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Document 61976CJ0030

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 novembre 1976.
Berthold Küster contro Parlamento europeo.
Causa 30-76.

Raccolta della Giurisprudenza 1976 -01719

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:165

61976J0030

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 25 NOVEMBRE 1976. - BERTHOLD KUESTER CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - CAUSA 30/76.

raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 01719
edizione speciale greca pagina 00609
edizione speciale portoghese pagina 00673


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DIPENDENTI - RICORSO - SENTENZA DELLA CORTE - ESECUZIONE - INADEMPIENZA DELL ' ISTITUZIONE - ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA CORTE - DOMANDE - RICEVIBILITA

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 91 )

2 . DIPENDENTI - STATUTO - ATTUAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - INFORMAZIONE DEL PERSONALE - FORME

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 110 , 2* COMMA )

3 . DIPENDENTI - ATTI DELL ' AMMINISTRAZIONE - PUBBLICITA - ART . 25 DELLO STATUTO - LIMITAZIONE ALLE DECISIONI INDIVIDUALI

4 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - PROCEDIMENTO - COMMISSIONE GIUDICATRICE - OBBLIGHI - SITUAZIONE DI FATTO DI UN DIPENDENTE NON RISULTANTE DAL SUO FASCICOLO PERSONALE - PRESA IN CONSIDERAZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA

( STATUTO DEL PERSONALE , ALLEGATO III , ART . 5 )

5 . DIPENDENTI - ATTO DELL ' AMMINISTRAZIONE - MOTIVAZIONE - IMPRECISIONE - CARATTERE DECISIVO - INSUSSISTENZA - VALIDITA DEL PROCEDIMENTO

Massima


1 . E INCONTESTABILE CHE I DESTINATARI DI UNA SENTENZA DELLA CORTE CHE ANNULLA UN PROVVEDIMENTO DI UN ' ISTITUZIONE SONO DIRETTAMENTE TOCCATI DAL MODO IN CUI L ' ISTITUZIONE DA ESECUZIONE ALLA SENTENZA . ESSI SONO DUNQUE LEGITTIMATI AD ADIRE LA CORTE PER FAR RILEVARE LE EVENTUALI INADEMPIENZE DELL ' ISTITUZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO IN VIRTU DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI .

2 . L ' INFORMAZIONE DEL PERSONALE DI CUI ALL ' ART . 110 , 2* COMMA , PUO ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE COMUNICAZIONE AL COMITATO DEL PERSONALE .

3 . L ' ART . 25 DELLO STATUTO , BENCHE STABILISCA LA FORMA PER LA PUBBLICITA DELLE DECISIONI INDIVIDUALI , NON DISCIPLINA QUELLA PER LA PUBBLICITA DEGLI ATTI DI PORTATA GENERALE O RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NELL ' AMBITO DELL ' ISTITUZIONE .

4 . LA COMMISSIONE GIUDICATRICE , NELLO STENDERE L ' ELENCO DEGLI IDONEI , NON E TENUTA A PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNA SITUAZIONE DI FATTO DI UN CANDIDATO NON ANCORA RICONOSCIUTA DA UNA DECISIONE FORMALE DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , INCLUSA NEL FASCICOLO PERSONALE DELL ' INTERESSATO .

5 . L ' IMPRECISIONE DELLA MOTIVAZIONE CHE NON ABBIA CARATTERE DECISIVO NON INFICIA LA VALIDITA DELL ' ATTO IMPUGNATO .

Parti


NELLA CAUSA 30-76 ,

BERTHOLD KUSTER , DIPENDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO , RESIDENTE IN LUSSEMBURGO , CON L ' AVV . DOMICILIATARIO VICTOR BIEL , DEL FORO DI LUSSEMBURGO , 18A , RUE DES GLACIS , LUSSEMBURGO ,

RICORRENTE ,

CONTRO

PARLAMENTO EUROPEO , RAPPRESENTATO DAL SUO SEGRETARIO GENERALE HANS ROBERT NORD , IN QUALITA DI AGENTE , CON L ' AVV . DOMICILIATARIO ALEX BONN , DEL FORO DI LUSSEMBURGO , 22 , COTE D ' EICH , LUSSEMBURGO ,

CONVENUTO ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA NOMINA EFFETTUATA DAL PARLAMENTO EUROPEO CON DECISIONE 15 SETTEMBRE 1975 , ONDE OCCUPARE IL POSTO MESSO A CONCORSO COL BANDO DI CONCORSO INTERNO A/45 ,

Motivazione della sentenza


1/5 CON RICORSO PROMOSSO IL 18 MARZO 1976 , IL RICORRENTE HA CHIESTO L ' ANNULLAMENTO DELLA NOMINA DEL CANDIDATO ROGER WURTH , DECISA DAL PARLAMENTO EUROPEO IL 15 SETTEMBRE 1975 IN ESITO AL CONCORSO INTERNO A/45 . TALE NOMINA ERA STATA EFFETTUATA DAL PARLAMENTO EUROPEO PER OVVIARE ALLE CONSEGUENZE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 LUGLIO 1975 , CAUSA 77-74 ( KUSTER/PARLAMENTO EUROPEO , RACC . 1975 , PAG . 949 ), CON CUI ERA STATA ANNULLATA LA NOMINA DI GERARD KIEFFER , EFFETTUATA IL 14 FEBBRAIO 1974 IN ESITO AD UN CONCORSO INTERNO . IL RICORRENTE SOSTIENE CHE L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , IN OSSEQUIO ALLA SENTENZA DELLA CORTE , AVREBBE DOVUTO REVOCARE NON SOLO LA NOMINA DEL KIEFFER , MA ANCHE TUTTI GLI ATTI DEL CONCORSO E QUINDI BANDIRNE UNO NUOVO ONDE OCCUPARE IL POSTO VACANTE . L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , LIMITANDOSI A PROCEDERE AD UNA NUOVA NOMINA , SOSTITUENDO CIOE IL KIEFFER CON IL WURTH , SAREBBE VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE IMPONGONO GLI ARTT . 176 , 1* COMMA , DEL TRATTATO CEE E 149 , 1* COMMA , DEL TRATTATO CEEA . LA NOMINA DEL WURTH SAREBBE INOLTRE IRREGOLARE SOTTO VARI ASPETTI .

SULLA RICEVIBILITA

6/7 IL RICORRENTE ECCEPISCE L ' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO IN QUANTO IL RICORRENTE SOSTIENE CHE LA DECISIONE LITIGIOSA E STATA ADOTTATA DAL PARLAMENTO IN SPREGIO DELLA SENTENZA 77-74 DEL 10 LUGLIO 1975 . LA SENTENZA NON IMPLICHEREBBE L ' ANNULLAMENTO DELL ' INTERO CONCORSO INTERNO A/45 , MA SOLO DELL ' ATTO DI NOMINA DEL KIEFFER IN DATA 14 FEBBRAIO 1974 , TANTO CHE LA DOMANDA , SU QUESTO PUNTO , SAREBBE IN CONTRASTO CON LA PORTATA DELLA SENTENZA SUMMENZIONATA .

8/10 E INCONTESTABILE CHE I DESTINATARI DI UNA SENTENZA DELLA CORTE CHE ANNULLA UN PROVVEDIMENTO DI UN ' ISTITUZIONE SONO DIRETTAMENTE TOCCATI DAL MODO IN CUI L ' ISTITUZIONE DA ESECUZIONE ALLA SENTENZA . ESSI SONO DUNQUE LEGITTIMATI AD ADIRE LA CORTE PER FAR RILEVARE LE EVENTUALI INADEMPIENZE DELL ' ISTITUZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO IN VIRTU DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI . PER QUESTI MOTIVI IL RICORSO VA DICHIARATO RICEVIBILE .

NEL MERITO

11/12 1 . IL RICORRENTE SOSTIENE CHE IL PARLAMENTO EUROPEO , PER CONFORMARSI ALLA SENTENZA DEL 10 LUGLIO 1975 , NELLA CAUSA 77-74 , AVREBBE DOVUTO OCCUPARE IL POSTO VACANTE BANDENDO UN NUOVO CONCORSO . QUESTO SAREBBE STATO ANCOR PIU NECESSARIO DAL MOMENTO CHE LA SENTENZA DEL 10 LUGLIO 1975 , PRONUNCIANDOSI SU UN SOLO MEZZO DI RICORSO , NON AVREBBE RISOLTO NEL SUO COMPLESSO IL PROBLEMA DELLA REGOLARITA DEL CONCORSO A/45 .

13/17 NELLA SENTENZA E DETTO CHE IL RICORRENTE HA CHIESTO ALLA CORTE DI ' DICHIARARE IRREGOLARE E ILLEGITTIMA LA PROMOZIONE DECISA IN SEGUITO AL SUDDETTO CONCORSO ( A/45 ) E QUINDI ANNULLARLA ' . LA PARTE ' IN DIRITTO ' DELLA SENTENZA INIZIA CON IL RILIEVO CHE IL RICORRENTE CHIEDE ALLA CORTE ' DI ANNULLARE IL SILENZIO-RIFIUTO . . . E , DI CONSEGUENZA , DI ANNULLARE LA NOMINA DEL . . . KIEFFER ' . NEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA E DETTO : ' E ANNULLATA LA NOMINA DEL SIG . GERARD KIEFFER , EFFETTUATA IN ESITO AL CONCORSO A/45 ' . SE NE DEDUCE CHE NELLA SENTENZA SI E RITENUTO CHE LA DOMANDA PRINCIPALE TENDESSE ALL ' ANNULLAMENTO DELLA NOMINA DEL KIEFFER , MENTRE IL CONCORSO VENIVA CONSIDERATO SOLO COME L ' INEVITABILE PRECEDENTE DELL ' ATTO DI NOMINA , E CHE LA DOMANDA E STATA ACCOLTA . IL MEZZO E QUINDI INFONDATO .

18 2 . IL RICORRENTE DENUNCIA INOLTRE VARI VIZI DEGLI ATTI DEL CONCORSO A/45 , DA CUI E SCATURITA LA NOMINA IMPUGNATA , TALI DA IMPLICARE L ' ANNULLAMENTO DELLA NOMINA STESSA .

19/20 IL RICORRENTE SOSTIENE CHE LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E IRREGOLARE IN QUANTO , MENTRE I SUOI MEMBRI SONO STATI DESIGNATI DAL SEGRETARIO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN FORZA DI POTERI A LUI ALL ' UOPO DELEGATI DALL ' UFFICIO DI PRESIDENZA DELL ' ISTITUZIONE , LA DELEGA E PRIVA D ' EFFICACIA GIURIDICA IN QUANTO NON COMUNICATA AL PERSONALE NELLE FORME PRESCRITTE DALLO STATUTO . LA DELEGA SAREBBE STATA EFFICACE SOLO SE AFFISSA O PUBBLICATA COME PREVISTO DALL ' ART . 25 DELLO STATUTO .

21/22 L ' ART . 110 , 2* COMMA , DELLO STATUTO STABILISCE CHE ' TUTTE LE DISPOSIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE SONO PORTATE A CONOSCENZA DEL PERSONALE ' , SENZA TUTTAVIA PRECISARE IN QUALE FORMA TALE PUBBLICITA DEBBA EFFETTUARSI . QUANTO ALL ' ART . 25 DELLO STATUTO , TALE DISPOSIZIONE , BENCHE STABILISCA LA FORMA PER LA PUBBLICITA DELLE DECISIONI INDIVIDUALI , NON DISCIPLINA QUELLA PER LA PUBBLICITA DEGLI ATTI DI PORTATA GENERALE O RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NELL ' AMBITO DELL ' ISTITUZIONE .

23/25 LA DELEGA DI POTERI DI CUI TRATTASI IMPLICA UNA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE GENERALMENTE AMMESSA ALL ' INTERNO DELL ' ISTITUZIONE . E COMUNQUE PACIFICO CHE NE SONO STATI INFORMATI NON SOLO I DIRETTORI GENERALI DELL ' ISTITUZIONE , I PRESIDENTI DEI GRUPPI , LA SEGRETERIA E L ' UFFICIO DI CONTROLLO , MA ALTRESI IL COMITATO DEL PERSONALE , ISTITUITO A NORMA DELL ' ART . 9 DELLO STATUTO , E CHE DA QUESTA NORMA E INVESTITO DEL COMPITO DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI DEL PERSONALE PRESSO L ' ISTITUZIONE E DI ASSICURARE ' UN COLLEGAMENTO PERMANENTE TRA QUEST ' ULTIMA E IL PERSONALE ' . COSI STANDO LE COSE , LA DELEGA DI POTERI CRITICATA E GIURIDICAMENTE EFFICACE ; NON E QUINDI IL CASO DI APPURARE SE ESSA COSTITUISCA UN PROVVEDIMENTO CONTEMPLATO DALL ' ART . 110 , 2* COMMA , DELLO STATUTO .

26 IL RICORRENTE SOSTIENE POI CHE NEL PUNTEGGIO CHE GLI E STATO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NON SI E TENUTO CONTO DELL ' INTERIM DA LUI SVOLTO COME PRIMO SEGRETARIO DI COMMISSIONE DAL 1* SETTEMBRE 1973 AL 20 MAGGIO 1974 .

27/30 IL CONCORSO LITIGIOSO E INIZIATO COL BANDO 23 NOVEMBRE 1973 E SI E CONCLUSO IL 14 FEBBRAIO 1974 . NE DERIVA CHE , AL MOMENTO IN CUI E STATO COMPILATO L ' ELENCO DEGLI IDONEI IN BASE AL QUALE E STATO ADOTTATO L ' ATTO IMPUGNATO , L ' INTERIM ERA IN CORSO E NON AVEVA ANCORA COSTITUITO OGGETTO DI UNA DECISIONE DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA CHE DETERMINASSE LA POSIZIONE AMMINISTRATIVA DEL RICORRENTE AI SENSI DELL ' ART . 25 , N . 3 , DELLO STATUTO . COSI STANDO LE COSE , NON SI PUO SOSTENERE CHE LA COMMISSIONE ESAMINATRICE , NEL COMPILARE L ' ELENCO DEGLI IDONEI , AVREBBE DOVUTO TENER CONTO DI UN INTERIM CHE IN QUEL MOMENTO NON ANDAVA OLTRE LO STATO DI FATTO , NON ANCORA RICONOSCIUTO DA UNA DECISIONE FORMALE DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , INCLUSA NEL FASCICOLO PERSONALE DELL ' INTERESSATO . D ' ALTRO CANTO RISULTA DAI PARTICOLARI FORNITI DAL CONVENUTO , CHE IL RICORRENTE NON HA VALIDAMENTE CONFUTATO , CHE LA COMMISSIONE ESAMINATRICE HA ELABORATO L ' ELENCO IN QUESTIONE TENENDO EFFETTIVAMENTE CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE , IN QUEL MOMENTO , CARATTERIZZAVANO LA POSIZIONE AMMINISTRATIVA DEL RICORRENTE .

31/35 IL RICORRENTE DEDUCE ANCORA CHE LA DECISIONE IMPUGNATA , PUR RICHIAMANDOSI AI ' RISULTATI DEL CONCORSO ' , CITA L ' ART . 45 DELLO STATUTO , RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED AFFERMA ESPRESSAMENTE , NEL DISPOSITIVO , CHE IL VINCITORE DEL CONCORSO E STATO ' PROMOSSO ' AL POSTO VACANTE . PER QUESTO MOTIVO LA DECISIONE SAREBBE IRREGOLARE , IN QUANTO VIZIATA DA IMPRECISIONE O CONTRADDITTORIETA DELLA MOTIVAZIONE . LA MOTIVAZIONE SAREBBE PER DI PIU INSUFFICIENTE IN QUANTO NON VI SI FA ACCENNO DEL PARERE DELL ' UFFICIO DI PRESIDENZA , SOLLECITATO DAL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO , CIRCA LA PROPOSTA DI NOMINA DEL SIG . ROGER WURTH . DAL PROCEDIMENTO SEGUITO NELLA FATTISPECIE RISULTA CHIARAMENTE CHE LA NOMINA E CONSEGUENTE AD UN CONCORSO INTERNO E QUINDI NON VI E ALCUN DUBBIO SULLA BASE GIURIDICA DI QUESTO ATTO . DI CONSEGUENZA , L ' IMPRECISIONE RILEVATA NELLA MOTIVAZIONE , NON AVENDO CARATTERE DECISIVO , NON PUO SCALZARE LA VALIDITA DELLA DECISIONE IMPUGNATA .

36 PER QUEL CHE RIGUARDA IL MANCATO RICHIAMO , NELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE , AL PARERE DELL ' UFFICIO DI PRESIDENZA , DETTO RICHIAMO NON SI RIVELA , ALLE LUCE DELLE DIPOSIZIONI DELLO STATUTO , PRESUPPOSTO ESSENZIALE DI VALIDITA DELLA DECISIONE .

37 PER QUESTI MOTIVI IL RICORSO VA RESPINTO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

38/39 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE E IL RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE .

40 TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 70 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LE SPESE SOSTENUTE DALLA ISTITUZIONI NELLE CONTROVERSIE CON I LORO DIPENDENTI RIMANGONO A CARICO DELLE ISTITUZIONI STESSE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),

DICHIARA E STATUISCE :

1* IL RICORSO E RESPINTO .

2* CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE RISPETTIVAMENTE SOSTENUTE .

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