This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61976CJ0018
Judgment of the Court of 7 February 1979. # Government of the Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities. # EAGGF. # Case 18/76.
Sentenza della Corte del 7 febbraio 1979.
Governo della Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.
FEAOG.
Causa 18/76.
Sentenza della Corte del 7 febbraio 1979.
Governo della Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.
FEAOG.
Causa 18/76.
Raccolta della Giurisprudenza 1979 -00343
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:30
SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 FEBBRAIO 1979. - GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - FEAOG. - CAUSA 18/76.
raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 00343
edizione speciale greca pagina 00151
edizione speciale portoghese pagina 00155
edizione speciale spagnola pagina 00153
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - FINANZIAMENTO DA PARTE DEL FEAOG - PRINCIPI - ACCOLLO DEGLI IMPORTI VERSATI DAGLI STATI MEMBRI - PRESUPPOSTI
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 729/70 , ARTT . 2 , 3 E 8 )
2 . AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - PRINCIPI DI GESTIONE - PARITA DI TRATTAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI - INTERPRETAZIONI DIVERSE DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI - DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA - FINANZIAMENTO DA PARTE DEL FEAOG - INAMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ARTT . 39 E 40 ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 729/70 )
3 . AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - FINANZIAMENTO - IMPUTAZIONE DELLE SPESE AL FEAOG O AGLI STATI MEMBRI - OPERAZIONE EFFETTUATA NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTI
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 729/70 , ART . 5 , N . 2 , LETT . B )
4 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI - AIUTI AL LATTE MAGRO IN POLVERE DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI - MODALITA DI CORRESPONSIONE - FINALITA DI PROVA - NATURA IMPERATIVA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 986/68 ; REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 1106/68 E 332/70 )
5 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI - BURRO DI AMMASSO PUBBLICO - VENDITA PREZZO RIDOTTO PER L ' ESPORTAZIONE - TERMINE PER L ' ESPORTAZIONE - DIES A QUO - DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 1308/68 , ART . 3 )
1 . L ' APPLICAZIONE OBIETTIVAMENTE INESATTA DEL DIRITTO COMUNITARIO , FONDATA SULL ' INTERPRETAZIONE ADOTTATA IN BUONA FEDE DALLE AUTORITA NAZIONALI , NON PUO ESSERE DISCIPLINATA DALL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 729/70 , MA DEV ' ESSERE VALUTATA IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI DEGLI ARTT . 2 E 3 DELLO STESSO REGOLAMENTO , SECONDO CUI SONO FINANZIATE DAL FEAOG LE RESTITUZIONI CONCESSE E GLI INTERVENTI EFFETTUATI ' SECONDO LE NORME COMUNITARIE ' NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI ; QUESTE DISPOSIZIONI PERMETTONO ALLA COMMISSIONE DI PORRE A CARICO DEL FEAOG SOLAMENTE GLI IMPORTI CORRISPOSTI IN CONFORMITA ALLE NORME EMANATE PER I VARI SETTORI DELL ' AGRICOLTURA , LASCIANDO A CARICO DEGLI STATI MEMBRI QUALSIASI ALTRO IMPORTO , ED IN PARTICOLARE QUELLI CHE LE AUTORITA NAZIONALI ABBIANO A TORTO RITENUTO DI POTER PAGARE NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI .
2 . LA GESTIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE IN SITUAZIONE DI PARITA FRA GLI OPERATORI ECONOMICI DEGLI STATI MEMBRI OSTA A CHE LE AUTORITA NAZIONALI DI UNO STATO MEMBRO , INTERPRETANDO ESTENSIVAMENTE UNA CERTA NORMA , FAVORISCANO GLI OPERATORI DI QUESTO STATO A DANNO DI QUELLI DI ALTRI STATI MEMBRI , IN CUI VENGA SEGUITA UN ' INTERPRETAZIONE PIU RESTRITTIVA . SE FRA GLI STATI MEMBRI SI VERIFICA UNA SIFFATTA DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA , NONOSTANTE I MEZZI DISPONIBILI PER GARANTIRE L ' INTERPRETAZIONE UNIFORME DEL DIRITTO COMUNITARIO NELL ' INTERA COMUNITA , ESSA NON PUO VENIRE FINANZIATA DAL FEAOG , MA DEVE IN OGNI CASO RESTARE A CARICO DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO .
3 . DATO CHE A TUTT ' OGGI IL DIRITTO COMUNITARIO NON CONTEMPLA ALCUNO SPECIFICO PROCEDIMENTO D ' IMPUTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE A CAUSA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE ALLO SCOPO DI APPIANARE LE DIVERGENZE FRA LA COMUNITA E GLI STATI MEMBRI , LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE IN FORZA DELL ' ART . 5 , N . 2 B ) DEL REGOLAMENTO N . 729/70 IMPLICA NECESSARIAMENTE L ' IMPUTAZIONE DELLE SPESE VUOI ALLA COMMISSIONE , VUOI ALLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI .
4 . DATO CHE LO SCOPO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA RELATIVA ALLE MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEGLI AIUTI AL LATTE MAGRO IN POLVERE DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI E D ' IMPEDIRE IL DOPPIO PAGAMENTO NONCHE IL RITORNO DELLA MERCE NEL NORMALE CICLO COMMERCIALE , LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE FORMALITA DI PROVA STABILITE DA DETTA NORMATIVA S ' IMPONE A TALE SCOPO E SOPRATTUTTO PER IMPEDIRE QUALSIASI PRATICA FRAUDOLENTA VOLTA AD ELUDERE I CONTROLLI . LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI TRATTASI NON CONSENTONO QUINDI DI SOSTITUIRE ALTRI MEZZI DI PROVA A QUELLI CH ' ESSE PRESCRIVONO .
5 . IL TERMINE DI 30 GIORNI DI CUI ALL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 1308/68 , PER L ' ESPORTAZIONE NEI PAESI TERZI DEL BURRO DI AMMASSO PUBBLICO CHE SIA STATO VENDUTO A PREZZO RIDOTTO , VA CALCOLATO PARTENDO DALLA DATA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E NON DA QUELLA DELL ' USCITA DEL BURRO DAL MAGAZZINO .
NELLA CAUSA 18/76 ,
GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , RAPPRESENTATO DALL ' AVV . KONRAD REDEKER , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , 20-22 , RUE DE L ' ARSENAL
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . P . GILSDORF E DAL SIG . G . ZUR HAUSEN , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE DELL ' ISTITUZIONE , IN QUALITA DI AGENTI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE 2 DICEMBRE 1975 , N . 76/141 E N . 76/147 , RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI PRESENTATI DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER LE SPESE DEGLI ESERCIZI 1971 E 1972 FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA ( FEAOG ), SEZIONE GARANZIA ( GU N . L 27 DEL 2 . 2 . 1976 , PAGG . 3 E 15 ), NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE NON HA POSTO A CARICO DEL FEAOG LE SOMME DI 26 094 195,99 DM PER L ' ESERCIZIO 1971 E DI 13 325 660,12 DM PER L ' ESERCIZIO 1972 ,
1CON RICORSO PROPOSTO IL 16 FEBBRAIO 1976 AI SENSI DELL ' ART . 173 , 1* E 3 O COMMA , DEL TRATTATO CEE , IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA HA CHIESTO L ' ANNULLAMENTO PARZIALE DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE 2 DICEMBRE 1975 , NN . 76/141 E 76/147 , RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI PRESENTATI DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER LE SPESE DEGLI ESERCIZI 1971 E , RISPETTIVAMENTE , 1972 , FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA , SEZIONE GARANZIA ( GU N . L 27 , DEL 2 . 2 . 1976 , PAGG . 3 E 15 );
NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO , TENUTO CONTO DELLA MODIFICA APPORTATA ALLE SUDDETTE DECISIONI CON LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 28 LUGLIO 1978 , N . 78/710 ( GU N . L 238 , DEL 30 . 8 . 1978 , PAG . 25 ), LA DOMANDA E STATA RIFORMULATA NEL SENSO CHE VIENE RICHIESTO L ' ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI IN QUANTO ESSE NON PONGONO A CARICO DEL FEAOG LE SPESE EFFETTUATE DAL GOVERNO RICORRENTE PER L ' AMMONTARE DI 26 094 195,99 DM PER L ' ESERCIZIO 1971 E DI 13 325 660,12 DM PER L ' ESERCIZIO 1972 .
2GLI IMPORTI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DELLA CONTROVERSIA RISULTANO DALLA SOMMA DI VARIE VOCI , CIASCUNA DELLE QUALI RAGGRUPPA SPESE EFFETTUATE DALLE AUTORITA TEDESCHE IN ESECUZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL CAMPO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI ;
3CONTESTANDO LA LEGITTIMITA DELLE DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE , IL GOVERNO RICORRENTE SI RICHIAMA , OLTRE CHE A QUESTI SPECIFICI REGOLAMENTI , AD ALCUNE NORME GENERALI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DEL CONSGILIO 21 APRILE 1970 , N . 729/70 , RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE ( GU N . L 94 , DEL . 28 . 4 . 1970 , PAG . 13 ), ED IN PARTICOLARE ALL ' ART . 8 , N . 2 , 1* COMMA , CHE HA IL SEGUENTE TENORE :
' IN MANCANZA DI RECUPERO TOTALE , LE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLE IRREGOLARITA O NEGLIGENZE SONO SOPPORTATE DALLA COMUNITA , SALVO QUELLE RISULTANTI DA IRREGOLARITA O NEGLIGENZE IMPUTABILI ALLE AMMINISTRAZIONI O AGLI ORGANISMI DEGLI STATI MEMBRI ' ;
IL SUDDETTO GOVERNO SOSTIENE CHE QUESTA NORMA VA INTERPRETATA NEL SENSO CHE LE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELL ' INESATTA APPLICAZIONE DI NORME COMUNITARIE DA PARTE DI UN ' AUTORITA NAZIONALE DEBBONO ESSERE SOPPORTATE DALLA COMUNITA IN TUTTI I CASI IN CUI L ' INESATTEZZA NON E IMPUTABILE AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI O ENTI DELLO STATO MEMBRO IN QUESTIONE , BENSI DERIVA DA UN ' INTERPRETAZIONE CHE , PER QUANTO OBIETTIVAMENTE ERRONEA , E STATA ADOTTATA IN BUONA FEDE ;
SECONDO IL GOVERNO RICORRENTE , L ' ART . 8 , N . 2 , LA DOVE AFFERMA CHE LE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLE IRREGOLARITA O NEGLIGENZE NON IMPUTABILI AGLI STATI MEMBRI SONO SOPPORTATE DALLA COMUNITA , VUOL DIRE INFATTI CHE I SINGOLI STATI MEMBRI DOVRANNO SOPPORTARE LE CONSEGUENZE FINANZIARIE SOLTANTO NEI CASI IN CUI L ' INESATTA APPLICAZIONE DI UNA NORMA COMUNITARIA SIA DOVUTA AL COMPORTAMENTO ILLECITO DI UN ORGANO O DI UN ENTE NAZIONALE ;
4DA PARTE SUA , LA COMMISSIONE NEGA CHE L ' ART . 8 , N . 2 , SIA RILEVANTE AI FINI DELLA SOLUZIONE DELLE QUESTIONI CONTROVERSE , SOSTENENDO CHE QUESTA NORMA RIGUARDA LE IRREGOLARITA E NEGLIGENZE IMPUTABILI AI SINGOLI IN QUANTO BENEFICIARI DELLE SPESE DEL FEAOG , E PRENDE IN CONSIDERAZIONE QUELLE IMPUTABILI AGLI STATI MEMBRI SOLAMENTE NELL ' IPOTESI ECCEZIONALE CHE IRREGOLARITA O NEGLIGENZE SIANO STATE COMMESSE DA PUBBLICI DIPENDENTI CHE AGISCANO VIOLANDO I PROPRI DOVERI D ' UFFICIO ;
LA COMMISSIONE AMMETTE TUTTAVIA CHE , IN BASE AI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO , LA COMUNITA E TENUTA A SOPPORTARE LE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELL ' INESATTA APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO , QUALORA L ' INESATTEZZA SIA IMPUTABILE AD UN ' ISTITUZIONE COMUNITARIA .
5IL TESTO DELL ' ART . 8 , NELLE SUE VARIE VERSIONI LINGUISTICHE , RISULTA , ALLA LUCE DELLA SUA GENESI E DEI LAVORI PREPARATORI ( ELEMENTI SUI QUALI LE PARTI HANNO BASATO I LORO ARGOMENTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ), SOTTO VARI ASPETTI TROPPO CONTRADDITTORIO ED EQUIVOCO PER POTER FORNIRE LA SOLUZIONE DELLE QUESTIONI CONTROVERSE ;
AI FINI DELL ' INTERPRETAZIONE DELLA SUDDETTA NORMA E QUINDI OPPORTUNO CONSIDERARE IL CONTESTO ENTRO IL QUALE ESSA SI COLLOCA E LE FINALITA PERSEGUITE DALLA RELATIVA DISCIPLINA ;
6IN PROPOSITO E IMPORTANTE RILEVARE , ANZITUTTO , CHE L ' ART . 8 STABILISCE I PRINCIPI SECONDO CUI LA COMUNITA E GLI STATI MEMBRI DEBBONO ORGANIZZARE LA LOTTA CONTRO LE FRODI E LE ALTRE IRREGOLARITA RELATIVE ALLE OPERAZIONI FINANZIATE DAL FEAOG ;
ESSO CONTEMPLA TANTO MISURE INTESE AL RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE CORRISPOSTI , QUANTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARI A CARICO DEI RESPONSABILI ;
QUALORA , TUTTAVIA , IL DIRITTO COMUNITARIO VENGA APPLICATO IN MODO OBIETTIVAMENTE INESATTO , IN BASE AD UN ' INTERPRETAZIONE ADOTTATA IN BUONA FEDE DALLE AUTORITA NAZIONALI , NON SARA POSSIBILE , DI REGOLA , NE IN FORZA DEL DIRITTO COMUNITARIO , NE SECONDO LA MAGGIOR PARTE DEI SISTEMI GIURIDICI NAZIONALI , RECUPERARE GLI IMPORTI INDEBITAMENTE PAGATI , NE PROCEDERE IN SEDE AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA A CARICO DEI RESPONSABILI ;
7NE CONSEGUE CHE UNA SITUAZIONE SIFFATTA NON PUO ESSERE DISCIPLINATA DALL ' ART . 8 ; ESSA DEVE , INVECE , ESSERE VALUTATA IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI DEGLI ARTT . 2 E 3 DELLO STESSO REGOLAMENTO , SECONDO CUI SONO FINANZIATE DAL FEAOG LE RESTITUZIONI CONCESSE E GLI INTERVENTI EFFETTUATI ' SECONDO LE NORME COMUNITARIE ' NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI ;
QUESTE DISPOSIZIONI PERMETTONO ALLA COMMISSIONE DI PORRE A CARICO DEL FEAOG SOLAMENTE GLI IMPORTI CORRISPOSTI IN CONFORMITA ALLE NORME EMANATE PER I VARI SETTORI DELL ' AGRICOLTURA , LASCIANDO A CARICO DEGLI STATI MEMBRI QUALSIASI ALTRO IMPORTO , ED IN PARTICOLARE QUELLI CHE LE AUTORITA NAZIONALI ABBIANO A TORTO RITENUTO DI POTER PAGARE NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI ;
8QUESTA INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELLE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE A CARICO DEL FEAOG E IMPOSTA , INOLTRE , DALLA ' RATIO ' DEL REGOLAMENTO N . 729/70 ;
SAREBBE INFATTI IN CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEI VARI STATI MEMBRI , NELL ' AMBITO DELL ' ATTUAZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE , IL FATTO CHE LE AUTORITA NAZIONALI DI UNO STATO MEMBRO FAVORISCANO , INTERPRETANDO ESTENSIVAMENTE UNA CERTA NORMA , GLI OPERATORI DI QUESTO STATO A DANNO DI QUELLI DI ALTRI STATI MEMBRI , IN CUI VENGA SEGUITA UN ' INTERPRETAZIONE PIU RESTRITTIVA ;
SE FRA GLI STATI MEMBRI SI VERIFICA UNA SIFFATTA DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA , NONOSTANTE I MEZZI DISPONIBILI PER GARANTIRE L ' INTERPRETAZIONE UNIFORME DEL DIRITTO COMUNITARIO NELL ' INTERA COMUNITA , ESSA NON PUO VENIRE FINANZIATA DAL FEAOG , MA DEVE IN OGNI CASO RESTARE A CARICO DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO ;
9L ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 729/70 NON SI APPLICA , QUINDI , ALLE OPERAZIONI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DELLA CONTROVERSIA .
10IL GOVERNO RICORRENTE SOSTIENE INOLTRE CHE L ' IMPUTAZIONE DELLE SPESE ALLA COMUNITA O A UNO STATO MEMBRO NON PUO AVERE LUOGO IN OCCASIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANI OD ENTI NAZIONALI AI SENSI DELL ' ART . 5 , N . 2 , LETT . B ), DEL REGOLAMENTO N . 729/70 , MA DEVE INVECE ESSERE EFFETTUATA SECONDO UNO SPECIFICO PROCEDIMENTO ;
IN PROPOSITO , DETTO GOVERNO RIMANDA A UNA DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE , INSERITA NEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO IN DATA 8 DICEMBRE 1971 ;
SECONDO QUESTA DICHIARAZIONE , QUALORA RITENGA , CONTRO IL PARERE DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO , CHE LE CONSEGUENZE FINANZIARIE DI DETERMINATE IRREGOLARITA O NEGLIGENZE NON DEBBANO ESSERE SOPPORTATE DALLA COMUNITA , LA COMMISSIONE DEVE PRENDERE CONTATTO CON LO STATO MEMBRO IN QUESTIONE E PROCEDERE , POI , AD UNO SCAMBIO DI VEDUTE NELL ' AMBITO DEL COMITATO DEL FEAOG , CONFORMEMENTE ALL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 729/70 ;
INOLTRE , SECONDO LA SUDDETTA DICHIARAZIONE , LA COMMISSIONE DEVE PRESENTARE UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO IN BASE ALLE ESPERIENZE ACQUISITE E , SE DEL CASO , PROPORRE LE SOLUZIONI CHE IL CONSIGLIO DEVE ADOTTARE PER APPIANARE SIFFATTE DIVERGENZE .
11VA OSSERVATO CHE QUESTA DICHIARAZIONE E STATA EMESSA A PROPOSITO DI UN REGOLAMENTO ( 7 FEBBRAIO 1972 , N . 283 ; GU N . L 36 , DEL 10 . 2 . 1972 , PAG . 1 ) ADOTTATO IN FORZA DELL ' ART . 8 DEL REGOLAMENTO N . 729/70 , E CHE IL SUO AMBITO DI APPLICAZIONE E CIRCOSCRITTO , PERTANTO , ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLE IRREGOLARITA E NEGLIGENZE PRESE IN CONSIDERAZIONE DA QUESTO ARTICOLO , CHE E IRRILEVANTE NELLA FATTISPECIE ;
12D ' ALTRONDE , E PACIFICO CHE FINO AD OGGI IL DIRITTO COMUNITARIO NON CONTEMPLA ALCUNO SPECIFICO PROCEDIMENTO D ' IMPUTAZIONE PER APPIANARE EVENTUALI DIVERGENZE FRA LA COMUNITA E GLI STATI MEMBRI ;
LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPRENDE QUINDI , NECESSARIAMENTE , L ' IMPUTAZIONE DELLE SPESE , A CARICO DELLA COMMISSIONE O DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO ;
13DALL ' ART . 5 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 729/70 RISULTA CHE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VIENE ADOTTATA SOLO PREVIA CONSULTAZIONE DEL COMITATO DEL FONDO DI CUI ALL ' ART . 11 , SENZA CHE SI APPLICHI , CIONONDIMENO , LO SPECIALE PROCEDIMENTO DI CUI ALL ' ART . 13 ;
E PACIFICO CHE IL COMITATO DEL FONDO E STATO CONSULTATO NELLA FATTISPECIE , DOPO CHE IL GOVERNO RICORRENTE ERA STATO INFORMATO CIRCA LE VOCI CHE LA COMMISSIONE RITENEVA DI NON POTER PORRE A CARICO DEL FEAOG , E CHE ESSO AVEVA AVUTO MODO DI PRENDERE POSIZIONE IN PROPOSITO ;
DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE IL MEZZO FONDATO SULLA ASSERITA INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA STABILITA VA DISATTESO .
14SI DEVE QUINDI ACCERTARE , PER CIASCUNA DELLE VOCI CONTABILI DI CUI E CAUSA , SE LE SPESE CHE LA COMMISSIONE HA RIFIUTATO DI PORRE A CARICO DEL FEAOG SIANO STATE EFFETTUATE IN CONFORMITA ALLE NORME COMUNITARIE CHE SI APPLICANO NEL SETTORE IN QUESTIONE .
AIUTI PER IL LATTE MAGRO IN POLVERE DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE ANIMALE
15ALCUNI DEGLI IMPORTI CHE LA COMMISSIONE HA RIFIUTATO DI PORRE A CARICO DEL FEAOG CORRISPONDONO A SPESE EFFETTUATE DAL GOVERNO RICORRENTE A TITOLO DI AIUTI PER IL LATTE MAGRO IN POLVERE DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE ANIMALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 LUGLIO 1968 , N . 986 ( GU N . L 169 , DEL 18 . 7 . 1968 , PAG . 4 );
16DA QUESTO REGOLAMENTO , COME MODIFICATO DA SUCCESSIVI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO , NONCHE DAI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE RELATIVI ALLE MODALITA DI CONCESSIONE DI DETTI AIUTI , RISULTA CHE :
- L ' IMPORTO DELL ' AIUTO VIENE , DI REGOLA , CORRISPOSTO DALL ' ENTE D ' INTERVENTO DELLO STATO MEMBRO NEL CUI TERRITORIO SI TROVA L ' AZIENDA CHE HA DENATURATO IL LATTE MAGRO IN POLVERE O CHE L ' HA UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI COMPOSTI ;
- IN VIA TEMPORANEA , E CIOE FINO AL 30 GIUGNO 1971 , NEL CASO IN CUI LA POLVERE FOSSE STATA PRODOTTA IN UNO STATO MEMBRO , MA DENATURATA O UTILIZZATA IN UN ALTRO STATO MEMBRO , L ' AIUTO POTEVA ESSERE CORRISPOSTO DAL PRIMO DI QUESTI STATI ;
- IL MOMENTO DECISIVO PER LA CORRESPONSIONE DELL ' AIUTO DA PARTE DELLO STATO SPEDITORE ERA QUELLO IN CUI CIASCUNA PARTITA DI MERCE VENIVA SOTTOPOSTA A CONTROLLO NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE ;
- LA PROVA DEL FATTO CHE LO STATO DI DESTINAZIONE AVESSE EFFETTIVAMENTE SOTTOPOSTO LA MERCE A CONTROLLO POTEVA ESSERE FORNITA SOLAMENTE ESIBENDO L ' ESEMPLARE DI CONTROLLO DEL DOCUMENTO DI TRANSITO COMUNITARIO , ALCUNE CASELLE DEL QUALE DOVEVANO ESSERE COMPILATE IN MODO SPECIFICO .
17UNA DELLE VOCI CONTROVERSE RIGUARDA GLI AIUTI CORRISPOSTI DAGLI UFFICI TEDESCHI PER CERTI QUANTITATIVI DI LATTE MAGRO IN POLVERE ESPORTATI IN ITALIA , NONOSTANTE CHE QUESTI FOSSERO STATI SOTTOPOSTI A CONTROLLO , SECONDO LE INDICAZIONI FIGURANTI NELL ' ESEMPLARE DI CONTROLLO , IN DATA SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 1971 , O BENCHE L ' OSSERVANZA DEL TERMINE NON AVESSE POTUTO ESSER PROVATA CHIARAMENTE ;
18LE AUTORITA TEDESCHE HANNO MOTIVATO LA CORRESPONSIONE DELL ' AIUTO IN QUESTI CASI FACENDO RINVIO AD UNA DICHIARAZIONE DEL COMPETENTE ENTE ITALIANO , SECONDO LA QUALE ERA GIURIDICAMENTE IMPOSSIBILE , STANDO ALLE DIRETTIVE IMPARTITE AGLI UFFICI ITALIANI DAI MINISTERI INTERESSATI , CHE PARTITE LE QUALI FRUIVANO DELL ' AIUTO COMUNITARIO IN GERMANIA POTESSERO OTTENERLO ANCHE IN ITALIA ;
IL GOVERNO RICORRENTE HA RICHIAMATO INOLTRE UNA COMUNICAZIONE INVIATAGLI DALLA COMMISSIONE E SECONDO LA QUALE QUESTA NON SI SAREBBE OPPOSTA ALLA CORRESPONSIONE DELL ' AIUTO NEI CASI IN CUI , PUR IN MANCANZA DI PROVE CIRCA IL FATTO CHE LA MERCE FOSSE STATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO IN ITALIA PRIMA DEL 30 GIUGNO 1971 , I COMPETENTI ORGANI ITALIANI AVESSERO DEFINITIVAMENTE RIFIUTATO DI CORRISPONDERE L ' AIUTO ;
19IN PROPOSITO LA COMMISSIONE DICHIARA CHE , MENTRE ESSA E PRONTA AD AMMETTERE CHE LA SPESA CONTROVERSA PUO ESSERE POSTA A CARICO DEL FEAOG A TITOLO ECCEZIONALE , QUALORA LO STATO ESPORTATORE POSSA FORNIRE LA PROVA INCONTESTABILE DEL MANCATO PAGAMENTO DELLA STESSA SPESA DA PARTE DELLO STATO DESTINATARIO , CIONONDIMENO , UNA PROVA SIFFATTA , PER ESSERE VALIDA , DEVE RIFERIRSI A SINGOLI CASI BEN PRECISI , E NON PUO LIMITARSI ALL ' AFFERMAZIONE CHE IL DOPPIO PAGAMENTO ERA IMPOSSIBILE SECONDO LE NORME IN VIGORE .
20LA NORMATIVA COMUNITARIA IN QUESTO SETTORE E FORMULATA IN TERMINI CHE NON LASCIANO ALLE AUTORITA NAZIONALI ALCUNA FACOLTA DI ACCETTARE ALTRE PROVE RELATIVE AL FATTO CHE LE MERCI SONO STATE SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL PAESE DI DESTINAZIONE , DIVERSE DALLA PROVA FORMALE COSTITUITA DALL ' ESEMPLARE DI CONTROLLO DEL DOCUMENTO DI TRANSITO , DEBITAMENTE COMPILATO E TIMBRATO ;
LO SCOPO DEI REGOLAMENTI IN QUESTIONE E QUELLO DI IMPEDIRE SIA IL DOPPIO PAGAMENTO , SIA L ' EVENTUALE RITORNO DELLA MERCE NEL NORMALE CICLO COMMERCIALE ; A TALE SCOPO , E SOPRATTUTTO PER IMPEDIRE QUALSIASI PRATICA FRAUDOLENTA VOLTA AD ELUDERE I CONTROLLI , S ' IMPONE LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE FORME IN MATERIA DI PROVA ;
DI CONSEGUENZA , E COMUNQUE INCOMPATIBILE CON LE FINALITA DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA ACCETTARE , COME HANNO FATTO NELLA FATTISPECIE LE AUTORITA TEDESCHE , PROVE CHE NON RIGUARDANO , CASO PER CASO , SINGOLE PARTITE , BENSI SI LIMITANO AD AFFERMAZIONI GENERICHE SUL TENORE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE AGLI UFFICI DELLO STATO DI DESTINAZIONE ;
E DUNQUE GIUSTIFICATO IL RIFIUTO DELLA COMMISSIONE DI PORRE A CARICO DEL FEAOG LE SPESE IN QUESTIONE .
21UN ' ALTRA VOCE CONTROVERSA SI RIFERISCE AGLI AIUTI CORRISPOSTI DAGLI UFFICI TEDESCHI PER QUANTITATIVI DI LATTE MAGRO IN POLVERE ESPORTATI IN ITALIA , IN CASI NEI QUALI NON E CONTESTATA LA DATA IN CUI LA MERCE E STATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO , MA LA PROVA DI QUESTO FATTO NON E STATA FORNITA MEDIANTE L ' ESIBIZIONE DELL ' ESEMPLARE DI CONTROLLO DEL DOCUMENTO DI TRANSITO COMUNITARIO , DEBITAMENTE COMPILATO E TIMBRATO DALLE AUTORITA ITALIANE ;
LE AUTORITA TEDESCHE SOSTENGONO TUTTAVIA CHE , ESSENDO ANDATI PERDUTI GLI ESEMPLARI DI CONTROLLO , IL FATTO CHE LA MERCE SIA STATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO IN ITALIA E STATO PROVATO CON ALTRI MEZZI , COME AD ESEMPIO L ' ESIBIZIONE DI DOCUMENTI D ' ACCOMPAGNAMENTO DELLE MERCI , DI BOLLETTE DOGANALI E DI DICHIARAZIONI DELLE IMPRESE CHE HANNO CHIESTO L ' AIUTO ; A LORO AVVISO , D ' ALTRONDE , L ' EVENTUALITA DEL DOPPIO PAGAMENTO ERA ESCLUSA IN RAGIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE AGLI UFFICI COMPETENTI ITALIANI DAI MINISTERI INTERESSATI .
22LE FINALITA PERSEGUITE DALLA NORMATIVA IN QUESTIONE IMPLICANO , COME GIA SI E RILEVATO IN PRECEDENZA , LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE FORME QUANTO ALLE PROVE CUI E SUBORDINATA LA CONCESSIONE AGLI OPERATORI ECONOMICI DEI VANTAGGI FINANZIARI CONTEMPLATI NELL ' AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE ;
DUNQUE , NON E LECITO , AI SENSI DEI REGOLAMENTI IN QUESTIONE , SOSTITUIRE ALTRI MEZZI DI PROVA A QUELLI DA ESSI RICHIESTI ;
POICHE LE SPESE CONSIDERATE NON SONO DUNQUE STATE EFFETTUATE IN CONFORMITA AL DIRITTO COMUNITARIO , E GIUSTIFICATO IL RIFIUTO DELLA COMMISSIONE DI PORLE A CARICO DEL FEAOG .
AIUTI PER L ' ACQUISTO DI BURRO DA PARTE DEI BENEFICIARI DI ASSISTENZA SOCIALE
23LA COMMISSIONE HA RIFIUTATO DI PORRE A CARICO DEL FEAOG LE SOMME DI 17 930 880,40 DM PER L ' ESERCIZIO 1971 E DI 12 051 258,00 DM PER L ' ESERCIZIO 1972 , CORRISPOSTE DALLE AUTORITA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA A TITOLO DI AIUTO PER L ' ACQUISTO DI BURRO DA PARTE DEI BENEFICIARI DI ASSISTENZA SOCIALE .
24L ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 3 MARZO 1970 , N . 414/70 , CHE STABILISCE LE NORME GENERALI RELATIVE ALLE MISURE DESTINATE AD AUMENTARE L ' USO DI BURRO DA PARTE DI ALCUNE CATEGORIE DI CONSUMATORI ( GU N . L 52 DEL 6 . 3 . 1970 , PAG . 2 ), AUTORIZZAVA LA COMMISSIONE A DECIDERE CHE GLI STATI MEMBRI POTEVANO CONCEDERE AIUTI PER CONSENTIRE L ' ACQUISTO DI BURRO A PREZZO RIDOTTO DA PARTE DEI BENEFICIARI DI ASSISTENZA SOCIALE ;
IN FORZA DI QUESTA NORMA , LA COMMISSIONE ADOTTAVA LA DECISIONE 24 MARZO 1970 , N . 70/228 ( GU N . L 77 DEL 7 . 4 . 1970 , PAG . 15 ), CHE AUTORIZZAVA GLI STATI MEMBRI A CONCEDERE UN AIUTO PER CONSENTIRE AI BENEFICIARI DI ASSISTENZA SOCIALE DI ACQUISTARE 0,500 KG DI BURRO AL MESE A PREZZO RIDOTTO , PRESENTANDO UN ' BUONO INDIVIDUALIZZATO ' ;
IL PERIODO DI VIGENZA DEL REGOLAMENTO N . 414/70 , INIZIALMENTE LIMITATO ALL ' ANNO 1970 , VENIVA PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 1971 DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 DICEMBRE 1970 , N . 2550/70 ( GU N . L 275 , DEL 19 . 12 . 1970 , PAG . 1 );
LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE N . 70/228 , LA CUI DURATA NON ERA STATA LIMITATA NEL TEMPO CON UNA NORMA ESPRESSA , RIMANEVA IN VIGORE FINO A QUANDO VENIVA ABROGATA , CON EFFETTO DAL 1* MAGGIO 1971 , CON LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 30 MARZO 1971 , N . 71/166 ( GU N . L 88 DEL 20 . 4 . 1971 , PAG . 14 );
25IL GOVERNO RICORRENTE , IN FORZA DI QUESTO PROVVEDIMENTO , FACEVA DISTRIBUIRE , TRAMITE GLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA SOCIALE , UNA SOLA VOLTA ALL ' INIZIO DI CIASCUNO DEGLI ANNI 1970 E 1971 , I BUONI RELATIVI A TUTTI I MESI DELL ' ANNO , ONDE EVITARE L ' ECCESSIVO AUMENTO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE , GIA NOTEVOLI , CHE SAREBBE STATO PROVOCATO DALLA CONSEGNA DI BUONI VALIDI PER PERIODI PIU BREVI ;
SEMBRA CHE IL GOVERNO RICORRENTE ABBIA SOTTOPOSTO LA SCELTA DI QUESTO SISTEMA ALLA COMMISSIONE , LA QUALE NON AVREBBE SOLLEVATO OBIEZIONI .
26LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE IL GOVERNO TEDESCO , CONTINUANDO A CORRISPONDERE AIUTI ANCHE PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI DOPO IL 30 APRILE 1971 , HA ECCEDUTO I LIMITI POSTI DALLE NORME IN QUESTIONE ;
IL GOVERNO TEDESCO , DA PARTE SUA , SOSTIENE CHE IL SISTEMA DA ESSO ADOTTATO PER LA DISTRIBUZIONE DEI DETTI BUONI AVEVA CREATO , A FAVORE DEI POSSESSORI DI QUESTI , UNA SITUAZIONE GIURIDICAMENTE PROTETTA , CUI IL GOVERNO NON POTEVA POR FINE ANZITEMPO ;
27SI PONE , PERTANTO , LA QUESTIONE DEL SE LE NORME DI CUI TRATTASI VADANO INTERPRETATE NEL SENSO CHE ESSE PERMETTEVANO AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE COME QUELLO SCELTO DAL GOVERNO RICORRENTE ;
IN PROPOSITO SI DEVE RILEVARE CHE IL REGOLAMENTO N . 414/70 E LA DECISIONE N . 70/228 LASCIANO AGLI STATI MEMBRI AMPIA LIBERTA QUANTO ALLA SCELTA DEI MEZZI E DELLE MODALITA AMMINISTRATIVE PER L ' ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN QUESTIONE ;
BENCHE CERTE NORME FOSSERO INTESE A PREVENIRE GLI ABUSI ED A GARANTIRE CHE L ' AIUTO VENISSE CORRISPOSTO SOLAMENTE PER GLI ACQUISTI PER I QUALI ESSO ERA STATO DISPOSTO , NON ESISTEVA INVECE ALCUNA NORMA CHE FACESSE SALVA LA POSSIBILITA DI PORRE TERMINE ALLA CORRESPONSIONE DELL ' AIUTO PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI VIGENZA DEL REGOLAMENTO N . 414/70 ;
28DATO CHE LA DECISIONE N . 70/228 IMPONEVA AGLI STATI MEMBRI , PER LA DISTRIBUZIONE DELL ' AIUTO , UN SISTEMA BASATO SU BUONI INDIVIDUALI , CHE IL GOVERNO RICORRENTE ADOTTAVA TALE SISTEMA DAPPRIMA PER IL PERIODO CHE ANDAVA SINO ALLA FINE DEL 1970 , E , INFINE , CHE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE RIMANEVA IN VIGORE , SENZA MODIFICHE , A TEMPO INDETERMINATO , DOPO LA PROROGA DEL REGOLAMENTO DI AUTORIZZAZIONE , PER UN PERIODO CHE SCADEVA ALLA FINE DEL 1971 , NON SI PUO RITENERE , CONSIDERATA ANCHE LA PARTICOLARE NATURA DEL PROVVEDIMENTO IN QUESTIONE , CHE IL GOVERNO RICORRENTE , PER AVER MANTENUTO IN VIGORE IL SISTEMA INIZIALMENTE ADOTTATO SENZA FAR SALVA LA POSSIBILITA DI POR FINE ALL ' OPERAZIONE NEL CORSO DELL ' ANNO , ABBIA SUPERATO I LIMITI DELLA COMPETENZA SPETTANTEGLI PER L ' ATTUAZIONE , NEL PROPRIO TERRITORIO , DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ;
LE DECISIONI IMPUGNATE VANNO QUINDI ANNULLATE NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE HA RIFIUTATO DI PORRE A CARICO DEL FEAOG GLI IMPORTI CONTROVERSI , CORRISPOSTI DAL GOVERNO RICORRENTE A TITOLO DI AIUTO PER L ' ACQUISTO DI BURRO DA PARTE DEI BENEFICIARI DI ASSISTENZA SOCIALE .
VENDITA A PREZZO RIDOTTO DI BURRO DI AMMASSO PUBBLICO PER L ' ESPORTAZIONE
29ALCUNI DEGLI IMPORTI CHE LA COMMISSIONE HA RIFIUTATO DI PORRE A CARICO DEL FEAOG CORRISPONDONO A SPESE EFFETTUATE DAL GOVERNO RICORRENTE PER LA VENDITA A PREZZO RIDOTTO DI BURRO DI AMMASSO PUBBLICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 28 AGOSTO 1968 , N . 1308 ( GU N . L 214 , DEL 29 . 8 . 1968 , PAG . 10 ).
30A NORMA DELL ' ART . 3 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO , IL BURRO CHE COSTITUISCE OGGETTO DI QUESTA OPERAZIONE DOVEVA VENIRE ESPORTATO ENTRO 30 GIORNI ' DALLA VENDITA ' DA PARTE DELL ' ENTE D ' INTERVENTO , CONDIZIONE LA CUI OSSERVANZA ERA GARANTITA DAL DEPOSITO DI UNA CAUZIONE AI SENSI DELL ' ART . 4 ;
IL REGOLAMENTO N . 1308/68 VENIVA ABROGATO DALL ' ART . 5 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 18 SETTEMBRE 1970 , N . 1893 , RELATIVO ALLA VENDITA DI BURRO DI AMMASSO PUBBLICO ( GU N . L 208 , DEL 19 . 9 . 1970 , PAG . 13 ), PUR CONTINUANDO AD APPLICARSI AL BURRO VENDUTO IN CONFORMITA A QUANTO DA ESSO DISPOSTO ;
31IL GOVERNO RICORRENTE SOSTIENE CHE SI APPLICA IL PREZZO RIDOTTO E SONO SODDISFATTE LE CONDIZIONI DELL ' ART . 3 , QUALORA IL CONTRATTO DI ACQUISTO SIA STATO CONCLUSO SOTTO L ' IMPERO DEL REGOLAMENTO ABROGATO ED IL BURRO SIA STATO ESPORTATO ENTRO 30 GIORNI DALL ' USCITA DAL MAGAZZINO , QUAND ' ANCHE QUESTA ABBIA AVUTO LUOGO DOPO IL 22 SETTEMBRE 1970 , DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 1893/70 ;
LA COMMISSIONE , AL CONTRARIO , RITIENE CHE IL TERMINE DI 30 GIORNI DI CUI ALL ' ART . 3 DEBBA VENIRE CALCOLATO A PARTIRE DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISTO , E NON A PARTIRE DALL ' USCITA DEL BURRO DAL MAGAZZINO ;
A SOSTEGNO DELLA PROPRIA INTERPRETAZIONE , IL GOVERNO RICORRENTE HA SOSTENUTO , IN PARTICOLARE , CHE SOLAMENTE QUESTA INTERPRETAZIONE FA SI CHE POSSANO FRUIRE DELLA RIDUZIONE DI PREZZO ANCHE LE VENDITE A TERMINE E QUELLE DESTINATE AD ESSERE ESEGUITE IN PERIODI DI TEMPO ABBASTANZA LUNGHI , SENZA , D ' ALTRA PARTE , DARE ADITO AD ABUSI , IN QUANTO L ' UTILIZZAZIONE DEL BURRO IN MODO NON CONFORME A QUELLO STABILITO DAL REGOLAMENTO NON PUO VERIFICARSI FINTANTOCHE IL PRODOTTO SI TROVA ANCORA NEL MAGAZZINO DELL ' ENTE D ' INTERVENTO .
32TUTTAVIA , IN BASE AL CONTESTO DEL REGOLAMENTO IN QUESTIONE , NULLA PERMETTE DI ATTRIBUIRE AL TERMINE ' VENDITA ' , ADOPERATO NELL ' ART . 3 , UN SIGNIFICATO DIVERSO DA QUELLO CHE DETTO TERMINE HA NEL LINGUAGGIO GIURIDICO CORRENTE E CHE , D ' ALTRONDE , CORRISPONDE AL SIGNIFICATO DI QUESTO TERMINE IN ALTRE NORME DEL REGOLAMENTO ;
IL TERMINE DI 30 GIORNI , DI CUI ALL ' ART . 3 , DEVE PERCIO ESSERE CALCOLATO PARTENDO DALLA DATA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E NON DA QUELLA DELL ' USCITA DEL BURRO DAL MAGAZZINO ;
POICHE LE SPESE CONSIDERATE A QUESTO TITOLO NON SONO STATE EFFETTUATE IN CONFORMITA AL DIRITTO COMUNITARIO , E GIUSTIFICATO IL RIFIUTO , DA PARTE DELLA COMMISSIONE , DI PORLE A CARICO DEL FEAOG .
RIACQUISTO DEL BURRO VENDUTO A PREZZO RIDOTTO E DESTINATO AD ESSERE TRASFORMATO IN BURRO CONCENTRATO
33ALCUNI DEGLI IMPORTI CHE LA COMMISSIONE HA RIFIUTATO DI PORRE A CARICO DEL FEAOG RIGUARDANO SPESE EFFETTUATE DAL GOVERNO RICORRENTE PER IL RIACQUISTO DI BURRO DI AMMASSO PUBBLICO VENDUTO A PREZZO RIDOTTO IN FORZA DI UNA DECISIONE DELLA COMMISSIONE IN DATA 17 DICEMBRE 1968 .
34L ' ART . 6 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 27 GIUGNO 1968 , N . 804 , RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( GU N . L 148 , DEL 28 . 6 . 1968 , PAG . 3 ) STABILISCE CHE POSSONO ESSERE ADOTTATE MISURE PARTICOLARI PER IL BURRO DI AMMASSO PUBBLICO CHE NON POSSA ESSERE SMALTITO A CONDIZIONI NORMALI ;
IN FORZA DI QUESTA NORMA , LA COMMISSIONE , CON DECISIONE 17 DICEMBRE 1968 , HA AUTORIZZATO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA A VENDERE A PREZZO RIDOTTO BURRO DI AMMASSO PUBBLICO SOTTO FORMA DI BURRO ' CONCENTRATO ' , ALLA CONDIZIONE , FRA L ' ALTRO , CHE LE AUTORITA TEDESCHE ADOTTASSERO TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER GARANTIRE CHE IL PRODOTTO FOSSE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE PER IL CONSUMO DIRETTO , SENZA PREVIA TRASFORMAZIONE ;
35AVENDO COMUNICATO ALLA COMMISSIONE DI NON ESSERE PIU IN GRADO DI GARANTIRE L ' INTEGRALE OSSERVANZA DI QUESTA CONDIZIONE PER ALCUNI QUANTITATIVI DI BURRO CHE ERANO STATI VENDUTI NEL 1970 , MA NON ERANO GIUNTI ALLA FASE DEL COMMERCIO AL MINUTO , IL GOVERNO TEDESCO VENIVA AUTORIZZATO , CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE 19 AGOSTO 1971 , A CONCORDARE CON GLI ACQUIRENTI LA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI VENDITA ;
QUALE CONTROPARTITA PER LA RETROCESSIONE DEL BURRO , L ' ENTE D ' INTERVENTO DOVEVA RIMBORSARE ALL ' ACQUIRENTE IL PREZZO D ' ACQUISTO E CORRISPONDERGLI UN ' INDENNITA FORFETTARIA DESTINATA A COPRIRE LE SPESE DI MAGAZZINAGGIO SOSTENUTE ;
L ' ENTE TEDESCO D ' INTERVENTO , TUTTAVIA , RIACQUISTAVA IL BURRO AD UN PREZZO PIU ELEVATO DI QUELLO INIZIALE E , INOLTRE , RIMBORSAVA CERTE SPESE NON PREVISTE DALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE , E CIOE LA PERDITA D ' INTERESSI SUBITA DAGLI ACQUIRENTI ;
36IL GOVERNO RICORRENTE SOSTIENE CHE LA COMMISSIONE DEVE PORRE A CARICO DEL FEAOG L ' INTERO IMPORTO DELLE SPESE EFFETTUATE , COME PURE GLI EFFETTIVI COSTI DI TRASFORMAZIONE DEL BURRO VENDUTO , ANZICHE LIMITARSI AGLI IMPORTI FORFETTARI , FISSATI , PER LE SPESE DI PERMANENZA IN MAGAZZINO E QUELLE DI TRASFORMAZIONE SOSTENUTE DALL ' ENTE D ' INTERVENTO IN RAGIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI A NORMA DELL ' ART . 6 , N . 3 , DEL REGOLAMENTO N . 804/68 , AI SENSI DELL ' ART . 4 , N . 1 , LETT . F ) ED H ), DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 10 NOVEMBRE 1970 , N . 2306 , RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D ' INTERVENTO NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( GU N . L 249 DEL 17 . 11 . 1970 , PAG . 4 );
IL DETTO GOVERNO SOSTIENE INFATTI CHE , VISTE LE CIRCOSTANZE DEL CASO , VA RITENUTO CH ' ESSO ABBIA AGITO NELL ' INTERESSE DELLA COMUNITA , SECONDO I PRINCIPI DELLA GESTIONE D ' AFFARI SENZA MANDATO , E CHE , INOLTRE , LA COMMISSIONE , PRIMA DI STABILIRE GLI IMPORTI FORFETTARI AD UN LIVELLO CHE NON TENEVA CONTO DEI COSTI EFFETTIVI DELL ' OPERAZIONE , ERA VENUTA A CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO SEGUITO DALL ' ENTE D ' INTERVENTO .
37TUTTAVIA , NESSUNO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI DAL GOVERNO RICORRENTE E ATTO A GIUSTIFICARE UNA DEROGA A QUANTO TASSATIVAMENTE DISPOSTO DALL ' ART . 4 , N . 1 , LETTERE F ) ED H ), DEL REGOLAMENTO N . 2306/70 , IN BASE AL QUALE POSSONO ESSERE POSTI A CARICO DEL FEAOG SOLO GLI IMPORTI FORFETTARI , E NON I COSTI EFFETTIVI EVENTUALMENTE SUPERIORI ;
DI CONSEGUENZA , GIACCHE LE SPESE CONSIDERATE SOTTO QUESTA VOCE NON SONO STATE EFFETTUATE IN CONFORMITA AL DIRITTO COMUNITARIO , E GIUSTIFICATO IL RIFIUTO DELLA COMMISSIONE DI PORLE A CARICO DEL FEAOG .
SPESE DI POLVERIZZAZIONE E DI RICONFEZIONAMENTO DELLO ZUCCHERO
38ALCUNI DEGLI IMPORTI CHE LA COMMISSIONE HA RIFIUTATO DI PORRE A CARICO DEL FEAOG CORRISPONDONO A SPESE CHE IL GOVERNO RICORRENTE HA SOSTENUTO PER LA POLVERIZZAZIONE E IL RICONFEZIONAMENTO DELLO ZUCCHERO VENDUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 4 MAGGIO 1970 , N . 822 , RELATIVO AD UNA GARA PERMANENTE PER LA VENDITA DI ZUCCHERO BIANCO DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE ANIMALE E DETENUTO DALL ' ORGANISMO D ' INTERVENTO TEDESCO ( GU N . L 98 , DEL . 5 . 5 . 1970 , PAG . 7 ).
39LA POLVERIZZAZIONE DI CERTI QUANTITATIVI DI ZUCCHERO AGGLOMERATOSI DURANTE LA PERMANENZA IN MAGAZZINO VENIVA EFFETTUATA DALLE AUTORITA TEDESCHE ALLO SCOPO DI ADEGUARSI ALLA CONDIZIONE CHE LO ZUCCHERO FOSSE ' FACILMENTE SCORREVOLE ' , COME STABILITO , PER LO ZUCCHERO POSTO IN GARA , DALL ' ART . 6 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO ;
IL COSTO DI QUESTE OPERAZIONI VENIVA DETRATTO , DAL GOVERNO RICORRENTE , DALL ' IMPORTO TOTALE DEL RICAVO DELLE VENDITE , ISCRITTO - AI SENSI DELL ' ART . 4 , N . 2 , LETT . A ), DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 NOVEMBRE 1969 , N . 2334 , RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D ' INTERVENTO SUL MERCATO INTERNO NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ( GU N . L 298 , DEL 27 . 11 . 1979 , PAG . 1 ) - ALL ' ATTIVO DEL CONTO TENUTO DALL ' ENTE D ' INTERVENTO AI FINI DEL CALCOLO DELLE PERDITE NETTE IMPUTABILI AL FEAOG AI SENSI DELL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO .
40L ' ART . 4 , N . 1 , ELENCA GLI ELEMENTI DI CUI IL CONTO E ADDEBITATO E L ' ART . 4 , N . 2 , GLI ELEMENTI DI CUI QUESTO E ACCREDITATO ;
LA VOCE DEFINITA AL N . 2 , LETT . A ), COME ' L ' AMMONTARE TOTALE DELLE ENTRATE OTTENUTE CON LE VENDITE EFFETTUATE . . . ' DEVE ESSERE INTESO NEL SENSO DELL ' IMPORTO LORDO , SENZA DETRAZIONE DELLE SPESE DI VENDITA ;
FRA GLI ELEMENTI DI CUI IL CONTO PUO ESSERE ADDEBITATO AI SENSI DEL N . 1 NON FIGURANO COSTI COME QUELLI DI CUI TRATTASI ;
L ' ELENCO DEGLI ELEMENTI CHE POSSONO ESSERE POSTI , A QUESTO TITOLO , A CARICO DEL FEAOG DEV ' ESSERE CONSIDERATO TASSATIVO ;
41STANDO COSI LE COSE , NON E NECESSARIO ACCERTARE SE IL FATTO CHE LO ZUCCHERO SI SIA AGGLOMERATO , FATTO CHE RENDEVA NECESSARIA LA POLVERIZZAZIONE , FOSSE DOVUTO A INADEGUATE CONDIZIONI DI DEPOSITO IN MAGAZZINO , COME SOSTIENE LA COMMISSIONE , NE SE LA NORMATIVA COMUNITARIA FOSSE LACUNOSA IN QUANTO NON PREVEDEVA ESPRESSAMENTE LE SPESE DI CUI TRATTASI , COME SOSTIENE INVECE IL GOVERNO RICORRENTE ;
42DI CONSEGUENZA , E GIUSTIFICATO IL RIFIUTO DELLA COMMISSIONE DI PORRE A CARICO DEL FEAOG LE SPESE CONSIDERATE A QUESTO TITOLO .
SULLE SPESE
43AI SENSI DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE SE NE E STATA FATTA DOMANDA ;
AI SENSI DEL PAR 3 DELLO STESSO ARTICOLO , SE LE PARTI SOCCOMBONO RISPETTIVAMENTE SU UNO O PIU CAPI , OVVERO PER MOTIVI ECCEZIONALI , LA CORTE PUO COMPENSARE IN TUTTO OD IN PARTE LE SPESE .
44LA COMMISSIONE E RIMASTA SOCCOMBENTE SU UNO DEI CAPI DELLA DOMANDA , MENTRE IL GOVERNO RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE SUGLI ALTRI CAPI ;
DI CONSEGUENZA , IL GOVERNO RICORRENTE DEVE SOPPORTARE LE PROPRIE SPESE E TRE QUARTI DI QUELLE DELLA COMMISSIONE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE N . 76/141 E N . 76/147 , RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI PRESENTATI DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER LE SPESE DEGLI ESERCIZI 1971 E 1972 FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA , SEZIONE GARANZIA , SONO ANNULLATE NELLA PARTE IN CUI GLI IMPORTI DI 17 930 880,40 DM E , RISPETTIVAMENTE , 12 051 258,00 DM NON SONO STATI POSTI A CARICO DEL FONDO .
2* PER IL RESTO , IL RICORSO E RESPINTO .
3* IL GOVERNO RICORRENTE E CONDANNATO A SOSTENERE LE PROPRIE SPESE E TRE QUARTI DI QUELLE DELLA COMMISSIONE .