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Document 61976CJ0015
Judgment of the Court of 7 February 1979. # French Government v Commission of the European Communities. # EAGGF. # Joined cases 15 and 16/76.
Sentenza della Corte del 7 febbraio 1979.
Governo francese contro Commissione delle Comunità europee.
FEAOG.
Cause riunite 15 e 16/76.
Sentenza della Corte del 7 febbraio 1979.
Governo francese contro Commissione delle Comunità europee.
FEAOG.
Cause riunite 15 e 16/76.
Raccolta della Giurisprudenza 1979 -00321
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:29
SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 FEBBRAIO 1979. - GOVERNO FRANCESE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - FEAOG. - CAUSE RIUNITE 15 E 16/76.
raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 00321
edizione speciale greca pagina 00141
edizione speciale portoghese pagina 00145
edizione speciale svedese pagina 00287
edizione speciale finlandese pagina 00311
edizione speciale spagnola pagina 00141
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - ATTO IMPUGNATO - SINDACATO DI LEGITTIMITA - CRITERI
( TRATTATO CEE , ART . 173 )
2 . PROCEDIMENTO PER TRASGRESSIONE DEGLI STATI MEMBRI - OGGETTO - ACCERTAMENTO DELLA TRASGRESSIONE - RINUNZIA DELLA COMMISSIONE A DARE SEGUITO AL PROCEDIMENTO - RICONOSCIMENTO DELLA LICEITA DEL COMPORTAMENTO CRITICATO - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CEE , ART . 169 )
3 . AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - FINANZIAMENTO DA PARTE DEL FEAOG - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTI - OGGETTO - POTERI DELLA COMMISSIONE - LIMITI
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 729/70 , ART . 5 , N . 2 B ))
4 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - AIUTI - CORRESPONSIONE IN SPREGIO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - INOSSERVANZA DELLE FORMALITA DI PROVA - CONSEGUENZE - ACCOLLO DA PARTE DEL FEAOG - INAMMISSIBILITA - REGOLARIZZAZIONE A POSTERIORI - EFFETTI
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 729/70 , ART . 5 , N . 2 B ))
5 . DIRITTO COMUNITARIO - APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI - PROVVEDIMENTI UNILATERALI DISCRIMINATORI - INAMMISSIBILITA
1 . NELL ' AMBITO DEL RICORSO D ' ANNULLAMENTO AI SENSI DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO , LA LEGITTIMITA DELL ' ATTO IMPUGNATO DEVE ESSERE VALUTATA IN BASE ALLA SITUAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO ESISTENTE AL MOMENTO IN CUI L ' ATTO E STATO ADOTTATO .
2 . IL PROCEDIMENTO PER TRASGRESSIONE , AI SENSI DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO , HA LO SCOPO DI FAR ACCERTARE E FAR CESSARE IL COMPORTAMENTO DI UNO STATO MEMBRO CHE SIA IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO , E LA COMMISSIONE E LIBERA , QUALORA LO STATO MEMBRO PONGA FINE ALL ' INFRAZIONE , DI RINUNZIARE A DARE SEGUITO AL PROCEDIMENTO , SENZA CHE , TUTTAVIA , TALE RINUNZIA IMPLICHI IL RICONOSCIMENTO DELLA LICEITA DEL COMPORTAMENTO CRITICATO .
3 . IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTI PRESENTATI DAGLI STATI MEMBRI PER LE SPESE FINANZIATE DAL FEAOG HA LO SCOPO , NELLO STATO ATTUALE DEL DIRITTO COMUNITARIO , DI ACCERTARE NON SOLTANTO IL CARATTERE EFFETTIVO E LA REGOLARITA DELLE SPESE , MA ANCHE LA CORRETTA RIPARTIZIONE , FRA GLI STATI MEMBRI E LA COMUNITA DEGLI ONERI FINANZIARI CONNESSI ALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE , E LA COMMISSIONE NON DISPONE , AL RIGUARDO , DI ALCUN POTERE DISCREZIONALE CHE LE CONSENTA DI DEROGARE ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI .
4 . NEI CASI IN CUI LA DISCIPLINA COMUNITARIA DEI MERCATI AGRICOLI SUBORDINA LA CORRESPONSIONE DELL ' AIUTO AL FATTO CHE AL MOMENTO DEL PAGAMENTO SIANO STATE OSSERVATE TALUNE FORMALITA DI PROVE , L ' AIUTO CORRISPOSTO NON TENENDO CONTO DI TALE CONDIZIONE NON E CONFORME AL DIRITTO COMUNITARIO E LA RELATIVA SPESA NON PUO , QUINDI , IN LINEA DI PRINCIPIO , ESSERE POSTA A CARICO DEL FEAOG IN OCCASIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI PER L ' ESERCIZIO CONSIDERATO , SALVA RESTANDO LA FACOLTA DELLA COMMISSIONE DI TENER CONTO , NEL CORSO DI UN ALTRO ESERCIZIO , DELLA SUCCESSIVA ESIBIZIONE DELLA PROVA RICHIESTA .
5 . IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA , GLI STATI MEMBRI NON POSSONO ADOTTARE UNILATERALMENTE PROVVEDIMENTI COMPLEMENTARI ATTI A COMPROMETTERE LA PARITA DI TRATTAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELL ' INTERA COMUNITA E AD ALTERARE IN TAL MODO LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA FRA GLI STATI MEMBRI .
NELLE CAUSE RIUNITE 15 E 16/76 ,
GOVERNO FRANCESE , RAPPRESENTATO DAL SIG . GUY LADREIT DE LACHARRIERE , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO L ' AMBASCIATA DI FRANCIA , 2 , RUE BERTHOLET ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAI SUOI CONSIGLIERI GIURIDICI SIGG . JEAN AMPHOUX E GOTZ ZUR HAUSEN ( PER LA CAUSA 15/76 ) E BERNARD PAULIN E GIULIANO MARENCO ( PER LA CAUSA 16/76 ), IN QUALITA DI AGENTI , E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO MARIO CERVINO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE 2 DICEMBRE 1975 , N . 76/142/CEE E 76/148/CEE , RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI PRESENTATI DALLA REPUBBLICA FRANCESE PER LE SPESE DEGLI ESERCIZI 1971 E 1972 FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA ( FEAOG ), SEZIONE GARANZIA ( GU N . L 27 DEL 2 . 2 . 1976 , PAGG . 5 E 17 ), NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE NON HA POSTO A CARICO DEL FEAOG LE SOMME DI 1 240 514 FF E 72 590 447 , 69 FF RIGUARDANTI L ' AIUTO AL LATTE MAGRO IN POLVERE DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE ANIMALE ED ESPORTATO IN ITALIA E , RISPETTIVAMENTE , LA DISTILLAZIONE DEI VINI DA TAVOLA ,
1CON DUE RICORSI PROPOSTI IL 13 FEBBRAIO 1976 , IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE HA CHIESTO , AI SENSI DELL ' ART . 173 , 1* E 3* COMMA , DEL TRATTATO CEE , L ' ANNULLAMENTO PARZIALE DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE 2 DICEMBRE 1975 , N . 76/142 E N . 76/148 , RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI PER LE SPESE DELL ' ESERCIZIO 1972 FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA ( GU N . L 27 , DEL 2 . 2 . 1976 , PAGG . 5 E 17 );
2GIACCHE LE DUE CAUSE SONO STATE RIUNITE AI FINI DEL PROCEDIMENTO , E OPPORTUNO MANTENERLE RIUNITE AI FINI DELLA SENTENZA .
AIUTI PER IL LATTE MAGRO IN POLVERE DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE ANIMALE
3IL GOVERNO RICORRENTE FA CARICO ALLA COMMISSIONE DI AVERE RIFIUTATO DI PORRE A CARICO DEL FEAOG , PER L ' ESERCIZIO 1971 , LA SOMMA DI 1 240 514 FF , CORRISPOSTA DALLE AUTORITA FRANCESI A TITOLO DI AIUTI PER IL LATTE MAGRO IN POLVERE ESPORTATO DALLA FRANCIA IN ITALIA E DESTINATO ALL ' ALIMENTAZIONE ANIMALE , MOTIVANDO TALE RIFIUTO COL FATTO CHE NON SAREBBERO STATE RISPETTATE LE FORMALITA DI PROVA STABILITE DAL DIRITTO COMUNITARIO .
4DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 LUGLIO 1968 , N . 986 , CHE STABILISCE LE NORME GENERALI RELATIVE ALL ' ATTRIBUZIONE DI QUESTI AIUTI ( GU N . L 169 DEL 18 . 7 . 1968 , PAG . 4 ), COME MODIFICATO DAI SUCCESSIVI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO , NONCHE DAI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE RELATIVI ALLE MODALITA PER L ' ATTRIBUZIONE DEGLI AIUTI RISULTA CHE :
- L ' IMPORTO DELL ' AIUTO VIENE , DI REGOLA , CORRISPOSTO DALL ' ENTE D ' INTERVENTO DELLO STATO MEMBRO NEL CUI TERRITORIO SI TROVA L ' AZIENDA CHE HA DENATURATO IL LATTE MAGRO IN POLVERE O CHE L ' HA UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI COMPOSTI ;
- IN VIA TEMPORANEA , E CIOE FINO AL 30 GIUGNO 1971 , NEL CASO IN CUI LA POLVERE FOSSE STATA PRODOTTA IN UNO STATO MEMBRO , MA DENATURATA O UTILIZZATA IN UN ALTRO STATO MEMBRO , L ' AIUTO POTEVA ESSERE CORRISPOSTO DAL PRIMO DI QUESTI STATI ;
- IL MOMENTO DECISIVO PER LA CORRESPONSIONE DELL ' AIUTO DA PARTE DELLO STATO SPEDITORE ERA QUELLO IN CUI CIASCUNA PARTITA DI MERCE VENIVA SOTTOPOSTA A CONTROLLO NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE ;
- LA PROVA DEL FATTO CHE LO STATO DI DESTINAZIONE AVESSE EFFETTIVAMENTE SOTTOPOSTO LA MERCE A CONTROLLO POTEVA ESSERE FORNITA SOLAMENTE ESIBENDO L ' ESEMPLARE DI CONTROLLO DEL DOCUMENTO DI TRANSITO COMUNITARIO , ALCUNE CASELLE DEL QUALE DOVEVANO ESSERE COMPILATE IN MODO SPECIFICO .
5LE SOMME IN QUESTIONE RIGUARDANO CASI IN CUI LA COMMISSIONE HA CONSTATATO CHE GLI AIUTI ERANO STATI CORRISPOSTI DALL ' ENTE FRANCESE COMPETENTE , MENTRE NON ERANO STATI ESIBITI O NON ERANO STATI DEBITAMENTE COMPILATI GLI ORIGINALI DEGLI ESEMPLARI DI CONTROLLO DEL DOCUMENTO DI TRANSITO COMUNITARIO ;
6IL GOVERNO RICORRENTE CONTESTA LA LEGITTIMITA DEL RIFIUTO DELLA COMMISSIONE DI ASSUMERE DETTE SOMME A SUO CARICO , SOSTENENDO CHE LE IRREGOLARITA CONSTATATE ATTENGONO SOLAMENTE A FORMALITA ACCESSORIE E CHE , D ' ALTRONDE , ESSE SONO STATE SUCCESSIVAMENTE SANATE .
7QUANTO ALL ' AMMISSIBILITA DELLA REGOLARIZZAZIONE SUCCESSIVA , VA OSSERVATO CHE , NELL ' AMBITO DEL RICORSO PER ANNULLAMENTO AI SENSI DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO , LA LEGITTIMITA DELL ' ATTO IMPUGNATO DEVE ESSERE VALUTATA IN BASE ALLA SITUAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO ESISTENTE AL MOMENTO IN CUI L ' ATTO E STATO ADOTTATO ;
8NON SI PUO QUINDI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE , AI FINI DI QUESTA VALUTAZIONE , LA REGOLARIZZAZIONE CUI SI SIA PROCEDUTO SUCCESSIVAMENTE A TALE MOMENTO ;
9PER QUANTO RIGUARDA , IN PARTICOLARE , LA VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI PRESENTATI DAGLI STATI MEMBRI PER LE SPESE FINANZIATE DAL FEAOG , VA RICORDATO CHE UNA SIFFATTA DECISIONE HA LO SCOPO DI ACCERTARE E DICHIARARE CHE LE SPESE SONO STATE EFFETTUATE DAGLI ORGANI NAZIONALI IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE ;
10NEI CASI IN CUI LA NORMATIVA COMUNITARIA SUBORDINA LA CORRESPONSIONE DELL ' AIUTO AL FATTO CHE AL MOMENTO DEL PAGAMENTO SIANO STATE OSSERVATE TALUNE FORMALITA DI PROVA , L ' AIUTO CORRISPOSTO NON TENENDO CONTO DI TALE CONDIZIONE NON E CONFORME AL DIRITTO COMUNITARIO E LA RELATIVA SPESA NON PUO QUINDI , IN LINEA DI PRINCIPIO , ESSERE POSTA A CARICO DEL FEAOG IN OCCASIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI PER L ' ESERCIZIO CONSIDERATO , SALVA RESTANDO LA FACOLTA DELLA COMMISSIONE DI TENER CONTO , NEL CORSO DI UN ALTRO ESERCIZIO , DELLA SUCCESSIVA ESIBIZIONE DELLA PROVA RICHIESTA ;
11NE CONSEGUE CHE L ' EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE DELLE FORMALITA DI PROVA , INTERVENUTA DOPO LA CORRESPONSIONE DELL ' AIUTO DA PARTE DELL ' ENTE NAZIONALE COMPETENTE , NON E ATTA AD INFICIARE IL RIFIUTO DELLA COMMISSIONE DI PORRE LA RELATIVA SPESA A CARICO DEL FEAOG .
12E POI OPPORTUNO PRENDERE IN ESAME L ' ARGOMENTO DEL GOVERNO RICORRENTE SECONDO CUI LE IRREGOLARITA RISCONTRATE RIGUARDANO FORMALITA DI CARATTERE PURAMENTE ACCESSORIO E NON POSSONO , PERTANTO , ESSERE ADDOTTE PER RIFIUTARE IL FINANZIAMENTO COMUNITARIO DEGLI AIUTI CORRISPOSTI ;
13IN PROPOSITO , VA OSSERVATO CHE , QUALE CHE SIA IL VALORE , NEL DIRITTO COMUNITARIO , DELLA DISTINZIONE FRA FORMALITA AMMINISTRATIVE ESSENZIALI E ACCESSORIE , QUESTA DISTINZIONE NON SI APPLICA ALLE PROVE RICHIESTE NEL CASO DI SPECIE ;
14LA NORMATIVA COMUNITARIA IN QUESTO SETTORE E FORMULATA IN TERMINI CHE NON LASCIANO ALLE AUTORITA NAZIONALI ALCUNA FACOLTA DI ACCETTARE ALTRE PROVE RELATIVE AL FATTO CHE LE MERCI SONO STATE SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL PAESE DI DESTINAZIONE , DIVERSE DALLA PROVA FORMALE COSTITUITA DALL ' ESEMPLARE DI CONTROLLO DEL DOCUMENTO DI TRANSITO , DEBITAMENTE COMPILATO E TIMBRATO ;
15LO SCOPO DEI REGOLAMENTI IN QUESTIONE E QUELLO DI IMPEDIRE SIA IL DOPPIO PAGAMENTO , SIA L ' EVENTUALE RITORNO DELLA MERCE NEL NORMALE CICLO COMMERCIALE ; A TALE SCOPO , E SOPRATTUTTO PER IMPEDIRE QUALSIASI PRATICA FRAUDOLENTA VOLTA AD ELUDERE I CONTROLLI , S ' IMPONE LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE FORME IN MATERIA DI PROVA ;
16SENZA ADDENTRARSI IN UN ' ANALISI DETTAGLIATA DELLE IRREGOLARITA ACCERTATE DALLA COMMISSIONE , SI PUO CONSTATARE CH ' ESSE CONSISTONO TUTTE NELL ' INOSSERVANZA DELLE RIGOROSE CONDIZIONI POSTE , IN MATERIA DI PROVA , DALLA NORMATIVA COMUNITARIA ;
17BISOGNA DUNQUE CONCLUDERE CHE IL RIFIUTO , DA PARTE DELLA COMMISSIONE , DI PORRE A CARICO DEL FEAOG LE SPESE IN QUESTIONE NON E ILLEGITTIMO .
AIUTI PER LA DISTILLAZIONE DEL VINO
18IL GOVERNO RICORRENTE FA CARICO ALLA COMMISSIONE DI AVERE RIFIUTATO DI PORRE A CARICO DEL FEAOG , PER L ' ESERCIZIO FINANZIARIO 1972 , LA SOMMA DI 72 590 447,90 FF , PAGATA DALLE AUTORITA FRANCESI A TITOLO DI AIUTI PER LA DISTILLAZIONE DEL VINO , MOTIVANDO TALE RIFIUTO COL FATTO CHE QUESTE SPESE NON SAREBBERO STATE EFFETTUATE IN CONFORMITA ALLE NORME COMUNITARIE VIGENTI IN MATERIA .
19L ' ART . 7 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 28 APRILE 1970 , N . 816 , RELATIVO A DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO ( GU N . L 99 , DEL 5 . 5 . 1970 , PAG . 1 ), STABILISCE CHE , QUALORA LA SOLA CONCESSIONE DEGLI AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO RISCHI DI ESSERE INEFFICACE PER OTTENERE UN RISANAMENTO DEI CORSI , SI POSSONO ADOTTARE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISTILLAZIONE ;
20IL CONSIGLIO , RITENENDO CHE IN FUNZIONE DELL ' ABBONDANTE RACCOLTO DEL 1970/1971 , RICORRESSERO I PRESUPPOSTI SOPRA INDICATI , DECIDEVA , COL REGOLAMENTO 17 APRILE 1972 , N . 766 , CHE STABILISCE LE NORME GENERALI RELATIVE AD OPERAZIONI DI DISTILLAZIONE DEI VINI DA PASTO DURANTE IL PERIODO DAL 24 APRILE AL 27 MAGGIO 1972 ( GU N . L 91 DEL 18 . 4 . 1972 , PAG . 1 ), DI PROMUOVERE UNA CAMPAGNA DI DISTILLAZIONE E DI ISTITUIRE A TAL FINE UN REGIME DI AIUTI ;
21IL GOVERNO FRANCESE , RITENENDO INSUFFICIENTE IL PREZZO MINIMO E L ' IMPORTO DEGLI AIUTI CORRISPOSTI NELL ' AMBITO DEL SUDDETTO REGIME , ISTITUIVA , SUL PIANO NAZIONALE , UN AIUTO SUPPLEMENTARE .
22LA COMMISSIONE RITENEVA QUESTO PROVVEDIMENTO INCOMPATIBILE CON LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA E , NEL LUGLIO 1972 , PROMUOVEVA CONTRO LA FRANCIA IL PROCEDIMENTO PER INADEMPIMENTO , AI SENSI DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO ;
23TUTTAVIA , NEL MAGGIO DEL 1973 , ESSA COMUNICAVA AL GOVERNO FRANCESE CHE , POICHE I PROVVEDIMENTI IN QUESTIONE SI RIFERIVANO AL PASSATO , ESSA AVEVA DECISO DI NON DARE SEGUITO AL PROCEDIMENTO GIA INSTAURATO , AGGIUNGENDO CHE QUESTA DECISIONE NON PREGIUDICAVA LA DEFINITIVA LIQUIDAZIONE DEI CONTI DA EFFETTUARE ANNUALMENTE PER IL FEAOG .
24NELL ' AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO , IL GOVERNO FRANCESE SOSTIENE CHE LA COMMISSIONE , RIAPRENDO LA DISCUSSIONE IN OCCASIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI , DOPO AVERE RINUNZIATO A DAR SEGUITO AL PROCEDIMENTO PER INADEMPIMENTO , HA COMMESSO UNO SVIAMENTO DI PROCEDURA ;
25QUESTO MEZZO , TUTTAVIA , NON PUO ESSERE ACCOLTO ;
26I DUE PROCEDIMENTI , INFATTI , SONO INDIPENDENTI L ' UNO DALL ' ALTRO , IN QUANTO PERSEGUONO FINALITA DIVERSE E SONO DISCIPLINATI DA NORME DIVERSE ;
27IL PROCEDIMENTO PER TRASGRESSIONE , AI SENSI DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO , HA LO SCOPO DI FAR ACCERTARE E FAR CESSARE IL COMPORTAMENTO DI UNO STATO MEMBRO CHE SIA IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO , E LA COMMISSIONE E LIBERA , QUALORA LO STATO MEMBRO PONGA FINE ALL ' INFRAZIONE , DI RINUNZIARE A DARE SEGUITO AL PROCEDIMENTO , SENZA CHE , TUTTAVIA , TALE RINUNZIA IMPLICHI IL RICONOSCIMENTO DELLA LICEITA DEL COMPORTAMENTO CRITICATO ;
28QUANTO AL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTI , ESSO HA LO SCOPO , NELLA FASE ATTUALE DELL ' EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO , DI ACCERTARE NON SOLTANTO IL CARATTERE EFFETTIVO E LA REGOLARITA DELLE SPESE , MA ANCHE LA CORRETTA RIPARTIZIONE , FRA GLI STATI MEMBRI E LA COMUNITA , DEGLI ONERI FINANZIARI CONNESSI ALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE , E LA COMMISSIONE NON DISPONE , AL RIGUARDO , DI ALCUN POTERE DISCREZIONALE CHE LE CONSENTA DI DEROGARE ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI .
29SECONDO IL GOVERNO FRANCESE , LA SOMMA CONTROVERSA , CHE A SUO AVVISO DEVE ESSERE POSTA A CARICO DEL FEAOG , RAPPRESENTA , PER LA TOTALITA DEI QUANTITATIVI DI VINO SOTTOPOSTI A DISTILLAZIONE , LA QUOTA DEGLI AIUTI VERSATI CORRISPONDENTE ALLE PERCENTUALI FISSATE DALLA NORMATIVA COMUNITARIA , MENTRE LA QUOTA CORRISPONDENTE AGLI AIUTI COMPLEMENTARI DISPOSTI SUL PIANO NAZIONALE DOVREBBE RESTARE A CARICO DELLA FRANCIA ;
30LA COMMISSIONE SI OPPONE A QUESTA RIPARTIZIONE , SOSTENENDO CHE IL PROVVEDIMENTO NAZIONALE HA AVUTO LA CONSEGUENZA DI SNATURARE LA CAMPAGNA DI DISTILLAZIONE , FACENDOVI RIENTRARE , IN FRANCIA , QUANTITATIVI DI VINO AMPIAMENTE SUPERIORI A QUELLI CHE SAREBBERO STATI DESTINATI ALLA DISTILLAZIONE IN BASE AL SOLO PROVVEDIMENTO COMUNITARIO .
31IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA , GLI STATI MEMBRI NON POSSONO ADOTTARE UNILATERALMENTE PROVVEDIMENTI COMPLEMENTARI ATTI A COMPROMETTERE LA PARITA DI TRATTAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELL ' INTERA COMUNITA E AD ALTERARE IN TAL MODO LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA FRA GLI STATI MEMBRI ;
32POICHE , QUINDI , IL PROVVEDIMENTO INTERNO FRANCESE DI CUI TRATTASI ERA INCOMPATIBILE COL DIRITTO COMUNITARIO , E IMPOSSIBILE ACCERTARE IN QUAL MISURA L ' EFFETTO COMPLESSIVO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN SEDE COMUNITARIA E SUL PIANO NAZIONALE SIA DOVUTO ALL ' UNA O ALL ' ALTRA COMPONENTE ;
33IN PARTICOLARE , E IMPOSSIBILE STABILIRE CON CERTEZZA I QUANTITATIVI DI VINO CHE SAREBBERO STATI DESTINATI ALLA DISTILLAZIONE IN FRANCIA , NELL ' IPOTESI CHE IL PROVVEDIMENTO INTERNO NON FOSSE STATO ADOTTATO ;
34NE IL METODO DI CALCOLO SEGUITO DAL GOVERNO FRANCESE , NE UN METODO CHE SI BASASSE SULLE PREVISIONI DI DISTILLAZIONE FORMULATE DALLA COMMISSIONE NEL DARE L ' AVVIO ALL ' OPERAZIONE , PERMETTONO QUINDI DI STABILIRE QUALI SPESE SIANO IMPUTABILI ALLA COMUNITA O , RISPETTIVAMENTE , ALLO STATO MEMBRO ;
35STANDO COSI LE COSE , LA COMMISSIONE NON POTEVA FAR ALTRO CHE RIFIUTARE DI PORRE A CARICO DEL FEAOG LE SPESE EFFETTUATE DALLE AUTORITA FRANCESI ;
36LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO PROPOSTA DAL GOVERNO FRANCESE DEV ' ESSERE QUINDI RESPINTA .
SULLE SPESE
37AI SENSI DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE SE NE E STATA FATTA DOMANDA ;
38IL GOVERNO RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE ;
39LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) I RICORSI SONO RESPINTI .
2 ) IL GOVERNO RICORRENTE E CONDANNATO ALLE SPESE .