ONERI SPECIFICI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITA PER FIGLI A CARICO , E CHE QUINDI ESSI SONO DELLA STESSA NATURA DEGLI ASSEGNI PER FIGLI A CARICO E DELL ' INDENNITA SCOLASTICA DI CUI ALL ' ART . 67 , N . 1 ;

8 IN PARTICOLARE , L ' ASSEGNO PER FIGLI A CARICO MIRA A COPRIRE GLI ONERI INERENTI NON SOLO AL VITTO , AL VESTIARIO , E ALL ' ALLOGGIO DEI FIGLI , MA ANCHE ALL ' EDUCAZIONE , AGLI SVAGHI , NONCHE ALLE VACANZE DEGLI STESSI ;

9 E VERO CHE , IN PASSATO , TALI ASSEGNI NON VENIVANO DETRATTI , MA E ALTRETTANTO VERO CHE I RESPONSABILI DELL ' AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI HANNO , NELLA RIUNIONE DEL 5 FEBBRAIO 1976 , CONCLUSO PER L ' APPLICABILITA DELLE DISPOSIZIONI ANTICUMULO DI CUI ALL ' ART . 67 , N . 2 , DELLO STATUTO AGLI ASSEGNI BELGI DI CUI TRATTASI .

10 VA QUINDI ACCERTATO SE GLI ASSEGNI BELGI IN QUESTIONE DEBBANO ESSERE CONSIDERATI DELLA STESSA NATURA DEGLI ASSEGNI DI CUI ALL ' ART . 67 , N . 1 .

11 PER QUANTO RIGUARDA L ' ASSEGNO FAMILIARE BELGA PER FERIE , DAL FASCICOLO RISULTA CHE IL TESTO UNICO RELATIVO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER LAVORATORI SUBORDINATI ( REGIO DECRETO 19 DICEMBRE 1939 NELLA VERSIONE ULTERIORMENTE EMENDATA ) CONTEMPLA QUATTRO TIPI DI PRESTAZIONI : GLI ASSEGNI FAMILIARI , GLI ASSEGNI PER NATALITA , GLI ASSEGNI PER FERIE , E L ' ASSEGNO SOCIO-PEDAGOGICO ( CAPITOLO V , SEZIONE 1 , SEZIONE 4BIS , 4TER E 4QUATER );

12 QUANTO ALL ' ASSEGNO FAMILIARE PER FERIE , L ' ART . 73QUATER DEL SUDDETTO TESTO UNICO ENUNCIA ATTUALMENTE CHE : ' LE CASSE DI COMPENSAZIONE PER ASSEGNI FAMILIARI NONCHE LE AUTORITA E GLI ENTI PUBBLICI . . . ATTRIBUISCONO UN ASSEGNO FAMILIARE PER FERIE ; TALE ASSEGNO VIENE VERSATO NEL CORSO DEL MESE DI MAGGIO DI CIASCUN ANNO A FAVORE DEI FIGLI CHE HANNO AVUTO DIRITTO AD ASSEGNI FAMILIARI PER IL MESE D ' APRILE DELL ' ANNO PER IL QUALE ESSO VIENE ATTRIBUITO ' ;

13 LE MODALITA DI PAGAMENTO DELL ' ASSEGNO FAMILIARE PER FERIE SONO QUINDI PRESS ' A POCO IDENTICHE A QUELLE DELL ' ASSEGNO FAMILIARE MENSILE ;

14 CIONONDIMENO , NON SI PUO PER QUESTO MOTIVO CONSIDERARE DETTO ASSEGNO COME UN SEMPLICE AUMENTO DELL ' ASSEGNO FAMILIARE MENSILE ;

15 TRATTASI D ' UN ASSEGNO SPECIFICO , VERSATO UNA VOLTA L ' ANNO , AL FINE DI SOVVENIRE AGLI AUMENTI DEGLI ONERI RISULTANTI DALLE FERIE E DI FAR SI CHE COLORO I QUALI HANNO LA RESPONSABILITA DEI FIGLI SIANO POSTI IN GRADO DI FARLI PROFITTARE , NELL ' INTERESSE DELLA SALUTE E DELLA CULTURA , DEGLI SVAGHI RELATIVI ;

16 DATO CHE LO SCOPO PALESE DEL N . 2 DI DETTO ARTICOLO E QUELLO DI EVITARE CHE UNA COPPIA DI CONIUGI PERCEPISCA DUE VOLTE ASSEGNI FAMILIARI PER GLI STESSI FIGLI , NE CONSEGUE CHE SOLO GLI ASSEGNI AVENTI CARATTERISTICHE ANALOGHE E IL MEDESIMO SCOPO POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME ' DI UGUALE NATURA ' ;

17 MENTRE L ' ASSEGNO FAMILIARE BELGA , PAGATO MENSILMENTE , E IN EFFETTI PERFETTAMENTE ANALOGO ALL ' ASSEGNO PER FIGLI A CARICO CONTEMPLATO DALLO STATUTO , LA SITUAZIONE E PERCIO DIVERSA PER QUANTO RIGUARDA L ' ASSEGNO FAMILIARE PER FERIE , CHE E BEN DISTINTO DAL PRIMO ED HA UNO SCOPO SPECIFICO ;

18 LA CONVENUTA NON POTEVA QUINDI APPLICARE IL N . 2 DELL ' ART . 67 , E RELATIVAMENTE A QUESTO PUNTO IL MEZZO E FONDATO .

19 QUANTO ALL ' ASSEGNO FAMILIARE SPECIALE BELGA , DAL FASCICOLO RISULTA CHE TRATTASI DI UN ASSEGNO PAGATO NEL CORSO DEGLI ANNI 1972 , 1974 , 1975 E 1976 IN FORZA DI LEGGI O REGI DECRETI SPECIALI ADOTTATI PER UN ANNO ;

20 GIA PER QUESTO MOTIVO TALI ASSEGNI , BENCHE CALCOLATI SULLA BASE DEGLI IMPORTI MENSILI DELL ' ASSEGNO FAMILIARE ' ORDINARIO ' E PAGATI PER I FIGLI PER I QUALI QUEST ' ULTIMO ASSEGNO ERA DOVUTO , NON POSSONO ESSERE CONFUSI CON GLI ASSEGNI FAMILIARI ' ORDINARI ' AVENTI LA MEDESIMA NATURA DELL ' ASSEGNO STATUTARIO PER FIGLI A CARICO ;

21 TRATTASI INFATTI , NON GIA DI ASSEGNI NORMALI , FACENTI VIRTUALMENTE PARTE DELLA RETRIBUZIONE E DESTINATI A SOVVENIRE ALLE SPECIALI ESIGENZE DEI LAVORATORI , MA D ' UNA LIBERALITA CONCESSA PER MOTIVI ECCEZIONALI ;

22 NON SI PUO QUINDI CONCLUDERE CHE TALE ASSEGNO SPECIALE SIA DELLA STESSA NATURA DEGLI ASSEGNI DI CUI AL N . 1 DELL ' ART . 67 DELLO STATUTO ;

23 IL MEZZO FATTO VALERE IN PROPOSITO E QUINDI PURE FONDATO .

24 NE CONSEGUE CHE LE DECISIONI IMPUGNATE DEVONO ESSERE ANNULLATE .

25 LA RICORRENTE HA INOLTRE CHIESTO CHE LA COMMISSIONE SIA CONDANNATA A VERSARLE GLI IMPORTI A TORTO DETRATTI IN FORZA DELL ' ART . 67 , N . 2 , DELLO STATUTO , PIU GLI INTERESSI MORATORI AL TASSO ANNUO DELL ' 8 % .

26 L ' ERRORE COMMESSO NELL ' APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI SOPRA NON SUPERA L ' AMBITO DEGLI ERRORI E RETTIFICHE CHE INTERVENGONO DI FREQUENTE NEL CALCOLO DEGLI STIPENDI MENSILI ;

27 E NORMALE CHE SIFFATTI ERRORI , COMMESSI VUOI A FAVORE DEL DIPENDENTE INTERESSATO , VUOI A SUO SVANTAGGIO , VENGANO CORRETTI AL MOMENTO DELLA LORO SCOPERTA SENZA CHE COMUNQUE INSORGA PRETESA DI INTERESSI MORATORI ;

28 SALVO CASI ECCEZIONALI , LE RETTIFICHE OPERATE A SEGUITO DI UN RECLAMO O DI UN RICORSO NON SI DISTINGUONO DALLE RETTIFICHE CORRENTI ;

29 L ' ERRORE D ' INTERPRETAZIONE COMMESSO NELLA FATTISPECIE NON PUO VENIR CONSIDERATO GRAVE ;

30 LA DOMANDA DI INTERESSI MORATORI NON PUO QUINDI ESSERE ACCOLTA ;

31 NON E NEMMENO NECESSARIO CONDANNARE LA CONVENUTA A VERSARE ALLA RICORRENTE LE SOMME RICHIESTE , DATO CHE L ' ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI IMPUGNATE PRODUCE DI PER SE LA CONSEGUENZA CHE LA COMMISSIONE STATUIRA EX NOVO IN CONFORMITA ALLA SENTENZA PRONUNZIATA .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

32 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE ;

33 LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE E LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )

DICHIARA E STATUISCE :

1* LE DECISIONI CON CUI SONO STATI TRATTENUTI , SUGLI STIPENDI DELLA RICORRENTE PER I MESI DI MARZO E AGOSTO 1976 , GLI IMPORTI VERSATI NEL BELGIO A TITOLO DI ASSEGNO FAMILIARE PER FERIE E DI ASSEGNO FAMILIARE SPECIALE SONO ANNULLATE .

2* LA CONVENUTA E CONDANNATA ALLE SPESE DI CAUSA .

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