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Document 61976CJ0030
Judgment of the Court (First Chamber) of 25 November 1976. # Berthold Küster v European Parliament. # Case 30-76.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 novembre 1976.
Berthold Küster contro Parlamento europeo.
Causa 30-76.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 novembre 1976.
Berthold Küster contro Parlamento europeo.
Causa 30-76.
Raccolta della Giurisprudenza 1976 -01719
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:165
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 25 NOVEMBRE 1976. - BERTHOLD KUESTER CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - CAUSA 30/76.
raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 01719
edizione speciale greca pagina 00609
edizione speciale portoghese pagina 00673
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIPENDENTI - RICORSO - SENTENZA DELLA CORTE - ESECUZIONE - INADEMPIENZA DELL ' ISTITUZIONE - ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA CORTE - DOMANDE - RICEVIBILITA
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 91 )
2 . DIPENDENTI - STATUTO - ATTUAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - INFORMAZIONE DEL PERSONALE - FORME
( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 110 , 2* COMMA )
3 . DIPENDENTI - ATTI DELL ' AMMINISTRAZIONE - PUBBLICITA - ART . 25 DELLO STATUTO - LIMITAZIONE ALLE DECISIONI INDIVIDUALI
4 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - PROCEDIMENTO - COMMISSIONE GIUDICATRICE - OBBLIGHI - SITUAZIONE DI FATTO DI UN DIPENDENTE NON RISULTANTE DAL SUO FASCICOLO PERSONALE - PRESA IN CONSIDERAZIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA
( STATUTO DEL PERSONALE , ALLEGATO III , ART . 5 )
5 . DIPENDENTI - ATTO DELL ' AMMINISTRAZIONE - MOTIVAZIONE - IMPRECISIONE - CARATTERE DECISIVO - INSUSSISTENZA - VALIDITA DEL PROCEDIMENTO
1 . E INCONTESTABILE CHE I DESTINATARI DI UNA SENTENZA DELLA CORTE CHE ANNULLA UN PROVVEDIMENTO DI UN ' ISTITUZIONE SONO DIRETTAMENTE TOCCATI DAL MODO IN CUI L ' ISTITUZIONE DA ESECUZIONE ALLA SENTENZA . ESSI SONO DUNQUE LEGITTIMATI AD ADIRE LA CORTE PER FAR RILEVARE LE EVENTUALI INADEMPIENZE DELL ' ISTITUZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO IN VIRTU DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI .
2 . L ' INFORMAZIONE DEL PERSONALE DI CUI ALL ' ART . 110 , 2* COMMA , PUO ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE COMUNICAZIONE AL COMITATO DEL PERSONALE .
3 . L ' ART . 25 DELLO STATUTO , BENCHE STABILISCA LA FORMA PER LA PUBBLICITA DELLE DECISIONI INDIVIDUALI , NON DISCIPLINA QUELLA PER LA PUBBLICITA DEGLI ATTI DI PORTATA GENERALE O RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NELL ' AMBITO DELL ' ISTITUZIONE .
4 . LA COMMISSIONE GIUDICATRICE , NELLO STENDERE L ' ELENCO DEGLI IDONEI , NON E TENUTA A PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNA SITUAZIONE DI FATTO DI UN CANDIDATO NON ANCORA RICONOSCIUTA DA UNA DECISIONE FORMALE DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , INCLUSA NEL FASCICOLO PERSONALE DELL ' INTERESSATO .
5 . L ' IMPRECISIONE DELLA MOTIVAZIONE CHE NON ABBIA CARATTERE DECISIVO NON INFICIA LA VALIDITA DELL ' ATTO IMPUGNATO .
NELLA CAUSA 30-76 ,
BERTHOLD KUSTER , DIPENDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO , RESIDENTE IN LUSSEMBURGO , CON L ' AVV . DOMICILIATARIO VICTOR BIEL , DEL FORO DI LUSSEMBURGO , 18A , RUE DES GLACIS , LUSSEMBURGO ,
RICORRENTE ,
CONTRO
PARLAMENTO EUROPEO , RAPPRESENTATO DAL SUO SEGRETARIO GENERALE HANS ROBERT NORD , IN QUALITA DI AGENTE , CON L ' AVV . DOMICILIATARIO ALEX BONN , DEL FORO DI LUSSEMBURGO , 22 , COTE D ' EICH , LUSSEMBURGO ,
CONVENUTO ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA NOMINA EFFETTUATA DAL PARLAMENTO EUROPEO CON DECISIONE 15 SETTEMBRE 1975 , ONDE OCCUPARE IL POSTO MESSO A CONCORSO COL BANDO DI CONCORSO INTERNO A/45 ,
1/5 CON RICORSO PROMOSSO IL 18 MARZO 1976 , IL RICORRENTE HA CHIESTO L ' ANNULLAMENTO DELLA NOMINA DEL CANDIDATO ROGER WURTH , DECISA DAL PARLAMENTO EUROPEO IL 15 SETTEMBRE 1975 IN ESITO AL CONCORSO INTERNO A/45 . TALE NOMINA ERA STATA EFFETTUATA DAL PARLAMENTO EUROPEO PER OVVIARE ALLE CONSEGUENZE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 LUGLIO 1975 , CAUSA 77-74 ( KUSTER/PARLAMENTO EUROPEO , RACC . 1975 , PAG . 949 ), CON CUI ERA STATA ANNULLATA LA NOMINA DI GERARD KIEFFER , EFFETTUATA IL 14 FEBBRAIO 1974 IN ESITO AD UN CONCORSO INTERNO . IL RICORRENTE SOSTIENE CHE L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , IN OSSEQUIO ALLA SENTENZA DELLA CORTE , AVREBBE DOVUTO REVOCARE NON SOLO LA NOMINA DEL KIEFFER , MA ANCHE TUTTI GLI ATTI DEL CONCORSO E QUINDI BANDIRNE UNO NUOVO ONDE OCCUPARE IL POSTO VACANTE . L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , LIMITANDOSI A PROCEDERE AD UNA NUOVA NOMINA , SOSTITUENDO CIOE IL KIEFFER CON IL WURTH , SAREBBE VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE IMPONGONO GLI ARTT . 176 , 1* COMMA , DEL TRATTATO CEE E 149 , 1* COMMA , DEL TRATTATO CEEA . LA NOMINA DEL WURTH SAREBBE INOLTRE IRREGOLARE SOTTO VARI ASPETTI .
SULLA RICEVIBILITA
6/7 IL RICORRENTE ECCEPISCE L ' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO IN QUANTO IL RICORRENTE SOSTIENE CHE LA DECISIONE LITIGIOSA E STATA ADOTTATA DAL PARLAMENTO IN SPREGIO DELLA SENTENZA 77-74 DEL 10 LUGLIO 1975 . LA SENTENZA NON IMPLICHEREBBE L ' ANNULLAMENTO DELL ' INTERO CONCORSO INTERNO A/45 , MA SOLO DELL ' ATTO DI NOMINA DEL KIEFFER IN DATA 14 FEBBRAIO 1974 , TANTO CHE LA DOMANDA , SU QUESTO PUNTO , SAREBBE IN CONTRASTO CON LA PORTATA DELLA SENTENZA SUMMENZIONATA .
8/10 E INCONTESTABILE CHE I DESTINATARI DI UNA SENTENZA DELLA CORTE CHE ANNULLA UN PROVVEDIMENTO DI UN ' ISTITUZIONE SONO DIRETTAMENTE TOCCATI DAL MODO IN CUI L ' ISTITUZIONE DA ESECUZIONE ALLA SENTENZA . ESSI SONO DUNQUE LEGITTIMATI AD ADIRE LA CORTE PER FAR RILEVARE LE EVENTUALI INADEMPIENZE DELL ' ISTITUZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO IN VIRTU DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI . PER QUESTI MOTIVI IL RICORSO VA DICHIARATO RICEVIBILE .
NEL MERITO
11/12 1 . IL RICORRENTE SOSTIENE CHE IL PARLAMENTO EUROPEO , PER CONFORMARSI ALLA SENTENZA DEL 10 LUGLIO 1975 , NELLA CAUSA 77-74 , AVREBBE DOVUTO OCCUPARE IL POSTO VACANTE BANDENDO UN NUOVO CONCORSO . QUESTO SAREBBE STATO ANCOR PIU NECESSARIO DAL MOMENTO CHE LA SENTENZA DEL 10 LUGLIO 1975 , PRONUNCIANDOSI SU UN SOLO MEZZO DI RICORSO , NON AVREBBE RISOLTO NEL SUO COMPLESSO IL PROBLEMA DELLA REGOLARITA DEL CONCORSO A/45 .
13/17 NELLA SENTENZA E DETTO CHE IL RICORRENTE HA CHIESTO ALLA CORTE DI ' DICHIARARE IRREGOLARE E ILLEGITTIMA LA PROMOZIONE DECISA IN SEGUITO AL SUDDETTO CONCORSO ( A/45 ) E QUINDI ANNULLARLA ' . LA PARTE ' IN DIRITTO ' DELLA SENTENZA INIZIA CON IL RILIEVO CHE IL RICORRENTE CHIEDE ALLA CORTE ' DI ANNULLARE IL SILENZIO-RIFIUTO . . . E , DI CONSEGUENZA , DI ANNULLARE LA NOMINA DEL . . . KIEFFER ' . NEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA E DETTO : ' E ANNULLATA LA NOMINA DEL SIG . GERARD KIEFFER , EFFETTUATA IN ESITO AL CONCORSO A/45 ' . SE NE DEDUCE CHE NELLA SENTENZA SI E RITENUTO CHE LA DOMANDA PRINCIPALE TENDESSE ALL ' ANNULLAMENTO DELLA NOMINA DEL KIEFFER , MENTRE IL CONCORSO VENIVA CONSIDERATO SOLO COME L ' INEVITABILE PRECEDENTE DELL ' ATTO DI NOMINA , E CHE LA DOMANDA E STATA ACCOLTA . IL MEZZO E QUINDI INFONDATO .
18 2 . IL RICORRENTE DENUNCIA INOLTRE VARI VIZI DEGLI ATTI DEL CONCORSO A/45 , DA CUI E SCATURITA LA NOMINA IMPUGNATA , TALI DA IMPLICARE L ' ANNULLAMENTO DELLA NOMINA STESSA .
19/20 IL RICORRENTE SOSTIENE CHE LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E IRREGOLARE IN QUANTO , MENTRE I SUOI MEMBRI SONO STATI DESIGNATI DAL SEGRETARIO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN FORZA DI POTERI A LUI ALL ' UOPO DELEGATI DALL ' UFFICIO DI PRESIDENZA DELL ' ISTITUZIONE , LA DELEGA E PRIVA D ' EFFICACIA GIURIDICA IN QUANTO NON COMUNICATA AL PERSONALE NELLE FORME PRESCRITTE DALLO STATUTO . LA DELEGA SAREBBE STATA EFFICACE SOLO SE AFFISSA O PUBBLICATA COME PREVISTO DALL ' ART . 25 DELLO STATUTO .
21/22 L ' ART . 110 , 2* COMMA , DELLO STATUTO STABILISCE CHE ' TUTTE LE DISPOSIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE SONO PORTATE A CONOSCENZA DEL PERSONALE ' , SENZA TUTTAVIA PRECISARE IN QUALE FORMA TALE PUBBLICITA DEBBA EFFETTUARSI . QUANTO ALL ' ART . 25 DELLO STATUTO , TALE DISPOSIZIONE , BENCHE STABILISCA LA FORMA PER LA PUBBLICITA DELLE DECISIONI INDIVIDUALI , NON DISCIPLINA QUELLA PER LA PUBBLICITA DEGLI ATTI DI PORTATA GENERALE O RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NELL ' AMBITO DELL ' ISTITUZIONE .
23/25 LA DELEGA DI POTERI DI CUI TRATTASI IMPLICA UNA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE GENERALMENTE AMMESSA ALL ' INTERNO DELL ' ISTITUZIONE . E COMUNQUE PACIFICO CHE NE SONO STATI INFORMATI NON SOLO I DIRETTORI GENERALI DELL ' ISTITUZIONE , I PRESIDENTI DEI GRUPPI , LA SEGRETERIA E L ' UFFICIO DI CONTROLLO , MA ALTRESI IL COMITATO DEL PERSONALE , ISTITUITO A NORMA DELL ' ART . 9 DELLO STATUTO , E CHE DA QUESTA NORMA E INVESTITO DEL COMPITO DI RAPPRESENTARE GLI INTERESSI DEL PERSONALE PRESSO L ' ISTITUZIONE E DI ASSICURARE ' UN COLLEGAMENTO PERMANENTE TRA QUEST ' ULTIMA E IL PERSONALE ' . COSI STANDO LE COSE , LA DELEGA DI POTERI CRITICATA E GIURIDICAMENTE EFFICACE ; NON E QUINDI IL CASO DI APPURARE SE ESSA COSTITUISCA UN PROVVEDIMENTO CONTEMPLATO DALL ' ART . 110 , 2* COMMA , DELLO STATUTO .
26 IL RICORRENTE SOSTIENE POI CHE NEL PUNTEGGIO CHE GLI E STATO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NON SI E TENUTO CONTO DELL ' INTERIM DA LUI SVOLTO COME PRIMO SEGRETARIO DI COMMISSIONE DAL 1* SETTEMBRE 1973 AL 20 MAGGIO 1974 .
27/30 IL CONCORSO LITIGIOSO E INIZIATO COL BANDO 23 NOVEMBRE 1973 E SI E CONCLUSO IL 14 FEBBRAIO 1974 . NE DERIVA CHE , AL MOMENTO IN CUI E STATO COMPILATO L ' ELENCO DEGLI IDONEI IN BASE AL QUALE E STATO ADOTTATO L ' ATTO IMPUGNATO , L ' INTERIM ERA IN CORSO E NON AVEVA ANCORA COSTITUITO OGGETTO DI UNA DECISIONE DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA CHE DETERMINASSE LA POSIZIONE AMMINISTRATIVA DEL RICORRENTE AI SENSI DELL ' ART . 25 , N . 3 , DELLO STATUTO . COSI STANDO LE COSE , NON SI PUO SOSTENERE CHE LA COMMISSIONE ESAMINATRICE , NEL COMPILARE L ' ELENCO DEGLI IDONEI , AVREBBE DOVUTO TENER CONTO DI UN INTERIM CHE IN QUEL MOMENTO NON ANDAVA OLTRE LO STATO DI FATTO , NON ANCORA RICONOSCIUTO DA UNA DECISIONE FORMALE DELL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , INCLUSA NEL FASCICOLO PERSONALE DELL ' INTERESSATO . D ' ALTRO CANTO RISULTA DAI PARTICOLARI FORNITI DAL CONVENUTO , CHE IL RICORRENTE NON HA VALIDAMENTE CONFUTATO , CHE LA COMMISSIONE ESAMINATRICE HA ELABORATO L ' ELENCO IN QUESTIONE TENENDO EFFETTIVAMENTE CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE , IN QUEL MOMENTO , CARATTERIZZAVANO LA POSIZIONE AMMINISTRATIVA DEL RICORRENTE .
31/35 IL RICORRENTE DEDUCE ANCORA CHE LA DECISIONE IMPUGNATA , PUR RICHIAMANDOSI AI ' RISULTATI DEL CONCORSO ' , CITA L ' ART . 45 DELLO STATUTO , RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED AFFERMA ESPRESSAMENTE , NEL DISPOSITIVO , CHE IL VINCITORE DEL CONCORSO E STATO ' PROMOSSO ' AL POSTO VACANTE . PER QUESTO MOTIVO LA DECISIONE SAREBBE IRREGOLARE , IN QUANTO VIZIATA DA IMPRECISIONE O CONTRADDITTORIETA DELLA MOTIVAZIONE . LA MOTIVAZIONE SAREBBE PER DI PIU INSUFFICIENTE IN QUANTO NON VI SI FA ACCENNO DEL PARERE DELL ' UFFICIO DI PRESIDENZA , SOLLECITATO DAL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO , CIRCA LA PROPOSTA DI NOMINA DEL SIG . ROGER WURTH . DAL PROCEDIMENTO SEGUITO NELLA FATTISPECIE RISULTA CHIARAMENTE CHE LA NOMINA E CONSEGUENTE AD UN CONCORSO INTERNO E QUINDI NON VI E ALCUN DUBBIO SULLA BASE GIURIDICA DI QUESTO ATTO . DI CONSEGUENZA , L ' IMPRECISIONE RILEVATA NELLA MOTIVAZIONE , NON AVENDO CARATTERE DECISIVO , NON PUO SCALZARE LA VALIDITA DELLA DECISIONE IMPUGNATA .
36 PER QUEL CHE RIGUARDA IL MANCATO RICHIAMO , NELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE , AL PARERE DELL ' UFFICIO DI PRESIDENZA , DETTO RICHIAMO NON SI RIVELA , ALLE LUCE DELLE DIPOSIZIONI DELLO STATUTO , PRESUPPOSTO ESSENZIALE DI VALIDITA DELLA DECISIONE .
37 PER QUESTI MOTIVI IL RICORSO VA RESPINTO .
SULLE SPESE
38/39 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE E IL RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE .
40 TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 70 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LE SPESE SOSTENUTE DALLA ISTITUZIONI NELLE CONTROVERSIE CON I LORO DIPENDENTI RIMANGONO A CARICO DELLE ISTITUZIONI STESSE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
DICHIARA E STATUISCE :
1* IL RICORSO E RESPINTO .
2* CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE RISPETTIVAMENTE SOSTENUTE .